Incarto n. 10.2009.19 DA 4936/2008

Bellinzona 19 maggio 2009

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’DI 1,)

prevenuto colpevole di truffa,

per avere, a __________ ed in altre località, nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2008, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio ingannato con astuzia CIVI 1, pubblicando sul sito di aste on-line “ebay” un annuncio per la vendita di un orologio __________, fornendo la parvenza di essere un utente affidabile del predetto sito, inducendolo, una volta conclusa la compravendita in data 13 giugno 2008, al pagamento del prezzo di CHF 17'685.-, avvenuto mediante bonifico in favore del conto nr. __________ presso __________ intestato all’amica __________ (bonifico del 19 giugno 2008 per un importo di CHF 18'037.-, di cui CHF 352.- successivamente restituiti), sottacendo alla parte civile che non avrebbe fornito l'oggetto venduto e che gli avrebbe inviato tramite la posta una scatola __________ contenente unicamente un sacchetto di plastica con amido di mais;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4936/2008 di data 12 dicembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla pena pecuniaria di fr. 19'200.- (diciannovemiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 320.- (trecentoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

  3. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 17'685.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

  5. Ordina la confisca del saldo attivo del conto nr. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre 2008: CHF 3'805.-) e la devoluzione, ad avvenuta crescita in giudicato del presente decreto, del medesimo a favore della parte civile CIVI 1 (art. 70 CP);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 maggio 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, la parte civile e il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con scritto 18 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testi;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e chiede il versamento di fr. 17'685.- a titolo di risarcimento e di fr. 1'262.10 per spese legali;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

  1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 17'685.- a titolo di risarcimento e di fr. 1'262.10 per spese legali.

  2. Se deve essere ordinata la confisca del saldo attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre 2008: CHF 3'805.-) e la sua devoluzione, a sentenza cresciuta in giudicato, a favore della parte civile CIVI 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

  1. ACCU 1, cittadino __________ e __________ domiciliato a __________, è attivo professionalmente - anche se in modo irregolare dal momento che vive principalmente del reddito del suo capitale - come consulente finanziario e soggiorna dal 2007 a __________ presso la sua amica __________ (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio davanti al Procuratore pubblico dell’11 dicembre 2008, pagina 3 in alto).

In passato il suo nome è balzato alla ribalta della cronaca internazionale in quanto collegato a vicende relative alla __________ e al __________, che comunque nulla hanno a che vedere con la presente fattispecie (cfr. la documentazione prodotta dalle parti al dibattimento, in particolare l’articolo del __________ e il primo foglio della ricerca effettuata in __________ dalle quale si evincono migliaia di pagine su ACCU 1). A seguito di questi avvenimenti, che non hanno peraltro, per quanto risulta agli atti, comportato per lui alcun perseguimento penale, l’accusato ha precisato di __________ (cfr. verbale del dibattimento del 19 maggio 2009).

Riguardo ai precedenti penali a carico di ACCU 1, dall’estratto del casellario giudiziale figura unicamente una condanna dell’11 agosto 2006 per infrazione grave alle norme della circolazione.

  1. Il presente procedimento ha come oggetto la vendita all’asta in internet di un orologio __________ di cui si sono nel frattempo perse le tracce in quanto non è mai giunto nelle mani dell’acquirente, il cittadino italiano CIVI 1, residente a ; trattasi di un frontaliere attivo professionalmente come istruttore di sport al centro acquatico “” di __________.

In particolare il Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 12 dicembre 2008, ha ritenuto autore colpevole di truffa per avere, a __________ ed in altre località, nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2008, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio ingannato con astuzia CIVI 1, pubblicando sul sito di aste on-line “ebay” un annuncio per la vendita di un orologio __________, fornendo la parvenza di essere un utente affidabile del predetto sito, inducendolo, una volta conclusa la compravendita in data 13 giugno 2008, al pagamento del prezzo di CHF 17'685.-, avvenuto mediante bonifico in favore del conto nr. __________ presso __________ intestato all’amica __________ (bonifico del 19 giugno 2008 per un importo di CHF 18'037.-, di cui CHF 352.- successivamente restituiti), sottacendo alla parte civile che non avrebbe fornito l'oggetto venduto e che le avrebbe inviato tramite la posta una scatola __________ contenente unicamente un sacchetto di plastica con amido di mais.

