Incarto n. 10.2008.396 DA 3233/2008
Bellinzona 18 febbraio 2009
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, a __________ e __________, nel periodo febbraio 2006 - maggio 2007, arbitrariamente disposto, in danno dei creditori, di valori patrimoniali pignorati, e meglio, per avere distratto mensilmente a proprio profitto la somma di fr. 800.00, per complessivi fr. 11'100.00, oggetto dei verbali di pignoramento __________ maggio 2005 / __________ luglio 2005 e __________ settembre 2005 / __________ ottobre 2005 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, ritenuto che l’accusato ha provveduto ad effettuare soli tre versamenti per complessivi fr. 1'700.00;
per avere, a __________ e __________, nel periodo febbraio 2006 - maggio 2007, omesso di ottemperare alle ingiunzioni di cui ai verbali di pignoramento __________ maggio 2005 / __________ luglio 2005 e __________ settembre 2005 / __________ ottobre 2005 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, mediante i quali gli veniva fatto ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art. 292 CP, di provvedere mensilmente al versamento a favore del suddetto ufficio dell’importo pignorato di fr. 800.00;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 169 e 292 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 1° settembre 2008 n. 3233/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 1'300.- corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 130.- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 200.- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008;
indetto il pubblico dibattimento in data 18 febbraio 2009 al quale ha presenziato unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato che ribadisce di avere pagato dei debiti che non gli sono stati riconosciuti come pagati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
disobbedienza a decisioni dell’autorità,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa in questione?
In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
Chi sopporta gli oneri processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
I fatti che hanno dato adito alla condanna dell’accusato sono riconducibili a quanto deciso dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ nei quattro verbali di pignoramento allestiti il __________ maggio 2005, il __________ luglio 2005, __________ settembre 2005 e il __________ ottobre 2005, tutti regolarmente cresciuti in giudicato. Da queste decisioni si evince che il debitore ACCU 1 all’epoca versava in una grave situazione debitoria, ma che, nonostante questo, era stato ritenuto in grado di far fronte ad un pagamento mensile di fr. 800.--; importo, questo, che costituisce la cosiddetta “eccedenza pignorabile”. Malgrado le accennate difficoltà finanziarie, l’accusato beneficiava in effetti di un’entrata mensile di fr. 5'000.--, derivante dalla sua attività di architetto indipendente, da lui stesso dichiarata e mai contestata (vedi verb. int. 28 giugno 2007, pag. 3).
Nonostante le risultanze di cui sopra e l’obbligatorietà delle misure imposte dall’Ufficio esecuzione e fallimenti, l’accusato ha rispettato solo in minima parte le decisioni emesse dal citato Ufficio, ciò che ha indotto questa Autorità ad inoltrare la denuncia penale del __________ settembre 2006, riferita ai mancati pagamenti per il periodo intercorrente da febbraio a settembre 2006 (8 mesi, ovvero, fr. 6'400.--). A nulla sono valsi gli accordi transattivi conclusi posteriormente con l’accusato (v. scritto Ufficio esecuzione e fallimenti del __________ ottobre
__________ maggio 2006: fr. 10'540.15 a saldo di un precetto,
__________ giugno 2006: fr. 2'377.85 a saldo di una comminatoria,
__________ novembre 2006: fr. 2'243.20 a saldo di un precetto,
__________ novembre 2006: fr. 574.10 a saldo di un precetto.
Effettivamente l’istruttoria di causa ha dimostrato che a __________ sono stati intimati degli atti esecutivi e che il marito, anziché versare quanto stabilito dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, ha “saldato” i debiti della moglie, così come si evince appunto dalla documentazione prodotta:
esecuzione no __________, comminatoria del __________ aprile 2006 di fr. 10'540.15, pagata il __________ maggio 2006,
esecuzione no __________ comminatoria del __________ maggio 2006 di fr. 2'377.85, pagata il __________ giugno 2006;
esecuzioni no __________ e no __________ precetti del __________ settembre 2006 di fr. 2'243.20 e di fr. 574.10, pagate il __________ novembre 2006.
I pagamenti appena riassunti non collimano perfettamente con quanto descritto dall’accusato, ma dimostrano in ogni caso che egli ha pagato esecuzioni per importi tutt’altro che indifferenti. Va quindi subito osservato che questi importi, se rettamente destinati, avrebbero permesso all’accusato di ossequiare l’ordine di versamento dell’eccedenza pignorabile che lo riguardava.
Appurato dunque il mancato rispetto delle decisioni emesse a suo carico, occorre ora stabilire se le motivazioni addotte dal debitore e l’atteggiamento da lui assunto costituiscono un valido motivo giustificativo, così come da lui preteso.
Nel caso che ci occupa non vi sono dubbi sulle intenzioni dell’autore di non onorare quanto deciso dall’Ufficio denunciante, ritenuto che egli voleva scientemente “evitare il fallimento della moglie”. Logico quindi anche il conseguente pregiudizio patito dai suoi debitori. Occorre quindi unicamente stabilire se questo agire dev’essere considerato “arbitrario” così come prevede la norma citata poc’anzi, oppure se le motivazioni che hanno spinto ACCU 1 a non rispettare le decisioni emanate nei suoi confronti sono tali da rendere ammissibile il suo comportamento. Ipotesi, quest’ultima, che non non è assolutamente data nel caso in esame, ritenuto che, secondo la dottrina citata nel precedente capoverso possono e devono essere considerati arbitrari tutti quegli atti di disposizione del debitore che non sono stati autorizzati dalla legge, dall’Autorità competente oppure dai creditori di riferimento e che, nella fattispecie, non è il caso.
Insostenibili sono pure le giustificazioni addotte dall’accusato sulla (mancata) fondatezza delle pretese alla base degli atti esecutivi inoltrati contro sua moglie, considerato che la stessa ha sempre accettato le decisioni della creditrice __________ AG senza mai impugnarle e che il marito in aula non è stato nemmeno in grado di dire a cosa dette pretese si riferissero. Anche i presupposti oggettivi dell’art. 169 CP sono, di conseguenza, perfettamente adempiuti.
Come risulta dagli atti di causa, sul retro di ogni verbale di pignoramento intimato dall’autorità esecutiva all’escusso sono stampate per intero le norme legali di riferimento (artt. 169 e 292 CP), con espressa menzione delle conseguenze in caso di diversa destinazione dell’eccedenza pignorabile. Le decisioni emanate dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, non contestate dall’accusato e cresciute in giudicato, adempiono quindi perfettamente ai requisiti appena enunciati ed il loro mancato rispetto, secondo le modalità descritte ai considerandi che precedono, è senza dubbio da considerare penalmente reprensibile.
Visti gli artt. 169 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, ex art. 169 CP, e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3233/2008 del 1° settembre 2008;
condanna ACCU 1
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 750.00 totale