Incarto n. 10.2005.527 10.2006.26
DA 37/2006 DA 339/2006
Bellinzona 13 settembre 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 3
(difeso da: avv. DI3)
ACCU 4
(difesa da: avv. DI4)
prevenuti colpevoli di
ACCU 3 complicità in truffa, ripetuta,
per avere, a , nel periodo settembre-ottobre 1997, nella sua qualità di infermiere diplomato presso la Clinica psichiatrica “”, facente capo al dott. __________ (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere - come da lui stesso ammesso - in almeno 20 (venti) occasioni, personalmente annotato nei “fogli di decorso” la presenza di pazienti presso la Clinica psichiatrica “__________”, mediante iscrizioni generiche del tipo il paziente “dorme”, è “tranquillo”, “nulla di particolare” ,“stazionario” e simili, tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusato ha lavorato presso la Clinica __________, tale struttura ha emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai seguenti pazienti, ammessi dallo stesso accusato: G.A. (degenza 1516), R.F. (degenza 1518), R.M. (degenza D1531);
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 9 gennaio 2006 n. 37/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, Bellinzona, che propone la condanna:
Alla multa di fr. 100.-- (cento).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
ACCU 4 complicità in truffa, ripetuta,
per avere, a , nel periodo compreso tra l’ottobre 1997 e il 1° dicembre 1998, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la Clinica psichiatrica “”, facente capo al dott. __________ (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare - anche a fronte di verifiche - degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere in almeno 30 (trenta) occasioni, personalmente annotato nei “fogli di decorso” la presenza di pazienti presso la Clinica psichiatrica “__________”, mediante iscrizioni del tipo il paziente è “tranquillo”, “dorme” , “nulla di particolare” (“Ndp”) e simili, tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha lavorato presso la Clinica __________, tale struttura ha emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai seguenti pazienti trattati da ACCU 4: C.A. (degenza D1586), G.A. (degenza D1516); V.N. (degenza D1615), F.A. (degenza D1621) e C.L. (degenza D1699 - recte degenza D1669), così come già accertato dalla Corte d’assise che ha processato il Dr. __________;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 25 e 146 cpv. 1 CP, richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 1° febbraio 2006 n. 339/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, Bellinzona, che propone la condanna:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 10 gennaio 2006 e 2 febbraio 2006;
indetto il dibattimento 12/13 settembre 2006, al quale sono comparsi gli accusati, i difensori e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti di accusa, deciso sugli incidenti processuali sollevati, proceduto all'interrogatorio degli accusati e dei testi __________ e __________;
sentito il difensore DI3, il quale chiede in sostanza il proscioglimento del proprio assistito ACCU 3 dal reato imputatogli;
sentito il difensore avv. DI 4, il quale chiede in estrema sintesi il proscioglimento della propria patrocinata ACCU 4 dall’accusa a suo carico;
sentiti per ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se ACCU 3 e ACCU 4 sono autori colpevoli di ripetuta complicità in truffa per i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.
Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
In effetti ACCU 3 non ha commesso dal profilo oggettivo il reato imputatogli nel decreto di accusa a suo carico per il semplice fatto che non ha nemmeno allestito le annotazioni fittizie sui cardex per le degenze D 1516,
D 1518 e D 1531 in quanto in quel periodo non lavorava più presso la clinica_______________, come risulta dalla documentazione agli atti dell’incarto che lo concerne.
2a. ACCU 4, dopo aver terminato la scuola per infermieri in Lombardia, ha cominciato la propria esperienza lavorativa nel 1995 alla clinica __________, aperta nel corso dell’anno precedente dal dott. __________ “per pazienti con disturbi psichiatrici e somatici non acuti. La clinica contava 45 posti letto ed era convenzionata con le casse malati. Dalla sua apertura, __________ fu gestita dal profilo sanitario dal dott. __________, che ne fu direttore sanitario e primario sino a fine agosto 1997. Gli succedette la dott.ssa __________, anch'essa specialista in psichiatria, che, però, ricoprì quel ruolo per poco più di un paio di settimane.
Così, già nel corso della seconda metà del mese di settembre 1997, __________ divenne de facto e de jure, responsabile in tutto e per tutto della gestione sanitaria anche __________.” (cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 42).
ACCU 4 ha lavorato ininterrottamente presso la clinica menzionata fino al mese di dicembre del 1999, momento in cui si è licenziata per andare a lavorare in un’altra struttura sanitaria (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 5 dicembre 2005 davanti al Procuratore pubblico, pagina 2).
2b. Il 1° dicembre 1998 ha preso avvio l’inchiesta denominata “clean” con un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine, la partecipazione di quattro magistrati, il sequestro di una copiosa documentazione e gli interrogatori di tutti i dipendenti delle cliniche __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, tutte appartenenti e gestite dal dott. __________, nonché dell’atelier di quest’ultimo.
2c. Dopo una lunga e laboriosa inchiesta __________, in carcere preventivo dal 1° dicembre 1998 al 24 dicembre 1999, è stato processato e condannato - al termine di un mese e mezzo di dibattimenti durante i quali é stata rifatta tutta l’istruttoria (cfr. verbale del dibattimento) - per truffa, parzialmente aggravata per mestiere e ripetuta falsità in documenti.
In particolare il dott. __________ è stato tra l’altro riconosciuto colpevole di:
“1.1. truffa, parzialmente aggravata per mestiere, commessa con astuzia e a scopo di indebito profitto proprio e di terzi, per avere,
1.1.1. nell'ambito dell'attività svolta nelle cliniche a lui facenti capo,
nel periodo dal 1990 al 30 novembre 1998,
a __________, ____________________, __________, __________, __________ ed in altre località ticinesi, disposto della fatturazione, in relazione a 300 degenze,
per un totale di 8566 giornate di degenza fittizia, inducendo così le Casse malati e gli istituti d'assicurazioni ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio consistenti nel pagamento alle cliniche di importi in realtà non dovuti di complessivi fr. 4'182'938.--;
1.1.2 .nell'ambito dell'attività ambulatoriale svolta presso il suo studio medico
nel periodo dal 1994 al 30 novembre 1998, a Lugano, disposto l'allestimento di fatture per prestazioni non fornite, aumentando il tempo effettivamente dedicato ai pazienti e incassando indebitamente un totale di fr. 330'000.--;
1.2. ripetuta falsità in documenti
commessa, a scopo di indebito profitto,
1.2.1. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.1 in relazione all'emissione delle fatture delle cliniche;
1.2.2. nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.2 in relazione all'emissione delle fatture dello studio medico;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.”
(cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, estratto delle pagine 170 e 171).
Per contro l’accusato è stato prosciolto dall’accusa di ripetuta falsità in documenti per avere “nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.1.,
in un numero imprecisato di occasioni,
in correità o con la complicità del personale sanitario,
attestato e fatto attestare nei fogli di decorso e nelle cartelle termografiche di almeno 1'000 pazienti degenti presso le cliniche di cui sub. 1, fatti e circostanze inveritieri, mediante annotazioni infermieristiche non rispecchianti la realtà, in particolare per quanto riguarda parametri di polso, pressione, temperatura o formule generiche tali da comprovare, contrariamente al vero, la regolare degenza dei pazienti” (cfr. ibidem, pagine 10 e 171).
2d. A seguito della sentenza di cui al precedente considerando, ormai cresciuta in giudicato, l’inchiesta “clean”, che per i suoi risvolti giudiziari tanto clamore ha suscitato nell’opinione pubblica, è proseguita proprio sulla scorta degli accertamenti avvenuti nel corso del processo contro __________ e ha toccato tutte le persone che all’epoca dei fatti avevano direttamente o indirettamente collaborato con lui; di conseguenza al vaglio della magistratura inquirente - onde poter verificare se vi fossero stati dei correi o dei complici nella vicenda - sono passati, tra gli altri, i medici, i medici assistenti, le segretarie, gli assistenti di cura e gli infermieri, tra i quali appunto ACCU 4.
In particolare la pubblica accusa rimprovera all’imputata di avere, in almeno trenta occasioni, personalmente eseguito annotazioni nei fogli di decorso tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha lavorato presso la clinica __________, tale struttura ha emesso - fra l’altro - false fatturazioni riferite ai pazienti C.A. (degenza D 1586), G.A. (degenza D 1516); V.N. (degenza D 1615), F.A. (degenza D 1621) e C.L. (degenza D 1669), così come già accertato dalla Corte delle assise criminali.
5a. In merito alle eccezioni sollevate nel corso dell’istruttoria dibattimentale si dà riscontro qui di seguito motivando, nella misura del necessario, le decisioni prese da questo giudice; detti incidenti processuali - così come la relativa deliberazione - sono menzionati nel verbale del dibattimento, al quale si rinvia (cfr. al riguardo il verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006 alle pagine 6 e 7).
5b. Con decisione del 10 aprile 2006 il presidente della Pretura penale ha emanato un decreto di riunione dei procedimenti dipendenti dai decreti di accusa a carico di __________, __________, ACCU 3 e ACCU 4
Invero l’intenzione di questo giudice - cfr. al riguardo le osservazioni del presidente della Pretura penale alla Camera dei ricorsi penali del 26 aprile 2006 - era di indire separatemente ogni singolo processo dipendente dai decreti di accusa emessi nei confronti dei collaboratori di __________ e contro i quali è stata interposta opposizione, in quanto i fatti si sono svolti (perlomeno parzialmente) in luoghi diversi e i ruoli ricoperti dai singoli accusati all’interno delle cliniche non sempre erano gli stessi ritenuto oltretutto che ad esempio vi sono premesse, riscontri, periodi, turni, modalità e degenze imputate differenti.
Tuttavia, vista l’insistenza con la quale il difensore di ACCU 4 ha chiesto la congiunzione degli incarti, si è ritenuto di poter dar seguito parzialmente all’istanza per quanto concerne le persone che operavano nella medesima clinica; pertanto sono stati congiunti, anche e soprattutto per economia di giudizio, i procedimenti evocati al precedente capoverso poiché le relative imputazioni erano riferite a episodi verificatisi presso la clinica __________.
Il decreto del 10 aprile 2006 di cui sopra è stato confermato dalla decisione 12 giugno 2006 della Camera dei ricorsi penali (cfr. sentenza della CRP agli atti), adita dal patrocinatore di ACCU 4 che chiedeva la congiunzione di tutti i dibattimenti relativi all’inchiesta “clean”.
A seguito dello scritto 6 settembre 2006 (cfr. lettera dell’avv. Sonja Achermann-Bernaschina alla Pretura penale), tramite il quale la patrocinatrice di __________ chiedeva il rinvio del processo sulla scorta di un certificato medico che attestava l’impossibilità di quest’ultima a presenziare al dibattimento, questo giudice ha disgiunto il procedimento nei confronti di __________ dagli altri tre (cfr. decreto di disgiunzione dei procedimenti del 7 settembre 2006).
A fondamento della decisione di cui sopra il presidente della Pretura penale ha indicato “che la riunione dei procedimenti era stata decisa principalmente per una questione di economia di giudizio, che il motivo posto a fondamento dell’istanza di rinvio ne giustifica l’accoglimento nei confronti di __________, che tuttavia non vi è motivo di rinviare il dibattimento per quanto concerne gli altri imputati, non essendoci una necessità assoluta di procedere congiuntamente nei confronti di tutti e quattro, tant’è che già altri processi sono stati disgiunti su richiesta della difesa (cfr. anche CRP sentenza 12 giugno 2006 in re O.N. pag. 3 lett. f), che, alla luce della situazione venutasi a creare, può pertanto essere ordinata la disgiunzione del procedimento che vede coinvolta __________ dagli altri tre e che a mente di questo giudice la disgiunzione non pregiudica i diritti degli accusati, potendosi stabilire anche procedendo singolarmente il coinvolgimento e la responsabilità di ciascuno” (cfr. ibidem).
Contro tale decreto ACCU 4 non ha inoltrato gravame alcuno alla Camera dei ricorsi penali, come era nelle sue facoltà ai sensi dell’art. 284 CPP.
Indipendentemente dall’ultima argomentazione, di per sé già decisiva, questo giudice - non senza dimenticare che la medesima Camera dei ricorsi penali proprio nella decisione concernente ACCU 4 ha affermato che “occorre anche tener presente che un altro accusato ha ricorso contro la riunione dei quattro procedimenti, il che dimostra che ci sono anche argomenti contrari alla riunione dei procedimenti” (cfr. sentenza della CRP del 12 giugno 2006 agli atti) - si è riconfermato nelle motivazioni già espresse, in particolare quella secondo cui la disgiunzione in questione non peggiora la situazione e la posizione processuale di ciascun accusato.
Per tutti i motivi esposti è respinto il primo incidente processuale.
5c. La difesa di ACCU 4 ha secondariamente sollevato l’eccezione riguardante la richiesta di audizione in qualità di teste del dottor __________.
Agli atti vi sono già - debitamente motivate - due ordinanze sulle prove, datate rispettivamente 24 maggio e 1° settembre 2006, che hanno statuito sulla questione.
Nell’ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006 il giudice ha respinto la richiesta formulata da ACCU 4 in quanto “l’audizione di __________ non é necessaria, perché non è dato di vedere, né il difensore spiega, quali nuovi elementi egli possa versare agli atti” (cfr. ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006, pagina 3 e istanza di notifica delle prove dell’avv. DI 4 del 14 marzo 2006).
Si rileva abbondanzialmente che il difensore di ACCU 3 non solo non ha chiesto l’audizione di __________, ma nemmeno ha notificato prove a seguito dell’ordinanza di apertura della Pretura penale (cfr. ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006, pagina 2); inoltre l’audizione testimoniale del dottore non era stata sollecitata né dalla difesa di __________ (cfr. ibidem, pagine 1 e 2) e nemmeno dalla patrocinatrice di __________ (cfr. ibidem, pagina 2).