  1. Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Il reato di truffa presuppone, quindi, oggettivamente che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno possa essere considerato astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore e che tale errore abbia determinato la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente del patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (cfr. DTF 119 IV 210; 118 IV 35).

Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile, o, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che, a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare, il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422; 122 IV 246 e riferimenti).

Non vi è inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte facilmente controllabili e avvertibili da parte della vittima.

Sono considerate particolari macchinazioni l’uso di documenti che, da soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente, sono atti ad ingannare la vittima o a confortarla nel suo errore. Ciò si verifica, in modo particolare, con l’utilizzo di titoli o giustificativi ottenuti illecitamente o contraffatti.

Anche in questo contesto il comportamento della vittima va esaminato. Non va, ad esempio, ammessa l’astuzia quando l’agente fa uso di documenti grossolanamente falsificati e, quindi, facilmente riconoscibili come tali dalla persona ingannata (CASSANI in: Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 162).

Una concolpa della vittima può, quindi, escludere l’astuzia, a meno che colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (STF 6S.269/2001; DTF 126 IV 165; 120 IV 186; ROTH in: SJ 120 157-9).

Per determinare se l’agente abbia agito in modo astuto e se la persona ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure di prudenza, non è sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di esperienza avrebbe reagito all’inganno. Occorre, invece, prendere in considerazione la particolare situazione della persona ingannata e come tale conosciuta ed, eventualmente, sfruttata dall’autore (ad esempio, una debolezza d’animo, l’inesperienza, la senilità così come uno stato di dipendenza, d’inferiorità, di sconforto). Lo sfruttamento di una tale situazione costituisce, precisamente, uno degli elementi dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120 IV 186).

L’errore in cui cade o viene mantenuta la vittima deve averla determinata a compiere atti dannosi per i suoi interessi o per quelli di una terza persona. Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra l’errore della vittima e l’atto di disposizione (DTF 126 IV 113): cioè, l’errore è la ragione per cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210).

Non è necessario che l’autore risulti effettivamente arricchito: ai fini dell’art. 146 cpv. 1 CP basta l’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Non occorre, perciò, che un vantaggio economico intervenga realmente (CORBOZ in: Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno è necessario che l’autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente (CORBOZ in: op cit, n. 42 ad

art. 148 CP; CCRP 6.5.2003 in re B e R).

4a. Nell’evenienza concreta è opportuno dapprima, per inquadrare la situazione, ricostruire la cronologia della predetta vendita online.

4b. Nella primavera del 2008 ACCU 1, tramite lo pseudonimo “__________” registrato a nome di __________ (cfr. mappetta con la documentazione prodotta dalla difesa al dibattimento), ha messo all’asta su ebay un orologio __________ originale, da lui acquistato con relativo certificato di autenticità per fr. 25'912,70 (fr. 27'555,75 meno lo sconto di fr. 1’643,10) il 3 aprile 2006 presso il negozio __________ di __________ (cfr. ibidem e allegato Doc A ad act 2, fattura del negozio).

L’orologio è stato messo in vendita per l’importo di 17'000 dollari, ritenuto come le clausole contrattuali, noti ai potenziali acquirenti in quanto chiaramente indicate e visibili sul sito, prevedevano il pagamento tramite __________, la spedizione in tutto il mondo tramite la ditta __________ (per un importo in Svizzera di 80 dollari e all’estero a dipendenza del Paese) con possibilità di assicurare l’invio previa maggiorazione dei costi, che per la Svizzera ammontavano a 100 dollari (cfr. mappetta con la documentazione prodotta dalla difesa al dibattimento, videata di ebay).

4c. In data 13 giugno 2008 l’asta si chiude e l’orologio in questione se lo aggiudica CIVI 1 che, tramite lo pseudonimo “__________”, ha inoltrato la propria offerta vincolante (cfr. ibidem).

Con il suddetto pseudonimo la parte civile - membro registrato dal __________ - aveva prima di allora effettuato 30 operazioni su ebay, tutte valutate positivamente al 100% dai rispettivi partner contrattuali, mentre l’accusato - che faceva uso esclusivo, con il consenso dell’interessata, dell’account di __________ membro registrato dal __________ (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 22 ottobre 2008, pagina 1) - aveva effettuato sino ad allora 8 operazioni su ebay, anche lui tutte positive al 100% (cfr. allegato Doc c ad act 2 pagina con l’e-mail del 14 giugno 2008 alle ore 6:22:41 e pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 6:51:06)

Di conseguenza fino a quel momento l’accusato e la parte civile non avevano dato adito a problema alcuno negli acquisti su ebay, a piena soddisfazione dei partner con i quali avevano portato a termine dei contratti di compravendita.

