Incarto n. 10.2008.170 DA 1395/2008
Bellinzona 14 settembre 2012
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
per avere, nel periodo __________, a __________, in correità con il marito __________, in danno dei propri creditori, arbitrariamente ceduto all'ACCU 1 di __________ in via __________ a __________, l’autovettura di proprietà dei coniugi __________, però formalmente intestata a ACCU 1, __________, mod. __________ colore grigio, telaio __________, a suo tempo targata TI __________, benché il __________ l’LESA 1 di __________ avesse sottoposto tale veicolo a pignoramento nell’ambito di procedimento esecutivo, così come evincibile dal verbale di pignoramento __________, esecuzione n. __________;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 169 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 9 aprile 2008 n. 1395/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 aprile 2008 dall'accusata;
indetto il pubblico dibattimento in data 14 settembre 2012, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore, DI 1, __________; il AINQ 1 con lettera 22 maggio 2012 ha dichiarato di rinunciare ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentiti il difensore, il quale, in particolare, si richiama alla prescrizione dell’azione penale del reato contestato a ACCU 1. L’ascritta distrazione del valore patrimoniale risale in effetti al , allorquando l’ è stata privata delle targhe. Il difensore afferma inoltre che, in ogni caso, le condizioni per l’applicazione dell’art. 169 CP non sarebbero adempiute, vuoi quelle oggettive (assenza di danno per i creditori), vuoi quelle soggettive (assenza di intenzionalità nell’agire dell’accusata). In merito a quest’ultimo aspetto si richiama segnatamente alle responsabilità del marito in punto alla gestione delle questioni amministrative e finanziarie della famiglia, evitando di informare compiutamente la moglie sulle relative problematiche che sopraggiungevano per non crearle delle preoccupazioni. Egli chiede quindi l’annullamento del decreto di accusa, il proscioglimento dell’accusata e l’attribuzione di congrue ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se ACCU 1 è autrice colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
Se devono essere riconosciute delle ripetibili a favore dell’accusata e, se sì, in quale misura.
A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
preso e dato atto che con scritto 20/21 settembre 2012 il AINQ 1 ha annunciato tempestivo ricorso in appello chiedendo nel contempo la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
L’accusata risulta incensurata.
A garanzia del credito in esecuzione vantato nei di lei confronti da __________ assicurazioni, __________, per CHF 17'302.15 e accessori, l’LESA 1 del Distretto di __________ (in seguito: UEF) ha proceduto in data __________ al pignoramento dell’autovettura __________, modello __________, di colore grigia, targata TI __________, di proprietà dell’escussa, qui accusata. Il bene le è stato lasciato in custodia, come d’uso e in conformità alla facoltà di cui agli artt. 96 segg. LEF. Sul formulario ufficiale (prestampato) di pignoramento risulta, sulla prima pagina, che “il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati non autorizzati dall’ufficiale (art. 169 del Codice penale)” (all. al doc. 1). Come si evince dal verbale medesimo, il pignoramento si è svolto alla presenza del solo marito.
Constatata l’alienazione del bene (ancora) pignorato e ritenuti adempiuti i presupposti sia del reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale di cui all’art. 169 CP che di quello di disobbedienza a decisione dell’autorità di cui all’art. 292 CP, l’UEF ha segnalato al Ministero Pubblico l’agire di ACCU 1 con denuncia 22 giugno 2007.
Per quanto emerso nel corso del procedimento così avviato, il Procuratore Pubblico ha emesso nei confronti di ACCU 1 un decreto d’accusa in data 9 aprile 2008 per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, per avere, nel periodo __________, a __________, in correità con il marito , in danno dei propri creditori, arbitrariamente ceduto all' di __________ in via __________ a __________, l’autovettura di proprietà dei coniugi __________, però formalmente intestata a ACCU 1, __________, mod. __________, colore grigio, telaio __________, a suo tempo targata TI __________, benché il __________ l’LESA 1 di __________ avesse sottoposto tale veicolo a pignoramento nell’ambito di procedimento esecutivo, così come evincibile dal verbale di pignoramento __________ esecuzione n. __________. Il Procuratore Pubblico ha proposto una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 30.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, una multa di CHF 500.-- e il carico di tasse e spese per totali CHF 200.--.
Al decreto l’accusata ha interposto tempestiva opposizione.
Contestualmente il Procuratore Pubblico ha emesso un decreto d’accusa per il medesimo reato contro il marito dell’accusata, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria (aggiuntiva ad altre) di 25 aliquote giornaliere da CHF 130.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento di tasse e spese per complessivi CHF 200.--. __________, teste in aula, così richiesto dal giudice ha precisato di non aver sollevato opposizione ritenendo che dovesse accettare la condanna quale “unico responsabile di quanto successo”.
Il rapporto d’esecuzione 26 settembre 2007 della Polizia cantonale (doc. 11 e all.) evidenzia che il veicolo è rimasto immatricolato a nome dell’accusata dal __________ sino al __________ e che è stato poi di nuovo immatricolato dal __________ a nome __________. La targa TI __________, già sull’auto di ACCU 1, dal __________ risulta a nome di altro terzo.
Le audizioni da parte della polizia di __________ e soprattutto del di lei marito __________ hanno permesso di giungere a conclusione che il veicolo già di ACCU 1 - da loro mai conosciuta - è stato acquistato “tra la fine del __________ e l’inizio del __________” da un rivenditore privato d’auto, tale , dietro consegna della carta grigia. I documenti annessi al verbale di audizione davanti al Procuratore Pubblico di __________ corroborano il suo dire (all. al doc. 14 e anche all. al doc. 16) e confermano che l’ è divenuta di proprietà __________ nel mese di dicembre __________.
Ciò premesso e ricordato che la difesa ha eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione penale, occorre determinare il momento in cui ACCU 1 avrebbe distratto il bene pignorato, spossessandosi dal dominio e dalla disposizione su di esso. Il Procuratore Pubblico, nel proprio decreto, ha indicato che i fatti, e meglio la distrazione del bene pignorato a sua mente costituente reato, sono avvenuti “nel periodo __________”.
Nella propria denuncia 22 giugno 2007 (doc. 1) l’LESA 1 non fornisce ragguagli temporali indicando genericamente di aver constatato l’alienazione della vettura, pignorata quasi due anni addietro.
La documentazione all’incarto fornisce, come detto, indicazioni sul periodo, che ha avuto fine il __________, durante il quale il veicolo è stato immatricolato a nome dell’accusata.
Ne consegue che la distrazione, se tale, è avvenuta tra il __________, giorno del pignoramento, e il __________, giorno dell’immatricolazione a nome di terza, che nulla ha a che fare con l’accusata. Questi i limiti temporali su cui, assai presumibilmente, si è basato il Procuratore Pubblico per l’indicazione nel decreto d’accusa. La più volte citata data del __________ ancora non consente, per ciò sola, di fissare in quel momento l’eventuale distrazione del bene pignorato, atteso che il veicolo, anche se non più circolante, avrebbe potuto rimanere anche in seguito di proprietà __________, o perlomeno a disposizione dell’accusata.
L’accusata, nel secondo interrogatorio predibattimentale (doc. 23) e ancora in aula ha ricordato come presso l’autofficina vi fosse uno scoperto a seguito di una riparazione alla stessa __________ effettuata ad inizio __________.
Come testi in aula sono sfilati il marito __________, il padre __________ e __________, titolare dell’omonima autofficina. Del loro dire si riferirà più avanti.
Sul momento temporale in cui padre e figlia si sono recati lì, l’accusata al dibattimento ha sostenuto che “doveva essere estate, visto che avevamo pulito l’auto all’esterno della casa”, particolare ricordato in aula anche dal marito. Sempre al dibattimento __________ ha detto: “Per quanto ricordo quel giorno era fine estate-inizio autunno” (davanti alla polizia aveva affermato: “nell’anno __________ forse verso l’autunno”, cfr. doc. 23), mentre __________ l’ha situato “verso agosto, ma non ne sono sicuro”.
Anche ACCU 1 ha sostenuto che “Quando siamo andati l’ultima volta da __________ con l’__________, questa era targata con le nostre targhe”.
Se è vero che i testi non ricordano o persino discordano su chi poi si sia occupato di stargare l’auto (comunque non __________, ma qualcuno della famiglia __________), le deposizioni testé riportate conducono a dire che la data della consegna dell’auto è precedente o identica a quella - __________ (doc. 11 e relativi allegati) - in cui l’auto è stata stargata.
9.1. Qualora infatti nella consegna a __________ dell’__________ si intravvedesse la volontà dell’accusata di rimanere, sino ad una (nuova) vendita, proprietaria del bene, non si potrebbe giungere a concludere che essa se ne sia spossessata con tale atto. Occorre in altre parole chiarire se __________ avesse ricevuto compito di (cercare di) vendere l’auto rispettivamente se le parti avessero pattuito un prezzo e/o un ricavo per l’accusata o, ancora, se questa intendesse, se del caso, riprendere in seguito l’oggetto.
ACCU 1 ha sostenuto, sia di fronte alla polizia che a questo giudice, che l’intenzione era quella di lasciare l’auto - i cui costi di riparazione sarebbero stati eccessivi e che era in pessimo stato, anche perché essa veniva utilizzata per il trasporto dei suoi cani - nelle mani di __________, senza pretendere compenso alcuno. Queste le sue parole al dibattimento: “Pensavamo io e mio padre di lasciare lì l’auto senza più ripararla. (…) Non era nostra intenzione vendere l’auto a __________ e infatti non abbiamo ricevuto alcunché”.
Il teste __________, che accompagnava la figlia in virtù degli ottimi rapporti con il garagista, ha confermato che non si trattava di “riparare o vendere il veicolo, siccome ci eravamo resi conto che non valeva più la pena di riparare il mezzo meccanico, come pure venderlo. Dicevo ad __________ di vedere lui di cosa farne del veicolo, se ripararlo o altro, nel senso che se lui lo avrebbe rimesso in funzione, poteva tenere il denaro della vendita del veicolo per i lavori che aveva eseguito. Preciso che io gli ho lasciato il mezzo meccanico senza chiedere alcun denaro, precisamente poteva farne cosa ne voleva. Per conto nostro poteva pure procedere alla sua demolizione” (verbale polizia 23 gennaio 2008, doc. 23). In aula egli ha ribadito che “si trattava di lasciare la macchina lì”.
Il titolare di quest’ultimo - peraltro, in considerazione dei rapporti di parentela degli altri testi con l’accusata, l’unico ad essere stato sentito con delazione di giuramento - concorda sui termini dell’accordo: “__________ mi aveva detto che loro quell’auto non l’adoperavano più e che era intenzione lasciarmela, così che potessi prendere i soldi che erano scoperti, che ammontavano circa a CHF 800.-- (…). L’__________ era in pessimo stato. E’ rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi venderla”.
Più sfumata e meno circostanziata la posizione di __________ - che tuttavia non ha direttamente partecipato alla consegna e non può quindi riferire sulle ultime, dirette pattuizioni con __________ - che ha indicato che non vi era un’idea precisa su cosa fare dell’auto, che sarebbe stata lasciata stargata presso il garage __________. __________ non ha tuttavia mai ventilato l’ipotesi di riprendere il veicolo o godere del profitto di una sua eventuale vendita.
Se ne conclude che la volontà fosse quella di lasciare, persino abbandonare l’autovettura a __________ affinché questi potesse ricavarne qualcosa a compensazione del lavoro da lui fatto a suo tempo e mai pagato, senza alcuna intenzione di ricavarne un (ulteriore) guadagno (al di là della compensazione con lo scoperto pendente) o di riprenderla indietro.
9.2. Già si è fatto cenno alla fattura emessa dall’autofficina di __________ posteriormente alla consegna dell’auto
Agli atti risulta infatti una fattura - n. 2504, per CHF 1'070.-- (all. al doc. 23), di cui CHF 820.-- per lavori __________ e la rimanenza per interventi sulla __________ del padre dell’accusata - datata __________.
In considerazione della data di emissione e dei lavori lì indicati come svolti sull’__________, occorre chiarire se tali interventi siano avvenuti posteriormente alla consegna, ciò che potrebbe significare che ancora a quel momento l’auto era (tenuta) a disposizione dell’accusata.
Ogni dubbio al riguardo è fugato dalle affermazioni del teste __________, il quale ha dapprima chiarito che la nota era intestata a __________, poiché cliente dell’officina, suo amico, con il quale aveva sempre trattato, con __________, per le prestazioni sull’auto dell’accusata: “Ricordo che nel , sei-otto mesi prima che poi l’auto mi venisse lasciata, avevo effettuato sulla stessa riparazioni per un importo di circa CHF 800.--. Non è stata emessa subito la fattura poiché era abitudine che passasse __________ a saldare gli scoperti. In questo caso lo scoperto è rimasto però non saldato. (…) L’ era in pessimo stato. E’ rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi venderla. La fattura (…) è stata emessa dopo che ho venduto l’autovettura. La fattura è stata emessa dopo la vendita proprio per dare atto che con il ricavato della stessa gli scoperti precedenti erano saldati”. Sulla stessa, infatti, c’è l’indicazione: “pagato”.
al dibattimento ha confermato che nei rapporti con __________ non era abitudine che questi emettesse fatture, poiché di regola venivano da lui saldate in contanti qualche giorno dopo.
La fattura è stata pertanto emessa posteriormente alla vendita dell’autovettura, dalla quale __________ aveva ottenuto e trattenuto un ricavo, a “chiusura” delle pendenze con la famiglia . In altre parole, la fattura costituiva il giustificativo contabile per considerare saldata ogni pendenza relativa all’ e nulla significa(va) quindi riguardo al dominio dell’accusata sulla cosa pignorata.
Sapendo che l’__________ era ancora targata e immatricolata al __________ che le targhe sono state depositate il giorno stesso o qualche giorno dopo la consegna della stessa a __________, quel momento va determinato al più tardi proprio nel __________
Ciò risulta peraltro corroborato dalle indicazioni temporali fornite dai testi e dall’accusata (cfr. consid. 7).
Essendo trascorsi più di sette anni l’azione penale è prescritta (art. 97 cpv. 1 lett. c in rel. con l’art. 169 CP) e dev’essere pronunciato il proscioglimento di ACCU 1.
Ciò comporta che non devesi esaminare oltre l’adempimento dei presupposti del reato di cui all’art. 169 CP.
L’importo dovuto a tal titolo va equamente fissato in CHF 1'000.--, considerando, a CHF/h 250.-- + IVA, le due ore abbondanti di presenza attiva in aula e poco meno di un’ora e mezza per la preparazione del dibattimento, compreso il colloquio preventivo con la cliente.
P.q.m.,
visti gli artt. 1, 97 cpv. 1 lett. c, 169 CP; 9, 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dall’imputazione di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (art. 169 CP) per quanto indicato nel decreto di accusa a suo carico;
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà all’accusata la somma di CHF 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili;
avvertite le parti che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
ACCU 1 .
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 700.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 60.- testi
CHF 910.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.