Incarto n. 10.2006.23 10.2006.24 10.2006.338 DA 4756/2005 DA 4762/2005 DA 4763/2005
Bellinzona 11 dicembre 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv.)
ACCU 2 (difeso da: Avv.)
ACCU 3 (difeso da: Avv.)
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 26 maggio 2000, quale impresario e costruttore dei ponteggi sul cantiere dello stabile di proprietà __________, in correità con __________, ACCU 2 e ACCU 3, ognuno con proprie incombenze e responsabilità di cantiere, omesso di impartire e predisporre quanto di sua competenza nella costruzione dei ponteggi per garantire la sicurezza e di verificare l’esecuzione delle misure di protezione, in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza, provocò lesioni personali gravi a CIVI 1 che salito sul tetto per eseguire dei lavori, scivolò e cadde riportando lesioni gravi come attestato dai certificati medici in atti;
per avere, nelle surriferite circostanze, in correità con gli altri responsabili sopraccitati, costruendo un ponteggio distante 85 centimetri dal filo della facciata in luogo dei 30 cm massimi consentiti, e non applicando le tavole fermapiedi, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza per cui, per negligenza, trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di CIVI 1 che scivolato dalla falda del tetto cadde nel sottostante vuoto, riportando gravi lesioni personali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti art. 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4762/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 700.- (settecento).
ACCU 2 1. lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 26 maggio 2000, quale responsabile tecnico della __________ SA, del cantiere dello stabile di proprietà __________, in correità con __________, ACCU 3 e ACCU 1, ognuno con proprie responsabilità di cantiere, omesso di impartire e predisporre quanto di sua competenza per garantire la sicurezza e di controllare l’esecuzione di tali misure, in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza, provocò lesioni gravi a CIVI 1, che mentre lavorava sul tetto scivolò dalla falda e cadde dapprima sul balcone e quindi sul suolo sottostante riportando gravi lesioni personali, come attestato dai certificati medici in atti;
per avere, nelle surriferite circostanze, in correità con gli altri responsabili sopraccitati, tollerando che il ponteggio mancasse di parti essenziali protettive ed in particolare non fosse predisposto per i lavori da carpentiere-copritetto, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza, in particolare un idoneo ponte al di sotto della grondaia, atto ad evitare con sicurezza le cadute dal tetto, per cui per negligenza, trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di CIVI 1, il quale caduto nel vuoto riportò gravi lesioni personali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4756/2005 del AINQ 1, , che, contemplando anche il reato di omicidio colposo per altri fatti completamente distinti da quelli qui in esame, propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.-- (mille).
ACCU 3
prevenuto colpevole di 1. lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il 26 maggio 2000, quale capo squadra della ditta __________ SA sul cantiere della proprietà __________, in correità con __________, ACCU 2 e ACCU 1, ognuno con proprie incombenze e responsabilità di cantiere, omesso di impartire e predisporre quanto di sua competenza per garantire la sicurezza e di verificare l’esecuzione delle misure di protezione, in particolare evitare le cadute nel vuoto, per cui, per negligenza, provocò lesioni gravi a CIVI 1 che impegnato in lavori sul tetto, scivolò e cadde sul sottostante terreno riportando gravi lesioni personali come attestato dai certificati medici in atti;
per avere, nelle surriferite circostanze, in correità con gli altri responsabili sopraccitati, assegnando a CIVI 1 un lavoro sulla falda del tetto senza predisporre alcuna misura precauzionale per evitare cadute, omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza per cui, per negligenza, trascurò le regole riconosciute dell’arte e pose in pericolo la vita e l’integrità delle persone ivi operanti, in particolare di CIVI 1 che scivolò e cadde nel sottostante vuoto, riportando gravi lesioni personali;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14 dicembre 2005 n. 4763/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- (trecento) e delle spese giudiziarie di fr. 700.-- (settecento).
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 15 dicembre 2005, 19 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2006, al quale sono comparsi gli accusati personalmente con i rispettivi difensori, la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato che per gravi motivi non può presentarsi al dibattimento chiedendo la conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
decisi e motivati a verbale gli incidenti processuali;
sentito il difensore di ACCU 1, il quale chiede in estrema sintesi il proscioglimento del suo assistito;
sentito il difensore di ACCU 2, il quale chiede il proscioglimento del suo cliente;
sentito il difensore di ACCU 3, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;
vengono sentiti per ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. lesioni colpose gravi
1.2. violazione delle regole dell’arte edilizia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.1. lesioni colpose gravi
2.2. violazione delle regole dell’arte edilizia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3.1. lesioni colpose gravi
3.2. violazione delle regole dell’arte edilizia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
4.Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
5.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 4'273.65 come spese di patrocinio e fr. 25'000.- come torto morale.
5.1 in caso di risposta affermativa in che misura a carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
Il 26 maggio 2000, nel corso dei lavori, è accaduto un infortunio che ha visto coinvolto il carpentiere CIVI 1 della ditta __________ SA, il quale è caduto dal tetto dapprima sulla soletta di un balcone in costruzione e poi sino a terra.
L’operaio ha riportato gravi ferite che hanno causato danni permanenti, tant’è che egli è oggi invalido nella misura del 67%.
Il Procuratore pubblico ha inoltre proposto la condanna di ACCU 1, nella sua qualità di titolare dell’impresa di costruzione __________ Sagl, incaricata anche dell’erezione dei ponteggi, di ACCU 3, come responsabile dei lavori di carpenteria sul cantiere (la squadra era composta da lui e dalla vittima) e di ACCU 2, perché responsabile tecnico e coordinatore del lavoro della __________ SA.
Queste tre persone si sono opposte ai decreti di accusa emanati nei loro confronti.
ACCU 1 ha sostenuto che il ponteggio era necessario, perché la costruzione superava i 3 metri di altezza (cfr. verbale di interrogatorio 6 gennaio 2003, pag. 1 R. 3), ma di non avere utilizzato la struttura per la costruzione siccome era possibile lavorare dall’interno (cfr. ibidem pag. 2 R. 4). Egli afferma che l’impalcatura era stata costruita in modo conforme per le esigenze dell’impresa e che se gli altri artigiani avessero avuto ulteriori necessità non avevano che da chiedere (cfr. ibidem pag. 2 e 3 R. 10 e R. 11, verbale del dibattimento pag. 5).
ACCU 3 ha ammesso di essere stato a conoscenza delle norme di prevenzione degli infortuni per lavori sui tetti (cfr. verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2002 pag. 1), ma di non aver richiesto il rispetto delle regole, perché l’altezza di caduta dal tetto alla soletta del balcone era inferiore a 3 metri e inoltre, per quanto riguarda la distanza massima del ponteggio di 30 centimetri dalla facciata dell’edificio, la situazione era a suo giudizio regolamentare, perché la distanza del ponteggio dal bordo della soletta era inferiore a 30 centimetri (ibidem pag. 2). Alla domanda se quando ha cominciato a piovere ha dato ordine tassativo a CIVI 1 di scendere, ha risposto:
“No. Visto che iniziava a piovere, io ho detto a CIVI 1 che cominciavo a portare di sotto, cioè al coperto gli attrezzi sensibili all’acqua, ad esempio la pistola sparachiodi. Lui in quel momento stava fissando alla parete esistente dello stabile il telo di plastica ‘Sarnavap 1000 R’ con il ‘primer’.
Richiamo a questo punto la fotografia n. 4 della documentazione fotografica di Polizia scientifica.
Quindi, dopo aver detto a CIVI 1 che portavo di sotto gli attrezzi, ho lasciato la falda del tetto dalla scala a pioli che si vede sulla fotografia n. 5 della citata documentazione fotografica. Quando ero di sotto, nel locale, ho sentito sul tetto come dei colpi e quindi mi sono affacciato sull’apertura che dà sul balcone. Proprio in quell’istante ho visto cadere giù dall’alto il CIVI 1 che arrivava sulla soletta del balcone col fianco. Poi rotolava verso il bordo esterno della soletta e quindi passava tra tale bordo e il piano di calpestio del ponteggio e cadeva di sotto, sul terreno (ibidem pag. 2, sottolineatura nostra).
Al dibattimento ha tuttavia precisato di non aver visto l’impalcatura prima dei fatti, poiché non era mai stato sul cantiere, avendo delegato tutti i compiti di organizzazione e di direzione dello stesso sul posto al caposquadra __________, questo poiché doveva occuparsi in quel momento per la __________ SA di una trentina di cantieri circa (cfr. verbale del dibattimento pag. 5).
Responsabile sarebbe poi, come conferma __________ (ibidem), anche l’arch. __________, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori.
Contesta altresì la perizia, perché il perito si è fatto solo un’idea della verosimile situazione estrapolando i dati dalla documentazione fotografica.
Per quanto concerne le lesioni colpose ritiene, richiamandosi alla giurisprudenza di cui alla DTF 125 IV 189, che non ci sia negligenza a causa della grave colpa della vittima che non era in perfette condizioni di salute soffrendo da anni di dolori alle anche e del fatto che pur essendo carpentiere esperto, alla stregua del caposquadra, e conoscendo le norme ha accettato di lavorare nelle condizioni pericolose in cui si trovava il cantiere, per di più mentre cominciava a piovere. Ha quindi accettato consapevolmente il rischio.
Chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena.
Osserva che non è corretto dire che non vi erano misure di sicurezza, ma bisogna semmai concludere che le stesse non erano idonee. Per suolo, nella normativa che impone determinate misure di sicurezza, si deve intendere non il terreno ma la superficie sicura, che in concreto era rappresentata dal balcone.
Nel decreto di accusa il Procuratore pubblico rimprovera l’assenza di “un idoneo ponte al di sotto della grondaia”. Questa contestazione non sarebbe corretta, perché non tiene conto del fatto che vi era un pavimento unito e resistente situato a non oltre 3 metri al disotto del tetto, come previsto dall’art. 18 cpv. 1 lett. c dell’Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni per lavori di qualsiasi genere ai tetti in vigore al momento dei fatti. Non si imponeva quindi il ponte indicato dall’accusa.
Critica a sua volta la perizia, che sarebbe lacunosa, perché allestita senza prendere diretta visione del luogo e delle misure, fondandosi semplicemente sulla documentazione fotografica della polizia.
Dal punto di vista soggettivo, dopo aver ricordato che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, il difensore ha precisato che all’accusato ACCU 2 può essere imputata una responsabilità solo se gli può essere ascritta una posizione di garante.
Infine la difesa si appella al principio dell’affidamento, per il quale, ritenuto che nell’ambito di un determinato lavoro ognuno ha il proprio ruolo, ciascuno si deve poter fidare che gli altri lavoratori si comporteranno secondo le istruzioni e le loro conoscenze, salvo indizi contrari. Per questo motivo a ACCU 2, il quale, non potendo supervisionare tutti i 30 cantieri in cui la ditta era attiva, aveva affidato il controllo del cantiere e l’istruzione degli operai a un collaboratore esperto, non possono essere addossate responsabilità.
Inoltre non andrebbe disatteso che alla vittima è ascrivibile una concolpa, siccome lavorando con la pioggia si è assunto un rischio accresciuto: una situazione che l’accusato non poteva prevedere.
In definitiva chiede il proscioglimento dell’imputato.
Aggiunge poi che l’art. 229 CP punisce la violazione delle regole riconosciute. Ciò significa che le regole tecniche devono anche trovare accettazione da parte di chi opera nel settore. In concreto ritiene che nessuna regola accettata sia stata lesa.
Inoltre sostiene che un caposquadra non è tenuto a rifare le verifiche che doveva fare un suo superiore. In concreto colui che l’aveva mandato sul cantiere gli aveva detto di aver parlato con l’architetto, il quale gli avrebbe assicurato che tutto era in ordine.
Per quanto concerne le lesioni anche questo difensore afferma che c’è stata un’accettazione del rischio da parte della vittima, che non era in perfette condizioni di salute (anca che provocava dolori e udito debole) e ha lavorato con la pioggia.
Chiede il proscioglimento.
Si tratta di un’infrazione materiale (o d’evento) che presuppone in genere un’azione. Tuttavia un’infrazione materiale può realizzarsi anche quando l’autore non impedisce che l’evento si produca, qualora aveva la possibilità di farlo e un obbligo giuridico di agire per prevenire la lesione del bene protetto (delitto di omissione improprio).
Dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato le situazioni di garante, che obbligano giuridicamente a prendere misure precauzionali (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 3 all’art. 125 CP e rimandi). Fra di esse vi è anche la responsabilità di un datore di lavoro per la sicurezza dei suoi impiegati su un cantiere (cfr. DTF 109 IV 102 cons. 4).
Il comportamento delittuoso consiste nel violare le regole dell’arte, ossia i principi che regolano l’attività in esame. La nozione si riferisce in primo luogo alle norme stabilite dall’ordinamento giuridico al fine di evitare gli infortuni legati a una costruzione o a una demolizione. Le regole possono anche essere emanate da associazioni private o semi pubbliche quando le stesse sono riconosciute. In assenza di regole specifiche è necessario chiedersi come si sarebbe comportata nelle medesime circostanze una persona con conoscenze adeguate (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, N. 10 e segg. all’art. 229 CP).
L’ispettore della SUVA __________, anche se a detta degli accusati sul cantiere non si sarebbe espresso in merito, nel suo rapporto del 22 marzo 2001 (cfr. act 71, allegato 37) rileva che la causa dell’infortunio è la mancanza di un idoneo ponte al disotto della grondaia, ritenuto che il ponteggio esistente al momento del fatto non era idoneo a evitare le cadute dal tetto. Nel seguito ha intravisto una colpa grave dell’impresa di carpenteria per non aver rispettato l’art. 14 dell’Ord. tetti, che recita:
“Per lavori di qualsiasi genere sui tetti, compresi quelli ai canali (montaggio o sostituzione del canale di gronda) vanno prese le seguenti misure di protezione:
a. erigere, circa 1 m al disotto della grondaia, un ponte con tavole a stretto contatto;
b. al ponte, dalla parte verso il vuoto, è da applicare una parete di protezione, la quale disti, in linea orizzontale, almeno 60 cm dal canale di gronda, rispettivamente dallo spigolo del cornicione di gronda, e li oltrepassi, in altezza per almeno 60 cm;
c. a partire dall’altezza del canale di gronda fino al ponte, la parete di protezione è da erigere con tavole a stretto contatto o con robusto traforato metallico a maglie piccole (ampiezza massima 5 cm), onde evitare la caduta di persone e di materiale. Al disopra del canale di gronda sono ammessi spazi vuoti fino a 25 cm nella parete di protezione.”
Questa norma si impone per lavori sui tetti quando è necessario evitare la caduta di persone da altezze superiori ai 3 metri (cfr. art. 3 cpv. 2 Ord. prevenzione e non art. 18 cpv. 1 lett. c Ord. tetti come sostenuto dai difensori, poiché tale regola si riferisce al calpestio su tetti e sottotetti costruiti con materiale poco resistente).
L’ispettore della SUVA, giustamente, ha rilevato la violazione dell’art. 14 Ord. tetti senza nulla menzionare riguardo all’altezza di caduta. Infatti, la soletta del balcone, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, non era idonea a fungere da piano finale di impatto, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che la vittima è caduta sino a terra.
In concreto tra il balcone e il piano di calpestio del ponteggio in prossimità dello stesso vi era uno spazio importante, le cui misure non sono state rilevate dalla polizia, ma che possono essere stimate prudenzialmente con l’ausilio delle fotografie act 6 in ca. cm 20 in orizzontale (cfr. foto 3; nei verbali di interrogatorio si è parlato di meno di cm 30 e al dibattimento ACCU 3 ha confermato che si trattava di cm 30 all’incirca) e in ca. cm 35-40 in verticale (cfr. foto 1 tenendo conto che ACCU 1 al dibattimento ha precisato che un giro di mattoni misura in altezza cm 23,5 [cm 25 con il cemento] e foto 5 dove si vede che il metro posato dalla polizia appoggia da un lato su un pannello di armatura). Queste misure comportano uno spazio in diagonale superiore ai cm 40, più che sufficiente per permettere il passaggio di una persona che si trova sdraiata sul balcone (cfr. foto 1 e 2).
Ne segue che la soletta non dava sufficienti garanzie che una persona precipitando si sarebbe in ogni caso fermata su di essa. Occorreva a tal fine che lo spazio in discussione fosse in un modo o nell’altro chiuso (con una rete, degli assi, un parapetto ecc.). Non per nulla l’art. 4 cpv. 3 Ord. prevenzione sanciva che le solette dei balconi, le logge e altre simili parti delle costruzioni accessibili devono essere provviste, fino alla posa dei parapetti definitivi, di parapetti provvisori e tavole fermapiedi su tutti i lati verso il vuoto.
In definitiva la soletta del balcone non era una superficie sicura, come invece vorrebbe la difesa. Era quindi necessario procedere alla costruzione di un ponteggio secondo le norme per evitare cadute superiori ai 3 metri. Un’impalcatura che distava cm 85 dalla facciata (cfr. documentazione fotografica della polizia) e non prevedeva nulla per assicurare il lavoro dei carpentieri non era idonea a tal scopo.
Le conclusioni dell’ispettore SUVA, peraltro confermate dal perito giudiziario (cfr. act 33), non possono quindi che essere ritenute corrette.
Accertato che il ponteggio sul cantiere __________ a __________ non rispettava le regole dell’arte, occorre verificare se gli accusati sono responsabile di questa situazione.
Per contro l’accusato ACCU 1 si è limitato a installare un ponteggio alla bell’e meglio, a suo dire per le sue necessità anche se non ne aveva strettamente bisogno per la costruzione potendo erigere i muri dall’interno. Così facendo non ha messo a disposizione di tutti gli artigiani una impalcatura sicura. Non è certo sufficiente, per ottemperare agli impegni contrattuali, predisporre una struttura nettamente insufficiente e poi aspettare che qualcuno reclami prima di metterla in regola.
In altre parole, omettendo di rispettare le regole dell’arte, ha creato una situazione di pericolo della quale deve rispondere.
In altre parole era lui che doveva verificare se il lavoro poteva essere eseguito in sicurezza prima di permettere al collega di iniziare l’attività.
Era debitamente istruito, sia per la sua formazione sia per il fatto che all’interno della __________ SA vengono organizzati dei momenti di istruzione ai quali partecipano anche ispettori della SUVA (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5).
Nei confronti della vittima aveva quindi una posizione di garante. Ne segue che avendo omesso per negligenza di allestire personalmente o di far predisporre le necessarie misure di sicurezza è autore colpevole dei reati imputatigli.
In concreto tuttavia, dovendosi occupare di diversi cantieri, ha delegato, a un collaboratore capace, con esperienza e che negli anni aveva seguito i corsi di formazione interna della ditta in materia di prevenzione degli infortuni (cfr. verbale del dibattimento pag. 5), il compito di verificare la sicurezza sul cantiere e di istruire e controllare gli operai (cfr. al riguardo Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, N. 19 all’art. 229 CP).
L’accusato ACCU 2 infatti, dopo aver trattato con l’architetto e aver ricevuto da lui i piani, senza mai recarsi sul posto, ha incaricato ACCU 3 - che ha definito al dibattimento come uno dei suoi migliori collaboratori, se non il migliore - di assumersi la responsabilità di cantiere e di eseguire l’opera.
Egli, vista la persona alla quale aveva affidato il compito, poteva senz’altro confidare nel fatto che il suo collaboratore lo avrebbe eseguito scrupolosamente e in ossequio alle regole (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 6S.236/2003 del 25 settembre 2003 cons. 2.2.1.). A lui , che neppure aveva visto la situazione prima dei fatti, non può quindi essere rimproverata alcuna negligenza.
Sopra è stato accertato che responsabili per questa omissione, oltre all’arch. __________, sono anche l’impresario ACCU 1 e il caposquadra ACCU 3.
In ambito penale ognuno risponde per le proprie colpe.
Una eventuale concolpa della vittima, nell’ipotesi di un non perfetto stato di salute - che non risulta comunque essere stato di ostacolo alla sua attività (cfr. verbale di interrogatorio CIVI 1 del 19 novembre 2003, pag. 3) – non era certo di importanza tale da far sì che non fosse dato il nesso causale di cui sopra.
Neppure permette tale conclusione il fatto che CIVI 1 – pure cognito in materia di sicurezza non fosse altro che per i lunghi anni di attività e la formazione ricevuta in ditta – non abbia reclamato per le condizioni in cui era chiamato a lavorare, perché non è corretto pretendere che un operaio sia responsabile, ad esclusione di chi sta sopra di lui, per mancanze imputabili a chi doveva mettere a disposizione un luogo di lavoro sicuro. Altrimenti detto – seppur può essere ammesso che anche al singolo lavoratore incombe un obbligo di segnalare anomalie – chi è responsabile del cantiere non può scaricare sull’operaio gli oneri che gli sono imposti di mettere a disposizione un cantiere sicuro o di verificare la sicurezza di impianti predisposti da altri.
In questo senso un’eventuale mancanza della vittima non può essere tale da sopprimere la responsabilità di chi dirigeva il cantiere per la ditta __________ SA.
La censura della difesa non merita quindi, dal punto di vista penale, protezione alcuna.
V’è poi da considerare a loro carico che la violazione degli obblighi è di una certa gravità, perché c’è stata una crassa sottovalutazione dei rischi, nonostante che le regole di prevenzione fossero perfettamente conosciute.
Questo vale in particolare per ACCU 3, il quale, per quanto emerso in istruttoria, beneficiava di una formazione superiore. Inoltre nei suoi confronti va pure ritenuto che era direttamente responsabile per CIVI 1 e aveva la concreta possibilità di intervenire prima di permettere alla vittima di iniziare il lavoro.
In definitiva la pena di 5 giorni di detenzione per ACCU 1 e quella di 10 giorni di detenzione per ACCU 3, proposte dal Procuratore pubblico, appaiono rettamente commisurate al grado di colpa di ciascuno e alle particolarità del caso specifico. Meritano pertanto conferma.
Non vi sono motivi né oggettivi né soggettivi per non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per il periodo di prova minimo di 2 anni.
Vi sono tuttavia aspetti che possono influire sulla decisione in ambito civile, come l’eventuale concolpa della vittima, che devono essere chiariti.
Si rende quindi necessario un rinvio al competente foro civile, pur riconoscendo in questa sede, in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LAVI, il principio della responsabilità dei due accusati condannati.
visti gli art. 41, 63, 68, 125 cpv. 2, 229 cpv. 2 CP, 9 LAVI; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 2
dall’imputazione di lesioni colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4756/2005 del 14 dicembre 2005 nella parte oggetto dell’odierno dibattimento (punti 2 e 3.1).
carica allo Stato le spese del procedimento nei confronti di ACCU 2.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4762/2005 del 14 dicembre 2005.
dichiara ACCU 3
autore colpevole di lesioni colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4763/2005 del 14 dicembre 2005.
condanna ACCU 1
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.-.
condanna ACCU 3
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’600.-.
ordina l'iscrizione delle condanne a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia la parte civile CIVI 1 al foro competente, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo del risarcimento delle pretese che dovessero essere dimostrate in ambito civile.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 700.- spese giudiziarie
fr. 1'000.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 800.- tassa di giustizia
fr. 800.- spese giudiziarie
fr. 1'600.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 800.- tassa di giustizia
fr. 400.- spese giudiziarie
fr. 1'200.- totale