Incarto n. 10.2008.136 DA 874/2008
Bellinzona 9 settembre 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv. DI 1)
detenuto 1 (un) giorno dal 18 al 19 aprile 2007,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ (Egitto) il 13 aprile 2007, afferrandola per il collo con entrambe le mani, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 874/2008 di data 29 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.- (ottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
Ordina la confisca e la distruzione di 1 statuetta di coccodrillo di pietra artificiale (art. 69 cpv. 2 CP);
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 13 marzo 2008 dalla parte civile e il 20 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 settembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, la parte civile, il patrocinatore della parte civile e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede una pena esemplare, superiore a quanto previsto dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa e avanza la pretesa di un risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato o in via subordinata la derubricazione del reato in vie di fatto; chiede inoltre che le pretese della parte civile vengano respinte;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-.
Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una statuetta di coccodrillo di pietra artificiale.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
Pur non avendo una formazione specifica alle spalle - aveva lavorato infatti con i giovani unicamente in qualità di allenatore di pallacanestro e durante il servizio civile - è stato assunto presso il menzionato centro come operaio e collaboratore sociale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. documentazione prodotta dalla difesa al dibattimento del 9 settembre 2008 e verbale del dibattimento).
In ambito sportivo ha praticato il ping-pong e il basket a livello competitivo e tra il 1999 e il 2002 alcuni sport da combattimento quali le arti marziali (lotta col bastone, boxe e kick-boxing), pur non avendo raggiunto in questi ambiti alcun livello agonistico.
3a. Come ha già avuto modo di esporre la Camera dei ricorsi penali (cfr. sentenza agli atti del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, di cui si riportano qui di seguito le considerazioni in fatto), adita dalla parte civile per i motivi che verrano esposti in seguito (cfr. infra), il 15/16 aprile 2007 CIVI 1 - domiciliata a __________ e presidente dell’____________________________, società che si occupa segnatamente di ricerca e sviluppo della scienza della coscienza quantica - ha denunciato davanti alla polizia cantona________, per il tramite dell’avv. __________, il qui accusatoPI 1 per titolo di tentato omicidio intenzionale.
Il denunciato, che si trovava in Egitto per seguire un seminario organizzato, dal 7 al 21 aprile 2007, dalla predetta società, la sera del 13 aprile 2007, nel __________ bar dell’albergo __________ di __________, dove alloggiava unitamente ad altri ottanta partecipanti, tra i quali il citato legale, avrebbe aggredito RI 1 - responsabile/relatrice del seminario - afferrandola per il collo con l’intenzione di ficcarle in gola la coda di una statuetta di coccodrillo di pietra che teneva in bocca; immediatamente i presenti - tutti partecipanti al seminario - avrebbero cercato di bloccare PI 1, riuscendoci - in una decina - solo con difficoltà. RI 1 avrebbe sofferto svariate lesioni (cfr. act 7, 16 e 31). Il denunciato sarebbe stato sedato da un medico, sarebbe poi stato ricoverato in una clinica psichiatrica di __________ e, dopo alcuni giorni, sarebbe stato lasciato ripartire per la Svizzera (cfr. act 1, 2 e 28).
Il giorno precedente il fatto il denunciato le avrebbe inoltre detto “du blöde Kuh, gibs mir” e “du blöde Kuh, machs mir jetzt und sonst bringe ich mich um im Nil”, frasi per cui il 12/13 luglio 2007 CIVI 1 ha presentato formale querela penale per titolo di molestie sessuali, ingiuria e vie di fatto (cfr. act 28), ritenuto come il comportamento di ACCU 1, durante il seminario, sarebbe stato aggressivo e provocatorio (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. a).
3b. Il 18 aprile 2007, all’arrivo all’aeroporto di Zurigo/Kloten, PI 1 è stato fermato dalla polizia cantonale __________ per ordine del Procuratore pubblico AINQ 1 (cfr. act 6), al quale la denuncia penale era stata trasmessa per competenza giusta i combinati art. 7 e 342 CP (cfr. act 1 e 8). Tradotto in Ticino, è stato interrogato dalla polizia giudiziaria; il denunciato ha negato ogni addebito. Al termine dell’audizione è stato scarcerato con l’ingiunzione di non contattare le persone che lo avevano accusato. Il 14 dicembre 2007 la polizia giudiziaria ha sentito, per una seconda volta, PI 1, che ha sostanzialmente ribadito le sue precedenti affermazioni (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. b).
3c. RI 1 è stata interrogata dalla polizia giudiziaria ticinese il 3 maggio 2007; la denunciante - che si era presentata in polizia accompagnata dal marito e dall’avv. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, presenti al seminario svoltosi in Egitto - si è rifiutata di sottoscrivere il verbale in quanto “tengo a precisare che quanto scritto non è completo come io avrei voluto. Quanto esposto è stato scritto in maniera troppo moscia, troppo blanda. Ho l’impressione che quanto scritto sia troppo favorevole a PI 1” (cfr. verbale di interrogatorio 3 maggio 2007, pag. 13, allegato 6 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008). Inoltre ha consegnato all’interrogante un memoriale con la descrizione dei fatti (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. c).
Il 7 maggio 2007 RI 1 ha denunciato l’ispettore __________, redattore del predetto verbale, per abuso di potere, favoreggiamento ed istigazione a falsa testimonianza / falsità in documenti (cfr. act 14); il procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 15 maggio 2007 (NLP __________), cresciuto in giudicato per il ritiro dell’istanza di promozione dell’accusa 31.5/1.6.2007 (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. c).
3d. Il 22 maggio 2007 il Procuratore pubblico ha interrogato RI 1 (cfr. act 19). Il medesimo giorno ha sentito anche __________, che aveva partecipato alla redazione della denuncia penale; questi ha contestualmente consegnato un memoriale sui fatti (cfr. act 20).
Nel corso del procedimento penale sono stati ascoltati __________, __________, __________ e __________, presenti al seminario svoltosi in __________; essi hanno confermato la versione di cui alla denuncia penale (allegati 10, 11, 12 e 13 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008). Sono inoltre stati interrogati __________, __________ e __________ - tutti collaboratori, come PI 1, del centro terapeutico di __________ o; essi hanno riferito, in particolare, della conoscenza della denunciante che, nel corso di un incontro, avrebbe parlato “(…) di Dio e della Santa Bernadette di Lourdes. Ha riferito che lei era la reincarnazione di questi personaggi” (cfr. verbale di interrogatorio 11 giugno 2007 di __________, pag. 3, allegato 14 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008 e allegati 14, 15 e 16 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008).
Con scritto 19/20 giugno 2007 il dr. med. __________, psichiatra/psicoterapeuta di __________, ha comunicato al magistrato inquirente che aveva conosciuto PI 1 come collaboratore del centro terapeutico di __________, che l’aveva visto come una persona serena, con uno spontaneo ma, quando necessario, fermo piglio nei confronti dei giovani problematici e che si era fatto raccontare quanto accaduto in Egitto, racconto, a suo dire, “[...] assolutamente coerente di un ragazzo che si è lasciato tentare a sfidare una setta che inizialmente sembrava interessata ad aiutare finanziariamente il centro di __________. La dinamica non presenta a mio avviso indizi preoccupanti della personalità del signor PI 1, che al contrario, oltre a essere stato forse un po’ spericolato nell’affrontare quella delicata situazione, tutto sommato si è comportato in modo assolutamente sano” (cfr. act 25 e sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. d).
Con decisione 3 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RI 1 inerente l’acquisizione dei dati telefonici retroattivi dell’utenza in uso a PI 1 rispettivamente inerente la sorveglianza in tempo reale della sua utenza (cfr. act 32, 33 e sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. d).
3e. Con decreto 29 febbraio 2008 il Procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici “per avere, a __________ (Egitto) il 13.04.2007, afferrandola per il collo con entrambe le mani, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di RI 1, come attestato da certificato medico in atti” (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. e).
3f. Con decreto di stessa data il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale promosso nei confronti di PI 1 per i titoli di tentato assassinio, tentato omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, vie di fatto, ingiuria e molestie sessuali.
Il procuratore pubblico, riassunti i fatti di cui agli esposti penali, ha riportato le dichiarazioni del denunciato, che aveva sostenuto di essersi avvicinato ad RI 1 per parlarle e di essere stato improvvisamente aggredito dai presenti. Ha ritenuto che le testimonianze raccolte, tutte concordanti, avessero evidenziato l’esistenza del reato di lesioni semplici; ha reputato, al contrario, che gli altri reati ipotizzati - in difetto di prove o chiari indizi
3g. Con tempestivo gravame RI 1 ha domandato che PI 1 fosse rinviato a giudizio davanti al Tribunale penale cantonale per i reati indicati nell’atto di accusa dal seguente tenore:
-“il signor PI 1 viene messo in stato di accusa dinanzi al Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino per avere a __________ (Egitto) il 13.4.2007 afferrandola per il collo con entrambe le mani e cercando di conficcarle una coda di coccodrillo nella gola, che lui teneva tra i denti, intenzionalmente tentato di uccidere RI 1, come attestato dalle dichiarazioni e dai certificati medici agli atti, e non riuscendo nel proprio intento unicamente a causa dell’intervento di altre persone. Reato previsto dall’art. 111 e 22 CP.
il signor PI 1 viene messo in stato di accusa dinanzi al Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino per avere a __________ (Egitto) l’11/12/13.4.2007 molestato sessualmente mediante parole e vie di fatto la signora RI 1, come attestato dalle dichiarazioni agli atti. Reato previsto dall’art. 198 cpv. 2 CP”.
(cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. g).
La proponente ha ritenuto che, in ragione delle testimonianze agli atti rispettivamente delle testimonianze delle persone che hanno sottoscritto il memoriale allegato alla denuncia penale, sarebbe evidente l’esistenza di fondati motivi e di incontestabili prove del fatto che sia stata sessualmente molestata ed aggredita con il chiaro intento di ucciderla (come dimostrerebbero i certificati medici). Ha rimproverato di conseguenza al Procuratore pubblico di avere creduto all’inverosimile/fantasiosa versione di PI 1, ricoverato peraltro in una clinica psichiatrica di __________. Il suo atteggiamento provocatorio, aggressivo e squilibrato dei giorni precedenti l’aggressione - confermato dai testimoni - proverebbe le sue intenzioni omicide (cfr. ibidem).
3h. Il gravame di cui al precedente considerando è stato dichiarato irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali con la sentenza più volte evocata in questa sede e cresciuta in giudicato (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87).
Ad un’attenta lettura della stessa si evince pure che “il gravame, a prescindere dalla sua ricevibilità, è peraltro infondato nel merito” (cfr. ibidem, consid. 3, pagina 7 in fine).
5a. Le versioni fornite dalle parti in merito all’episodio avvenuto la sera del 13 aprile, unico argomento qui in discussione, sono contrastanti, come del resto ha sottolineato anche la CRP (cfr. ibidem, consid. 3.4, pagina 10 in alto).
5b. L’accusato ha sostenuto che nel corso del viaggio in Egitto ha cercato di stare vicino alla parte civile per ottenere più informazioni possibili sulla materia oggetto del seminario (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 19 aprile 2007, allegato 1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008, pagina 4 in fine); pur negando di averle chiesto un rapporto sessuale ha ammesso di aver disturbato il seminario, perlomeno in alcuni frangenti, con il suo comportamento offensivo e provocatorio, tanto è vero che CIVI 1 per questi motivi gli ha impedito di effettuare una gita ai templi proprio durante la giornata del 13 aprile 2007 (cfr. ibidem, pagina 5 in fine e 6).
Quella sera ACCU 1, che aveva atteso in albergo il rientro della comitiva, aveva l’intenzione di scusarsi con lei per l’atteggiamento assunto; dopo averla - a suo dire - cercata invano per tutto l’hotel finalmente l’avrebbe incontrata al __________ bar intenta a ballare (cfr. ibidem).
Egli ha dichiarato nel suo primo interrogatorio che “l’ho vista dal mio tavolo mentre lei ballava con altri partecipanti o clienti dell’hotel. La cosa non mi provocava emozioni negative. Mi divertiva vedere la gente ballare. Mentre guardavo la gente ballare discorrevo con __________, mi sembra che fosse lui. Abbiamo avuto un dialogo interessante e divertente. Dopo circa un’ora ho deciso di ballare anch’io, da solo. Al tavolo dove io ero seduto, c’era un coccodrillo di plastica, della lunghezza di circa 40/50 cm. Mentre danzavo usavo il coccodrillo che tenevo nella mano destra, muovendolo al ritmo della musica. Ho ballato e ballato. Mi sono avvicinato ad una partecipante, di cui non ricordo il nome, le ho posato un braccio attorno al collo e con lei ho continuato a ballare. Mi divertivo con questa donna. Mi sono allontanato da lei ed ho continuato a ballare, guardando il resto della gente. Ballando mi sono poi avvicinato ad RI 1 e ad una vicinanza di circa 10 centimetri dal suo viso, senza toccarla le ho mandato un bacio, mimando con le sole labbra. Dopo questo bacio (non a contatto) più persone mi sono saltate addosso, da dietro. Mi hanno messo le mani al collo, tentando di strozzarmi. Io dallo spavento ho preso il braccio di RI 1, tentando di attaccarmi a lei perché mi sentivo strattonare da dietro. Le mie forze hanno ceduto e sono caduto indietro per terra. Sentivo che mi tenevano immobilizzato le braccia ed il viso. Io per protezione avevo chiuso gli occhi e sentivo molte voci dei partecipanti e di arabi attorno a me. Io sono rimasto per terra per due ore. [...] Mi hanno messo in un’ambulanza legandomi con delle cinghie. Poi io penso che mi abbiano portato in un ospedale” (cfr. ibidem).
5c. Al dibattimento l’imputato ha dichiarato tra l’altro che quella sera “ho cercato la signora CIVI 1 per scusarmi. Non l’ho trovata subito, ho chiesto ai partecipanti dove fosse e ho girato l’albergo. La CIVI 1 aveva detto che avremmo discusso la sera, è per questo che la cercavo. L’ho trovata un’ora più tardi, dopo cena. Anche se mangiavamo tutti insieme, in sala da pranzo non mi sembra che ci fosse. Io l’ho vista dopo cena al __________ bar. La CIVI 1 non era presente nel bar e io ho parlato con alcuni partecipanti, poi sono andato un momento in camera. Ad un certo momento al bar io l’ho vista ballare. Io parlavo con qualcuno; il colloquio è durato una mezzoretta e abbiamo bevuto una coca cola. Non avevo bevuto bevande alcoliche né a cena né in altri momenti. Mentre parlavo con __________, mi sembra fosse questo il nome, lei continuava a ballare; non volevo disturbarla al ballo, anche se la mia situazione non era chiarita. La discussione con il mio interlocutore è terminata così: __________ mi ha sconsigliato di andare a ballare e mi aveva detto di lasciare il coccodrillo sul tavolo, anche se non avevo alcuna idea del perché __________ mi avesse detto ciò. Con lui avevamo parlato del coccodrillo, che per me, anche se non l’ho comunicato a __________, è un animale carico di significati simbolici. Poi ho preso il coccodrillo per la coda nella mano destra e sono andato a ballare. Ho ballato e mi sono avvicinato a una donna; ho ballato alcuni minuti col coccodrillo in mano tenendolo per la coda prima di avvicinarmi a lei. L’ho abbracciata per cinque secondi e poi avendo visto la CIVI 1 mi sono avvicinato a quest’ultima ballando; a poca distanza dalla CIVI 1 le ho mandato un bacio, mi trovavo tra 1 e 3 metri” (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008).
Messo a confronto con la versione resa durante il suo primo interrogatorio l’accusato ha riveduto la sua posizione nel senso che ha ammesso che “la prima dichiarazione era corretta; ero a 10 centimetri [dalla parte civile], non più lontano” (cfr. ibidem).
Inoltre ha ribadito di esser stato afferrato da dietro e che “non l’ho presa per il collo, solo nel momento che mi strappavano indietro di riflesso le ho preso le braccia. Prima di esser bloccato non ho toccato la signora CIVI 1. Credo sia stato concordato da tutti i testi in quanto disturbavo l’organizzazione. Le persone da destra e da sinistra mi hanno preso le braccia e mi hanno staccato dalla CIVI 1. Io sono stato trascinato a terra sulla schiena. La CIVI 1 stava davanti a me, lei non è caduta. Per le ferite potrebbero essersi messi d’accordo tra loro. Mi hanno fissato e, in più persone, bloccato le gambe. Io ho chiuso gli occhi perché avevo paura” (cfr. ibidem).
5d. Dal canto suo la parte civile ha affermato che la sera del 13 aprile al __________ bar “stringendomi al collo mi ha fatto aprire la bocca e nel contempo ha cercato di spingermi profondamente in gola il pezzo di coda di coccodrillo. Con la mossa che mi ha fatto al collo, si trattava di una presa di combattimento, PI 1 voleva farmi aprire la bocca per poi spingermi profondamente il pezzo di coda di coccodrillo in gola. […] Prima di fare quella mossa di combattimento lui aveva fatto alcuni gesti rituali ” (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 22 maggio 2007, pagina 5).
Nel corso del suo primo interrogatorio aveva altresì dichiarato che “mentre ballavo Rock’n roll mi si è avvicinato, dal davanti ACCU 1, il quale mi ha preso con entrambe le mani alla gola facendomi una leva all’indietro. Mi ha poi avvicinato al suo viso ed ho visto che teneva in bocca un pezzo, che allora non sapevo cosa fosse, come per cercare di infilarmelo in bocca. La cosa è stata molto rapida. Per fortuna c’era __________ che ha subito immobilizzato ACCU 1, afferrandolo al collo con un braccio e tenendogli la mascella così da toglierli il pezzo che teneva in bocca. [...] La scena appena descritta è durata qualche secondo. Forse un paio di secondi. Anche altri uomini presenti hanno poi aiutato __________ ad immobilizzare ACCU 1. Prima che ACCU 1 mi lasciasse definitivamente è riuscito a passare dalla gola alle braccia. Quando sono stata presa per le braccia, io mi sono sbilanciata e sono caduta per terra, finendo tra le gambe di ACCU 1” (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007, pagina 10).
6a. Ciò posto occorre ora procedere ad un’attenta analisi degli elementi a disposizione per valutare la credibilità di quanto raccontato dalle parti.
6b. La versione dell’accusato appare, tutto ben ponderato, meno lineare e credibile rispetto a quella della parte civile. Inoltre, ACCU 1 non è stato sempre sicuro nelle risposte; ad esempio è stato titubante in relazione alla statuetta di coccodrillo. Infatti alla domanda sul perché __________ gli avrebbe detto - circostanza riferita al dibattimento - di non prenderlo con sé per recarsi a ballare egli ha risposto in modo vago e impreciso, senza dare una spiegazione convincente e difatti non è stato possibile comprendere come il testimone abbia potuto immaginarsi la scena del coccodrillo ancor prima che il fatto avvenisse.
Al dibattimento ACCU 1 infine si è contraddetto, per poi ritornare sui suoi passi una volta messo alle strette, nel determinare la distanza che lo separava (secondo la sua versione) al momento dei fatti dalla parte civile; la differenza - particolare fondamentale nel caso in esame - fra 10 centimetri e alcuni metri (da uno a tre) è notevole e non era di certo frutto di un lapsus (cfr. verbale del dibattimento 9 settembre 2008).
Un’altra circostanza, che di per sé esula dall’episodio incriminato, rafforza l’idea che la versione dell’imputato sia meno credibile di quella fornita dalla parte civile, il cui racconto si è sempre mantenuto lineare. Si tratta della questione legata al suo passaporto, che di primo acchito appare del tutto secondaria in quanto non è posta in risalto praticamente da nessuno. In proposito l’accusato ha dichiarato al dibattimento che prima di partire per la gita pomeridiana del 13 aprile, nei frangenti in cui gli fu comunicato che sarebbe dovuto restare in albergo, si diceva [vociferava] sul bus che era stato sottratto il suo passaporto, che poco dopo gli fu consegnato da __________ che l’aveva ritrovato (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008). A precisa domanda del giudice l’accusato in effetti non ha saputo spiegare il perché gli altri sapessero che gli era stato sottratto il documento di identità.
In realtà in precedenza, davanti alla polizia, egli ha semplicemente riferito che “dopo il seminario di quella giornata, [...] dovevamo partire per certi templi. Io mi sono seduto sul bus, mi sono però accorto che non avevo con me il passaporto. Sono allora sceso ed ho riferito della mancanza a __________. Lui mi ha dato allora il mio passaporto. Nel frattempo __________, che era lì presente mi ha detto che non avrei partecipato alla trasferta” (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 19 aprile 2007, pagina 6).
6c. La versione della parte civile, oltre ad essere lineare, trova conferma nelle molteplici testimonianze dei presenti. A questo proposito non può essere disatteso, come già evidenziato dalla CRP, che i testi sono molto legati alla parte civile con la conseguenza evidente che le loro deposizioni devono essere apprezzate con (grande) prudenza; tuttavia non può neppure essere misconosciuto che le loro testimonianze sono tutte concordanti e precise per quel che riguarda il reato di lesioni semplici (cfr. allegati 10,11,12 e 13 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008, act 20 e sentenza agli atti della Camera dei ricorsi penali del 28 aprile 2008, pagina 10).
E’ ben vero che i partecipanti al seminario egiziano, soprattutto discutendo in seguito fra di loro, abbiano potuto enfatizzare i fatti (cfr. anche supra consid. da 3a a 3g), poiché rimasti colpiti ed impressionati dagli eventi o per altri motivi legati al loro modo di essere; ciò posto appare però inverosimile che si siano inventato tutto.
Non solo: vi sono pure dettagli che possono difficilmente essere stati concordati. Un esempio al riguardo è fornito dalla testimonianza della signora __________, benché la stessa sia macchiata dal fatto che la teste la sera prima del dibattimento si è intrattenuta sui fatti con la patrocinatrice di parte civile. La testimone, sentita per la prima volta in aula, ha infatti precisato che quando la signora CIVI 1 è caduta a terra ed era tenuta stretta tra le gambe dell’accusato è stata lei a liberarla unitamente alla figlia della parte civile __________. Proprio la presenza e il comportamento di quest’ultima è uno di quei fatti che non appaiono di certo discussi in precedenza: nessuno aveva mai parlato di quel che aveva fatto __________, se non la madre durante la sua testimonianza al dibattimento, ma non durante la descrizione della colluttazione, bensì quando prima di concludere l’audizione ha accennato alle conseguenze psicologiche che i fatti hanno avuto sui di lei e i suoi famigliari, in particolare appunto __________, che oltre a essere stata spettatrice della violenza subita dalla madre era anche intervenuta per liberarla dalla morsa di ACCU 1 quando si trovava a terra (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008).
Questa testimonianza conferma ancora una volta ciò che risulta dalle altre (cfr. verbali di interrogatorio allegati al rapporto di polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008), ossia che ha parte civile è caduta a terra, circostanza questa negata dall’accusato, che è quindi stato smentito anche su questo punto.
6d. Alla luce delle testimonianze agli atti questo giudice giunge al convincimento che l’accusato ha messo le mani addosso alla parte civile, stringendole con le mani il collo per alcuni secondi e avvinghiandosi poi a lei nelle concitate fasi immediatamente seguenti, che hanno provocato la caduta di entrambi.
Tuttavia, in data 23 aprile 2007, appena rientrata dall’Egitto, CIVI 1 è stata visitata dal dottor __________, con studio medico a __________, che ha attestato che “die Schürfungen und Prellungen waren mittlerweile abgeheilt und bereiteten auch keine Beschwerden mehr. Jedoch klagte sie über Kopfschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Arm sowie Schwindel. Sie habe in den letzten paar Tagen zudem ca. 4 Kg an Gewicht verloren, habe Konzentrationsschwächen und Mühe beim Schlafen” (cfr. certificato medico del 10 maggio 2007, allegato al rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008). Queste considerazioni mediche, oltre a confermare sostanzialmente quanto attestato in Egitto, hanno indotto il dottor __________ a concludere che la paziente era affetta da “cervicalgia e reazione psicogena acuta con perdita di peso e disturbi al sonno” (cfr. ibidem).
L’esistenza di dolori alle cervicali sono del resto confermati anche da __________ (cfr. Untersuchungsprotokoll e Therapiebericht, allegato al rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008), che ha pure effettuato le sedute fisioterapiche a cui si è sottoposta la parte civile nelle settimane seguenti i fatti.
Avendo cagionato - per i motivi esposti - un danno al corpo e alla salute di CIVI 1, ACCU 1 ha adempiuto il reato di lesioni semplici dal profilo oggettivo. Pacifico che un agire del genere comportava perlomeno per dolo eventuale la realizzazione del delitto anche dal profilo soggettivo; infatti stringendo le mani attorno al collo della parte civile l’imputato non poteva non prendere in considerazione che tale gesto poteva essere atto a provocarle delle ferite o quantomeno delle ripercussioni sul suo stato di salute.
Non occorre di conseguenza approfondire la richiesta della difesa di derubricare, in via subordinata, il reato in discussione in vie di fatto.
Tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla pubblica accusa va quindi confermata. Dedotto il carcere preventivo sofferto, l’accusato è condannato a una sanzione pecuniaria di 14 aliquote giornaliere di fr. 80.- per un totale di fr. 1'120.-.
Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla legge.
Alla pena pecuniaria si giustifica aggiungere una multa effettiva di fr. 300.-.
10a. La parte civile chiede un risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-, che si può riassumere come segue (cfr. anche lo scritto prodotto dalla signora CIVI 1 al dibattimento):
fr. 1'898.70.- per spese di trasferta signora CIVI 1
fr. 53.50.- per spese telefoniche
fr. 1'219.70.- per spese mediche e di cura
fr. 250.- per spese fisioterapiche
fr. 6'270.50.- per spese legali in Egitto
fr. 1'999.- per spese legali (avv. __________)
fr. 7'817.90.- per spese legali (Studio legale __________)
fr. 6'203.- per spese legali (avv. __________)
fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel 2007
fr. 3'000.- per torto morale
Tale richiesta - presentata unicamente al dibattimento – va analizzata in modo dettagliato in ogni singola posta onde poter statuire sulla legittimità della pretesa.
10b. Preliminarmente si rileva che per costante giurisprudenza (cfr. ancora recentemente le sentenze del TF 4C.83/2006 del 26 giugno 2006 e 4C.177/2006 del 22 settembre 2006) una persona lesa, nella misura in cui ciò può essere preteso, deve prendere tutte le misure necessarie e imposte dalle circostanze per contenere e ridurre il danno. Questo principio è dedotta tanto dall’art. 44 cpv. 1 CO quanto da quello più generale dell’art. 2 CC, secondo il quale il diritto deve essere esercitato con riguardo.
Ne segue che una vittima non può generare costi senza che ve ne sia una reale necessità nella convinzione che tanto potrà rifarsi sull’accusato.
10c. In concreto, in applicazione di quanto appena precisato, le spese di trasferta esposte dalla signora CIVI 1 per un importo globale di fr. 1'898.70.- (cfr. conteggio spese per trasferte, allegato 1 al riassunto spese signora CIVI 1), possono essere riconosciute solo parzialmente.
Infatti, per i motivi che verranno indicati discutendo delle note d’onorario, non risultano necessarie e quindi giustificate le quattro trasferte a Lugano per conferire con gli avvocati dello studio legale __________ e con l’avvocato __________ quella per uno dei tre colloqui avuti con l’attuale patrocinatore e nemmeno le spese di pernottamento per la sera prima del processo svoltosi a Bellinzona, ammontanti a fr. 80.-; infatti ques’ultimo, apertosi alle ore 9 del mattino, non richiedeva in alcun modo la trasferta da __________ la sera precedente.
Alla parte civile sono così riconosciute le spese di trasferta sostenute per la sua audizione del 2 maggio 2007 a Locarno presso la Polizia cantonale ammontanti a fr. 176.80.- (trasferta __________ -Locarno-__________ di 272 km a fr. 0,65), quelle relative all’audizione dinnanzi al Procuratore pubblico per un importo di fr. 187.20.- (trasferta __________ -Lugano-__________ di 288 km a fr. 0,65), le spese di trasferta per due colloqui con l’avvocato __________ per un importo complessivo di fr. 361.40.- e le spese di trasferta di fr. 152.10.-, sostenute per presenziare al dibattimento del 9 settembre 2008 (trasferta __________ -Bellinzona-__________ di 234 km a fr. 0,65), per un totale complessivo di fr. 877.50.-.
10d. La pretesa di fr. 53.50.- per spese telefoniche non viene riconosciuta, poiché dalla documentazione agli atti non si riesce a capire lo scopo della comunicazione (cfr. estratto delle telefonate di __________ tra il 22 marzo e il 21 aprile 2007, allegato 2 al riassunto spese signora CIVI 1); in effetti non si riesce a scorgere la data e l’ora in cui è avvenuta la telefonata, non si evince in alcun modo a chi appartenga il numero chiamato, i motivi per i quali è stata fatta la conversazione (al riguardo l’annotazione apposta a mano “Anruf aus __________ an __________” che si scorge sul foglio non è di alcun aiuto) e in particolare il perché sia stata effettuata dal cellulare di __________.
10e. Anche la posta relativa alle spese mediche e di cura, già dedotto - a dire della parte civile - il rimborso delle casse malati, per un importo di fr. 1'219.70.- non viene ammessa.
Dalle fatture prodotte, anche a voler presumere che tutte le prestazioni sanitarie siano giustificate e in relazione con l’evento verificatosi in Egitto, non si capisce come si è giunti all’importo indicato e soprattutto se tali costi sono stati rimborsati dalla cassa malati (cfr. TP Rechnung, allegati 3A, 3B e 3C al riassunto spese signora CIVI 1).
10f. A CIVI 1 va invece riconosciuta la somma di fr. 250.- per le spese di fisioterapia sostenute (cfr. Quittung __________, allegato 4 al riassunto spese signora CIVI 1); le stesse, come emerge dagli atti, sono giustificate, chiaramente in relazione con l’episodio oggetto del presente procedimento penale e non coperte dall’assicurazione malattia di base.
10g. Quo alle spese legali in Egitto, per la somma complessiva di fr. 6'270.50.-, agli atti figurano le fatture 15 ottobre e 6 dicembre 2007 (cfr. Summary of Charges, allegati 5A e 5B al riassunto spese signora CIVI 1), le quali riportano unicamente le ore che sono state effettuate, le tariffe orarie, le spese di viaggio e di hotel e gli importi totali in dollari americani (l’importo in franchi risulta da un aggiunta a mano).
A mente di questo giudice tale documentazione non è sufficientemente chiara ed esaustiva in quanto manca la nota dettagliata; del resto un’attenta analisi di tutta la documentazione cartacea agli atti non è d’aiuto in quanto non si trova riferimento alcuno sul contributo specifico e sulle prestazioni circostanziate fornite dai legali egiziani nella presente causa.
Nel corso del dibattimento la parte civile, per il tramite del proprio patrocinatore, ha in particolare accennato - quale giustificazione per le spese legali sostenute in terra africana - alla ricerca di un non meglio precisato protocollo delle autorità inquirenti che sarebbe sparito: tuttavia tali spiegazioni non sono atte in alcun modo a suffragare debitamente la posta fatta valere, né del resto trovano riscontro concreto e sufficiente agli atti. Inoltre, a ben vedere, non si comprende neppure se tale protocollo, ammesso che esista, potesse essere utile per il procedimento di lesioni semplici che era stato prontamente avviato in Svizzera e stava facendo il suo regolare corso. Per tacere poi dell’esorbitante costo per procurarsi un semplice verbale di polizia.
Per tutte le argomentazioni esposte la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in Egitto deve quindi essere respinta.
10h. Anche la richiesta di rimborso di fr. 1'999.- per spese legali sostenute con l’avvocato __________ non è adeguatamente sostanziata: la parte civile si è limitata a produrre una lettera del legale dalla quale traspare solo un suo “generoso sconto” sulla nota professionale, tale da ridurne l’importo da fr. 2'848.05.- a quello indicato (cfr. lettera avv. __________ del 16 luglio 2007, allegato 6 al riassunto spese signora PR 1).
Non è per contro stato prodotto l’elenco dettagliato delle prestazioni del legale, unitamente al dispendio orario e alle spese vive da questi sostenute.
Non va neppure dimenticato, quando si analizzano le note dei legali, la relativa semplicità del reato per il quale l’accusato è stato condannato. Al riguardo, proprio in funzione dell’obbligo di limitare il danno, il fatto che la parte civile abbia scelto di rivolgersi a ben quattro legali nel nostro cantone con una tempistica a dire il vero alquanto singolare non deve essere messo a carico dell’accusato.
Da una delle tre semplici lettere dell’avvocato __________ (cfr. act 11, 12 e 13), si evince che prima di andare da lui la parte civile aveva conferito mandato a un ulteriore rappresentante legale, e più precisamente all’avvocato __________ dello studio legale __________ e __________, al quale era stato però immediatamente revocato il mandato (cfr. act 11, lettera avv. __________ del 26 aprile 2007 e act 9, lettera dell’avv. __________ del 20 aprile 2007).
Per i motivi espressi la pretesa di risarcimento per le spese sostenute con l’avvocato __________ è pertanto respinta.
10i. Alla stessa conclusione del precedente considerando si deve giungere per la pretesa di fr. 7'817.90 per la fattura emessa in data 11 giugno 2007 dallo studio legale __________ (cfr. Schlussrechnung dell’11 giugno 2008, allegato 7 al riassunto spese signora CIVI 1).
Anche in questo caso non vi è traccia dell’elenco dettagliato delle prestazioni amministrative e legali con relativo dispendio orario. La descrizione generica in lingua tedesca per giustificare la fattura non è certo sufficiente per poter riconoscere l’ammontare richiesto, non senza osservare che la sorveglianza telefonica di cui si fa cenno esula completamente dalla fattispecie penale ascritta all’imputato e non è in alcun rapporto di proporzionalità. Come più volte ribadito, l’accusato non deve rispondere di iniziative della parte civile volte a ricercare fatti e situazioni per i quali non sono emersi indizi e che non hanno trovato la benché minima conferma in corso di procedura.
10l. Di per sé anche la nota professionale dell’attuale patrocinatore della parte civile, allestita il giorno precedente il dibattimento, non è esente da pecche (cfr. nota d’onorario dell’8 settembre 2008, allegato 8 al riassunto spese signora CIVI 1); in effetti manca completamente dell’esposizione dettagliata di ogni singola prestazione con relativo dispendio orario e dei vari disborsi (cancelleria, postali, telefonici, trasferte ecc.) effettuati.
In concreto, oltre al fatto che una vittima, pur con i limiti indicati sopra (cfr. punto 10b), può certo rivolgersi a una persona cognita in materia per assumere informazioni sul da farsi, occorre però anche tener conto della particolarità del caso. Infatti, non si può ignorare che il reato è avvenuto all’estero e che la parte lesa ha indubbie difficoltà linguistiche non essendo cognita della lingua del procedimento.
Ciò posto si deve comunque precisare che possono essere ammesse solo le spese generate da una conduzione diligente del mandato e proporzionate all’entità del reato. In specie ciò risulta per due colloqui con la cliente, per l’esame dell’incarto, per la preparazione del dibattimento e per la durata dello stesso, ritenuto come la sua presenza era giustificata dalle predette circostanze.
Tutto ben ponderato appare giustificato riconoscere alla parte civile l’importo di fr. 3'500.- per le spese legali sostenute per l’attuale patrocinatore.
10m. CIVI 1 pretende il risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel 2007 a seguito dell’inabilità lavorativa nel periodo immediatamente seguente ai fatti occorsi a __________, o più precisamente – vista la data a partire dalla quale è stata dichiarata inabile – al rientro dal viaggio in Egitto; a tal scopo agli atti è stato allegato un certificato medico (stranamente redatto unicamente il 26 giugno 2008!), dal quale si evince che la parte civile è stata inabile al lavoro al 100% dal 23 aprile al 13 maggio 2007 (cfr. Aerztliches Zeugnis, allegato 9 al riassunto spese signora CIVI 1).
L’ammontare della cifra richiesta da CIVI 1 è stato spiegato in modo dettagliato dal patrocinatore di parte civile nel corso del dibattimento (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008); tale importo corrisponde al reddito annuale della parte civile di fr. 150'000.- risultante dalla dichiarazione dell’ufficio di revisione (documento prodotto con scritto 16 luglio 2008 e acquisito agli atti con ordinanza 22 luglio 2008) diviso per 48 settimane (già dedotte le quattro di vacanza) e moltiplicato per 3 (ovvero le settimane di inabilità lavorativa che risultano dal certificato medico di cui sopra).
Al di là del fatto che la signora CIVI 1 è attiva come indipendente e non si sa fino a che punto non abbia effettivamente lavorato durante quelle 3 settimane o se abbia lavorato solo parzialmente, il calcolo come proposto non è sufficiente per stabilire se vi sia stata realmente una perdita di guadagno. Agli atti risulta infatti anche la dichiarazione fiscale 2007 di __________ e CIVI 1, dalla quale si evince che la parte civile lo scorso anno ha conseguito un reddito netto di fr. 182'000.- (cfr. allegato 9°, Steuererklärung 2007, lit. D, punto 14, cifra 499), ossia un importo ben superiore a quello indicato dall’ufficio di revisione.
Di conseguenza la richiesta di risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel corso del 2007 non è ammessa.
10n. La parte civile chiede infine l’importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale.
Al proposito si rileva che per l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. La lesione deve essere in ogni caso grave, ritenuto che ognuno deve sopportare lievi attacchi all’equilibrio interiore (cfr. Brehm, Commentario bernese, N. 19 e segg. all’art. 49 CO).
In concreto il reato commesso ai danni della parte civile non ha comportato particolari sofferenze ai sensi della giurisprudenza, tanto più che CIVI 1 non è stata degente in ospedale, ha potuto portare a termine il viaggio in Egitto nella sua funzione di responsabile, continua tuttora regolarmente la sua attività professionale e non ha nemmeno dovuto far capo a un’assistenza psichiatrica in quanto si ritiene una persona stabile (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008). Tale affermazione trova pure riscontro agli atti, avendo la signora CIVI 1 dichiarato che “non mi sono rivolta a nessun medico psichiatrico o psicologico. Essendo già io una persona che insegno a curare la mente, io non ho ritenuto necessario rivolgermi ad uno specialista della salute mentale” (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007, pagina 3).
Inoltre non si deve dimenticare che la parte civile può trarre soddisfazione della condanna dell’accusato.
La richiesta di riparazione morale deve di conseguenza essere respinta.
Tutte le altre pretese sono respinte.
visti gli art. 34, 42, 47, 69, 123 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 874/2008 del 29 febbraio 2008.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di franchi 4'627.50.- (fr. 877.50.- per spese di trasferta, 250.- per spese mediche e fr. 3'500.- per spese di patrocinio dell’avv. PR 1); tutte le altre pretese sono respinte.
ordina la confisca e la distruzione di una statuetta di coccodrillo di pietra artificiale.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 900.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 190.- testi
fr. 1690.- totale