In seguito agli ulteriori scritti della difesa di ACCU 4 e alla richiesta di prova, formulata per la prima volta dai legali di __________ e ACCU 3 in relazione all’audizione di __________, il presidente della Pretura penale ha emanato una nuova ordinanza in data 1° settembre 2006 che in sostanza ha confermato la reiezione dell’audizione quale teste del dottor __________; alla base della motivata decisione - che del resto non è impugnabile - è stato considerato:
“che i motivi addotti non sono tali da giustificare un cambiamento della decisione;
che quanto emerge dal verbale del dibattimento svoltosi davanti alle Assise criminali è sufficientemente chiaro ed esaustivo e non necessita di essere confermato;
che le considerazioni espresse a pagina 96 della sentenza __________ cui fa riferimento il difensore sono di carattere giuridico: non possono quindi essere oggetto di testimonianza;
che dagli atti emerge chiaramente che le infermiere e gli infermieri non si occupavano di fatturazione: non è pertanto necessario che il dott. __________ sia sentito per confermarlo;
che chi si occupava delle iscrizioni sui fogli di decorso e le modalità con le quali le stesse venivano effettuate emergono in modo esaustivo dagli atti; gli imputati potranno semmai confermalo e precisarlo;
che per stessa ammissione del difensore di __________ negli atti istruttori si trovano già tutti gli elementi a carico e a discarico degli accusati;
che le degenze fittizie contestate da __________ sono state chiarite nel corso del dibattimento che lo concerneva e che le degenze prese in considerazione per la stesura del decreto di accusa sono solo quelle ammesse dopo il citato chiarimento;
che per giudicare sull’aspetto soggettivo non appare necessario sentire il teste richiesto, perché non si vede come possa esprimersi sui rapporti fra gli infermieri e i loro capi servizio e il modo in cui venivano recepite ed elaborate le indicazioni ricevute; che la perizia e le contestazioni emerse al suo riguardo nulla hanno a che vedere con il ruolo avuto dagli accusati; che in definitiva non emerge alcun motivo che possa indurre a riconsiderare il rifiuto di sentire il dott. __________; anzi, le considerazioni addotte dai difensori conducono a maggior convincimento che una sua audizione verterebbe o su fatti già compiutamente appurati o su fatti ininfluenti per il giudizio concernente gli infermieri” (cfr. ordinanza sulle prove del 1° settembre 2006).
L’istanza presentata al dibattimento dalla difesa di ACCU 4 non ha portato elementi nuovi e tali da necessitare l’audizione di __________ per rapporto alle imputazioni rimproverate ai singoli accusati, con particolare riferimento alle annotazioni da loro effettuate per ogni singola degenza fittizia e all’aspetto soggettivo di ciascuno (cfr. istanza dell’avv. DI 4 del 12 settembre 2006).
Di conseguenza, per tutte le argomentazioni esposte, è respinto anche il secondo incidente processuale.
5d. Quo alla terza eccezione sollevata e relativa all’uso dei verbali dell’inchiesta __________ non resi in contraddittorio, con esplicito e particolare riferimento anche a quello a cui è stata sottoposta in polizia il 17 dicembre 1998, si rileva come gli stessi non sono di per sé nulli e non vanno estromessi dagli atti (cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 33).
Inoltre il Giudice dell’istruzione e dell’arresto ha già respinto, con sentenza definitiva e motivata, il reclamo inoltrato dalla difesa di ACCU 4 contro la decisione 5 dicembre 2005 del Procuratore pubblico di non stralciare dagli atti del procedimento penale il verbale reso in polizia il 17 dicembre 1998 e di utilizzare i verbali e i documenti dell’istruzione formale e dibattimentale del caso __________ sfociato nella sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005 (cfr. act 38, decisione del GIAR del 13 gennaio 2006).
Ciò posto il giudice, tenuto conto che per il resto l’uso che potrà fare dei verbali non sottoposti al contradditorio è regolato dalla procedura e dalla giurisprudenza, ha respinto il terzo e ultimo incidente processuale.
6a. Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Il reato di truffa presuppone, quindi, oggettivamente che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che tale inganno possa essere considerato astuto, che l’inganno abbia indotto la vittima in errore e che tale errore abbia determinato la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente del patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (cfr. DTF 119 IV 210; 118 IV 35).
Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere preteso o è impossibile, o, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che, a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare, il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422; 122 IV 246 e riferimenti).
Non vi è inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte facilmente controllabili e avvertibili da parte della vittima.
Sono considerate particolari macchinazioni l’uso di documenti che, da soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente, sono atti ad ingannare la vittima o a confortarla nel suo errore. Ciò si verifica, in modo particolare, con l’utilizzo di titoli o giustificativi ottenuti illecitamente o contraffatti.
Anche in questo contesto il comportamento della vittima va esaminato. Non va, ad esempio, ammessa l’astuzia quando l’agente fa uso di documenti grossolanamente falsificati e, quindi, facilmente riconoscibili come tali dalla persona ingannata (CASSANI in: Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitisce Herausforerung, RPS 117/1999 p. 162).
Una concolpa della vittima può, quindi, escludere l’astuzia, a meno che colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità conseguente a inesperienza, malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (DTF 6S.269/2001; DTF 126 IV 165; 120 IV 186; ROTH in: SJ 120 157-9).
Per determinare se l’agente abbia agito in modo astuto e se la persona ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure di prudenza, non è sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di esperienza avrebbe reagito all’inganno. Occorre, invece, prendere in considerazione la particolare situazione della persona ingannata e come tale conosciuta ed, eventualmente, sfruttata dall’autore (ad esempio, una debolezza d’animo, l’inesperienza, la senilità così come uno stato di dipendenza, d’inferiorità, di sconforto). Lo sfruttamento di una tale situazione costituisce, precisamente, uno degli elementi dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120 IV 186).
L’errore in cui cade o viene mantenuta la vittima deve averla determinata a compiere atti dannosi per i suoi interessi o per quelli di una terza persona. Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra l’errore della vittima e l’atto di disposizione (DTF 126 IV 113): cioè, l’errore è la ragione per cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210).
Non è necessario che l’autore risulti effettivamente arricchito: ai fini dell’art. 146 cpv. 1 CP basta l’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
Non occorre, perciò, che un vantaggio economico intervenga realmente (CORBOZ in: Les infractions en droit suisse, vol I, Berna 2002, n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno è necessario che l’autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente (CORBOZ in: op cit, n. 42 ad art. 148 CP; CCRP 6.5.2003 in re B e R).
6b. Per l’art. 25 CP può essere attenuata la pena, ai sensi dell’art. 65 CP, di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commetere un crimine o un delitto.
