10.2005.574

Incarto n. 10.2005.574 DA 4276/2005

Bellinzona 17 novembre 2006

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Honda targata TI __________ alla velocità di 123 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h (art. 90 Cifra 2 LCStr);

fatti avvenuti il 29 giugno 2005 in territorio di Cadempino;

reato previsto dall' art. 90 Cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa no DA 4276/2005 di data 14 novembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.

100.--,

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 novembre 2006 al quale è comparso l’accusato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto al suo interrogatorio;

sentita l’arringa difensiva e la dichiarazione finale dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a che

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti di causa;

considerato: in fatto ed in diritto

  1. Il 29 giugno 2005 alle 13:03 al volante della sua automobile Honda __________ targata TI __________, ACCU 1 ha percorso il raccordo autostradale che dall’uscita Lugano nord porta alle 5 vie di Breganzona. In quel punto era stato predisposto un controllo radar della velocità “senza posto di blocco”, dal quale è emerso che l’accusato viaggiava alla velocità “punibile” di 123 km/h, mentre la segnaletica (di cantiere) posizionata per quel tratto disponeva un massimo di 80 km/h. L’esito del controllo radar lo si evince dal rapporto di constatazione del 26 settembre 2005: sulle risultanze istruttorie di Polizia ACCU 1 non ha comunque mai eccepito alcunché. Con il decreto d’accusa del 14 novembre 2005 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’accusato: ritenuto che l’eccesso di velocità rilevato dal radar è stato di 43 km/h in più del consentito, l’infrazione alle norme della circolazione è qualificata come “grave” (art. 90 cpv. 2 LCStr).

  2. ACCU 1 si è opposto al decreto d’accusa citato. Pur ammettendo che, quel giorno è transitato su quel tratto di strada alla velocità rilevata dal radar, ha sin dall’inizio argomentato che la segnaletica predisposta in quel punto era abusiva. Per ciò dimostrare, in vista del dibattimento ha richiesto tutta una serie di prove fra cui l’assunzione di diversi testimoni e meglio gli agenti accertatori della Polizia cantonale addetti al controllo e il caposervizio della Divisione delle costruzioni. Le richieste d’audizione, ritenute ininfluenti ai fini istruttori, sono state respinte con l’ordinanza del 20 ottobre 2006. Ammesse sono state pertanto unicamente le prove documentali richieste: l’ “incarto relativo al cantiere in oggetto al momento dell’accertamento per quanto riguarda la successiva fase dei lavori”. L’Ufficio richiamato ha prodotto la planimetria del 24 marzo 2005 e tre scritti di spiegazione: quello dell’8 novembre 2006 e quelli del 14 ottobre e del 3 novembre 2005.

  3. Convocate le parti al dibattimento del 17 novembre 2006 l’accusato ha formulato due obiezioni: la prima in merito all’ordinanza sulle prove (del 20 ottobre 2006) non sottoscritta dal Giudice designato bensì dal Presidente della Pretura penale; la seconda riferita all’incarto prodotto della Divisione delle costruzioni, definito incompleto. L’eccezione e l’istanza processuale in oggetto sono state entrambe respinte. L’ordinanza sulle prove, ancorché sottoscritta dal Presidente è stata infatti redatta dal Giudice a cui è stato attributo l’incarto; l’istanza processuale è stata definita infondata, siccome, quanto prodotto dalla Divisione delle costruzioni è ai fini istruttori sufficiente per valutare le modalità in cui l’infrazione è stata consumata.

  4. Nel merito ACCU 1 ha affermato che, pur dando atto di avere superato la velocità imposta e pur ammettendo che, in quel punto, vi era effettivamente una limitazione fino a 80 km/h, l’infrazione da lui commessa non può essere definita “grave”. Ciò in ragione del fatto che la segnaletica posata dalla era ingiustificata: in luogo e vece della limitazione 80 km/h occorre di conseguenza riferirsi al limite di 100 km/h, ritenuto che il cartello con la velocità inferiore è da ritenere nullo. I motivi che l’hanno indotto a concludere quanto sopra sono i seguenti.

La riduzione della velocità era stata decisa per il motivo che la strada in questione costeggia il cantiere della galleria del Vedeggio-Cassarate, area questa che era interessata da grossi lavori e dallo sparo di mine. Mine che però, il giorno del controllo (29 giugno 2005) non erano state esplose e l’ultimo brillamento era avvenuto il 23 giugno 2005. La limitazione della velocità in questione (80 km/h con il pannello esplicativo “sparo mine”) sarebbe di conseguenza errata, quindi sproporzionata e illegittima. Ritenuto che il segnale non era sorretto da una giustificazione oggettiva l’accusato (che si stava recando al lavoro) non avrebbe di conseguenza nemmeno messo in pericolo la circolazione siccome le condizioni meteorologiche erano ottime e non vi era traffico.

  1. Può sicuramente essere dato per assodato che il giorno in cui si sono verificati i fatti il fondo stradale era asciutto, la visibilità era perfetta e, trattandosi di un giorno di festa, non vi era traffico. L’utente, al momento del controllo, era sulla corsia (sinistra) di sorpasso. Pure assodato è che la limitazione della velocità in quel punto era motivata dal fatto che, nelle vicinanze, vi era il cantiere della galleria Vedeggio-Cassarate i cui lavori hanno implicato (anche) lo sparo di mine, ma non il giorno in cui è stato predisposto il radar. Dette circostanze non sono tuttavia sufficienti per poter concludere che il cartello posato sia inficiato di nullità e ciò per i seguenti motivi.

L'art. 27 cpv. 1 (prima frase) LCStr stabilisce infatti che ogni automobilista deve osservare tutti i segnali e tutte le demarcazioni stradali: il segnale “velocità massima” (2.30) indica la velocità che i veicoli non devono superare. Esso è valido indipendentemente dalle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS). Chiunque contravviene alle citate norme della circolazione in maniera “lieve” è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCStr); le violazioni “gravi” sono invece regolate alla seconda cifra del medesimo articolo e sono punite con la detenzione e con la multa. È considerato “grave” quel comportamento che compromette la sicurezza stradale in maniera evidente: oltrepassare una doppia linea di sicurezza, superare su una strada ghiacciata, utilizzare pneumatici lisci e, ciò che qui interessa, oltrepassare il limite imposto dalla segnaletica con più di 30 km/h (STF 118 IV 188 secondo cui l'automobilista che, sull'autostrada, supera di più di 30 km/h la velocità massima consentita si rende colpevole d'infrazione grave alle norme della circolazione). Da un profilo teorico, la multa di fr. 700.-- proposta dal Procuratore pubblico appare quindi del tutto corretta.

  1. Qui giunti occorre di conseguenza unicamente stabilire se il cartello in questione era giustificato o se, come preteso al dibattimento, lo stesso è da definire nullo. La tesi proposta dall’accusato non può però essere seguita.

In effetti, in base alla giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni, quand'anche non siano collocati in modo regolare, devono comunque essere osservati nella misura in cui creano, per gli altri utenti della strada, un'apparenza giuridica che merita di essere protetta. La loro nullità può essere pronunciata solo in casi manifestamente eccezionali (STF 122 I 97 consid. 3a/aa) che, nella fattispecie, non sono realizzati.

Infatti, pur dando atto che il controllo radar è stato effettuato il 29 giugno 2005 (quindi durante un giorno festivo) e che, per questo motivo, non erano avvenuti spari mine, la limitazione della velocità da 100 a 80 km/h era in ogni caso giustificata da altre ragioni. I lavori sul cantiere Vedeggio-Cassarate dovevano in effetti protrarsi ancora fino all’11 luglio 2005, così che per tutelare la sicurezza su un asse stradale importante come quello in questione s’imponeva di proteggere gli automobilisti e gli operai. Come evidenziato dalla Divisione delle costruzioni, si doveva (ancora) “intervenire sulla carreggiata autostradale per svolgere la propria attività”, anche dopo il 23 giugno (data dell’ultima esplosione), siccome “altre fasi di cantiere” l’imponevano (v. scritti della Divisione della costruzione del 3 novembre 2005 e dell’8 novembre 2006). La limitazione della velocità a 80 km/h era quindi oggettivamente giustificata.

Per completezza va comunque rilevato che anche se si volesse ammettere l'esistenza di un vizio procedurale particolarmente grave, che, come detto, in casu non è ravvisabile, dovrebbe ancora rilevarsi l'assenza dell'ulteriore requisito della nullità di un atto amministrativo viziato: quello secondo cui non si deve compromettere la certezza del diritto (STF 104 Ia 177). E, in tal senso va precisato che, nella circolazione stradale la sicurezza del diritto riveste una grande importanza, per cui, laddove la nullità di un segnale non è riconoscibile per ogni utente della strada, sussiste un eminente interesse pubblico a che i conducenti si attengano alla disciplina del traffico che risulta dalla segnaletica, ancorché errata. Il Tribunale federale ha già in effetti avuto modo di rilevare che l'inosservanza da parte di alcuni automobilisti di un segnale di cui si eccepisce la nullità, comporta pericoli particolari per gli altri che lo rispettano, per cui chi confida nella validità di un limite di velocità segnalato, rischia di valutare erroneamente la velocità di altri utenti della strada che non lo rispettano (STF 113 IV 123 cons. 2b).

Qui si può sicuramente condividere la critica addotta dall’opponente sulla collocazione della tavola complementare “sparo mine” sotto il cartello di limitazione della velocità anche dopo l’ultimo brillamento: dopo il 23 giugno sarebbe stato sicuramente più opportuno asportare l’indicazione in questione e mantenere la limitazione senza particolari giustificazioni. Tuttavia detta circostanza non è sufficiente per concludere che il soprastante cartello “80 km/h” sia privo d’effetti. Come sopra illustrato, l’inefficacia giuridica va pronunciata solo in casi eccezionali, quando l’errore è palese o, perlomeno, facilmente riconoscibile (sentenza TF inc. 6P.24/2005 del 10 novembre 2005), non certo nella fattispecie, ritenuto che chi, quel giorno, transitava in quel luogo non poteva di certo dedurre che gli spari mine erano terminati oppure ritenere che la limitazione della velocità a 80 km/h fosse assolutamente inadeguata. Il mancato rispetto del cartello in questione poteva avere come conseguenza reazioni erronee e pericolose da parte di tutti gli utenti, che devono essere evitate, specie su un raccordo fra l’autostrada e la città, e nelle vicinanze di un importante cantiere come quello della galleria Vedeggio-Cassarate.

Certo, questa Pretura penale ha già avuto modo di riconoscere la nullità di certa segnaletica, ma lo ha fatto in presenza di prese di posizioni oggettive espresse dall’Ufficio cantonale della segnaletica stradale che giustificavano l’irritualità della cartellistica in questione (v. inc. 30.2005.273, sentenza del 19 dicembre 2005), presupposti che, nella fattispecie non sono adempiuti. Per finire va osservato che nemmeno la mancata pubblicazione della segnaletica giova all'opponente, e ciò per i medesimi principi appena enunciati.

visti gli art. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 27, 90 e segg. LCStr; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4276/2005 del 14 novembre 2005;

condanna ACCU 1

  1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La Segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 900.-- totale

fr. 300.-- tassa di giustizia per motivazione scritta

fr. 1'200.-- totale

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_PP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_PP_001, 10.2005.574
Entscheidungsdatum
17.11.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026