Incarto n. 10.2009.319 2273/2009

Bellinzona 24 febbraio 2010

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto

per avere, il __________, a __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, segnatamente per averle dato uno spintone che ne ha causato la caduta a terra;

  1. abuso di impianti di telecomunicazioni

per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, a __________ e non meglio precisate località del Cantone, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare e importunare CIVI 1, inviandole non meno di 40 messaggi SMS;

  1. ingiuria

per avere, per avere, il __________, a __________, offeso l’onore di CIVI 1 mediante l’invio di un SMS dal seguente tenore: “vedi che avevo ragione sei tornata a fare la troia almeno prima lo facevi per soldi”;

fatti avvenuti a nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dall'art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP, art. 179septies CP;

richiamati gli art. 42 CP, 49 CP, 106 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 12 maggio 2009 n. 2273/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 160.- (centosessanta)
  • art. 34 e seg. CP.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

  1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 maggio 2009;

indetto il dibattimento 24 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, accompagnato dal suo difensore, e la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il il AINQ 1, con lettera 18 dicembre 2009, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il completo proscioglimento del suo assistito;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. È l’accusato autore colpevole di:

1.1 vie di fatto;

1.2 abuso di impianti di telecomunicazione;

1.3 ingiuria

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

  1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  2. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

  3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

Considerato in fatto ed in diritto:

  1. La parte civile, moglie dell’accusato, è originaria della Colombia ed è giunta per la prima volta nel nostro paese nel __________. Al suo arrivo in Svizzera essa ha immediatamente iniziato la sua attività lucrativa, con un contratto d’artista, prima presso un esercizio pubblico di __________ (la __________) e poi presso altri esercizi pubblici del Cantone, sempre locali “a luci rosse”. L’accusato e la parte civile hanno fatto conoscenza in quel luogo e proprio il primo giorno di lavoro della donna e si sono messi insieme qualche tempo dopo.

A quei tempi la parte civile era già madre di due bambine, che in seguito l’hanno raggiunta in Ticino. Nel __________ l’accusato e la parte civile e si sono sposati e dalla loro unione sono nati un figlio e una figlia.

Un paio di anni fa la vita matrimoniale della coppia si è però deteriorata per dei motivi che non è qui di interesse approfondire; il dissidio era però a tal punto grave da condurre la moglie alla separazione. Ad un certo punto quest’ultima ha trovato un nuovo compagno, cosa che però l’accusato ha scoperto per caso e non ha mai accettato: anzi, questi nuovi eventi hanno arrecato a quest’ultimo molte sofferenze poiché, come egli ha detto, si è sentito tradito e si ritiene tuttora umiliato dalla situazione. All’epoca dei fatti l’accusato sosteneva di amare ancora la propria consorte, così che il fatto che la stessa avesse un nuovo amico è stato per lui un duro colpo. Pure inaccettabile, a suo dire, era il fatto che la moglie negasse di avere questa nuova relazione, pur essendo detta circostanza ormai nota, l’accusato avendola potuta vedere ritratta abbracciata ad un altro in una fotografia pubblicata su “Facebook”.

Dal canto suo la moglie ha poi ammesso di avere una nuova relazione, ma ha anche dichiarato che un cambio di rotta in ambito sentimentale era per lei inevitabile, ritenuto che il rapporto di coppia con l’accusato non poteva più essere considerato idilliaco, anzi era ormai da anni irrimediabilmente compromesso, al punto che la continuazione della vita comune non poteva più essere pretesa. Al dibattimento la moglie ha spiegato di non avere mai potuto e voluto chiarire la sua nuova posizione amorosa non per nasconderla al marito, bensì per paura della reazione di quest’ultimo, visibilmente turbato dall’avvento di queste novità.

Ora tra le parti sono pendenti presso la Pretura di __________ delle procedure di protezione dell’unione coniugale, proprio a causa dei dissidi sorti con la separazione.

Si tratta, queste, di vertenze molto combattute, così che anche i fatti di causa vanno letti alla luce di questa delicata situazione familiare e personale che ha innegabilmente provocato quanto oggetto della presente vertenza di tipo penale.

