Incarto n. 10.2008.396 DA 3233/2008

Bellinzona 18 febbraio 2009

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

per avere, a __________ e __________, nel periodo febbraio 2006 - maggio 2007, arbitrariamente disposto, in danno dei creditori, di valori patrimoniali pignorati, e meglio, per avere distratto mensilmente a proprio profitto la somma di fr. 800.00, per complessivi fr. 11'100.00, oggetto dei verbali di pignoramento __________ maggio 2005 / __________ luglio 2005 e __________ settembre 2005 / __________ ottobre 2005 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, ritenuto che l’accusato ha provveduto ad effettuare soli tre versamenti per complessivi fr. 1'700.00;

  1. disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per avere, a __________ e __________, nel periodo febbraio 2006 - maggio 2007, omesso di ottemperare alle ingiunzioni di cui ai verbali di pignoramento __________ maggio 2005 / __________ luglio 2005 e __________ settembre 2005 / __________ ottobre 2005 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, mediante i quali gli veniva fatto ordine, sotto esplicita comminatoria dell’art. 292 CP, di provvedere mensilmente al versamento a favore del suddetto ufficio dell’importo pignorato di fr. 800.00;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 169 e 292 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 1° settembre 2008 n. 3233/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'300.- corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 130.- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

  2. Alla multa di fr. 200.- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008;

indetto il pubblico dibattimento in data 18 febbraio 2009 al quale ha presenziato unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato che ribadisce di avere pagato dei debiti che non gli sono stati riconosciuti come pagati;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. È l’accusato autore colpevole di:
  • distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

  • disobbedienza a decisioni dell’autorità,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa in questione?

  1. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

  2. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

  3. Chi sopporta gli oneri processuali?

Letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

  1. I fatti che hanno dato adito alla condanna dell’accusato sono riconducibili a quanto deciso dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ nei quattro verbali di pignoramento allestiti il __________ maggio 2005, il __________ luglio 2005, __________ settembre 2005 e il __________ ottobre 2005, tutti regolarmente cresciuti in giudicato. Da queste decisioni si evince che il debitore ACCU 1 all’epoca versava in una grave situazione debitoria, ma che, nonostante questo, era stato ritenuto in grado di far fronte ad un pagamento mensile di fr. 800.--; importo, questo, che costituisce la cosiddetta “eccedenza pignorabile”. Malgrado le accennate difficoltà finanziarie, l’accusato beneficiava in effetti di un’entrata mensile di fr. 5'000.--, derivante dalla sua attività di architetto indipendente, da lui stesso dichiarata e mai contestata (vedi verb. int. 28 giugno 2007, pag. 3).

  2. Nonostante le risultanze di cui sopra e l’obbligatorietà delle misure imposte dall’Ufficio esecuzione e fallimenti, l’accusato ha rispettato solo in minima parte le decisioni emesse dal citato Ufficio, ciò che ha indotto questa Autorità ad inoltrare la denuncia penale del __________ settembre 2006, riferita ai mancati pagamenti per il periodo intercorrente da febbraio a settembre 2006 (8 mesi, ovvero, fr. 6'400.--). A nulla sono valsi gli accordi transattivi conclusi posteriormente con l’accusato (v. scritto Ufficio esecuzione e fallimenti del __________ ottobre

  1. siccome il debitore ha continuato a far fronte ai propri impegni di pagamento in misura insufficiente (v. scritto Ufficio esecuzione e fallimenti del __________ giugno 2007), così che l’Ufficio denunciante ha dovuto estendere la denuncia fino al mese di maggio del 2007 (fr. 11'900.--, tenuto conto dell’acconto di fr. 900.-- versato dal debitore il 10 novembre 2006). Pure vano è stato il tentativo del Procuratore pubblico di condurre l’accusato a rispettare i propri doveri (v verbale del 28 giugno 2007 e scritto Ufficio esecuzione e fallimenti del 2 luglio 2007), in quanto nemmeno in questo caso il debitore ha onorato i propri impegni (v. scritti Ufficio esecuzione e fallimenti del 17 luglio 2008 e 18 agosto 2008), cosicché il 1° settembre 2008 è stato emanato il decreto d’accusa di cui al presente procedimento.
  1. Le motivazioni alla base del mancato rispetto delle decisioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono quelle illustrate dall’accusato nella sua opposizione del 24 settembre 2008. ACCU 1, nonostante avesse la piena disponibilità finanziaria per far fronte agli obblighi a lui imposti, ha utilizzato le proprie entrate in contanti per saldare i debiti di sua moglie __________. A quest’ultima erano stati infatti intimati diversi precetti esecutivi e due comminatorie di fallimento da parte della __________. A detta dell’imputato, la sua famiglia non avrebbe potuto permettersi il fallimento della moglie in quanto questa, nella sua qualità di gerente della società __________ Sagl (che gestisce il bar __________ a __________), provvedeva al sostentamento del marito. Il fallimento della donna avrebbe implicato “la perdita delle poche entrate che ci permettono di vivere”, ha ribadito l’imputato al dibattimento. Per cui, anziché far fronte alle pendenze che lo riguardavano personalmente, egli ha pagato i debiti della moglie qui sotto indicati:

__________ maggio 2006: fr. 10'540.15 a saldo di un precetto,

__________ giugno 2006: fr. 2'377.85 a saldo di una comminatoria,

__________ novembre 2006: fr. 2'243.20 a saldo di un precetto,

__________ novembre 2006: fr. 574.10 a saldo di un precetto.

Effettivamente l’istruttoria di causa ha dimostrato che a __________ sono stati intimati degli atti esecutivi e che il marito, anziché versare quanto stabilito dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, ha “saldato” i debiti della moglie, così come si evince appunto dalla documentazione prodotta:

esecuzione no __________, comminatoria del __________ aprile 2006 di fr. 10'540.15, pagata il __________ maggio 2006,

esecuzione no __________ comminatoria del __________ maggio 2006 di fr. 2'377.85, pagata il __________ giugno 2006;

esecuzioni no __________ e no __________ precetti del __________ settembre 2006 di fr. 2'243.20 e di fr. 574.10, pagate il __________ novembre 2006.

I pagamenti appena riassunti non collimano perfettamente con quanto descritto dall’accusato, ma dimostrano in ogni caso che egli ha pagato esecuzioni per importi tutt’altro che indifferenti. Va quindi subito osservato che questi importi, se rettamente destinati, avrebbero permesso all’accusato di ossequiare l’ordine di versamento dell’eccedenza pignorabile che lo riguardava.

Appurato dunque il mancato rispetto delle decisioni emesse a suo carico, occorre ora stabilire se le motivazioni addotte dal debitore e l’atteggiamento da lui assunto costituiscono un valido motivo giustificativo, così come da lui preteso.

  1. Il reato di cui all'art. 169 CP - secondo cui è punito per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell’autore. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (decisione TF 6S.103/2003 - 6P.141/2003 del 2.4.2004 e riferimenti; BSK StGB II - A. BRUNNER, Basilea 2003, n. 24 ad art. 169 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 169 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2003, p. 315; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 20 ad art. 169 CP).

Nel caso che ci occupa non vi sono dubbi sulle intenzioni dell’autore di non onorare quanto deciso dall’Ufficio denunciante, ritenuto che egli voleva scientemente “evitare il fallimento della moglie”. Logico quindi anche il conseguente pregiudizio patito dai suoi debitori. Occorre quindi unicamente stabilire se questo agire dev’essere considerato “arbitrario” così come prevede la norma citata poc’anzi, oppure se le motivazioni che hanno spinto ACCU 1 a non rispettare le decisioni emanate nei suoi confronti sono tali da rendere ammissibile il suo comportamento. Ipotesi, quest’ultima, che non non è assolutamente data nel caso in esame, ritenuto che, secondo la dottrina citata nel precedente capoverso possono e devono essere considerati arbitrari tutti quegli atti di disposizione del debitore che non sono stati autorizzati dalla legge, dall’Autorità competente oppure dai creditori di riferimento e che, nella fattispecie, non è il caso.

  1. Abbondanzialmente va poi rilevato che l’agire dell’accusato non appare nemmeno giustificato delle circostanze concrete, ritenuto che, stando a quanto dichiarato dal marito, __________ percepiva unicamente fr. 19'000.-- annui per una non ben definita attività di “consulente” di un esercizio pubblico a __________. È quindi illogico che il marito abbia versato a suo favore un importo quasi equivalente al salario di un anno, siccome così facendo ha in pratica “annullato” il guadagno complessivo della consorte. Per di più questo atteggiamento è anche inaccettabile, in quanto l’accusato disponeva all’epoca di un’entrata di fr. 5'000.--, che era sicuramente sufficiente per il mantenimento dell’intero nucleo famigliare, ritenuto che il calcolo dell’eccedenza pignorabile effettuato dell’Ufficio denunciante teneva conto della situazione finanziaria della famiglia e dei minimi vitali dei suoi componenti. Pure incomprensibile è il fatto che, stante la difficile situazione finanziaria, il marito abbia voluto salvaguardare alla moglie un‘occupazione al 60% a __________ con una retribuzione di (soli) fr. 19'000.-- annui.

Insostenibili sono pure le giustificazioni addotte dall’accusato sulla (mancata) fondatezza delle pretese alla base degli atti esecutivi inoltrati contro sua moglie, considerato che la stessa ha sempre accettato le decisioni della creditrice __________ AG senza mai impugnarle e che il marito in aula non è stato nemmeno in grado di dire a cosa dette pretese si riferissero. Anche i presupposti oggettivi dell’art. 169 CP sono, di conseguenza, perfettamente adempiuti.

  1. Ai sensi dell'art. 292 CP si rende colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità ed è punito con l'arresto o con la multa, chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dall’articolo in questione. Condizione essenziale è, dunque, che il destinatario dell’ordine venga espressamente avvertito della pena in cui può incorrere in caso di disobbedienza (Rep. 1997, pag. 283; CORBOZ, op. cit., art. 292, n. 23): l’autore deve quindi conoscere l’ordine, la sua validità e le conseguenze penali di un’eventuale disobbedienza (DTF 119 IV 240). Dal punto di vista soggettivo, la disobbedienza deve essere intenzionale, anche se il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 240). La disobbedienza adempie la fattispecie penale dell’art. 292 CP anche laddove il comportamento vietato sia già punibile come tale, per esempio quale offesa all’onore o concorrenza sleale, ciò a differenza del caso in cui la disobbedienza alla decisione come tale adempia la fattispecie legale di un’infrazione speciale punita dal diritto federale o cantonale (DTF 121 IV 29). La comminatoria pronunciata ai sensi dell’art. 292 CP può dar luogo ad una condanna per ogni singolo caso d’inottemperanza (DTF 104 IV 229) e la condanna non libera l’autore dell’infrazione dal dovere di sottomettersi alla decisione dell’autorità. Se egli persiste nella sua azione o omissione colpevole, può incorrere in diverse condanne senza poter invocare la violazione del principio ne bis in idem a condizione che ogni condanna faccia riferimento ad un periodo diverso in cui l’autore abbia agito, rispettivamente omesso di agire conformemente all’ordine ricevuto (CORBOZ, op. cit., art. 292, n. 32).

Come risulta dagli atti di causa, sul retro di ogni verbale di pignoramento intimato dall’autorità esecutiva all’escusso sono stampate per intero le norme legali di riferimento (artt. 169 e 292 CP), con espressa menzione delle conseguenze in caso di diversa destinazione dell’eccedenza pignorabile. Le decisioni emanate dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, non contestate dall’accusato e cresciute in giudicato, adempiono quindi perfettamente ai requisiti appena enunciati ed il loro mancato rispetto, secondo le modalità descritte ai considerandi che precedono, è senza dubbio da considerare penalmente reprensibile.

  1. Sulla commisurazione della pena va detto che l’autore si è dimostrato poco collaborativo, contraddittorio e non sempre credibile nella ricostruzione dei fatti al dibattimento; nessun accenno da parte sua ad un pentimento, ritenuto che ancora in aula ACCU 1 si considerava essere nel giusto, addossando la responsabilità della sua situazione debitoria alle Istituzioni (che non sarebbero in grado d’emanare decisioni corrette) e ai creditori (le casse malati) da lui definite “sciacalli”. A suo dire, se non avesse agito così avrebbe dovuto “richiedere l’assistenza”; una giustificazione, questa, assolutamente insostenibile, ritenuto che il calcolo dell’eccedenza pignorabile tiene conto delle spese del debitore proprio per evitare la conseguenza ipotizzata dall’accusato.

Visti gli artt. 169 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, ex art. 169 CP, e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3233/2008 del 1° settembre 2008;

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 500.00 (cinquecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.00.

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 450.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 750.00 totale

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