Incarti n. 10.2005.425 10.2007.472 10.2007.473 DA 2968/2005 DA 3899/2007 DA 3898/2007
Bellinzona 11 giugno 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 3
e
ACCU 2 , difeso da: DI 2 e DI 1 ,
e
ACCU 3 d difeso da: DI 2
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
per avere, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte di terza persona in particolare omettendo, a __________ in data 26 luglio 2004 al momento della consegna a __________ dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4, composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad , al momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori andando a colpire mortalmente †;
per avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a __________, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4, composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad , al momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori, la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 4 ustioni di primo grado al collo e al torace, nonché un’ipoacusia bilaterale percettiva più accentuata all’orecchio sinistro nonché la comparsa di acufeni all’orecchio sinistro, come descritto dal certificato medico di data 21 novembre 2004 del dr. __________ a CIVI 6 ustioni di primo grado all’avambraccio sinistro e alla gamba sinistra, ustioni di 2 grado alla coscia e alla gamba destra e ustioni di 2 grado al dorso a sinistra in basso come da certificato medico dell’Ospedale Regionale di __________ di data 1 agosto 2004 e a CIVI 5 () ustioni di primo grado al viso come da certificato medico di data 1 agosto 2004 dell’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 117 vCPS, 125 cpv. 1 vCPS, richiamato l’art. 41 cpv. 1 vCPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 agosto 2005 n. 2968/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 2'500.--.
Le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 7 CIVI 8, CIVI 4, CIVI 6, CIVI 5., sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 vCPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 vCPS;
ACCU 2
omicidio colposo,
per avere, ad __________ in data 1 agosto 2004, cagionato per negligenza di alcuno, nella sua veste di socio e gerente (tabulare e di fatto) della società __________ __________ Sagl, fornendo il 26 luglio 2004 uno spettacolo pirotecnico pronto per l’uso con notevole pericolosità potenziale (sottostante alla categoria IV) a ACCU 1 della società __________ SA che, il medesimo giorno, lo vendette e lo consegnò a __________ agente per l’Associazione __________ di __________ (consumatrice finale), omettendo per imprevidenza colpevole di istruire ACCU 1 e pertanto __________ SA sulla necessità di ancorare al suolo i mortai contenenti i fuochi d’artificio e ciò indipendentemente dal tipo di terreno su cui avrebbero dovuto poggiare, con la conseguenza che __________ SA, che dall’anno 2001 non annoverava più fra le sue fila una persona formata sulla gestione di spettacoli pirotecnici della categoria IV, non informò a sua volta di detta necessità i responsabili dell’Associazione , violando pertanto l’autore il dovere di prudenza, a cui deve sottostare il commerciante di esplosivi e di pezzi pirotecnici per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, cagionato per negligenza la morte di † avvenuta ad __________ la sera del 1. agosto 2004, siccome la batteria n. 6, composta da tre bombe pirotecniche, dopo il primo sparo, per effetto dell’insufficiente fissaggio al suolo dei mortai, si ribaltò, con conseguente partenza del secondo fuoco d’artificio in direzione degli spettatori, fra i quali si trovava il suddetto malcapitato che fu colpito mortalmente;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117 CPS, richiamati l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS, nonché la LEspl;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2007 n. 3899/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 2'000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
ACCU 3
omicidio colposo,
per avere, ad __________ in data 1 agosto 2004, cagionato per negligenza la morte di alcuno, in particolare per avere, agendo in veste di socio e gerente (tabulare e di fatto) della società __________ Sagl, assemblando a partire dal 20 luglio 2004 e fornendo il 26 luglio 2004 uno spettacolo pirotecnico pronto per l’uso con notevole pericolosità potenziale (sottostante alla categoria IV) a ACCU 1 della società __________ SA che, il medesimo giorno, lo vendette e lo consegnò a __________ operante per l’Associazione __________ di __________ (consumatrice finale), omettendo per imprevidenza colpevole di istruire ACCU 1 e pertanto __________ SA sulla necessità di ancorare al suolo i mortai contenenti i fuochi d’artificio e ciò indipendentemente dal tipo di terreno su cui avrebbero dovuto poggiare, con la conseguenza che __________ SA, che dall’anno 2001 non annoverava più fra le sue fila una persona formata sulla gestione di spettacoli pirotecnici della categoria IV, non informò a sua volta di detta necessità i responsabili dell’Associazione , violando pertanto l’autore il dovere di prudenza, a cui deve sottostare il commerciante di esplosivi e di pezzi pirotecnici per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, cagionato per negligenza la morte di † avvenuta ad __________ la sera del 1. agosto 2004, siccome la batteria n. 6, composta da tre bombe pirotecniche, dopo il primo sparo, per effetto dell’insufficiente fissaggio al suolo dei mortai, si ribaltò con conseguente partenza del secondo fuoco d’artificio in direzione degli spettatori, fra i quali si trovava il suddetto malcapitato che fu colpito mortalmente;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117 CPS, richiamati l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS, nonché la LEspl;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2007 n. 3898/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 2’000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.--.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 17 febbraio 2003, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 18 agosto 2005, rispettivamente il 23 novembre 2007;
indetto il dibattimento dall’9 all’11 giugno 2008, al quale hanno partecipato il AINQ 1, gli accusati con i rispettivi difensori, i patrocinatori delle parti civili, nonché le parti civili CIVI 4 e CIVI 6 (quest’ultimi hanno presenziato soltanto l’8 giugno 2008);
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, all’esame delle parti civili comparse e all’audizione dei testi;
prospettata all’imputato ACCU 1, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 CPP, l’estensione dell’accusa nei suoi confronti al reato di lesioni colpose gravi, ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS, limitatamente alle lesioni subite dal signor CIVI 4, sulla scorta delle risultanze della perizia giudiziaria del dr. med. __________ e preso atto dell’adesione della difesa a tale proposta;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale ha postulato la conferma integrale dei tre decreti d’accusa, chiedendo l’estensione di quello nei confronti di ACCU 1 al reato di lesioni colpose gravi per le lesioni subite dal signor CIVI 4. Egli, dopo aver richiamato le disposizioni legali vigenti in materia di fuochi d’artificio, ha esposto i motivi per i quali gli imputati si debbano ritenere in posizione di garante ai sensi dell’art. 11 CPS. ACCU 3 e ACCU 2 sono importatori, venditori e fabbricanti di fuochi d’artificio; in quanto tali avrebbero dovuto fornire al loro cliente __________ SA delle informazioni puntuali sul prodotto venduto e sulle misure di sicurezza da adottare. Non indicazioni standardizzate, ma puntuali, così come sancito dall’art. 26 cpv. 5 OEspl. Nei loro confronti ACCU 1 deve essere visto come un utilizzatore. Non avendolo reso attento sulla necessità di ancorare le batterie al suolo in ogni situazione, essi hanno commesso una palese negligenza. La conoscenza reciproca tra le due ditte ed il loro buon nome non permette di liberare gli imputati dalla loro colpa. Dalle indagini è in effetti risultato palese come le informazioni che avevano ACCU 3 e ACCU 2 di __________ SA fossero scarsissime, non sapendo neppure che __________ era già partito dalla ditta da tre anni e non avendo mai proceduto ad alcun accertamento circa le nozioni in materia del titolare e di chi era rimasto. Oltre a ciò vi sono tutta una serie di altri comportamenti negligenti che i due hanno tenuto, ben espressi nella sentenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del maggio 2007. Le testimonianze dei testi __________ e __________ sono poco credibili e non devono essere prese in considerazione. Le omissioni dei responsabili de __________ Sagl sono causali al danno, sia dal punto di vista naturale che da quello adeguato: la vendita da __________ SA a __________ rappresenta solo un trasferimento della posizione di garante, non un’interruzione della stessa.
Per quanto concerne ACCU 1, egli ha avantutto posto l’accento sul fatto che al momento della consegna del materiale pirotecnico del 2004, __________ non ha ricevuto da lui alcuna istruzione. __________ ha agito così superficialmente perché malgrado le autorizzazioni in suo possesso era un dilettante nell’uso e nel commercio di fuochi della categoria IV. Anche dopo i fatti l’imputato non sapeva che le batterie vanno sempre ancorate. In effetti egli non ha frequentato alcun corso e da __________, suo dipendente che aveva inviato ad una giornata di formazione da __________, non si è fatto adeguatamente istruire, ma ha solo discusso 5 minuti con lui di quello che aveva appreso. ACCU 1 non aveva nessuna idea di cosa aveva tra le mani. Su di lui pesa quindi anzitutto una colpa nella forma dell’Uebernahmeverschulden. Culpa in istruendo. La sua altra colpa implicita è quella di aver rinnovato l’autorizzazione alla vendita di pezzi pirotecnici. Nessun influsso ha quindi la mancata istruzione da parte de __________ Sagl: che importa è che ACCU 1 non ha a sua volta istruito i clienti.
Il Sostituto Procuratore Pubblico si è poi soffermato sulla qualifica delle lesioni subite da CIVI 4, precisando che la loro gravità è data, oltre che dalla diminuzione della capacità di comprensione del 10%, da fastidiosissimi acufeni e dal sensibile peggioramento della qualità di vita della parte civile in questione. L’accusa nei confronti di __________, oltre che per il reato di omicidio colposo e lesioni colpose semplici, deve pure essere estesa a quello di lesioni colpose gravi.
Disquisendo sulle pene, il magistrato inquirente ha chiesto la conferma di quelle indicate nei decreti d’accusa a carico di ACCU 3 e ACCU 2, postulando la trasformazione di quella a carico di ACCU 1 in una da 90 aliquote giornaliere da fr. 130.--, per complessivi fr. 11’700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, cui deve essere aggiunta una multa di fr. 2’000.--. La differenza tra le pene è a suo modo di vedere giustificata dal fatto che su ACCU 1 gravano due reati in più rispetto agli altri;
sentiti i patrocinatori delle parti civili __________, riunitisi al dibattimento in collegio difensivo, i quali hanno pure postulato la conferma integrale delle proposte formulate dall’accusa, con contestuale richiesta di accoglimento delle due istanze da loro prodotte al dibattimento, con le quali hanno rivendicato il riconoscimento in sede penale del principio dell’obbligo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAV. A loro modo di vedere gli accusati sono tenuti a rispondere integralmente e solidalmente per i danni patiti sia in base alle disposizioni degli art. 41 ss. e 55 CO, sia sulla scorta degli obblighi contrattuali, sia in base alla legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti. Per quanto concerne gli aspetti penali della fattispecie, essi hanno in primo luogo sottolineato come tutti e tre gli imputati si trovino in una posizione di garante e come il fatto che vi sia un subentrante in tale posizione non liberi comunque dalle proprie responsabilità il precedente garante. Se il subentrante interviene senza preoccuparsi incorre in una situazione di cosiddetta colpa per assunzione (Uebernahmeverschulden, cfr. Mario Postizzi, Fusionsgesetz und Unternehmensstrafrecht, pti. 31 ss., in AJP 2007, fascicolo 2). In seguito hanno compiutamente esposto i motivi per i quali la perizia giudiziaria sia degna di fede e non possa essere sconfessata. Indipendentemente da tutto, il referto è comunque stato perentorio su un aspetto: le batterie andavano sempre ancorate al suolo. A loro modo di vedere, è assodato che tutti e tre gli imputati hanno omesso di istruire chi avrebbero dovuto; le testimonianze rese da __________ e __________ non sono credibili;
sentita la patrocinatrice delle parti civili __________, che, dopo essersi associata a quanto detto dai colleghi, rivendicando anch’essa il riconoscimento in sede penale del principio dell’obbligo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAV, ha esposto nel dettaglio le sofferenze patite dai suoi assistiti, soffermandosi sulla qualifica delle lesioni cagionate dallo scoppio del fuoco al signor CIVI 4 e postulando quindi l’estensione del decreto d’accusa a carico del signor ACCU 1 alla fattispecie di cui all’art. 125 cpv. 2 CPS;
sentito il difensore del signor ACCU 1, il quale ha esordito asserendo come sia tecnicamente impossibile rimproverare al suo assistito di non aver trasmesso un’informazione che non aveva ricevuto. Egli ha rilevato pure come il decreto d’accusa sia stato formulato in maniera tale da non consentire di giungere ad una condanna: in effetti, non è che __________ non sia stato istruito, ma lo è stato male.
ACCU 1 si è rivolto ad un fornitore sul quale poteva fare affidamento, che ha addirittura assemblato lo spettacolo pirotecnico in questione. Egli poteva dunque legittimamente pensare che le informazioni che __________ Sagl, per cui lavoravano esperti del settore, aveva trasmesso a lui, dilettante, fossero affidabili. Non poteva e non doveva accorgersi che erano lacunose.
Il legale ha puntualizzato poi come ACCU 1 riconosca di avere informato in modo sbagliato i suoi clienti, ma che egli, al momento in cui lo stava facendo, non sapeva assolutamente di commettere un errore madornale.
Il legale ha sostenuto poi come, dal suo punto di vista, non si possa fare affidamento sulle dichiarazioni dei testi __________ e __________
A suo modo di vedere non può essere considerato una mancanza il fatto che __________ fosse già partito dalla ditta e che ACCU 1 non avesse frequentato il corso, perché i rapporti con __________ Sagl sono sempre rimasti costanti, per cui le informazioni sono ugualmente passate tutte.
La perizia del fisico __________ fa sorgere dei dubbi sulle forze effettive e sul potenziale esplosivo della bomba che ha determinato il ribaltamento del mortaio.
Dopo aver rilevato come la legge non dica che si deve istruire ogni volta che si effettua una vendita allo stesso cliente, il difensore ha concluso postulando l’assoluzione del suo assistito e, pur non contestandole in quanto tali, chiedendo la reiezione delle pretese delle parti civili;
sentiti i difensori degli imputati ACCU 2 e ACCU 3, anch’essi costituitisi in collegio difensivo, i quali hanno chiesto l’assoluzione per entrambi. A loro modo di vedere, in effetti, non possono essere addebitate ai loro assistiti delle omissioni in nesso di causalità con l’incidente. Dall’istruttoria è emerso come le persone della società __________ fossero completamente inesperte e come abbiano comunque agito con superficialità: si pensi solo al fatto che hanno piazzato i mortai pochi minuti prima dello spettacolo, in condizioni di luce ridotte. __________ SA era per __________ Sagl un cliente affidabile e serio, attivo da oltre un trentennio nel commercio di armi, diretto da una persona esperta, abile ed istruita e con un dipendente che aveva frequentato il corso di __________: si poteva quindi ragionevolmente ritenere che avesse al proprio interno persone debitamente istruite, in grado di far fronte ai propri doveri. ACCU 3 e ACCU 2 sapevano che il materiale fornito sarebbe stato rivenduto, ma non sapevano a chi e credevano che sarebbe stata __________ SA a spararli.
Essi hanno poi esposto come l’art. 17 LEspl parli di “tutte le circostanze”: a tal proposito hanno osservato come i fuochi non avrebbero mai dovuto finire nelle mani di persone inesperte come i signori __________.
Nessuna negligenza può essere accollata ai due imputati di __________ Sagl. Inoltre manca comunque un nesso di causalità tra i danni ed il loro agire, interrotto dalle gravi mancanze del coimputato ACCU 1 che non avrebbe mai dovuto vendere lo spettacolo alla società __________ con simili presupposti e con cotanta superficialità;
sentito in replica il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale ha ribadito come ACCU 1 quando ha venduto ad __________ i fuochi abbia agito come commerciante ai sensi della LEspl. Egli non ha fatto nulla per istruirsi compiutamente;
sentito in duplica il legale del signor ACCU 1, il quale ha chiesto che gli si dica cosa avrebbe dovuto fare il suo assistito per non incorrere in una omissione punibile penalmente. Doveva forse mettere in dubbio le conoscenze dei fornitori?
sentiti in duplica i difensori degli imputati ACCU 3 e ACCU 2;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.1. Omicidio colposo?
1.1.2. Lesioni colpose, per le lesioni subite dalle parti civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5?
1.1.3. Le lesioni subite dal signor CIVI 4 sono gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS?
1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.4. Possono essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno 2008?
1.5. Può essere accolta la domanda di accertamento (decisione sul principio) del fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalle parti civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5 in data odierna?
1.6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 3899/2007 del 14 novembre 2007?
2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.4. Possono essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno 2008?
2.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
3.1. E’ il signor ACCU 3 autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 3898/2007 del 14 novembre 2007?
3.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
3.4. Possono essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno 2008?
3.5. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 febbraio 2002 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
3.6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
Presidente del Consiglio di amministrazione della società è __________, mentre l’imputato ne è membro con diritto di firma collettiva a due.
__________ SA è pure in possesso di un’autorizzazione alla vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo, rilasciatale dal Dipartimento cantonale delle Istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, il 6 luglio 1982 e rinnovata su istanza del 4 ottobre 2002 (cfr. AI 25, doc. 2 e 3).
Egli è in possesso di un permesso di brillamento e di utilizzazione d’esplosivi della categoria C ed è stato consulente presso la società cantonale degli impresari costruttori per i corsi d’istruzione in materia. Egli ha pure delle conoscenze nell’ambito del brillamento di edifici, ottenute con una specializzazione fornitagli dall’esercito.
Sin dall’adolescenza ha sempre avuto un’attrazione per i fuochi d’artificio, che lo ha spinto già in giovane età, a fine anni ’70, a prendere contatto con __________, a quel tempo uno dei più importanti punti di riferimento cantonali nel ramo con la sua società in nome collettivo __________ di __________ e Co., ed a collaborare con lui all’allestimento di spettacoli pirotecnici, partendo da ruoli di mera manovalanza per poi, con il trascorrere del tempo ed il perfezionamento delle conoscenze, giungere ad essere praticamente indipendente e responsabile di interi spettacoli.
ACCU 2, coniugato e con due figli di 10 e 12 anni, ha effettuato un apprendistato di commercio presso una ditta specializzata in materiale da costruzione, per poi passare, nel 1999, alla __________ SA di __________ in qualità di responsabile delle vendite del settore edile.
Analogamente al signor ACCU 3, anch’egli ha subito ben presto il fascino dei fuochi d’artificio ed è entrato a far parte del team di __________, facendo tutta la gavetta sino a raggiungere il livello più alto e potersi assumere l’onere di organizzare, programmare e gestire importanti spettacoli pirotecnici dalla A alla Z.
La società in questione aveva, ed ha, quale scopo principale annotato a Registro di commercio “l'importazione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio di fuochi d'artificio, come pure la progettazione, la preparazione e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici e piromelodici nonché la stesura di perizie”.
Paradossalmente essa, nella sua qualità di persona giuridica, non dispone di alcun permesso per il commercio all’ingrosso di pezzi pirotecnici da spettacolo, ma usufruisce - non si comprende su quali basi giuridiche - di quello rilasciato il 22 maggio 1990 a __________ di __________ e Co a tempo illimitato (come comunicato dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione di Bellinzona con scritto del 13 agosto 2004, AI 25). Inoltre, questa volta a titolo personale e diretto, al fine di poter montare il materiale pirotecnico necessario per le manifestazioni, la ditta deve ogni anno introdurre presso l’Ufficio federale di polizia, Centrale per gli esplosivi e la pirotecnica, un’istanza per l’ottenimento di un permesso di fabbricazione, che sino ad ora è sempre regolarmente stato concesso (cfr. AI 25, doc. 5, 6 e 7).
Trattandosi di un’attività prevalentemente concentrata nel periodo tra la seconda metà del mese di luglio ed il primo di agosto, la società non ha dipendenti fissi, ma fa capo a dei ragazzi che intervengono su chiamata. A loro si aggiunge pure il signor __________, che non si è mai completamente distaccato dall’azienda, ma ha continuato a prestarle consulenza e sostegno.
Nel maggio del 2006 il signor ACCU 2 ha a sua volta lasciato la conduzione del __________ Sagl, a suo dire sia per poter disporre di più tempo da dedicare alla famiglia, ma anche a causa delle conseguenze psicologiche patite a seguito del tragico incidente qui in discussione. Neppure lui ha tuttavia dato un taglio netto alla passione dei fuochi d’artificio, poiché seguita ad offrire appoggio al vecchio socio, assumendosi l’onere di organizzare puntualmente determinati spettacoli pirotecnici, come avveniva in precedenza, ma in qualità di collaboratore esterno.
Attualmente il signor ACCU 3 è socio e gerente della società, mentre i suoi figliastri ne sono soci con diritto di firma individuale.
Inspiegabilmente, ma per fortuna, con il lancio della bomba centrale, il mortaio ha subito un nuovo scossone che lo ha rimesso in posizione verticale, così che il terzo ed ultimo razzo è partito nuovamente verso il cielo.
A seguito del considerevole trauma da scoppio a carico della parte sinistra del distretto toracico superiore e della base del collo, la vittima ha subito una distruzione massiva di parte delle strutture scheletriche (clavicola sinistra, 1a costa sinistra, parte superiore sinistra del manubrio sternale), con una marcata perdita di sostanza dei tessuti e gravissime lesioni viscerali (sezione completa della carotide comune destra e sinistra, della trachea, lacerazione e sezione dell’aorta all’arco, scoppio dell’atrio sinistro del cuore). La natura, estensione e gravità di queste ferite ha immediatamente comportato l’interruzione delle principali funzioni cardiocircolatorie e respiratorie, provocando il decesso istantaneo del malcapitato (cfr. referto autoptico 2 agosto 2008, AI 39).
L’esplosione tra la folla ha inoltre cagionato il ferimento di svariate altre persone, tra cui i componenti della famiglia __________, che si erano recati alla manifestazione proprio con il signor __________: il signor CIVI 4, trovandosi al momento della tragedia a stretto contatto fisico con il defunto, sulle spalle del quale aveva posto il suo braccio sinistro, ha perso conoscenza immediatamente dopo il botto. In seguito, oltre alle ustioni di primo grado al collo ed al torace (cfr. certificato medico di cui all’AI 101), gli è stata riscontrata una sensibile perdita della capacità uditiva, quantificata dal perito giudiziario in un 10% all’orecchio destro e un 60% a quello sinistro, per una disfunzione complessiva della comprensione pari al 10%, cui vanno ad aggiungersi degli acufeni che egli continua ad accusare bilateralmente e che comportano un’ulteriore diminuzione della facoltà otologica del 5% (cfr. referto peritale dr. med. __________ del 30 aprile 2008 e i doc. di cui all’AI 90). La moglie CIVI 6, che si trovava proprio dietro il marito ed il signor __________ ed a cui si sono incendiati gli abiti, ha a sua volta subito delle ustioni di primo e secondo grado a livello del braccio e della spalla sinistra, della gamba sinistra, del ginocchio destro e della regione lombare sinistra (cfr. certificato medico di cui all’AI 101 e certificato medico 1 agosto 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano). Il figlio Stefano ha sofferto delle lievi ustioni di primo grado al viso (cfr. certificato medico 2 agosto 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano).
Unica eccezione a questo modo di procedere è stata fatta per i tubi necessari allo sparo dei 3 colpi conclusivi dello spettacolo che sono stati interrati in un secchiello colmo di sabbia.
Gli eventi, vissuti dall’altra parte, sono stati così descritti dal signor CIVI 4: “(…) eravamo posizionati di fianco alla baracca, che per intenderci restava sulla nostra sinistra, poco più avanti della buvette. Sulla nostra destra e dietro vi erano molte altre persone. Posso stimare almeno 300, i tavoli erano tutti occupati e vi era molta gente in piedi. Per quel che ci concerne, eravamo in piedi nella posizione citata. Io, goliardicamente, ero abbracciato a Mario e più precisamente stavo sulla sua destra. Mio figlio si trovava poco dietro di me, anche lui sulla mia destra. Mia moglie era proprio dietro Mario. Dopo che i fuochi erano iniziati da circa cinque minuti, ho visto muoversi repentinamente uno degli addetti ai fuochi. Inoltre sentivo gridare qualche cosa. (…) Praticamente immediatamente dopo l’urlo ho udito una forte esplosione sulla sinistra della mia faccia. Per un attimo ho perso conoscenza cadendo a terra. Appena mi sono ripreso ho visto Mario giacere a terra inanime. Aveva la faccia sfigurata e sul petto una grande ferita aperta. In seguito udivo urlare mia moglie e mio figlio. In questo frangente mi accorgevo di avere qualcosa di incandescente all’altezza del petto. Ho abbracciato mio figlio e mia moglie. Vedevo gente sconvolta e disorientata.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 13 agosto 2004, pag. 3, AI 85, n. 2).
Interrogato in merito dal magistrato inquirente e dai legali delle parti, lo stesso perito ha avuto modo di precisare che in effetti la partenza del primo razzo ha comportato lo sprigionamento di una forte energia verso il basso (contraccolpo) che a sua volta si è convertita in una spinta verso l’alto (contro rinculo) che, non essendo stati previsti degli accorgimenti che permettessero di fissare saldamente al suolo la struttura con i tre mortai, l’ha destabilizzata, facendola capovolgere: “Premetto che il colpo provoca un’energia molto forte con un contraccolpo verso terra. Il terreno reagisce come una molla spingendo quindi l’oggetto verso l’alto, motivo per cui i mortai devono essere fissati a terra o con dei pesi oppure ci devono essere dei pali conficcati come descritto sopra. Voglio aggiungere che ogni terreno ha una particolarità per rapporto alla propria elasticità. Se si tratta di terreno sabbioso o di ghiaia questo effetto elastico (molla) è ridotto. Poi un ruolo lo gioca anche l’umidità del terreno: più questo è umido più assorbe l’energia propagatasi con il colpo, motivo per cui in presenza di un terreno secco viene meno questa capacità di assorbimento e quindi l’energia propagatasi con lo sparo si riflette sulla batteria. (…) A domanda dell’avv. DI 3 rispondo che il terreno in questione era secco. Ho potuto fare questa constatazione personalmente in quanto a mezzogiorno del 2 agosto ero sul posto.” (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo 2005 di Konrad Schlatter, pag. 2, AI 112).
Egli ha poi puntualizzato che il lancio delle bombe in questione produce una pressione di più tonnellate: “Voglio specificare che si tratta di colpi che esercitano una pressione di oltre una tonnellata e non di semplici chilogrammi. Nel caso specifico si trattava di un tubo di 12.5 cm di calibro; quando viene sparato il colpo questo provoca sul terreno una pressione di circa 5 tonnellate di peso (questa cifra non è stata misurata ma calcolata sulla base di tabelle), pressione di breve durata che provoca un forte contraccolpo. Per il fatto che la pressione sul terreno è così di breve durata il terreno non ha il tempo sufficiente per assorbirla, motivo per cui il contraccolpo è molto forte.” (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo 2005 di Konrad Schlatter, pag. 3, AI 112).
In primo luogo egli ha accertato che le basi di lancio per lo spettacolo pirotecnico erano state collocate a m 65 di distanza dal pubblico. Così facendo i pirotecnici hanno infranto le prescrizioni sulle distanze minime emanate dalla SKF (Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk, Ufficio svizzero di coordinazione per fuochi d’artificio), associazione che riunisce i produttori, importatori e grossisti elvetici di fuochi d’artificio. In base alle relative tabelle, in effetti, per bombe calibro 125 sono da prevedere una distanza minima di m 60, se la batteria o la piazza di tiro sono isolate con degli ostacoli protettivi quali muri, barriere in metallo, terrapieni - ma sicuramente non una ramina come quella del caso concreto che, come purtroppo si è potuto vedere, non ha alcun effetto scudo (cfr. referto peritale 22 dicembre 2004, pag. 10, AI 97) - e di m 90 se essi non sussistono. La distanza consigliata è quella di m 120 (cfr. tabella allegato n. 1 al referto peritale 22 dicembre 2004, AI 97).
A questo proposito, ed a scanso d’equivoci, occorre precisare che queste distanze sono state stabilite con lo scopo di evitare che delle schegge possano colpire delle persone a seguito di scoppio delle bombe all’interno dei mortai. Non sono per contro adatte a prevenire incidenti in caso di spari orizzontali.
In secondo luogo sono stati usati dei mortai in metallo che in linea di principio dovrebbero essere evitati per il calibro in questione, in quanto troppo pericolosi in caso di deflagrazione interna del razzo (effetto splinter). Di norma si dovrebbe far capo a tubi di cartone o di plastica (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo 2005 di Konrad Schlatter, pag. 5, AI 112), le cui scaglie sono meno perniciose.
In data 13 giugno 1998 ACCU 1 ha inviato il suo dipendente __________ ad una giornata d’istruzione per artificieri pirotecnici organizzata e sovrintesa da __________, tenutasi presso un albergo della zona di Ascona (cfr. verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di quest’ultimo, allegato A, AI 83), durante la quale gli sono state trasmesse delle conoscenze base teoriche e pratiche sui fuochi d’artificio e sulla loro manipolazione: “Non ricordo in dettaglio il contenuto del corso, ma la teoria verteva sulle norme di sicurezza come le distanze di sicurezza, sul trasporto, sui metodi e i mezzi d’accensione, i ritardi e i tipi di miccia, la posa dei mortai secondo la morfologia del terreno e le condizioni atmosferiche (vento, ecc.). Mi sono stati mostrati alcuni mortai (batterie) con tubi di diverso calibro e vari tipi di bombe. Ricordo che per la posa dei mortai bisognava montare due “piedi” o barre stabilizzatrici in ferro che servivano per dare la possibilità di fissaggio al terreno. Il fissaggio poteva essere eseguito in diversi modi, con dei picchetti in ferro, interrando il mortaio, inchiodando la batteria su degli assi, ecc.” (cfr. verbale di interrogatorio di polizia 4 agosto 2004 di __________, pag. 2, AI 85, n. 12, confermato a verbale di interrogatorio a confronto con ACCU 1 del 6 settembre 2004, pag. 7, AI 48).
Di norma __________ ha sempre consegnato ai frequentatori delle sue lezioni un rudimentale opuscolo da lui stesso allestito denominato “Consigli e guida per l’artificiere. Prima edizione 1992.” con la precisazione: “senza pretese, sincera, sicuramente da completare, sempre da aggiornare” (nell’incarto se ne trovano più copie allegate ai vari verbali, ad es. a quello di ACCU 3 del 28 ottobre 2004, AI 81). In esso sono contenuti dei riferimenti (incompleti) alle norme in materia, delle rappresentazioni grafiche dei vari tipi di fuoco d’artificio e delle loro componenti, una tabella con le distanze di sicurezza, lo schema di una piazza di tiro tipo, un prontuario per l’organizzazione di un piccolo spettacolo pirotecnico e delle disposizioni sulla pulizia del luogo di sparo. __________, tuttavia, sostiene di non aver mai ricevuto questa documentazione scritta, nonostante l’autore avesse promesso di consegnarla dopo il corso.
Rientrato in ditta il dipendente ha dato all’imputato una breve e sommaria informazione di quanto appreso, senza però scendere nei dettagli e senza consegnare materiale cartaceo (cfr. verbale di interrogatorio 24 agosto 2004 di ACCU 1, pag. 6 in fondo, AI 37, e verbale di interrogatorio a confronto di __________ con ACCU 1 del 6 settembre 2004, pag. 8, AI 48). In seguito egli si è occupato della consegna ai clienti degli spettacoli pirotecnici sino al giorno in cui ha deciso di interrompere il suo rapporto lavorativo con __________ SA, fatto avvenuto nel corso del 2001. Da quel momento, senza che vi sia stato tra i due un passaggio di consegne circa le modalità di recapito dei prodotti in questione agli utilizzatori finali, i rapporti con quest’ultimi sono stati intrattenuti esclusivamente dal signor ACCU 1.
Tra questi due momenti vi è stato un anno di pausa forzata, dal punto di vista pirotecnico, in quanto nel 2003, a causa della forte siccità e del pericolo d’incendio, le autorità cantonali si sono viste costrette a decretare il divieto assoluto di sparare fuochi d’artificio in occasione della Festa nazionale del primo di agosto.
Con sentenza del 22 maggio 2006 la CRP ha annullato il decreto di non luogo a procedere impugnato, limitatamente a ACCU 3 e ACCU 2, ordinando al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari (cfr. AI 148).
Compiuti gli approfondimenti richiesti, con decisione 14 dicembre 2006, il Sostituto Procuratore Pubblico __________ ha decretato nuovamente il non luogo a procedere nei confronti di ACCU 3 e ACCU 2 per titolo di omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. NLP n. __________, AI 176).
Con istanze di promozione dell’accusa 27/28 dicembre 2006, le stesse parti civili __________ hanno nuovamente portato la questione di fronte alla CRP: CIVI 7 (per sé e per la figlia) ha chiesto di annullare anche il secondo decreto di non luogo a procedere e di promuovere l’accusa nei confronti di ACCU 3 e ACCU 2 per titolo di omicidio colposo, oltre a questo, CIVI 1, CIVI 2 e CIVI 3 hanno postulato la promozione dell’accusa per il reato di lesioni colpose.
Con risoluzione 14 maggio 2007 , la CRP ha accolto integralmente l’istanza della moglie e della figlia della vittima, e parzialmente quella degli altri parenti, nel senso che ha annullato il decreto di non luogo a procedere del 14 dicembre 2006 limitatamente al reato di omicidio colposo ed ha promosso l’accusa per lo stesso titolo nei confronti di ACCU 3 e ACCU 2, disponendo che l’istruzione del processo avvenisse per opera di un altro procuratore pubblico (cfr. AI 183).
Con decreti d’accusa del 14 novembre 2007, il nuovo Sostituto Procuratore Pubblico incaricato delle indagini, __________, ha proposto la condanna di ACCU 3 e ACCU 2 per il titolo di omicidio colposo (cfr. DA nri. __________ e __________).
Tutti e tre i decreti d’accusa sono stati tempestivamente impugnati, fatto che ha dato avvio alla procedura che ci vede qui occupati.
La realizzazione di questa fattispecie presuppone l’adempimento cumulativo di tre condizioni: la morte di una persona, una negligenza ed un legame di causalità tra la negligenza e la morte (cfr. DTF 122 IV 145 consid. 3; decisione del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007).
L’art. 125 cpv. 1 CPS dispone che chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona debba venire punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa secondo l’art. 125 cpv. 1 vCPS). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio. Anche per questo delitto, affinché si possa giungere ad una condanna, risulta indispensabile che vengano soddisfatti tre requisiti: il ferimento di una persona, la negligenza ed il legame di causalità tra questa e la lesione.
Entrambe le fattispecie possono essere concretizzate sia nella forma di un reato di commissione che in quella di reato d’omissione improprio. Nella seconda evenienza è necessario che l’autore si trovi in una posizione di garante rispetto alla vittima (cfr. decisione del TF 6B/227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007, consid. 4; DTF 117 IV 130 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, n. 6 ad art. 117 CPS).
L’art. 11 cpv. 2 CPS, che codifica proprio la commissione per omissione, precisa che commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto, di una comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio.
Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondete soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse perpetrato attivamente il reato. Il giudice può attenuare la pena, art. 11 cpv. 3 e 4 CPS.
Per determinare precisamente quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli incidenti. In mancanza di queste norme, ci si può richiamare a regolamenti analoghi emanati da associazioni private o semiprivate. Se nessuna disposizione di sicurezza è stata violata, è necessario appurare se l’autore ha rispettato i principi generali di prudenza (cfr. decisione del TF 6S.442/2005 del 5 aprile 2006; Stefan Trechsler, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS; Bernard Corboz, op. cit., n. 15 e 17 ad art. 117 CPS).
Il giudice può anche ordinare una perizia per identificare i precetti di prudenza che si imponevano in una data situazione (cfr. DTF 106 IV 264 consid. 1).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento verificatosi venga meno. Non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (cfr. decisione del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Qualora il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (cfr. DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (cfr. DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se sussiste quella adeguata.
Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (cfr. decisioni del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007 e 6B.227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007; DTF 130 IV 7 consid. 3.2). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante da non essere prevedibile. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata. Occorre piuttosto che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente la condotta dell'agente, che hanno contribuito a provocarlo (cfr. decisioni del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007 e 6B.227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007; DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, op. cit., nri. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
Di principio le mancanze di terze persone o della vittima non sono atte ad escludere il nesso di causalità adeguata (cfr. decisione del TF del 18 maggio 2005, 6S.55/2005; DTF 90 IV 235 consid. 4; 94 IV 27), ritenuto che in diritto penale le colpe non si possono compensare. Lo possono fare solo se sono di una rilevanza ed un’imprevedibilità causale tali da rendere marginali gli errori commessi dall’imputato (cfr. Bernard Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 117 CPS; decisione del TF 6S.55/2005 del 18 maggio 2005).
Il principio base in materia è che esplosivi e pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni, art. 8a LEspl.
Sia per la fabbricazione che per la vendita di pezzi pirotecnici è necessaria un’autorizzazione. Da parte della Confederazione nel primo caso, art. 9 cpv. 2 LEspl, e cantonale nel secondo, art. 10 LEspl.
Chiunque commercia con esplosivi o fuochi d’artificio deve adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere, art. 17 LEspl.
Chiunque disattende i provvedimenti di protezione e di sicurezza prescritti dalla LEspl (da art. 17 a 26) o da un’ordinanza d’esecuzione, chiunque viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla LEspl o dalle disposizioni esecutive, chiunque in altro modo contravviene intenzionalmente alla LEspl, alle disposizioni esecutive o ad una singola decisione, art. 35 LEspl, notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 38 LEspl, è punito con l’arresto o con la multa. Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è della multa, art. 38 cpv. 1 e 2 LEspl.
L’art. 7 cpv. 2 OEspl prevede che i fuochi d’artificio della categoria IV non possano essere venduti nel commercio al dettaglio e neppure a minorenni.
A norma dell’art. 26 cpv. 3 OEspl ai pezzi pirotecnici devono essere allegate istruzioni per l’uso che descrivono la manipolazione e le misure di sicurezza e che rendono attenti sui rischi specifici del prodotto. Questa regola vale però solo per i fuochi delle categorie da I a III, ma non si applica a quelli della IV: quest’ultimi, infatti, possono essere forniti dal venditore soltanto dopo che l’utilizzatore è stato specificatamente istruito. Si parla quindi, val la pena sottolinearlo, di istruzione, non di mera informazione.
Il concetto è ripreso, anche se in forma generica per tutti i fuochi d’artificio, pure al paragrafo n. 5 del punto n. 3 delle Prescrizioni particolari per il deposito e la vendita al minuto di pezzi pirotecnici da spettacolo, allegate all’autorizzazione di vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo rilasciata dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (cfr. AI 25, doc. 4), di cui godevano entrambe le ditte facenti capo agli imputati: “I pezzi pirotecnici devono essere provvisti di istruzioni d’uso, con la descrizione del corretto maneggio e delle precauzioni da adottare, che rendano attenti sui rischi specifici che i prodotti comportano. Le istruzioni potranno essere redatte anche in forma grafica, a condizione che ciò permetta di escludere il maneggio errato (art. 26 cpv. 3 OEspl)”.
Violazione del dovere di prudenza
Come accennato, l’istruttoria ha permesso di escludere con certezza che l’incidente si sia verificato a seguito di un difetto dei materiali, ma solo ed unicamente perché la batteria n. 6 non era stata convenientemente fissata al suolo (cfr. referto peritale 22 dicembre 2004, pag. 14, AI 97).
In occasione del dibattimento, il signor ACCU 1 ha prodotto un, da lui definito, contro-referto peritale, allestito dal fisico meteorologo __________ in data 1. giugno 2008, al quale egli si è rivolto, in quanto amico personale, per ottenere delle delucidazioni in merito alla dinamica che ha portato al capovolgimento dei mortai. Tale scritto, che non si può certamente definire perizia, è poco più di una ricerca scolastica: contiene dei calcoli meramente teorici ed imprecisi, con delle considerazioni infarcite di “dovrebbe”, “non essendo un esperto”, “ipotesi comunque da verificare da uno specialista”, e via dicendo. E’ significativa la frase introduttiva del punto n. 3: “Non essendo in grado di descrivere in dettaglio tutto ciò che avviene all’interno del mortaio durante la combustione, mi è impossibile descrivere matematicamente il comportamento del mortaio durante lo sparo.”, così come quelle dei punti n. 1 e 2 delle conclusioni: “1. Per quello che sono riuscito a ricostruire, mi sembra che la forza esercitata sul terreno sia inferiore rispetto a quanto stimato nel rapporto di polizia (…). 2. Dalla mia simulazione teorica il mortaio si sarebbe potuto ribaltare solo se il terreno avesse avuto un coefficiente di assorbimento dell’energia non superiore al 20%. La simulazione teorica porta con sé indubbie semplificazioni. Solo un’analisi più approfondita permetterebbe di verificare se queste semplificazioni influenzino in modo significativo il risultato.” (cfr. scritto 1. giugno 2006 di __________, pag. 5 e 7).
Sulla scorta di simili presupposti - approssimazione, valutazioni effettuate su dati teorici, legame di amicizia con l’imputato, nessuna esperienza nel settore della pirotecnica - non è possibile prendere seriamente in considerazione le conclusioni cui giunge il fisico, cioè che il petardo in questione aveva probabilmente una potenza esplosiva dal 36% al 137% in più di quella che avrebbe dovuto avere.
A rendere ancor più debole una simile teoria, vi è poi il fatto che la bomba in questione non è un prodotto artigianale, anche se costruita in parte a mano, ma industriale e destinato all’esportazione, per cui il suo fabbricante cinese, con una verosimiglianza che rasenta la certezza, lo deve aver sottoposto a rigidi controlli prima di immetterlo sul mercato. Controlli che sicuramente vengono pure effettuati al momento dell’importazione in Europa.
Le differenze di peso lordo riscontrate dal perito sulle tre bombe calibro 125 messegli a disposizione (dai g 916 ai g 983) non devono indurre in inganno in quanto il peso netto della massa esplosiva delle stesse è identico: g 600 (cfr. referto peritale 22 dicembre 2004, pag. 8, AI 97).
Un difetto del fuoco d’artificio, nel senso di una carica esplosiva fuori norma, è quindi da escludere, così come stabilito dal perito giudiziario, esperto del settore e di questo tipo di indagini.
Preso atto che dagli addetti della società __________ la necessità di fissare le batterie al suolo non è neppure stata presa in considerazione né nel 2002, né nel 2004, risulta necessario appurare se una simile grave mancanza sia da far risalire ad una carente istruzione de __________ Sagl a __________ SA e di quest’ultima agli acquirenti finali.
Anzitutto occorre appurare quali siano state le informazioni fornite dai due responsabili de __________ Sagl a ACCU
A tal proposito quest’ultimo ha avuto modo di raccontare che ”dal produttore non riceviamo istruzioni scritte, ci vengono date verbalmente. Quest’anno proprio per questa fornitura alla società __________ il produttore ditta __________ Sagl con sede ad __________ mi aveva informato che della fornitura faceva parte pure un kit di tre tubi che dovevano essere infilati nella sabbia in un contenitore per la partenza verso l’alto per stabilizzarli. Mentre per il resto del materiale era il sistema usuale consistente nei tubi sopra descritti.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 agosto 2004, pag. 2, AI 85, n. 7). Su quanto per contro riferitogli dai due coimputati al momento della fornitura del primo spettacolo pirotecnico composto da fuochi della categoria IV egli ha affermato: “Preliminarmente mi avevano detto che si doveva seguire un ordine di accensione. Su ogni batteria è indicato il numero della sequenza. Poi mi è stato detto che si devono infilare queste barre stabilizzatrici all’interno del foro al lato della batteria e, a dipendenza della morfologia del terreno, in particolar modo se lo stesso non è assolutamente piano, scosceso, oppure nel caso in cui venissero adagiate su zattere, queste batterie andrebbero stabilizzate maggiormente. Non rammento se all’epoca mi avessero fatto degli esempi specifici su come stabilizzare queste batterie nei casi detti sopra. Preciso che la regola è che dette batterie vadano adagiate su un terreno piano. Queste informazioni mi sono state date oralmente, non mi è mai stata consegnata documentazione scritta.” e “ADR che per quanto riguarda le distanze sempre nel 1997/1998 la __________ non mi ha dato un’informazione precisa sui metodi da rispettare in generale. Mi è stato detto che doveva esserci una distanza sufficiente e mi era stato fatto un esempio proprio di una manifestazione in cui vi era un campo da calcio e il materiale doveva essere posato sul lato opposto degli spettatori.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 5, AI 48).
Interrogato dalla polizia, ACCU 3 ha affermato che “(…) da diversi anni forniamo spettacoli pirotecnici alla ditta __________.” e che “dal momento che uno dei “suoi” collaboratori (…) è stato istruito adeguatamente all’utilizzo di tali spettacoli, vendiamo liberamente i nostri prodotti a __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 agosto 2004, pag. 2, AI 85, n. 8a).
Dopo aver dichiarato: “ADR che solitamente quando veniamo contattati dal cliente la prima volta (quando i fuochi non vengono sparati direttamente da noi) ci rechiamo unitamente con il cliente sul luogo dove verranno piazzati e poi sparati e questo per sincerarci che vengano prese le precauzioni necessarie e in tale occasione istruiamo il cliente. Sono comunque casi rari perché come già detto nella maggior parte dei casi siamo noi ad occuparci dell’esecuzione dello spettacolo.”, egli ha aggiunto di reputare come debitamente formata una persona “dopo che ha avuto un’istruzione da me sul luogo dove i fuochi verranno sparati.”, specificando che la formazione avviene nel seguente modo: ”preliminarmente guardiamo il luogo e quando di primo acchito vediamo che il posto non è confacente per lo spettacolo diamo indicazioni su altri posti disponibili dopodiché facciamo l’offerta ed in seguito se il cliente accetta l’offerta allestiamo lo spettacolo, lo assembliamo, lo trasportiamo in loco, lo piazziamo insieme al cliente spiegando le distanze di sicurezza e spiegando come vengono ancorati i mortai tra di loro o al suolo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 5 e 6, AI 81).
Questo modo di procedere, nonostante sia stato illustrato come un assioma incontestato, non era però applicato sistematicamente, come attestano ad esempio le testimonianze rese di fronte alla polizia l’11 ottobre 2004 da Valerio Gianmarco, della Pro Carì (cfr. AI 85, n. 26) e da Siro Bassi (cfr. AI 85, n. 24).
In merito alla fattispecie in discussione egli ha asserito: “Nel caso specifico ACCU 1 responsabile per __________, alla metà di luglio, ha ordinato telefonicamente e confermato con un fax lo spettacolo n. 4. In data 26 luglio 2007 ACCU 1 è venuto personalmente ad Ascona ed ha ritirato la merce. La consegna è stata effettuata da mio figlio __________, anch’esso dipendente della __________. Chiaramente, ben sapendo che __________ disponeva di personale qualificato, al momento della consegna non sono state date disposizioni particolari tranne quelle per i tre tubi sciolti che dovevano essere interrati o fissati in un secchio pieno di sabbia. (…) Con il materiale è stato consegnato anche il piano di brillamento che serve alla persona qualificata per la sequenza di fuoco e per sapere cosa sta sparando. (…) Una volta fatta la consegna il ruolo della mia ditta finisce. Infatti __________, con il personale formato, è autorizzata a sparare lo spettacolo.” e “a precisa domanda dell’inquirente interrogante rispondo che anche il collaboratore di __________ di cui non ricordo il nome, aveva seguito uno o più corsi presso di noi.” (cfr. verbale di interrogatorio 3 agosto 2004 di ACCU 3, pag. 2-4, AI 85, n. 8).
ACCU 3 ha pure dichiarato espressamente di non aver mai personalmente fornito ad ACCU 1 informazioni sull’uso dei pezzi pirotecnici in questione (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 7-8, AI 81).
L’alienazione di quest’ultimi a __________ SA avveniva senza istruzione poiché egli era a conoscenza che un dipendente della stessa, __________, aveva frequentato il corso del signor __________ nel 1998 (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 5, AI 81). Solo in un occasione rammenta “di aver detto una volta al padre di ACCU 1 a domanda a cosa servissero le due stanghe in ferro di aver risposto che dovevano essere infilate. E’ possibile che avessimo fornito a __________ anche dei picchetti. Al padre di ACCU 1 mi sono limitato a rispondere alla questione sulle stanghe in ferro in quanto partivo dal presupposto che aveva un referente che aveva fatto il corso da noi il quale sapeva le altre prescrizioni sulle modalità.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 11, AI 81).
Nonostante la presenza tra il personale di __________ SA di una persona da loro formata nel 1998 fosse la premessa per vendere spettacoli pirotecnici prescindendo da una puntuale erudizione, l’imputato in questione, non ha mai proceduto a regolari verifiche di tale presupposto: “Io non ho domandato se questa persona lavorasse quest’anno o due anni fa ancora per loro, né mi sono stati dati ragguagli in tal senso. Non l’ho domandato nella misura in cui ritengo __________, appunto per il fatto che vende munizioni, una ditta seria e quindi affidabile.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 7, AI 81).
Nemmeno lui ha “(…) mai dato istruzioni specifiche sull’utilizzo di materiale pirotecnico” ad ACCU 1 o a suo padre, reputando la loro società sufficientemente seria per renderle superflue (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 7, AI 82). Questo concetto è stato ripreso poco dopo nell’ambito dello stesso interrogatorio: “Io ribadisco che personalmente non ho dato informazioni a ACCU 1. Non so se chi gli ha consegnato il materiale gli abbia fornito tale informazione. In quegli anni avrebbe potuto essere anche __________ a dare quelle informazioni. Posso semplicemente dire che comunque delle informazioni le ha ricevute anche se non ritengo per quanto attiene a quanto riferito sul posizionamento su un terreno piano sia sufficiente, a mio modo di vedere le batterie vanno ancorate sul terreno.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 8, AI 82).
__________, interrogato lo stesso giorno dal magistrato inquirente, ha dichiarato di non aver “(…) mai dato istruzioni riguardo l’utilizzo di spettacoli pirotecnici a ACCU 1 o a suo padre.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 4, AI 83).
__________, pure lui presente al momento in cui il responsabile di __________ SA è andato a ritirare lo spettacolo pirotecnico presso __________ Sagl nel 2004, ha corroborato questa versione dei fatti: ”Mi rammento che sono venute due o tre persone con un furgone. (…) Mi rammento che __________ aveva reso attento sulla pericolosità del prodotto chiedendo alle persone presenti se erano in grado di posizionare questo materiale sul terreno spiegando le modalità. Mi rammento che era stato risposto che loro erano degli esperti. Mi ricordo pure che era stato riferito della possibilità di poter avere dei piedini nei quali vengono inserite le barre stabilizzatrici rispettivamente dei picchetti di legno e questo se le condizioni del terreno sono pericolose, pendenti, se c’è erba alta o sassi. (…) Aggiungo inoltre che __________ ha spiegato l’utilizzo del pezzo pirotecnico che andava a chiudere lo spettacolo, ossia l’inserimento di tre tubi in plastica singoli in un recipiente che andava riempito di sabbia.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 22 novembre 2006, pag. 2 e 3, AI 173, anche in questo caso con conferma dopo il contraddittorio con l’imputato ACCU 1).
Al dibattimento egli ha dichiarato: “confermo di aver sentito da una delle persone di __________ SA venuta a ritirare le batterie la frase in dialetto “abbiamo sempre fatto così” e “siamo degli esperti, lo abbiamo già fatto“. Questa frase è stata pronunciata in risposta a quanto dettogli da __________, ossia con riferimento alla domanda se erano in grado di posizionare le batterie sul terreno ed a quella se si erano resi conto della pericolosità di quanto avevano tra le mani. Preciso, a scanso equivoci, che quanto riportato sopra va corretto nel senso che la prima frase aveva il seguente tenore: “lo abbiamo sempre fatto”. Non ricordo se __________ abbia detto di “picchettare” le batterie. Il giudice mi rilegge il paragrafo tre del verbale 22 novembre 2006 (pag. 2). Ora che sento quanto dichiarato a suo tempo mi torna tutto in mente e posso confermare che i fatti si sono svolti così come descritti nel citato paragrafo. Quindi la risposta del responsabile di __________ SA, con la quale ha detto “lo abbiamo sempre fatto” era proprio riferita alle indicazioni sul picchettaggio delle batterie. Ripensandoci posso affermare con certezza solo di avere sentito la frase “siamo degli esperti. Lo abbiamo sempre fatto”. Questa frase era riferita al fatto che __________ aveva messo in guardia i clienti sulla pericolosità di quello che avevano tra le mani e sul fatto che fossero in grado di posizionare le batterie a terra. Ricordo che era stato fatto riferimento alla possibilità di avere a disposizione dei picchetti, oltre alle barre stabilizzatrici. Non ricordo altro e mi sento un po’ confuso.”
Entrambi i testi hanno poi concordato sul fatto che i datori di lavoro non abbiano mai dato loro alcuna direttiva su come si debba trattare con il cliente e quale tipo di indicazioni gli si debba fornire al momento della consegna di materiale pirotecnico della categoria IV.
ACCU 1 ha sempre contestato veementemente che vi sia stato un tentativo di istruzione sulle misure di sicurezza e sulle modalità di assicurazione al suolo delle batterie da parte di __________.
Come già rilevato dalla CRP nella sua decisione del 14 maggio 2007, pag. 14, le testimonianze dei due ragazzi sono in palese contraddizione con le versioni fornite da tutti e tre gli imputati, compresi i loro principali, e sono poco credibili. Per prima cosa va rilevato come appare alquanto singolare il fatto che essi abbiano ricordato esattamente, nel dettaglio, quanto detto ad ACCU 1 ma non siano nemmeno stati in grado di riconoscerlo. Inoltre la frase che loro sostengono essere da lui stata pronunciata quale reazione ad un tentativo di erudizione sulla necessità e sulle modalità di ancoraggio al suolo delle batterie, cioè “abbiamo sempre fatto così”, non ha alcun senso, dato per assodato che __________ SA non si è mai occupata direttamente di sparare i fuochi d’artificio.
L’audizione in aula di __________ e __________ non ha consentito di dissipare i dubbi sull’affidabilità delle loro dichiarazioni, che non risultano pertanto in grado di sconfessare quelle dei tre prevenuti.
Pur concordando tutti sul fatto che le batterie debbano sistematicamente essere assicurate al suolo o tra loro, indipendentemente dal tipo di terreno, nessuno di loro due si è mai preoccupato di far passare questa elementare ma quanto mai decisiva informazione all’acquirente.
In tal modo essi hanno palesemente infranto il dovere d’informazione cui erano sottoposti. Un simile obbligo vale anche nei confronti di un rivenditore quale la __________ SA, che nei loro confronti, come vedremo più in là, ha comunque un ruolo di utilizzatore ai sensi dell’art. 26 cpv. 5 OEspl.
Il dovere di informazione - in base al quale dunque, de facto, si deve partire dal principio che ogni cliente di fuochi della categoria IV necessita di istruzione - potrebbe venire affievolito in ragione della conoscenza specifica tra i partner contrattuali, in base alla quale si potrebbe prescindere dall’istruzione, rispettivamente dall’allestimento di un protocollo di vendita, ad ogni consegna di materiale pirotecnico. Quando il venditore, sulla scorta dei suoi rapporti frequenti ed approfonditi con il suo cliente-rivenditore, è nelle condizioni di poter stabilire con sufficiente certezza che questi dispone delle conoscenze necessarie a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e la tutela della salute delle persone, è possibile riconoscergli lo svincolo dall’obbligo di istruirlo, ritenuto che si tratterebbe di un’operazione superflua e ridondante. In effetti il perito giudiziario ha confermato che “non posso dire se vi debba essere o meno un’istruzione da parte dell’importatore al venditore. Posso comunque precisare che molti importatori conoscono le capacità dei loro rivenditori e preciso parimenti che anche a tutela giuridica alcuni importatori si sono avvalsi dell’utilizzo di questo Verkaufsprotokoll. Altri importatori per contro lo consegnano unitamente al materiale come ausilio per la vendita successiva all’utilizzatore.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 22 novembre 2006, pag. 3, AI 174).
Nel caso specifico la mancata informazione di __________ SA è come visto da ricondurre al presupposto, dal quale sia ACCU 3 che ACCU 2 sono partiti, che __________ fosse ancora alle dipendenze della società.
Le conoscenze della ditta di ACCU 1 da parte dei due imputati responsabili de __________ Sagl non si sono però rivelate affatto ottimali: essi non hanno mai ritenuto opportuno verificare se la persona che aveva seguito il corso di __________ lavorasse ancora per l’acquirente, ignorando così che egli se ne era già andato dal 2001, quindi da oltre tre anni.
ACCU 3 e ACCU 2 neppure si sono dati la briga di appurare quali fossero le cognizioni di ACCU 1 in materia o se le nozioni apprese alla giornata di formazione da __________ fossero state ben recepite, rispettivamente se fossero state trasmesse a qualcuno della società al momento della sua partenza. Essi nemmeno sapevano quanti fossero i dipendenti di __________ SA.
I rapporti tra le due società, inoltre, seppur regolari negli anni, non erano densi a tal punto da poter affermare che tra i dirigenti delle stesse vi fossero delle relazioni personali intense: essi si sentivano ogni anno ma solo nelle due settimane che precedevano la Festa nazionale e solo per l’ordinazione dei fuochi e la loro consegna, che sono risultate avvenire in maniera affrettata, senza particolari discussioni o approfondimenti, quasi si trattasse di una vendita al dettaglio come quelle effettuate dai grandi magazzini.
A tal proposito va richiamato il principio della legge che non lascia spazio alla routine quando si tratta di vendita di fuochi d’artificio della categoria IV: ognuno di essi ha le sue peculiarità ed il loro uso è influenzato da tutta una serie di condizioni (morfologia del luogo di lancio, altitudine, condizioni atmosferiche, distanze dal pubblico, potenza delle cariche, numero dei mortai, ecc.) che rende indispensabile procedere ogni volta ad illustrare all’utilizzatore le modalità d’uso e le precauzioni da adottare: “ (…) per ogni prodotto pirotecnico soggiacente alla categoria 4 (..) è importante che la consegna e l’istruzione avvenga a fronte di ogni singolo pezzo affinché questa istruzione sia il più efficace possibile.” (cfr. verbale di interrogatorio 22 novembre 2006 di Konrad Schlatter, pag. 2, AI 174).
ACCU 3 e ACCU 2 non sono stati in grado di offrire alcuna indicazione sul tipo e le caratteristiche dei pezzi pirotecnici che hanno utilizzato per comporre lo Spettacolo n. 4 venduto a __________ SA nel 2004, ad eccezione del loro calibro e della loro provenienza (cfr. verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81; verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, pag. 3 s., AI 82).
Nessuno di loro si è interessato a sapere chi fosse il destinatario finale del materiale venduto a __________ SA e chi si sarebbe occupato di piazzare e attivare i fuochi.
Lo “Spettacolo n. 4” è stato modificato rispetto a quanto descritto nel prospetto di vendita, in quanto la batteria n. 6 è stata fornita con tre bombe calibro 125 di fabbricazione cinese, invece di due calibro 125 cinesi ed una calibro 85 di fabbricazione italiana (cfr. verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81), oltretutto senza che i clienti ne siano stati debitamente resi attenti, se non attraverso la consegna di un piano di brillamento che nulla dice oltre al calibro delle bombe.
Pur essendo a conoscenza della sua esistenza, i responsabili de __________ Sagl non hanno mai pensato di affiliarsi o mettersi in contatto con l’associazione nazionale di categoria SKF (www.feuerwerk-skf.ch/index.htm), cosa che gli avrebbe assicurato una migliore formazione e la possibilità di costanti aggiornamenti.
Fino al giorno dei drammatici fatti qui in esame, il formulario “Protocollo di vendita per fuochi d’artificio della categoria IV” non era mai stato utilizzato. Farvi capo avrebbe permesso loro di sapere che l’acquirente deve essere informato rigorosamente sulle seguenti tematiche: permessi e assicurazioni, trasporto, immagazzinamento, sbarramenti, influenze atmosferiche, distanza di sicurezza, stato del terreno, stabilità, accensione, controllo del tiro, proiettile inesploso/tempo d’attesa, funzione, rischi particolari e trasporto di ritorno (cfr. doc. B allegato a verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, AI 82). Farlo sottoscrivere al cliente avrebbe inoltre permesso loro di sgravarsi dalle responsabilità.
Alla fornitura dello “Spettacolo n. 4” del 2004, benché ne fosse entrato in possesso, il signor ACCU 1 non ha ritenuto necessario consegnare ai signori __________ il piano di brillamento: “ribadisco quanto già detto sopra anche perché a mio modo di vedere nulla cambiava sapere al signor __________, per il posizionamento sul terreno delle batterie, le dimensioni del calibro rispettivamente il diametro dei mortai. Egli mi ha altresì detto, una volta ricevuto successivamente ai fatti il piano di brillamento, che non avrebbe agito differentemente.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 15, AI 48).
In merito a quanto invece riferito al cliente nel 2002, l’imputato ha avuto modo di precisare: “La prima volta che ho informato __________ sull’utilizzo del materiale pirotecnico e con materiale pirotecnico intendo batterie, è avvenuto nel 2002 con il materiale presente. Gli ho detto che questo materiale andava posato su un terreno piano e in queste condizioni l’ancoraggio non era indispensabile. Se invece il terreno non fosse stato piano sarebbe stato allora necessario fissare ulteriormente le batterie. Gli ho spiegato come inserire le barre stabilizzatrici. Ho detto a __________ di tenere una distanza di alcune decine di metri per rapporto al posaggio del materiale pirotecnico per rispetto al pubblico. Ho spiegato come avveniva l’accensione del materiale. Ho spiegato che le batterie andavano accese in sequenza e che se ci fosse stata una non accensione non bisognava avvicinarsi alla batteria immediatamente ma bisognava lasciarla sul posto perché poteva esserci un’accensione ritardata. Voglio precisare che comunque __________ si era occupato di acquistare degli altri razzi negli anni precedenti e quindi era a conoscenza dei potenziali pericoli.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37, e conferma da parte di __________ nel verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 14, AI 37).
Il quadro che emerge è nuovamente quello di una grande faciloneria ed approssimazione nella vendita di materiale potenzialmente molto pericoloso: nel 2002 ACCU 1 ha fornito ai suoi clienti - persone totalmente inesperte e, come è stato possibile appurare in aula con __________, con limiti evidenti - delle informazioni non esaurienti ed in parte errate. Nel 2004 egli, in maniera ancor meno professionale, si è limitato a consegnare la merce ed a spiegare, rapidamente, come andavano sistemati i tre mortai per i colpi finali.
ACCU 2 e ACCU 3 hanno asserito di non avergli mai dato alcuna informazione sull’utilizzo dei pezzi pirotecnici della categoria n. IV. Trattandosi di dichiarazioni che vanno addirittura contro i loro interessi ed essendo sempre stati coerenti su questo punto, sono assolutamente credibili. Inoltre essi hanno asserito di non aver mai utilizzato delle batterie di mortai senza ancorarle debitamente al suolo o tra di loro e che questa era una misura di sicurezza imprescindibile, seppur non codificata. Di conseguenza appare assai poco verosimile che si possano essere spinti sino al punto da consigliare ai clienti di adottarla solo se il terreno della zona di lancio non era pianeggiante.
__________, sentito dal magistrato inquirente sotto giuramento il 28 ottobre 2004, ha precisato che, relativamente al posizionamento delle batterie, ai suoi corsi “(…) io spiegavo che le stesse andavano legate tra di loro attraverso i piedini/barre stabilizzatrici e questo doveva succedere sempre indipendentemente dal suolo o dovevano anche essere ancorati al suolo con dei picchetti. (…) Si può prescindere da queste norme di sicurezza e quindi mettere per terra la sola batteria senza nient’altro quando il calibro non è maggiore a 24. In caso di calibri maggiori come dimostrato nella parte pratica del mio corso queste batterie devono essere legate tra di loro e fissate al suolo. L’importante è che le batterie siano fisse. ADR che il fatto di inserire unicamente le due sbarre non è sufficiente affinché la batteria sia stabile. Può essere sufficiente ma io non lo reputo abbastanza.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 2, AI 83). Questa affermazione contraddice quanto da lui dichiarato nel corso di un’intervista televisiva per la trasmissione Falò del 5 agosto 2004, e cioè con la frase: “Non dovrebbe essere affrancata, ma io lo farei.”, in risposta alla domanda se le batterie vanno ancorate o meno. Come egli stesso ha precisato di fronte alla Sostituto Procuratore Pubblico, questa asserzione è stata formulata in un momento di agitazione e nervosismo, per cui non deve essere reputata come corrispondente alla realtà. A sostegno invece della tesi contraria, la difesa ha prodotto al processo due dichiarazioni del giornalista e del cameraman che avevano effettuato l’intervista, secondo le quali non è stata fatta alcuna pressione sul signor __________ ed egli ha avuto modo di rispondere con tranquillità. Ciononostante, a mente di questo giudice, appare credibile quanto da lui asseverato in sede di interrogatorio e sotto giuramento, mentre alla frase pronunciata di fronte alle telecamere non si può dare gran peso.
Di conseguenza se ne deve dedurre che la teoria esposta dal signor ACCU 1 in merito alla fissazione delle batterie non possa essergli giunta nemmeno da __________ o dai suoi corsi. Questa conclusione è suffragata dalle dichiarazioni di __________ che, parlando di quanto gli era stato insegnato alla giornata di formazione, ha detto: “Ricordo che per la posa dei mortai bisognava montare due piedi o barre stabilizzatrici in ferro che servivano per dare la possibilità di fissaggio al terreno. Infatti non era sufficiente appoggiare il mortaio semplicemente sul terreno. Il fissaggio poteva essere eseguito in diversi modi, con dei picchetti di ferro, interrando il mortaio, inchiodando la batteria su degli assi, ecc.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 4 agosto 2004, pag. 2, AI 85, n. 12). Al confronto con l’imputato, __________ ha comunque confermato. “Io non gli ho mai detto che le batterie sono autoportanti.” e all’esplicita domanda se avesse mai saputo o riferito al suo ex datore di lavoro che le batterie non dovevano essere necessariamente fissate al terreno se questo è pianeggiante ha risposto: “Io posso semplicemente dire che durante il corso ci è stato detto che alcuni tipi di batterie con una pianta rettangolare/quadrata con cariche piccole (4 cm di tubo) che formano una rampa di lancio, possono anche essere posizionate senza essere ancorate al suolo con le proprie barre.” (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 9 e 10, AI 48).
In questo modo egli ha contravvenuto al suo obbligo di istruzione puntuale previsto dagli art. 17 LEspl e 26 cpv. 5 OEspl.
L’omissione è a maggior ragione rilevante se si pensa che nel 2003 non erano stati sparati fuochi d’artificio poiché vigeva un divieto cantonale emanato a seguito della siccità, per cui, anche se le informazioni date in precedenza fossero state corrette, si poteva ragionevolmente pretendere da lui che rinfrescasse le conoscenze dei signori __________. A ciò si aggiunga che __________, in aula, è risultato essere praticamente ininterrogabile poiché non era in grado di comprendere le domande, non solo per scusabile nervosismo (al punto che tutti i legali presenti si sono dichiarati d’accordo di rinunciare alla sua audizione e, di riflesso, pure a quella di parte degli altri testi citati): con clienti con capacità recettive così palesemente ridotte, i doveri di diligenza devono aumentare esponenzialmente.
Come per gli altri due imputati però, oltre a queste, vi sono ulteriori inadempienze di rilievo che permettono di comprendere il grado di superficialità con il quale la vendita di prodotti pericolosi come quelli in oggetto è stata trattata. Innanzitutto egli ha palesato una scarsa conoscenza dei pezzi pirotecnici da lui venduti, fatto inaccettabile per un commerciante: non ha saputo indicare a che categoria appartenevano le bombe vendute all’associazione __________, non ha saputo dire quali fossero le differenze tra i razzi più grossi ed i mortai, non ha mai personalmente sparato fuochi simili (quindi non ne ha sperimentato gli effetti, espediente che lo avrebbe per lo meno reso cosciente del fatto che al momento dell’esplosione i mortai oscillavano, come confermato da __________: “Voglio precisare che dopo l’incidente per curiosità ho fatto una prova con una delle batterie che sono state dissequestrate, non saprei dire quale, ed ho notato che vi era un’oscillazione, cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 15, AI 48), non ha mai visto le bombe contenute nei mortai (“ad occhio non avendo mai estratto detto materiale, posso dire che ho visto una boccia che mi sembra di cartone.”, cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 4, AI 37), non era a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza per i mortai (“ADR che non sono a conoscenza di particolari precauzioni di sicurezza per quanto attiene ai mortai. Non so se gli stessi debbano essere di un particolare materiale, non so se debbano sottostare ad una manutenzione rispettivamente se la stessa debba essere fatta. Io so solo che una volta che mi viene riconsegnata una batteria utilizzata io la riconsegno alla __________. Parto dal presupposto che rifornendomi da una ditta specializzata mi venga consegnato del materiale dal profilo tecnico e costruttivo pronto all’uso e conforme ad eventuali norme di legge/sicurezza.” cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 3, AI 48). In secondo luogo, egli non solo non ha ritenuto necessario frequentare il corso di __________, ma nemmeno ha pensato di far proprie le nozioni ricevute da __________, né subito dopo la giornata di formazione, accontentandosi di alcune delucidazioni “per sommi capi” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 5, AI 48), né al momento della sua partenza da __________ SA.
Prova del fatto che lui non fosse al corrente dei contenuti delle lezioni di __________ è il fatto che abbia detto a __________ di piazzare i mortai ad alcune decine di metri dal pubblico (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37): dal manuale “Consigli e guida per l’artificiere” si desume che uno dei temi trattati era proprio quello delle distanze, da calcolarsi sulla scorta di una tabella ben precisa, a dipendenza del calibro dei petardi, non a casaccio.
Tanto meno, a fronte di una provata assenza totale di indicazioni da parte dei suoi rifornitori, egli ha pensato di farsi parte diligente ed interpellarli per sapere se vi fossero delle particolari precauzioni da adottare.
ACCU 1 non ha inoltre assunto alcuna informazione dai suoi acquirenti in merito al luogo ove sarebbero stati sparati i fuochi ed alla sua morfologia, così come non ha chiesto chi si sarebbe occupato dell’accensione, dove sarebbero stati depositati i mortai prima della festa.
Egli, infine, non ha sottoposto ai signori __________ il formulario di vendita allestito dalla SKF, del quale non era nemmeno a conoscenza, e non ha consegnato loro il piano di brillamento.
Posizione di garante degli imputati
E’ considerato garante colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giudico di intervenire, di attivarsi per evitare che insorgano conseguenze nefaste da una determinata situazione (cfr. DTF 129 IV 119 consid. 2a). Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l’obbligo di protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possano minacciare tali beni (ad esempio quello della madre nei confronti del figlio), e l’obbligo di controllo, consistente nell’impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello del detentore di animali selvatici o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (cfr. decisione del TF 6P.94/2003 e 6S.246/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 8.3.1). L’obbligo giuridico in questione può derivare da una legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CPS.
Come visto in precedenza, l’art. 17 LEspl impone a chiunque commercia in pezzi pirotecnici, a tutela della sicurezza e della vita delle persone, di adottare tutti i provvedimenti che secondo le circostanze possono essere da lui pretesi. Questo articolo è quindi base sufficiente per mettere tutti e tre gli imputati in posizione di garante rispetto alle vittime dell’incidente di __________ oggetto della presente procedura.
Il fatto che ACCU 3 e ACCU 2 non abbiano venduto direttamente il materiale alla società __________, ma l’abbiano fornita ad un commerciante che a sua volta ha intrattenuto le relazioni contrattuali con i consumatori finali, non rappresenta un’interruzione della loro posizione di garante. Come rilevato dalla CRP nella sua decisione del 14 maggio 2007, pag. 24, la vendita operata da __________ SA deve essere considerata un semplice trasferimento di tale posizione e non ha alcun effetto liberatorio nei confronti dei responsabili de __________ Sagl. Nella fattispecie vi è stato dunque un avvicendamento nella posizione di garante in quanto Alberto ACCU 1 ha assunto il ruolo, di per sé ambivalente, di acquirente e rivenditore al dettaglio, senza che però la sua entrata in causa permetta di escludere una responsabilità parallela dei signori ACCU 3 e ACCU 2 a fronte di omissioni colpevoli da parte loro.
Ci troviamo quindi al cospetto di un caso in cui vi sono delle posizioni di garante a catena o a cascata.
Nesso di causalità naturale e adeguata
Sulla scorta di questo modo di procedere ed in base ai disposti dottrinali illustrati in precedenza, si può senza ombra di dubbio concludere che il nesso di causalità naturale tra la morte, rispettivamente le lesioni, delle vittime e le omissioni degli imputati sia dato: in effetti se ACCU 3 e ACCU 2 avessero puntualmente istruito ACCU 1, in special modo rendendolo attento sul fatto che le batterie andavano ogni volta assicurate al suolo con picchetti o sacchi di sabbia, egli avrebbe recepito sicuramente il messaggio ed avrebbe a sua volta passato l’informazione ai suoi clienti.
D’altro canto, pure se ACCU 1 avesse detto ai fratelli __________ di ancorare le batterie, essi vi avrebbero provveduto e la n. 6 non si sarebbe capovolta.
Sia la mancata istruzione di ACCU 1 che la mancata istruzione agli utilizzatori dei pezzi pirotecnici sono idonee a cagionare, secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, l’incidente così come avvenuto il 1. agosto 2004. Il comportamento contrario ai doveri dei commercianti in materiali pirotecnici da parte dei signori ACCU 3 e ACCU 2 non è da ritenersi a tal punto imprevedibile, predominante e grave, da relegare in secondo piano quello di ACCU 1. Egli non ha ricevuto informazioni errate da loro: non ha ricevuto informazioni del tutto. Non solo nel 2004, ma già nel 2002. Nonostante ciò, pur essendo consapevole di trattare con prodotti pericolosi, è rimasto passivo, non si è informato come avrebbe dovuto fare da buon commerciante, e non ha a sua volta informato. Questo suo atteggiamento ha sicuramente contribuito a provocare la disgrazia.
D’altro canto, tuttavia, neppure le mancanze di ACCU 1 sovrastano a tal punto quelle dei coimputati da farle apparire ininfluenti: anche qui è vero piuttosto il contrario: i responsabili de __________ Sagl, tralasciando di accertarsi sulle effettive conoscenze in materia di quelli di __________ SA e non avendo fornito loro i debiti chiarimenti, hanno concorso a provocare l’incidente.
Requisiti soggettivi/Colpa
Anche la colpa di ACCU 1 è evidente e non può essere mitigata dalle inadempienze dei suoi fornitori. In effetti egli disponeva senza ombra di dubbio di una formazione, intelligenza e conoscenze tali da permettergli di realizzare che i pezzi pirotecnici della categoria IV che egli rivendeva come fossero coltellini svizzeri avevano un alto potenziale di pericolosità e di riflesso, giungere alla conclusione che gli mancavano basi ed informazioni sufficienti per poter adeguatamente vendere quel tipo di prodotto. Vale la pena ribadirlo: egli non ha ricevuto informazioni errate, ma non le ha ricevute del tutto.
Le sue false convinzioni circa il fatto che sul terreno pianeggiante si può prescindere dall’assicurare le batterie non sono risultate provenire dai signori ACCU 3 o ACCU 2, e nemmeno da altre persone esperte in materia, ma sembrano piuttosto il frutto di un approccio superficiale alla materia da parte sua. Ad onor del vero sorge pure qualche dubbio sul fatto che egli non fosse effettivamente al corrente che le batterie andavano ancorate al suolo indipendentemente dalla morfologia del terreno, perché è proprio questa la prima causa possibile che gli è venuta in mente una volta sentito dell’incidente ed è proprio di questa possibilità che ha parlato nella telefonata effettuata subito dopo i fatti con __________ (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2004, pag. 6 ss., AI 48). Per di più egli ha dichiarato a verbale: “ADR che per stabilizzare a dipendenza del suolo queste batterie io personalmente metterei dei sacchi di sabbia sopra le barre o fisserei le sbarre una accanto all’altra con del filo di ferro.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 5, AI 37): quindi qualcosa su come si sarebbe dovuto procedere lo sapeva.
ACCU 1 non poteva e non doveva permettersi di commerciare in maniera così poco professionale fuochi d’artificio come quelli che hanno provocato la tragedia di __________. Da armaiolo con diploma federale ed esperienza decennale nel settore, nonché esperto in esplosivi, egli era sicuramente cosciente (o avrebbe dovuto esserlo con un minimo di attenzione) dei rischi che poteva comportare l’uso di fuochi d’artificio sparati con mortai come quelli componenti lo “Spettacolo n. 4” fornitogli da __________ Sagl. Non avendo ricevuto alcuna istruzione né alcun manuale scritto, egli avrebbe dovuto farsi parte attiva e chiedere loro, o ad altri intenditori, se vi fossero particolari precauzioni da adottare ed eventualmente assumere notizie presso organizzazioni del settore che non era difficile individuare. Anche a lui sarebbe bastato veramente poco per evitare l’incidente.
Significativa a questo proposito è la frase pronunciata da __________ in chiusura di confronto: “A domanda dell’avv. DI 3 se ho avuto il timore nei giorni successivi ai fatti di venire in una qualche maniera coinvolto nei fatti accaduti, rispondo di no ma moralmente si perché chiunque sapeva cosa aveva in mano le avrebbe fissate.” (verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 11, AI 37).
Dal dibattimento è emerso che ACCU 1 ha preso l’ordinazione dai fratelli __________, l’ha rigirata a __________ Sagl, è andato poi a ritirare il materiale e nella stessa giornata, lo ha caricato in auto e lo ha portato ai suoi clienti effettuando la consegna in 5 minuti, senza far nulla di più che spiegare che i tre tubi dei colpi finali avrebbero dovuto essere interrati in un secchiello di sabbia. Per questa operazione ha guadagnato fr. 600.--. In tal modo è chiaro che egli ha misconosciuto consapevolmente il suo ruolo di venditore di pezzi pirotecnici, trasformandolo colpevolmente in quello di semplice addetto al trasporto, puntando l’accento sull’aspetto commerciale e di guadagno “facile”, ma dimenticandosi che i suoi clienti non avevano alcun rapporto (contrattuale o personale) con __________ Sagl e che quindi gli obblighi di istruzione finale competevano a lui.
ACCU 1, pur avendo un ruolo ambivalente (acquirente da un lato e venditore dall’altro), deve essere considerato un commerciante di fuochi d’artificio a tutti gli effetti. Quello su cui la sua linea difensiva ha puntato, cioè il fatto che egli fosse un dilettante in materia e che ciò doveva essergli riconosciuto come attenuante, rappresenta per contro un’aggravante. Egli non può essere paragonato ad un semplice cittadino che decide di comperare da esperti del settore dei fuochi d’artificio per poi darli ai propri amici, come ha abilmente tentato di fare il difensore, ma ha un ruolo predominante di mercante (con autorizzazione cantonale) ed è quindi assoggettato alle disposizioni legali appositamente previste dal legislatore. In modo particolare deve fare in modo di conoscere nel dettaglio i prodotti che vende e deve essere in grado di fornire ai clienti le nozioni di cui necessitano per poterli utilizzare senza mettere a repentaglio la salute delle persone. Qualsiasi commerciante in fuochi d’artificio nel nostro Paese deve procurarsi il materiale da altri; non per questo si può permettere di aspettare che gli giungano informazioni dai fornitori, ma deve darsi da fare per assicurarsi una formazione adeguata.
Come i signori ACCU 3 e ACCU 2, ACCU 1 ha fatto entrare la routine in un ambito nel quale, per legge e per semplice logica, essa è intollerabile.
In base a queste considerazioni, richiamando i principi della teoria dell’“Uebernahmeverschulden” o “Uebernahmefahrlässigkeit” (Guido Jenny, in Basler Kommentar, 2a ed., n. 82 ad art. 12 CPS), non si può che concludere che anche la negligenza di ACCU 1 è da imputare a sua colpa.
Pena
Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CPS.
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40 CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale, art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite da una pena pecuniaria, che si esprime in aliquote giornaliere con un ammontare fino al un massimo di fr. 3’000.-- per una, fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale, art. 34 cpv. 2 CPS.
Nel caso concreto, il reato di omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre l’attuale versione dell’art. 117 CPS prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate agli accusati, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole ai prevenuti e deve di riflesso godere di precedenza.
Identico discorso vale per le lesioni colpose, che con il precedente diritto erano sanzionate con la detenzione o la multa, mentre ora con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
La sanzione prospettata ad ACCU 1 con il decreto d’accusa che lo concerne, emanato prima dell’entrata in vigore delle nuove norme della parte generale del CPS, deve pertanto essere adattata secondo i summenzionati principi: la detenzione dovrà essere tramutata in aliquote giornaliere.
Per gli altri due imputati, per contro, già la proposta di pena tiene conto delle mutazioni legali intervenute.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dei tre accusati pesa in maniera importante la leggerezza con cui hanno commesso le negligenze, soprattutto in considerazione del loro ruolo di garanti e del fatto che stessero commerciando con materiale notoriamente pericoloso per la salute delle persone. Non trascurabile è pure il fatto che le misure che avrebbero dovuto adottare per evitare la tragedia erano elementari e di facile attuazione. Non vi sono giustificazioni che possano rendere meno deplorevoli le loro omissioni.
Le colpe di ACCU 3, ACCU 2 ed ACCU 1 sono essenzialmente di gravità equiparabile.
A favore dei prevenuti - e anche qui si può fare un discorso globale, viste le analogie - giocano la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, l’incensuratezza (ACCU 3, invero, ha un precedente per circolazione stradale, che però non influisce sulla presente fattispecie), nonché la buona situazione professionale, sociale e personale. Essi hanno dimostrato di aver tratto insegnamento da quanto accaduto e di aver preso le debite misure per evitare che ciò si ripeta.
Nemmeno da ignorare sono le sofferenze morali che il peso della responsabilità per aver cagionato la morte della vittima ed il ferimento delle altre persone ha comportato loro.
Nonostante il signor ACCU 1 sia responsabile penalmente anche delle lesioni ai componenti della famiglia __________, il peso degli atti commessi dai tre uomini comparsi di fronte a questo tribunale è fondamentalmente lo stesso: i fatti che hanno portato al decesso del signor __________ ed al ferimento degli altri spettatori sono un tutt’uno e le differenti proposte di condanna trovano essenzialmente giustificazione nelle diverse strategie dei legali delle parti civili. Determinante è l’esser stati la causa, con le proprie omissioni, del vuoto d’informazioni all’origine dell’errata collocazione dei mortai che ha dato origine all’incidente pirotecnico. Di conseguenza appare corretto comminare a tutti loro la stessa pena.
Tenuto in considerazione tutto ciò, appare equo comminare ai tre imputati una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
In base alle singole situazioni patrimoniali, le aliquote vengono fissate in fr. 140.-- per il signor ACCU 1, fr. 150.-- per il signor ACCU 2 e fr. 120.-- per il signor ACCU 3.
Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42 cpv. 4 CPS, una multa di fr. 2'000.--.
Per quanto concerne la sospensione condizionale della precedente pena di 10 giorni di detenzione comminata al signor ACCU 3 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 febbraio 2003, ci si può qui limitare ad un ammonimento formale, ritenuto che non si giustifica una revoca della stessa.
Una simile richiesta può venire accolta senza particolari impedimenti, preso atto che, visto l’esito della procedura penale, una responsabilità da atto illecito per la morte del signor __________
Per quanto concerne i danni patiti dalle parti civili __________, per contro, è possibile qui unicamente attestare la responsabilità del signor ACCU 1, mentre quelle degli altri coimputati dovranno venire verificate in sede civile.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49, 117, 125 CPS; 117, 125 vCPS; la LEspl e la OEspl; 9 LAV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autore colpevole di:
per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. 2968/2005 del 17 agosto 2005;
2.1. lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS,
per avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4, composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad __________, al momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori, la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 6 ustioni di primo grado all’avambraccio sinistro e alla gamba sinistra, ustioni di secondo grado alla coscia e alla gamba destra e ustioni di secondo grado al dorso a sinistra in basso, come da certificato medico dell’Ospedale Regionale di Lugano di data 1 agosto 2004, ed a CIVI 5 ustioni di primo grado al viso, come da certificato medico di data 1 agosto 2004 dell’Ospedale Regionale di __________;
2.2. lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,
per avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4, composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad __________, al momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori, la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 4 ustioni di primo grado al collo e al torace, come descritto dal certificato medico di data 23 novembre 2004 del dr. __________, ed una diminuzione permanente della capacità uditiva del 10% a destra e del 60% a sinistra, complessivamente una disfunzione della comprensione pari al 10%, aggravata dalla comparsa di acufeni bilateralmente, corrispondente ad un ulteriore diminuzione della qualità di funzione otologica del 5%, come descritto dalla perizia giudiziaria 30 aprile 2008 del dr. med. __________;
condanna 1. ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3899/2007 del 14 novembre 2007;
condanna 2. ACCU 2
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dichiara 3. ACCU 3
autore colpevole di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3898/2007 del 14 novembre 2007;
condanna 3. ACCU 3
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 febbraio 2003, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8. al competente foro civile, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo, gravante i tre condannati in solido, del risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile;
rinvia le parti civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5 al competente foro civile, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo, gravante il signor ACCU 1, del risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
ti
,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 multa
fr. 1200.00 tassa di giustizia
fr. 4200.00 spese giudiziarie
fr. 110.00 1/3 indennità testi
fr. 7510.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 2000.00 multa
fr. 1200.00 tassa di giustizia
fr. 1200.00 spese giudiziarie
fr. 110.00 1/3 indennità testi
fr. 4510.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 2000.00 multa
fr. 1200.00 tassa di giustizia
fr. 1200.00 spese giudiziarie
fr. 110.00 1/3 indennità testi
fr. 4510.00 totale