Incarto n. 10.2008.59 DA 413/2008
Bellinzona 18 giugno 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da ________:)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Gilera targato TI __________ alla velocità di 78 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr; in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 413/2008 di data 4 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta), corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________ ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l'8 ottobre 2007 con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 giugno 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato ed in via subordinata che la pena pecuniaria e la multa siano ridotte, con in ogni caso la sospensione della pena pecuniaria; egli richiede inoltre che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena decretata dalle Assise correzionali, né che sia prolungato il periodo di prova; infine postula la non revoca della precedente pena pecuniaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________ 2006.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l'8 ottobre 2007 (art. 46 cpv. 1 CP);
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
Il conducente non è stato identificato.
Per questa infrazione il Procuratore pubblico, ritenuta una velocità punibile di 78 km/h, ha proposto la condanna di ACCU 1 alla pena di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 4 anni e alla multa di fr. 500.-.
Nel determinare la pena egli ha pure tenuto conto dei precedenti dell’imputato, in particolare diverse infrazione al codice della strada con revoca della licenza di condurre e un’infrazione grave alle norme della circolazione, commessa il 3 luglio 2007, per la quale è stata inflitta una condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
In occasione dell’interrogatorio di polizia 7 novembre 2007, dopo aver dichiarato di non conoscere le generalità della persona alla quale aveva consegnato il veicolo perché si era presentata unicamente come “__________”, ha precisato: “ieri mattina verso le ore 07.30, mi trovavo al PUB __________ di __________, per caso era presente anche __________, persona che ho conosciuto il giorno prima, nel medesimo esercizio pubblico, durante una partita a calcetto. __________ mi chiedeva se [gli] potevo prestare il mio motoveicolo perché doveva sbrigare delle faccende prima della sua partenza per l’Italia. Ho acconsentito e gli ho consegnato le chiavi, dopo avermi accompagnato a casa lui è proseguito per conto suo a bordo del mio motoveicolo. Eravamo d’accordo che __________ mi avrebbe riconsegnato il veicolo per le ore 13.00 presso il PUB __________ depositando la chiave nel vano del mezzo. Al mio arrivo verso le 13.00 il mio veicolo era parcheggiato nei parcheggi pubblici nei pressi del PUB. __________ non era presente.”.
L’imputato ha poi dichiarato di abitare con la madre e che all’ora del controllo si trovava da solo a casa a __________, dove è rimasto finché non è ritornato a piedi al pub. Al dibattimento ha altresì osservato di aver chiesto a __________ se era in possesso della licenza di condurre e che questi gli ha mostrato una patente internazionale che lo abilitava a guidare motoveicoli. A precisa domanda ha risposto di non aver controllato in quell’occasione le generalità del personaggio in discussione.
In via subordinata ha postulato una riduzione della pena pecuniaria e della multa, il non prolungo del periodo di prova della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata dalle Assise correzionali di Locarno per un crimine contro la LF sugli stupefacenti e la non revoca della precedente pena per grave infrazione alle norme della circolazione.
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle norme della circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il conducente (cfr. Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e 1P.641/2000 del 24 aprile 2001)).
Si tratta di un’applicazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret, ibidem).
Non risulta infatti credibile che egli abbia dato in prestito il suo unico veicolo (all’epoca) a uno straniero di passaggio appena incontrato di cui non conosceva neppure l’identità. Il rischio che il mezzo venisse rubato o anche solo danneggiato era enorme e non è per nulla normale che l’accusato fosse disposto a correre un simile pericolo.
E’ poi altrettanto incredibile che egli quando, come asserito, ha dato un’occhiata alla licenza di condurre di questa fantomatica persona – sempre che lo abbia fatto – non abbia approfittato dell’occasione per prendere nota, se non anche dell’indirizzo, perlomeno delle sue generalità. Strano pure che nessuno li abbia visti e possa confermarlo o che non ci sia qualcuno (per esempio la mamma, una cameriera o un avventore ecc.) che possa dare indicazioni sulla sua presenza nel pub e sui suoi spostamenti.
Desta infine anche un interrogativo il fatto che non sia stata concordata la riconsegna al domicilio dell’imputato dato che “lo straniero” lo avrebbe condotto a casa e conosceva quindi il luogo; se del caso ACCU 1 lo avrebbe poi potuto riportare al pub. Solo così l’accusato aveva la possibilità di controllare se tutto fosse in ordine.
In definitiva occorre concludere che l’accusato non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno della sua storia, affermando ad arte sempre e unicamente circostanze non verificabili.
Nella descritta evenienza si deve giungere alla conclusione che il racconto dell’accusato è un estremo, ma non veritiero, tentativo di difesa e che lui stesso era alla guida della sua motocicletta.
In specie la velocità punibile accertata supera di 28 km/h il limite massimo consentito di 50 km/h. L’accusato ha di conseguenza messo gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e deve essere punito per infrazione grave alle relative norme.
Ciò posto la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico è correttamente commisurata al grado di colpa dell’accusato e alle circostanze del caso specifico. L’ammontare di una singola aliquota è fissato in fr. 50.- sulla base della documentazione agli atti (cfr. in particolare i dati dell’ultima dichiarazione fiscale oggetto di notifica), discussa al dibattimento. La pena può essere sospesa condizionalmente, tuttavia per un periodo di prova di 4 anni in considerazione del recidivare dell’imputato.
Alla pena pecuniaria sospesa è aggiunta una multa effettiva di fr. 500.-.
Come visto sopra, l’accusato ha infranto ripetutamente le norme sulla circolazione stradale e occorre sottolineare che l’infrazione precedente era stata commessa poco tempo prima. Inoltre negando ad ogni costo la sua responsabilità e cercando di sottrarvisi egli non dà alcuna garanzia di aver compreso come ci si deve comportare sulla strada. La prognosi non può quindi che essere sfavorevole.
Ne segue che la sospensione condizionale della precedente pena pecuniaria deve essere revocata.
Non appare per contro necessario revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi, perché concerne un reato di natura completamente diversa, per il quale non sembra esserci al momento attuale un particolare pericolo di recidiva. Il periodo di prova non viene prolungato – come invece era previsto nel decreto di accusa – perché un prolungamento, in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, era già stato ordinato con la sentenza dell’8 ottobre 2007 (cfr. act 2).
visti gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 413/2008 del 4 febbraio 2008.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (ai sensi del vCP) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno il __________ 2006.
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote di fr. 30.- (trenta) per complessivi fr. 1'800.- (milleottocento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino l’8 ottobre 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (81716),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'800.- pena pecuniaria
fr. 500.- multa
fr. 550.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 3'050.- totale