Incarto n. 30.2003.393/ (401) 03 196 / 506
11 maggio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sacha Krämer in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 novembre 2003 presentato da
_________ _________, _________, difeso da: Avv. _________ _________, _________,
contro
la decisione n. (______) _________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni 12 dicembre 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 7 novembre 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 400.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 30.--, per non avere nella sua funzione di gerente del locale notturno _________ ottemperato a certi suoi obblighi, e più in particolare per non aver tenuto a disposizione degli organi di controllo un piano settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza, per non aver esposto in modo ben visibile - all'interno dell'esercizio pubblico - il listino prezzi delle bevande e dei cibi, per non aver messo a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore - per la medesima quantità - di quello della bevanda alcolica più economica, per non aver riservato almeno un terzo dello spazio disponibile ai fumatori ed infine per aver omesso di esporre in modo ben visibile gli orari di apertura e chiusura.
Fatti accertati dalla Polizia cantonale durante l'ispezione dell'esercizio pubblico in Via _________ a _________, svoltasi in data 12 febbraio 2003.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43, 53, 57, 59, 61 e 66 LEsPub e degli art. 80, 81, 86 e 105 RLEsPub.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________, con ricorso 24 novembre 2003, si aggrava ora dinanzi a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Egli infatti sostiene l'inammissibilità della decisione 7 novembre 2003 in violazione del principio "ne bis in idem", l'insufficienza della motivazione a fondamento della decisione predetta e l'erroneità della decisione nel merito.
C. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone con scritto 12 dicembre 2003, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti acquisiti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Preliminarmente va detto che ai sensi del principio "ne bis in idem" nessuno può essere perseguito due volte per lo stesso reato (vedi DTF 118 IV 269). Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, l'applicazione del principio giuridico "ne bis in idem" richiede in primis che la procedura sia indirizzata contro la stessa persona ed inoltre che il reato rimproverato sia già stato oggetto del primo procedimento (vedi DTF 119 Ib 311).
Nel caso concreto il presente procedimento non risulta un "doppione". Infatti la presente procedura contravvenzionale riguarda unicamente le violazioni alle norme sugli esercizi pubblici, mentre la procedura contravvenzionale del ___ ______ 2003 (cfr. decreto n. _________), tuttora pendente, riguarda la violazione alle norme in materia di stranieri. La presente procedura contravvenzionale non è dunque già stata evasa con rapporto di intimazione 22 agosto 2003. Il fatto che il ricorrente con osservazioni 31 marzo 2003 si sia soffermato sull'esito dell'ispezione nel suo insieme (cfr. scritto 4 marzo 2003), non preclude all'autorità dipartimentale l'apertura di due differenti procedimenti.
In ambito penale in caso di più infrazioni l'autorità competente le raggruppa in un unico procedimento per poter applicare una pena unica come sancito dall'art. 68 CP (per più multe la condanna ad una unica multa [Gesamtbusse: cfr. NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 44 ad art. 68 CP]). Questo principio non si applica nel diritto penale amministrativo, ove vige il cumulo delle multe. Lo stesso vale per le contravvenzioni di diritto cantonale, quando, come è il caso per il Cantone Ticino, la legge non prevede l'applicazione della parte generale del codice penale (cfr. NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, loc. cit.; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 16 ad art. 68 CP)
In secondo luogo, il ricorrente ribadisce la totale assenza di motivazione a fondamento della decisione 7 novembre 2003. Quanto indicato nella decisione impugnata si riferisce agli accertamenti esperiti durante il sopralluogo e notificati al ricorrente con scritto 4 marzo 2003 e in seguito con rapporto di contravvenzione 8 settembre 2003. Risulta quindi che la decisione impugnata, che fa esplicito riferimento ai precedenti scritti, è chiaramente e sufficientemente motivata in merito all'applicazione delle norme 43, 53, 57, 59, 61 e 66 LEsPub e degli art. 80, 81, 86 e 105 RLEsPub.
La decisione 7 novembre 2003 è dunque ammissibile, di conseguenza su questo punto il gravame deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 66 LEsPub, le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--; sono punibili fra gli altri il gerente e il suo rappresentante.
In sua assenza il gerente non solo è tenuto a farsi sostituire, ma deve correttamente istruire il personale che lo sostituisce sui compiti che gli competono ai sensi della vigente normativa (art. 81 e 87 cpv. 1 RLEsPub). Inoltre neppure la sostituzione temporanea svincola il gerente dalle sue responsabilità (art. 87 cpv. 2 RLEsPub).
In merito al presunto luogo di giacenza del piano di lavoro, va detto che il ricorrente dà indicazioni contraddittorie. Inizialmente, con scritto 31 marzo 2003, l'interessato ha sostenuto che il piano di lavoro mensile relativo al mese di marzo si trovasse nel cassetto della cucina, anche se poi durante l'ispezione il sostituto non è riuscito a trovarlo, benché avesse controllato in tutti i cassetti (cfr. rapporto informativo 14 aprile 2003). Successivamente con scritto 23 settembre 2003 egli ha sostenuto che:
"il piano di lavoro è sempre stato a disposizione nell'esercizio pubblico ma evidentemente il signor _________ che non era dipendente a tempo intero dell'esercizio pubblico non sapeva dove lo stesso si trovasse. Lo stesso è però sempre stato esposto in modo ben visibile all'interno di un armadio nel locale sul retro del bar."
In concreto comunque non è stato possibile presentare il documento richiesto al momento dell'ispezione, le motivazioni così addotte sono prive di fondamento e la presente censura deve pertanto essere respinta.
Riguardo all'obbligo di mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda analcolica più economica ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LEsPub, va osservato quanto segue.
Al momento dell'ispezione sul listino prezzi non figuravano tre bevande analcoliche di prezzo inferiore a quello della bibita alcolica meno cara. A conforto di tale costatazione, vi è il fatto che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver sanato tale violazione solamente dopo l'ispezione ("conformemente a quanto richiesto lo stesso è stato modificato inserendo tre bevande analcoliche di prezzo inferiore a quello della bibita alcolica meno cara" [cfr. allegato scritto 31 marzo 2003]), come d'altronde si evince dai due diversi listini prezzi allestiti, i quali non danno comunque indicazione alcuna sulle rispettive quantità e che dunque non permettono di appurare la censura presentata dal ricorrente ("va però sottolineato che se rapportata alla quantità vi sono comunque più bevande alcoliche il cui costo è inferiore alla bevanda alcolica meno cara poiché a parità di prezzo la quantità è evidentemente maggiore" [cfr. osservazioni 31 marzo 2003]).
Essendo manifestamente data la violazione alla suddetta norma e risultando prive di fondamento le motivazioni addotte, tale censura deve essere respinta.
In concreto il sopralluogo del 12 febbraio 2003 ha permesso di costatare che gli orari non erano stati esposti all'esterno. A giustificazione di tale manchevolezza l'interessato ha avanzato presunti atti di vandalismo a danno dell'esercizio pubblico. Il gerente è la persona fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento (art. 80 RLEsPub); è quindi anche sua mansione quella di rispettare l'obbligo succitato. L'interessato doveva quindi porre rimedio all'assenza degli orari di servizio all'esterno dell'esercizio pubblico, sostituendoli o trovando altre soluzioni adeguate, tenuto conto che in primo luogo il ricorrente non hai mai sporto denuncia contro i presunti atti di vandalismo e che in secondo luogo il ricorrente è stato a conoscenza della manchevolezza di un orario di servizio all'esterno già prima dello svolgersi dell'ispezione ("Quanto all'esposizione all'esterno dell'orario di apertura lo stesso è stato più volte apposto e riapposto in maniera ben visibile sulla porta d'entrata; purtroppo è impossibile evitare che vandali si divertano a strappare e deturpare i numeri autocollanti della porta" [scritto 31 marzo 2003, pag. 2]).
Le motivazioni addotte dall'insorgente sono prive di fondamento, infatti le norme e il regolamento sugli esercizi pubblici non pretendono che il gestore si occupi di questioni di ordine pubblico, ma pretendono al contrario il rispetto dell'obbligo di esposizione; ne consegue che su questo punto il gravame deve essere respinto.
Il disposto succitato menziona esplicitamente i locali dove sono serviti cibi. Nel caso concreto l'esercizio pubblico è un locale notturno, che per definizione è l'esercizio, aperto nelle ore serali e della notte, nel quale si svolgono ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali (art. 21 RLEsPub). Dalla predetta descrizione si evince che in un locale notturno non è previsto il servizio di cibi. Gli esercizi pubblici che possono o devono allestire un servizio di cibi sono stati enunciati dal legislatore negli art. da 9 a 40 RLEsPub.
Infatti, è anche poco plausibile che un avventore si rechi in un locale notturno per consumare cibo, visto che di regola un tale servizio alla luce anche degli orari di apertura e chiusura non è offerto. In concreto va detto che dal listino prezzi si evince la totale assenza di una proposta di cibo.
Con la predetta norma il legislatore vuole salvaguardare la salute degli avventori, imponendo agli esercizi pubblici che propongono un servizio di cibi una zona adibita ai non fumatori. Il legislatore fa quindi una distinzione ben precisa tra gli esercizi pubblici. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione vorrebbe estendere la norma a tutti gli esercizi pubblici, con la motivazione che segue:
"Tenuto conto che tale novella legislativa è direttamente collegata all'art. 52 cpv. 1 della legge sanitaria del 18 aprile aprile 1989 (aspirazione del fumo della combustione del tabacco a un non fumatore in un luogo chiuso costituisce un atto pregiudizievole alla salute), la scrivente autorità si pone il quesito se il legislatore non volesse proteggere il cliente/avventore indipendentemente dal consumo o meno di un pasto. Infatti, anche gli snack-bar, caffè o esercizi simili sono di principio tenuti ad offrire al cliente lo spazio necessario per il non fumatore" (Osservazioni 12 dicembre 2003, pto. 4, pag. 3).
Siffatta interpretazione, seppur comprensibile da un punto di vista sanitario, non può essere condivisa di fronte alla chiara lettera del testo di legge, poiché se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di prevedere una zona non fumatori in tutti gli esercizi pubblici non avrebbe certo previsto come condizione di applicazione della norma il servizio di cibi.
Non sussiste quindi nessuna violazione al disposto 57 LEsPub, di conseguenza su tale punto il gravame del ricorrente deve essere accolto.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, e l'importo della multa, correttamente commisurato se tutte le infrazioni fossero date, deve essere ridotto.
Tutto ben ponderato, ritenuto che la maggior parte delle infrazioni vengono confermate, la multa può essere fissata in fr. 300.--. Visto l'esito della procedura non si può prescindere dall'applicare una tassa di giustizia ridotta.
per questi motivi visti gli art. 43, 53, 57, 59, 61 e 66 LEsPub, gli art. 80, 81, 86 e 105 RLEsPub e gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 24 novembre 2003 è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
Il signor _________ è condannato al pagamento di una multa di fr. 300.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e spese di fr. 20.-.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- di questa sede sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, Avv. _________ _________, _________, _________ _________, _________
Il presidente: Il segretario: