Incarto n. 10.2005.552 DA 4147/2005
Bellinzona 12 aprile 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, il 23 ottobre 2005, comunicando con terzi, incolpato rispettivamente reso sospetti LESA 1 e LESA 2 di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla loro reputazione, e meglio,
per avere affermato che LESA 2, sua precedente dipendente presso gli esercizi pubblici Snack bar __________ e __________ Pub, aveva prelevato indebitamente del denaro dalla cassa e lo aveva fatto picchiare dal suo amico LESA 1 rispettivamente per avere affermato che LESA 1 lo aveva picchiato;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4147/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS)
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento poiché il suo assistito non ha commesso il fatto addebitatogli, oltretutto sulla base di una testimonianza inaffidabile, e poiché il fatto di cui al decreto d’accusa non è coperto dalle querele delle parti lese, entrambe di data 18 ottobre 2005, quindi antecedenti l’evento in questione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4147/2005 del 7 novembre 2005?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che il signor LESA 1, domiciliato a __________, con invio raccomandato di data 17 ottobre 2005, ha sporto querela penale nei confronti del signor ACCU 1 per il reato di diffamazione;
che i fatti all’origine della querela sono stati da lui esposti nel seguente modo: “ll signor ACCU 1 attribuisce a me la colpa di quanto gli è accaduto il giorno 27 maggio 2005 e ne parla a chiunque frequenti il suo locale. Per questo motivo mi ritengo offeso in quanto estraneo all’accaduto”;
che, a mente del querelante, i suddetti fatti si sarebbero svolti “dal 28 maggio 2005 a tutt’oggi in località __________”;
che la signora LESA 2, residente a __________ (Italia) con separato invio raccomandato di medesima data, ha pure querelato il signor ACCU 1 per diffamazione;
che i fatti all’origine della querela sono stati da lei esposti in tale documento nel seguente modo: “Dal giorno in cui il signor ACCU 1 è stato malmenato, da una persona a me sconosciuta, giungono, presso il bar dove lavoro attualmente (__________Pub, __________), persone che frequentano il pub del signor ACCU 1 (__________Pub, __________) a riferire che lo stesso attribuiva a me e al mio ragazzo, il sig. LESA 1, la colpa di quanto successo. Inoltre afferma che io sia una persona ignorante, poco professionale, bugiarda e ladra; di provocare risse e istigare alla violenza; di non essere affidabile sul lavoro restando spesso a casa per malattia; di essere la causa di tutte le denunce a suo capo che arrivano ultimamente”;
che, a mente della querelante, i suddetti fatti si sarebbero svolti “dal 28 maggio 2005 a tutt’oggi in località __________”;
che, sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria formale, il Sostituto Procuratore pubblico ha emesso il decreto d’accusa in esame, con il quale ha proposto la condanna dell’imputato ad una multa di fr. 400.--, siccome lo ha ritenuto colpevole di diffamazione, per avere, a __________, il 23 ottobre 2005, comunicando con un terzo, incolpato rispettivamente reso sospetti LESA 1 e LESA 2 di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla loro reputazione, in particolare per avere affermato che LESA 2, sua precedente dipendente presso gli esercizi pubblici Snack bar __________ e __________ Pub, aveva prelevato indebitamente del denaro dalla cassa e lo aveva fatto picchiare dal suo amico LESA 1 rispettivamente per avere affermato che LESA 1 lo aveva picchiato;
che, giusta l’art. 173 cifra 1 CPS, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa;
che, secondo l’art. 28 cpv. 1 CPS, se un reato è punito solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito. Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato (art. 29 CPS);
che il giudice deve esaminare d’ufficio la querela e la sua validità, poiché essa costituisce, per giurisprudenza e dottrina dominante, un presupposto processuale (DTF 128 IV 81; Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Basilea 2003, n. 67 ad art. 28 CPS, pag. 366; Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 68 CPP, pag. 209);
che la querela esplica il suo effetto soltanto sullo stato di fatto realizzatosi al momento in cui è stata inoltrata e non si estende automaticamente agli atti delittuosi che si verificano ulteriormente. In caso di reato continuato (“Dauerdelikt”), ciò che non si avvera però nella presente fattispecie, dove al massimo si potrebbe parlare di ripetuta diffamazione, gli effetti della querela penale si estendono, in linea di principio, anche ai fatti denunciati che perdurano dopo l’inoltro della stessa (Riedo, op. cit., n. 70 ad art. 28 CPS, pag. 367 e riferimenti ivi citati);
che nel caso in esame, a fronte delle versioni diametralmente opposte fornite dai protagonisti, l’unica prova neutrale a carico dell’imputato e fatta integralmente propria dall’autorità inquirente nell’emanazione del decreto d’accusa, risulta essere la deposizione del teste __________, il quale ha dichiarato che in data 23 ottobre 2005, verso le 22:30, presso l’esercizio pubblico gestito dall’accusato, ha sentito quest’ultimo proferire le affermazioni incriminate. Egli ha pure precisato d’aver riferito questo fatto alla querelante alcuni giorni dopo e d’aver udito soltanto in quell’occasione l’imputato parlar male della querelante (cfr. suo verbale di interrogatorio del 28 ottobre 2005, pag. 1);
che il signor LESA 1 in sede di interrogatorio ha dichiarato che l’agire delittuoso dell’imputato si è protratto dal 28 maggio 2005 fino alla sera del 21 ottobre 2005 (cfr. suo verbale di interrogatorio del 26 ottobre 2005, pag. 2);
che, stante quanto precede, difetta pertanto una valida querela. In effetti, ambedue le querele sono state inoltrate il 17 ottobre 2005, dunque prima dei fatti ascritti all’imputato con il decreto d’accusa in oggetto, e dagli atti nemmeno risulta che i querelanti abbiano manifestato la loro intenzione di estenderle fino al 23 ottobre 2005;
che allorquando difetta una valida querela, il procedimento va sospeso e, tecnicamente parlando, non si deve pronunciare un proscioglimento strictu sensu poiché il giudice non deve emanare una decisione di merito (Riedo, op. cit., n. 71 ad art. 28 CPS, pag. 367). La giurisprudenza cantonale ticinese ritiene che la condanna debba essere annullata, senza che vi sia proscioglimento poiché l’intervenuta prescrizione dell’azione penale comporta soltanto l’archiviazione del caso (CCRP 25 novembre 2002, inc. 17.2002.59, cons. 2d). Il Tribunale federale, pur criticato da alcuni autori, ha indicato essere ai sensi del diritto svizzero indifferente se trattasi di proscioglimento o di procedimento interrotto, intravvedendovi una querelle di mero carattere terminologico (DTF 80 IV 1), pur arrivando, comunque, a preferire alla pronuncia di (solo) proscioglimento quella con la specifica indicazione della causa, e meglio della prescrizione dell’azione penale (DTF 72 IV 48);
che, sia come sia, ciò che conta è che l’accusato deve essere liberato dalla condanna per diffamazione;
che, visto l’esito del procedimento, gli oneri devono essere addebitati allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP);
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
diffamazione, art. 173 CPS, a seguito di difetto di querela,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 4147/2005 del 7 novembre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario: