Incarto n. 10.2008.427 DA 3802/2008
Bellinzona 10 febbraio 2009
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv. DI 1)
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza,
per avere, a __________ il 10 luglio 2008, in qualità di architetto dell’omonimo studio (Atelier di __________) di __________ e quindi progettista e direttore del cantiere in via __________ a __________, trascurato per negligenza, unitamente a __________, le regole dell’arte permettendo che l’operaio __________ eseguisse la posa di bentoncino sul balcone della casa in costruzione, situato a m 2.90 di altezza, senza che vi fosse installata la necessaria protezione laterale, per cui l’operaio cadeva al suolo rendendo necessario il suo ricovero presso l’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP; richiamati gli art. 3, 15 e 16 Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr);
perseguito con decreto d’accusa n. 3802/2008 di data 8 ottobre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena pecuniaria di fr. 5'200.- (cinquemiladuecento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 260.- (duecentosessanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 febbraio 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 29 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo cliente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che è stata chiesta dall’accusato la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
Preliminarmente si rileva come il dibattimento si è svolto unicamente nei confronti di ACCU 1 in quanto il coaccusato __________, responsabile per la ditta __________ SA dei lavori effettuati sul cantiere di __________, ha ritirato l’opposizione in data 28 gennaio 2009 (inc. 10.2008.413), con la conseguente crescita in giudicato del decreto di accusa a suo carico.
ACCU 1, architetto di professione, ha progettato lo stabile denominato “__________” a __________, assumendone successivamente, per quanto attiene all’edificazione, la direzione lavori. Nell’ambito di questi ultimi egli ha affidato alla ditta __________ SA l’incarico di realizzare i pavimenti in betoncino “duratex” sia all’interno degli appartamenti sia sui balconi esterni.
Dette opere sono state effettuate, per ovvi motivi, una volta terminata la struttura grezza dell’edificio; il 10 luglio 2008 __________, aiuto pavimentatore della __________ SA, mentre era intento a lisciare il betoncino sul terrazzo sito al primo piano della costruzione, ha perso l’equilibrio e non essendoci alcuna protezione laterale è caduto al suolo procurandosi ferite tali da render necessario il suo ricovero in ospedale.
Con decreto di accusa dell’8 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza, proponendo la condanna dell’imputato a 20 aliquote da fr. 260.- ciascuna sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa effettiva di fr. 700.-.
Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 229 cpv. 1 CP).
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole dell’arte, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 229 cpv. 2 CP).
Per l’art. 15 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr) i punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre 2 m e quelli situati in prossimità di corsi d’acqua e di scarpate devono essere provvisti di una protezione laterale.
5a. Tre sono gli elementi costitutivi dell’infrazione in parola. In primis il fatto di dirigere o eseguire una costruzione o una demolizione, secondariamente una violazione delle regole riconosciute dell’arte e infine la conseguente messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.
Occorre allora esaminare se questi elementi trovano riscontro nella fattispecie.
5b. La costruzione va intesa in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di un’opera collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto l’edificazione, gli ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).
Nel caso di specie è incontroverso che i lavori di edificazione dell’edificio in via __________ rientrano nella nozione di costruzione nel senso dell’art. 229 CP. Per esecuzione deve intendersi l’attività di chi compie direttamente il lavoro, mentre che la direzione si qualifica, su un piano generale, come l’attività di chi concepisce l’opera, sceglie i materiali, le dimensioni e le forme, pianifica e organizza i lavori, sceglie gli artigiani, dà loro le istruzioni e le raccomandazioni necessarie e sorveglia l’esecuzione (Corboz, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP). Che l’accusato abbia rivestito il ruolo, oltre che di progettista, di direttore dei lavori, è fatto altrettanto incontestato.
Su di lui grava quindi quella posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono a fondamento della responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP).
5c. Con riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna intendere in primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico al fine di evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre precisare che non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere gli utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto delle regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera l’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione degli operai nei lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141), la quale è chiara riguardo ai fatti oggetto del presente procedimento: i punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre 2 metri devono essere provvisti di una protezione laterale.
Nell’evenienza concreta è evidente, e del resto incontestato, che la caduta di __________ è da ricondurre all’assenza del parapetto sul balcone posto ad un’altezza di 2 metri e 90 dal suolo; in tal modo si è creata una situazione di concreta messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica, tanto è vero che l’operaio in questione è stato trasportato al pronto soccorso.
6a. Quo all’aspetto soggettivo occorre in particolare far capo alle risultanze istruttorie. Agli atti si trovano, oltre alla verbalizzazione di __________ e a quella dell’accusato, la testimonianza di __________ e le dichiarazioni rese al dibattimento: l’audizione di __________, caposquadra della __________ SA sul cantiere in oggetto e l’interrogatorio dell’accusato medesimo.
6b. __________, tecnico d’impresa e responsabile per la __________ per quel che concerne lo stabile in costruzione, ha dichiarato poche ore dopo l’incidente che “seguo il cantiere con una certa regolarità. L’ultima volta che sono stato in cantiere risale a questa mattina verso le 08.30 in quanto era necessaria la mia presenza per ragguagli in merito alle quote dei betoncini al caposquadra sig. __________. Conosco il sig. __________ da circa 2 anni, lo stesso si è sempre dimostrato un buon operaio, su di lui la ditta conta affiché rimanga alle proprie dipendenze a lungo in quanto ha acquisito un’esperienza e capacità necessarie per assicurare il futuro.
D1: È al corrente che quando si lavora ad un’altezza fino a 3 m è obbligatorio che ci sia una protezione laterale e che quando quest’altezza viene superata la legge impone la posa di un ponteggio ?
R1: No, sapevo solo che le protezioni dovevano essere fatte a partire da 3m.
D2: Come mai non vi era un ponteggio o una protezione laterale sulla terrazza dalla quale è caduto l’operaio della __________ SA, __________?
R2: A causa dello stato avanzato dei lavori, un ponteggio vero e proprio di facciata non è più necessario, è però evidente che bisognava munire il balcone con un parapetto definitivo o provvisorio. [...]
D5: L’architetto ACCU 1 dell’atelier che ha progettato la casa ha avuto possibilità di visionare il cantiere ?
R5: Sì, regolarmente, lui o un suo collaboratore venivano in cantiere.
D6: Come mai, né il sig. ACCU 1, né lei vi siete resi conto che il cantiere non rispettava le norme di sicurezza imposte dalla legge?
R6: È sfuggito per la caratteristica del balcone stesso, penso sia stata una cosa di pelle in quanto il terreno sottostante è stato di recente sistemato [...]” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di __________ del 10 luglio 2008, sottolineature nostre).
6c. Dal canto suo l’accusato ha risposto come segue alle domande rivoltegli dalla polizia il giorno medesimo dell’infortunio sul cantiere:
“D1: È al corrente che quando si lavora ad un’altezza fino a 3 m è obbligatorio che ci sia una protezione laterale e che quando questa altezza viene superata la legge impone la posa di un ponteggio ?
R1: Sì.
D2: Come mai non vi era un ponteggio o una protezione laterale sulla terrazza dalla quale è caduto l’operaio della __________ SA, __________ ?
R2: Il ponteggio esterno è stato tolto circa un mesetto fa per permettere i lavori esterni di canalizzazione. Prima di smontare i ponteggi abbiamo ordinato la ringhiera per il balcone dalle Officine __________ di __________. A causa di imprevisti, la costruzione di questo parapetto ha subito dei ritardi e quindi non è stato potuto montarlo a tempo debito. Oggi visto che il tempo è finalmente stato bello e sapendo che domani e nei prossimi giorni la meteo ha previsto nuovamente temporali, si è deciso di fare oggi il lavoro. Purtroppo non abbiamo considerato che mancava il parapetto. [...]
D4: Si è recato spesso sul cantiere a sovrintendere i lavori?
R4: Ogni due giorni ci si recava a controllare.
D5: Il sig. __________ ha avuto la possibilità di visionare il cantiere?
R6: Sì, pure lui veniva spesso. Non so con quale frequenza ma credo ci andasse tutti i giorni poiché gli uomini che ci lavorano sono i suoi. La funzione del sig. __________ è quella di tecnico che dialoga con la direzione lavori ed è responsabile per la sua squadra.
D6: Come mai né il sig. __________, né lei vi siete resi conto che il cantiere non rispettava le norme di sicurezza imposte dalla legge?
R6: Il ponteggio è stato tolto solo quando i lavori esterni erano terminati e pure le finestre con tutti i vetri erano state montate. L’unico elemento mancante era il parapetto. Dal momento in cui i ponteggi sono stati smontati i lavori sono stati svolti solo all’interno e mancava solo quello. Come detto prima abbiamo approfittato della giornata di bel tempo odierna per stendere il betoncino. Purtroppo non abbiamo più pensato che il parapetto non era ancora arrivato. Voglio aggiungere che proprio oggi, dopo che sono stato avvisato dell’incidente occorso all’operaio, ci siamo sentiti al telefono con la ditta __________ dove siamo stati informati che il parapetto era finalmente pronto e che sarebbero venuti domani a posarlo. Voglio pure aggiungere che proprio ieri sera, il sig. __________ ed io ci siamo sentiti per telefono più di una volta per definire dettagli sulla posa del betoncino e decidere di comune accordo di farlo oggi. Purtroppo a nessuno dei due è venuto in mente che non c’era ancora la ringhiera. Sono sicuro che se avessimo deciso di effettuare questo lavoro sul posto, anziché per telefono, ci sarebbe venuto in mente che mancava il parapetto e avremmo atteso” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 10 luglio 2008, sottolineature nostre).
