Incarto n. 10.2006.146, 10.2006.147 DA 699/2006/DA 700/2006

Bellinzona 12 gennaio 2007

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 2

ACCU 1,

(entrambi difesi da: avv. DI 1, __________, in subdelega dall’avv. __________, __________)

ACCU 2,

prevenuto colpevole di rissa,

per avere preso parte ad una rissa, nel corso della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti;

fatti avvenuti a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005;

reato previsto dall’art. 133 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 febbraio 2006 n. 699/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

  1. Alla pena di 3 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00,

ACCU 1,

prevenuto colpevole di rissa,

per avere preso parte ad una rissa, nel corso della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti;

fatti avvenuti a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005;

reato previsto dall’art. 133 CP richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 febbraio 2006 n. 700/2006 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

  1. Alla pena di 3 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00,

ed inoltre non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 26 aprile 2004, ma l’ammonisce formalmente;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 20 marzo 2006;

indetto il dibattimento in data 12 gennaio 2007, al quale sono comparsi gli accusati personalmente, assistiti dal difensore avv. DI 1, __________, e il Sost. Procuratore pubblico AINQ 1, __________;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentita la teste __________ , __________, da __________, in __________, __________, __________, la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

proposte dall’accusa nuove imputazioni in via subordinata alla rissa, e meglio per aggressione, in via ancor più subordinata per lesioni semplici e, in via ultima subordinata, per vie di fatto;

sentito il difensore, il quale si oppone a che vengano prospettati nuovi reati. All’aggressione osta l’art. 250 cpv. 1 e 2 CPP, trattandosi di reato punito con pena più grave. Egli si oppone inoltre alle altre nuove imputazioni poiché già decise con i decreti di non luogo a procedere. Inoltre non ritiene sia rispettato il principio della parità delle armi, poiché la difesa si è preparata a difendersi sul decreto d’accusa;

sentita di nuovo l’accusa la quale dichiara di rinunciare alla richiesta di mutazione dell’imputazione in aggressione, mantenendo le altre richieste relative ai reati di lesioni semplici e di vie di fatto; e meglio:

  • lesioni semplici, per avere ACCU 2 e ACCU 1, in correità tra loro, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato medico,

e, in via più subordinata:

  • vie di fatto, per avere ACCU 2 e ACCU 1, in correità tra loro, colpito al corpo __________, spingendolo;

Il Sostituto Procuratore Pubblico rileva che i decreti di non luogo a procedere citati dal difensore si riferiscono a quanto accaduto nei confronti di __________, e non di __________;

richiamato l’art. 250 cpv. 1 CPP il giudice prospetta agli accusati le nuove imputazioni di:

  • lesioni semplici, per avere ACCU 2 e ACCU 1, in correità tra loro, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato medico,

rispettivamente di:

  • vie di fatto, per avere ACCU 2 e ACCU 1, in correità tra loro, colpito al corpo __________ spingendolo;

sentiti il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti d’accusa, in via subordinata che gli accusati vengano condannati per lesioni semplici, in via ancor più subordinata per vie di fatto. Sulla pena postula per entrambi una condanna ad una pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere, rimettendosi al giudizio del Giudice per la determinazione delle singole aliquote. La pena pecuniaria può essere sospesa condizionalmente per un periodo di due anni. Egli postula inoltre che ACCU 2 e ACCU 1 siano condannati al versamento di una multa di fr. 200.-- l’uno;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento per entrambi gli imputati da ogni capo d’accusa, pretendendo altresì la rifusione di spese e ripetibili. Egli sostiene infine che in caso di condanna la pena non debba andare oltre una multa di fr. 90.-- cadauno;

da ultimo gli accusati, i quali, così interrogati dal giudice, dichiarano tra l’altro di non essere disposti, in caso di condanna, a svolgere lavori di pubblica utilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 2 autore colpevole di rissa, per avere preso parte ad una rissa, avvenuta a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, nel corso della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti?

1.1. E’ ACCU 2 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 1, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato medico citato sub 1?

1.2. E’ ACCU 2 autore colpevole di vie di fatto per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 1, colpito al corpo __________, spingendolo?

  1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena nei confronti di ACCU 2?

  2. Può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  3. L'eventuale condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. E’ ACCU 1 autore colpevole di rissa, per avere preso parte ad una rissa, avvenuta a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, nel corso della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti?

5.1. E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 2, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato medico citato sub 5?

5.2. E’ ACCU 1 autore colpevole di vie di fatto, per avere, a Lugano, all’esterno della discoteca __________, il 19 marzo 2005, in correità con ACCU 2, colpito al corpo __________, spingendolo?

  1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena nei confronti di ACCU 1?

  2. Può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  3. L'eventuale condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 26 aprile 2004 nei confronti di ACCU 1?

9.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto o deve esservi formale ammonimento?

  1. Devono essere assegnate ripetibili e se si in quale misura?

  2. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data 16 gennaio 2007 il Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso, chiedendo contestualmente la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto,

  1. Verso le ore 02.20 del 19 marzo 2005, un gruppo di persone comprendente __________, sua sorella __________, sua cugina __________, e __________ si dirigeva verso il centro di Lugano con l’intento di recarsi alla discoteca __________. __________ e __________ raggiungevano lì gli altri solo in seguito, dopo aver trascorso un’ora abbondante in un’altro locale notturno.

Tra le 04.00 e le 04.30, all’interno del locale __________, __________ aveva un’animata discussione con un ragazzo.

Con l’intento di sedare la situazione ed evitare sorgessero problemi all’interno del locale interveniva l’agente di sicurezza privato della discoteca ACCU 2, che li separava, “allontanandoli” a due poli opposti.

Poco dopo ACCU 2 veniva raggiunto da __________, la quale gli riferiva che il ragazzo che aveva avuto il diverbio con la cugina, l’aveva avvicinata esprimendo la volontà di voler “far la pace”. Alla presenza di __________, ACCU 2 si faceva così parte attiva nel riconciliare i due, senza tuttavia ottenere l’esito sperato. Anzi: __________ dimostrava di nuovo un atteggiamento di sfida, __________ diveniva aggressiva contribuendo a creare una situazione di disturbo per gli altri avventori.

  1. A questo punto le versioni date dalle persone coinvolte non sono più univoche.

Di seguito i fatti vengono riportati dapprima per come raccontati dai due coaccusati, i quali in aula hanno ribadito la versione data “a caldo” davanti alla Polizia, e che hanno peraltro voluto precisare di nemmeno più ricordare le fattezze delle persone coinvolte, da un lato per la brevità dell’episodio, dall’altro per il tempo trascorso da quei momenti, accaduti quasi due anni fa.

ACCU 2 ha riferito di aver intimato alle ragazze di uscire dal locale poiché suo compito era mantenerne l’ordine al suo interno. Vista la reazione irosa di __________, egli aveva ritenuto necessario accompagnarla all’esterno, “prendendola per la giacca”, mentre lei perseverava nel suo atteggiamento aggressivo cercando di schiaffeggiarlo. __________ da parte sua si disinteressava della situazione, recandosi alla toilette, come da lei stessa riferito in interrogatorio, e non partecipando più in nessun modo agli eventi seguenti.

Diretti verso l’uscita, ACCU 2 e __________ sono stati seguiti da ACCU 1, impiegato quale portiere dello __________, con la funzione, per l’appunto, di “gestire” l’entrata rispettivamente l’uscita della discoteca.

Poco importa, ai fini del presente procedimento, conoscere la verità – esercizio assai arduo, vista la diversità di versioni agli atti – su come sia avvenuta “l’espulsione” all’esterno della __________.

Fatto sta che una volta all’esterno e svolto il suo “dovere”, il “buttafuori” ACCU 2 – che ha sempre ribadito, con ACCU 1, non essere avvenuto nulla “sopra le righe” - ha udito un giovane (poi identificato in __________) rivolgersi a lui con più epiteti fra cui “bastardo”, rinfacciandogli di “prendersela con una donna”.

Poco dopo, __________, visibilmente “alterato e minaccioso” – per usare le parole dei due dipendenti della discoteca - “ci è venuto contro”. ACCU 2, di stazza assai prestante, ha riferito di averlo “allontanato, spintonandolo”, poiché non conoscendolo e vedendolo tanto adirato, non sapeva “come avrebbe potuto comportarsi”. Egli ha insomma ammesso che per frenare __________, “rabbioso” nel suo impeto quando lo stava “puntando”, l’ha “spintonato via con le mani”, senza tuttavia che questi cadesse a terra.

La versione data in aula da ACCU 2 collima con quanto da lui sostenuto davanti alla Polizia (verbale, pag. 2), e meglio che __________ gli si era “avventato contro in maniera tale da far intendere che voleva fare a botte” e di avergli dato un paio di spintoni “per allontanarlo”. Il “buttafuori” ha sempre negato di averlo colpito con schiaffi, pugni e/o calci.

A quei momenti concitati avrebbero partecipato “attivamente, aiutando ad allontanarlo” altre due o tre persone, le cui generalità sono rimaste ignote, ma che, a sospetto di ACCU 2, potevano fare parte del gruppo cui apparteneva il ragazzo importunato in discoteca da __________. Egli ha ricordato che questi giovani erano stati fatti uscire dalla porta di sicurezza della cucina dal padrone del locale, poiché “creavano problemi”, e che aveva notato che “ce l’avevano col __________”.

ACCU 2 ha specificato che ACCU 1 era presente, lì, all’esterno, sulla porta, ma che mai ha partecipato attivamente agli eventi.

Allontanato in un primo tempo __________, ACCU 2 e ACCU 1 nel mentre di rientrare nel locale avrebbero udito l’aggressore che li sfidava ad uscire di nuovo.

ACCU 1 ha in sostanza confermato appieno la versione del collega, ponendo l’accento sul fatto che questi avrebbe “spintonato __________ che lo stava aggredendo” nonché precisando di non essere praticamente andato oltre il raggio di apertura della porta d’accesso alla discoteca.

  1. Le altre persone coinvolte, sentite dalla Polizia, hanno riferito in altra maniera.

__________ ha sostenuto di essere stata aggredita, una volta all’esterno, da tre “buttafuori” che l’avrebbero spintonata a terra. Intenta a rialzarsi se li sarebbe “trovati addosso tutti e tre”, ricevendo “sberle in faccia ed alcuni calci alle gambe ed alla schiena”; inoltre sarebbe stata strattonata ad un braccio.

In quel momento a sua difesa sarebbe intervenuto __________ e i tre si sarebbero “accaniti contro di lui”; poi, “sconvolta e scioccata dalla situazione”, si sarebbe trovata di nuovo a terra, senza più vedere cosa accadesse all’amico.

__________, da parte sua, ha precisato di essere intervenuto per prendere le difese dell’amica e di aver “preso uno dei tre individui”, allontanandolo dalla ragazza. Da lì, i tre, “più un quarto” (che più avanti indica essere sicuramente tutti agenti di sicurezza privati dello __________), l’avrebbero “aggredito e malmenato con ripetuti pugni e calci”. Uno dei quattro gli avrebbe poi detto con tono minaccioso: “ricordati bene che noi siamo in tanti”; poi tutti sarebbero spariti all’interno del locale. A suo dire ai fatti erano presenti __________, __________, __________ e altre due persone rimaste sconosciute.

Entrambi hanno descritto, in modi diversi, due delle persone che hanno partecipato alla colluttazione; a stento vi si può riconoscere gli accusati. __________ ha riferito inoltre di conoscere tale __________ fra gli impiegati dello __________.

Da parte sua __________ ha indicato di aver notato un gruppo di persone che “stava picchiando il __________. Ho visto che lo schiaffeggiavano e lo vedevo cadere a terra”, non sapendo precisare se fosse stato spintonato o se vi fosse finito “dopo aver ricevuto qualche calcio”. La __________ ha saputo descrivere solo una delle persone coinvolte (che parrebbe richiamare i tratti di ACCU 2) e di aver dedotto fossero agenti di sicurezza della discoteca dal fatto che “uno di questi avesse nell’orecchio un auricolare”.


ha dichiarato in aula, ove è stata sentita come teste, di non aver assistito a quanto accaduto.

  1. Su chiamata di __________ la Polizia è intervenuta alle 04.55 all’esterno del locale e preso atto che __________ e __________ lamentavano dolori, li invitava a recarsi al pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano, e in seguito, a raggiungere il posto di Polizia, per l’interrogatorio.

I rapporti medici, redatti in data 19 marzo 2005, giorno degli eventi, dalla dr.ssa med. __________ del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano, attestano per __________ una “lieve contusione/distorsione della spalla sinistra” e di un “lieve deficit di forza”, per __________ __________ di una “contusione al testicolo e all’inguine sinistri” e di una “contusione alla caviglia destra”.

Al termine dell’interrogatorio di Polizia avvenuto a poche ore dei fatti, __________ e __________ hanno sporto denuncia/querela a verbale; entrambi nei confronti di “ignoti agenti di sicurezza” per i reati di aggressione, vie di fatto e lesioni semplici; __________ anche per minaccia e ingiurie.

Le denunce sporte da __________ sono sfociate in data 22 fennraio 2006 in due decreti di non luogo a procedere: per quanto nei confronti di ACCU 2 “per l’inesistenza degli estremi di reato e per l’insufficienza di prove per le lesioni semplici, l’aggressione e le minacce”, per quanto nei confronti di ignoti (e di ACCU 1 quale indiziato) per “insufficienza di prove”.

Diverso esito hanno avuto i procedimenti aperti a seguito della denuncia di __________.

Con decreto d’accusa n. 699/2006 del 22 febbraio 2006 il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, __________, ha ritenuto ACCU 2 colpevole di rissa, “per avere preso parte ad una rissa, nel corso della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti”, proponendo la condanna ad una pena di tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.

Stessa accusa e stessa proposta di pena è stata indicata nel decreto d’accusa n. 700/2006 del 22 febbraio 2006 nei confronti di ACCU 1.

Nei confronti di __________, in relazione alla rissa, è stato emesso il 28 agosto 2006 un decreto di non luogo a procedere non motivato, pur con la considerazione che “per rapporto alla sua colpa il rubricato è già stato duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo gesto, avendo riportato le lesioni attestate agli atti nel corso della rissa cui ha partecipato; si impone quindi di rinunciare ad un procedimento penale nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 66bis CP”.

Al dibattimento, prima del termine dell’istruttoria, l’accusa ha chiesto venissero prospettati ai due accusati, in correità fra loro, i seguenti reati: aggressione, lesioni semplici e vie di fatto. Abbandonata la richiesta in merito al reato di aggressione, l’accusa ha visto raccolte dal giudice le altre, in virtù dell’art. 250 cpv. 1 CPP.

L’accusa ha così postulato al termine della sua requisitoria, la conferma del decreto d’accusa (che contempla il solo reato di rissa) e, in via subordinata, che gli accusati venissero condannati per lesioni semplici, “per avere in correità tra loro, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato medico”); infine, in via ancor più subordinata, la condanna per entrambi a vie di fatto “per averle commesse, in correità fra loro, contro __________, spingendolo e così colpendolo al corpo”.

La difesa ha chiesto il proscioglimento dei due accusati da ogni capo d’imputazione; nella denegata ipotesi di una condanna che la pena non superasse una multa di fr. 90.-- cadauno.

  1. Ad inizio dibattimento i due accusati sono stati interrogati sulla loro persona.

ACCU 2 ha raccontato di aver frequentato la scuola sino alla terza media, di non aver terminato alcuna formazione professionale, ma di eseguire tuttavia di tanto in tanto lavori da decoratore, pur non avendone il diploma. Celibe, ACCU 2 vive con la madre, che sopporta le spese della casa e quelle che lui non riesce a coprire.

Il 32enne frontaliero lavora come “buttafuori” presso il locale __________ di Lugano dall’ottobre 2004 con un grado di occupazione di circa il 25 % (al venerdi e al sabato sera).

Il curriculum professionale di ACCU 1, classe __________, coniugato con una figlia da poco maggiorenne, non è molto diverso. Dopo le scuole dell’obbligo, egli non ha seguito alcuna formazione; da tempo, nella misura del 40-50 % fa il “portiere” presso il medesimo esercizio pubblico di Lugano.

Nella dichiarazione 8 gennaio 2007 prodotta al dibattimento i due sono stati definiti dalla datrice di lavoro come “collaboratori seri e validi”, che “mai hanno creato problemi all’esercizio pubblico”.

La gerente del locale, così richiesta dalla Polizia (vedi Rapporto, pag. 2), ha indicato che vi lavorano due soli addetti alla sicurezza, per l’appunto ACCU 2 e ACCU 1, i quali ne hanno dato conferma in aula.

I due hanno tenuto a ribadire in più occasioni che la loro funzione è quella di controllare le entrate e le uscite e di mantenere l’ordine all’interno del locale. ACCU 1 svolge mansioni di portiere e a suo dire evita di intervenire in ogni situazione ove vi sia rischio di contatto fisico, avendo problemi alle orecchie, che, se colpite, potrebbero produrgli lesioni importanti.

Così richiesto a seguito di alcuni particolari emersi dalle risultanze predibattimentali, ACCU 2 ha sostenuto che nessuna persona di nome Vincenzo lavora allo __________, rispettivamente che il personale non fa uso di auricolari per comunicare.

  1. I decreti d’accusa, confermati al dibattimento, in via principale, nella proposta di condanna rendono colpevoli ACCU 2 e ACCU 1 di rissa ex art. 133 CP “per avere preso parte ad una rissa, nel corso della quale __________ ha riportato varie contusioni, in particolare alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro, come attestato dal rapporto 19.3.2005 del Pronto soccorso di Lugano, agli atti”.

6.1. Per l’art. 133 CP è colpevole di rissa chiunque vi prende parte allorquando la conseguenza è la morte o la lesione di una persona. Il reato è perseguito d’ufficio.

La rissa è definita come un contrasto (fr. “altercation”, ted. “Auseinandersetzung”; cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 2 ad art. 133 CP, pag. 193; Trechsel,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 133 CP, pag. 472) fisico, reciproco, fra almeno tre persone che vi prendono parte attivamente (DTF 106 IV 250 cons. 3b). Quale ulteriore elemento oggettivo è richiesto che la rissa comporti la morte o la lesione di una persona (DTF 106 IV 253). Infine, dal profilo soggettivo, l’autore deve volere o accettare le circostanze che caratterizzano la rissa, senza che sia necessario che egli voglia o accetti la morte o la lesione della persona.

6.2. I considerandi che precedono evidenziano versioni contrastanti e che non collimano (ad esclusione di quelle rese dai due accusati) sui fatti salienti.

Come si vedrà, l’accusa medesima si è basata, per sostenere l’uno o l’altra accusa, su versioni del tutto diverse fra loro, privilegiando a volte l’una, a volte l’altra.

E’ il caso di ricordare che difettando agli atti prove certe su quanto accaduto, in un giudizio di condanna si può fondare su soli indizi solo se gli stessi permettono un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna dev’essere la necessaria conseguenza quindi della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve aver cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.

Sulle prove raccolte il giudice di merito decide poi secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).

In questo contesto si inserisce il principio “in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice di rito penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).

Il principio “in dubio pro reo” disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza.

In DTF 127 I 40 (consid. 2a) il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire le modalità di applicazione del principio “in dubio pro reo” nell’ottica del giudice e del giudizio: nell’esame degli elementi probatori, che avviene secondo il suo libero apprezzamento, il giudice deve chiedersi se l’accusa ha saputo recare prove o indizi che non lasciano dubbi (“zweifelfrei”) sulla colpevolezza dell’accusato. Egli può ritenere fatti o circostanze sfavorevoli all’accusato solo se, dopo un coscienzioso approfondimento del materiale probatorio, abbia raggiunto il pieno convincimento della loro esistenza. Un giudizio di condanna deve quindi fondarsi, dal profilo oggettivo, su sufficienti e chiare prove di colpevolezza (“hinreichende Schulbeweise”) e, dal profilo soggettivo, sul pieno convincimento del giudice circa la loro esistenza (“volle richterliche Überzeugung”). Questi concetti sono stati ripresi diffusamente in una recente sentenza, ove il Tribunale federale ha tenuto a sottolineare che in tale prospettiva una semplice verosimiglianza non è sufficiente per pronunciare una condanna, anche se l’assoluta certezza non è necessaria. L’Alta Corte ribadisce inoltre che il principio “in dubio pro reo” è violato laddove il giudice pronunci una condanna nonostante l’esistenza di rilevanti e non sopprimibili dubbi, oppure la pronunci senza essere stato colto dal dubbio, allorquando sussistevano invece ragionevoli motivi per dubitare (Sentenza TF 1P.474/2004 del 3 dicembre 2004, consid. 2.2 e 2.3, in: SJZ 101 [2005], pag. 67-68). Da tenere presente, infine, che per “rilevante” deve intendersi non già un dubbio astratto o teorico, bensì quello che, alla luce delle circostanze oggettive del caso, insorgerebbe in ogni persona critica e ragionevole (Hauser/Schweri, op. cit., pag. 229, n. 12).

6.4. Nella propria descrizione dei fatti __________ è stata sicuramente più volte imprecisa.

Già riferendo su quanto accaduto all’interno del locale, essa sembra aver “calcato la mano”, allorquando sostiene che nel secondo incontro con il ragazzo, durante le “scuse”, “il buttafuori, spostando di peso mia cugina”, le avrebbe detto che non poteva più restare nel locale (verbale, pag. 1). Senonché la cugina, __________, sentita in aula come teste, ha recisamente negato che il buttafuori sia intervenuto di forza né, ancor meno, che l’abbia “spostata di peso”.

La __________, che ha ammesso di essere “una persona molto aggressiva” (verbale di polizia, pag. 3), ha sostenuto di essere stata portata all’esterno della discoteca da tre “buttafuori” (quando l’istruttoria ha dimostrato esservene due soli attivi nel locale), che poi una volta fuori l’avrebbero aggredita.

Essa è stata in grado di descrivere (male) il solo ACCU 2, con cui aveva avuto i primi contatti all’interno della discoteca; in seguito ha sostenuto di conoscere tale Vincenzo come dipendente della discoteca, allorquando nessuno con tal nome vi lavora.

Giova infine riportare quanto riportato alla Polizia da __________ in merito a sua sorella __________: “Ad un certo punto sono stata raggiunta da mia sorella __________ la quale mi diceva qualche cosa del tipo: - Mi vogliono picchiare. Preciso che vi era la musica alta e conoscendo mia sorella le rispondevo che era meglio andare a casa, tanto che comunque erano già quasi le 0500 di mattina”. Insomma, __________ non ha dato peso alcuno alle parole, pur allarmanti, proferite in quel momento dalla sorella.

Del resto, a tale descrizione dei fatti, non ha creduto fino in fondo nemmeno l’accusa, atteso che per ogni atto compiuto nei confronti di __________, il 22 febbraio 2006 è stato emesso un decreto di non luogo a procedere (per ACCU 2) “per l’inesistenza degli estremi di reato e per l’insufficienza di prove per le lesioni semplici, l’aggressione e le minacce”.

Lo stesso giorno, sempre in relazione alla denuncia sporta da __________, è stato emanato un decreto di non luogo a procedere anche nei confronti di ACCU 1 (rimasto peraltro allo stadio di solo indiziato) considerata “l’insufficienza di prove a carico del rubricato”.

Se il racconto di __________ non è stato degnato di seguito da parte dell’accusa per i fatti da lei vantati come subìti (sino all’intervento di __________), mal si vede come possa essere sottoscritto per la seconda parte degli eventi, a partire dall’”aggressione” a __________. Versione, quella della __________, che, è il caso di dirlo, nei fatti salienti si avvicina ben più a quella di __________ che non a quella degli accusati.

Nella sua deposizione __________ – non testimone, bensì parte lesa e denunciante – conferma di aver agito da parte attiva e d’impeto, in reazione al fatto che la sua amica era stata “espulsa”, non certo passando inosservata, dalla discoteca. L’esame della sua alcolemia, effettuato ad oltre quattro ore dagli episodi, ha rivelato un tasso di 1.29 g/mille. Per dirla con l’accusa in aula, __________ “ha agito in modo aggressivo e sconveniente e non doveva cercare problemi”.

__________ afferma di essere stato poi “aggredito e malmenato con ripetuti pugni e calci”, “solo contro quattro” (certo che fossero “agenti di sicurezza privati del locale notturno __________”), pur non riuscendo a specificare chi l’avesse colpito né in quali parti del corpo.

Con le sue (scarse) condizioni di lucidità e la concitazione dei momenti si può spiegare una certa confusione: i quattro individui non potevano essere agenti di sicurezza privata del locale (essendovi impiegati solo un buttafuori, ACCU 2, e un portiere, ACCU 1); le risultanze mal spiegano come il luogo degli eventi possa essere situabile “sul marciapiede all’esterno del locale, ad almeno 10 metri dall’entrata del locale”, a meno che qualcos’altro sia accaduto.

Fra le conseguenze riportate nella collutazione, egli indica anche dolori e tumefazioni al volto, non riscontrati tuttavia dal medico del Pronto Soccorso, malgrado queste avrebbero dovuto essere le lesioni più visibili.

Insomma, una volta ancora, un’esposizione che non aiuta certo a fare chiarezza su quanto effettivamente accaduto, quella notte.

Del resto, come già per quella della __________, l’accusa non ha ritenuto di fare (del tutto) proprio il resoconto __________, dando atto che questi si sarebbe comportato in maniera aggressiva e avrebbe “attaccato” per primo, non facendogli fede quando sostiene che “come ho allontanato uno degli aggressori, mi si sono avventati contro” (verbale polizia pag. 2).

Dal canto suo __________ riferisce di aver visto almeno tre persone che colpivano __________ e di aver dedotto fossero buttafuori poiché che le sembrava “che uno di questi avesse nell’orecchio un auricolare”. I due accusati in aula hanno smentito che fra loro usino l’auricolare, già perché le loro mansioni sono differenti.

In aula la teste __________, che ha ribadito di non aver partecipato ai fatti, non ha riconosciuto gli accusati come i buttafuori della discoteca, sostenendo di non ricordarne tratti e lineamenti.

6.5. Nessuna deposizione porta a concludere su una effettiva partecipazione di ACCU 1 all’assembramento e alla collutazione.

ACCU 2 ha confermato che ACCU 1 non ha partecipato in nessun modo, se non rimanendo sulla soglia d’entrata, avvalorando la tesi del portiere che ha ribadito, dapprima davanti agli inquirenti, poi davanti a questo giudice, di essersi limitato ad aprire e chiudere la porta principale della discoteca.

Insomma, in conclusione questo giudice in re al coinvolgimento di ACCU 1 nutre più di un dubbio, il quale, per quanto esposto sopra, gli deve profittare.

Da qui il proscioglimento, per lui, dall’accusa di rissa.

6.6. Diversa la posizione di ACCU 2, il quale ha ammesso di aver avuto un contatto fisico avuto con __________, che lo stava aggredendo.

La rissa presuppone uno scambio di colpi; allorquando una delle parti si trova attaccata non vi è rissa solo quando la prima rimane del tutto passiva, limitandosi a proteggersi, senza commettere nemmeno vie di fatto. In DTF 131 IV 153 il Tribunale Federale, riconfermando tale giurispudenza, si è invero chiesto come un individuo, all’interno di una bagarre, possa respingere un attacco rimanendo del tutto passivo. Analogamente ci si potrebbe chiedere come nel contesto in cui sono avvenuti i fatti, ACCU 2 avrebbe potuto proteggersi da una persona che lo stava puntando infuriata, rimanendo del tutto passivo, senza nemmeno toccarla.

Sia come sia, ACCU 2 ha ammesso di non essere rimasto del tutto passivo e di avere spintonato __________ per allontanarlo; il tutto nell’ambito di una situazione confusa, anche per il numero delle persone (almeno tre) coinvolte.

E’ quindi il caso di ricordare che sussiste rissa anche allorquando una persona ha un’attitudine attiva, pur puramente difensiva, e meglio distribuisce dei colpi, ma unicamente per proteggersi, difendere un terzo o separare i contendenti (DTF 94 IV 105). In altre parole, anche chi si è limitato a difendersi, attivamente, è un partecipante (alla rissa) ai sensi dell’art. 133 CP (DTF 106 Iv 246 cons. 3).

Nulla importa che l’istruttoria, né quella predibattimentale né quella condotta in aula, non abbia permesso di identificare a chi si debbano imputare le lesioni (alla caviglia destra, all’inguine e al testicolo sinistro) patite da __________. Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare che il partecipante adempie il reato di rissa anche nel caso in cui abbia abbandonato la rissa prima che sia sopraggiunta la lesione (Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 133 CP; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 133 CP, pag. 195).

Il cpv. 2 dell’art. 133 CP prevede l’impunità per chi, partecipante alla rissa, si limita a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

Per la versione più favorevole all’accusato, è assodato, poiché ammesso, che ACCU 2 abbia spintonato __________ – che l’accusa medesima ha riconosciuto come “primo” aggressore, che quindi avrebbe dato il via alla rissa - in un contesto meramente difensivo; ne deriva che il primo debba essere posto al beneficio del cpv. 2 dell’art. 133 CP, e quindi dichiarato non punibile, essendosi egli limitato a respingere un attacco.

Facit, anche ACCU 2, pur se per motivi (di diritto) diversi rispetto al collega ACCU 1, non va punito per l’accusa di rissa, dalla quale va quindi prosciolto.

  1. L’accusa ha postulato, in via subordinata, che gli accusati venissero condannati per lesioni semplici, “per avere in correità tra loro, causato un danno alla salute di __________ colpendolo con calci e pugni e causandogli varie contusioni, come risulta dal certificato medico”). Tale accusa è stata prospettata in aula a entrambi gli accusati, in virtù dell’art. 250 cpv. 1 CPP.

L’art. 123 cpv. 1 CP punisce per lesioni semplici chiunque intenzionalmente cagiona un danno al corpo od alla salute di una persona. E’ richiesta la querela della parte lesa (in casu avvenuta).

Se poco o nulla importa sapere, per l’adempimento del reato di rissa, chi fra i partecipanti abbia procurato le lesioni (Favre/Stoudtmann/Pellet, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 1.4. ad art. 133 CP) - in casu le contusioni lamentate da __________ e certificate da un medico -, diverso è per il reato di lesioni, per le quali è necessario individuare il reo.

In merito appare opportuno sottolineare come l’accusa stessa non abbia ritenuto di proporre i due reati di rissa e di lesioni in concorso, come sarebbe stato possibile, allorquando viene individuato colui che ha ucciso o ferito (DTF 118 IV 227; Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 133 CP, pag. 196; Trechsel, op. cit., n. 8 ad art. 133 CP, pag. 473).

Ciò poiché, in tutta evidenza, le risultanze non permettono di determinare chi abbia causato le lesioni a __________. In altre parole, nessuno è stato in grado di definire chi abbia compiuto quali atti; nemmeno il leso ha saputo attribuirli all’uno o all’altro partecipante. Non avendo potuto individuare l’autore delle contusioni, nemmeno si può imputarle a ACCU 2, tantomeno a ACCU 1.

La colpevolezza degli accusati non può nemmeno essere fatta rientrare attraverso l’istituto della correità con altri autori ignoti (ciò che nemmeno il Sostituto Procuratore Pubblico ha del resto sostenuto).

La correità presuppone due condizioni: una decisione comune di delinquere fra più autori e un contributo del correo all’esecuzione del reato. In altre parole è correo colui che collabora intenzionalmente e in modo determinante con altre persone alla decisione di perpetrare un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, in modo tale da apparire come uno dei principali partecipanti (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b); la decisione del correo può essere concludente e il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente; inoltre, l’adesione al progetto comune delinquente può anche avvenire successivamente o in corso di esecuzione (cfr. DTF 120 IV 17, 23 consid. 2d). Inoltre “Mittäterschaft setzt somit eine (Mit-)Tatherrschaft voraus“ (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b); laddove in genere vi è suddivisione del lavoro, sebbene contributi che preparano o sussidiano l’atto, appaiano sufficienti, quando l’esecuzione del reato è dominata da una decisione comune (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b). In altri termini, la sola volontà non è sufficiente per ammettere la correità; piuttosto, è necessario che il correo voglia e sia consapevole di partecipare effettivamente alla presa della decisione, all’organizzazione o alla realizzazione dell’infrazione (cfr. DTF 120 IV 17, 23 consid. 2d).

Ebbene, per tutto quanto precede nonché per quanto deve profittare agli accusati in caso di (sensibile) dubbio, nulla agli atti permette di punire ACCU 2 e ACCU 1 quali correi di lesioni.

Ne consegue che sia ACCU 2 che ACCU 1 vanno prosciolti dall’accusa di lesioni semplici.

  1. L’accusa ha chiesto che a ACCU 2 e ACCU 1 venisse prospettato anche il reato di vie di fatto “per averle commesse, in correità fra loro, contro __________, spingendolo e così colpendolo al corpo”. La domanda è stata accolta e così posta quale quesito.

8.1. Il proscioglimento da tale accusa per ACCU 2, reo confesso dello spintone a scopo difensivo, è dato già solo perché avendo questi adempiuto il reato di rissa (per il quale tuttavia non è stato punito in ossequio all’art. 133 cpv. 2 CP), è esclusa la possibilità di compiere contestualmente vie di fatto, atteso che queste ultime sono già comprese nella nozione di rissa (Trechsel, op. cit., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 133 CP, pag. 474; Corboz, op. cit.,n. 17, pag. 196).

Per quanto attiene ACCU 1, vale quanto esposto al considerando 6.5., e pertanto va prosciolto.

8.2. Ma v’è altro.

L’accusa ha chiesto, e ottenuto, che ai due accusati venisse prospettato il reato di vie di fatto, “per averle commesse, in correità fra loro, contro __________ __________, spingendolo e così colpendolo al corpo”. Non si può non evidenziare che, per come esposta, la fattispecie differisce in maniera netta da quanto prospettato dall’accusa per i reati di rissa e lesioni. E meglio: se per queste accuse il Sostituto Procuratore Pubblico ha costruito il proprio teorema su buona parte della versione data da __________, qui ha focalizzato l’accusa sulla sola versione data dagli accusati, sdegnando quella della parte lesa.

Non si può non evidenziare come l’accusa le abbia provate un po’ tutte, cadendo a volte in contraddizione su come ritenesse si fossero svolti i fatti, sposando, di volta in volta per i propri bisogni, la tesi dell’uno piuttosto che quella dell’altro. Già del resto ve n’era comprova nei decreti di non luogo a procedere per i fatti (non) compiuti contro __________, la cui versione, confermata in sostanza da __________, non è stata ritenuta sufficientemente comprovata.

Le vie di fatto sono nella fattispecie individuate nello spintone che ACCU 2 ha dato a __________ per respingerlo (cfr. testo dell’accusa per vie di fatto: “contro __________, spingendolo e così colpendolo al corpo”). Il reato è punito a sola querela di parte.

Ora, se non è preteso che nella querela il querelante indichi correttamente le norme di legge cui intende riferirsi, unanimità vi è fra dottrina e giurisprudenza sul fatto che spetta al querelante indicare con precisione all’autorità quale determinata azione o determinato comportamento (“Verhalten”) vuole che venga perseguito (Riedo, Der Strafantrag, Basilea-Ginevra-Monaco 2004, pag. 398). Altrimenti detto: nella querela penale incombe al querelante descrivere i fatti (“Tatgeschehen”) che vuole perseguiti (Riedo, op. cit, pag. 400 e 405; ancora Riedo in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea-Ginevra-Monaco, 2003, n. 40 ad art. 28 CP, pag. 360; Favre/Pellet/Stoudtmann, op. cit., n. 1.7. ad art. 28 CP, pag. 61). Ciò del resto è necessario all’autorità inquirente che deve sapere quale atto entra in considerazione (“welches Tatgeschehen steht in Frage”), in caso contrario la querela difetta del necessario contenuto (Riedo, op. cit, pag. 400 e rif. ivi citati).

Ebbene, invano si cercherebbe nel verbale reso da __________ alla Polizia, al termine del quale è stata sporta denuncia/querela, un accenno ad uno spintone ricevuto da ACCU 2 e avvenuto sulla porta d’accesso dalla discoteca (come da questi ammesso). __________ ha sporto “denuncia” per quanto accaduto a dieci metri dall’entrata, “quasi sul marciapiede”, dopo che egli aveva attivamente allontanato uno degli aggressori di __________ e che in quattro gli si erano buttati addosso.

Per la temporalità e la locazione degli eventi in nessun modo si può intravvedere l’ammesso spintone, che secondo l’accusa da solo costituirebbe vie di fatto, come un atto che va “inglobato” nel contesto del denunciato pestaggio.


si limita a far decorrere gli eventi, per cui ha sporto denuncia, da quanto egli stesso è intervenuto per allontanare uno dei tre dall’amica __________.

Insomma, egli non si è ritenuto in nessun modo leso dall’atto dello spintone, che mai menziona nel suo interrogatorio. Per quanto d’interesse nemmeno ve n’è traccia nei verbali resi da __________ e da __________.

8.3. In nessun modo infine si può imputare a ACCU 2, ancor meno a ACCU 1, il reato di vie di fatto per quanto risultante dal certificato medico. In primis, poiché in tal forma il reato non è stato loro prospettato, secondariamente poiché, in tutta evidenza, le contusioni ivi indicate costituiscono lesioni a’ sensi dell’art. 123 CP.

  1. In conclusione ACCU 2 e ACCU 1 vanno prosciolti da ogni accusa.

Tasse e spese vanno caricate allo Stato, che dovrà rifondere un importo di fr. 600.— cadauno, a valere quale ripetibili.

P.q.m.

visti gli art. 1 segg., 133 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1., 1.1., 1.2., 5., 5.1. e 5.2. e 9., come segue ai quesiti posti sub 10. e 11., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 2

dalle accuse di rissa (in applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CP), di lesioni semplici e di vie di fatto;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di rissa, lesioni semplici e vie di fatto;

assegna le tasse e le spese, per complessivi fr. 320.--, allo Stato, che dovrà rifondere agli accusati fr. 600.-- cadauno a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

avverte che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 20.00 testi

fr. 320.00 totale

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