  1. L’accusato non contesta i fatti imputatigli con il decreto d’accusa al punto 2, e in particolare ammette di aver inviato alla parte civile non meno di 40 messaggi SMS nel periodo tra il __________ e il __________. Al riguardo egli dichiara però non averli inoltrati per importunare la parte civile, bensì unicamente con l’obbiettivo di concordare un incontro con lei per ottenere delle risposte e delle spiegazioni che chiedeva da tempo, oltre che farle sapere che i suoi sentimenti nei suoi confronti non erano mutati e che le era ancora affezionato. Per di più, ritenuto che la moglie aveva comunque lasciato il tetto coniugale, era intenzione del marito chiarire la situazione dei due figli, che erano rimasti con lui e di cui uno era ancora minorenne.

ACCU 1 ha pure ammesso di aver inviato alla parte civile il messaggio più duro, quello del __________, nel quale ha tacciato quest’ultima di “…troia almeno prima lo facevi per soldi”, cosa che il procuratore pubblico ha considerato ingiuriosa, emanando il decreto d’accusa qui in oggetto.

Per giustificare quanto scritto, l’accusato si è limitato ad addurre che, in effetti, la parte civile, quando è giunta in Svizzera, ha esercitato per qualche tempo la prostituzione, cosa che, alla luce dei fatti, gli permetterebbe di utilizzare questa terminologia, visto che, a suo dire, quella professione l’ha esercitata.

Per quanto attiene invece al primo capo d’accusa contenuto nel decreto (vie di fatto), l’accusato ha ammesso che il __________ ha avuto un incontro con la parte civile e che i due sono venuti alle mani, nega però che la parte civile sia caduta a terra a causa sua. A suo dire sarebbe lei che ha provocato il litigio, così che il suo rovinare a terra è stata la conseguenza di una reazione del marito ad un suo primo gesto di violenza.

Ciò detto non resta che passare in rassegna ogni singolo reato imputato all’accusato nel decreto emesso nei suoi confronti, e, tenuto conto delle risultanze istruttorie, valutare se vi siano gli elementi soggettivi e oggettivi per comminare una pena.

  1. Per l’art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con la multa.

Secondo la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2).

In merito all’accaduto le versioni dell’accusato e della parte civile sono diametralmente opposte e, in sostanza, collimano unicamente per quanto riguarda la circostanza secondo cui le parti, al momento dei fatti, si trovavano da sole nello scantinato dell’abitazione di una delle figlie della moglie e che nessuno ha assistito alla scena in cui si sarebbero verificate le vie di fatto.

L’istruttoria predibattimentale, come pure quella esperita in sede di processo, non ha permesso di stabilire se sia vera la versione resa dalla parte civile, secondo cui l’accusato l’avrebbe spinta per primo, facendola sbattere contro un armadio, oppure quella dell’accusato, a mente del quale la sua spinta all’accusata sarebbe stata preceduta da un tentativo della donna di colpirlo a mani nude e lui avrebbe poi reagito spingendola.

  1. Sulle prove raccolte il giudice di merito decide secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza non è data ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).

In questo contesto si inserisce il principio “in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole fintanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).

Il principio “in dubio pro reo” disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza.

  1. Attraverso l’esame della fattispecie, alla luce dei principi enunciati, non è possibile giungere al convincimento che i fatti di cui al p.to 1. del decreto d’accusa si siano svolti così come esposto dalla parte civile. Di converso non è possibile fugare i dubbi circa il fatto che gli avvenimenti si siano sviluppati così come raccontato dall’accusato, ovvero che il colpo da lui inferto alla parte civile, sia stato una reazione ad una precedente attacco da parte della moglie.

In simili circostanze, come visto, l’esistenza di questi dubbi deve essere messa a vantaggio dell’accusato, che va quindi prosciolto dal capo di imputazione di vie di fatto.

  1. Per quanti attiene alla seconda imputazione, già si è detto che ACCU 1 ha ammesso di aver inviato alla moglie tutti gli SMS versati agli atti sub AI 2 (inc. 2009.2118).

A sua discolpa l’accusato ha asserito però di aver inviato quei messaggi con il solo intento di ottenere dalla moglie un incontro chiarificatore, che questa gli negava da tempo, come pure di farle sapere quanto ancora teneva a lei.

L’art. 179septies CP prevede la seguente fattispecie:

“chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.”

Non tutti i moventi sono dunque suscettibili di provocare la commissione del reato, bensì unicamente la malizia e la celia.

La malizia è presente quanto l’autore commette l’atto reprensibile perché la sofferenza che provoca ad altri gli procura soddisfazione;

l’azione è fatta invece per celia (cfr. Devoto/Oli, Dizionario Devoto Oli della lingua italiana: scherzo, burla) quando è commessa un po’ per follia, per fare una bravata o senza scrupoli, nell’intento di soddisfare un capriccio momentaneo (TF 6S.559/2000 del 29 dicembre 2000, consid. 5a, con riferimenti).

  1. Nel caso che ci occupa, la tesi difensiva secondo cui l’accusato non avrebbe agito né per celia, né per malizia, bensì per altri motivi, deve essere seguita. In effetti è stato appurato che l’imputato ha inviato i messaggi innanzitutto per riuscire ad incontrare la moglie che lo aveva lasciato, per poter così chiarire con lei la questione riferita ai figli comuni nell’ambito della procedura di separazione. Ai messaggi del marito la moglie non ha infatti mai dato seguito, lasciando quest’ultimo nell’attesa di questo agognato incontro e obbligandolo a continue sollecitazioni.

Il tenore dei messaggi dimostra chiaramente simile intento i primi messaggi appaiono infatti addirittura sdolcinati e anche gli ultimi sono in maniera evidente tutti dettati da un sentimento di gelosia e tutti mirati ad un incontro. Si evince chiaramente l’intento di un uomo di cercare un contatto con la donna con cui ha vissuto quasi metà della sua vita, in modo da poter chiarire la situazione della coppia che il marito si ostina a non accettare (cfr. AI 2 (inc. 2009.2118).

Non vi è di contro alcun elemento che lasci intendere, come sostenuto dalla parte civile, che l’accusato, con quegli SMS, volesse minacciare e intimorire la moglie. Questo intento non traspare in alcun modo dai testi in questione, dovendosi piuttosto interpretare questi messaggi come la manifestazione di un uomo che si è sentito fortemente tradito e deluso, credendo (a torto o a ragione) che la donna l’abbia addirittura “sfruttato” per diversi anni. L’accusato (ancora a torto o a ragione) si è sentito offeso per avere fatto tutto il possibile per il bene della moglie e per la sua famiglia, accogliendo (volentieri) i di lei figli e, ad un certo punto, anche suo padre. L’abbandono del tetto coniugale ha coinciso con l’indipendenza dei figli e con la morte del suocero (ora seppellito nella tomba della famiglia __________), così che che l’accusato ha interpretato l’agire della moglie come un segno di mancato rispetto nei suoi confronti.

In simili circostanze non si può quindi ritenere che siano adempiuti i presupposti soggettivi dell’azione dettata da “malizia” e “celia” imposti dall’art. 179septies CP. L’accusato non ha agito con questi sentimenti, ma piuttosto spinto da una certa qual disperazione e da una perdita di controllo; ciò che induce a far cadere anche il reato di cui al punto 2 del decreto d’accusato e a prosciogliere l’accusato pure dal reato di abuso di impianti telefonici.

  1. Non resta a questo punto che esaminare se siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui al p.to 3 del decreto d’accuso, ovvero l’ingiuria.

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).

Pacifico e riconosciuto che l’accusato abbia insultato la parte civile con il volgare epiteto indicato nel decreto - atto sicuramente a lederne l’onore - e che lo abbia fatto intenzionalmente.

Come già preannunciato però, nel caso concreto, l’imputato sostiene di aver pronunciato una parola che non dovrebbe essere considerata ingiuriosa, ritenuto che, a suo dire, la parte civile in passato avrebbe effettivamente esercitato il meretricio; questa circostanza renderebbe di fatto giustificato il termine da lui scritto nell’SMS del 24 febbraio 2009.

  1. In merito alla tesi difensiva dell’accusato va detto quanto segue.

Dottrina e giurisprudenza hanno di fatto esteso la possibilità di fornire le cosiddette “prove liberatorie” previste per il reato di diffamazione (art. 173 CP), anche al reato di ingiuria (Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 177 CP, n. 26 e segg.). Per cui, se l’autore dell’ingiuria ha allegato un fatto indirizzandosi esclusivamente alla persona implicata, si ammette, per analogia, che siano date le medesime prove liberatorie previste per la diffamazione (Corboz, op. cit., ibidem, con vari riferimenti).

Le prove liberatorie consistono nella prova della verità e nella prova della buona fede. Esse possono però essere rifiutate se gli epiteti offensivi sono stati proferiti senza motivi sufficienti e se l’autore ha agito principalmente nell’intento di dire delle maldicenze su altri; si tratta di due condizioni cumulative (Corboz, op. cit., ad art 173 CP, n. 52 e segg.).

In altre parole la prova della verità viene accettata quando viene stabilito che ciò che l’autore ha detto, reso sospetto o divulgato è una cosa vera (DTF 124 IV 150 consid. 3a) aveva un valido motivo per asserirla, e credeva, in buona fede, che fosse una cosa reale.

  1. Ora, nel caso concreto, visto il contesto di tensione familiare e di rapporti in cui si sono iscritte le vicende di cui al presente decreto, appare d’acchito molto dubbio che l’autore abbia inviato alla moglie un SMS contenente l’epiteto litigioso per un motivo da ritenere giustificato ai sensi della dottrina e giurisprudenza sopra enunciata. Del resto l’accusato non ha minimamente addotto una ragione in tal senso, limitandosi a giustificare il suo agire riferendosi al passato della vittima, quando lavorava nei locali pubblici, appena giunta in Svizzera dalla Colombia. Si deve dunque forzatamente concludere che, i fatti così come si sono svolti, denotano che l’accusato abbia agito senza motivi sufficienti.

Per sua stessa ammissione infatti egli ha infatti agito durante una di quelle sere in cui si era “appostato” sotto casa del nuovo amico della moglie, arrabbiato e offeso poiché avrebbe udito la donna raccontare al compagno e alle amiche cose intime su di lui e sulla loro relazione matrimoniale. Nelle evenienze sopra indicate, appare dunque assai chiaro che l’imputato, con l’SMS incriminato, volesse direttamente offendere la moglie, insinuando che nel passato esercitava quel mestiere (infamante) e che adesso effettuerebbe ancora quella professione con quell’uomo e senza nemmeno essere pagata. Un atteggiamento, questo, che deve sicuramente essere considerato lesivo della personalità della donna.

Tutto quanto precede conduce a ritenere che, nel caso di specie, sono date le due condizioni cumulative (assenza di motivi sufficienti e volontà di dire cose malevole su altri) che impongono di rifiutare qualsiasi prova liberatoria a sostegno, in concreto, dell’ingiuria proferita dall’imputato. L’ epiteto utilizzato da ACCU 1 è infatti estremamente volgare e poteva sicuramente essere evitato, utilizzando, per esprimere il concetto da lui voluto, una terminologia più rispettosa della dignità di una donna.

  1. In definitiva l’accusato deve essere prosciolto dalle accuse di vie di fatto e abuso di impianti telefonici, mentre va condannato per il reato di ingiuria.

La commisurazione della pena è fatta tenendo conto del difficilissimo stato d’animo in cui si trovava l’autore al momento dei fatti oltre che della sua sofferenza e disperazione. Un uomo che, a torto o a ragione, era convinto di convivere tutta la vita con sua moglie oltre che convinto del fatto di avere prodigato per lei e per tanti anni tutte le sue forze, crescendo i figlie e accogliendo il padre, per poi trovarsi solo da un momento all’altro; questo stato d’animo che, giustificato o meno che sia e senza rappresentare una scemata responsabilità, costituisce comunque un elemento che permette la commisurazione di una pena poco severa.

Visti gli art. 126, 177 e 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1, dall’accusa di vie di fatto e di abuso di impianti di telecomunicazione, reati indicati ai punti 1 e 2 del decreto d’accusa del 12 maggio 2009 emesso a suo carico e

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 3 del decreto di accusa del 12 maggio 2009, emesso a suo carico;

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 1 (una) aliquota giornaliera di fr. 160.-- (centosessanta).

§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

Carica alla parte civile la tassa di giustizia riferita alla prestazione del giudice di fr. 400.-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG).

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

a carico di CIVI 1

fr. 400.-- tassa di giustizia per motivazione scritta.

fr. 400.00 totale

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