Incarto n. 10.2008.324 DA 2914/2008
Bellinzona 18 dicembre 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 147 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a Melano, autostrada A2, il 29 febbraio 2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 18 agosto 2008 n. 2914/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1’700.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 17 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 agosto 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha contestato, in applicazione della sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008, che nel caso di specie sia dato l’elemento soggettivo del reato ascritto al suo cliente. Egli ha chiesto pertanto di derubricare il reato in infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr. In via subordinata, ha rivendicato una sensibile riduzione sia delle aliquote giornaliere, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, sia dell’ammontare delle stesse, preso atto della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, nonché una limitazione del periodo di prova;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. Trattasi di infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr?
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
Egli è dipendente e vice-presidente della __________ con sede a __________. La sua attività professionale gli permette di conseguire un reddito imponibile di fr. 42’700.-- (decisione di tassazione 2007, dopo reclamo del contribuente, prodotta al dibattimento).
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero non risulta alcun precedente a carico dell’imputato.
La velocità rilevata dall’apparecchio elettronico era di 154 km/h che, dedotto il margine di tolleranza di 7 km/h, corrispondeva ad una effettiva di 147 km/h.
Nel tratto di strada in questione la velocità consentita è di norma di 120 km/h. In quei giorni però - e meglio da lunedì 25 febbraio 2008 alle ore 14:00 - essa era stata temporaneamente ridotta ad 80 km/h sulla scorta delle misure d’urgenza decretate dal Dipartimento cantonale del Territorio a tutela della qualità dell’aria, messa in pericolo da un improvviso e sensibile peggioramento dell’inquinamento atmosferico (cfr. comunicazione ufficiale 25 febbraio 2008 del Dipartimento del Territorio allegata all’AI 4).
Il superamento del limite è stato quindi di 67 km/h.
Reputato dal Procuratore Pubblico colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, il signor ACCU 1 si è visto recapitare un decreto d’accusa che ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 4'200.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere di fr. 140.-- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre ad una multa di fr. 1'700.--.
Contro tale atto giudiziario egli ha interposto tempestiva opposizione. Di qui la presente procedura.
L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr).
La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità, art. 32 cpv. 1 LCStr. Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr.
Sulle autostrade la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. La limitazione generale di velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “autostrada” (4.01) e termina al segnale “fine autostrada” (4.02). Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità, art. 4a ONC.
I segnali “velocità massima“ (2.30) e “velocità massima 50, limite generale“ (2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr.
Giusta l’art. 108 cpv. 1 OSStr per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della velocità sulle autostrade può arrivare sino a 60 km/h, art. 108 cpv. 5 OSStr.
Per autorità ai sensi della legge si intende quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare il collocamento o la soppressione dei segnali e delle demarcazioni, art. 1 cpv. 2 lett. c OSStr.
Come accennato, per quanto qui ci concerne il limite di 120 km/h è stato ridotto su decisione del Consiglio di Stato per il tramite del competente Dipartimento del Territorio (art. 1 e 3 cpv. 1 lett. a e b del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso d’inquinamento atmosferico acuto), per motivi di mera natura ambientale, ad 80 km/h.
Secondo costante giurisprudenza si tratta, sotto il profilo oggettivo, di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr (DTF 132 II 234 consid. 3).
Egli è per contro dell’opinione che non siano dati gli estremi soggettivi della commissione del reato in questione.
A tal fine il difensore si è richiamato alla sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008 del 13 giugno 2008, concernente un caso per molti versi analogo, ma che non si può, come vedremo, definire identico: superamento di 51 km/h del limite di 80 km/h, abbassato temporaneamente da quello normalmente vigente di 120 km/h per limitare le immissioni di gas inquinanti nell’aria. In questa decisione l’alta corte elvetica, modificando la linea tenuta sino a quel momento, ha ritenuto che ad un automobilista non sia imputabile una colpa grave allorquando, per disattenzione colpevole, non ha rimarcato la riduzione locale della velocità autorizzata: sarebbe a suo giudizio sproporzionato rimproverare al conducente un comportamento “senza scrupoli” per il solo fatto che questi non ha prestato sufficiente attenzione ad una limitazione straordinaria della velocità decisa temporaneamente, per la durata di una settimana.
Una simile obiezione non è sostenibile e la posizione assunta dal Tribunale federale non è condivisibile.
In effetti, se dal punto di vista oggettivo i fatti coincidono quasi - i giudici di Mon Repos erano stati chiamati a decidere in merito ad un superamento di 51 km/h del limite di velocità di 120 km/h abbassato temporaneamente, per una settimana, ad 80 km/h per ragioni di inquinamento atmosferico - da quello soggettivo vi sono delle differenze di grande rilevanza. Il conducente incappato nel controllo radar sulla tratta tra Berna/Brünnen e Kerzens il 7 febbraio 2006 alle ore 21:26 non era a conoscenza della misura adottata dalle autorità bernesi. Benché il suo comportamento fosse riconducibile ad una disattenzione contraria ai doveri di ogni utente della strada, essa, tenuto conto che la limitazione della velocità era stata temporanea e dovuta a motivi che nulla avevano a che vedere con la sicurezza, non ha raggiunto una gravità tale da poter essere caratterizzata come una mancanza di scrupoli ed un’assenza di rispetto nei confronti degli altri conducenti.
Nel caso che ci concerne, al contrario, l’automobilista era pienamente cosciente dell’esistenza di una misura d’urgenza in base alla quale la normale velocità massima sulla tratta autostradale A2 tra Chiasso e la galleria del Dosso di Taverne era stata diminuita provvisoriamente ad 80 km/h. ACCU 1 lo ha ammesso esplicitamente in occasione del dibattimento, così come rispondendo alla polizia (verbale di interrogatorio 14 aprile 2008, domanda n. 5, AI 1) e, implicitamente, negli scritti da lui inviati agli inquirenti, con i quali ha sollevato varie ipotesi ma mai ha eccepito la sua ignoranza (lettere 13 marzo 2008 e 25 marzo 2008, AI 1, nonché opposizione 21 agosto 2008, AI 4).
Il prevenuto ha poi riconosciuto di essersi reso conto che stava viaggiando a 147 km/h: “(…) quel giorno mi trovai a superare una colonna di bisonti della strada, colonna poi rivelatasi così lunga e compatta al punto da essere preso da una certa apprensione se non quasi panico. Stato d’animo che, probabilmente, mi ha spinto, inconsciamente, a superare, decisamente, in quel modo il limite di velocità (…)” (lettera 25 marzo 2008, AI 1). Al processo egli ha poi precisato che aveva temuto di non riuscire a rientrare per tempo sulla corsia di destra e di passare l’uscita autostradale che intendeva imboccare, per cui si era visto, a suo dire, costretto ad accelerare.
L’imputato ha quindi agito nella consapevolezza dei nuovi limiti di velocità, arrivando a superare scientemente quello imposto di ben 67 km/h.
Un simile eccesso rappresenta indiscutibilmente una messa in pericolo grave dell’incolumità degli utenti della strada e merita di essere punita ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
Come visto in precedenza, per il Tribunale federale, una simile omissione non adempie i requisiti necessari all’applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr in quanto non può essere ritenuta sintomatica di una mancanza di scrupoli.
La sentenza 13 giugno 2008 non è però convincente, come già sottolineato in un commento alla stessa comparso sul Bulletin de Jurisprudence Pénale, n. 3, del settembre 2008 (pag. 85 s.). Le motivazioni addotte nella stessa sono in effetti troppo succinte e lapidarie per permetterne un apprezzamento.
Voler ritenere infrazione lieve delle norme della circolazione il fatto di non accorgersi del mutato limite di velocità significa innanzitutto mettere nel dimenticatoio tutta la precedente e rigorosa giurisprudenza del Tribunale federale stesso, in base alla quale, in nome dell’uguaglianza di trattamento, era stato deciso che oltre una certa ampiezza (per le autostrade: oltre i 35 km/h, sentenza del Tribunale federale 6S.44/2004 consid. 4.1 del 28 giugno 2004 e sentenza del Tribunale federale 6A.78/2003 del 27 novembre 2003), ogni eccesso di velocità adempie i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze specifiche del singolo caso.
Malgrado si tratti di una giurisprudenza che trascura il principio dell’individualità della colpa che regge il diritto penale ed apparendo in effetti necessario effettuare piuttosto una valutazione degli estremi di ogni singola fattispecie per lo meno di fronte a situazioni particolari, la recente decisione è, a nostro avviso, insoddisfacente ed inadeguata a fungere da punto di svolta della prassi vigente.
L’esame dell’assenza di scrupoli non si può e non si deve limitare alla valutazione delle modalità con cui la modifica temporanea del limite di velocità è sfuggita all’attenzione del conducente. Essa deve comprendere tutti gli estremi entro i quali l’infrazione è stata commessa.
Circolare ad una velocità nettamente superiore a quella degli altri utenti della strada, che si sono adeguati alle restrizioni, seppur provvisorie e motivate con ragioni di natura ambientale, significa creare una situazione di pericolo: chi ossequia i limiti conta di norma sull’osservanza degli stessi da parte degli altri e si comporta di conseguenza.
Grosse differenze di velocità rispetto a chi circola rispettando le regole impongono una maggiore attenzione al traffico non solo per chi infrange i limiti, ma anche per chi vi si attiene. Essendo però quest’ultimi ignari dell’eccesso altrui, non è difficile comprendere come le occasioni di pericolo aumentino esponenzialmente.
Si pensi solo alle difficoltà che insorgono nella stima delle distanze e dei tempi di reazione in occasione delle procedure di avvicinamento ad altri veicoli o di cambio di corsia, ad esempio nello spostamento su quella di sinistra per effettuare un sorpasso: non è semplice riuscire a valutare la velocità con cui un automezzo visibile nello specchietto retrovisore si sta approssimando. Rischi insorgono pure quando chi viaggia a velocità elevata sulla corsia di sorpasso incontra sulla sua strada mezzi che transitano secondo norma ed è costretto a rallentare bruscamente o a rientrare sulla corsia di destra con manovre avventate.
In casu l’azzardo appare più che evidente: il prevenuto circolava ad una velocità di ben 67 km/h in più rispetto agli altri, su una tratta ove la circolazione è normalmente molto intensa e, a sua detta (nella foto non si intravede alcun camion), stava superando una lunga colonna di autocarri, per cui aveva a disposizione una sola corsia. Egli stesso ha ammesso di essersi reso conto del rischio: “(…) D’altro canto, guardando le vostre foto, dovrebbe apparire ben leggibile ed evidente sul mio viso, non solo a me, uno stato, oserei dire, quasi di panico, se non proprio…!” (lettera 25 marzo 2008, AI 1, in cui contenuti sono stati confermati al dibattimento).
Non vi è quindi alcuna differenza sostanziale, nemmeno dal punto di vista soggettivo, tra chi supera i limiti imposti secondo le normali regole e quelli temporanei dettati da motivazioni ambientali.
E’ quindi difficile ipotizzare che essi sfuggano all’attenzione del guidatore.
L’art. 90 cifra 2 LCStr prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dell’accusato pesa in maniera importante la gravità dell’eccesso di velocità, avendo egli raggiunto i 147 km/h, dedotto il margine di tolleranza. In questo modo ha circolato a quasi il doppio della velocità prescritta.
Pure da prendere in considerazione sono le condizioni del traffico, il fatto che egli ha commesso l’infrazione superando una colonna di autocarri e la carenza di un motivo valido che possa giustificare, anche solo in linea teorica, il suo atteggiamento.
A favore del prevenuto giocano la sua incensuratezza, la buona situazione sociale-professionale ed il fatto che egli ha dimostrato di avere preso molto sul serio quanto ascrittogli.
La pena principale proposta dal Procuratore Pubblico può così venire ridotta a 20 aliquote, soprattutto avuto considerazione del fatto che in 40 anni da quanto ha ottenuto la licenza di circolazione, il prevenuto non ha mai commesso infrazioni di rilievo. Oltre a ciò il loro ammontare deve essere ridotto a fr. 80.-- preso atto che per la quantificazione il Procuratore Pubblico si è fondato sulla tassazione precedente il reclamo del contribuente (quindi riferendosi ad un reddito imponibile di fr. 71’828.-- e ad un reddito raggruppato di fr. 11’369.--), mentre dopo l’evasione dello stesso, con decisione 12 novembre 2008 prodotta al dibattimento, l’autorità competente ha ridimensionato il reddito in fr. 42’700.--.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti dell’art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l’imputato commetta nuovi crimini o delitti. In tal senso il periodo di prova può essere fissato nel minimo previsto dalla legge, cioè due anni.
Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42 cpv. 4 CPS, una multa che, vista la situazione economica del signor ACCU 1 appare equo fissare in fr. 800.-- e non 1’700.-- come previsto dal decreto d’accusa.
La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2914/2008 del 18 agosto 2008;
condanna ACCU 1 ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, a crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1600.00 totale