1. CIVI 1
  2. CIVI 2
  3. CIVI 3
  4. CIVI 4
  5. LESA 1
  6. LESA 2

Incarto n. 10.2007.228 DA 1484/2007

Bellinzona 27 novembre 2007

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DUF 1

detenuto dal 12 ottobre 2006 al 28 novembre 2006

prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa, (consumata e tentata),

per avere, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando illecitamente le carte di credito American Express sottratte a CIVI 3 il 9 ottobre 2006 e da lui rinvenute sulla pubblica via il medesimo giorno, ingannato con astuzia inducendoli ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio:

1.1. a __________ il 9 ottobre 2006 il consulente di vendita della Stazione di servizio LESA 2, pagando generi alimentari per un importo imprecisato,

1.2. a __________ il 10 ottobre 2006, tentato di ingannare con astuzia il gerente del Negozio CIVI 4 non riuscendo nell’intento in quanto nel frattempo le carte erano state bloccate,

1.3. a __________ il 10 ottobre 2006, tentato di ingannare i consulenti di vendita della LESA 1 non riuscendo nell’intento in quanto le carte erano state nel frattempo bloccate;

  1. falsità in documenti,

per avere, a __________ in data 9 ottobre 2006, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di commettere il reato descritto al punto 1.1., abusato della firma autentica di CIVI 3 firmando lo scontrino d’acquisto con l’effettivo nome del titolare della carta di credito;

  1. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel periodo maggio 2004 / 12 ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di oppiacei e di cocaina;

  1. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,

per avere viaggiato utilizzando i mezzi pubblici della CIVI 2 e i treni locali delle CIVI 1 senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto:

4.1. in data 6 marzo 2006 sulla linea numero 3 in direzione Cinque Vie,

4.2. in data 11 settembre 2006 sulla linea numero 3 in direzione Centro,

4.3. in data 23 settembre 2006 sulla linea numero 3 in direzione Capolinea,

4.4. in data 12 aprile 2006 sulla tratta ferroviaria __________ / __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS, 19a LStup, 51 cpv. 1 LTP, richiamati gli art. 22, 42 cpv. 1, 49 cpv. 2 e 69 cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 16 maggio 2007 n. 1484/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 48 (quarantotto).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 e fr. 200.-- di multa (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 22 novembre 2004.

  1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

  2. Al versamento alla parte civile CIVI 2, , dell’importo di fr. 300.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

  3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 220.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

  4. Si rinviano le parti civili CIVI 4, __________, e CIVI 3, __________, al competente foro civile per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

  5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  6. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 9 febbraio 2004, ma l’ammonisce formalmente mantenendo la cancellazione nel frattempo intervenuta (art. 46 cpv. 2 CPS).

  7. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e fr. 200.-- di multa (vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 22 novembre 2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).

  8. Ordina la confisca e la distruzione di 2 siringhe monouso (usate) di tre aghi per siringhe (usati) nonché di una ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per fr. 270.85 / reperto PG 2006/205 (art. 69 cpv. 2 CPS).

  9. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 giugno 2007 dal precedente difensore d’ufficio;

indetto il dibattimento 27 novembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dai primi due capi di imputazione, evidenziando come non si sia in presenza di un inganno astuto e di una falsificazione di un documento, avendo l’imputato semplicemente prodotto la carta di credito e effettuato uno scarabocchio senza nemmeno tentare di imitare la firma del detentore. Inoltre dall’aspetto fisico trasandato era evidente che egli non potesse esserne il titolare. Per quanto concerne la contravvenzione alla LStup chiede l’applicazione dell’art. 19a cifra 3 LStup. Infine contesta gli importi chiesti in risarcimento dalle parti civili. Protesta tasse e spese;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ripetuta truffa, consumata e tentata,

1.2. Falsità in documenti,

1.3. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

1.4. Contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  2. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

  3. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti civili CIVI 2 e CIVI 1?

  4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 9 febbraio 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

  5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione e fr. 200.-- di multa decretata nei suoi confronti il 22 novembre 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

  6. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 siringhe monouso (usate), di 3 aghi per siringhe usati, nonché di una ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per fr. 270.85 sequestratigli dalla Polizia?

  7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

  1. ACCU 1 ha alle sue spalle una lunga e travagliata storia di tossicodipendenza, dalla quale solo ultimamente è riuscito ad uscire, dopo nove mesi di comunità e due mesi trascorsi presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio.

Egli è nato e cresciuto a __________, ove ha frequentato le scuole dell’obbligo e seguito i primi anni di apprendistato di pasticcere-panettiere, senza però riuscire a terminarlo e conseguire il diploma. Successivamente ha tentato di formarsi quale parrucchiere, interrompendo il tirocinio dopo un anno a causa di allergie ai prodotti utilizzati. Ha poi lavorato, dai 18 ai 23 anni, come aiuto cuoco, prima, e cuoco, poi, presso il ristorante __________. A 24 anni è partito per la Tunisia e l’Egitto, dove ha operato quale animatore in villaggi turistici. Tornato in Ticino, non è più riuscito a trovare un’occupazione stabile, se non, per un anno, grazie all’intervento della disoccupazione. Da inizio 2005 si trova al beneficio dell’assistenza.

E’ figlio di genitori che hanno divorziato quando aveva due anni. Ha da tempo rapporti molto limitati con il padre, mentre quelli con la madre sono stati altalenanti proprio a causa dei suoi problemi con la droga. Al momento attuale quest’ultima lo ha accolto nuovamente con sé e si sta adoperando per aiutarlo a reinserirsi nel mondo del lavoro e nella società. In effetti proprio la donna è riuscita a procurargli dei colloqui con funzionari della Città di __________ in vista di un impiego che, a detta del prevenuto, appare probabile.

  1. L’accusato percepisce un’indennità mensile di fr. 1'020.-- dal sostegno sociale, che rappresenta la sua unica entrata. Non paga alcun affitto, potendo vivere con la madre. Ha 62 atti di carenza beni per un importo complessivo di fr. 55'179.35 e ha esecuzioni in corso per oltre fr. 15'000.--.

Egli non è sposato, ma ha una fidanzata dalla quale, tra qualche mese, avrà un figlio. La sua intenzione è quella di andare a stare con lei non appena avrà trovato un lavoro.

Vista la sua difficile situazione personale, il signor ACCU 1 ha presentato richiesta alla competente Commissione Tutoria Regionale affinché gli fosse nominato un curatore, cosa avvenuta solo dopo che tale autorità ha potuto accertarsi del buon esito della cura di disintossicazione.

  1. Nel 2006, al momento dei fatti, il prevenuto era privo di fissa dimora e dormiva un po’ dove capitava, anche nella sala d’aspetto della stazione di __________. Frequentando quotidianamente il centro Ingrado di __________ poteva contare almeno su un pasto a mezzogiorno.

Egli prendeva 15 pastiglie di metadone al giorno e faceva uso regolare di cocaina e, talvolta, di eroina, entrambe assunte per via endovenosa.

Il 12 ottobre 2006 alle ore 20:45, su ordine del Procuratore pubblico, il signor ACCU 1 è stato arrestato dalla Polizia cantonale e tradotto immediatamente presso il Carcere giudiziario di Cadro in quanto sospettato d’aver commesso due rapine con una siringa insanguinata ai danni del distributore di benzina __________ di __________, il 25 settembre 2006 e l’8 ottobre 2006.

La sua scarcerazione è avvenuta solo il 28 novembre 2006, dopo oltre un mese e mezzo di prigione.

Al termine dell’istruzione formale, il Procuratore pubblico, non essendo riuscito a trovare sufficienti elementi a carico del prevenuto in merito alle summenzionate rapine, ha proposto una sua condanna solo per i reati di truffa e falsificazione di documenti, nonché per infrazione alla LStup ed alla LTP.

Con scritto 1. giugno 2007 il patrocinatore dell’accusato ha formulato tempestiva opposizione nei confronti del decreto d’accusa emesso nei confronti di quest’ultimo il 16 maggio 2007.

  1. La ricostruzione dei fatti relativi ai reati di truffa e falsificazione di documenti ha potuto essere effettuata soprattutto in base alle dichiarazioni dello stesso imputato. Agli atti mancano in effetti gli interrogatori del consulente di vendita della stazione LESA 2 e di quelli della LESA 1. Solo la commessa del negozio CIVI 4 è stata sentita dagli inquirenti.

Il 23 ottobre 2006 il signor ACCU 1 ha così descritto la vicenda relativa alle carte di credito: “(…) Non avendolo trovato, sono andato verso la stazione __________ e arrivato all’altezza dell’albergo __________, per terra ho trovato delle carte bancarie. Poco più in là, su un muretto, c’era un borsellino di colore scuro. Ho preso questi oggetti e, visto che avevo fame e non avevo soldi in tasca, sono andato al distributore di benzina, sempre a __________, se riuscivo a comperare qualcosa con le carte bancarie che avevo trovato. Ricordo di aver preso tre panini, due birre e due stecche di sigarette. Arrivato alla cassa ho consegnato una delle tessere. La cassiera l’ha fatta passare nell’apparecchio elettronico e, dopo aver fatto uno “scarabocchio” sulla ricevuta, ho preso la merce e sono andato alla stazione __________ a dormire. (…) ADR.: Che ho fatto altri tentativi di acquisto con le carte alla LESA 1 di __________ e in un negozio del sedime __________ verso viale __________, l’angolo che guarda il locale __________. Non essendoci riuscito, ho gettato le carte in un cestino.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 23 ottobre 2006, pag. 1 s.)

A verbale 30 ottobre 2006 egli ha dichiarato: “Nei verbali di polizia del 13 e del 23 ottobre 2006 avevo parlato di aver trovato delle carte di credito. Avevo fatto queste dichiarazioni perché la polizia mi aveva detto che ero stato visto fare degli acquisti presso la LESA 1 di __________. Preciso che gli acquisti non li avevo fatti, ma avevo tentato di farli con la carta trovata in quel portafoglio. Non ricordo a chi era intestata questa carta. Ribadisco che con la carta di credito American Express ho acquistato dei generi alimentari nel distributore di benzina di __________, che si trova prima del __________, scendendo verso __________. Il giorno dopo con la stessa carta ho tentato di fare degli acquisti presso la LESA

  1. Ho tentato di acquistare un gioco di macchine per la mia play station portatile. Sapevo che la cosa non sarebbe funzionata e quindi ho tentato di acquistare questo oggetto, anche se non mi interessava in modo particolare. La commessa mi ha detto che vi era un limite di credito di fr. 10.-- e che quindi non potevo fare l’acquisto. Ho risposto che sarei poi ripassato un altro giorno. Non ho più tentato di utilizzare questa carta e l’ho poi gettata in un cestino del Quartiere __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 30 ottobre 2006, pag. 6 s.).

La commessa del negozio CIVI 4, come detto unica persona interrogata in merito ai fatti, ha asserito: “Verso le 12:00 sono entrati due uomini che ho riconosciuto subito essere due tossici che frequentano il parco __________ e che regolarmente transitano davanti al negozio e che a volta entrano pure. Uno di questi ha chiesto informazioni circa la PSP (…) e i relativi giochi e ha deciso di prendere due consolle, due giochi e una scheda di memoria per un totale di fr. 810.--. Giunto alla cassa ha chiesto se accettavamo la carta di credito American Express. Ho immediatamente pensato che era strano che un tossico avesse una carta di credito, ma ho risposto affermativamente e quindi questo mi ha presentato una American Express Platinum. Visto la categoria di questa carta ho dapprima annotato discretamente il nome sulla carta, CIVI 3, e poi ho provato a eseguire la transazione ma la carta è risultata bloccata. Il cliente, che aveva già accennato di aver avuto problemi con la carta in mattinata in un altro negozio, mi ha dato un’altra carta American Express Corporate (rilasciata unicamente per ditte) ma anche questa è risultata bloccata. Gli ho restituito anche questa carta e la persona mi ha dato una terza carta di credito, una Master Card Gold che, inserita nell’apparecchio, ha emesso uno scontrino che annunciava di avvisare la banca. (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 11 ottobre 2006 di __________ pag. 1 s.). Nel descrivere la persona con la quale ha avuto a che fare, la commessa ha avuto modo di puntualizzare che era vestita con abiti trasandati.

  1. Secondo l’art. 146 cpv. 1 CPS, si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (secondo l’art. 146 cpv. 1 vCPS, in vigore sino a fine 2006, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

E’ dato un “inganno con astuzia” quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a controllare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a; DTF126 IV 165 consid. 2a; DTF 125 IV 128).

Il diritto penale non tutela per contro chi invece può evitare l’inganno con un minimo di attenzione (Sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a).

Affinché questo principio trovi applicazione, è comunque necessario che la vittima abbia disatteso le più elementari misure di prudenza, tenuto conto delle circostanze concrete e del suo grado di preparazione. Non è invece protetto colui che artatamente sfrutta la debolezza e il bisogno di protezione di controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo all’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore.

L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo complesso o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a; DTF 122 IV 197 consid. 3d). Qualora sussista una struttura di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). Inoltre, affinché si possa riconoscere la truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili ed immaginabili; è sufficiente che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato le elementari misure di prudenza (Sentenza del Tribunale federale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; Sentenza del Tribunale federale 6S.41/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2).

  1. La commissione di una truffa attraverso l’utilizzo di carte di credito può essere ritenuta per astuzia quando l’autore fa capo ad una messa in scena comportante il ricorso a documenti o atti particolarmente ingegnosi, in grado di indurre in inganno anche una vittima con spirito critico. Ciò avviene ad esempio con la produzione di documenti falsi o con l’aiuto di una terza persona a sostegno del sotterfugio.

L’astuzia è pure data, come visto, laddove non si può pretendere dalla vittima una verifica approfondita dei presupposti per procedere all’operazione con la quale dispone del patrimonio. Ciò si verifica ad esempio nelle operazioni correnti con le carte di credito relative ad importi piuttosto limitati, per le quali un controllo comporterebbe dei costi sproporzionati o una perdita di tempo eccessiva oppure non può essere preteso per ragioni commerciali (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.2).

In materia di carte di credito, gli usi commerciali (così come il contratto che lega l’impresa contrattuale all’organismo di emissione nell’ambito di un sistema tripartito) non impongono al fornitore di prestazioni di richiedere la carta d’identità del cliente che fa uso della carta di pagamento. E’ sufficiente che il titolare presenti la sua carta e firmi la fattura sottopostagli. Questo trova giustificazione nel fatto che un controllo sistematico dell’identità ostacolerebbe la rapidità degli scambi commerciali e rimetterebbe in discussione addirittura il sistema di pagamento con le carte di credito.

Ciononostante il fornitore di prestazioni è chiamato ad effettuare un certo numero di controlli elementari, quali la verifica della data di scadenza, la consultazione delle carte bloccate e il controllo della corrispondenza tra la firma sulla carta e quella sulla fattura. Si tratta di accertamenti imposti al fornitore di prestazioni affinché possa ottenere il rimborso dall’organismo di emissione nei casi di uso indebito di una carta di credito andata persa o rubata.

La verifica della corrispondenza delle firme fa dunque parte delle misura di prudenza elementari che deve prendere ogni fornitore di prestazioni quando accetta una carta di credito per un pagamento. L’astuzia deve quindi essere negata quando le due firme non hanno nulla in comune al primo colpo d’occhio ed un controllo di routine avrebbe consentito di scoprire l’inganno. La semplice presentazione della carta e la firma della fattura non sono sufficienti ad ammettere l’astuzia (Sentenza del Tribunale federale 6S.90/2005 del 22 luglio 2005, consid. 2.3), ma è necessario che l’autore adotti delle manovre supplementari che impediscano alla vittima di scoprire la falsa identità, ad esempio imitando la firma del titolare della carta o dissuadendo il commerciante dalla verifica della conformità della firma apposta sulla ricevuta con quella figurante sulla carta (Daniel Stoll, Les cartes et moyens de paiement analogues, tesi, Losanna 2001, pag. 285 s.; Andreas Eckert, Die strafrechtliche Erfassung des Check- und Kreditkartenmissbrauchs, tesi, Zurigo 1991, pag. 110).

  1. In casu non si può intravedere nel comportamento dell’imputato alcun inganno astuto.

Egli si è limitato a presentare alle casse del distributore di benzina e degli altri due negozi le carte di credito senza effettuare ulteriori atti particolarmente arguti miranti a trarre in errore le commesse. Nei due casi in cui l’operazione è fallita, per quanto è stato possibile appurare con l’istruttoria e in base alle scarne prove assunte dall’accusa, il prevenuto ha consegnato nelle mani dei negozianti le tre carte trovate e ha preso atto che le stesse erano state bloccate senza insistere in modo particolare e cercando di motivare il rifiuto delle stesse con motivazioni che sono state eloquentemente definite da una delle vittime come “strampalate” (cfr. verbale di interrogatorio 11 ottobre 2006 di __________ pag. 1).

Nel terzo caso, quello andato a segno (che cronologicamente è invero il primo), egli non ha nemmeno tentato di imitare la firma del detentore della carta ma si è limitato a fare uno scarabocchio. A tal proposito va rilevato che nell’incarto manco si trova copia della ricevuta siglata dal prevenuto al distributore di benzina in occasione dell’acquisto dei beni alimentari e delle sigarette, né tantomeno vi sono dei documenti che riguardano le carte di credito della parte civile e riportino una sua firma.

Non va poi dimenticato quanto dichiarato dalla dipendente del negozio CIVI 4, in modo particolare il fatto che il signor ACCU 1 era un noto tossicodipendente e che il suo aspetto esteriore era palesemente trasandato e non certo adatto a dissimulare il suo stato di degrado. Accettare senza particolari verifiche delle carte di credito Gold, Platinum e Corporate da una simile persona senza nemmeno tentare di approfondire se essa ne sia effettivamente il titolare, in sprezzo alle più elementari procedure di sicurezza, rappresenta un comportamento di una superficialità tale da non poter esser difeso con l’azione penale nei confronti dell’attore.

Cadendo l’inganno astuto, la proposta di condanna per il reato di truffa connessa all’uso ed al tentato uso delle carte di credito del signor CIVI 3 non può essere assecondata ed egli deve venirne prosciolto.

  1. L'art. 251 cpv. 1 CPS prescrive che debba essere punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (secondo l’art. 251 cpv. 1 vCPS, in vigore sino a fine 2006, con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione) chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.

Elemento costitutivo oggettivo fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

  1. Nella fattispecie non è possibile riconoscere una falsificazione di documento in quanto l’accusato non ha tentato di imitare la firma del titolare della carta, ma ha semplicemente fatto uno scarabocchio sulla ricevuta. In questo modo non vi è stata alcuna usurpazione di firma e la cedola nemmeno è divenuta documento ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS. In effetti non si può riconoscere valore probatorio ad uno scontrino semplicemente pasticciato (scarabocchiato appunto) che, si deve presumere in virtù del principio in dubio pro reo, già ad un primo colpo d’occhio appare come irregolare.

A tal proposito si rende presente che l’accusa non ha proceduto ad annettere agli atti una copia della cedola in questione e neppure ad interrogare la commessa della stazione di servizio LESA 2 o i responsabili della gestione della carta di credito utilizzata. Di conseguenza la presente decisione non può che basarsi sugli scarni elementi forniti dallo stesso signor ACCU 1 in occasione dei suoi interrogatori, che sono poi anche gli unici a disposizione.

Altro esito avrebbe avuto la procedura se fosse stato possibile appurare che il segno apposto sulla ricevuta per la carta di credito poteva anche assomigliare ad una firma, in modo particolare a quella del detentore della carta di credito a nome del quale è stata emessa la fattura per gli alimentari e le sigarette acquistate al distributore. Operazione difficile in assenza dell’atto controverso o di una sua copia.

  1. Il prevenuto deve per contro essere ritenuto colpevole dei capi d’imputazione previsti ai punti n. 3 e 4 del decreto d’accusa in esame, e meglio di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico.

L’approfondimento delle due fattispecie non risulta necessario, preso atto che il prevenuto ha riconosciuto i fatti e non ha contestato la proposta di condanna.

Circa la contravvenzione alla LStup, va però puntualizzato come il periodo determinante debba tener conto della prescrizione triennale della contravvenzione, per cui il lasso di tempo determinante per la condanna è quello che va dal 27 novembre 2004 al 12 ottobre 2006.

Nella fattispecie non possono comunque trovare applicazione né il disposto di cui all’art. 19a cpv. 2 LStup, né quello del cpv. 3, non trattandosi di caso poco grave ma di una tossicodipendenza seria. Prescindere dall’azione penale significherebbe qui sminuire l’importanza di quanto avvenuto e lanciare un messaggio sbagliato al prevenuto, che solo ora è uscito dal tunnel della droga, ma che ancora si trova in una situazione di pericolo di ricadute nella quale l’elemento psicologico gioca un ruolo determinante. Dare il giusto peso agli errori commessi è dunque di rilevanza capitale.

  1. Le infrazioni alla Legge sul trasporto pubblico sono state ammesse esplicitamente dall’accusato in occasione della sua verbalizzazione del 28 novembre 2006. Al dibattimento egli si è limitato a contestare l’importo del risarcimento indicato con il decreto d’accusa: fr. 300.-- alla CIVI 2 e fr. 220.-- alle CIVI 1.

Mentre la pretesa di fr. 300.-- avanzata dalla CIVI 2 appare giustificata dalla documentazione agli atti (fr. 80.-- di sovrattassa e fr. 20.-- di spese amministrative per ognuno dei tre casi), quella delle CIVI 1 non è stata resa liquida a sufficienza. Dalla ricostruzione effettuata dal giudice in camera di consiglio, ricorrendo alla documentazione pubblicata su internet (http://mct.sbb.ch/mct/it/reisemarkt/billette/reisen-rogf.htm) è stato possibile appurare solo che a fronte di un viaggio senza titolo di trasporto su treni soggetti ad autocontrollo, il costo ammonta a fr. 120.-- se si tratta della seconda volta che il passeggero commette l’infrazione. Non è per contro dato a sapere su quali basi siano stati aggiunti gli altri fr. 100.--. Di riflesso, in questa sede, ci si limita a riconoscere il primo importo, rinviando le CIVI 1 al competente foro civile per le ulteriori pretese.

  1. In base alle considerazioni che precedono, l’imputato deve essere condannato per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup e contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 lett. b LTP.

Entrambi i disposti di legge prevedono che l’infrazione debba essere punita con una multa.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del prevenuto grava qui la recidività nella commissione delle infrazioni. D’altro canto non si può però dimenticare che egli, dopo i fatti in discussione, è entrato in comunità ed è riuscito a disintossicarsi. A suo favore giocano pure la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti e le prospettive di impiego, concretizzatesi grazie al riavvicinamento alla madre. Pure positiva è l’istituzione di una curatela volontaria nei confronti del prevenuto, con la quale egli ha dimostrato di aver preso coscienza della necessità di dare una svolta alla propria vita, così come del fatto che non bastano i buoni propositi per star lontano dai guai.

Infine non va dimenticato che il signor ACCU 1 diventerà padre a breve e che ha intenzione di costruirsi una famiglia.

Essendo l’unica entrata mensile del prevenuto rappresentata dall’indennità di fr. 1’020.--, una multa di fr. 100.--, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e fr. 200.-- di multa, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico ticinese il 22 novembre 2004, appare debitamente commisurata alle sue colpe.

In quest’ottica, si giustifica confermare il beneficio della sospensione condizionale concesso alle due pene detentive comminate nei confronti del signor ACCU 1 con decisioni del 9 febbraio 2004 e del 22 novembre 2004, prevedendo per la prima un ammonimento e per la seconda un prolungamento di sei mesi del periodo di prova.

La confisca e la distruzione delle siringhe monouso (usate), di tre aghi per siringhe (usati) e della ricevuta dell’Interdiscount può essere mantenuta senza particolari difficoltà.

Cadendo le accuse per truffa e falsificazione di documenti, cadono anche, di riflesso, i rinvii delle relative parti civili al competente foro per le loro eventuali pretese di risarcimento. A questo proposito va pure evidenziato come il signor CIVI 3 non si sia nemmeno costituito parte civile per queste due ipotesi di reato.

  1. La tassa e le spese di giustizia, ridotte a complessivi fr. 100.-- in considerazione dell’esito della procedura, sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 42 cpv. 1, 49 cpv. 2, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 19a LStup; 51 cpv. 1 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

  1. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

  2. contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti n. 3 e 4 nel decreto di accusa n. 1484/2007 del 16 maggio 2007;

e lo proscioglie dall’accusa di truffa e di falsità in documenti per i fatti descritti ai punti n. 1 e 2 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 100.-- (cento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS);

1.2. pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 e fr. 200.-- di multa (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22 novembre 2004;

  1. al versamento alla parte civile CIVI 2, , dell’importo di fr. 300.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

  2. al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 febbraio 2004, ma l’ammonisce formalmente mantenendo la cancellazione nel frattempo intervenuta (art. 46 cpv. 2 CPS);

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e fr. 200.-- di multa (vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22 novembre 2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS);

ordina la confisca e la distruzione di 2 siringhe monouso (usate) di tre aghi per siringhe (usati) nonché di una ricevuta d’acquisto Interdiscount del 2 ottobre 2006 per fr. 270.85 / reperto PG 2006/205 (art. 69 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

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