4d. Immediatamente dopo l’aggiudicazione la parte civile, invece di pagare tramite il sistema __________ e attenersi alle disposizioni contrattuali (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail automatico del 14 giugno 2008 alle ore 7:26:02), scrive al venditore proponendo tra l’altro un incontro a __________ per il ritiro dell’oggetto acquistato con pagamento in contanti e chiedendo uno sconto o una diminuzione del prezzo con in contropartita un orologio __________ (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 14 giugno 2008 alle ore 6:22:41).

Successivamente, il medesimo giorno, CIVI 1 comunica tra l’altro al venditore che potrebbe ritirare l’orologio anche a __________, mentre in calce appare pure l’indicazione di spedire l’oggetto in via __________, in provincia di __________ (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 14 giugno 2008 alle ore 20:55:32).

Mezz’ora più tardi la parte civile comunica con un nuovo e-mail di non poter provvedere al versamento del prezzo pattuito tramite __________ e domanda di pagare in contanti, dopo accurata visione dell’orologio acquistato, chiedendo ancora una volta la possibilità di sconto o permuta (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 14 giugno 2008 alle ore 21:35:18).

4e. Il venditore risponde alle sollecitazioni del precedente considerando con le seguenti testuali parole: “lei a puntato in un asta con condizioni chiari ed espliciti, non negoziabili, soprattutto a posteriori. A tutte le domande possibili avuto già la mia chiara risposta (milgauss, sconti, etc) prima. Si lei non pensava, o non aveva la possibilità, di onorare suoi obblighi contrattuali dell’asta - non doveva puntare, ecco tutto. Per il presente messaggio La invito procedere secondo le regole de Ebay e condizioni dell’asta da Lei riportata. La avviso anche che a scadere i termini, procederò secondo le regole de Ebay, con le conseguenze a Lei credo già note. Distinti saluti” (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 6:51:06).

4f. Dall’e-mail successivo si capisce come, per stessa ammissione di CIVI 1, le parti non erano mai giunte ad un’intesa in relazione a modalità alternative di pagamento rispetto a quanto previsto (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 10:17:23).

Ciononostante la parte civile insiste nella sua proposta, prontamente respinta dal venditore, il quale non ha la benché minima intenzione di proseguire oltre con le discussioni e si rimette al precedente messaggio di posta elettronica (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 11:21:36).

4g. A seguito di un ulteriore scritto dell’acquirente - il quale tra l’altro chiede, dopo aver nuovamente sollecitato il venditore (che continuava a pensare fosse una donna e cioè __________, intestataria dell’account) ad accettare un pagamento cash nell’ambito di un incontro, le coordinate bancarie per poter operare il versamento dal suo conto svizzero con relativa spedizione dell’oggetto a un indirizzo svizzero o in caso contrario la rescissione dal contratto (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 12:44:07) - il venditore risponde in particolare che “concordo che mercato elettronico comporta dei rischi seri, pero nessuno costretto a Lei di puntare sul oggetto in questione, nell’asta con condizioni espliciti e dopo aver ricevuto miei multipli, dettagliate, chiare risposte. Per concludere ci sono tre opzioni:

  1. si vuole pagare via trasferimento bancario e ricevere orologio a un indirizzo Svizzero – e possibile, la somma si ridurrebbe a 17'080 USD (controvalore valuta CHF o EU), spedito a Italia + 200 USD (cv CHF, EU) assicurazione (prezzi __________) prezzo dichiarato internamente __________, non alla dogana IT.

Compensare 444.65 CHF della commissione Ebay (fattura a disposizione), chiudendo “oggetto non pagato” con un accordo senza penalità da parte di Ebay.

Procedere via regolare” oggetto non pagato”, Ebay emetterà e Lei una “strike”, ritornando a me commissioni versati, io, in ogni caso, non faro a Lei nessuna valutazione negativa.

Così forse La sembrerò meno antipatica. A Lei da scegliere” (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 20:46:58).

