10.2006.256

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2006.256 DA 1870/2006

Bellinzona 12 dicembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di danneggiamento,

per avere, a __________ in data imprecisata della prima decade del mese di aprile 2006, divellendola, danneggiato la rete metallica di cinta posata da CIVI 1 a ridosso del confine fra il di lei fondo e il sedime dell’autore (danno non quantificato dalla parte civile);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 22 maggio 2006 n. DA 1870/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 maggio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 12 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore, il patrocinatore della parte civile e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa non essendoci alcuna valida giustificazione per l’agire dell’accusato;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo assistito, poiché nella fattispecie difettano gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento. In primo luogo egli evidenzia che la rete metallica era stata posata sul fondo dell’accusato, quindi era divenuta un accessorio del fondo di sua proprietà. In secondo luogo egli sostiene che il suo assistito non avesse alcuna volontà di creare un danno alla parte civile. Quest’ultima non ha inoltre alcun diritto di riposare sul confine la rete metallica. Egli, citando la sentenza del Tribunale federale DTF 118 IV 291, osserva infine con l’agire della parte civile configuri un abuso di diritto;

sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale rileva come non vi siano agli atti prove del fatto che la rete sia stata posata sul fondo dell’accusato. Egli riconferma pertanto la propria pretesa;

sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce le proprie allegazioni e richieste;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1870/2006 del 22 maggio 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 160.00 spese giudiziarie

fr. 310.00 totale

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