Comporta complicità qualsiasi aiuto ad un'infrazione decisa e commessa da un altro, che sia in qualche modo causale per la realizzazione del reato.
7a. Il punto di partenza per l’esame dei reati rimproverati in questa sede agli accusati è costituito dalla truffa messa a segno da __________ e accertata definitivamente dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 13 maggio 2005, alla quale per evidenti ragioni si rinvia in extenso onde evitare inutili ripetizioni (cfr. act 6).
__________, vero e proprio deus ex machina di tutta la vicenda, ha commesso un reato per il quale è stato condannato dopo una minuziosa e circostanziata ricostruzione dei fatti da parte della Corte (cfr. supra, consid. 2c), tanto che la difesa di ACCU 4 giunge a elogiare la Presidente del tribunale, definendola “ottima” (cfr. lettera 30 marzo 2006 dell’avv. DI 4 alla Pretura penale, pagina 1), e questo a prescindere dalle altre considerazioni ivi riportate che verranno riprese in seguito.
La Corte ha altresì statuito che “è chiaro che il dott. __________ ha fatto quel che ha fatto con l’ausilio di terze persone”, affrettandosi a precisare che “sulla loro colpevolezza e sui diversi ruoli avuti da questi ultimi, la Corte non si è pronunciata in assenza dei necessari elementi di giudizio” (cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 161 in fine).
Alla luce di queste considerazioni e sulla scorta di quanto già espresso in precedenza (cfr. supra, consid. 2d) ai fini dell’odierno giudizio è utile riprendere esplicitamente alcuni ulteriori accertamenti effettuati dalla Corte delle assise criminali, in particolare quello relativo alla procedura messa in atto per allestire le fatture da trasmettere, direttamente o indirettamente, alle Casse malati per il relativo pagamento che - come già esposto (cfr. supra, consid. 6a) - costituisce dal profilo giuridico una conditio sine qua non per la costituzione oggettiva del reato in questione.
7b. Al riguardo, dalla sentenza __________ si evince che il cardex, ossia la cartella sospesa concernente il singolo paziente nella quale venivano registrati i dati anagrafici, i parametri clinici e le degenze, fungeva anche da base per la fatturazione.
In proposito si vedano in particolare le inequivocabili dichiarazioni di __________, attiva nell’amministrazione presso la clinica __________ (cfr. act 6, pagina 87), nonché quelle di altre segretarie amministrative operanti nelle cliniche __________ (cfr. ad esempio ibidem, testimonianza di __________, pagina 88), nelle quali il sistema era simile, non foss’altro per il fatto che erano gestite dal medesimo medico, il quale aveva altresì in tal modo la possibilità di spostare il personale
Le considerazioni espresse trovano sostanziali conferme pure nelle audizioni testimoniali avvenute nel corso del dibattimento: infatti sia __________ sia __________ - responsabili, all’epoca dei fatti, degli infermieri alla clinica __________ - hanno illustrato e descritto il sistema in vigore, giungendo alla conclusione che i cardex, una volta dimesso il paziente, venivano chiusi e andavano a finire in amministrazione (verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006). Agli atti figura pure una implicita conferma della stessa __________, secondo cui “lo scopo delle iscrizioni fittizie era proprio quello di dimostrare innanzi alle casse malati una degenza che in realtà non era avvenuta e giustificare così la fattura” (cfr. verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005 davanti al Procuratore pubblico, pagina 9 in alto, sottolineature nostre).
Che la Corte delle assise criminali si sia basata su questo principio lo dimostra eloquentemente anche il fatto che il certosino lavoro di analisi effettuato in aula per le singole degenze é stato reso possibile grazie alle annotazioni delle degenze nei cardex.
Infine un’ulteriore prova che il cardex fosse un elemento essenziale nel castello di menzogne costruito da __________ si evince dalla documentazione agli atti, da cui è emerso che egli (direttamente o tramite terze persone) pretendeva dagli infermieri, anche per pazienti non degenti, la compilazione del foglio di decorso e la sua completazione allorquando venivano riscontrati spazi vuoti (cfr. ad esempio il classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 1° dicembre 1998, pagina 1 in fondo e act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 17 dicembre 1998, pagina 4).
7c. Come risulta dalla copiosa documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale i cardex venivano allestiti dagli infermieri e quindi - circostanza del resto non contestata - anche da ACCU 4.
Il cardex è uno strumento di lavoro composto da diversi fogli distinti; oltre ai dati anagrafici del paziente era formato dal foglio dell’anamnesi infermieristica, dal foglio delle prescrizioni mediche, dal foglio di decorso e infine dal foglio termometrico (cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 80).
Vero, circostanza che del resto questo giudice mai ha messo in dubbio, che si tratta di un documento interno, tanto che la sua falsificazione non costituisce, per il codice penale, il reato di falsità in documenti; è per questa ragione a ACCU 4 non è stato esplicitamente imputato l’art. 251 del CP nel decreto di accusa a suo carico (cfr. act 45, pagina 2).
In proposito la difesa di ACCU 4 ha affermato a torto che tutti coloro che non si sono opposti al decreto di accusa del Procuratore pubblico hanno accettato una condanna per un reato che non hanno commesso; infatti, a ben vedere tutti i decreti di accusa agli atti, la falsità in documenti è stata imputata unicamente a chi ha allestito o fatto allestire le fatture, le quali assurgono, nella fattispecie concreta, alla qualità di documento per il codice penale. Di conseguenza il personale amministrativo, a differenza di quello infermieristico, è stato ritenuto, al pari ovviamente di __________, colpevole anche di questo reato dal Procuratore pubblico (cfr. i decreti di accusa agli atti prodotti nella fase predibattimentale).
Vi è dunque un legame inscindibile tra il cardex e le fatture per il fatto che è per il tramite del primo che si potevano allestire le seconde; non per nulla la ricostruzione da parte di __________ delle degenze fittizie è avvenuta sulla base proprio dei cardex e in particolare dei fogli di decorso.
7d. La difesa di ACCU 4 sostiene che le annotazioni effettuate dagli infermieri sui cardex non costituiscono in ogni caso dal profilo oggettivo il reato di truffa; tali riflessioni hanno origine dalla sentenza emessa nei confronti di __________, e meglio nel passaggio in cui la Corte afferma che “l’iscrizione in una cartella clinica di una degenza in qualche modo non avvenuta con relativa diaria non realizza - certamente - né una truffa consumata né una truffa tentata” (cfr. act 6, pagina 96). A torto.
In effetti l’estratto evocato dalla difesa va collocato nella sua giusta posizione in quanto l’affermazione si inserisce nel discorso relativo alla valenza per la Corte della perizia effettuata dal dottor __________ (cfr. act 6, pagina 93 e seguenti).