4h. CIVI 1 a questo punto opta per il bonifico bancario anche se aggiunge che per le spedizioni con DHL di solito paga al massimo 35 franchi (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 17 giugno 2008 alle ore 9:58:09).

Il giorno successivo il venditore, previa spiegazione sulla differenza dei costi di spedizione, comunica da parte sua il conto bancario presso __________ intestato a __________ sul quale effettuare il versamento e afferma che avrebbe provveduto a effettuare la spedizione dell’orologio a sue spese (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 18 giugno 2008 alle ore 7:35:54).

Finalmente il medesimo giorno la parte civile procede al bonifico bancario e ne da comunicazione al venditore il 20 giugno, dopo essersi comunque accorta di avere versato più del dovuto a causa di un disguido; insiste comunque nuovamente per ritirare l’orologio personalmente a __________ (cfr. ibidem, pagine con l’e-mail del 20 giugno 2008 alle ore 1:14:19 e con l’e-mail del 19 giugno 2008 alle ore 11:57:16).

4i. Il 22 giugno CIVI 1 comunica al venditore il nominativo e l’indirizzo svizzero a cui spedire il pacco con l’orologio (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 22 giugno 2008 alle ore 17:53:49).

Dopo ulteriori scritti il venditore chiede il numero di telefono fisso della persona a cui inviare l’oggetto in quanto serve per la spedizione via __________ (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 26 giugno 2008 alle ore 12:03:54); per risposta riceve il numero di telefono mobile di quest’ultima e, dal momento che i toni si accendono, segue ulteriore copiosa corrispondenza che non fa che esasperare gli animi.

Il tutto si accentua con l’apertura da parte dell’acquirente della “disputa” su ebay che provoca la rigida reazione del venditore, il quale congela la spedizione, facendo sì che il perfezionamento del contratto posto in essere viene sospeso in attesa di ulteriori sviluppi (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle ore 10:45:02 e allegato Doc d ad act 2).

La disputa, nella quale si intromette con un ruolo attivo anche la cittadina tedesca residente in Italia __________, mamma del figlio della parte civile, si protrae per il tramite di una fittissima corrispondenza elettronica fino al 17 luglio 2008 (cfr. allegato Doc d ad act 2).

4l. Il 22 luglio, dopo una settimana per la quale agli atti non vi è ulteriore corrispondenza, il venditore procede tramite raccomandata alla spedizione del pacco dalla posta di __________, luogo in cui aveva in deposito in una cassaforte l’orologio (cfr. Doc e allegato ad act 2 e verbale del dibattimento del 19 maggio 2009).

La spedizione avviene tramite un pacco fornito dalla posta e agli atti vi sono le ricevute postali dell’invio, indirizzato al recapito di __________ indicato dall’acquirente nel frattempo e desumibile anche dal sito di ebay (cfr. supra consid. 4b e pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle ore 23:59:46). Tale indirizzo è attualmente quello della madre di CIVI 1.

Il giorno successivo il venditore comunica dal suo e-mail privato alla signora __________ il numero dell’invio raccomandato e informa la stessa che la differenza di fr. 352.- versati in eccesso dal CIVI 1 saranno ristornati e versati la settimana successiva sul conto bancario appartenente a quest’ultimo presso la banca __________ di __________ (cfr. allegato Doc c ad act 2, pagina con l’e-mail del 23 luglio 2008 alle ore 12:10:32).

Il 25 luglio il venditore scrive alla __________ constatando con sorpresa e amarezza che la parte civile ha dato un feedback molto negativo sulla transazione in corso (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 25 luglio 2008 alle ore 12:15:58).

4m. Dopo l’invio di posta elettronica del 25 luglio di cui al precedente considerando non vi sono più scritti fino al 3 settembre 2008, allorquando la parte civile segnala al venditore che il pacco non è giunto ancora a destinazione.

Nel frattempo dagli atti si evince che il venditore con transazione registrata il 28 luglio 2008 ha effettivamente restituito, nonostante il feedback negativo ricevuto, alla parte civile l’importo di fr. 352.-, così come pattuito (cfr. act 5, estratto conto __________ di __________).

4n. Il 5 settembre il CIVI 1 si attiva con le poste italiane scrivendo una lettera e tramite la traccia dell’invio raccomandato viene a sapere telefonicamente che il pacco in questione è arrivato al centro postale-doganale di __________, dove è stato aperto e controllato da un funzionario doganale, il quale - sempre secondo quanto gli viene comunicato oralmente - non ha trovato il __________, bensì unicamente la scatola dell’orologio con all’interno un pupazzetto, per la precisione un orsacchiotto (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 22 ottobre 2008).

A questo punto la parte civile il 23 settembre 2008 si reca personalmente all’Area Logistica territoriale della __________, __________, Sezione doganale, __________, descrivendo così la visita: “ho parlato con il direttore della __________, il quale mi ha informato che il pacco era stato sequestrato all’ufficio entrate. A questo punto sono andato all’ufficio entrate, dove ho avuto modo di appurare che il pacco, in realtà, non era stato sequestrato, ma inviato ad un laboratorio per l’analisi della sostanza bianca che era stata rinvenuta all’interno del pacco stesso. Uscito dagli uffici postali, mi sono recato direttamente presso la stazione dei Carabinieri di __________, dove ho sporto formale denuncia per quanto avvenuto. Circa una settimana fa, sono stato informato dell’esito negativo delle analisi, nel senso che la sostanza bianca non risulta essere proibita, né pericolosa” (cfr. ibidem, pagina 3).

4o. Infine l’acquirente sporge denuncia penale per truffa al Ministero pubblico del Canton Ticino il 26 settembre 2008 (cfr. act.1), dopo aver presentato analoga denuncia ai Carabinieri di __________ il 23 settembre 2008 (protocollo allegato ad act. 1).

Successivamente il 18 novembre 2008 la parte civile consegna personalmente al Ministero pubblico il pacco oggetto della presente procedura, che nel frattempo aveva ricevuto a casa per posta a seguito della sua richiesta del 21 ottobre 2008 e di ulteriori solleciti (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 18 novembre 2008, pagina 2 e allegato C al verbale di interrogatorio del 22 ottobre 2008).

  1. Prima di entrare nel merito degli addebiti rimproverati all’accusato occorre rilevare come l’inchiesta del Procuratore pubblico, il quale il giorno prima del dibattimento ha comunicato di non poter presenziare allo stesso causa sovraccarico di lavoro, appare molto lacunosa: infatti non emerge dagli atti nulla sul seguito che la denuncia ha avuto per i medesimi fatti in Italia, il rapporto di polizia è stato fatto oralmente da parte dell’agente incaricato al segretario giudiziario e del relativo e-mail con allegati sugli accertamenti eseguiti dalla polizia di cui si fa cenno non c’è traccia (cfr. act 7), non è stata effettuata nessuna verifica ulteriore sull’accusato e in particolare su eventuali condanne o precedenti penali esteri, non è stato richiesto formalmente il peso dell’orologio __________ in modo da poterlo comparare con il peso esatto indicato sul pacco postale, non sono stati interrogati i funzionari doganali e postali di __________ menzionati dalla parte civile così come non è stata ordinata la consegna di eventuali documenti cartacei allestiti a __________ e al laboratorio di analisi.

  2. In difetto di prove certe e inconfutabili dell’effettivo invio dell’orologio occorre procedere alla valutazione dei pochi indizi agli atti.

7a. Si inizierà dagli elementi che potrebbero costituire indizi per l’adempimento del reato da parte dell’accusato.

7b. Innanzitutto ACCU 1 ha utilizzato un account su ebay che faceva riferimento a un’altra persona, , ciò che - nonostante tutte le operazioni riguardanti lo pseudonimo “” fossero gestite unicamente da lui - faceva credere ai partecipanti all’asta che si trattasse in realtà di una venditrice.

A ben vedere però il fatto di appoggiarsi a un’altra persona, comunque esistente e perfettamente individualizzabile, per effettuare le proprie operazioni non significa ancora di gran lunga che si voglia ingannare le potenziali controparti (si pensi per esempio a quanti contratti sono conclusi per il tramite di fiduciari, avvocati e procuratori). Del resto le spiegazioni fornite dall’accusato al riguardo sono più che plausibili: __________ Inoltre egli non era domiciliato in Ticino e il fatto di indicare quale recapito per le spedizioni quello della sua amica dalla quale risiedeva dal 2007 era la miglior soluzione per l’invio o la ricezione degli oggetti da lui venduti rispettivamente acquistati sul web. A ben vedere anche la parte civile ha mantenuto come indirizzo registrato su ebay il suo precedente recapito e cioè quello dove attualmente vive sua madre, oltretutto - per sua stessa ammissione - sempre a casa e quindi presente per ricevere per posta gli oggetti acquistati online.

