Incarti n. 10.2009.89 10.2009.375
DA 208/2009 DA 2533/2009
Bellinzona 12 gennaio 2010
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: Avv. DI 1, ,
, , , , , , , ,
prevenuti colpevole di 1. ACCU 1
diffamazione,
per avere, a __________, in data imprecisata compresa tra il 25 marzo 2008 ed il 1 aprile 2008, comunicando con terzi, incolpato e reso sospetto il signor CIVI 1 di condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione e meglio,
per aver detto alla signora __________ che il signor CIVI 1 si sarebbe più volte introdotto nell’appartamento di ACCU 1, in sua assenza e all’insaputa di quest’ultimo, rendendosi così autore di violazione di domicilio;
e per aver detto al signor __________ che il signor CIVI 1 si sarebbe più volte introdotto nell’appartamento di ACCU 1, in sua assenza e all’insaputa di quest’ultimo, sottraendo in tali circostante documentazione relativa al contratto di locazione, rendendosi così autore di violazione di domicilio e furto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 208/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall’art. 369 CPS;
CIVI 1
ingiuria,
per avere, il 16 novembre 2008, a __________, affermando nell’ambito di uno scritto indirizzato alla Pretura di __________ che ACCU 1 è un “delinquente e imbroglione o meglio truffatore”, offeso con scritti l’onore di una persona;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 2533/2009 del AINQ 2, , che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova previsto dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 6 febbraio 2009, rispettivamente 24 giugno 2009;
indetto il dibattimento 12 gennaio 2010, al quale hanno partecipato gli accusati ed il difensore del signor ACCU 1, mentre i rappresentanti dell’accusa hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma di entrambi i decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d’accusa;
prospettata all’imputato CIVI 1, ai sensi dell’art. 250 CPP, anche l’accusa di diffamazione;
proceduto all’interrogatorio degli accusati, all’audizione dei testi, respingendo, in quanto tardiva, la richiesta di procedere all’audizione testimoniale del signor __________ presentata dal difensore dell’accusato ACCU 1;
sentito l’accusato CIVI 1, il quale postula il proscioglimento dal reato di cui decreto d’accusa che lo concerne e la condanna della controparte al pagamento di fr. 1’000.--, in solido con lo Stato, a titolo di risarcimento dei danni per l’ingiustificato procedimento. In via subordinata, egli chiede che sia applicato l’art. 177 cpv. 2 CPS. Egli chiede pure la conferma del decreto d’accusa a carico del signor ACCU 1, chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento di fr. 3’000.-- quale risarcimento dei danni. Per il resto si rimette al proprio memoriale scritto prodotto in data odierna;
sentito il difensore dell’accusato ACCU 1, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dagli addebiti di cui al decreto di accusa che lo riguarda. Egli postula pure la conferma del decreto d’accusa a carico della controparte, chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 1’000.-- a titolo di risarcimento dei danni;
sentito in duplica l’accusato CIVI 1, il quale ribadisce le proprie allegazioni e domande. Chiede inoltre di estendere la condanna della controparte anche al reato di calunnia;
sentito in replica il difensore dell’accusato ACCU 1, il quale si riconferma nelle proprie pretese, respingendo altresì la richiesta di estensione dell’accusa al reato di calunnia, in quanto infondata ed irrita;
sentito da ultimo l’accusato ACCU 1;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 208/2009 del 19 gennaio 2009?
1.2. Quale deve essere l’eventuale pena?
1.3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
1.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il signor CIVI 1 autore colpevole di ingiuria, rispettivamente di diffamazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2533/2009 dell’8 giugno 2009?
2.2. Quale deve essere l’eventuale pena?
2.3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
2.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
ACCU 1, cittadino __________ con permesso C, nato a __________ il __________, ha una figlia di nome __________, nata il __________ da una relazione con la signora __________, sua convivente al tempo dei fatti. Quest’ultima aveva inoltre avuto, da un altro uomo, una figlia, __________, nata il __________.
Attualmente la coppia vive separata e la donna è rientrata presso i suoi genitori ad __________, con le due figlie.
Trovandosi in assistenza, il primo canone locativo e la caparra di fr. 5’000.--sono state anticipate dal Comune di __________, dal quale egli proveniva.
Oltre a questi importi, nulla più è stato versato al signor CIVI 1, poiché, l’inquilino, come da lui stesso precisato al dibattimento, non ha mai pagato alcunché, nonostante sia rimasto nell’appartamento sino al mese di febbraio 2008.
La fine della locazione ha inevitabilmente portato con sé, visti questi presupposti, una procedura giudiziaria civile, attualmente pendente di fronte alla Pretura di __________.
Un altro motivo di discussione è risultato il fatto che, a mente del signor ACCU 1, il signor CIVI 1 si permetteva di entrare nell’appartamento locatogli quando non vi era nessuno in casa e senza avvertire.
Essendo stati ammessi i fatti e non essendo ACCU 1 riuscito a portare la prova della verità, il decreto d’accusa non ha potuto che essere confermato da questo giudice nell’ambito del dibattimento qui in oggetto. La relativa decisione non è stata impugnata ed il ricorso di CIVI 1 del 12 gennaio 2010, rispettivamente 18 gennaio 2010 non può essere che inteso volto a contestare la parte di sentenza che lo vede implicato quale imputato (inc. 10.2009.375). Pertanto essa è regolarmente cresciuta in giudicato e la fattispecie non necessita più di essere approfondita.
A seguito di queste affermazioni il signor ACCU 1 ha denunciato il signor CIVI 1 per - tra gli altri - i titoli di calunnia, ingiuria, diffamazione. La procedura che ne ha fatto seguito si è conclusa con un decreto d’accusa dell’8 giugno 2009, con il quale il Procuratore Pubblico ha proposto una condanna per ingiuria. Lo stesso è stato tempestivamente impugnato dall’imputato.
Per il mio appartamento ha pagato solo il primo mese di affitto (ottobre 2007), ma non lui bensì il Comune di __________.
In seguito prometteva di pagare gli altri mesi senza comunque far fronte alle sue promesse e intanto i debiti si accumulavano. In questo senso sono stato ingannato fidandomi delle sue promesse. Inoltre aveva voluto indietro la somma di fr. 70.-- per l’affitto del posteggio e giardino.
__________ convivente del ACCU 1 aveva affittato un appartamento in via __________ a __________ presso __________ di __________ che come egli stesso mi disse in seguito era stato imbrogliato dalla __________, che aveva pagato solo un mese di affitto, andandosene poi a __________ presso un altro locatore lasciando impagati a __________ una decina di mesi di affitto (ca. fr. 15’000.--). (…) Per quanto concerne la mia espressione di delinquente, imbroglione e truffatore faccio anche riferimento al decreto d’accusa DA 208/2009/PAG/tbg, con il quale ACCU 1 è stato messo sotto accusa davanti alla Pretura Penale di Bellinzona (…).
Per giustificare il fatto che l’ho apostrofato con i titoli menzionati da ACCU 1 nella sua querela, ho saputo da certo , di __________ () che mi aveva telefonato per chiedere dov’era ACCU 1, che quest’ultimo si era fatto prestare da __________ la somma di fr. 1’000.-- motivando questa sua richiesta nel senso che se non poteva avere questa somma finiva in galera in quanto doveva pagare delle sanzioni penali. (…) Oggi stesso la madre di __________ al telefono mi comunicava che si rendono conto ormai che è stata una truffa, ma che suo figlio non vuole fare denuncia, per dimenticare questa brutta faccenda.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 30 aprile 2009, pag. 1 segg.).
Il signor __________, pure interrogato in occasione del processo, ha asserito: “Confermo di aver chiamato telefonicamente l’arch. CIVI 1 per chiedere dove si trovasse il signor ACCU 1. Avevo bisogno di trovare quest’ultimo perché gli avevo fatto un prestito di complessivi ca. 1’300.-- sull’arco di 8 mesi. Non c’è nessuna ricevuta del prestito perché non l’ho chiesta. Aveva bisogno di soldi e mi sono fidato di lui. Allora non c’era nessun motivo per non fidarsi del signor ACCU 1. Non ho ancora ricevuto indietro i soldi perché finora non gli ho chiesto di restituirmeli non avendolo trovato. Dopo il trasloco non ho più visto il signor ACCU 1. L’avevo conosciuto quando abitavamo nella stessa zona a __________. Non trovo molto corretto che finora il signor ACCU 1 non si sia fatto vivo per restituirmi il prestito, ma ribadisco che al momento in cui gli ho fatto il prestito mi fidavo di lui. A suo tempo non sapevo che il signor ACCU 1 aveva dei debiti. Aveva bisogno dei soldi per pagare una multa di ca. fr. 900.--, per pagare il trasloco e per il cibo per i figli. Il signor ACCU 1 mi ha dato una videocamera digitale come deposito per il prestito. Era un apparecchio in ordine. Se ben ricordo il deposito era per il prestito di fr. 900.--.”.
Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS), è l’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, ad art. 177, n. 2 e segg., pag. 580 e segg.).
Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 177, n. 24, pag. 583).
Il bene protetto dall’art. 173 CPS è quello dell’onore personale, considerato dal punto di vista delle qualità morali. In altri termini viene preservata la reputazione di uomo, rispettivamente donna, onesta (DTF 128 IV 53, 58: "L’honneur protégé en droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme."; DTF 105 IV 194 consid. 2a; DTF 92 IV 96 consid. 2). Sfuggono all’ambito applicativo della norma penale per contro tutte quelle espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o politica di cui gode un individuo, rispettivamente l’opinione che egli ha verso sé stesso (sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 ss.; Denis Barrelet, Droit de la communication, n. 1006 ss.; Franz A. Zölch/Rena Zulauf, Diritto della comunicazione, pag. 70; Franz Ricklin in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, vor art. 173, n. 6 ss.).
Trattandosi di un cosiddetto “Gefährdungsdelikt” è sufficiente una messa in pericolo astratta del bene protetto: l’onore non deve pertanto essere stato effettivamente compromesso. Non è d’importanza capitale sapere se colui o coloro a cui si sono rivolti gli imputati non abbiano creduto a quanto da loro detto o scritto, rispettivamente se ne fossero già a conoscenza. E’ sufficiente che l’asserzione, presa sul serio, sia di natura tale da portare nocumento alla reputazione della parte lesa (DTF 103 IV 23).
Per stabilire se vi sia stata una lesione illecita o meno il giudice deve fare capo ad un’interpretazione oggettiva che si fonda sulle percezioni del cittadino medio non prevenuto (DTF 119 IV 44, 47; DTF 128 IV 53, 58). Le valutazioni della persona lesa non sono pertanto determinanti (sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 2002, 6S.664/2001, consid. 1b).
Sono considerati terze persone anche l’avvocato dell’autore (DTF 86 IV 209 segg.) ed il giudice nell’esercizio dei suoi doveri (DTF 69 IV 116).
Simili affermazioni non rappresentano semplici ingiurie ma fanno riferimento a fatti e sono quindi atte a rendere sospetta la persona che ne è stata fatta oggetto di aver avuto dei comportamenti tali da intaccare il suo onore ai sensi sopra indicati.
Essendo i termini in discussione stati inseriti in uno scritto destinato ad essere letto non solo dalla vittima ma pure dal Pretore e dagli avvocati, la fattispecie da prendere in considerazione è quella della diffamazione, art. 173 CPS, e non quella dell’art. 177 CPS.
Il colpevole non è però ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate nell’interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, art. 173 cifra 3 CPS.
In linea di principio la prova della verità a fronte di affermazioni con cui è stato rinfacciato alla vittima di aver commesso un delitto può essere addotta solo attraverso la presentazione di una corrispondente sentenza di condanna (DTF 106 IV 115).
Nel nostro caso ciò non è avvenuto. In primo luogo, dalla lettura del testo e dall’atteggiamento assunto in aula dal signor CIVI 1, che ha a più riprese ripetuto gli epiteti del suo allegato scritto, attestano che all’origine del loro impiego vi era la primaria volontà di fare della maldicenza e di mettere in cattiva luce il suo ex inquilino. In effetti essi non erano assolutamente necessari per esprimere le sue argomentazioni di diritto in merito alla controversia giudiziaria aperta a seguito del contratto di locazione, ma sono la mera espressione della sua rabbia per non esser stato pagato.
Pur essendo comprensibile che il mancato pagamento dei canoni di locazioni porti ad un esacerbamento delle relazioni personali, dal punto di vista del diritto penale non è giustificabile far capo a termini come quelli utilizzati dal signor CIVI 1.
Dall’istruttoria di causa non è emerso nella maniera più assoluta che il signor ACCU 1 ha agito nell’intento di truffare il proprio padrone di casa. Egli non si è comportato bene, va rilevato, ma è sembrato essere più vittima della sua superficialità e della pressione causata dalla costatazione che l’appartamento locato a CIVI 1 era malsano per le due piccole bimbe che vivevano con lui, piuttosto che mosso da un animo criminale.
Non vi è nessuna prova che l’inquilino non avesse sin dall’inizio l’intenzione di far credere ai vari locatori che avrebbe regolarmente pagato, mentre in realtà egli non aveva nessuna intenzione di farlo. Al signor CIVI 1 era noto che egli era in assistenza, visto che aveva ricevuto i primi pagamenti proprio dall’assistenza. Egli sapeva quindi esattamente con chi aveva a che fare e forse è proprio per questo che aveva concluso il contratto con lui: perché convinto che lo Stato avrebbe fatto da garante. Non è dunque stato tratto in errore.
Riassumendo si può quindi concludere che quanto fatto da ACCU 1 e richiamato da CIVI 1 in questa sede non consente di concludere che egli sia un delinquente, un imbroglione o un truffatore. Neppure possibile è ammettere che CIVI 1 avesse seri motivi per pensarlo.
I precedenti penali di ACCU 1, non erano noti al signor CIVI 1, che ne è venuto a conoscenza solo al processo, per cui non possono essere tenuti in considerazione: quando ha scritto l’allegato per la Pretura egli non intendeva certamente far riferimento ad essi. Di transenna si rileva comunque che essi non avrebbero comunque funto da giustificativo per ritenere oggettive le accuse di essere un delinquente.
La prova della verità non è stata dunque apportata.
Nella fattispecie non è ipotizzabile alcun interesse pubblico e nemmeno privato cui si debba dare la precedenza. In effetti, essendo le denigrazioni state formulate dal signor CIVI 1 semplicemente per mettere in cattiva luce l’ex inquilino, non si può nemmeno ipotizzare che egli abbia agito per meglio far comprendere al Pretore i fatti che avrebbe dovuto giudicare.
In effetti il Tribunale federale ha riconosciuto che il dovere procedurale di allegare i fatti costituisce un dovere d’esprimersi ai sensi dell’art. 14 CPS (art. 32 vCPS): una parte ed il suo avvocato possono richiamarsi a questa disposizione a condizione d’essersi espressi in buona fede, di essersi limitati alle dichiarazioni necessarie e pertinenti e d’averle presentate come semplici supposizioni (DTF 118 IV 252 consid. c; DTF 116 IV 213 segg. consid. 4a).
Nel caso in esame nessuno di questi presupposti è dato: manca la buona fede, come si vedrà nel punto seguente, manca la pertinenza e manca soprattutto il fatto di aver formulato le detrazioni chiarendo che si tratta di mere ipotesi di parte.
Di conseguenza, basta che l’autore abbia avuto coscienza, almeno sotto forma di dolo eventuale, del carattere nocivo all’onore della comunicazione effettuata e che egli abbia voluto divulgarla a terze persone. Non è per contro necessario che egli abbia desiderato ledere la persona oggetto delle informazioni o causare danni alla sua reputazione (DTF 119 IV 47 consid. 2; Bernard Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 49, pag. 552).
L’imputato CIVI 1 ha agito conoscendo esattamente il significato dei termini da lui utilizzati e la gravità delle accuse formulate.
In base a tutto quanto precede, il signor CIVI 1 deve essere ritenuto autore e colpevole di diffamazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa dell’8 giugno 2009.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del prevenuto pesano qui i contenuti e la gravità delle accuse formulate nei confronti del signor ACCU 1.
Nella commisurazione della pena non si può omettere d’altro canto di prendere in considerazione il fatto che ACCU 1 non ha effettivamente fatto fronte agli impegni assunti con l’autore del reato in occasione del contratto di locazione.
Ben ponderato tutto ciò, si giustifica sanzionare il reato con 5 aliquote giornaliere da fr. 60.--, importo commisurato alla sua situazione economica.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge.
L’art. 42 cpv. 4 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente, una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una sanzione tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e proporzionale per far comprendere all’accusata la serietà dello sbaglio e della procedura penale che ne ha fatto seguito.
La multa di fr. 300.-- indicata nel decreto d’accusa deve però essere ridotta a fr. 100.--, tenuto conto che si tratta di una pena accessoria.
La parte civile ACCU 1 ha postulato il riconoscimento di un importo di fr. 1’000.-- a titolo di risarcimento del danno. Queste pretese non sono state in alcun modo sostanziate, per cui non è possibile pronunciarsi in merito in sede penale. Il rinvio al competente foro civile è dunque inevitabile.
La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico degli imputati in proporzione ai costi che le rispettive procedure hanno cagionato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 173 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 208/2009 del 19 gennaio 2009;
condanna 1. ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
rinvia il signor CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 CPP);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dichiara 2. CIVI 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per avere, il 16 novembre 2008, a __________, comunicando con terzi, incolpato e reso sospetto il signor ACCU 1 di condotta disonorevole, nuocendo così alla sua reputazione e meglio,
per avere affermato nell’ambito di uno scritto indirizzato alla Pretura di __________ che ACCU 1 è un “delinquente e imbroglione o meglio truffatore”;
condanna 2. CIVI 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
rinvia il signor ACCU 1, __________, al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 1 è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale
Distinta spese a carico di CIVI 1
fr. 100.00 multa
fr. 550.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 880.00 totale