Se si leggono i due paragrafi precedenti si comprende come la perizia, del resto molto criticata e addirittura dichiarata inutilizzabile ai fini del giudizio (cfr. ibidem), ha omesso completamente di considerare gli aspetti relativi ai pagamenti delle fatture da parte degli assicuratori malattia che, nell’ambito del reato in questione, costituiscono un elemento oggettivo costitutivo dell’atto illecito; proprio per questo motivo la Corte ha ricordato come “la truffa è, infatti, consumata soltanto quanto la vittima, indotta in errore dall’inganno astuto dell’autore, compie un atto pregiudizievole al proprio o altrui patrimonio” (cfr. ibidem, pagina 96).
Pertanto, dal momento che il perito non ha valutato questi aspetti, è stata correttamente inserita nella sentenza la considerazione alla quale la difesa si appiglia; in tal modo è stato spiegato che l’approccio del perito, il quale si è limitato ad analizzare i cardex infermieristici ma non i pagamenti effettuati sulla scorta delle fatture emesse, non é ancora di per sé sufficiente per dimostrare la realizzazione della truffa, quand’anche si trattasse di degenze fittizie.
Di conseguenza l’affermazione citata dalla difesa non significa tout court che l’allestimento scorretto dei fogli di decorso non possa essere stata di ausilio per il perfezionamento dell’inganno astuto e quindi della truffa, tanto più che la Corte si è affrettata a precisare subito dopo che “la fatturazione di una degenza non avvenuta può
8a. Ciò posto, alla luce delle spiegazioni di carattere generale di cui ai precedenti considerandi, occorre ancora accertare in concreto se le azioni commesse da ACCU 4, con particolare riferimento alla verifica del nesso causale fra le iscrizioni rimproveratele e i versamenti effettuati dalle Casse malati, adempiono dal profilo oggettivo il reato di truffa.
In proposito si osserva che non è sufficiente, proprio per le ragioni espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 7d), imputare all’accusata un certo numero di annotazioni - in casu almeno 30 (cfr. act 45, pagina 1) - senza verificare puntualmente se sono state effettuate per pazienti fittizi, se per tali pazienti sono state allestite le relative fatture e infine se sulla scorta di siffatte fatture è avvenuto il pagamento ad opera degli assicuratori malattia.
In altre parole la truffa, rispettivamente la complicità, deve essere accertata per ogni singola degenza che, di conseguenza, in mancanza di altri riscontri agli atti, deve risultare esplicitamente dal decreto di accusa: non basta infatti rimproverare a ACCU 4 un certo numero di atti (in concreto annotazioni) e per l’indebito profitto riferirsi in modo generico ai versamenti effettuati per prestazioni non dovute da parte delle Casse malati, in quanto tali pagamenti sono certamente riconducibili anche ad altre iscrizioni non imputabili all’interessata.
8b. Pacifico che l’imputata nell’evenienza concreta ha effettuato annotazioni fittizie nell’ambito della sua attività lavorativa quale infermiera nella clinica __________; ai fini del giudizio - nel caso si dovesse giungere ad una condanna - il loro numero, almeno 30 secondo la pubblica accusa rispettivamente 26 secondo la difesa (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006), non è rilevante, nemmeno per quanto attiene la commisurazione della pena, perché la differenza è minima.
L’accusata ha comunque ammesso di aver eseguito iscrizioni fittizie, da lei definite “falsificazioni” in occasione del suo primo interrogatorio (cfr. act 1, verbale di interrogatorio in polizia del 17 dicembre 1998), mentre la difesa dal canto suo non ha mai contestato che le annotazioni della sua assistita non corrispondessero a realtà, se non limitatamente al loro numero.
L’imputata, dalla quale non è stato possibile ottenere una conferma in precedenza visto che si è rifiutata di rispondere davanti al Procuratore pubblico (cfr. act 31), nel corso dell’istruttoria processuale ha ammesso altresì che la sigla “L”, che risulta evidenziata in giallo nei fogli di decorso per le degenze a lei rimproverate (cfr. fogli di decorso allegati ad act 31), corrisponde alla firma abbreviata da lei apposta in calce alle sue annotazioni (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006).
8c. In relazione alla degenza D 1586, riguardante la paziente C.A., la Corte delle assise criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata fittizia dal 14 marzo 1998 al 12 maggio 1998 (cfr. act 39, scheda dibattimentale della paziente C.A.).
Di conseguenza, ritenuto che vi sono 8 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 a far stato dal 14 marzo 1998, giorno in cui la paziente é stata effettivamente dimessa, le stesse sono da considerarsi fittizie (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso della paziente C.A.).
Al riguardo si rileva come tali annotazioni dell’accusata erano standardizzate e tipiche - ai sensi di quanto è emerso da tutta la documentazione agli atti e dall’istruttoria dibattimentale - per pazienti che in realtà non si trovavano (in ogni caso in quel momento) degenti in clinica; infatti quasi tutte riportano la sigla “Ndp”, che significa nulla di particolare.
Interessante infine, a ulteriore riprova che la degenza è stata fittizia a partire dal 14 marzo 1998, la costatazione che, proprio da quel giorno in poi, tutte le annotazioni del personale infermieristico - quindi non solo quelle appartenenti all’accusata - che figurano sul foglio di decorso sono stringatissime, per nulla dettagliate o particolari e in ogni caso standardizzate, e ciò a differenza di quanto veniva registrato prima di tale data; infatti da quel momento i fogli di decorso riportano unicamente iscrizioni del tipo “Ndp”, “Dormito”, “Va bene”, “Tranquilla”, eccetera (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso della paziente C.A.).
Ciò posto si evince dalla documentazione agli atti che per la paziente in questione è stata emessa, a seguito di dimissione posticipata, una fattura irregolare (60 giorni di degenza fittizia pari a un importo di fr. 34'620.-) e che la stessa è stata pagata, come ammesso anche da __________ e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 39, scheda dibattimentale e fattura della paziente C.A. e act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).
8d. Quo alla degenza D 1516, riguardante la paziente G.A., la Corte delle assise criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata fittizia dal 6 dicembre 1997 al 19 gennaio 1998 (cfr. act 40, scheda dibattimentale della paziente G.A.).
Dagli atti si evincono 14 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 a far stato dal 6 dicembre 1997, giorno in cui la paziente é stata effettivamente dimessa. Due di queste secondo la difesa - che pur non contesta le altre - sono veritiere in quanto la paziente di tanto in tanto si faceva viva in clinica; dal momento che il Procuratore pubblico le ha rimproverato solamente 12 iscrizioni, evidenziate in giallo, la questione non si pone e del resto non è stata nemmeno sollevata in arringa (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso della paziente G.A.).
In merito al contenuto delle annotazioni fittizie si rimanda alle altre considerazioni espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 8c).
Ciò posto dalla documentazione agli atti si evince che per la paziente in questione è stata emessa, a seguito di dimissione posticipata, una fattura irregolare (44 giorni di degenza fittizia pari a un importo di fr. 24'640.-) e che la stessa è stata pagata, come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 40, scheda dibattimentale e fattura della paziente G.A. e act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 153).
8e. In merito alla degenza D 1621, riguardante il paziente F.A., la Corte delle assise criminali ha accertato, sulla base dei cardex e delle ammissioni di __________, che la stessa è stata completamente fittizia (cfr. act 42, scheda dibattimentale del paziente F.A.)
Di conseguenza, le 6 annotazioni appartenenti e firmate da ACCU 4 sono da considerare fittizie (cfr. allegato ad act 31, foglio di decorso del paziente F.A.).
Per il resto, dal momento che la difesa non le ha eccepite, valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza, alle quali si rinvia (supra, consid. 8c).
Ciò posto dalla documentazione agli atti si evince che per il paziente in questione è stata emessa, a seguito di degenza completamente fittizia, una fattura irregolare (43 giorni pari a un importo di fr. 24'811.-) e che la stessa è stata pagata, come ammesso dallo stesso __________ anche a seguito del visto di pagamento e come accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 42, scheda dibattimentale e fattura della paziente F.A. e act 6, sentenza della corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 156).
8f. Oltre a questi casi testé evocati, che corrispondono a 26 annotazioni fittizie, nel decreto di accusa a suo carico vengono imputate a ACCU 4 anche alcune ulteriori iscrizioni inveritiere in relazione a una degenza per la maggior parte fittizia (D 1615 -V.N.) e a un’altra per la quale il paziente era unicamente diurno (D 1669 - C.L.); tali iscrizioni, ritenuto oltretutto che non modificano in alcun modo la posizione dell’accusata (cfr. supra, consid. 8b), a un attento esame sono pure da ritenersi fittizie ai sensi di quanto già accertato dalla Corte delle assise criminali (cfr. act 41, scheda dibattimentale e fattura del paziente N.V. e act 6, sentenza __________ pagina 156, rispettivamente act 43, scheda dibattimentale e fattura del paziente C.L. e act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 157). Del resto anche in questi fogli di decorso le annotazioni dell’accusata, così come quelle delle sue colleghe, sono standardizzate e tipiche per pazienti che in realtà non si trovavano (in ogni caso in quel momento) degenti in clinica.
8g. La difesa ritiene che ACCU 4, non avendo personalmente commesso un falso documentale (cfr. supra, consid. 7c), non può di per sé essersi resa colpevole di truffa con particolare riferimento all’inganno astuto; la censura cade tuttavia nel vuoto poiché tale elemento costitutivo dell’illecito non presuppone l’allestimento di un documento falso nel senso dell’art. 251 CP, ritenuto oltretutto che all’imputata viene unicamente rimproverato un ruolo secondario.
Inoltre l’inganno astuto nella vicenda legata alle cliniche , e di conseguenza anche all’ di __________ dove ha lavorato l’accusata, è già stato accertato dalla Corte delle assise criminali, alla cui sentenza si rinvia anche per il fatto che viene evidenziata molto bene la posizione degli assicuratori malattia (cfr. act 6, pagina 145 e seguenti, consid. 9.4).
Al riguardo l’imputata, con il suo agire e al pari di altri suoi colleghi, ha aiutato il protagonista principale della truffa a realizzare il suo intento che era basato su un sistema di artifizi difficilmente verificabile e suffragato oltretutto dalla fiducia che veniva riposta in considerazione del ruolo quasi istituzionale ricoperto dalle strutture sanitarie in questione.
8h. A ragione, il difensore sostiene che l’accusata non ha ideato nulla e che tutta la vicenda deve essere ascritta unicamente alla mente pensante di __________; in effetti è proprio per questo motivo che ACCU 4 è prevenuta colpevole per complicità. Diversamente sarebbe stata correa e con ogni probabilità non sarebbe stata giudicata davanti alla Pretura penale.
Il fatto che il medico menzionato ha architettato e ideato questo sistema diabolico è circostanza assodata e non vien messa in alcun modo in dubbio in questa sede; ciò non toglie che chi lo ha assecondato nel suo intento, seppur con ruoli marginali, deve sopportarne le conseguenze.
Di transenna si rileva che in proposito il Procuratore pubblico ha affermato in aula che l’inchiesta “clean” è ancora in corso ed è lungi dall’esser conclusa; vi sono stati per il momento 55 rinvii a giudizio per il personale medico, infermieristico e amministrativo e 44 decisioni di non luogo a procedere che sostanzialmente riguardano gli assistenti di cura. (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006)
A dimostrazione di quanto evidenziato, agli atti vi sono numerosi decreti di accusa, molti dei quali già cresciuti in giudicato in quanto accettati dai diretti interessati, che attestano il ruolo di complicità in truffa ricoperto a vari livelli e con sfumature differenti dai medici, dagli infermieri e dalle segretarie amministrative (cfr. documenti prodotti dalla pubblica accusa al dibattimento e in allegato allo scritto del 21 febbraio 2006).
10a. Dal punto di vista soggettivo per l’adempimento del reato in esame è sufficiente il dolo eventuale (cfr. supra, consid. 6a).
Ai fini dell’analisi si deve far capo alle risultanze dibattimentali e alla documentazione acquisita agli atti con particolare riferimento ai verbali resi dall’imputata; in proposito dal momento che quest’ultima si è avvalsa sistematicamente della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio davanti al Procuratore pubblico (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 5 dicembre 2005) non resta che affidarsi al primo verbale di interrogatorio di cui la difesa ha, a più riprese, invano chiesto l’estromissione (cfr. supra, consid. 5d e relativi rimandi).
Al dibattimento il difensore ha obiettato che tale verbale è stato “falsato” dalle ripercussioni psicologiche che avrebbe subito l’imputata a seguito del blitz effettuato dalla polizia all’inizio dell’inchiesta “clean” (cfr. supra, consid. 2b) e dal fatto che è stato redatto in quel modo perché “doveva servire per incastrare __________” (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006): tuttavia, a ben vedere, le cose non stanno così.
Infatti ACCU 4 è stata sentita in polizia il 17 dicembre 1998 e non, come la maggior parte dei suoi colleghi, il 1° dicembre 1998 a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine nelle cliniche di proprietà di __________; pertanto non è stata tradotta con la forza, ma è stata citata, a distanza di oltre due settimane, presso gli uffici della polizia di __________ come si evince dal verbale medesimo (cfr. act 1, pagina 1).
Di conseguenza in quel lasso temporale ha sicuramente saputo che cosa era successo sul posto di lavoro e ai dipendenti, coi quali molto probabilmente ha avuto anche modo di parlarne. Al momento di essere citata, avrebbe potuto chiedere un consiglio preventivo ad un legale, a maggior ragione ove appena si consideri la portata dell’intervento degli inquirenti e le ripercussioni che poteva avere non solo sull’attività della clinica in sé, ma anche sul personale che vi aveva lavorato.