Nemmeno __________, il presunto legale della __________, che a un certo punto si è intromesso negli e-mail e nei colloqui con la __________, è l’indizio che può corroborare di per sé il reato di truffa; non è da escludere che __________ non fosse altro che l’accusato medesimo, che celava la sua identità per i motivi di cui sopra e per il fatto di non poter intervenire direttamente non essendo la persona registrata su ebay.

7c. Il mancato invio immediato dell’orologio dopo la ricezione del denaro potrebbe di primo acchito essere un altro elemento a sfavore dell’accusato, così come il fatto che la spedizione sia avvenuta solo dopo l’indicazione di mandare il pacco in Italia (con maggiori probabilità di difficoltà postali o doganali) e non nel nostro Paese.

Tuttavia il venditore ha sempre sostenuto il suo desiderio di attenersi scrupolosamente alle condizioni contrattuali e alle regole di ebay; infatti sin dall’inizio era stata prevista la possibilità di invio all’estero e di spedizione con assicurazione tramite la ditta __________.

Il mancato invio immediato è stato causato da molteplici cause e in particolare è dovuto al fatto che l’indirizzo svizzero fornito dall’acquirente, che in un primo tempo continuava a insistere per ritirare personalmente l’oggetto, non era completo di numero di telefono fisso ed era diverso rispetto a quello indicato su ebay. Inoltre vie erano anche divergenze sui costi di spedizione, non senza dimenticare che i frequentissimi e-mail e la disputa ufficiale su ebay aperta peraltro da CIVI 1 non ha fatto altro che rallentare o addirittura sospendere il perfezionamento del contratto da parte di __________.

Infine non va nemmeno sottaciuto che l’accusato ha effettuato, prima di tale data, altri acquisti e vendite online anche per importi elevati, senza problema alcuno.

Si può quindi dire - e del resto l’ha riconosciuto la stessa parte civile (cfr. allegato c ad act 2, pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle 23:59:46) - che le motivazioni addotte dal venditore attestano una particolare puntigliosità e scrupolosità in nome della sicurezza, certamente non fuori luogo per acquisti di questo tipo. Le stesse appaiono quindi del tutto sostenibili.

7d. Infine, non è di alcun aiuto l’articolo del __________ prodotto al dibattimento dalla parte civile, con il quale si vorrebbe comprovare che ACCU 1 non sarebbe nuovo a traffici poco chiari. Infatti, come si è già specificato sopra, non risulta che l’accusato sia mai stato condannato per il reato di truffa o per altri reati patrimoniali. Inoltre un eventuale problema giudiziario non rappresenterebbe che un precedente, ciò che all’evidenza non è idoneo a provare la sua colpevolezza nel caso concreto.

8a. A questo punto vanno analizzati anche i fattori e gli indizi a favore dell’accusato.

8b. Innanzitutto si rileva come le condizioni di vendita dell’orologio su ebay erano chiare e prevedevano il pagamento unicamente tramite il sistema __________ e l’invio con la ditta __________ per i cui servigi venivano indicati pure i costi di trasporto e, particolare non trascurabile, quelli relativi all’assicurazione.

Dopo la vendita l’acquirente, invece di portare al più presto a termine la transazione, ha proposto insistentemente di modificare le condizioni di vendita da lui accettate facendo l’offerta online: egli infatti ha chiesto a più riprese di poter pagare in altro modo (in contanti e non con __________ dal momento che non possedeva carte di credito), ha proposto in contropartita parziale un orologio __________, ha richiesto uno sconto e infine pure di poter visionare e ritirare personalmente l’oggetto della compravendita.

8c. A seguito delle suddette richieste da parte del CIVI 1 il venditore a un certo punto ha offerto tre possibilità per porre fine alla situazione venutasi a creare (cfr. supra, consid. 4g): di portare a termine la compravendita con spedizione in Svizzera o in Italia tramite __________ ai costi di trasporto e assicurazione già indicati al momento in cui l’oggetto è stato messo all’asta o di rescindere dal contratto previo pagamento della commissione o per via usuale secondo le regole di ebay in caso di mancato pagamento, pur senza allestire una valutazione negativa.

Tale modo di agire del venditore non poteva certo essere un indizio della sua volontà truffaldina o quantomeno della sua decisione di non inviare l’orologio alla controparte.

8d. La prudenza e la puntigliosità del venditore, del resto confermate anche dalla parte civile medesima (cfr. Doc C allegato ad act 2, pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle ore 23:59:46), sono probabilmente dovute al fatto che già la precedente vendita dell’oggetto in questione era stata annullata a seguito del mancato pagamento da parte di un acquirente svedese (cfr. verbale del dibattimento); l’esistenza di tale avvenimento è del resto confermata indirettamente dal CIVI 1 stesso, secondo cui tale orologio era già in vendita all’asta alcuni mesi prima e poi è ricomparso di nuovo su ebay (cfr. ibidem).

È evidente che anche questi fattori non costituiscono degli elementi negativi per l’accusato.

8e. ACCU 1 sul sito di ebay aveva già effettuato poco tempo prima altre due vendite di oggetti peraltro costosi; in entrambe le occasioni le stesse si erano concluse, come si evince dai feedback agli atti, nel migliore dei modi a reciproca soddisfazione delle parti.

Per la precisione si trattava di un quadro del valore di 8'000.- dollari e di un orologio di marca __________ per 940.- dollari (cfr. Doc. 5 allegato ad act 5 e verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 22 ottobre 2008, pagina 1).

Anche questi sono elementi che non portano indizio alcuno riguardo alla truffa qui in discussione, ritenuto oltretutto che l’accusato, sotto il suo pseudonimo “__________”, non ha mai avuto - fatto salva quella relativa all’orologio qui in oggetto del luglio 2008

  • valutazioni negative da parte delle sue controparti (venditori e acquirenti online) che si sono via via succeduti.

8f. Neppure il fatto che l’orologio si trovasse a __________ in una cassaforte è un sintomo della volontà truffaldina dell’accusato; del resto al dibattimento egli ha dichiarato che nella città sulla __________ teneva i suoi valori e possedeva un appartamento che era stato visitato dai ladri, i quali gli avevano portato via un’arma dichiarata e la somma di fr. 100'000.- (cfr. verbale del dibattimento del 19 maggio 2009).

Ciò posto non era fuori da ogni logica la spedizione del __________ dalla posta di quella città il 22 luglio 2008.

Al riguardo l’imputato, tra l’altro sottoposto da questo giudice a confronto calligrafico nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ha sicuramente spedito personalmente il pacco, perché oltre a esservi il riscontro della scrittura, già nel corso dell’interrogatorio del 22 ottobre 2008, e cioè prima di vederlo (fatto questo avvenuto nel corso della successiva convocazione), aveva dichiarato che la spedizione era avvenuta tramite scatola gialla fornita dalla posta e sigillata utilizzando gli autocollanti trasparenti forniti dal gigante giallo. Particolare questo che si può verificare ancora adesso analizzando il pacco in prossimità delle linguette di chiusura.

8g. Pure la circostanza che ACCU 1 ha restituito effettivamente l’importo di fr. 352.- pagati in più dall’acquirente, e questo nonostante fosse venuto a conoscenza -dopo l’invio del pacco - del feedback negativo nel frattempo ricevuto, dimostra la sua buona fede e non costituisce di certo un segnale a suo sfavore.

8h. Quanto successo al centro postale-doganale di __________ sicuramente va a favore dell’imputato; in effetti dagli atti si evince che la parte civile è stata informata unicamente per telefono dell’apertura e del controllo effettuato sull’invio a lei destinato. Non vi è nessun verbale ufficiale con i nomi e le firme dei funzionari doganali che hanno aperto e controllato la spedizione in oggetto, non si sa quando è avvenuta e non risulta niente circa le analisi effettuate sulla sostanza rinvenuta né tanto meno l’esito in forma cartacea delle stesse.

Di certo insufficiente in proposito è l’unica lettera delle poste italiane, peraltro non datata e recante una firma illeggibile (cfr. Doc A allegato al verbale di CIVI 1 del 18 novembre 2008, che altro non è che la copia della lettera accompagnatoria inviata al destinatario assieme al pacco, v. pacco stesso).

Il tutto non senza dimenticare che il pacco in questione è stato in giro (senza sapere: esattamente dove, l’itinerario percorso, da chi era custodito ecc.) per quasi quattro mesi, ovverosia dal 22 luglio al 18 novembre 2008, giorno in cui è stato recapitato al destinatario, peraltro dietro sua formale ed esplicita richiesta.

Infine anche la documentazione prodotta dalla difesa attestante i gravi problemi a __________ non è certamente indice e segnale a sfavore di ACCU 1; in effetti, pur trattandosi di semplici e-mail di partecipanti ad aste online nell’ambito comunque del forum ufficiale di ebay, emergono disfunzioni, disservizi, lentezze, perdite, e addirittura sparizioni di invii e alterazioni del loro contenuto.

8i. Neppure la differenza fra il prezzo pagato da ACCU 1 all’acquisto e quello di vendita su ebay costituisce un elemento tale da poter far presumere l’esistenza di una truffa. In primo luogo si trattava di un orologio di seconda mano, anche se a dire dell’accusato in ottimo stato, essendo stato portato poco, secondariamente non risulta che egli si trovi in difficoltà economiche (tant’è che il procuratore stesso propone aliquote di fr. 320.-) e ben può quindi vendere un oggetto che non gli interessa più a un prezzo non eccessivo.

8l. La buona situazione economica (perlomeno per quanto desumibile dagli atti) è un altro indizio a favore dell’imputato. Infatti, mal si comprende come egli, che non sembra aver bisogno di procurarsi illecitamente del danaro, metterebbe in pericolo per poche migliaia di franchi e con una truffa facilmente scopribile, la propria persona e la possibilità di soggiornare in Svizzera, paese nel quale è regolarmente annunciato (cfr. ricevuta dell’ufficio controllo abitanti di __________ nella mappetta rosa prodotta dalla difesa).

8m. Le modalità di spedizione del pacco da __________ non fanno presagire un qualsivoglia atto illecito penalmente rilevante da parte di ACCU 1; se da una parte è vero che ha spedito l’orologio via posta per soli fr. 27.- e non tramite __________, è altrettanto vero che CIVI 1 gli aveva rinfacciato che per spedizioni di questo tipo di solito spendeva al massimo 35 franchi.

In ogni caso si trattava pur sempre di un invio raccomandato.

8n. Appare altresì strano che a un certo punto del suo primo interrogatorio la parte civile ha affermato che nel corso della già citata telefonata delle poste italiane gli avrebbero riferito che il funzionario doganale che aveva effettuato il controllo aveva riscontrato che nel pacco sigillato c’era “una scatola __________ senza orologio, ma contenente un pupazzetto, anzi per la precisione un orsacchiotto” (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 22 ottobre 2008, pagina 3).

Orbene di questo orsacchiotto non v’è traccia nel pacco postale agli atti.

  1. Ad un’attenta analisi di tutta la documentazione agli atti, dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale e per le considerazioni espresse sopra non vi è la certezza che l’accusato abbia effettivamente inviato l’orologio oggetto del presente procedimento alla parte civile; tuttavia non vi sono nemmeno sufficienti elementi indicanti che non lo abbia spedito.

Di conseguenza, in applicazione del principio in dubio pro reo, l’accusato deve essere prosciolto, senza che sia necessario accertare se nel caso concreto sarebbero dati i presupposti della truffa. Ci si potrebbe infatti chiedere se si sarebbe in presenza di un inganno astuto per il solo fatto, in pratica, di aver usato, con il suo accordo, il nome di un’altra persona per la registrazione su ebay. Ben potremmo trovarci di fronte a una questione puramente civile dove una parte contrattuale non ha onorato i suoi obblighi senza per questo aver commesso un reato penale.

  1. Stante il proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 fr. 2'500.- per ripetibili.

  2. Nulla osta infine al dissequestro del saldo attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre 2008: CHF 3'805.-), a sentenza cresciuta in giudicato, nelle mani della titolare del conto.

visti gli art. 146 CP; 9 e segg., 165, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4936/2008 del 12 dicembre 2008.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 fr. 2'500.- per ripetibili.

ordina il dissequestro del saldo attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre 2008: CHF 3'805.-), a sentenza cresciuta in giudicato, nelle mani della titolare del conto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 95.- testi

fr. 295.- totale

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