6d. __________ ha affermato che “la mattina del 10 luglio la direzione dei lavori ha deciso, visto che il tempo era finalmente tornato bello dopo molti giorni di pioggia, di approfittarne per stendere il betoncino sul balcone. Quindi io sono salito sul balcone ed ho iniziato il lavoro. In pratica dovevo stendere il betoncino e poi lisciarlo con una scopa apposta. Su quel pavimento non vanno messe piasterelle ed il lavoro sarebbe terminato con la scopatura. Ho iniziato a lisciare il pavimento da sinistra verso destra. Quando ho dovuto fare la parte destra (dove il balcone si restringe formando un angolo acuto) ho messo il piede sinistro sul bordo del balcone per poter avere così un appoggio. Purtroppo il piede è scivolato ed io ho perso l’equilibrio. Ho cercato di aggrapparmi al bordo del balcone con la mano destra, ma non ce l’ho fatta e sono caduto di sotto. A seguito della caduta mi sono fratturato il polso (radio e ulna) e sono stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ dal quale sono stato dimesso il 14.
D1: È al corrente che ci vuole una protezione laterale quando si lavora ad un’altezza fino a 3m?
R1: Sì, in tutti i cantieri nei quali ho lavorato le protezioni c’erano sempre.
D2: Come mai è andato lo stesso sul balcone anche se la protezione non c’era?
R2: Non l’ho reputato pericoloso sia perché l’altezza non mi sembrava eccessiva e sia perché il terreno sotto era morbido.
D3: Ha fatto notare a chi dirigeva i lavori che mancava la protezione laterale ?
R3: Ho notato che mancava, ma proprio perché non mi sembrava che fosse pericoloso non ho detto nulla. Inoltre io sono solo un operaio e non so fino a che punto posso rifiutarmi di svolgere un compito.
D4: Qualcuno dei suoi colleghi ha fatto notare alla direzione lavori che mancava il parapetto ?
R4: Sinceramente non so. Di solito il direttore tecnico parla con il caposquadra che poi da a noi le direttive. Penso che il sig. __________ non se ne sia accorto perché quando siamo su un cantiere e lui vede che qualcosa non va, anche se piccola, ci blocca e non ci fa lavorare finché la sicurezza non è ripristinata” (cfr. act 1, verbale di interrogatorio di __________ del 17 luglio 2008, sottolineature nostre).
Tale tesi non può essere protetta, perché la situazione di pericolo non si è prodotta improvvisamente senza che la direzione lavori potesse prenderne conoscenza; l’accusato, come si evince chiaramente dalle dichiarazioni citate sopra, era perfettamente al corrente dell’assenza di ponteggi, di parapetto provvisorio o di ringhiera definitiva.
Nei giorni precedenti l’infortunio l’architetto ACCU 1 si era infatti recato più volte sul cantiere e addirittura la sera prima aveva parlato con __________ specificatamente dei lavori di posa del betoncino all’interno degli appartamenti e all’esterno sui terrazzi.
All’accusato - intento a portare avanti il cantiere, preso dal lavoro da eseguire e dal fatto che voleva approfittare del bel tempo momentaneo - non è semplicemente venuto in mente che non c’era la ringhiera, rispettivamente egli ha omesso di ricordare alla ditta, come invece avrebbe dovuto fare, di mettere una protezione laterale sul balcone dal quale poi è caduto il __________.
Purtroppo con il suo agire ACCU 1, che ha affermato di essere molto attento e sensibile alle questioni di sicurezza sui cantieri anche per la sua lunga esperienza professionale, ha commesso un errore; una negligenza di cui ora deve rispondere.
Ciò posto - ritenuto che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe e che per i motivi esposti la colpa di __________ non è tale da escludere un nesso causale giuridicamente rilevante tra il comportamento del direttore dei lavori e l’infortunio - ACCU 1 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza.
Nella commisurazione della pena si deve in particolare tenere conto da un lato che l’imputato è incensurato e ha commesso una negligenza e dall’altro che comunque il pericolo creato nella concreta situazione era di una certa gravità.
Tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla pubblica accusa va quindi confermata, fatto salvo per l’ammontare delle singole aliquote che viene leggermente ridotto e fissato in fr. 250.-. L’accusato è pertanto condannato a una sanzione pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 250.- per un totale di fr. 5’000.-.
Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla legge.
Alla pena pecuniaria sospesa è aggiunta una multa effettiva di fr. 700.-.
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 229 CP; 3, 15, 16 OLCostr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3802/2008 del 8 ottobre 2008.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.- multa
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 1500.- totale