In ogni caso all’inizio di quel verbale ACCU 4 è stata resa edotta della sua facoltà di non rispondere dopo esser stata informata che veniva “interrogata in qualità di indiziata in relazione ad inchiesta in corso a fronte del procedimento penale contro i responsabili e/o ausiliari delle case di cura [...] per reati di truffa, falsità in documenti, commessi nell’ambito della gestione delle case di cura” (cfr. ibidem, pagina 1 in alto, sottolineature nostre).
Indipendentemente da tutte le considerazioni espresse la presenza dell’avvocato negli interrogatori di fronte alla polizia è esclusa per legge nel senso dell’art. 61 cpv. 3 CPP; al riguardo si rinvia alla già citata sentenza del GIAR del 13 gennaio 2006 (cfr. act 38 e supra, consid. 2d).
I motivi addotti dalla difesa non sono pertanto tali da dover considerare il verbale di interrogatorio del 17 dicembre 1998 “inattuale e per nulla vincolante” (cfr. istanza 12 settembre 2006 dell’avv. DI 4, pagina 4).
10b. Dall’esame di tutta la documentazione agli atti traspare un disagio generalizzato fra i dipendenti delle tre cliniche facenti capo al dottor __________ per l’applicazione di quello che molti di loro, fra cui anche l’accusata, hanno definito il sistema delle degenze fittizie; un esempio significativo al riguardo emerge dalla testimonianza di __________, capo infermiere e superiore diretto di ACCU 4, che ha deposto “confermo che in __________ fra il personale infermieristico vi era un certo disagio per le iscrizioni nei cardex per pazienti che in realtà non erano degenti. Avevamo infatti avuto dei dubbi riguardo la regolarità di queste iscrizioni. Dubitavamo della regolarità di queste annotazioni per questo parlavamo fra noi. Ne ho parlato anche con il dottor __________. Il dottor __________, per quanto mi ricordo, provava anche lui un certo disagio perché doveva eseguire anche lui delle cose sulle quali non era d’accordo. In particolare il dottor __________ era a disagio a causa delle cartelle relative ai pazienti che non erano degenti effettivamente” (cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 92 in fondo e 93, sottolineatura nostra).
Molti dipendenti, se non tutti, hanno riferito che di questa situazione - che ha avuto inizio con l’arrivo in clinica __________ del dottor __________ (cfr. ad esempio act 1, verbale di interrogatorio di ACCU 4 del 17 dicembre 1998, pagina 1 in fine) - se ne parlava.
Ad esempio __________, capo infermiera e anch’essa superiore diretto di ACCU 4, ha riferito tra l’altro che “da noi, personale infermieristico, li chiamavamo “fantasmi”. Tra noi si discuteva tale situazione irregolare [...]” (cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 17 dicembre 1998, pagina 2, sottolineatura nostra).
Lo stesso __________, il giorno del blitz della magistratura, ha riferito, confermando sostanzialmente quanto riportato in precedenza, “che io con __________ non ho mai approfondito questi aspetti che pur mi turbavano e ciò principalmente perché non nascondo temevo anche di perdere il lavoro ed insomma di mettermi in una condizione terribile dal profilo personale. Devo dire che però soprattutto all’inizio ed ancora ultimamente con il dottor __________ sia tra noi infermieri sia con i nostri diretti superiori medici si tentava di far capire a __________ che la cosa ci pesava. Si intendeva da un lato ad indurlo a riflettere su cosa stesse facendo e su questo tipo di gestione, dall’altro quasi come uno scarico personale” (cfr. classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ del 1° dicembre 1998, pagina 2 a metà, sottolineature nostre).
Tra i dipendenti della clinica __________ però non solo si discuteva di quanto sopra, ma ci si domandava pure il perché di queste iscrizioni. In proposito chiarissima è stata ancora una volta __________, la quale a precisa domanda volta a sapere per quale motivo il dottor __________ e gli altri medici ordinavano al personale infermieristico di far figurare come degenti (mediante iscrizioni nella cartella clinica) pazienti che in realtà non erano degenti in clinica, risponde: “evidentemente noi avevamo capito che queste registrazioni fittizie erano irregolari e anche noi ci chiedevamo che cosa stava succedendo. Io avevo anche capito che probabilmente queste registrazioni servivano per giustificare poi le fatture della clinica alle casse malati dei vari pazienti. Non ero sicura ma avevo preso in considerazione questa possibilità quando stavo commettendo le falsificazioni nei fogli di decorso. Come me si può dire che un po’ tutti i collaboratori pensavano questa cosa. Altrimenti non si spiega per quale motivo i nostri superiori ci facessero fare delle iscrizioni fittizie nei fogli di decorso. Non c’era altra spiegazione per queste annotazioni” (cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbale di interrogatorio di __________ dell’8 agosto 2005 davanti al Procuratore pubblico, pagina 8, sottolineature nostre).
10c. ACCU 4, la quale ha lavorato anch’essa con il dottor __________ nella veste di capoclinica, nel corso del dibattimento ha sostanzialmente ammesso che il sentimento che veniva provato dal personale nei confronti dei pazienti fittizi era di disagio; di tale questione se ne discuteva sia tra infermieri che con i medici, in quanto vi erano anche delle lamentele verso i superiori (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006).
Tuttavia l’accusata ha dichiarato altresì, dal momento che a lei importava unicamente la cura e il bene del paziente, di non aver neppure avuto il tempo per fare delle riflessioni sui motivi e gli scopi per i quali dovevano essere eseguite le annotazioni fittizie e che in fondo una risposta al riguardo non la interessava (cfr. ibidem); in altre parole l’imputata si trovava in una situazione di disagio per via dei pazienti fittizi, ma le sue preoccupazioni si limitavano a questo aspetto e il suo pensiero finiva lì.
Senonché ACCU 4 ha aggiunto pure che tra i colleghi giravano parecchie voci sugli scopi; al riguardo si diceva anche che __________ voleva trarne un guadagno sulle spalle delle Casse malati, ma lei comunque non aveva paura, in relazione a questa ipotesi che veniva fatta, in quanto il cardex era un documento interno e vincolato al segreto professionale (cfr. ibidem).
Quest’ultimo particolare riferito dall’imputata, che - a differenza di tutte le altre considerazioni espresse
Dunque l’imputata aveva paura delle conseguenze che potevano avere certe azioni dovute al sistema di degenze fittizie imposto da __________; un atteggiamento del genere non può che significare implicitamente il riconoscimento di una situazione illegale.
Ciò posto le voci sugli scopi, con particolare riferimento alle Casse malati, che giravano in clinica __________ e che l’imputata ha ammesso di aver sentito sono già di per sé sufficienti per l’adempimento del reato di complicità truffa per dolo eventuale, come del resto ha evidenziato il Procuratore pubblico nel corso della sua requisitoria.
Abbondanzialmente si evince pure dall’incarto che l’accusata - sempre nel corso del suo primo interrogatorio - a precisa domanda sui pazienti in congedo che venivano registrati come se fossero degenti in clinica ha risposto: “ Sì a volte succedeva che il paziente rimaneva in congedo oltre il tempo tollerato dalla cassa malati e pertanto noi eravamo costretti a registrare il rientro dal congedo prima del rientro effettivo. È capitato anche di registrare il congedo ritardando la data della partenza dalla clinica. Ciò perché il paziente rimaneva fuori per più giorni quindi necessitava accorciare il periodo di assenza sulla carta altrimenti la cassa malati non pagava “ (cfr. ibidem, pagina 4, sottolineatura nostra).
A riguardo di questa significativa risposta va rilevato come né nella domanda, né in precedenza nel verbale figura il benché minimo accenno non solo a pagamenti delle Casse malati, ma addirittura a tale parola, che mai prima è stata proferita (cfr. ibidem, pagine da 1 a 4).
Inoltre, a ulteriore dimostrazione della sincerità con la quale ACCU 4 ha risposto alle domande rivoltele in quell’occasione, subito dopo si è affrettata con dovizia di particolari a precisare ciò che ha anche ribadito al dibattimento e cioè che “noi tutti eravamo scocciati da queste falsificazioni che eravamo costretti ad effettuare sui vari cardex. Erano tutti pazienti di __________. Tanto è vero che taluni di questi cardex rimanevano dimenticati in fondo al carrello, praticamente in fondo alla fila. A volte ci si dimenticava di annotare queste falsità. Tra di noi quindi ci si sollecitava a compilare la riga mancante a fronte della dimenticanza. Si scriveva a matita la nota per il collega ed ovviamente dopo aver annotato quanto si riteneva, la si cancellava. Queste annotazioni erano di regola “paziente tranquillo, nulla da segnalare, ecc...” (cfr. ibidem, pagina 4).
10d. L’accusata è una persona intelligente, impegnata, sensibile e sicuramente appassionata della sua professione; ha frequentato anche per un anno e mezzo la facoltà di scienze dell’educazione all’Università cattolica di Milano e - come da lei ammesso con giustificato orgoglio - ha anche superato brillantemente alcuni esami di sociologia con il massimo dei voti (cfr. act 31, verbale di interrogatorio di ACCU 4 davanti al Procuratore pubblico del 5 dicembre 2005, pagina 5 in fine).
Tenuto conto di tutto ciò altri suoi colleghi infermieri hanno addirittura dichiarato che bisognava essere dei ritardati per non capire lo scopo delle iscrizioni, che non occorreva essere dei geni per comprendere che le annotazioni servivano per fatturare alle Casse malati le degenze non avvenute e che questa era una cosa facile da immaginare (cfr. classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati, verbali di interrogatorio di __________ del 9 settembre 2005, pagina 9 e classificatore n° 3 con gli atti istruttori dei coindagati, verbali di interrogatorio di __________ del 25 agosto 2005, pagina 10).
Alla luce di queste chiare e colorite espressioni, che non fanno che confermare quanto già emerso, non si può credere che una persona come l’imputata, di fronte al disagio nel quale era chiamata ad operare non prendesse in considerazione tale ipotesi nonostante avesse sentito le voci.
Pertanto questo giudice non crede che ACCU 4, nel periodo in cui ha operato nella clinica __________, non abbia tratto le medesime conclusioni di __________, di __________ e di tanti altri suoi colleghi infermieri i cui verbali sono agli atti (cfr. a titolo abbondanziale il classificatore n° 2 con gli atti istruttori dei coindagati dell’inc. 10.2006.26, verbale di interrogatorio di __________ del 13 ottobre 2005, pagina 6 in fine e 7 e 9 in fine e seguenti con i relativi rimandi); di conseguenza è convinto che ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa.
L’accusata non poteva non vedere che con i suoi atti ha contribuito a realizzare il disegno di __________ e non poteva nemmeno, anche e soprattutto alla luce delle voci che giravano, non aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze totalmente o parzialmente fittizie e le dimissioni posticipate - per le quali ha personalmente allestito le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano fittizi o fantasmi come li definisce anche lei (cfr. verbale di interrogatorio del 17 dicembre 1998, pagina 2) - sarebbero state pagate dalle casse malati dietro presentazione della relativa fattura.
10e. La Corte delle assise criminali ha accertato che il dottor __________ “non ebbe mai a minacciare alcuno affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle pratiche sopradescritte” (cfr. act 6, sentenza della Corte delle assise criminali del 13 maggio 2005, pagina 93).
Nessuno è stato costretto (nel vero senso della parola) ad agire così, tanto è vero che alcuni dipendenti, come ad esempio proprio ACCU 3 (cfr. atti del suo incarto), non hanno accettato il sistema “__________” e se ne sono andati.
Non corrisponde a verità quindi, come a torto ha sostenuto la difesa, che l’imputata “non aveva possibilità di scelta” (cfr. verbale del dibattimento del 12/13 settembre 2006); le alternative - a prescindere dalla questione relativa al posto di lavoro, la quale tuttavia non può giustificare sempre tutto - dunque non mancavano.
Il torto di ACCU 4 è stato quello di non essersi opposta, come invece altri hanno fatto, a una situazione di cui riconosceva l’illegalità.
10f. Per tutte le argomentazioni esposte ACCU 4 ha adempiuto il reato in questione anche dal profilo soggettivo; pertanto è autrice colpevole di complicità in truffa ripetuta.
Infatti se da un lato vi sono delle attenuanti specifiche quali l’incensuratezza, le pressioni psicologiche subite (con particolare riferimento alla paura di perdere il posto di lavoro), l’aver agito su ordini precisi da parte dei medici e dei capi infermieri, il non aver tratto alcun beneficio economico a seguito dell’indebito profitto messo a segno e il lungo tempo trascorso dai fatti (dovuto tuttavia alla complessità dell’inchiesta e alla circostanza secondo cui prima dei complici doveva essere processato __________), d’altro canto sono pure presenti delle aggravanti. Queste ultime sono riconducibili essenzialmente all’ambito di lavoro nel quale si inserisce tutta la vicenda e cioé quello sociale e sanitario; si tratta di un settore delicato e sensibile che tocca da vicino - oltre che per lo stato di salute anche più semplicemente per l’elevato premio assicurativo della cassa malati - tutti i cittadini, i quali proprio per questo hanno ampie aspettative e nutrono stima e fiducia per il personale sanitario, dal quale però si aspettano un alto grado di professionalità e una correttezza esemplare.
Non vi è infine alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo di prova minimo di due anni.
visti gli art. 25, 41, 63 e segg., 146 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 3
dall’accusa di complicità in truffa, ripetuta, per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 37/2006 del 9 gennaio 2006.
carica allo Stato le spese per il procedimento nei confronti di ACCU 3.
dichiara ACCU 4
autrice colpevole di complicità in truffa, ripetuta, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 339/2006 del 1° febbraio 2006.
condanna ACCU 4,
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'280.-.
ordina l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 75.- testi
fr. 675.- totale
Distinta spese a carico di ACCU 4
fr. 900.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 1280.00 totale