Incarto n. 10.2008.180 DA 1450/2008

Bellinzona 21 novembre 2012

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. usura

per avere, nel periodo __________, a __________, nelle circostanze di cui sotto, sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione tra cui tali __________ e __________, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400.- settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-;

  1. tratta di esseri umani

per avere, nel periodo __________, a __________, __________ e __________ in un numero imprecisato di occasioni, andando a ricevere all'aeroporto indi trasportando dietro compenso (CHF 400.- per il tragitto __________ e CHF 150.- per il tragitto __________) e collocando in appartamenti, persone che sapeva venivano ad esercitare la prostituzione, per favorire l'altrui libidine, come intermediario esercitato la tratta di esseri umani;

  1. infrazione alla Legge sugli stranieri

per avere nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 2, trasportando verso la Svizzera o dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di residenza o di lavoro, aiutato all'entrata illegale sul nostro territorio, risp. facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri;

reati previsti dagli artt. 157 cifra 1 e 182 CP (196 vCP); 116 LStr (23 cpv. 1 vLDDS);

Perseguito con decreto d’accusa del 14 aprile 2008 n. 1450/2008 del che propone la condanna:

  1. Alla pena pecuniaria di CHF 9'900.- (novemilanovecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da CHF 110.- (centodieci) (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (artt. 42 segg. CP).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico l’11.12.2006.

  1. Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

  3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 20 (venti) giorni (vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 11.12.2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 aprile 2008;

indetto il pubblico dibattimento in data 21 novembre 2012 al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore DI 1, __________, e il Procuratore Pubblico __________, __________;

sentiti l’accusato;

il Procuratore Pubblico, il quale postula la conferma del decreto d’accusa, rilevando come non vi sia spazio di riduzione della pena proposta in considerazione della gravità della colpa, dei precedenti e dell’atteggiamento poco collaborativo al dibattimento di ACCU 1, che ha in parte ritrattato quanto prima confessato;

il difensore, il quale, contestando che l’accusato sia mai stato reo confesso, eccepisce in primis la violazione del principio accusatorio per l’indeterminatezza del decreto d’accusa, che menziona espressamente le generalità di due sole presunte “vittime”, alle quali va limitato il procedimento. Il reato di usura non è in ogni caso adempiuto, ritenuto che le “vittime” non versavano nel bisogno, agivano di libera scelta e che la loro presenza sul nostro territorio non era illegale. Peraltro va considerato che l’appartamento di via __________ a __________ era ammobiliato e quanto richiesto comprendeva gli oneri per la luce, il riscaldamento e il cambio della biancheria. Il difensore contesta poi vi siano i presupposti per il reato di tratta di essere umani e che la violazione alla LDDS, se mai, costituisce una contravvenzione, per cui l’azione penale risulta prescritta. Egli conclude al proscioglimento da ogni capo d’accusa, protestando ripetibili nella misura di CHF 3'000.--.

da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. usura

1.2. tratta di esseri umani

1.3. infrazione alla Legge sugli stranieri,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

  1. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale deve essere la pena.

  2. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 20 giorni, decretata nei confronti dell’accusato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 11.12.2006.

  3. Se devono essere riconosciute delle ripetibili a favore dell’accusato e, se sì, in quale misura.

  4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

preso e dato atto che con scritto 22/23 novembre 2012 ACCU 1, per il tramite del suo difensore, ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso in appello, limitatamente “alla condanna per i reati di cui al capo d’accusa n. 1 e 2 ed alle conseguenze di pena e accollo spese d’indennitâ di difesa”, chiedendo nel contempo la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto

  1. ACCU 1, classe __________, ha confermato in aula le informazioni da lui già rese davanti all’autorità inquirente (cfr. in particolare verbale 7.8.2007, doc. 2/1) sulla sua persona, la sua formazione e le attività lucrative esercitate. In breve sia ricordato che egli è cresciuto a __________; terminata la terza classe delle scuole maggiori, ha poi portato a termine il tirocinio di macellaio. Per una decina d’anni ha lavorato presso la __________ SA di __________, ditta che tratta il commercio di carni all’ingrosso; sempre quale macellaio, egli ha maturato poi esperienze professionali nei cantoni __________ e __________, per rientrare di nuovo alle dipendenze della __________ SA, svolgendo infine lavoro “su chiamata”.

Attualmente, da __________ del corrente anno, è impiegato presso la __________, ove percepisce uno stipendio netto mensile di CHF 3'800.— mensili.

ACCU 1 è sposato da 17 anni con __________, cittadina brasiliana, prostituta a suo dire regolarmente registrata al momento dei fatti e ancora oggi. Non ha figli né persone a carico.

  1. Nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, atta a combattere l’attività illecita di persone che si occupavano di far giungere in Ticino persone straniere (prostitute e transessuali prevalentemente brasiliani) intenzionate a esercitare illegalmente la prostituzione negli appartamenti (rapporto di polizia 28 marzo 2009, premessa, pag. 4), l’autorità inquirente ha dapprima proceduto alla sorveglianza telefonica dell’utenza mobile intestata all’accusato e poi ad interrogarlo due volte in data 7 agosto 2007. Al termine del secondo interrogatorio l’accusato, contro il quale era stata promossa l’accusa per promovimento della prostituzione, usura per mestiere, tratta di esseri umani e infrazione alla LDDS, è stato arrestato.

Sentito dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto (GIAR) il giorno seguente, 8 agosto 2007 (doc. 8), egli ha confermato il contenuto dei verbali del giorno precedente.

Nel corso della detenzione, durata dal 7 agosto al 12 settembre 2007 (doc. 28 class. rosso e doc. 14), ACCU 1 è stato sentito in interrogatorio per ulteriori sette volte (doc. da 4 a 10 class. rosso). Contestualmente, sempre nell’ambito della medesima inchiesta sono stati interrogati numerosi cittadini stranieri, perlopiù brasiliani, che hanno in buona parte ammesso di aver esercitato, spesso in maniera illegale, la prostituzione nel nostro Paese. Parecchi di essi hanno riferito sull’accusato e sul suo ruolo nel mondo della prostituzione locale. Al riguardo si dirà più avanti.

  1. Per quanto emerso dagli atti dell’istruttoria predibattimentale – integralmente assunti all’incarto senza che dall’accusato venisse sollevata alcuna opposizione - il Procuratore Pubblico ha emesso in data 14 aprile 2008 nei confronti di ACCU 1 un decreto d’accusa per:
  • usura, per avere, nel periodo __________, a __________, nelle circostanze di cui sotto, sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione tra cui tali __________ e __________, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400.- settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-;

  • tratta di esseri umani, per avere, nel periodo __________, a __________, __________ e __________ in un numero imprecisato di occasioni, andando a ricevere all'aeroporto indi trasportando dietro compenso (CHF 400.- per il tragitto __________ e CHF 150.- per il tragitto __________) e collocando in appartamenti, persone che sapeva venivano ad esercitare la prostituzione, per favorire l'altrui libidine, come intermediario esercitato la tratta di esseri umani, e

  • infrazione alla Legge sugli stranieri, per avere nelle medesime circostanze di cui sopra sub. 2, trasportando verso la Svizzera o dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di residenza o di lavoro, aiutato all'entrata illegale sul nostro territorio, risp. facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri.

La proposta di pena prevede(va) una pena pecuniaria di 90 aliquote da CHF 110.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e parzialmente aggiuntiva ai 20 giorni di detenzione decretati l’11 dicembre 2006, il cui beneficio della sospensione condizionale non viene revocato, ma prolungato di un anno), una multa di CHF 1'000.- e il pagamento di oneri processuali per CHF 200.-.

Al decreto d’accusa, ACCU 1 ha interposto tempestiva opposizione.

  1. I fatti, per quanto al decreto d’accusa, si sono svolti in parte a __________, e meglio presso l’appartamento (monolocale) sito in via __________, quinto piano, di proprietà di tale __________, locato all’accusato per CHF 730.— mensili, spese comprese (cfr. verbale ACCU 1 7.8.2007, doc. 2 e 32 class. rosso) e da questi sublocato a terzi, ovvero come ai considerandi da 7.2. in poi.

  2. La difesa ha dapprima sostenuto – peraltro per la prima volta al momento dell’arringa - che i reati ascritti a ACCU 1 necessitassero l’indicazione specifica delle vittime, laddove la genericità ravvisata nel decreto d’accusa, che per due capi d’accusa nulla indica, viola il principio accusatorio. Cosicché gli atti imputati a ACCU 1 vanno a sua mente circoscritti a quelli compiuti “nei confronti” di __________ e __________, le uniche presunte vittime citate nel testo d’accusa.

Come già ricordato dalla nostra Corte d’Appello e Revisione Penale (in seguito: CARP) il 22 dicembre 2011 nell’inc. 17.2011.95, consid. 15 a, atteso che la procedura penale è governata dal principio accusatorio, l’atto di accusa (e quindi anche il decreto d’accusa, per effetto del rinvio dell’art. 208 cpv. 1 CPP-TI) deve indicare l’azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale (art. 200 cpv. 1 lett. b CPP-TI): esso – in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell’accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) – deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni sull’azione, rispettivamente sull’omissione punibile, così che l’accusato possa conoscere in modo univoco l’imputazione che gli viene mossa già dall’atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa (CRP 16 dicembre 2005, inc. 60.2005.387, consid. 2 e rif. ivi citati; cfr. anche Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, nn. 1-5 ad art. 9; Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, pagg. 98 segg., in part. 101-107; DTF 126 I 19 consid. 2a con rif., 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455). Al fine di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. CCRP 21 ottobre 1999 in re B. e 24 marzo 1998 in re C., pubbl. in Rep. 1999, n. 132 e 1998, n. 124), il reato rimproverato all’accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con le sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (cfr. anche TF 22 ottobre 2003, inc. 6P.113/2003 e DTF 120 IV 348 consid. 3c).

La difesa rimprovera la violazione del principio accusatorio facendo riferimento al (solo) fatto che il decreto d’accusa oppone a ACCU 1 atti che non sarebbero sufficientemente precisati, rimanendo generico (“persone esercitanti la prostituzione”) nell’indicazione delle generalità delle persone alle quali avrebbe messo a disposizione l’appartamento compiendo il reato di usura, nell’indicazione di coloro che sarebbero le vittime della tratta di essere umani e, infine, delle “persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi”.

Orbene, l’indicazione delle azioni rimproverate all’accusato risulta sufficientemente precisa, nel tempo, nel luogo e nelle modalità. Altrimenti detto, l’oggetto del processo è chiaro e delimitato, in modo sufficiente per permettere all’accusato di determinarvisi, senza che possa a ragione dirsi violato l’esercizio della sua difesa.

Se può essere vero che le “persone”, così indicate nelle imputazioni, non risultano meglio identificate (ad eccezione delle citate __________ e __________ per l’accusa di usura), nel senso che le loro generalità non sono espresse, non può essere sottaciuto che l’accusato ben sa chi siano tali “persone”, avendovi lui medesimo fatto riferimento nei diversi interrogatori, pur evitando a volte di precisarle oltre, e meglio come ai considerandi che seguono. Così il decreto è stato sostanzialmente redatto a partire dal dire dell’accusato, che ora è malvenuto ad eccepire la violazione dei suoi diritti di difesa.

Egli insomma non può (solo) ora lamentarsi di mal comprendere i riferimenti del Procuratore Pubblico, allorquando questi si è basato sulle parole dell’accusato stesso.

Di più, è evidente dalla sola lettura del decreto d’accusa che i nomi di __________ e __________ sono citati a mero titolo esemplificativo (“tra cui tali”): proprio per quanto precede, in un contesto come quello in cui si sarebbero verificate le azioni, assai complesso e afferente persone straniere di (breve) passaggio, non si può pretendere dall’accusa la stesura di un lungo elenco di nomi che nemmeno l’accusato ha, nei suoi interrogatori, meglio precisato, facendo di regola solo generico cenno a prostitute e transessuali. Altrimenti detto, le azioni imputate, in sé definite, “toccano” un elevato numero di persone su un periodo di quindici mesi, laddove l’indicazione particolareggiata delle “vittime”, nel caso concreto, non può imporsi. ACCU 1, del resto, ha mostrato al dibattimento di aver perfettamente compreso le accuse.

Ne consegue che non viene ravvisata alcuna violazione del principio accusatorio.

  1. L’accusa ha censurato nella propria requisitoria che ACCU 1, in aula, abbia ritrattato le affermazioni da lui rese davanti alla Polizia, i cui verbali – va di nuovo ribadito - costituiscono parte integrante dell’incarto, non essendone peraltro mai stata postulata l’estromissione.

Davanti a questo giudice, l’accusato, che, come si vedrà, nella fase predibattimentale ha detto altro, ha sostenuto “di non essere stato a conoscenza della prostituzione svolta da terze donne nell’appartamento di via __________ che veniva loro sublocato” ritenendole “semplici turiste”.

Indotta o spontanea, una confessione può in sé essere ritrattata in ogni momento.

Il giudice deve tuttavia verificare, secondo il principio del libero apprezzamento delle prove, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, § 99, n. 733, pagg. 466-467; Verniory, Commentaire romand CPP., ad art. 10, n. 34, pag. 70 e ad art. 160, n. 11, pag. 744; Godenzi, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 160, n. 5, pag. 741; Rep. 2000 pagg. 39 segg., in particolare pag. 51; RSJ 96/2000, pag. 40; Rep. 1983 pag. 177). Il giudice può, dunque, fondare una condanna anche su una confessione ritrattata (Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 27, pag. 85), nella misura in cui egli è convinto che essa è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé, credibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 4, pag. 245), in particolare quando essa trova conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi (cfr. in parte per analogia, STF 1P.608/1999 del 25 settembre 2000 consid. 8bb) rispettivamente in altri indizi (Rep. 1982 pag. 171 consid. 2; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 11, pag. 744).

Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza (CARP 20 aprile 2012, inc. 17.2011.114, consid. 18 a).

Non vi è motivo in casu per dare maggiore credibilità alle peraltro circoscritte affermazioni di ACCU 1 al dibattimento, per quanto non concordanti con le risultanze degli atti all’incarto, in particolare laddove si proceda al raffronto con le altre numerose sue dichiarazioni rilasciate in più interrogatori e poco tempo dopo i fatti imputatigli.

Le diverse versioni di ACCU 1 vanno pertanto confrontate, non dimenticando che questi ha precisato in fine alle sue affermazioni al dibattimento che le prime dichiarazioni lì rese (e verbalizzate) volevano riferirsi ai soli casi __________ e , poiché gli unici partitamente indicati nel decreto accusatorio. Rispondendo a sollecitazioni sul “generale” egli ha sostenuto di “presumere che parte delle persone cui subaffittavo l’appartamento svolgessero la prostituzione essendo brasiliane e sapendo che venendo da là molte poi si recavano all’ o al __________, dove so si esercita la prostituzione”, confermando così almeno in parte le sue parole di oltre cinque anni fa. Peraltro la sua “correzione”, poco prima della chiusura della fase istruttoria, volta a precisare le sue precedenti parole limitandole ai casi __________ e __________ appare in chiaro contrasto con quanto da lui poco prima riferito, e verbalizzato, che mostra quanto in realtà già egli si fosse riferito “in generale”. Così non è credibile dicesse al riguardo delle sole __________ e __________, quando accenna al fatto che riteneva che coloro che alloggiava fossero semplici turiste, “provenienti perlopiù dal Brasile”, facendo peraltro riferimento al caso di un transessuale (quando __________ e __________ non lo erano), oppure quando indica che suggeriva loro di “contattare altre persone, per esempio __________” quando esse (leggi: altre rispetto alle due citate) chiedevano di poter alloggiare in via __________ e l’appartamento era occupato.

Insomma, le sue dichiarazioni in aula non convincono, a fronte di quanto ammesso ben più dettagliatamente “a caldo”, come si evince da quanto segue.

  1. Il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 colpevole di usura per avere sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione tra cui le già citate __________ e __________, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400 settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-.

7.1. Per l'art. 157 n. 1 CP, chiunque, sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie (TF 19 febbraio 2007, 6S.6/2007, consid. 3). Nei casi di locazione di appartamenti il valore oggettivo consiste nelle pigioni d'uso per oggetti analoghi. Vi è usura quando la disproporzione si situa attorno al 25%, laddove un canone superiore del 20% è da considerarsi già abusivo e costitutivo di usura nell’ambito di pigioni regolamentate (ibidem; DTF 92 IV 132).

Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi in una stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno in caso di necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio in situazioni di penuria di appartamenti o di quasi totale ignoranza da parte della vittima, in particolare se straniera, delle condizioni di mercato (ibidem).

Dal profilo soggettivo, il reato presuppone l’intenzione; l'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106).

7.2. Dagli atti e da quanto affermato dall’accusato medesimo risulta accertato che questi pagava mensilmente a __________, per il monolocale di via __________, l’importo di CHF 730.-, senza dover corrispondere altro a titolo di spese accessorie, ritenuto che nella pigione – come si evince dal contratto annesso al doc. 9 class. rosso – già erano compresi tutti i servizi, oltre a riscaldamento, acqua calda e illuminazione. Così che per l’accusato, non vi erano ulteriori oneri, cambio biancheria escluso, da aggiungere.

7.2.1. L’importo richiesto a titolo di pigione “tutto compreso” risulta congruo e usuale per un monolocale in centro __________. Mai del resto è stato sostenuto, tantomeno dimostrato, che tale cifra non fosse proporzionata se raffrontata alla situazione di mercato.

Dai vari interrogatori di polizia emerge peraltro come l’appartamento fosse di fatto praticamente sempre occupato, tanto da condurre l’accusato a dover “deviare” le richiedenti l’appartamento di via __________ altrove, ad indirizzi precisi, noti nell’ambiente della prostituzione, come quelli di __________ (citata anche al dibattimento), __________, __________ e altri (verbale 7 agosto 2007, doc. 2/2).

7.2.2. Le tavole dell’incarto fanno stato delle seguenti affermazioni dell’accusato riguardo il “suo” appartamento:

  • “E’ vero che (…) vi alloggiavo ragazze che prevalentemente si prostituivano. Il prezzo era fissato in somme che variavano dai CHF 1'200.- ai CHF 1'500.- al mese” (verbale 22 agosto 2007, doc. 6 class. rosso);

  • “[l’appartamento era] sempre occupato da una persona, a questa persona io chiedevo un affitto mensile di Fr. 1'200.-, in questa cifra era compreso un cambio di biancheria (…) E’ capitato che (…) ho incassato una cifra superiore che quantifico fino a circa Fr. 1'500.-, il maggior prezzo è dovuto ad un “regalino” da parte della persona che alloggiava nel mio appartamento”, giustificandolo dapprima con i trasporti per fare la spesa che ACCU 1 prestava a favore del subconduttore, sostenendo tuttavia poco dopo che per tale attività si faceva (ulteriormente) pagare (verbale 7 agosto 2007, doc. 2 class. rosso);

  • “Chiedo Fr. ‘1'200.- al mese da quando ho iniziato ad ospitare persone che si potevano regolarizzare in polizia. Prima per gli stranieri che non potevano avere un permesso di lavoro chiedevo a settimana da Fr. 300.-/400.-“ (verbale 7 agosto 2007, doc. 2 class. rosso), confermando che gli ospiti dovevano regolarizzare la loro posizione in Polizia, sottintendendo quindi che gli era noto esercitassero la prostituzione;

  • “in merito ai CHF 2'000.- erano soldi che __________ mi doveva per l’affitto per il mese di marzo o aprile 2007 del mio appartamento di Via __________” (verbale 5 settembre 2007, doc. 8 class. rosso, da cui si desume che a volte l’importo mensile richiesto potesse superare le cifre indicate nel decreto d’accusa).

Di fronte alla Polizia, l’11 settembre 2007 (doc. 9 class. rosso) l’accusato ha confermato che chiedeva a chi abitava il monolocale CHF 300.-/400.- a settimana e che ne traeva un beneficio economico di almeno CHF 470.- al mese e quindi, per il periodo aprile 2006-luglio 2007, di aver conseguito un vantaggio pecuniario di CHF 7'520.-.

Da quanto precede, oltre che per conferma dell’accusato al dibattimento, tenendo in considerazione una pigione di CHF 300.-/400.- a settimana (che conduce ad una media giornaliera di CHF 50.--) e calcolando a favore dell’accusato (pur solo) quattro settimane al mese, si giunge ad un importo di CHF 1'200.-/1'600.- al mese, mediamente quindi di CHF 1'400.-, cifra che è di poco inferiore ad una differenza del 100% rispetto a quanto pagato da ACCU 1 al proprietario __________. Poco o nulla muterebbe considerando le cifre più favorevoli all’accusato (CHF 300.- alla settimana; quindi CHF 42.85 al giorno x 30 gg.), laddove si giungerebbe ad una disproporzione superiore al 75%. Ben al di sopra, insomma, rispetto ai limiti sanciti dalla citata giurisprudenza, pur tenendo debito conto dei costi (minimi) legati al cambio della biancheria.

7.3. Rimane da esaminare se ACCU 1 abbia sfruttato la situazione di debolezza dei propri locatori.

Egli ha confermato in più occasioni che sapeva, o almeno prendeva in considerazione, che chi chiedeva di poter far capo al monolocale di __________ fosse dedito alla prostituzione.

ACCU 1 l’ha detto in aula (“in maniera generale, riguardo alla sublocazione, potevo presumere che parte delle persone cui subaffittavo l’appartamento svolgessero la prostituzione”) e già lo aveva ammesso in precedenza: “A volte ricevo telefonate da persone (donne e transessuali) che mi chiedono se dispongo di alloggi nel __________ per soggiornare, è sottinteso che cercavano un appartamento per potersi prostituire. In questi casi, se il mio appartamento di via __________ è occupato, dò il numero di telefono di altre persone attive nella prostituzione” (verbale 7 agosto 2007; doc. 2 class. rosso). Così poi davanti al GIAR (verbale 8 agosto 2007, doc. 3 class. rosso): “Lo subaffittavo a cittadini/e brasiliani/e, prevalentemente, che a volte sapevo esercitavano la prostituzione”. E ancora:

  • “Non so come e quando __________ sia arrivata in Ticino, posso però supporre che si trova qui per esercitare la prostituzione in modo illegale visto che si tratta di una cittadina brasiliana” (verbale 9 agosto 2007, doc. 4 class. rosso);

  • “E’ vero che (…) vi alloggiavo delle ragazze che prevalentemente si prostituivano” (verbale 22 agosto 2007, doc. 6 class. rosso);

  • “(…) __________ è una cittadina brasiliana che ha lavorato come prostituta nel mio appartamento di Via __________” (verbale 31 agosto 2007, doc. 7 class. rosso).

Sempre dall’incarto risulta palese, senza che sia necesario andare oltre, come ACCU 1 conosca l’ambiente della prostituzione. E basti:

  • la moglie, brasiliana, ne fa(ceva) la sua attività a __________;

  • per sua stessa ammissione egli riceve telefonate quotidiane da persone – fra cui numerosi transessuali – provenienti in gran numero dal Brasile o perlomeno di nazionalità brasiliana;

  • quelle persone – che a dire di ACCU 1 in buona parte non conosceva, e che quindi stabilivano il contatto grazie ad altri che precedentemente avevano soggiornato a __________ in via __________ - chiedevano la disponibilità del “suo” appartamento;

  • se questo era occupato, l’accusato le indirizzava da conoscenti che affittavano appartamenti a prostitute;

  • egli si adoperava nell’aiutarli, dietro pagamento, nella pubblicazione di annunci erotici (cfr. plico doc. 2).

ACCU 1 risulta ben cognito della precarietà e della vulnerabilità di queste persone che giungono in Ticino, senza nulla sapere del Paese che li ospita, senza conoscerne la lingua e le leggi, spesso quale prima “uscita” dal paese d’origine, ben diverso dal nostro., Richiesto sull’organizzazione del viaggio delle prostitute che ospitava, l’accusato ha risposto: “non mi sono mai fidato di anticipare soldi a persone che non conosco. Le persone che sono giunte da me sono arrivate per proprio conto, chi con propri risparmi e altri facendo debiti nel loro paese” (verbale 11 settembre 2007, doc. 9 class. rosso, pag. 4). Egli ha dato atto della loro precarietà sul nostro territorio e della loro dipendenza, aiutandole (di regola a pagamento) persino nelle operazioni più semplici, quali accompagnarle a fare la spesa o a fare shopping, oppure all’aeroporto oppure ancora nella pubblicazione di annunci erotici (cfr. plico doc. 2).

Di più, in tema di locazione di appartamenti a prostitute, lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzitutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività, esse non potendo infatti avere accesso al normale mercato immobiliare, ciò che le induce ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale. Prostitute e transessuali stranieri, infatti, non possono accedere ad appartamenti dati “normalmente” in locazione (per periodi lunghi ai quali non possono sottostare) né possono far capo a strutture alberghiere, non potendovi esercitare.

Lo stato di bisogno di coloro che si rivolgevano all’accusato, insomma, appare comprovato su più aspetti.

7.4. Il reato risulta pertanto adempiuto nei suoi aspetti oggettivi e, per quanto precede, anche in quelli soggettivi, perlomeno nella forma del dolo eventuale.

ACCU 1 va pertanto condannato per usura, per avere, nel periodo __________, a __________, sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/400 settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-.

  1. Un altro capo d’imputazione a carico di ACCU 1 consiste nell’aver infranto la Legge sugli stranieri per avere nel periodo __________, a __________, __________ e __________ in un numero imprecisato di occasioni, trasportando verso la Svizzera o dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di residenza o di lavoro, aiutato all'entrata illegale sul nostro territorio, risp. facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri.

L’art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS punisce l’aiuto o il favoreggiamento all’entrata, all’uscita o al soggiorno illegale nel o dal nostro paese.

Tale normativa, non più in vigore e sostituita dal 1. gennaio 2008, dall’art. 116 cpv. 1 LStr, è identica a quella nuova, tranne che per il massimo della pena prevista: pena detentiva sino ad un anno nella LStr, pena pecuniaria nella LDDS, che trova pertanto qui applicazione (art. 2 cpv. 2 CP), i fatti imputati risalendo al 2006-2007.

Trattandosi di un’infrazione difficile da circoscrivere, a causa dei molteplici contatti che il cittadino sprovvisto di permesso per restare in Svizzera può e deve tessere durante il suo soggiorno illegale (si reca al ristorante, utilizza mezzi di trasporto, acquista nei negozi), il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS, il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (TF 16 novembre 2007, inc. 6B.176/2007, consid. 4.2; TF 30 settembre 2005, inc. 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pagg. 87-89). La dottrina ha precisato che, vi è aiuto al soggiorno illegale, unicamente quando l’alloggio fornito ha una durata significativa dal punto di vista dello scopo della norma. In ogni caso, l’alloggio deve essere durato almeno qualche giorno (Nguyen, op. cit., pag. 680).

Dal profilo soggettivo il reato di aiuto al soggiorno illegale presuppone l’intenzione, che deve portare sugli elementi costitutivi del reato; il dolo eventuale è tuttavia sufficiente (TF 17 luglio 2009, inc. 6B.128/2009, consid. 2.2 e riferimenti dottrinali).

8.1. Oltre a richiamare quanto già esposto ai considerandi precedenti, giova riportare quanto segue dai verbali d’interrogatorio dell’accusato davanti alla Polizia:

  • “E’ vero che ho anche soggiornato persone che erano illegali, nel senso che erano illegali, erano tutte persone brasiliane. Mi ricordo che un paio di volte avevo dato l’appartamento anche a un trans con passaporto italiano” (verbale 7 agosto 2007, doc. 2, class. rosso, pag. 3).

  • riguardo l’appartamento di via __________: “Lo subaffittavo a cittadini/e brasiliani/e, prevalentemente, che a volte sapevo esercitavano la prostituzione” dicendo che, in generale, presumeva “si trattasse di persone che venivano in Europa per esercitare la prostituzione, ma non glielo chiedevo” (verbale 8 agosto 2007 davanti al GIAR, doc. 3 class. rosso);

  • “Mi viene chiesto se questo appartamento è stato locato con l’unico scopo di farvi soggiornare persone dedite alla prostituzione legale/illegale e rispondo che effettivamente l’ho locato per questo scopo ma che ho cercato di subaffittarlo a persone comunitarie in possesso di regolare permesso di lavoro. E’ giusto dire che ho anche ospitato delle persone senza permesso perché non sempre riuscivo a trovare persone con i requisiti richiesti dalla legge. (…). Lo subaffittavo prevalentemente a cittadini/e brasiliani/e che sapevo esercitavano illegalmente la prostituzione. (…). Ero a conoscenza che i cittadini brasiliani non hanno la possibilità di richiedere un permesso di lavoro per esercitare un’attività lucrativa” (verbale 11 settembre 2007, doc. 9 class. rosso).

Le prostitute __________ (doc. 16 class. rosso, pag. 5) e __________ (doc. 17 class. rosso, pag. 2) definiscono notorio nell’ambiente che ACCU 1 mettesse a disposizione l’appartamento a prostitute in stato irregolare.

8.2. Nel monolocale di via __________ hanno quindi soggiornato stranieri entrati in Svizzera per esercitare illegalmente la prostituzione. Nessuna delle varie persone interrogate dalla Poilzia fra chi ha ammesso di esercitare la prostituzione ha indicato di aver avuto l’intenzione di regolarizzare la propria posizione (a dire il vero ciò è sostenuto, senza riscontro effettivo, da ACCU 1 riguardo un transessuale di nome __________, a conferma peraltro di come l’accusato sapesse che sin lì questi aveva esercitato la prostituzione in maniera irregolare proprio in via __________; cfr. verbale 7 agosto 2007, doc. 2 class. rosso). Nessuno, insomma, è stato ospitato per breve tempo nell’attesa che regolarizzasse la propria posizione (cfr. TF 27 luglio 1990, inc. 6S.183/1990 citata in Nguyen, op. cit., pag. 680; anche Sentenza Corte delle assise criminali ticinese 18 aprile 2003, inc. 72.2001.298). Del resto, ciò nemmeno è mai stato preteso dall’accusato, il quale in verità non s’interessava se la situazione di chi ospitava fosse regolare, prendendo in considerazione l’ipotesi (a lui nota come più probabile) che non lo fosse. A volte, egli persino sapeva; quando non riusciva “a trovare persone con i requisiti richiesti dalla legge”, l’accusato non si faceva scrupoli, pur di occupare il monolocale, ad ospitare anche coloro che si trovavano in situazione d’illegalità.

8.3. Detto che l’infrazione è realizzata quando l’autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all’insaputa dell’autorità, chi ospita prostitute straniere anche se entrate come turiste, ma prive di permesso di lavoro, facilita il soggiorno illegale ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LDDS (CCRP 13 aprile 2010, inc. 17.2009.50, consid. 2.3. e rif.).

Ciò che qui è avvenuto e pertanto deve esserci pronuncia di condanna.

Non può per contro essere seguito il Procuratore Pubblico riguardo la violazione della medesima norma di legge per aver favorito l’entrata illegale sul nostro territorio di più persone, difettando al riguardo conforto nei numerosi atti formanti l’incarto, dal quale ben si può desumere, fra le altre, significative attività di ACCU 1 nel trasporto interno di persone illegali, ma non riguardo l’entrata nel nostro Paese, nella maggior parte dei casi avvenuta direttamente, senza aiuto, a volte senza preventivo contatto, da parte delle persone straniere. ACCU 1 insomma, si “occupava” di loro una volta giunte in Ticino.

8.4. ACCU 1 va quindi condannato per usura e per infrazione alla LDDS (limitatamente al soggiorno illegale).

Egli è contestualmente prosciolto dall’accusa di tratta di esseri umani.

Non essendo stato depositato appello contro tale proscioglimento, non devesi motivare al riguardo nella forma scritta.

  1. L’art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). In quest’ambito, rivestono un ruolo importante la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e a DTF 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350).

Nell’evenienza concreta, per commisurare in maniera adeguata la pena, a favore di ACCU 1 deve essere innanzitutto considerato, se si fa riferimento alle proposte dell’accusa, che egli è stato prosciolto dal capo d’imputazione punito dalla legge con la pena più grave; inoltre che egli viene punito per il reato di infrazione alla LDDS limitatamente al soggiorno e non anche all’entrata.

Non può essere sottaciuto il mancato rispetto del principio di celerità e il tempo trascorso dai fatti, risalenti a 5-6 anni e mezzo fa, ritenuto per di più che durante tale periodo egli ha tenuto un buon comportamento (DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158), dando prova di essersi dato da dare per rimanere professionalmente attivo, anche trasferendosi fuori Cantone, di aver rinunciato alla locazione dell’appartamento di via __________ e di non aver più avuto agire delittuoso, come attesta l’estratto del casellario giudiziale.

A suo sfavore parla lo stesso casellario giudiziale, per quanto precedente ai fatti qui imputatigli: esso fa stato di reati diversi perpetrati tra la fine del 2002 e il luglio 2006: delitto contro la LDDS, importazione, acquisto e deposito di monete false, commissione reiterata di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre e favoreggiamento. L’incarto, che comprende l’estratto del casellario al momento del suo arresto (doc. 3) attesta che ACCU 1 già era conosciuto alle autorità inquirenti cantonali e __________ nonché ai tribunali militari almeno da fine 1997.

Di più, se egli può essere definito collaborativo nella fase predibattimentale, diversamente devesi dire del suo atteggiamento in aula, allorquando, a tratti, ha contestato l’evidenza e le sue stesse, più volte ripetute parole, mostrando di non aver tratto sufficiente insegnamento dall’esperienza del carcere e dai precedenti errori, conclusisi con più condanne.

Nel suo vissuto, infine, non si ravvedono circostanze particolarmente meritorie o sfortune particolari a lui non imputabili che potrebbero comportare un’attenuazione della sua colpa.

L’art. 42 cpv. 3 CP offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena sospesa condizionalmente, una sanzione pecuniaria senza condizionale o una multa.

Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa, dedotto il carcere preventivo sofferto, non appare sufficiente, ritenuto che quanto commesso non deve essere banalizzato e che un’ulteriore, pur limitata, sanzione tangibile, quale può essere il pagamento di una somma di denaro, appare mezzo adeguato e proporzionato per far comprendere ancora oggi al prevenuto la gravità di quanto avvenuto, in un contesto che ha coinvolto decine di persone in stato di dipendenza.

Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato, agli atti), e già considerato che la multa va a sostituire parte della pena pecuniaria (in luogo di ulteriori cinque aliquote), si ritiene che una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 100.- (a fronte di un salario netto di CHF 3'800.- al mese, senza persone a carico), per totali CHF 4'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa limitata a CHF 400.-, risulti proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e rettamente commisurata al grado di colpa. Nel rispetto dei principi sanciti dalla giurisprudenza, la multa - associata, quale pena accessoria, ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente che assurge a sanzione primaria - non raggiunge il 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4), costituendo il solo 10% della medesima.

Come proposto dal Procuratore Pubblico, non v’è motivo per revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva, aggiuntiva, di 20 giorni, decretata l’11 dicembre 2006.

  1. Per quanto al considerando precedente si giustifica dividere in ragione di metà ciascuno, fra il condannato e lo Stato, le tasse e le spese giudiziarie.

Rimane da esaminare la questione relativa all’assegnazione di ripetibili all’accusato, come postulato dalla difesa.

Per l’art. 9 cpv. 6 CPP-TI, con la decisione sulle spese, l’autorità giudicante decide anche se e in quale misura debbano essere assegnate ripetibili.

ACCU 1 è invero prosciolto da un capo d’imputazione (tratta di esseri umani), ma non dalle altre accuse.

Ora, analogamente a quanto stabilito riguardo all’art. 429 CPP (cfr. CARP 13 febbraio 2012, inc. 17.2011.77), l’accusato può beneficiare di un indennizzo non solo in caso di completa assoluzione, ma anche qualora l’assoluzione sia soltanto parziale.

In applicazione per analogia della giurisprudenza sviluppata attorno al previgente art. 317 CPP-TI, vi è assoluzione parziale quando l’accusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece, assoluzione parziale quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo/S.Gallo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP; CRP 12 novembre 2010, inc. 60.2010.150; CRP 10 novembre 2010, inc. 60.2010.119; CRP 20 aprile 2010, inc.. 60.2009.427; CRP 3 dicembre 2009, inc. 60.2009.55 e riferimenti). Al riguardo, il TF ha avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi dell’art. 317 CPP-TI non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. TF 7 marzo 2006, inc. 1P.35/2006 consid. 3.3).

In concreto le imputazioni per cui ACCU 1 viene condannato e quella per cui viene prosciolto riguardano il medesimo complesso di fatti e il medesimo periodo. Dal profilo fattuale infatti sempre si fa riferimento al suo agire, nel periodo da __________, riguardo a prostitute e transessuali che egli ospitava nel pluricitato appartamento __________, ai trasporti che egli effettuava (anche) per loro, al loro “collocamento” e, infine, all’aiuto da lui prestato alla loro entrata e al loro soggiorno illegale. Tutti i reati esaminati poi tendono a tutelare le vittime nella loro particolare vulnerabilità, nel loro stato di bisogno e dipendenza.

Ne discende che anche se parzialmente prosciolto, ACCU 1 non può beneficiare di ripetibili parziali, ritenuto peraltro che egli dai suoi illeciti penali puniti con la condanna per usura ha tratto beneficio pecuniario, cifrato nel decreto d’accusa e confermato su questo aspetto.

Infine merita di essere rilevato che ACCU 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa tutto; egli è stato condannato a più reati, così che l’esito del procedimento a seguito del dibattimento non si può dire a suo favore.

P.q.m.,

visti gli artt. 1, 34, 42, 44, 47, 106, 157 cifra 1, 182 CP; 196 vCP; 116 LStr; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

  • usura (art. 157 cifra 1 CP) per avere, nel periodo __________, a __________, sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione e meglio per avere, messo a disposizione di persone esercitanti la prostituzione, che sapeva o presumeva trovarsi in situazione di illegalità e quindi vulnerabilità in quanto sprovviste dei necessari permessi di soggiorno e lavoro e con scarsi mezzi finanziari, traendo vantaggio da questa situazione, un appartamento in via __________ al prezzo di CHF 300.-/ 400.- settimanali mentre era stato da lui locato al prezzo di CHF 730.- mensili e con ciò conseguendo un beneficio pecuniario stimato complessivamente in CHF 7'520.-;

  • infrazione alla Legge sugli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS), per avere nelle medesime circostanze di cui sopra, dando alloggio a persone che sapeva sprovviste dei necessari permessi di lavoro, facilitato il soggiorno illegale di cittadini stranieri;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di tratta di esseri umani;

condanna ACCU 1,

  1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote da CHF 100.- (cento), pari a CHF 4'000.- (quattromila), da dedursi il carcere preventivo sofferto corrispondente a 37 (trentasette) aliquote.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 11.12.2006.

  1. Alla multa di CHF 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 20 giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 11.12.2006;

carica le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 850.- (ottocentocinquanta) a ACCU 1 in ragione di CHF 625.- (già compresa la tassa di CHF 400.- per la motivazione scritta) e allo Stato in ragione di CHF 225.-. Non si assegnano ripetibili;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - per raccomandata

ACCU 1 __________ DI 1, __________,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

CHF 400.- multa

CHF 550.- tassa di giustizia

CHF 75.- spese giudiziarie

CHF 1'025.- totale

a carico dello Stato,

CHF 150.- tassa di giustizia

CHF 75.- spese giudiziarie

CHF 225.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

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