CIVI 1

Incarto n. 10.2007.192 DA 1026/2007

Bellinzona 22 gennaio 2008

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DUF 1

prevenuto colpevole di furto,

per avere, a __________ il 03 gennaio 2007, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai danni del negozio CIVI 1 due apparecchi fotografici digitali marca Canon Ixus 800 IS per un importo complessivo di fr. 998.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l’art. 41 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1026/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena detentiva di 20 (venti) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP). Pena aggiuntiva alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland Zweigstelle Flughafen il 12 gennaio 2007.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 maggio 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 gennaio 2008, al quale hanno preso parte la Sost. PP Marisa Alfier (per l’accusa) e la (difensore d'ufficio);

constatato che benché regolarmente citato in via edittale l’accusato non è comparso al dibattimento;

proceduto pertanto nelle forme contumaciali (art. 277 cpv. 1 CPP);

data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale;

sentite la AINQ 1, la quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa e la DUF 1, la quale ha postulato l’assoluzione del proprio assistito richiamandosi al principio in dubio pro reo e, in via subordinata la derubricazione in complicità in furto con conseguente attenuazione della pena conformemente all’art. 25 CP;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. E’ ACCU 1 autore colpevole di furto, per avere, a __________ il 03 gennaio 2007, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai danni del negozio CIVI 1 due apparecchi fotografici digitali marca Canon Ixus 800 IS per un importo complessivo di fr. 998.00 ?

1.1. Può trovare applicazione l’art. 25 CP (complicità in furto)?

  1. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

  2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che l’accusa ha formulato dichiarazione di ricorso con scritto 28 gennaio 2008;

ritenuto in fatto:

A. L’accusato ha soggiornato a __________ presso il centro di accoglienza per richiedenti d’asilo della Croce Rossa Svizzera dal mese di giugno 2006 sino al 14 maggio 2007 data in cui non si è più ripresentato, facendo perdere le sue tracce. Durante la sua permanenza egli divideva la sua camera con tale __________, __________ in compagnia del quale ha dichiarato di aver commesso alcuni furti. L’accusato non è nuovo, in effetti, alla Pretura penale che solo poco più di un mese prima dei fatti, il 28 novembre 2006, lo aveva ritenuto autore colpevole di furto di lieve entità e condannato alla pena di cinque giorni di arresto sospesi per un periodo di prova di due anni. Il casellario giudiziale fa stato poi di altre due condanne, l’una del 16 novembre 2006 pronunciata dalla Staatsanwaltschaft See / Oberland, Uster, per violazione di domicilio, l’altra del 12 gennaio 2007 pronunciata dalla Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland, Zweigstelle Flughafen, per furto e violazione di domicilio. Inoltre, come emerso dal dibattimento, il Ministero Pubblico avrebbe aperto recentemente un nuovo incarto a suo carico, sempre per titolo di furto. Dal pur breve, quanto recente trascorso dell’accusato nel nostro Paese esce il quadro di una persona con notevole propensione a delinquere, ancorché i suoi comportamenti delittuosi sembrino perlopiù confinati alla piccola delinquenza, in particolare al taccheggio.

B. In data 3 gennaio 2007 verso le 15:30 gli addetti alla sicurezza del centro commerciale di __________ fermavano l’accusato ed il suo amico __________ all’interno degli spazi CIVI, siccome ritenuti autori del furto di due apparecchi fotografici ripreso poco prima dalle telecamere della video sorveglianza. Nello zaino di Z__________ venivano rinvenute due macchine fotografiche Canon Ixus 800 IS (valore fr. 499.-- cadauna) ancora imballate sottratte dal loro scaffale nel reparto vendita. I due venivano nel seguito consegnati alla polizia cantonale e tradotti al posto di Noranco per essere verbalizzati.

C. A verbale l’accusato dichiarava di essere partito dal centro di accoglienza di C__________ verso le 13:30 in compagnia di Z__________, recandosi dapprima in bus a P__________ per un appuntamento dal dentista e con l’intenzione di raggiungere nel seguito il centro fitness __________ di Grancia per verificare le condizioni di iscrizione. Transitando dinanzi a detto centro i due avrebbero però deciso di proseguire sino al negozio CIVI 1, essendo l’accusato interessato ad acquistare un apparecchio MP3. Nel portamonete aveva ca. fr. 90.--. Z__________ ha confermato a verbale che era loro intenzione recarsi alla palestra Planet. Siccome però la fermata del bus non si trovava nelle vicinanze della palestra bensì di fronte al centro commerciale di __________, i due decidevano di fare un giro per i negozi, dato che l’accusato voleva approfittarne per comprare un MP3.

D. L’accusato ha riferito di essere entrato per primo nel negozio CIVI 1. Z__________, che si era recato al bagno, lo raggiungeva poco dopo nel reparto fotocamere. Qui l’accusato mostrava all’amico una macchina fotografica Canon che gli piaceva particolarmente. A questo punto, sempre stando alla versione dell’accusato, Z__________ si allontanava (“senza salutarmi”) uscendo dal negozio, mentre lui rimaneva nel reparto fotocamere sino all’arrivo di un agente della sicurezza. L’agente verbalizzante riferiva poi all’accusato che dal filmato della video sorveglianza “si vede chiaramente che lei mostra al suo amico quali macchine rubare”; al che il verbalizzato ha tenuto a ribadire di essersi limitato a mostrare la fotocamera all’amico senza “indicargli il furto”. Pur ammettendo di aver visto lo Z__________ prendere due macchine fotografiche, egli ha soggiunto: “non mi sono fatto nessuna domanda in proposito, per me poteva anche volerne acquistare due”.

E. Z__________ ha ammesso senza alcuna reticenza di aver preso dallo scaffale di vendita le due scatole contenenti le fotocamere con l’intenzione di rubarle e di averle occultate nel suo zaino, dirigendosi poi verso l’uscita ove veniva fermato da un agente della sicurezza. A verbale egli ha tenuto a ribadire che l’intenzione dei due era quella di recarsi al centro fitness , negando pertanto di aver raggiunto __________ insieme all’accusato con il disegno comune di commettere un furto. Egli nega altresì che sia stato l’accusato a dirgli di rubare le fotocamere. In effetti, sempre a dire di Z l’accusato sarebbe venuto a conoscenza della sua intenzione di rubare solo una volta tradotto presso gli uffici della sicurezza.

F. Sono agli atti alcuni fotogrammi, per l’esattezza tredici, estrapolati dal filmato della sorveglianza, che riprendono l’accusato e Z__________ - da soli e insieme - durante i poco più di due minuti (15:24.33 - 15.26.49) intercorsi tra l’entrata in negozio dell’accusato ed il fermo di Z__________. Le prime foto mostrano l’accusato che accede agli spazi CIVI 1 (15.24.33) portandosi davanti allo scaffale con esposte le fotocamere; lo si può scorgere mentre tocca una di queste scatole accingendosi a prenderla in mano (15:24:59). Le foto successive mostrano Z__________ entrare nel negozio (15:25:02) e raggiungere l’amico mentre questi sta ancora visionando l’articolo (15:25:24). In seguito l’accusato è ritratto nell’atto di sollevare una scatola (fotocamera) osservato da Z__________ (15:26:22), il quale dopo due secondi, a sua volta, con la mano sinistra prende in mano due scatole (15:26:24). A questo punto Z__________ si scosta di un paio di passi dalla scansia, sempre con strette le due scatole nella mano sinistra (15:26:28). Trascorsi pochi secondi lo si vede allontanarsi in direzione di un altro reparto. L’accusato non lo segue (15:26:35). Gli ultimi fotogrammi ritraggono unicamente Z__________ mentre penetra solitario in un altro reparto (15:26:42), apre lo zaino, vi infila le due scatole (15:26:44), richiude lo zaino (15:26:44) e se lo mette in spalla (15:26:49).

G. A tenore del rapporto di polizia “Z__________ veniva fermato in prossimità dell’uscita dagli agenti della sicurezza che, successivamente, andavano a prendere anche ACCU 1 che si trovava ancora davanti allo scaffale”. Per il tramite del signor R__________ la ditta CIVI 1 il giorno stesso sporgeva denuncia per furto nei confronti di Z__________ costituendosi parte civile.

Considerato in diritto:

  1. Per l’art. 139 cpv. 1 CP "chiunque, per procacciare per sé o ad altri un indebito profitto sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria". Nel reato di furto il comportamento delittuoso consiste dunque nell'appropriarsi di una cosa sottraendola al dominio del suo titolare, contro la volontà di quest'ultimo. L'autore deve inoltre aver agito con il fine di appropriarsi della cosa, incorporandola nel proprio patrimonio in vista di conservarla o alienarla, ovvero per procurarsi o per procurare a terzi un arricchimento illegittimo (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol I, pag. 238-239; DTF 115 IV 106; 85 IV 19).

  2. Nel caso di specie la Sost. PP ha ravvisato nell’agire dell’accusato gli estremi del reato di furto. È evidente, a suo dire, che l’accusato si sia recato presso il negozio CIVI 1 con l’intenzione di rubare; la storia del centro fitness sarebbe creata ad arte, così come quella del giretto nel negozio per vedere di acquistare un MP3. Per l’accusa non è credibile che con fr. 90.-- in tasca si possa pretendere di acquistare un MP3 e di far fronte alle normali spese di un richiedente di asilo. Da qui la richiesta di conferma del decreto d’accusa.

  3. Di diverso parere la difesa, a mente della quale nella circostanza vi è un solo autore di furto: Z__________. Solo lui ha voluto sottrarre la merce ed ha agito di conseguenza. Ne fanno stato gli elementi probatori agli atti e soprattutto la documentazione fotografica che non mostra alcuna intenzionalità né azione di appropriazione da parte dell’accusato. Egli va quindi prosciolto poiché non vi sono elementi per ritenerlo anche solo complice del furto. I dubbi sulla sua responsabilità penale sono colossali, tanto da rendere imprescindibile nel caso di specie l’applicazione piena del principio “in dubio pro reo”. Da qui la richiesta di proscioglimento.

  4. È incontroverso che ci troviamo in presenza di un processo di tipo indiziario. L’accusa si basa infatti su degli indizi e non su delle prove. Sono infatti prove quelle circostanze che una volta acclarate sono idonee a dimostrare la certezza (es. colpevolezza o innocenza dell’imputato) o un fatto procedurale (es. notifica di un atto). Elementi che in concreto, all’evidenza, difettano: l’accusato non è reo confesso, non è stato colto in fragranza di reato e nessun testimone ha assistito ai fatti. L’indizio si definisce “prova critica”, in quanto costituisce una circostanza certa dalla quale, attraverso una massima di esperienza, si deduce logicamente una conclusione circa la sussistenza od insussistenza di un atto oggetto di accertamento processuale, in particolare la sussistenza, o meno, del fatto da provarsi. Va sottolineato al proposito che per l’utilizzazione a fini probatori degli indizi è richiesto che questi debbano essere “gravi, precisi e concordanti” (Dizionario giuridico Simone on line; www.simone.it, alle voci: “indizio” e “prove”; Rep. 1980, pag. 147).

4.1 Detto altrimenti, si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove tranquillanti e sicure, su indizi che tuttavia permettano un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la necessaria conseguenza quindi della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve aver cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.

4.2 Sulle prove raccolte il giudice di merito decide poi secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).

  1. In questo contesto si inserisce il principio “in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice di rito penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, urigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).

Il principio “in dubio pro reo” disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza. Ognuno - indipendentemente dal suo passato e dalla sua storia - beneficia di queste garanzie. Con il che, in particolare, l’equazione che vuole un delinquente per forza autore di determinati reati soltanto perché commessi con identiche modalità, in assenza di indizi più concreti, non può reggere.

6.Attraverso l’esame della fattispecie, alla luce dei principi enunciati, non è possibile addivenire al convincimento della colpevolezza dell’accusato. Al contrario, i soli elementi probatori agli atti (verbali di polizia dell’accusato e del compagno Z__________ e documentazione fotografica) sconfessano appieno la tesi accusatoria: non si saprà trovare nei verbali dell’accusato e di Z__________ un solo fatto o una circostanza atti a provare l’accusa di furto. I due verbali sono del resto perfettamente coerenti tra loro: l’accusato si professa estraneo ai fatti ed il teste Z__________ conferma appieno tale estraneità senza sbavature e contraddizioni, ammettendo senza riserve di aver commesso il furto agendo da solo, senza ne complici né coautori, e senza nemmeno informare l’amico delle sue intenzioni. Vi è poi la documentazione fotografica dalla quale scaturisce intatta la piena ed esclusiva responsabilità penale di Z__________: non vi è traccia di un aiuto o di una qualsivoglia collaborazione che potrebbe lasciar pensare anche solo alla complicità. Z__________ fa tutto da solo; l’accusato non viene mai ritratto nell’atto di aiutare, in posizione sospetta di “palo” o quant’altro. Il sospetto - possibile anche alla luce dei precedenti - di un’azione concordata non trova né conferma probatoria né validi indizi nel fascicolo istruttorio. Il fatto che i due abbiano commesso in passato dei furti insieme non costituisce in sé né prova né indizio (vedi consid. 4) di correità o anche solo di una versione dei fatti concordata preventivamente. La cronologia delle verbalizzazioni non consente del resto di ritenere che gli interessati abbiano avuto modo di accordarsi sulla versione dei fatti, perlomeno nel tempo intercorso tra il fermo e la verbalizzazione. Da ultimo appare di estrema fragilità la tesi d’accusa, secondo cui la colpevolezza dell’accusato andrebbe desunta, fra l’altro, dal fatto che, tenuto conto dello spillatico di un richiedente d’asilo e con fr. 90.-- in tasca, la storiella dell’acquisto di un lettore MP3 sarebbe ridicola: una farsa concordata preventivamente tra l’accusato e l’amico. In proposito è la stessa accusa a rendere vacillante la propria tesi, riferendo di essersi interessata sui prezzi degli MP3 e di averne trovati scontati a fr. 79.-- (prezzo non scontato fr. 99.--). Va da sé che ogni dubbio in proposito deve comunque profittare all’accusato (“in dubio pro reo”) che va quindi prosciolto.

P.q.m.,

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di furto;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza;

avverte che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 100.-- totale

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