Incarto n. 10.2010.366 DA 2081/2008
Bellinzona 2 dicembre 2010
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da:
prevenuto colpevole di omicidio colposo
per avere, a __________, cagionato per imprevidenza colpevole la morte della pedone __________, e meglio per avere alla guida della vettura __________ di sua proprietà, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza alla circolazione, in particolare omesso di adattare la sua velocità alle particolari condizioni meteorologiche ed alla scarsa visibilità in prossimità di un passaggio pedonale, andando così ad investire la pedone __________ che stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia al di fuori delle strisce pedonali, provocandole gravi ferite a seguito delle quali decedeva il giorno stesso dell’incidente presso __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo; reato previsto dall'art. 117 CP in relazione con gli artt. 26 cpv. 2, 32 cpv. 1, 33 cpv. 2 LCS; richiamati gli artt. 12 cpv. 3 e 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2081/2008 di data 2 giugno 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 giugno 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2010, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, così come l’autorità inquirente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la Sost. procuratrice pubblica, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato invocando il principio in dubio pro reo, un comportamento ineccepibile del suo assistito per quanto concerne la sua guida in quelle circostanze, nonché la totale imprevedibilità del comportamento della vittima che, anche a voler riconoscere una responsabilità del suo assitito nella triste vicenda, risulta essere grave al punto da interrompere il nesso di causalità naturale e adeguato tra il comportamento del suo assistito e il risultato verificatosi;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.ACCU 1 deve essere ritenuto autore colpevole o meno di omicidio colposo per i fatti di cui al decreto d’accusa del 2 giugno 2010 n. 2081/2008 del AINQ 1?
2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.L’eventuale pena deve essere sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova?
4.Chi paga le tasse e le spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
Dopo aver percorso la Via __________ in direzione __________ ed aver effettuato la curva piegante a sinistra di __________, l’imputato si è immesso sul rettilineo di Via __________.
Poco prima dell’incrocio con la Via __________ (una traversa di Via __________) la vettura di ACCU 1 ha purtroppo mortalmente investito __________, che stava attraversando la strada da sinistra verso destra, rispetto alla direzione di marcia dell’imputato, per far rientro a casa, dopo aver depositato 3 sacchetti della spazzatura vicino ad un muretto posto a fianco del un negozio di computer.
L’impatto letale è avvenuto sulla parte anteriore sinistra della vettura ed ha scaraventato la vittima a terra qualche metro più in avanti. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. La signora __________ è deceduta alcune ore più tardi presso l’Ospedale “__________” di __________.
Sulla precisa dinamica dell’incidente si dirà più nel dettaglio in seguito.
Contro questo decreto d’accusa ACCU 1, per mezzo del proprio patrocinatore, DI 1, ha interposto opposizione.
In data 24 agosto 2009 è stato celebrato il processo, la cui sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello il 4 aprile 2010 (inc. 17.200.52). Quest'ultima Autorità, contrariamente a quella che l’ha preceduta, ha infatti ritenuto che i fatti non erano stati correttamente accertati per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed ha quindi annullato la sentenza di primo grado rinviando nel contempo gli atti ad un nuovo Giudice per procedere all'accertamento dei fatti rilevanti sulla base dei quali poter poi valutare, in particolare, se la velocità alla quale circolava l'imputato fosse appropriata alle circostanze o meno.
Da qui la necessità di procedere all’odierno dibattimento.
Prima di procedere al giudizio occorre stabilire su quali circostanze non può essere mossa obiezione alcuna:
l’investimento di __________ è avvenuto mentre quest’ultima stava attraversando la Via __________ all’altezza dell’incrocio con la Via __________ da sinistra a destra;
__________ non è stata travolta sulle strisce pedonali, bensì una ventina di metri oltre (cfr. AI 13, Riproduzione stereofotogrammetrica);
la vettura che l’ha investita sopraggiungeva da __________ ed era diretta a __________;
il veicolo dell’accusato era privo di difetti;
al volante c’era ACCU 1, che quella mattina si stava puntualmente recando al lavoro;
dopo aver oltrepassato la curva piegante a sinistra rispetto al suo senso di marcia, ACCU 1 si è immesso sul rettilineo di Via __________
quel tratto di strada era praticamente sgombro, salvo un veicolo davanti a lui ad una distanza che l’accusato ha stimato in 100 metri;
sulla corsia di contromano il traffico era invece molto intenso.
lo sguardo di ACCU 1 era proiettato in avanti:
“la mia visuale era rivolta molto avanti dato che stavo percorrendo un rettifilo e visto anche che anche poco più avanti di dove è avvenuto il sinistro c’è uno sbocco di carreggiata che poteva essere potenzialmente pericoloso”;
era buio, con una leggera foschia, il sedime stradale era asciutto e il tratto in questione artificialmente illuminato (AI 11, rapporto di constatazione incidente mortale della circolazione stradale e informazioni complementari). In particolare, dalla riproduzione stereofotogrammetrica (AI 13) si evince la presenza di un lampione nei pressi del passaggio pedonale prima dell’incrocio con Via __________ ed un altro dopo questo incrocio;
i fari dell’autoveicolo ACCU 1 erano accesi;
l’analisi dell’alcoolemia sull’imputato ha dato esito negativo,
il luogo dell’infortunio si trova in una zona residenziale e abitata, con un limite di 50 km/h;
improvvisamente ACCU 1 si è trovato davanti a sé (ad una distanza di 3-4 metri) __________ che non è riuscito ad evitare e che ha quindi investito frontalmente;
la vittima indossava abiti scuri e meglio una camicetta di colore viola, un pullover rosso scuro, una gonna marrone ed un grembiule blu (AI 13);
ACCU 1 ha asserito di non avere potuto evitare l’impatto siccome la vittima non poteva essere scorta per tempo a causa delle condizioni meteorologiche, oltre che di un veicolo incrociato proprio poco prima dell’impatto mortale che gli avrebbe impedito di “vedere bene eventuali ostacoli laterali”.
Nel suo primo verbale di Polizia ACCU 1 ha dichiarato che, giunto sul rettilineo di Via __________, ha portato (accelerando) la sua velocità a circa 60 km/h con inserita la quarta marcia;
interrogato in un secondo tempo dal Sostituto Procuratore pubblico ha “ridimensionato” il suo racconto, dichiarando in quella sede una velocità tra i 50 e i 60 km/h. ACCU 1, in questo verbale, ha precisato di aver diminuito la sua velocità in prossimità del passaggio pedonale togliendo il piede dall’acceleratore;
nella sentenza del 24 agosto 2009 viene riportato che l’imputato ha in un primo momento dichiarato una velocità di 50 km/h ed in seguito invece di non sapere dire a che velocità circolasse quella mattina;
a questo dibattimento ACCU 1 ha dichiarato laconicamente di non rammentare la velocità a cui circolava: a giustificazione dei suoi deboli ricordi ha precisato di avere sottoscritto i precedenti verbali d’interrogatorio senza averne compreso l’esatto tenore, a causa delle sue scarse conoscenze linguistiche e siccome gli agenti di Polizia gli avrebbero imposto di sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli atti.
Questo Giudice ritiene però che la versione dell’imputato fornita in sede di interrogatorio di polizia del 25 ottobre 2004, dove la velocità dichiarata era di 60 km/h sia invece quella più credibile. Le ritrattazioni successive ed i vuoti di memoria non possono infatti essere considerati attendibili. Non può nemmeno essere presa in considerazione la (nuova) tesi addotta in sede di dibattimento secondo cui non avrebbe compreso la portata delle sue affermazioni. Si è infatti approvato che lo stesso conosce sufficientemente la nostra lingua per dichiarare una cosa semplice: la velocità del suo veicolo. Perdipiù, ad ogni interrogatorio era presente un interprete, che ha fedelmente riportato le dichiarazioni fatte, senza che mai nessuno abbia eccepito alcunché al proposito.
Da quanto sopra esposto si deve forzatamente concludere che ACCU 1, prima dell’impatto (tenuto conto del margine di tolleranza da riconoscere al tachimetro) circolava almeno a 50 Km/h. Tuttavia, come si vedrà in seguito, l’esatta determinazione della velocità non è necessariamente determinate per la valutazione della posizione dell’imputato in questo procedimento.
Il comportamento delittuoso consiste nella violazione di un dovere di prudenza, che provoca la morte di una persona: essendo la vita umana protetta in maniera assoluta dal diritto penale, ognuno deve orientare il proprio comportamento con l’intelligenza e con la volontà che si possono attendere da lui, alfine di preservare la vita altrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, pag. 64, n. 2). Il dovere di prudenza è violato allorquando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto (o dovuto) rendersi conto della messa in pericolo altrui omettendo ciononostante di prestare l’attenzione e gli sforzi che si dovevano attendere da lui, superando così il rischio ammissibile (DTF 122 IV 133).Occorre chiedersi se l’autore poteva prevedere, a grandi linee, lo svolgimento concreto degli avvenimenti, ritenuto che l’entità del dovere di prudenza dev’essere valutata in funzione della sua situazione personale, delle sue conoscenze e delle sue capacità.
Per determinare più concretamente quali sono i doveri di prudenza, bisogna riferirsi alle norme promulgate allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone e di evitare incidenti: nell’ambito della circolazione stradale ci si riferirà dunque alle norme della LCStr e alle correlate ordinanze (cfr. sentenza TF 28.08.2006, inc. n. 6P.13/2006, consid. 4.3.; DTF 129 IV 119, consid. 2.1; DTF 122 IV 133, consid. 2a).
La causalità adeguata è esclusa e la concatenazione dei fatti perde allora la sua rilevanza giuridica, soltanto se altre cause concomitanti, quali, ad esempio, l’imprudenza della vittima, oppure un fattore esterno indipendente dall’accusato, costituiscano circostanze del tutto eccezionali o appaiano dovute a un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante da non poter essere previsti. Va tuttavia precisato che l’imprevedibilità della colpa concomitante della vittima non basta da sola a interrompere il rapporto di causalità adeguata. Occorre che detta colpa abbia una gravità tale da risultare la causa più probabile e più immediata dell’evento considerato e da far passare in seconda linea tutti gli altri fattori e in particolare il comportamento dell’agente, che hanno contribuito a produrlo (CCRP 13.12.2005, inc. n. 17.2003.62-64, consid. 3; DTF 130 IV 7, consid. 3.2.; Rep. 1982, pag. 45; DTF 100 IV 284 consid. 3d; sentenza TF 14.10.2003, inc. n. 6S.297/2003, consid. 4; sentenza TF 18.02.2002, inc. n. 6S.721/2001, pag. 7). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, oltre alla prevedibilità dell’evento va considerata la sua evitabilità; attraverso il concetto di causalità ipotetica occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell’autore l’evento si sarebbe verificato. Ciò presuppone perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l’evento fosse evitabile: il questo senso l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora quest’ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (sentenza TF 28.08.2006, inc. n. 6P.13/2006, consid. 4.2.2.)
l’art. 31 cpv. 1 LCStr, secondo cui
“il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza”,
l’ art. 32 cpv. 1 LCStr che prevede che
“la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (...)”,
nonché l’art. 3 cpv. 1 ONC, per il quale
“il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada”.
Vi sono poi gli art. 4 cpv. 1 e 4a cpv. 1 lett. a) ONC, secondo i quali
“il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile (…)" e
"la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli 50 km/h nelle località";
per l’art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr, inoltre,
"il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata" “avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi”,
mentre ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 ONC
“davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo".
Dal canto suo __________ era chiamata ad ossequiare:
l’art. 49 cpv. 2 LCStr che prevede che i pedoni
“devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all’improvviso”,
l’art. 47 cpv. 1, 2 e 5 ONC secondo cui
“i pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza (…); essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare i passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m.” (cpv. 1).
“Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza (…). Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo” (cpv. 2).
“Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli” (cpv. 5).
Oltre alle norme citate, torna applicabile il principio generale sancito all’
art. 26 LCStr, definito comunemente “principio dell’affidamento”, secondo cui “ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite” (cpv. 1). “Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente” (cpv. 2).
E, in tal senso va subito precisato che, anche se l’autore non avesse superato i limiti di velocità concessi nella zona (50 km/h), non significa che si sia messo al riparo da una condanna, in quanto la normativa stradale sancisce che un conducente di un autoveicolo deve essere riconosciuto colpevole di omicidio per negligenza non solo quando non ha rispettato la normativa federale, ma anche quando non ha semplicemente ossequiato l’appena citato “dovere generale di prudenza” (Sorgfaltpflicht), che occorre rispettare indipendentemente dal regime giuridico e dalla cartellistica vigente sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro (DTF 78 IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 3.2. ad art. 26 LCS). Per di più va precisato che il limite di velocità costituisce il divieto di circolare oltre i 50 km/h e non di circolare a quella velocità, che è la massima consentita.
8.1 Pure assodata è l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra il comportamento del conducente accusato ed il prodursi dell’incidente. L’istruttoria ha permesso infatti di accertare che il decesso è stato provocato dall’impatto con la __________ guidata dal ACCU 1 quella mattina.
8.2 Sono altresì di principio adempiute le condizioni riferite all’adeguatezza del nesso causale (STF 127 IV 75): tenuto conto dell’automobile in marcia, dell’impatto con la vittima e del fatto che quest’ultima sia stata violentemente scaraventata in aria per poi rovinare sul’asfalto a distanza di diversi metri si può certamente concludere che l’esito mortale sia una conseguenza logica di questi fatti, tenuto conto dell’andamento ordinario delle cose e dell’esperienza generale della vita (STF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10).
8.3 Occorre quindi solo stabilire se, in quell’incidente, si è realizzato un fattore interruttivo della causalità, ovvero una circostanza a tal punto isolita ed inusuale da porre in secondo piano l’atteggiamento assunto dall’accusato conducente. Ciò che però non è il caso.
Infatti, l’auto in questione è risultata priva di malfunzionamenti o difetti così che non si può ascrivere ad altri fattori l’evento scatenante dell’incidente. La difesa ha in effetti al proposito precisato di non avere potuto scorgere la vittima a causa della particolarità del sistema d’illuminazione predisposto sull’autoveicolo __________ che ha causato l’incidente. Al proposito ha addotto delle considerazioni tecniche (v. perizia ing. __________ del 18 agosto 2009), secondo le quali i fari anabbaglianti di questa vettura sono di tipo asimmetrico, così che la proiezione di luce raggiunge i 50 metri sul lato sinistro del veicolo mentre è di 75 metri sulla parte destra. Il motivo di detta differenza consiste nel fatto che, sul lato destro della strada, si cerca una migliore illuminazione per scorgere i pedoni sul marciapiede, mentre sulla parte sinistra il fascio luminoso è più limitato e rivolto verso il basso, allo scopo di non abbagliare il traffico proveniente in senso inverso. Per questo motivo era, per l’accusato, molto più difficile (se non impossibile) poter scorgere la vittima, proprio perché proveniva da sinistra ed era illuminata dal fascio di luce più tenue.
Queste circostanze non permettono però di concludere che il pedone non avrebbe potuto (e dovuto) essere avvistato ad una distanza tale da permettere una frenata tempestiva e tale da evitare l’impatto. Infatti, se è vero quanto pretende la difesa, è altrettanto vero che le particolarità dei fasci illuminatori non costituivano una novità per ACCU 1 il giorno dell’incidente, in quanto si trattava del suo autoveicolo personale. Egli doveva infatti attenersi al principio di cautela e prudenza che s’impone ad ogni automobilista tenuto conto -evidentemente- anche delle specifiche qualità dell’autovettura a lui in uso.
8.4 Per quanto attiene alla eventuale concolpa della vittima va osservato che il comportamento assunto dal pedone (che stava effettuando una comune operazione di attraversamento della strada in prossimità ad un passaggio pedonale), ancorché non precisamente rispettosa della normativa stradale riferita ai pedoni sopra indicata, non era tale da poter essere in quel luogo considerata a tal punto grave e inusuale da interrompere il legame di causalità o da assumere un peso tale da risultare la causa più immediata dell’evento, in modo da relegare in secondo piano l’atteggiamento assunto dal conducente.
Per rispondere a questo quesito occorre tenere conto che l’incidente è avvenuto in una zona abitata, che era notte, che le condizioni stradali erano rese ancor più difficili a causa della leggera foschia, che vi era nelle immediate vicinanze un passaggio pedonale, numerose intersezioni (art. 31 LCS) e considerato che, l’accusato ha dichiarato che, in tali condizioni, si stava muovendo 50 km/h si deve forzatamente concludere che la sua andatura non era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il livello del rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti. Stante la severa normativa valida nella circolazione stradale non possono quindi essere prese in considerazione le doglianze del conducente secondo cui non avrebbe potuto scorgere la vittima (che aveva già attraversato una corsia) o che l’incidente era assolutamente inevitabile.
A ciò l’esperto ha aggiunto che “circolando a 40 km/h non è possibile fermarsi completamente nell’avvistare un ostacolo a 17 metri”, che “sulla stessa base , ipotizzando invece che un conducente, con una velocità iniziale di 50 km/h, reagisce a 17 metri da un ostacolo, il suo veicolo raggiunge l’ostacolo con una velocità di circa 39-42 km/h” e che “secondo la letteratura tecnica specializzata, un pedone investito a tale velocità viene mediamente proiettato tra 8 e 22 metri dal punto di collisione”.
Nemmeno quanto appena esposto permette d’esonerare ACCU 1 dalla sua responsabilità nell’incidente in questione. Infatti, se le condizioni oggettive e meteorologiche di quel momento non permettevano ad un conducente d’evitare l’impatto alla velocità di 40 km/h, l’automobilista avrebbe dovuto ulteriormente ridurre la stessa e adeguare la propria andatura in modo da essere in grado di arrestare il proprio veicolo senza causare incidenti, tenuto conto di tutti i pericoli che una strada di quel tipo può riservare. Va comunque precisato che l’ipotesi fatta dal perito si riferisce ad una situazione in pieno buio, con la strada illuminata dai soli fari anabbaglianti, mentre invece, nel caso concreto, erano presenti dei lampioni accesi.
L’accusato non può essere nemmeno esonerato per il fatto che la vittima indossava abiti con colori non chiari. A questo proposito si osserva che se è vero che __________ era vestita di scuro, è anche vero che il pedone non era di certo invisibile e doveva pertanto essere scorto con le luci dei fari e dei lampioni.
La posizione dell’accusato si trova per finire aggravata dal fatto che, come sopra ricordato, questo incidente si è consumato in una zona molto sensibile, densamente abitata e soprattutto molto frequentata dai pedoni, dove la giurisprudenza si dimostra più severa e dove l’insorgere di un pedone non è considerato un evento anomalo o straordinario (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.1. bb) ad art. 32 LCS). L’automobilista deve essere costantemente pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e, se necessario, fermandosi, tenendo finanche conto della possibilità d’incappare in una sedia sull’autostrada (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.25 ad art. 32 LCS).
In altre parole, pur dando per assodato che la visibilità non era perfetta come di giorno, è altrettanto vero che proprio per questo motivo per l’automobilista s’imponeva un accresciuto dovere di prudenza, in modo di essere sempre in grado a “tenir prêt à freiner son véhicule” in caso di pericolo: il faut conduire le véhicule à une vitesse telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il puisse être ralenti au bon moment, voire arrêté” (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2. ad art. 32 LCS) evitando così ogni ostacolo.
Questi principi sono applicabili in particolar modo al caso che qui ci occupa, siccome l’accusato, conosce bene il comparto stradale da lui percorso, da lui battuto da molto tempo e vicino alla sua abitazione; sapeva quindi, come sanno tutti gli abitanti del __________ che la Via __________ è una strada in cui occorre prestare attenzione proprio perché molto trafficata sia da vetture che da pedoni. Si tratta del classico “endroit connu” , che qui costituisce un’aggravante: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.4 ad art. 32 LCS).
Data la colpevolezza la pena va commisurata al fatto che dai fatti è trascorso molto tempo e l’accusato (per il resto un onesto lavoraratore) si è sempre comportato in modo adeguato, nel rispetto delle leggi, senza mai incorrere in sanzioni giudiziarie, nemmeno in ambito automobilistico. Per di più si è dispiaciuto per l’incidente di cui al presente procedimento.
Visti gli artt. 12 cpv. 3, 117 e 42 CP; artt. 26 cpv. 2, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 33 cpv. 2, 49 e 90 e segg. LCS; artt. 4 cpv. 1, 6 cpv. 1, 47 cpv. 1, 2 e 5 OCS; artt. 9 segg. e 273 e segg. CPP; art. 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1 ,
autore colpevole di omicidio colposo ex art. 117 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 2081/2008 del 2 giugno 2008.
Condanna ACCU 1,
Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento);
1.1 L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2 L’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1 In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
Al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia di complessivi fr. 300.-- (trecento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione della popolazione, Bellinzona
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale