CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2006.281 DA 1801/2006

Bellinzona 5 giugno 2007

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1,

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di lesioni colpose,

per avere, in data __________, a __________, per imprevidenza colpevole, cagionato a CIVI 1 un danno al corpo e meglio, circolando alla guida del veicolo __________ corsa targato __________, all’interno dell’intersezione rotatoria, nell’affrontare l’uscita verso __________ omesso di prestare la richiesta attenzione al traffico ivi circolante, con la conseguenza che non concedette la precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva sulla sua destra in direzione di __________, urtandolo, il quale, cadendo, riportò le lesioni descritte nel certificato medico agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. 1801/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

  1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre 3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

  1. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 12 giugno 2006;

indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente, il suo difensore DI 1e la patrocinatrice di parte civile PR 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 4 giugno 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

presente pure quale interprete per la lingua araba la signora __________ la quale – resa edotta delle conseguenze penali di una falsa traduzione nel senso dell'art. 307 CP – promette di adempiere fedelmente il suo compito;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti la patrocinatorice della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni colpose, per avere, in data __________, a __________, per imprevidenza colpevole, cagionato a CIVI 1 un danno al corpo e meglio, circolando alla guida del veicolo __________ corsa targato __________, all’interno dell’intersezione rotatoria, nell’affron-tare l’uscita verso __________ omesso di prestare la richiesta attenzione al traffico ivi circolante, con la conseguenza che non concedette la precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva sulla sua destra in direzione di __________, urtan-dolo, il quale, cadendo, riportò le lesioni descritte nel certificato medico agli atti?

  2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

  3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data 11/12 giugno 2007 l’accusato, per il tramite del suo difensore, ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo contestualmente la motivazione della sentenza;

da qui le presenti motivazioni.

Considerato in fatto e in diritto,

  1. L’accusato, classe __________, ha svolto la propria formazione in __________, suo Paese natìo: frequentate le scuole dell’obbligo ha ottenuto il diploma di elettromeccanico-elettricista dopo ulteriori tre anni di scuola superiore.

In aula egli ha indicato che “il destino” ha voluto che lui incontrasse 11 anni fa in __________ una cittadina svizzera, dal 2001 divenuta sua moglie e dalla quale ha avuto un figlio piccolo, che ancora non ha compiuto il primo anno di vita.

Parlando della sua condizione attuale, ACCU 1 si è definito “casalingo”, dichiarando di vivere grazie al solo sostegno della moglie, di cui non conosce il reddito. Al beneficio dell’indennità di disoccupazione sino al 2005, da allora egli non percepisce più alcuna entrata.

L’accusato ha ottenuto nel 2004 la patente di guida svizzera, atteso che, a suo dire, quella __________ non era qui riconosciuta.

  1. Il 20 settembre 2004, verso le 12.50, l’accusato si trovava a transitare, alla guida del veicolo __________, di proprietà di suo suocero __________, in territorio di __________.

Giunto da __________ proveniente dalla zona denominata “__________” e diretto verso la stazione ferroviaria di __________, all’interno della rotatoria egli è entrato in collisione con il ciclista CIVI 1, qui parte civile, che ha riportato le seguenti lesioni accertate con certificato medico 4 maggio 2006 (doc. 16): frattura della vertebra Th 12 e ferita da taglio al gomito sinistro con lesione parziale del tendine del tricipite.

La dinamica dell’incidente è oggetto di versioni differenti e verrà ripresa nei considerandi che seguono.

  1. Rimasto degente dal 20 al 24 settembre 2004 presso l’Ospedale Regionale di __________, __________ è poi stato trasferito alla __________ Klinik di __________. Egli è rimasto inabile al lavoro per circa tre mesi.

In data 27 ottobre 2004 CIVI 1 ha sporto querela penale per lesioni nei confronti di ACCU

  1. Interrogati i protagonisti diretti dalla Polizia nonché (l’accusato) dal magistrato inquirente, questi ha emesso in data 20 dicembre 2004 un decreto di non luogo a procedere “stante le divergenti versioni agli atti, in assenza di riscontri oggettivi esterni nel caso di specie, non potendo determinare l’esatto punto di collisione” (doc. 6).

Su istanza di promozione dell’accusa inoltrata da CIVI 1, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello con decisione 7 dicembre 2005 (doc. 10) ha accolto parzialmente la domanda, annullando il decreto di non luogo a procedere e ordinando al Sostituto Procuratore Pubblico di completare le informazioni preliminari, in specie con l’assunzione testimoniale della moglie della parte civile, __________, che aveva potuto assistere ai fatti in quanto, anch’essa in sella ad una bicicletta, era a pochi metri dal marito quando vi è stato l’urto con l’autovettura di ACCU 1.

Proceduto all’audizione di __________ (doc. 12) e assunte informazioni di tipo medico sulla salute del marito CIVI 1 (doc. 16), il magistrato inquirente ha emesso il decreto d’accusa 22 maggio 2006 ravvisando nel comportamento di ACCU 1, gli estremi del reato di lesioni colpose “per avere (...) per imprevidenza colpevole, cagionato a CIVI 1 un danno al corpo e meglio, circolando alla guida del veicolo __________ corsa targato __________, all’interno dell’intersezione rotatoria, nell’affrontare l’uscita verso __________ omesso di prestare la richiesta attenzione al traffico ivi circolante, con la conseguenza che non concedette la precedenza al ciclista CIVI 1, che procedeva sulla sua destra in direzione di __________, urtandolo, il quale, cadendo, riportò le lesioni descritte nel certificato medico agli atti”.

Al decreto d’accusa si è tempestivamente opposto l’accusato. Da qui il dibattimento.

  1. Sulla dinamica di quanto accaduto in quei pochi istanti le versioni rese dai protagonisti divergono su più punti, ma, come si vedrà più avanti, presentano anche qualche (fondamentale) punto in comune.

4.1. L’accusato è stato sentito in quattro occasioni: due volte davanti alla Polizia (sub a e b), una volta davanti al magistrato inquirente (sub c) e l’ultima al dibattimento (sub d).

a) Nel corso del’interrogatorio 20 settembre 2004 egli si è così espresso: “Percorrendo la rotonda ho visto due ciclisti. Erano un uomo e una donna. Erano fermi quasi all’uscita per la Stazione. Sono sicuro che erano fermi perché avevano un piede a terra e l’altro sul pedalino. Stavano discutendo come per cercare la strada da percorrere. Quando sono giunto alla loro altezza l’uomo è ripartito continuando a girare nella rotonda proprio nel momento in cui io sono arrivato alla sua altezza (...) La mia velocità era limitata. Mi ero fermato al dare precedenza per lasciare passare un’auto. Ero appena ripartito e avevo ancora la prima inserita. Quindi posso stimare la velocità fra i 10 e i 15 km/h (...) Quando ho visto i ciclisti la donna era davanti all’uomo che quindi si trovava ancora nella rotonda. La sua distanza dal bordo esterno era poca poiché erano fermi e molto vicini al bordo stesso”.

b) Nel secondo interrogatorio davanti alla Polizia, dieci giorni dopo, ACCU 1 ha precisato che “l’uomo era quasi fermo ma stava ancora circolando. Era girato con la bicicletta verso la moglie ferma. Ho pensato che volessero uscire dalla strada e andare verso il prato. Per cui ho continuato svoltando a destra per immettermi sulla strada per la stazione”, riconfermando poco oltre che “l’uomo stava viaggiando adagio ma era in movimento”.

c) Davanti al magistrato inquirente e alla presenza dell’interprete e del proprio difensore, in data 29 novembre 2004, ACCU 1 ha espressamente confermato quanto riferito il 30 settembre 2004. Più in là ha ribadito che “il marito non l’ho mai visto fermo”, che “il marito era dietro la moglie” e che la collisione è avvenuta “ancora all’interno della rotatoria”.

Da quel verbale, nonché dallo schizzo allegatovi, si evince che l’accusato, non appena entrato nella rotatoria ha individuato i ciclisti in mezzo al campo stradale (“al centro della carreggiata”) e che poi questi “si sono spostati verso il bordo esterno e la moglie si è fermata”; inoltre che “il loro sguardo era rivolto verso il prato dove c’era il sentiero come se volessero imboccare il sentiero sotto la rotonda”.

Egli spiega così poi la collisione: “Ritenuto come il loro sguardo era rivolto verso la parte che porta ai sentieri, la moglie era già ferma e il marito la guardava, io ero sicuro che loro avrebbero lasciato la carreggiata proseguendo verso la destra in direzione di questo. (...) Invece il ciclista come detto ha cambiato direzione ed ha superato la moglie, venendo verso di me”. (...). “Il ciclista stava andando in un’altra direzione, è lui ad aver cambiato la direzione di marcia all’ultimo momento”.

d) In aula ACCU 1 ha sostenuto che poco prima che lui uscisse dalla rotatoria, ad una velocità di 20-25 km/h, con inserita la seconda marcia, il ciclista ( “che forse aveva un piede appoggiato a terra” e che forse “era quasi fermo o andava piano”) abbia repentinamente accelerato, cambiando direzione. Egli ha segnalato sul piano dei luoghi allegato al verbale le posizioni dei vari protagonisti.

Per lui la donna era davanti all’uomo; entrambi erano sulla strada (“secondo me erano sul bordo”), uno dietro l’altro, quasi paralleli, il marito più verso l’interno.

Il ciclista avrebbe quindi urtato la sua autovettura sulla porta anteriore destra e sullo specchietto e poi sarebbe caduto sul posto. Così richiesto, l’accusato ha negato tanto che la parte civile a seguito dell’urto sia finita sul cofano quanto che subito dopo si sia rialzata per andare a stendersi sul prato, come sostenuto da CIVI 1 (cfr. sub cons. 4.3.).

e) Le contraddizioni dell’accusato, rilevate anche dalla Camera dei ricorsi penali (doc. 10, cons. 2.3.), in specie per quanto attiene le sue prime parole dopo i fatti, sono state giustificate dal suo difensore in aula con le difficoltà linguistiche e con il fatto che, davanti alla Polizia, egli non avesse potuto contare sull’ausilio di un interprete.

Messo a confronto lo schizzo dei luoghi completato davanti a questo Giudice con quello redatto davanti al Sostituto Procuratore Pubblico e mostrate le differenze all’accusato, questi non ha saputo fornire spiegazioni e ha dichiarato di non riconoscere la propria grafia nelle scritte di cui al doc. 5. Nell’indicazione delle posizioni diverge in particolare, rispetto a quanto esposto in aula, la posizione dei ciclisti nella rotatoria quando sono stati notati la prima volta: nell’ultima versione l’accusato ha sostenuto fossero già a bordo rotatoria; precedentemente aveva affermato fossero al centro e solo in seguito si fossero spostati.

Occorre per contro dare atto che ACCU 1 ha sempre coerentemente affermato (ad esclusione del primo verbale, da lui stesso indicato come “viziato”) che il ciclista CIVI 1 fosse in (pur minimo) movimento e che i ciclisti erano stati da lui notati (in condizione di visuale perfetta e di meteo ottimale) al momento della sua entrata nella rotonda. Infine che la collisione fosse avvenuta ancora all’interno di questa.

4.2. Così la parte civile CIVI 1 ha descritto quegli istanti (verbale 22 settembre 2004): “Imboccata la rotonda (...) eravamo intenzionati a prendere l’uscita che porta al porto di __________. Percorso poco meno di metà rotonda venivo urtato da un’auto che stava imboccando l’uscita che conduce poi in stazione. Preciso che io circolavo davanti, mentre mia moglie mi seguiva. Intendo precisare inoltre che non mi sono accorto del veicolo che sopraggiungeva, quindi non ho neppure tentato di frenare”.

CIVI 1 ha negato di essersi fermato all’interno della rotonda, anche perché cognito della zona (“quindi sapevamo già dove andare”).

4.3. La teste CIVI 1, moglie della parte civile, ne ha riferito il 28 febbraio 2006: “Noi provenivamo da __________ e ci siamo immessi nella rotonda con l’intenzione di proseguire in direzione di __________. Dinnanzi vi era mio marito e dietro io a circa 4/5 metri (...) ricordo di una macchina presente nella rotonda (...) l’auto si stava dirigendo velocemente contro mio marito tanto che io non ho avuto il tempo di avvisarlo del pericolo urlando (...). Mio marito è caduto prima sopra il cofano dell’autovettura e da lì sulla strada”. A specifiche domande la teste ha risposto che “l’urto è avvenuto dentro la rotonda”, che né lei né il marito si erano fermati, che entrambi erano perfettamente cogniti della strada da percorrere e che “siamo sempre andati ai bordi esterni della rotonda”.

4.4. Le versioni, contrastanti su più aspetti, collimano, per quanto qui d’interesse, in primis sul fatto che CIVI 1 fosse sempre rimasto in movimento e all’interno della rotonda, in secondo luogo che la collisione fosse avvenuta sulla strada, all’interno della rotatoria.

  1. Il Sostituto Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire dell’accusato gli estremi del reato di lesioni colpose semplici.

A querela di parte, qui tempestivamente avvenuta, è punito per lesioni colpose semplici chi, per negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona (art. 125 CP).

Quanto ad acta (doc. 16) attesta di lesioni quali una frattura della vertebra Th 12 e una ferita da taglio al gomito sinistro con lesione parziale del tendine del tricipite.

Le lesioni in sé non sono state contestate, né del resto avrebbero potuto esserlo con successo.

  1. Nel diritto penale il concetto di negligenza non dipende dalla violazione di una specifica norma. In materia di circolazione stradale il conducente di un veicolo può essere riconosciuto colpevole di lesioni corporali per negligenza anche allorquando non ha fatto altro che violare il dovere generale di prudenza che gli incombeva, senza che venga disattesa una disposizione particolare in materia di circolazione stradale (DTF 78 IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 3.2. ad art. 26 LCStr). In altre parole la violazione del dovere di prudenza può essere dedotta anche da principi generali (DTF 122 IV 20; Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 4 ad art. 125 CP).

Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119; 122 IV 19 cons. 2b; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 125 CP).

L’art. 26 LCStr (dal titolo marginale “Norma fondamentale”) indica al suo cpv. 1 che “ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite”. Per il cpv. 2 ancor maggiore prudenza “deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente”.

Se è vero che ogni conducente deve poter ritenere che anche gli altri utenti si conformino alle norme di circolazione, lo stesso deve anche valutare secondo le circostanze se non vi sia un’accresciuta richiesta di attenzione per la possibile violazione di queste regole da parte di altri (DTF 95 IV 92). Altrimenti espresso, con l’art. 26 cpv. 2 LCStr, una prudenza particolare s’impone allorquando possa sembrare che un utente della strada si possa comportare in modo non corretto; ciò poiché ogni utente deve fare il possibile per evitare che si verifichi un incidente (cfr. Von Werra, Du principe de la confiance dans le droit de la circulation routière, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral (étude présentée à la Conférence annuelle 1970 des juges d’instruction romands, in: RVJ 1970, pagg. 205 seg. e rif. ivi citati). Così ad esempio allorquando il conducente ravvisa - in tempo sufficiente per reagire - che l’attenzione di un utente si distoglie dal traffico o sussiste indizio che questi possa comportarsi in modo scorretto (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 51.1, ad art. 26 LCStr).

Di più, l’art. 35 cpv. 3 LCStr sancisce che chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Nella fase di sorpasso il margine di sicurezza dovrà essere calcolato in modo ampio per tenere conto non solo delle difficoltà di apprezzare velocità e distanza, ma anche del fatto che le condizioni esistenti all’inizio del sorpasso possono modificarsi durante lo stesso e che un numero innumerevole di avvenimenti possono complicare la manovra del sorpasso (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.17 ad art. 35 LCStr).

  1. Richiamando i punti univocamente riconosciuti dai protagonisti e pur facendo fede, per la rimanenza, alle parole dell’accusato ne deriva il quadro di un automobilista che alla sua entrata nella rotatoria nota perfettamente due ciclisti (di cui uno sicuramente in movimento, per quanto minimo) in sella alla loro bicicletta, all’interno della rotatoria, davanti a lui. I due ciclisti, per voce di ACCU 1, appaiono indecisi e titubanti, come se non sapessero decidersi sulla strada da seguire; l’uomo ha lo sguardo in direzione del prato e guarda la moglie che lo segue. L’accusato, intento a percorrere la prima parte di rotatoria ad una velocità da lui indicata fra 15 e 25 km/h, malgrado essi si trovino quasi all’altezza dell’uscita per la stazione di __________ (che lui vuole imboccare), non rallenta né fa loro segni e li sorpassa. Poi, l’impatto.

  2. La fattispecie, per come descritta dallo stesso automobilista, evidenzia come questi non potesse desumere con certezza (come invece da lui perorato nel verbale 30 settembre 2004) quali fossero le intenzioni dei due ciclisti e quale direzione essi avrebbero preso.

Avendo notato - ipse dixit - che CIVI 1 non guardava la strada (e quindi non prestava attenzione al veicolo che stava sopraggiungendo), ma volgeva lo sguardo verso la moglie e in direzione del prato, l’accusato doveva mostrare diversa diligenza e aumentare la propria attenzione: il comportamento dei ciclisti poteva lasciar presagire una manovra non corretta o perlomeno pericolosa. Le circostanze imponevano insomma all’accusato di rallentare, se del caso addirittura di fermarsi, e/o di “chiarire” la situazione (ad esempio per mezzo di segnali con la mano), non certo di proseguire a velocità inalterata la sua marcia, sorpassando chi, per quanto di lato, si trovava davanti a lui.

L’accusato ha così violato il suo dovere di prudenza, che gli imponeva ben maggior riguardo verso gli utenti (oltretutto “più deboli”) della strada che lo precedevano. Prudenza accresciuta si poteva altresì attendere da ACCU 1 in quanto fresco di patente, ottenuta nel nostro Paese solo qualche mese prima, e quindi privo di esperienza.

Egli avrebbe dovuto reagire (prima dell’incidente) comportandosi in modo diverso e ciò deve essergli posto a carico quale imprevidenza colpevole. L’accusato ha in conclusione disatteso le regole di prudenza che le circostanze gli richiedevano affinché non eccedesse i limiti del rischio ammissibile; nemmeno egli ha prestato l’attenzione e compiuto gli sforzi che si potevano da lui attendere (cfr. TF 12.05.2006, 6P.59/2006, cons. 1).

  1. Pur se la difesa non ne ha fatto menzione, rimane da esaminare se il comportamento del ciclista possa avere interrotto il nesso causale, atteso che tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e l’esito deve infatti sussistere un rapporto di causalità naturale ed adeguata.

9.1. La causalità naturale è una questione di fatto (cfr. Jenny, Strafgesetzbuch I, Basilea 2003, n. 71 ad art. 18 CP) e richiede che il comportamento da giudicare costituisca una conditio sine qua non dell’evento verificatosi, In altri termini: se il comportamento dell’agente fosse stato tralasciato pure l’evento, con alto grado di verosimiglianza, sarebbe venuto meno (DTF 125 IV 197; 122 IV 17 cons. 2c/aa; 118 IV 130 cons. 6a). Non è per contro necessario che questo comportamento costituisca la causa unica dell’evento (DTF 115 IV 205 cons. 5b).

In casu si potrebbe ammettere l’interruzione del nesso di causalità naturale soltanto se l’accusato avesse reso verosimile che l’investimento si sarebbe prodotto anche se avesse frenato e avesse cercato di capire le intenzioni dei ciclisti. L’esercizio non è evidentemente riuscito, e, come detto, nemmeno è stato tentato.

9.2. Il rapporto di causalità è adeguato qualora il comportamento dell’autore sia idoneo, secondo l’andamento normale delle cose e l’esperienza generale della vita, a produrre o favorire l’evento (DTF 130 IV 13 cons. 7a/bb; 127 IV 65; 127 IV 39). Esso viene meno soltanto se altre cause concomitanti, quali, ad esempio, l’imprudenza di un terzo o della vittima, costituiscono circostanze del tutto eccezionali o appaiono dovute a un comportamento così straordinario, insensato o stravagante da non poter essere in alcun modo previste (DTF 100 IV 203-204, cons. 3). L’imprevedibilità di una colpa concorrente o concomitante non basta tuttavia, di per sé, a interrompere il nesso di causalità adeguata; occorre infatti che tale colpa abbia una gravità tale da apparire come la causa più probabile ed immediata dell’evento considerato, relegando in un secondo piano gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell’agente e le sue conseguenze dirette (TF 12.05.2006 inc. 6P.59/2006, cons. 1; DTF 130 IV 7 cons. 3.2.; CCRP 2.11.2004 inc. 17.2003.5, cons. 4). Sull’interruzione del nesso causale la giurisprudenza appare oltremodo restrittiva (DTF 120 IV 312; 121 IV 213; 122 IV 23; Rep. 1997 n. 11, pag. 91; 1994 n. 12, pag. 263).

Pur sottoscrivendo la versione resa dall’accusato, per i motivi più volte esposti, nelle circostanze concrete, quanto compiuto da CIVI 1 non era del tutto imprevedibile (DTF 106 IV 395; 94 IV 27). Anzi, l’indecisione dei ciclisti, ben ravvisata dall’accusato, nonché il fatto che la parte civile non guardasse la strada, non poteva certo far escludere che questi si sarebbe comportato come ha poi fatto. Il suo comportamento non era affatto insensato o talmente stravagante da non poter essere previsto nelle circostanze concrete.

Ne consegue che non vi è interruzione del rapporto di causalità fra il comportamento dell’accusato e l’evento verificatosi.

  1. Esaminato l’aspetto - ritenuto fondamentale anche dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello nella propria decisione 7 dicembre 2005, al cons. 2.1. (doc. 10) - della violazione del dovere di prudenza, indubbiamente data già solo rimanendo fedeli ai fatti per come raccontati da ACCU 1, non occorre spendere altre parole su quanto emerso dalle descrizioni dei fatti per bocca dei coniugi __________.

Nemmeno risulta in alcun modo determinante

  • ancora come rilevato dalla Camera dei ricorsi penali sub cons. 2.4. - riuscire a stabilire l’esatto punto di collisione, indiscutibilmente avvenuta all’interno della rotonda.
  1. In conclusione ACCU 1 va riconosciuto colpevole di lesioni semplici colpose ex art. 125 CP.

Per quanto riguarda la concorrenza con le disposizioni penali della LCStr, sia ricordato che l’applicazione dell’art. 90 LCStr non entra in considerazione allorquando, per violazione dell’art. 26 LCStr, vi è un incidente che causa morte o lesioni corporali ai sensi del CP (DTF 106 IV 391).

  1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del Codice penale che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP).

Il nuovo diritto prevede che di principio non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CP). Queste pene sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP).

Il numero delle aliquote, fino ad un massimo di 360, viene invece stabilito commisurandolo alla colpevolezza dell’autore (art. 34 cpv. 1 e 47 CP).

Riconosciuto il principio che la pena pecuniaria deve intendersi come lex mitior rispetto alla pena detentiva (Popp, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 2 CP; Chimichella, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht, Berna, 2006, pag. 59) e considerato che comunque nel caso di specie non sono adempiute le condizioni per pronunciare secondo il nuovo diritto una pena privativa della libertà inferiore a sei mesi (art. 41 cpv. 1 CP), tenuto conto infine dell’attenuante sopra citata, si giustifica di punire l’accusato con 3 aliquote giornaliere di pena pecuniaria.

  1. L’accusato non lavora e non ha entrate da attività lucrativa da ormai due anni. In questi termini non appare arbitrario fissare l’aliquota giornaliera di pena pecuniaria in fr. 30.--, per cui l’accusato va condannato alla pena di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per un totale di pena pecuniaria di fr. 90.--.

Conformemente all’art. 42 cpv. 1 CP la pena pecuniaria deve essere sospesa condizionalmente, ritenuto che l’accusato è incensurato (doc. 14), mentre che per quanto riguarda il periodo di prova si ritiene giustificata una sospensione di due anni (art. 44 CP), come proposto dall’accusa.

Infine, come consentito dall’art. 42 cpv. 4 CP, a lato della pena pecuniaria sospesa condizionalmente viene inflitta una multa di fr. 200.--, commisurata alle condizioni economiche del reo.

  1. Per l’art. 276 cpv. 5 CPP la sentenza decide simultaneamente sulle spese di giudizio e sugli indennizzi alla parte civile.

Trattandosi di sentenza di condanna le tasse e le spese del presente giudizio dovranno essere poste a carico del condannato.

P.q.m.,

visti gli art. 125 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente al quesito posto sub 1, come segue agli altri quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1801/2006 del 22 maggio 2006.

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

  1. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 750.-- (settecentocinquanta);

comunica che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, una volta cresciuta in giudicato, a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 200.-- multa

fr. 600.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 950.-- totale

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_PP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_PP_001, 10.2006.281
Entscheidungsdatum
05.06.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026