Incarto n. 10.2008.489 DA 4469/2008
Bellinzona 15 ottobre 2009
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare,
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 29 settembre 2006, circolando con l’automobile targata __________, nell’abitato, di notte in zona illuminata, ad un intersezione, compiendo manovra di svolta a sinistra, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario per cui svoltò e tagliò la strada al sopraggiungente motociclista CIVI 1 (recte: __________) che nonostante la frenata urtò il suo veicolo alla fiancata destra, procurando allo stesso, per negligenza, lesioni gravi tali da metterne in pericolo la vita;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4469/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6’000.--.
Ordina il dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, la parte civile ed il proprio patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell’accusato ed al confronto fra il perito giudiziario e quello della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale, dopo aver evidenziato l’ottimo comportamento tenuto dall’accusato nei confronti del suo assistito, chiede comunque la conferma integrale del decreto d’accusa. A suo modo di vedere, l’automobilista ha violato le norme di diligenza, in modo particolare il suo dovere di tenere conto della visuale occlusa immettendosi sulla corsia di contromano per effettuare la svolta. Egli espone poi i motivi per i quali la perizia di parte sarebbe più affidabile di quella giudiziaria, per cui si deve concludere che la velocità della moto era di poco al di sopra dei 50 km/h;
sentito il difensore, il quale esordisce pure lodando l’atteggiamento assunto dalle parti in una così difficile situazione. Egli postula il proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro reo. L’imputato ha affrontato la manovra di svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni. La moto non era visibile. L’incidente è dovuto all’eccessiva velocità della vittima. A quest’ultima deve essere imputata una colpa a tal punto grave da interrompere il nesso di causalità. Una simile conclusione è supportata dai risultati della perizia giudiziaria e dalle deposizioni dei testi;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale evidenzia come la deposizione del signor __________ sia basata solo su una stima della velocità effettuata uditivamente, poiché egli non ha visto la moto sopraggiungere. Una simile dichiarazione è ridimensionata già dal fatto che la potenza della moto era bloccata, per cui il rumore non corrispondeva di certo alla velocità. Il teste __________ è per contro molto più affidabile e preciso;
sentito in duplica il difensore, il quale ricorda che il teste __________ ha visto la scena di fronte, così ché anche la sua stima risulta opinabile. Gli unici valori certi sono quelli della perizia giudiziaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
L’imputato è autore colpevole di lesioni colpose gravi per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
Quale deve essere l’eventuale pena?
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
Deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________?
Può essere accolta la domanda di accertamento (decisione sul principio) del fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
Dopo essere sceso a passo d’uomo, incolonnato, dall’altezza di via Selva sino all’intersezione con via Tesserete, egli ha effettuato la necessaria preselezione per poter procedere alla svolta a sinistra ed immettersi su tale strada, attivando l’indicatore luminoso di direzione sinistro e rallentando sino a fermarsi (cfr. verbale di interrogatorio 10 aprile 2007 del teste __________, pag. 1, e verbale di interrogatorio 16 maggio 2007 del teste __________, pag. 1).
Ritenuto che la corsia di contromano fosse libera da veicoli in arrivo, il prevenuto ha quindi dato avvio alla manovra. Pochi istanti dopo, quando il suo automezzo aveva ormai completamente occupato la carreggiata opposta, egli ha intravisto nel finestrino del passeggero, con la coda dell’occhio, la motocicletta Honda CBR 600 (__________) del signor CIVI 1 che stava sopraggiungendo. Quest’ultimo, sorpreso dalla presenza dell’Audi sul suo cammino, ha immediatamente effettuato una frenata d’emergenza che lo ha portato a perdere il controllo del suo mezzo ed a cadere a terra rovinosamente per poi schiantarsi contro l’automobile stessa.
L’impatto è stato molto violento, al punto che il motociclista ha dovuto essere ricoverato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Lugano. Dal certificato medico 19 gennaio 2007 (AI 7) risulta che egli ha subito un grave shock emorragico con numerosi traumi e meglio: commozione cerebrale, frattura della lamina destra di C2, spondilolisi L5-S1 non traumatica, frattura mascellare complessa coinvolgente i seni paranasali ed il setto nasale, frattura della milza (grado III) necessitante splenectomia, contusione epatica (di II grado) VI segmento, frattura del capitello radiale di destra nonché contusione della caviglia sinistra senza fratture. Sebbene la rottura della milza sia una lesione potenzialmente mortale, la parte civile non è ad ogni modo mai stata in pericolo di vita poiché i sanitari sono stati in grado di intervenire chirurgicamente in maniera tempestiva asportando l’organo. A seguito dei seri traumi ella è rimasta, comunque sia, tre giorni in stato di coma.
Per il trattamento della frattura complessa della mascella si è reso necessario sottoporre il signor CIVI 1 ad ulteriori interventi presso l’Universitätsspital di Zurigo.
Attualmente, pur essendosi ristabilita bene, la vittima lamenta ancora dei problemi di concentrazione che addebita alle lesioni subite il 29 settembre 2006 e che l’hanno costretta ad abbandonare gli studi di bioingegneria (era al terzo anno al momento del sinistro), per intraprendere quelli, a suo dire, molto meno impegnativi di management all’__________ di __________. Inoltre è costretta a portare sempre con sé gli antibiotici, non avendo più la milza.
Il magistrato inquirente ne ha così proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere fa fr. 170.-- l’una, per complessivi fr. 5’100.--, oltre al pagamento di una multa di fr. 1’000.-- come pure della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6’000.--.
Contro questa decisione, l’imputato ha interposto tempestiva opposizione con scritto del 28 novembre 2008. Di qui la presente procedura.
Il prevenuto ha così descritto i fatti: “In data odierna, verso le 19:25, mi trovavo alla guida della vettura sopra descritta, da solo, avevo la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, le luci anabbaglianti accese. Circolavo su via S. Gottardo, in territorio di Massagno, proveniente dal mio domicilio in via __________ in direzione di Roveredo Capriasca. Giunto prima dell’intersezione con via Tesserete, notavo davanti a me la colonna di vetture che procedeva a rilento. La mia intenzione era di svoltare a sinistra su via Tesserete, quindi azionavo l’indicatore di sinistra. Giunto sull’intersezione mi assicuravo che in senso opposto non giungessero veicoli, quindi iniziavo la manovra di svolta. Preciso si non ricordare se mi sono fermato prima di iniziare la manovra di svolta, comunque avanzavo sicuramente a passo d’uomo. Al momento che ho iniziato la manovra sono certo che non giungevano veicoli. A questo punto quando con il mio veicolo mi trovavo già completamente sulla corsia opposta, ho visto sopraggiungere improvvisamente un motoveicolo. Lo stesso proveniva dalla stazione FFS di Lugano in direzione di Massagno. Subito ho udito che il motociclista ha frenato bruscamente, poi l’ho visto sbandare e rovinare a terra, poi non l’ho più visto, ho poi udito un forte rumore di collisione contro il mio veicolo. Io a questo punto non vedendo né la moto né il conducente della stessa, ho spostato il veicolo poco più avanti. Poi sono subito sceso e sono corso in aiuto del centauro. (…)
D2: al momento della collisione lei era fermo o avanzava lentamente?
R2: Avanzavo lentamente in direzione di Tesserete. Mi sono fermato solo al momento dell’urto per un momento poi ho spostato la vettura in avanti. (…)
D5: Dove è avvenuta la collisione con il suo veicolo?
R2: Tra la fiancata anteriore destra, altezza portiera lato passeggero, e tra la parte anteriore del motoveicolo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 29 settembre 2006, AI 3).
Di fronte al Procuratore Pubblico egli ha poi avuto modo di precisare: “Dapprima volevo imboccare la via Selva, ma visto che da quella parte il traffico era bloccato ho pensato di scendere fino all’intersezione di via Tesserete e passare da quella strada. Dall’altezza dell’incrocio con via Selva fino all’incrocio con via Tesserete sono sceso a passo d’uomo poiché vi era la colonna di autoveicoli. Giunto all’altezza del Ristorante del Popolo ho potuto vedere tutta la corsia di contromano e ho constatato che era completamente libera. Ho pensato che il semaforo del tunnel di Besso fosse chiuso. Ho proseguito fino all’intersezione con via Tesserete. Non ricordo se mi sono arrestato o se ho iniziato la manovra di svolta a sinistra senza arrestarmi, a passo d’uomo, visto che la corsia di contromano era libera. Mi era sembrato strano che con il traffico che c’era quella sera, la corsia di contromano fosse completamente libera ed è per questo che avevo pensato che il semaforo fosse chiuso.
Non ricordo se vi erano degli autoveicoli che da via Tesserete si immettevano su via S. Gottardo, ma presumo che ve ne fossero. Questi comunque non intralciavano la manovra.
Non ricordo se prima di iniziare la manovra di svolta vi fosse un veicolo che proveniente dalla stazione svoltava a destra su via Tesserete o via Massagno. Il mio ricordo è che la via era completamente libera, ragione per cui ho effettuato la manovra in modo tranquillo. Preciso che quella sera non avevo fretta e guidavo in modo tranquillo e quindi non ho azzardato nessuna manovra di svolta.
Mentre stavo effettuando la manovra di svolta, e con il mio autoveicolo occupavo completamente la corsia di contromano, ho visto attraverso il finestrino del passeggero la moto che stava sopraggiungendo. E’ possibile che quando l’ho visto, la moto si trovasse all’altezza del bar la Punta, ma di questo non ne sono sicuro.
Ricordo perfettamente di aver visto il motociclista frenare, sbandare e cadere a terra.
(…) Preciso che quando ho visto il motociclista lui circolava al centro della sua corsia. In seguito, ripensando all’incidente, ho pensato che lui fosse verso la linea di demarcazione centrale e quindi verso la colonna di autoveicoli fermi, ed è per questo che non l’ho visto. Io ricordo che la corsia era completamente vuota.
(…) A questo proposito dichiaro che non ricordo di aver visto un autoveicolo che svoltava verso destra. Ricordo solo che quando mi trovavo sulla corsia di contromano e ho visto sopraggiungere il motociclista ho potuto vedere che dietro di lui c’erano alcuni autoveicoli. La mia impressione è che fossero comunque distanti e non immediatamente a ridosso del motociclista. Ricordo pure che il motociclista ha frenato ed è caduto a terra e non ha colliso direttamente con la mia vettura ancora in sella alla moto.
Non ricordo di aver sentito il rombo della moto in accelerazione o comunque non ci ho fatto caso. Ricordo perfettamente che quando ho visto il motoveicolo ho visto il ragazzo che alzava il busto e frenava subito.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 19 giugno 2007, AI 23).
La parte civile, da canto suo, ha dichiarato di non ricordare nulla dell’incidente e si è limitata a sottolineare il fatto di essere un motociclista con esperienza e dalla grande prudenza, che non ha mai ricevuto nemmeno una multa.
Il teste __________ ha asserito: “In data 29 settembre 2009, verso le 19:25, stavo uscendo dal parco Maraini, dove lavoro, a piedi. In quel momento ero al telefono. (…) All’improvviso, udivo una brusca frenata e con la coda dell’occhio ho notato una moto che giungeva dalla stazione FFS in direzione di Massagno. Io rivolgevo subito lo sguardo verso questo centauro, il quale impattava in modo estremamente violento contro la vettura, ricordo ancora perfettamente che si trattava di un’Audi Station Wagon di colore grigio, che stava probabilmente svoltando su via Tesserete, la stessa proveniva da Massagno.
D1: Ha potuto notare se il centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?
R1: Era assolutamente inadeguata. Dico questo perché pochi istanti prima avevo udito la stessa moto in forte accelerazione.
D2: Secondo lei a che velocità poteva giungere il motoveicolo?
R2: Sicuramente più di 50 km/h, presumo quasi 70-80 km/h.
D3: Ha notato se il conducente del motoveicolo prima di collidere con la vettura è caduto a terra o è rimasto in sella alla moto?
R3: No, è andato a collidere direttamente contro la macchina, senza cadere da terra.
(…) D5: In quel momento qual erano le condizioni del traffico nei due sensi su via S. Gottardo?
R5: Vi era parecchio traffico sia in discesa sia in salita. Inoltre vi era anche parecchio traffico di vetture che giungevano da via Tesserete che volevano immettersi su via S. Gottardo.
D6: Quindi il motoveicolo al momento dei fatti stava superando una colonne di vetture a forte velocità?
R6: Al momento dell’impatto non stava superando alcun veicolo, ma sicuramente aveva appena completato un sorpasso. Dico questo perché subito dopo di lui vi erano vetture che giungevano ad una distanza ravvicinata, inoltre il centauro, come detto in precedenza, era in accelerazione.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 23 febbraio 2007, AI 22).
Un secondo testimone, __________, ha invece così descritto l’evento: “In quel momento vi era parecchio traffico, infatti io ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso opposto era fortemente rallentata. In quel frangente vi era davanti a me un veicolo fermo, intenzionato a svoltare a sinistra per immettersi su via Tesserete. Preciso che la vettura aveva inserito l’indicatore di sinistra.
La stessa, non appena ha avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta. In quel momento un’altra vettura, che giungeva in senso opposto, ha svoltato pure lei a destra per immettersi su via Maraini. Dietro questa vettura, incolonnato, vi era un motociclista, il quale vistosi la strada davanti libera, ha accelerato per continuare la sua corsa in direzione di Massagno.
Purtroppo la vettura che era davanti a me e che aveva iniziato la manovra di svolta, si era fermata in mezzo alla corsia di marcia del centauro. A causa di ciò il centauro si è visto tagliare la propria corsia, lo stesso infatti andava a collidere violentemente contro il veicolo.
(…) D1: Ha potuto notare se il centauro giungeva ad una velocità non adeguata al tracciato?
R1: No, impossibile. Lo stesso prima di accelerare era semifermo in colonna dietro al veicolo che aveva svoltato a destra. Quindi anche lo spazio che aveva davanti a lui non gli permetteva di giungere a forte velocità.
D2: Secondo lei a che velocità poteva giungere il motoveicolo?
R2: Sicuramente non più di 60 km/h.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 10 aprile 2007, AI 22).
__________ si è infine così espresso: “In quel frangente provenivo da Massagno in direzione della stazione FFS di Lugano. In quel momento vi era parecchio traffico, infatti io ero fermo in colonna, pure la circolazione in senso opposto era fortemente rallentata.
In quel momento esattamente davanti a me vi era un veicolo fermo, lo stesso era intenzionato a svoltare a sinistra per immettersi su via Tesserete. Ricordo esattamente che la vettura aveva inserito l’indicatore di direzione sinistra.
Questo veicolo non appena ha avuto il campo stradale libero ha iniziato la manovra di svolta.
Durante questa manovra io ho udito un forte rumore di collisione, infatti un istante dopo ho visto piombare davanti alla mia vettura una motocicletta. La stessa era rovinata a terra, presumo a causa dell’urto con la vettura che stava svoltando a sinistra.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 16 maggio 2007, AI 22). Il testimone si è dovuto limitare a questi pochi dettagli in quanto non ha visto nulla di ciò che è avvenuto prima dell’impatto.
la visuale rispetto al traffico inverso dal punto in cui il prevenuto ha iniziato la svolta è priva di ostacoli a partire da una sessantina di metri; ad onor del vero, l’osservazione del traffico in senso inverso è possibile già da una decina di metri prima, a condizione che non vi sia altro traffico (pag. 21 s.);
l’auto del prevenuto ha impiegato circa 2 secondi per portarsi dal punto d’inizio manovra a quello di collisione. La velocità raggiunta durante l’operazione è di 15 km/h (pag. 24 s.);
la moto ha lasciato sull’asfalto una traccia di frenata di forte intensità sulla lunghezza di 4.5/5 m, attribuibile allo pneumatico posteriore, ed una, meno marcata, per altri 2/2.5 m, da ricondurre a quello anteriore. La traccia di frenata termina circa 5 m prima del punto d’impatto (pag. 25);
dopo l’urto la moto ha ancora strisciato al suolo per circa 3.5/4 m. L’energia persa in questo tratto corrisponde a 14/19 km/h. L’analisi delle deformazioni subite dai veicoli permette di stabilire che con l’urto la motocicletta ha perso circa 30/35 km/h. Ne risulta quindi che al momento della collisione la motocicletta aveva una velocità compresa tra i 42 ed i 53 km/h (pag. 27);
la velocità di marcia della moto al momento della reazione del pilota era compresa tra i 60 ed i 73 km/h (pag. 27);
la reazione del motociclista è iniziata nell’istante in cui l’auto ha invaso la sua corsia (pag. 28);
il motociclista aveva la possibilità oggettiva di vedere l’auto già con qualche secondo d’anticipo rispetto al momento della sua reazione (pag. 29);
considerata la presenza di vetture che lo precedevano, appare tecnicamente attendibile che l’imputato al momento della decisione di effettuare la manovra di svolta a sinistra, non poteva vedere la moto. Per contro la presenza di traffico che precedeva la motocicletta non avrebbe rappresentato un ostacolo visivo per l’automobilista, così come non lo erano eventuali veicoli che svoltavano verso via Tesserete (pag. 29).
La dinamica dell’incidente è stata pertanto così ricostruita: “Negli istanti precedenti l’incidente il protagonista ACCU 1 percorre via San Gottardo e rallenta allo scopo di svoltare a sinistra su via Tesserete. Quando mancano circa 4 secondi alla collisione, l’automobilista sta rallentando e si trova ancora a qualche metro arretrato rispetto al punto in cui inizierà la svolta a sinistra. In questo frangente è tecnicamente attendibile che la visuale tra i due protagonisti sia occlusa dalla presenza delle vetture che precedono l’Audi. La motocicletta si trova ad un’ottantina di metri dal punto d’impatto e la sua velocità è di circa 73 km/h. Circa un secondo più tardi, ovvero tre secondi prima dell’urto, il protagonista ACCU 1 decide di dare inizio alla propria manovra di svolta. In tale istante la motocicletta, che procede ancora a circa 73 km/h, si trova a circa 58 metri dal punto d’impatto: la possibile presenza di traffico che precede l’Audi occlude la visuale reciproca dei protagonisti.
(…) La vettura guidata dal protagonista ACCU 1 inizia fisicamente la svolta a sinistra quando mancano circa 2 secondi alla collisione. In tale frangente la motocicletta del protagonista CIVI 1 si trova a circa 38 metri dal punto di collisione. Fra i due conducenti non vi sono più ostacoli visivi.
(…) Nel vedere la vettura Audi che inizia la manovra di svolta il protagonista CIVI 1 reagisce. Mancano 1.7/1.8 secondi all’urto. La motocicletta si trova a 32 metri dal punto di collisione, mentre il frontale dell’Audi occupa parzialmente la corsia di pertinenza del motociclista. La motocicletta inizia a frenare quando si trova a circa 14/15 metri dal punto di collisione. Durante la frenata, il bloccaggio della ruota anteriore destabilizza la motocicletta, che perde quindi aderenza ed inizia a cadere al suolo.
(…) La moto giunge alla collisione scivolando al suolo e va ad urtare contro la portiera anteriore destra della vettura. Dopo l’urto la moto si arresta nella sua posizione di stasi, mentre l’automobile si ferma poco oltre il punto d’urto. L’autoveicolo verrà poi subito spostato a margine della strada.” (cfr. referto peritale, pag. 31 segg., AI 25).
Infine il perito giudiziario ha precisato che la motocicletta avrebbe potuto arrestarsi completamente entro lo spazio disponibile ed evitare lo scontro se avesse tenuto una velocità non superiore a 50/54 km/h (cfr. referto peritale, pag. 35, AI 25).
Egli si è per contro trovato d’accordo con il perito giudiziario laddove questi ha stabilito che il motociclista, che si trovava a meno di 30 metri, abbia potuto percepire il pericolo solo 2 secondi prima dell’impatto (cfr. analisi preliminare, pag. 31, AI 38).
(…) Entrambi i periti concordano sul fatto che la moto in questione avesse una potenza ridotta di 23 kW.
(…) I periti concordano che il campo di visuale dalla zona comune di intersezione arrivi fino alle strisce pedonali di fronte al chiosco La Punta che si trovano a ca. 60 metri l’una dalle altre.
(…) Entrambi concordano che il punto di impatto è tra la ruota anteriore moto e quella anteriore dell’auto.
(…) Entrambi i periti concordano sul fatto che la velocità dell’automobilista era di ca. 9 km quando ha iniziato la manovra di svolta. Sono pure d’accordo sul fatto che la velocità dell’auto alla fine della manovra fosse di 15 km, per cui la media matematica della velocità di attraversamento è di 12 km, che corrisponde a 3 m/s. Entrambi concordano sul fatto che l’auto abbia impiegato ca. 2.4 s per effettuare gli 8 m dal punto di partenza al punto di collisione. Se ne deduce che 2.4 s prima dell’urto era ancora nella sua corsia.
(…) __________ dopo discussione si dichiara convinto dei suoi calcoli confortato dal fatto che la simulazione computerizzata porta ad una posizione esattamente identica a quella della fattispecie. __________ contesta i calcoli in quanto il programma si basa sul teorema delle quantità di moto che è un calcolo vettoriale di cui anche il collega condivide di non conoscere esattamente il vettore post-collisione dell’auto. Il vettore post-collisione della moto rilevo che lo stesso non è quello che conduce la moto alla posizione finale ma è quello che indica il cambiamento di direzione del baricentro della moto nell’impatto che sappiamo aver condotto la moto in direzione della portiera della moto e non in direzione del punto finale raggiunto. Inoltre il parametro di 15 cm immesso nei calcoli corrisponde alla deformazione della moto già contestata. Allo stesso modo rileva che il cambiamento direzionale nell’impatto della vettura da - 106 gradi a - 75 gradi è sicuramente un cambiamento direzionale molto importante non verosimile nella fattispecie.” (cfr. verbale della loro audizione dibattimentale).
il traffico su via San Gottardo a Massagno al momento dell’incidente era intenso in entrambe le direzioni di marcia;
dal punto in cui ha iniziato la manovra di svolta ACCU 1 aveva una visuale sulla corsia di contromano di almeno 60 m, fino al passaggio pedonale citato in precedenza;
la velocità della motocicletta era di al massimo 73 km/h, che corrisponde a 20.27 m/sec.;
il prevenuto ha deciso di iniziare la manovra di svolta 3 sec. prima dell’impatto e la stessa è incominciata 2 sec. prima;
3 sec. prima dell’impatto la motocicletta della parte civile si trovava al massimo a 60.81 m dal punto in cui lo stesso è poi avvenuto, mentre 2 sec. prima era a 40.54 m. In effetti per percorrere i 60 m che distano il punto in cui CIVI 1 è divenuto sicuramente visibile all’automobilista ha impiegato almeno 2.96 sec.. Poiché quest’ultimo calcolo tiene conto di una velocità costante di 73 km/h su tutta la tratta e tenuto conto che, sempre nella versione più propensa all’imputato, la frenata è iniziata 15 m prima del punto di collisione, nonché che al momento dell’impatto con l’automobile la moto aveva una velocità di 53 km/h (14.72 m/sec.), si può concludere con buona approssimazione che per effettuare quei 60 m la moto ci ha messo più di 3 sec. (45 m a 73 km/h = 2.22 sec. + 15 m a 53 km/h = 1.01 sec.);
al momento in cui è iniziata la manovra di svolta vera e propria la motocicletta della parte civile era quindi visibile. Addirittura la stessa era già avvistabile nei frangenti in cui l’accusato ha preso la decisione di procedere alla stessa, cioè 3 sec. prima del sinistro;
i tempi di reazione per un automobilista normalmente riconosciuti dagli esperti del settore e dalla giurisprudenza sono di 1 sec..
Nella versione attuale, in vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Secondo l’art. 12 cpv. 3 CPS (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la “conditio sine qua no”, ossia se non può essere escluso senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L’accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti.
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un esito simile a quello in concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale 6S.55/2005 del 18 maggio 2005). La causalità adeguata viene però meno - ed il concatenamento dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica - di fronte all’esistenza di un'altra causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, che risulti essere una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere presagibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è tuttavia sufficiente a spezzare il nesso di causalità adeguata. Occorre pure che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
L’art. 36 cpv. 3 LCStr prescrive che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa norma sancisce il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo il quale colui che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a chi la modifica (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 2.2. ad art. 36 LCStr).
L’art. 14 cpv. 1 ONC precisa che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.
Chi intende svoltare a sinistra deve quindi anzitutto ridurre per tempo la velocità, assumere una posizione di preselezione e, se necessario, fermarsi ad aspettare, per poi assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via sia libera e vi sia sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche l’obbligo di tener conto della velocità dei veicoli provenienti in contromano.
In linea di principio la velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit., n. 2.2.2. ad art. 36 LCStr). Questa regola è soggetta tuttavia a delle eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio dell’affidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale 6S.271/1999 del 28 giugno 1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003).
L’art. 39 cpv. 1 LCStr stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione, mentre al secondo capoverso della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad ogni buon conto il conducente dall’adottare la necessaria prudenza.
D’altro canto, secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può - premesso che ne abbia a sua volta rispettato i canoni
Il comportamento assunto dal signor ACCU 1 denota il mancato rispetto delle elementari norme precauzionali che ci si poteva attendere fossero rispettate in circostanze come quelle nelle quali sono avvenuti i fatti.
In modo particolare egli ha omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente in senso contrario e si è immesso sulla corsia di contromano senza ossequiare quindi i principi di precedenza. Come è stato precedentemente esposto, al momento di prendere la decisione di intraprendere la manovra di svolta su via Tesserete, la motocicletta della parte civile era già avvistabile poiché nel campo visivo libero dell’automobilista. Le condizioni di luce naturale a quell’ora consentivano l’avvistamento degli oggetti senza necessità di essere illuminati; se anche così non fosse stato, la presenza di una buona illuminazione artificiale del tratto in esame avrebbe portato allo stesso risultato. Indipendentemente da ciò non va trascurato il fatto che l’identificazione della motocicletta era facilitata dal fatto che aveva i fari anteriore e posteriore accesi.
Il motoveicolo della parte civile è stato ancor più facilmente percettibile nell’istante dell’inizio dell’operazione di immissione sulla carreggiata di contromano in direzione di via Tesserete, 2 secondi prima dell’impatto, quando esso si trovava al massimo a poco più di 40 m dal punto in cui è avvenuto l’incidente. A quel momento, anche ammettendo - per ipotesi - che prima la parte civile non fosse visibile, l’accusato aveva ancora il tempo di reagire (1 sec.) ed evitare di tagliare la strada al veicolo prioritario frenando, rispettivamente sterzando repentinamente per tornare nella propria corsia.
L’omissione imputabile al signor ACCU 1 è ancor più evidente ove si tien conto pure del fatto che quella sera il traffico su via San Gottardo e su via Tesserete era molto intenso. Questo avrebbe dovuto indurlo a prestare ancor più attenzione che in una situazione di normalità.
Tra questa manovra poco attenta dell’automobilista e l’incidente in discussione vi è indubbiamente un nesso di causalità sia naturale che adeguato. Lo stesso si può dire con riferimento alle pesanti lesioni patite dalla parte civile, di certo conseguenza diretta dell’impatto ed indiscutibilmente di natura tale da adempire i presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CPS.
Nulla cambia a questa conclusione anche se si tenesse conto dell’ipotesi, non comprovata, che la motocicletta era preceduta sulla sua corsia da un’automobile che ha poi svoltato lasciandole la strada libera: in effetti sarebbe stato dovere del debitore di precedenza accertarsi pure in una simile evenienza dell’eventuale presenza di veicoli che seguivano tale automobile.
In pratica è opportuno verificare se l’automobilista, in base al menzionato principio dell’affidamento, poteva contare sul fatto che, trovandosi all’interno di un abitato, su un tratto di strada per il quale vige il limite generale di velocità di 50 km/h, non potessero sopraggiungere dei veicoli prioritari a velocità superiore a quella concessa.
Come già esposto si può ritenere che il motociclista circolasse ad una velocità di al massimo 73 km/h. Ora, posto che la differenza rispetto ai 50 km/h fosse di ben 23 km/h in più, non si può considerare un simile atteggiamento, seppur degno di biasimo, oggettivamente insensato ed imprevedibile. In base alla quotidiana esperienza di ogni utente della strada si deve purtroppo concludere che superamenti dei limiti consentiti in questa misura sono, sebbene illeciti, normali anche all’interno di un abitato. Il prevenuto avrebbe dovuto pertanto prevedere la possibilità che un veicolo sulla corsia di contromano potesse avvicinarsi ad una velocità di quella portata.
La giurisprudenza ha ritenuto esorbitanti solo velocità di molto superiori al limite di legge, mentre ha definito ancora normale circolare attorno ai 70 km/h sui 50 km/h (sentenza del Tribunale federale 6S.262/2002 del 17 ottobre 2002, consid. 5.2, sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4.1).
Da quanto precede, si deve concludere che se l’imputato avesse controllato correttamente, come richiesto dalle circostanze, il traffico proveniente in senso inverso, avrebbe potuto avvistare per tempo la motocicletta del signor CIVI 1 ed evitare l’incidente. Il comportamento della vittima, ancorché contrario alle norme della circolazione - art. 32 LCStr, 4 e 4a ONC - non è stato atto ad interrompere il nesso di causalità adeguata fra l’imprevidenza colpevole di ACCU 1 e le lesioni da essa subite.
A scanso d’equivoci, e per completezza, va ricordato infine che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste, nel diritto penale, la possibilità di procedere ad una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb e sentenza del Tribunale federale 6B_315/2009 del 20 luglio 2009, consid. 1).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’imputato deve essere condannato per il reato di lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di lesioni colpose era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre l’attuale versione prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, visti gli estremi della fattispecie in discussione, fare capo ad una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
ACCU 1, cittadino svizzero nato a Lugano il 20 settembre 1956, è coniugato ed è padre di due figli di 14, rispettivamente 13 anni. Egli è professore di storia di scuola media superiore da oltre un ventennio; attualmente insegna presso il __________ di __________.
Dall’estratto del casellario giudiziario risulta incensurato.
A suo favore va preso poi in considerazione il comportamento assunto nei confronti della vittima: l’imputato non ha mai cercato di sfuggire alle proprie colpe ma si è limitato a chiedere di ricostruire esattamente quanto avvenuto, ha sin da subito contattato i genitori del signor CIVI 1 e si è dimostrato molto corretto verso di lui e molto rispettoso delle gravi conseguenze da questi patite a seguito dell’incidente. Anche in occasione del dibattimento egli ha lasciato nello scrivente giudice un’ottima impressione.
A titolo abbondanziale e per correttezza va rilevato che pure la parte civile ha dimostrato in tutta la procedura una grande signorilità ed onestà morale verso l’accusato.
A fronte di questi estremi, preso atto della situazione economica del signor ACCU 1, si giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 170.-- cadauna per complessivi fr. 2’550.--.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge, ritenuto che la personalità dell’accusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.
L’art. 42 cpv. 3 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell’art. 106 CPS.
Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale è il pagamento di una somma di denaro, appare un mezzo adeguato e proporzionale per dare il giusto peso a quanto avvenuto.
Pertanto si giustifica accollare all’accusato pure una multa di fr. 1’000.--.
Preso atto che verosimilmente in ambito civile la ripartizione delle rispettive colpe giocherà un ruolo determinante per la valutazione del risarcimento cui è tenuto il signor ACCU 1, non è possibile in questa sede esprimersi anche solo sul principio dell’obbligo del risarcimento del danno.
Oltre a ciò va ricordato come la parte civile non si sia opposta al decreto d’accusa.
Per questi motivi,
visti gli art. 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4469/2008 del 17 novembre 2008;
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ordina il dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata __________;
rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 800.00 tassa di giustizia
fr. 6200.00 spese giudiziarie
fr. 534.20 teste
fr. 8534.20 totale