LESA 1

Incarto n. 10.2005.385 DA 2866/2005

Bellinzona 31 marzo 2006

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui, art. 129 CPS,

per avere, a Gordola la notte 29/30.11.2003, esposto senza scrupolo a pericolo la vita di LESA 1 mettendo improvvisamente in moto verso di lui la vettura Subaru __________ targata TI __________ da lui condotta, costringendolo, non avendo egli altra via di fuga, a spiccare un balzo che lo fece ricadere sul cofano della medesima vettura;

perseguito con decreto d’accusa dell’8 agosto 2005 n. DA 2866/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dal prevenuto in data 9 agosto 2005;

indetto il dibattimento in data 31 marzo 2006, al quale hanno preso parte l’imputato, il suo difensore, avv. dott. DI 1, __________, e il Procuratore pubblico AINQ 1, __________;

accertate preliminarmente le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto, previa lettura allo stesso dell’art. 118 cpv. 2 CPPT, all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa n. DA 2866/2005 dell’8 agosto 2005;

sentito il difensore, il quale conclude al proscioglimento del suo assistito perché egli non avrebbe commesso il fatto;

sentiti il Magistrato inquirente e il patrocinatore dell’accusato rispettivamente per una replica e per una duplica;

sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.E’ ACCU 1, __________, autore colpevole del reato di esposizione a pericolo della vita altrui, art. 129 CPS,

per avere, a Gordola la notte 29/30.11.2003, esposto senza scrupolo a pericolo la vita di LESA 1 mettendo improvvisamente in moto verso di lui la vettura Subaru __________ targata TI __________ da lui condotta, costringendolo, non avendo egli altra via di fuga, a spiccare un balzo che lo fece ricadere sul cofano della medesima vettura?

  1. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

  2. In caso di pena privativa della libertà, il condannato deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

  3. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Preso atto che, in data 3/4 aprile 2006, il Procuratore pubblico ha presentato dichiarazione di ricorso avverso la sentenza 31 marzo 2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

  1. ACCU 1 è nato il __________ a __________. Egli è cresciuto a __________ con i nonni, e qui è andato all’asilo e alle scuole elementari (almeno fino alla quarta classe). Successivamente si è trasferito a __________, nella casa dei genitori, e in quel comune della __________ ha frequentato la quinta classe elementare. Dopo i primi due anni di scuola media presso le scuole di __________, egli si iscriveva all’Istituto __________ di __________, dove ultimava le scuole dell’obbligo e si iscriveva al primo anno di liceo (che in seguito egli avrebbe abbandonato). Attualmente, l’accusato svolge un tirocinio quale apprendista __________ e lavora per la ditta del padre. Egli segue i corsi dell’ultimo anno di apprendistato; gli esami finali dovrebbero aver luogo nel corso della primavera del corrente anno.

Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato ha affermato di percepire ca. fr. 2'700.- al mese e di non avere esposizioni presso l’ufficio esecuzioni e fallimento, per un altro, non ha alluso ad alcun problema di salute.

  1. In data 30 novembre 2003, il signor LESA 1 presentava una querela penale nei confronti del conducente dell’autovettura Subaru __________ targata TI __________ di colore grigio, per avere, quest’ultimo, la sera del 29 novembre 2003, in territorio del Comune di Gordola, “dopo una prima manovra di retromarcia, frenato bruscamente e in seguito, innestata la prima marcia, diretto il mezzo a piena velocità verso la mia persona cercando di investirmi”.

Nel corso della primavera e dell’estate 2005, il Procuratore pubblico AINQ 1, dopo che il Presidente della Pretura penale aveva dichiarato nullo, con decisione 18 giugno 2004, un suo primo decreto di accusa, al quale era stata interposta opposizione, interrogava personalmente l’accusato e alcuni testi; quindi, in data 8 agosto 2005, emetteva un nuovo decreto di accusa nei confronti del prevenuto, contestandogli il reato di esposizione a pericolo della vita altrui in relazione ai fatti accaduti la sera del 29 novembre 2003, e proponendo la pena detentiva di 20 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

  1. L’accusato interponeva nuovamente tempestiva opposizione il 9 agosto susseguente e il dibattimento pubblico veniva indetto per il 31 marzo u.s. Allo stesso si presentavano l’accusato, il suo patrocinatore e il Magistrato inquirente. Dei dettagli emersi nel corso dell’istruzione predibattimentale e durante il pubblico dibattimento, sarà detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.

  2. Conformemente all’art. 129 CP, chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

4.1. Sul piano oggettivo l’infrazione presuppone che l’autore abbia causato un pericolo di morte imminente a un’altra persona, ossia che egli abbia assunto un comportamento atto a provocare un tale effetto. Il comportamento incriminato, che non è meglio descritto dalla legge, si caratterizza quindi per i suoi effetti. Trattasi di ogni comportamento suscettibile di mettere altri in pericolo di morte imminente (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 marzo 2004, 6S.394/2003, p. 2.1; Corboz, Les infrations en droit suisse, vol. I, Berna 2002, p. 183 n. 6 ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Parte speciale I, 5° ed, Berna 1995, § 4 n. 7).

La nozione di pericolo di morte imminente appare tutt’altro che agevole da definire (cfr. DTF 94 IV 62, 106 IV 14; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Parte speciale I, art. 129 n. 7). Secondo la giurisprudenza, essa implica comunque un pericolo di morte concreto e diretto, ovverosia uno stato di fatto direttamente connesso al comportamento dell’agente in cui esiste, secondo l’ordine normale delle cose, una probabilità e possibilità della morte di una persona, non necessariamente superiore alla possibilità che l’evento letale non si verifichi, ma tale da far apparire senza scrupoli il fatto di non tenerne conto (cfr sentenza del Tribunale federale del 13 febbraio 2004, 6S.16/2004, p. 2.3.1; Rep 1985, 191; DTF 101 IV 159, 106 IV 14). In ogni caso si deve essere in presenza di un pericolo di morte e non semplicemente di un pericolo per la salute o l’integrità fisica (cfr. DTF 101 IV 159, cons. 2a; Hurtado Pozo, Parte speciale I, § 18 n. 521; Trechsel, Kurzkomm., art. 129 n. 2). Occorre dunque in definitiva che esista un rischio concreto e serio che una persona venga uccisa e che questo rischio sia in un rapporto stretto di connessione con il comportamento rimproverato all’agente (cfr. Corboz, op. cit., p. 185 n. 14)

4.2. Dal profilo soggettivo occorre che l’agente non soltanto abbia agito intenzionalmente, ma pure senza scrupoli, cioè in modo riprovevole (cfr. Rep 1994, 457; DTF 94 IV 65, 100 IV 125). Un atto è commesso senza scrupoli nel senso dell’art. 129 CP ove, tenuto conto dei mezzi usati dall’agente, esso appare contrario ai principi generalmente ammessi dai buoni costumi e dalla morale, ritenuto che è del tutto irrilevante se l’agente sia stato consapevole del carattere eticamente riprovevole del suo comportamento o se abbia avuto la possibilità di agire conformemente a tale consapevolezza, sufficiente essendo che egli abbia conosciuto le circostanze a causa delle quali il suo comportamento appare privo di scrupoli alla stregua dei principi generali dei buoni costumi e della morale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 marzo 2004, 6S.394/2003 n. 2.1; DTF 114 IV 104; Rep 1994, 457).

Giova d’altronde osservare che la commissione degli esperti preposta alla nuova formulazione dell’art. 129 CP, entrato in vigore il 1.1.1990, ha posto particolare accento ed importanza sull’aspetto soggettivo dell’assenza di scrupolo nella messa in pericolo della vita altrui, proponendo tra l’altro che il testo tedesco, in cui figurava il termine “gewissenhaft” venisse, come è avvenuto, sostituito con “in skrupelloser Weise”. Ciò al fine di creare una giurisprudenza più sicura di quella sviluppata dal Tribunale federale in relazione al vecchio testo di legge tedesco, giudicata indeterminata ed insicura. In questo senso, insistendo proprio sull’espressione italiana “senza scrupoli” e francese “sans scrupule” ed eliminando dal nuovo testo l’elemento soggettivo dell’agire scientemente (considerato superfluo), la commissione ha inteso evidenziare in termini inequivocabili il carattere particolarmente riprovevole che il comportamento incriminato deve avere ed in modo più generale la necessità di applicare l’art. 129 CP ai casi più gravi, segnatamente quando il colpevole, manifestando disprezzo per la vita umana e agendo deliberatamente, mette in pericolo la vita altrui. Così definito, questo comportamento presenta sostanzialmente alcune similitudini con quello di chi commette un omicidio intenzionale se non addirittura nella forma qualificata dell’assassinio, uno dei cui elementi costitutivi soggettivi essendo per l’appunto la particolare mancanza di scrupoli nella sua attuazione (cfr. Rep 1994, 457; FF 1985 II 928-929).

  1. Il Procuratore pubblico ha sostenuto in sede di requisitoria che le deposizioni testimoniali acquisite agli atti confermerebbero l’azione estremamente pericolosa commessa dall’imputato nei confronti del signor LESA 1, escludendo che il querelante e i suoi vicini di casa, chiamati in seguito a testimoniare, avrebbero dato vita ad una congiura contro l’imputato, reo di aver perpetrato un atto pericoloso – e non un semplice atto di sfida – con il chiaro intento di andare contro una persona con un’auto potente e dotata di molti cavalli.

L’imputato ha affermato per contro di non aver consumato il reato prospettato dal Procuratore pubblico e di non averne neppure avuta l’intenzione: il querelante avrebbe invero rilasciato una versione dei fatti distorta e contraddittoria, in particolare per quanto concerne la dinamica dell’asserita manovra di tentato investimento con l’autovettura. Oltracciò egli andrebbe comunque prosciolto in virtù del principio in dubio pro reo, poiché le deposizioni assunte agli atti non sarebbero convergenti e sufficienti per addossargli una qualsivoglia responsabilità penale per quanto successo quel lontano 29 novembre 2003.

5.1. Dalle tavole processuali, in particolare dai verbali inseriti nel fascicolo del Ministero pubblico, non sono desumibili riscontri oggettivi certi e convergenti ad ascrivere, dal profilo oggettivo, una condotta compatibile con quella prevista dalla fattispecie legale di cui all’art. 129 CPS.

5.1.1. La pubblica accusa contesta al prevenuto la seguente condotta: l’aver messo improvvisamente in moto verso il querelante la vettura Subaru __________ targata TI __________ da lui condotta, costringendolo, non avendo egli altra via di fuga, a spiccare un balzo che lo avrebbe fatto ricadere sul cofano della medesima vettura. Occorre dunque preliminarmente accertare il verificarsi di:

  • una messa in moto della Subaru verso il querelante (cfr. infra p.to 5.1.2.),

  • in modo improvviso (cfr. infra p.to 5.1.3.), e, quale conseguenza dell’azione,

  • un balzo del querelante sul cofano della Subaru, siccome egli non avrebbe avuto altra via di fuga (cfr. infra p.to 5.1.4.).

In un secondo momento, bisognerà stabilire se i fatti appurati e imputabili al signor ACCU 1 configurano un comportamento pericoloso, se essi hanno provocato un pericolo di morte imminente per il signor LESA 1 e, se del caso, se fra la condotta dell’imputato e il pericolo di morte vi sarebbe stato un nesso causale (cfr. infra p.to 5.2.). Infine, ci si soffermerà sull’adempimento delle condizioni soggettive del reato in narrativa (cfr. infra p.to 5.3.).

5.1.2. ACCU 1 si è effettivamente diretto con la propria autovettura verso il denunciante. Tale circostanza è supportata da molteplici riscontri, per non parlare del prevenuto stesso, il quale, seppure con qualche sfumatura (a suo dire egli si sarebbe fermato a qualche metro di distanza), pare in sostanza non negarla (cfr. verbale ACCU 1 27.3.2004, pp. 1-2 e 4: “Entravo in auto e facevo retromarcia per raggiungere il posteggio situato verso la strada cantonale. Costatavo che questo era pieno, quindi optavo per il secondo parcheggio, quello dopo il palazzo. Tornavo quindi in avanti, ad una velocità adeguata, pensando che nel frattempo l'uomo fosse risalito in auto per andarsene. ... Notavo però che l'uomo che poco prima mi aveva insultato era ancora nel medesimo posto che l'avevo visto appena sceso dall'appartamento. ... Decidevo infine, per evitare discussioni, di eseguire una lunga retromarcia fino alla strada cantonale... e aggiungo che quando mi sono fermato, tra la parte anteriore della mia auto e il LESA 1 vi erano ancora almeno 2 o tre metri, minimo"; verbale ACCU 1 23.3.2005, p. 2).

a) Innanzitutto, il querelante spiegava che dopo essere indietreggiato, il prevenuto “si fermava e ripartiva di scatto e velocemente venendo nella mia direzione”, e che quest’ultimo non avrebbe minimamente accennato a frenare ma lo avrebbe fatto unicamente quando il querelante sarebbe salito sul cofano della sua autovettura (cfr. verbale LESA 1 7.1.2004, p. 2). Tali dichiarazioni venivano da lui confermate pure di fronte al Procuratore pubblico: ACCU 1 “è salito sulla sua autovettura senza parlare, mentre io invece commentavo il fatto che ero in ritardo e che avevo già atteso diverso tempo. ... Istintivamente ho pensato che si spostasse indietro. È anche per questo che mi sono avvicinato all’automobile... ero comunque molto vicino all'automobile. … Io ho sentito il rombo del motore e ho visto l'automobile che mi veniva contro.. In quella posizione non avevo nessuna via di scampo poiché anche se mi fossi scostato a destra o a sinistra avrei lasciato una gamba sotto la macchina. ... La mia reazione è stata quindi quella di saltare verso l'alto e sono ricaduto sul cofano dell'automobile, che nel frattempo era venuta verso di me" (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2).

b) Secondariamente, il teste __________ testimoniava di aver visto l’imputato salire in auto, effettuare qualche metro di retromarcia, e, dopo di ciò, partire “di scatto in avanti in direzione del sig. LESA 1" (cfr. verbale __________ 15.1.2004, p. 2). Il medesimo ribadiva tali circostanze di fronte al Magistrato inquirente: "Da quella posizione ho visto che la Subaru andava in retromarcia per alcuni metri, ma non sono in grado di precisare di quanto. Ho poi visto l'autovettura partire in avanti... ribadisco di aver visto l'autovettura avanzare verso LESA 1" (cfr. verbale __________ 17.6.2005, pp. 2 e 4).

c) Da ultimo, la teste __________ (sentita un anno e mezzo dopo l’episodio) riferiva che l’imputato avrebbe fatto “retromarcia abbastanza forte”, e che egli sarebbe avanzato in direzione del LESA 1. E inoltre: “Lui si trovava in piedi in mezzo alla strada… Io mi sono spaventata quando ho visto che l’automobile avanzava e che poteva prendere sotto il signor LESA 1. … Ho visto che l’automobile avanzava «come un matto» nel senso che il rumore del motore era forte e poteva investire il signor LESA 1. … quando ho visto la macchina fare retromarcia l’ho persa di vista quando è stata coperta dalla pianta. L’ho poi rivista quando è ritornata in avanti come un fulmine (cfr. verbale __________ 13.7.2005, p. 2).

5.1.3. Sulle modalità di avanzamento, le testimonianze non appaiono unisone e non pare possibile ammettere che l’imputato sarebbe avanzato all’improvviso in direzione del denunciante.

La signora __________ ha equiparato l’incedere dell’imputato a quello di “un matto” e a quello di un fulmine. Inoltre, la stessa puntualizzava che il rumore del motore era forte e che l’auto avrebbe potuto investire il querelante (cfr. verbale __________ 13.7.2005, p. 2). Questa testimonianza oculare trova in parte riscontro in quanto percepito dal signor __________, custode del palazzo, il quale descriveva con queste parole l’avanzamento del veicolo pilotato dal ACCU 1: “è partito di scatto in avanti in direzione del sig. LESA 1" (cfr. verbale __________ 15.1.2004, p. 2). Tuttavia, quest’ultimo teste modificava la sua constatazione di fronte al Magistrato inquirente, nel senso che la messa in moto della vettura non veniva più descritta con l’avverbio “di scatto”, bensì senza alcuna specificazione: “Ho poi visto l'autovettura partire in avanti e a quel momento ho visto LESA 1 fare un salto verso l'alto. Mi sembra di ricordare che l'autovettura avesse fatto alcune manovre avanti e indietro. AD ribadisco di aver visto l'autovettura avanzare verso LESA 1 e lui saltare" (cfr. verbale __________ 17.6.2005, pp. 2 e 4). Il querelante, dal canto suo, affermava che l’imputato sarebbe ripartito di scatto e velocemente nella sua direzione (cfr. verbale LESA 1 7.1.2004, p. 2), mentre nell’interrogatorio di fronte al Procuratore pubblico, egli dichiarava, dopo aver precisato di aver istintivamente pensato che l’imputato si sarebbe spostato indietro con la vettura, di essersi perciò avvicinato all’automobile fino a trovarsi molto vicino alla stessa, di aver sentito il rombo del motore e di aver visto l'automobile che gli andava contro (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2).

Di fronte a deposizioni di differente tenore (quella della teste __________, affacciatasi alla finestra del palazzo dopo essersi destata a causa dei rumori, da una parte, e quelle più recenti del teste __________ e soprattutto del querelante, dall’altra), la ricostruzione delle modalità dell’avanzamento operata dal Magistrato inquirente non appare, in esito ad una valutazione di tutti gli indizi agli atti, concludente e convincente. In particolare, mette conto rilevare che il denunciante medesimo aveva ammesso di aver sempre avuto sotto controllo gli spostamenti dell’autovettura condotta dal prevenuto e di essersi incamminato nella sua direzione su quella strada in leggera pendenza, dove è sufficiente decelerare per fermarsi (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2): in simili condizioni, pare difficile ammettere che egli sia stato in qualche modo sorpreso dal comportamento del prevenuto.

5.1.4. Riguardo al balzo fatto dal querelante sul cofano della Subaru, le testimonianze agli atti non risultano del tutto univoche. Se è vero che tale episodio è sostenuto e confermato dal querelante e, in parte, anche dal teste __________ (cfr. verbale LESA 1 7.1.2004, p. 2: “Da parte mia, non avendo alcuna possibilità immediata di scansare l'auto, ho dovuto saltargli sopra il cofano. …, anche perché egli non ha minimamente accennato a frenare dimostrando un atto dimostrativo ma, ha frenato unicamente quando gli sono salito in piedi sul cofano"; verbale LESA 1 17.6.2005, pp. 2-3: “In quella posizione non avevo nessuna via di scampo poiché se mi fossi scostato a destra o a sinistra avrei lasciato una gamba sotto la macchina. ... La mia reazione è stata quindi quella di saltare verso l'alto e sono ricaduto sul cofano dell'automobile, che nel frattempo era venuta verso di me. ... Nel salto che ho effettuato sul cofano dell'autovettura non ho riportato nessuna contusione"; verbale __________ 15.1.2004, p. 2: “Quest'ultimo, non avendo alcuna via di fuga, non ha potuto fare altro che spiccare un salto e ricadere sul cofano della vettura. ... se LESA 1 non fosse saltato sul cofano, sicuramente la Subaru l'avrebbe investito all'altezza delle ginocchia. Appena il sig. LESA 1 è salito sul cofano della Subaru, il conducente la fermava immediatamente"), va detto pure che dalle tavole processuali affiorano altresì indizi di valenza probatoria contrastante. Per un verso, il teste __________ modifica leggermente, di fronte al Procuratore, la sua versione iniziale, riferendo solo di aver visto il querelante “fare un salto verso l'alto”, e precisando: “mi sembra che LESA 1 abbia appoggiato leggermente i piedi sul cofano della Subaru. ... AD ribadisco di aver visto l'autovettura avanzare verso LESA 1 e lui saltare. Penso che nella posizione in cui si trovava era obbligato a fare un salto. ... LESA 1 ha appoggiato i piedi sul cofano dell'automobile e non solo le mani" (cfr. verbale __________ 17.6.2005, pp. 2 e 4). Per un altro, la signora __________ dichiarava di aver notato il querelante “saltare sul muretto che si trova ai lati della strada” (cfr. verbale __________ 13.7.2005, p. 2, e anche più sotto: “Quando la macchina è avanzata ho visto LESA 1 saltare sul muretto”).

Come si dirà tra breve, anche ammettendo che il querelante fosse dovuto effettivamente saltare sul cofano dell’autovettura Subaru, la condotta del prevenuto non risultava ancora a tal punto azzardata da creare un pericolo imminente di morte.

5.2. Nel caso in esame, bisogna dipartirsi dall’azione messa in atto dal prevenuto e suffragata dalle emergenze istruttorie (ossia avanzamento verso il querelante con l’autovettura fino al suo arresto a seguito della decelerazione con conseguente salto del querelante sul cofano della Subaru). Tale azione non era idonea a creare per il querelante un pericolo di morte imminente, per diverse ragioni:

  • la distanza fra l’accusato e il querelante era minima (cfr. verbale LESA 1 7.1.2004, p. 2: “ca 4/5 metri”; verbale LESA 1 17.6.2005, pp. 2, 3 e 4: “Non so indicare esattamente la distanza alla quale mi sono trovato, ma posso valutare tra il metro e i 50 cm. Ero comunque molto vicino all’automobile … ad una distanza di circa 50 centimetri – 1 metro. Ero molto vicino alla macchina. … Non penso che l’autovettura sia indietreggiata per 4 o 5 metri”; verbale __________ 15.1.2004, p. 2: “distanza di un paio di metri”), e la velocità effettiva di avvicinamento del veicolo condotto dall’imputato non è stata stimata in modo attendibile;

l’andatura della Subaru non appariva eccessiva, visto che, proprio a detta del querelante, il veicolo si era fermato semplicemente per effetto della decelerazione (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2: “Non ho sentito nessuna frenata ma una semplice decelerazione, visto che la strada è in leggera pendenza ed è sufficiente per fermarsi”) – ciò che in ultima analisi appare verosimile, dacché nessun teste ha riferito di aver sentito lo sfregamento di pneumatici provocato da una frenata;

  • il querelante, trovandosi di fronte alla vettura del prevenuto, ha potuto vedere ogni movimento di quell’auto e, nei limiti delle sue possibilità (sportivo, con scarpe da ginnastica e in salute), prevenire un impatto con la stessa; prova ne sia che almeno due testi hanno dichiarato che egli ha effettuato un balzo per evitare un urto con la stessa; e

  • il signor LESA 1 ha dichiarato di essere saltato ed atterrato sul cofano della Subaru, senza comunque perdere l’equilibrio (cfr. verbale LESA 1 17.6.2005, p. 2: “Quando sono arrivato con i piedi sul cofano non ho perso l’equilibrio in avanti poiché la mia situazione era abbastanza stabile. Al momento in cui l’automobile è ripartita in retromarcia io ho leggermente perso l’equilibrio indietro”; verbale __________ 15.1.2004, p. 2: “Appena il sig. LESA 1 è salito sul cofano della Subaru, il conducente la fermava immediatamente. Dopo di ciò faceva retromarcia e se ne andava”).

5.2.1. Tutte queste circostanze portano a concludere che l’atto imputabile al querelato non era comunque suscettibile di provocare un pericolo imminente di morte. Certo, non è da escludere che, qualora il querelante non avesse scansato la vettura, saltando o salendo sul suo cofano, l’impatto avrebbe forse anche potuto comportare delle conseguenze per il signor LESA 1, segnatamente qualche lesione agli arti inferiori. Ma ciò non è sufficiente (cfr. DTF 101 IV 154, 159 consid. 2a, riguardante l’abbandono di una persona ubriaca in condizioni di tempo avverse; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, ad art. 129 N 12). In altri termini, la manovra del prevenuto, sconsiderata e per certi versi di difficile comprensione (che ragione aveva l’imputato di avanzare lungo una strada ostruita dalla presenza dell’auto del querelante?), non era tale da esporre a pericolo la vita del querelante alla stregua di un conducente che prima frena in prossimità di un posto di blocco di polizia, poi sbanda e infine accelera nuovamente l’andatura fino alla velocità di 50 km/h, mettendo così in serio pericolo la vita dell’agente (cfr. BJM 1969, pp. 173 segg., 174 consid. 3; Pra 85/1996, no. 173, pp. 638 segg., 639-640 consid. 2a: conducente in autostrada che si immette improvvisamente sulla corsia di sorpasso, intersecando la strada all’altro utente proveniente da tergo che aveva già iniziato la manovra di sorpasso).

5.3. Alla luce degli accertamenti testé illustrati, permangono pure forti e seri dubbi sulla colpevolezza del ACCU 1 in ordine alle premesse soggettive del reato contestatogli dalla pubblica accusa.

5.3.1. Il Procuratore pubblico asserisce che l’imputato avrebbe agito con il chiaro intento di andare contro il querelante con un’auto potente e con molti cavalli, consapevole di mettere in pericolo la vita di quest’ultimo.

5.3.2. Nella fattispecie, a fronte della categorica negazione dell’imputato (cfr. verbale ACCU 1 23.3.2005, p. 2: “io non ho assolutamente tentato di investire LESA 1”), occorre, per accertare la consapevolezza di provocare un pericolo di morte e la volontà di condurre una persona in pericolo imminente di morte agendo senza scrupoli, vagliare i mezzi da lui utilizzati, le ragioni e lo stato del prevenuto, ed ogni altra circostanza avente valore sintomatico per la ricostruzione dell’atteggiamento psichico dell’agente, segnatamente il suo comportamento precedente e successivo alla condotta tipica (cfr. U. Di Benedetto, Diritto penale, Dogana 2000, p. 348). Se simili rilievi inducono a qualificare il suo gesto siccome gravemente contrario ai principi generalmente ammessi dei buoni costumi e della morale (cfr. DTF 104 IV 103, 108 consid. 2a), allora l’autore integra gli estremi soggettivi del reato di esposizione al pericolo della vita altrui.

5.3.3. Nel caso di specie, è possibile addossare al prevenuto solo la volontà di aver voluto avanzare con la sua vettura verso il querelante e, eventualmente, tutt’al più, di aver preso in considerazione la possibilità di spaventarlo e di ferirlo. Tuttavia, emerge chiaramente dagli atti che l’andatura del veicolo, sportivo e potente, condotto dall’accusato era talmente lieve da non necessitare l’azionamento dei freni per fermarsi. Tale fatto è rilevante e porta ad imputare all’accusato solo la volontà di dirigersi in quella direzione, forse anche di intimidire il querelante, ma non già di volerne mettere in pericolo la vita.

Dopo l’episodio incriminato, l’imputato ha parcheggiato altrove la sua vettura ed è ritornato all’interno del palazzo, passando accanto al querelante (cfr. verbale LESA 1 7.1.2004, p. 3; verbale LESA 1 17.6.2005, p. 3); invece, di ciò che sarebbe successo prima dell’asserito balzo sulla vettura, il teste __________ non ha potuto riferire alcunché, siccome era presente solo dal momento in cui l’imputato saliva sulla sua Subaru (cfr. verbale __________ 15.1.2004, p. 2 e verbale __________ 17.6.2005, p. 2). Pertanto, non sussistono riscontri concludenti agli atti a testimonianza di eventuali dissapori o alterchi intercorsi prima o dopo i fatti che avrebbero potuto scatenare nel LESA 1 una volontà criminale e senza scrupoli così come previsto dall’art. 129 CP. Al proposito, si rilevi che la deposizione del querelante non pare sufficiente, di fronte alla diversa versione dei fatti esplicitata dall’accusato, per accertare un suo stato d’animo furioso. Quanto all’appunto generico della signora __________, secondo cui imputato e querelante stessero litigando (cfr. verbale __________ 13.7.2005, pp. 1-2), si deve evidenziare che essa ha altresì soggiunto che, a quel momento, l’imputato si trovava già in auto. Tuttavia, il teste __________ non ha mai asserito che l’indiziato avesse avuto con il querelante un diverbio verbale prima dell’avanzamento con l’auto, sicché la deposizione della teste assume una ridotta valenza probatoria.

In simili circostanze, non vi è spazio per imputare al prevenuto un gesto privo di scrupoli e di indifferenza per rispetto alla vita altrui; di conseguenza, l’accusato non ha commesso, neppure dal profilo soggettivo, il reato incriminato.

  1. In estrema sinitesi, l’accusato va prosciolto dall’accusa di esposizione al pericolo della vita altrui.

Le spese restano a carico dello Stato (cfr. art. 9 cpv. 4 CPP).

P. Q. M.

visti gli art. 129 CP, 32 cpv. 1 Cost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto no.1, e ritenuti superati gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di esposizione a pericolo della vita altrui, art. 129 CP;

e carica la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) allo Stato.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

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