10.2008.99

Incarto n. 10.2008.99 DA 872/2008

Bellinzona 1 febbraio 2010

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole

di 1. infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, il __________ ad __________, per negligenza, trasportando con l'autofurgone Nissan targato __________ due bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%, non sufficientemente assicurati sul ponte posteriore del veicolo, causando, in seguito al rovesciamento di uno degli stessi, la fuoriuscita di liquido sul manto stradale e provocando in tal modo un rischio di inquinamento delle acque;

fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 70 cpv. 2 LPAc.;

  1. infrazione alla LF sulla circolazione stradale

per avere, il __________ ad __________, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, omesso per negligenza di collocare il carico in modo che non fosse di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non potesse cadere;

fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS in rel. con art. 30 cpv. 2 LCS;

perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2008 n. 872/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 500.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

  1. Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1 febbraio 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 dicembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito da entrambi i capi di imputazione; per quanto attiene all’infrazione alla LCS ritiene, in effetti, che non sia stato accertato l’eventuale stato di difettosità dei bidoni e/o del loro coperchio, le cause di un loro eventuale afflosciamento o dell’inclinamento, nessun sequestro o perizia essendo stati eseguiti, malgrado l’accusato avesse sin dall’inizio parlato di un afflosciamento dei bidoni come eventuale causa della perdita del liquido ivi contenuto; ad ogni buon conto, l’accusato, trasportatore non esperto, avrebbe fissato adeguatamente i bidoni con gli appositi ganci e controllato in due occasioni scendendo dalla Vallemaggia lo stato degli stessi; non è stato di conseguenza provato che il bidone sia finito in quella posizione quale conseguenza di un suo errato fissaggio.

In riferimento all’infrazione alla LPA – reato che presuppone la messa in pericolo concreta, e non astratta (cfr. STF 09.01.2009, inc. 6b_642/2008) – il difensore rileva che, oltre a non essere stato accertato nulla in merito al quantitativo di liquido fuoriuscito, nulla si evince circa il rischio concreto, ma nemmeno astratto, di inquinamento delle acque, nessun tecnico (nemmeno l’ingegnere che ha accertato il tasso di ammoniaca nell’acqua), nessun pompiere essendo stato interpellato in merito; ad ogni buon conto, precisa, il tombino che si trovava nelle vicinanze del luogo della perdita permette di far confluire le acque direttamente all’impianto di depurazione, destinazione finale del contenuto dei bidoni.

Apparendo incomprensibili le accuse mosse al suo assistito, visto il materiale su cui si è basata la pubblica accusa, chiede, infine, la rifusione a suo favore di congrue ripetibili.

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, ad __________ il __________, per negligenza, trasportando con l'autofurgone Nissan targato __________ due bidoni in plastica contenenti ammoniaca all'8%, non sufficientemente assicurati sul ponte posteriore del veicolo, causato, in seguito al rovesciamento di uno degli stessi, la fuoriuscita di liquido sul manto stradale e provocando in tal modo un rischio di inquinamento delle acque;

1.2. infrazione alla LF sulla circolazione stradale

per avere, ad __________ il __________, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, omesso per negligenza di collocare il carico in modo che non fosse di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non potesse cadere;

  1. In caso di risposta affermativa ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

  2. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

  3. Il giudizio sugli oneri processuali e su eventuali ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc.; 90 cifra 1 LCS in rel. con art. 30 cpv. 2 LCS; 9 e segg. 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di infrazione alla LF sulla protezione delle acque

e di infrazione alla LF sulla circolazione stradale

mette la tassa di giustizia e le spese del presente procedimento di complessivi fr. 330.- (trecentotrenta) a carico dello Stato;

riconosce a ACCU 1 l’importo di fr. 1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 330.00 totale

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