Incarto n. 10.2005.413 DA 3028/2005
Bellinzona 18 gennaio 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa da:DI 1)
prevenuta colpevole di ingiuria
per avere, a __________, offeso l’onore di:
LESA 1, tacciandola il 18.05.2005 di “faccia di merda” e “cretina”;
LESA 2, dandogli del “ladro” alla fine del mese di luglio 2005;
reato previsto dall’art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 3028/2005 di data 29 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Alla multa di fr. 200.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 agosto 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 18 gennaio 2006, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 14 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, la quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il 31 agosto 2004 LESA 1 ha querelato per ingiuria ACCU 1, che era venuta ad abitare nell’aprile 2004 sul suo stesso piano (il 5°) del palazzo sito in via __________ a __________ (cfr. act 1);
che con scritto 17 settembre 2004 la signora LESA 1 ha richiamato la sua querela;
che il 15 ottobre 2004 ha avuto luogo davanti al Giudice di pace del Circolo di __________ un esperimento di conciliazione che ha avuto esito negativo (cfr. act 3);
che con lettera 29 marzo 2005 LESA 1 ha nuovamente richiamato la querela, lamentandosi di un peggioramento della situazione (cfr. act 4);
che il 2 agosto 2005 ella ha inviato al Ministero pubblico un’ennesima missiva, nella quale, oltre a richiamare la querela e i precedenti scritti e ad affermare che la situazione era diventata insostenibile, ha precisato che l’accusata definiva immancabilmente il di lei marito LESA 2 come ladro (cfr. act 6);
che in calce a questo scritto LESA 2 ha dichiarato di sporgere querela nei confronti della signora ACCU 1 per diffamazione, subordinatamente calunnia; allo scritto stesso veniva allegata una descrizione degli ultimi fatti successi e una lettera inviata dalla madre della signora LESA 1 al proprietario dello stabile;
che il 29 agosto 2005 Il Procuratore pubblico, dopo aver fatto esperire dalla polizia una breve istruttoria e aver sentito personalmente la signora ACCU 1, ha emanato il decreto di accusa oggetto di questo procedimento;
che in occasione del suo interrogatorio l’accusata ha negato recisamente di avere insultato LESA 1, definendola una pettegola, e ammettendo per contro di aver dato del ladro a LESA 2, il quale tuttavia in precedenza l’avrebbe minacciata dicendole che le avrebbe spezzato le gambe (cfr. act 10);
che questa versione dei fatti è stata ribadita al dibattimento, nel corso del quale ACCU 1 ha avuto modo di precisare di non essere solita usare termini come quelli indicati nel decreto di accusa e questo non da ultimo per via dell’educazione ricevuta dal padre;
che il difensore dopo aver rilevato il perdurare dei diverbi tra le parti, le continue querele dei coniugi LESA 1 (definite infondate) e il fatto che l’accusata nega di aver proferito all’indirizzo della signora LESA 1 gli insulti in esame, ha osservato:
il decreto di accusa prevede per quanto concerne LESA 1 solo insulti che sarebbero stati detti il 18 maggio 2005: per questi fatti non ci sarebbe una valida querela (l’act 6 non si potrebbe qualificare come tale);
nel decreto di accusa si indica l’epiteto “cretina”: in nessuna querela o affermazione della parte civile si riscontrerebbe questo epiteto (per lo stesso il decreto di accusa sarebbe nullo);
la testimonianza della signora __________ non sarebbe attendibile, perché la stessa sarebbe interessata e non neutra; ciò si evincerebbe anche dalla circostanza che interrogata per determinati fatti ha subito parlato di quanto successo il 18 maggio 2005;
la querela di LESA 2 non indicherebbe alcun fatto determinato (in particolare non si parlerebbe di “ladro”);
qualora di volesse ammettere la querela bisognerebbe tener conto del fatto che l’accusata sarebbe stata provocata e che avrebbe detto la verità, perché il termine ladro era inteso in senso largo come persona disonesta che ha tradito la fiducia che era stata in lui riposta (a questo proposito era stata prodotta durante l’istruttoria dibattimentale una sentenza nella quale LESA 2, ex __________, era stato condannato per ripetuta corruzione passiva qualificata, ripetuta violazione del segreto d’ufficio e ripetuto abuso di autorità per fatti commessi tra il 1994 e il 1996);
che in conclusione la difesa ha postulato il proscioglimento;
che per l’art. 28 cpv. 1 CP se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito;
che per costante dottrina e giurisprudenza non è necessario che una querela sia definita tale; è sufficiente che dallo scritto emerga la chiara volontà della parte lesa che una persona sia perseguita penalmente per determinati fatti (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, N. 2 e 7 all’introduzione all’art. 28 CP);
che in concreto dall’insieme dell’atto istruttorio 6 e del suo allegato 1 traspare inequivocabilmente la volontà che l’accusata sia perseguita per i fatti del 18 maggio 2005: tali scritti, inoltrati il 2 agosto 2005, sono quindi da considerare come un valido complemento di querela introdotto entro il termine di tre mesi dal reato;
che giusta l’art. 177 cpv. 1 CP chiunque offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa;
che i fatti del 18 maggio 2005 sono comprovati dalla testimonianza di __________: “Il 18 maggio 2005 verso le ore 0930 mi trovavo sul pianerottolo del sesto piano in attesa del lift. Dalla tromba delle scale potevo udire al quinto piano sbattersi una porta e precisamente quella della Signora ACCU 1 [ora ACCU 1] che ad alta voce proferiva insulti ‘Faccia di merda – cretina e altre parole però in dialetto’ nei confronti della signora LESA 1” (cfr. verbale di interrogatorio 2 giugno 2005 pag. 1);
che pur potendo essere che anche fra l’accusata e la testimone vi siano screzi (sembra in particolare a causa dell’uso della lavanderia), non vi è motivo per non credere a quanto da lei dichiarato, tanto più che risulta dagli atti che, contrariamente a quanto sostenuto dall’accusata al dibattimento, certi epiteti rientrano nel suo linguaggio usuale (cfr. dichiarazioni di __________ in Pretura a __________);
che la circostanza che la testimone ha subito accennato a quanto successo il 18 maggio 2005 non è affatto sospetta: è stata interrogata il 2 giugno 2005 ed è più che logico che alla precisa domanda a proposito di una disputa successa tra LESA 1 e ACCU 1 (prima domanda sui fatti dopo quelle introduttive generali) abbia descritto gli ultimi fatti a sua conoscenza ossia quelli avvenuti una quindicina di giorni prima; ciò, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non fa che aumentare la sua credibilità (ben più foriera di dubbi sarebbe stata una risposta nella quale la teste cominciava indiscriminatamente a raccontare tutto quando di negativo sapeva sull’accusata e sui suoi rapporti con la signora LESA 1, dando così prova di prevenzione nei confronti di ACCU 1);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in caso di ingiuria i fatti sono sufficientemente descritti per una valida querela, quando dopo esatta esposizione delle circostanze, il querelante sostiene di essere stato insultato da una determinata persona; è sufficiente che la querela faccia riferimento a un comportamento punibile (cfr. sentenza 6P.18/2005 del 4 maggio 2005);
che sempre per l’alta corte federale il contenuto di una querela non risulta neppure insufficiente qualora in corso di procedura le parole indicate dal querelante non trovino conferma, ma ne emergano altre; né si può dire che la persona lesa abbia voluto limitare la querela quando ha precisato solo alcuni epiteti a mo’ di esempio (cfr. sentenza citata);
che nello scritto 19 maggio 2005 (all. 1 all’act 6) LESA 1 ha dichiarato: “Il mercoledì 18 maggio 2005 alle 09.30, lasciavo il mio appartamento per le abituali compere, quando mi sentii spiata e di colpo insultata a malo modo dalla ACCU 1 [ora ACCU 1] con tanti titoli quali ‘faccia di merda’ e non ne aggiungo altri.”: è evidente che la querelante ha indicato l’epiteto come esempio e non intendeva con ciò limitare la sua richiesta di perseguimento;
che di conseguenza la censura riguardante la parola “cretina” (non indicato in querela) è priva di fondamento;
che gli epiteti “faccia di merda” e “cretina” sono fuor di dubbio idonei a ledere l’onore di una persona: l’accusata è pertanto colpevole di ingiuria per gli insulti rivolti alla signora LESA 1;
che l’aggiunta di LESA 2 in calce alla lettera 2 agosto 2005 non descrive invero alcun fatto; tuttavia fa esplicito riferimento a quanto scritto sopra e deve essere considerata un tutt’uno: si tratta quindi di una valida querela;
che l’accusata ha ammesso di aver dato del ladro al signor LESA 2, aggiungendo tuttavia di averlo fatto dopo essere stata da lui malmenata (così ha asserito al dibattimento, mentre in precedenza aveva detto di essere stata minacciata);
che agli atti non vi è alcuna prova di maltrattamenti, minacce o provocazioni da parte di LESA 2;
che quand’anche si volesse ammettere un interpretazione estensiva del termine “ladro” e accettarlo per definire ciò per cui il signor LESA 2 è stato condannato, l’accusata non aveva alcun valido motivo (perlomeno dagli atti non ne risultano) di tacciarlo come tale;
che non va neppure dimenticato che una persona che ha sbagliato e pagato per il suo errore ha anche il diritto di rifarsi una vita senza che venga costantemente offesa per quello che ha fatto (e questo a maggior ragione se si tratta di un’unica condanna per fatti avvenuti 10 anni prima);
che in sostanza il comportamento dell’accusata non può essere ammesso, perché ha dato del ladro a LESA 2 con il solo e unico scopo di ferirlo;
che in definitiva ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico;
che la pena proposta dal Sostituto Procuratore pubblico, ossia una semplice multa di fr. 200.-, risulta proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata alla colpa dell’accusata;
visti gli art. 63, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3028/2005 del 29 agosto 2005.
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 200.--;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 500.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale