Incarto n. 10.2005.308 DA 1727/2005
Bellinzona 2 febbraio 2006
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di Truffa, reato previsto dall’art. 146 CP,
per avere,
a Lugano, nel corso del mese di gennaio 2003,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
astutamente ingannato i funzionari della __________, di __________, della __________, di __________, della __________, della __________ e della __________ Assicurazioni,
affermando cose false e dissimulando cose vere,
inducendo in tal modo i suddetti istituti bancari ed assicurativi ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
e meglio per avere,
nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo,
inviato agli istituti bancari ed assicurativi di cui sopra una lettera da lui stesso redatta con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava, contrariamente al vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore salesiane di don Bosco a Phnom Phen in Cambogia tutti i fondi raccolti a loro favore, assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto ed alloggio,
inducendo in tal modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e mediante assegni, le somme di complessivi fr. 1900.- e USD 391.-,
parzialmente utilizzate, per almeno fr. 1800.-, per finanziare il suo viaggio a Phnom Phen;
perseguito con decreto d’accusa no. DA 1727/2005 di data 9 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
La condanna verrà isciritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18/19 maggio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 2 febbraio 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto, il suo patrocinatore e la Procuratrice pubblica, mentre nessuna delle parti lese ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la Procuratrice pubblica AINQ 1 per la requisitoria, la quale, dopo aver succintamente ricordato i fatti alla base del decreto di non luogo a procedere da lei emanato nei confronti del qui prevenuto per il titolo di appropriazione indebita ed aver rettificato le cifre indicate nel decreto di accusa (fr. 900.- in luogo di fr. 1800.- e US$ 1000 invece di US$ 391), afferma che gli scritti elaborati e inviati dall’accusato fossero tali da indurre in errore i destinatari degli stessi circa l’esatto impiego delle donazioni sollecitate. Evocate le differenti versioni dei fatti fornite dall’imputato, la Procuratrice pubblica sottolinea che il prevenuto non ha invero dimostrato che tutta la somma raccolta presso gli istituti bancari e assicurativi indicati nel decreto di accusa sarebbe stata impiegata per scopi di beneficenza. L’accusato ha intrapreso tutto quanto era necessario fare per indurre in inganno i potenziali donatori, per cui postula, in via principale, l ’integrale conferma del decreto di accusa, e, in via subordinata, la derubricazione dell’imputazione in truffa mancata;
sentito il difensore, DI 1, __________, il quale sottolinea innanzitutto la buona fede del suo cliente nell’aver chiesto a istituti bancari e assicurativi degli importi minimi per scopi di beneficenza. In secondo luogo, sostiene la mancanza dei presupposti del reato di truffa, in particolare di quello dell’astuzia: il tenore dello scritto spedito ai vari istituti di credito indicati nel decreto di accusa può essere interpretato solo nel senso che le somme ricevute potevano essere utilizzate anche per il pagamento delle oneri sopportati, fra cui rientravano anche le spese di trasferta. In applicazione del principio in dubio pro reo, il prevenuto va dunque assolto dal capo di accusa di truffa: le potenziali vittime non sarebbero state interpellate e le lettere non sono state interpretate considerando il contesto nel quale esse si inserivano; né si è tenuto conto in concreto dello spirito delle lettere e i destinatari delle medesime. In conclusione, il patrocinatore dell’accusato chiede il completo proscioglimento del suo assistito;
sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale allude all’episodio di cui fu vittima San Sebastiano e cita due passaggi dall’opera di Kafka: “Il Processo”;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.E’ ACCU 1 autore colpevole di truffa, reato previsto dall’art. 146 CP,
per avere,
a Lugano, nel corso del mese di gennaio 2003,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
astutamente ingannato i funzionari della __________, di __________, della __________, di __________, della __________, della __________ e della __________ Assicurazioni,
affermando cose false e dissimulando cose vere,
inducendo in tal modo i suddetti istituti bancari ed assicurativi ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
e meglio per avere,
nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo,
inviato agli istituti bancari ed assicurativi di cui sopra una lettera da lui stesso redatta con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava, contrariamente al vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore salesiane di don Bosco a Phnom Penh in Cambogia tutti i fondi raccolti a loro favore, assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto ed alloggio,
inducendo in tal modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e mediante assegni, le somme di complessivi fr. 900.- e USD 1000.-,
parzialmente utilizzate, per almeno fr. 1800.-, per finanziare il suo viaggio a Phnom Penh?
1.1. Trattasi, in via subordinata, di una truffa mancata, art. 22 cpv. 1 combinato con l’art. 146 CP?
In caso di risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?
In caso di pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?
Preso atto che, in data 3/6 febbraio 2006, la Procuratrice pubblica ha dichiarato di impugnare la sentenza 2 febbraio 2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
Per quanto riguarda il suo stato di salute, il prevenuto ha affermato di soffrire dal 1998/99 di problemi psichici che si sarebbero aggravati nel 2000, tanto da rendere indispensabile un suo ricovero in clinica. Al momento, egli dichiara di trovarsi in una fase di pieno recupero, reputa di sentirsi meglio e segue tuttora una terapia con regolari visite mediche per la cura di questi disturbi.
Riguardo alla sua situazione finanziaria, al dibattimento l’accusato ha asserito di percepire dal 2002/2003 una rendita per invalidità di ca. fr. 1600/1700.- mensili, che riceve tutt’oggi. L’accusato non ha esposizioni debitorie presso l’ufficio esecuzioni e fallimenti; inoltre, a suo dire, sua moglie, ora in pensione dopo aver a lungo lavorato quale segretaria di direzione presso un’importante banca ticinese contribuirebbe alla copertura dei fabbisogni famigliari.
In data 24 gennaio 2005, il signor __________ presentava una querela penale nei confronti dell’accusato per titolo di furto ed appropriazione indebita in stretta connessione con delle iniziative di aiuto umanitario, in particolare a favore di istituti situati in Paesi indocinesi (Vietnam, Cambogia ecc.). La Procuratrice pubblica AINQ 1, esperite le indagini preliminari, formalizzava la promozione dell’accusa nei confronti dell’imputato per titolo di truffa con decisione 4 aprile 2005.
Con decisione 9 maggio 2005, Il Magistrato inquirente decretava il non luogo a procedere in relazione al progetto denominato “Amici di Ramchek”, nell’ambito del quale l’imputato aveva raccolto una somma di fr. 34700.-.
Invece, riguardo a somme di denaro ricevute da determinati enti istituzionali con uffici a Lugano, la Procuratrice pubblica emetteva in egual data un decreto di accusa, con il quale metteva l’imputato in stato di accusa di fronte alla Pretura penale per titolo di truffa e proponeva una pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
L’accusato interponeva opposizione in data 18/19 maggio 2005 e il dibattimento aveva luogo il 2 febbraio 2006. Allo stesso prendevano parte l’accusato, il suo patrocinatore e la Procuratrice pubblica; nessuna delle parti lese presenziava all’udienza pubblica. Dei dettagli emersi nel corso del pubblico dibattimento, si dirà, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.
4.1. La Procuratrice pubblica sostiene che il testo delle lettere inviate dal prevenuto a diversi istituti di credito e assicurativi era tale da indurre in errore i destinatari delle stesse, non avendo specificato l’imputato, all’epoca dei fatti (e di fronte al segretario giudiziario), che i fondi raccolti presso la __________ , la _________, la _________,di _________, la _________, la _________ e la _________ Assicurazioni, erano destinati anche a coprire le spese per l’acquisto di materiale didattico o di medicinali o per il viaggio. A Phnom Penh, sarebbero invero arrivati solo USD 400 o 500, mentre del restante denaro non sarebbe dimostrato un uso a scopo benefico, diversamente da quanto invece sono soliti esporre le associazioni di volontariato, le quale illustrano con precisione le modalità di impiego del denaro, ivi compreso l’uso per spese amministrative. ACCU 1 avrebbe fatto tutto quanto necessario per ingannare delle persone determinate a devolvere in beneficenza delle importanti somme di denaro; in un contesto così delicato, le sue lettere andrebbero pertanto ad inserirsi in un disegno delittuoso integrante gli estremi di una truffa.
Di diverso avviso, l’imputato, il quale asserisce di avere agito in buona fede e di non aver voluto ingannare alcuna persona. Da un’analisi dell’integrale corpo degli scritti, si evincerebbe che le lettere in narrativa non direbbero che tutti i soldi sarebbero stati portati in Cambogia, bensì che queste somme di denaro avrebbero potuto venir utilizzate anche per l’acquisto di materiali, di medicinali, ecc.. In ultima analisi, le autorità inquirenti avrebbero dovuto interpellare le presunte vittime per comprendere meglio il contesto in cui tali scritti dovevano inserirsi e lo spirito che andava loro riconosciuto. Perciò, occorreva sentire le presunte vittime e, in virtù del principio in dubio pro reo, l’accusato andava prosciolto.
4.2. Nella fattispecie, non è contestato che l’imputato ha ricevuto da differenti istituti bancari e assicurativi le seguenti somme:
USD 100 dalla __________ – tuttavia, tale versamento non appare del tutto comprovato (cfr. scritto 29/30 novembre 2005 / Pretura penale, agli atti);
USD 141 dalla __________;
fr. 300.- dalla __________;
fr. 100.- dalla __________;
USD 150 dalla __________;
fr. 500.- dalla __________;
USD 1000 dalla __________ (cfr. doc. 8 di cui all’inc. 2005.572 del Ministero pubblico);
in totale fr. 900.- e USD 1291, ritenuto che il versamento all’accusato della somma di USD 100 da parte della __________ non appare certo. Tali beni sono stati impiegati in parte per finanziare il viaggio dell’imputato in Cambogia, in parte sono stati consegnati alle suore in Cambogia (in misura di USD 400/500).
4.3. Occorre avantutto riprodurre per esteso il contenuto delle lettere spedite dall’accusato il 6 gennaio 2003 alla __________, il 13 gennaio 2003 alla __________ e alla , il 17 gennaio 2003 alla , all’, all’ e alla __________. Si trattava di lettere personalizzate, dattiloscritte (o elaborate con un computer) su carta semplice, formato A4, nella misura in cui esse venivano esplicitamente indirizzate ad alti funzionari degli istituti bancari o assicurativi destinatari (es. direttore, presidente, …). Il testo era il seguente:
ACCU 1
Indirizzo Lugano, ….
No. Tel.
PERSONALE
Egregio Signor
… …
Direttore ecc.
Nome società
Indirizzo
Egregio Signor …
Le scrivo per comunicarle che un gruppo di volontari ticinesi, tra cui il sottoscritto, partirà il 24 gennaio prossimo per la Cambogia e il Vietnam (dove si soffermerà per 15 giorni) allo scopo di portare medicinali, viveri, materiale vario e fornire assistenza, alla fondazione caritatevole “DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER – SALESIAN SISTERS OF DON BOSCO – Phnom Penh, Cambodia”, direttrice da parecchi anni Suor __________, alla popolazione autoctona segnata, come ben noto, dalla massima e più assoluta indigenza. L’obiettivo è pure quello di acquistare sul posto viveri da consegnare a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si possono ricevere in cambio un quintale di riso.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono completamente a nostro carico.
Considerato quanto sopra nonché il carattere esclusivamente umanitario di tale operazione, mi permetto di chiedere, tramite Suo, alla … un eventuale gradito contributo finanziario, se non altro per coprire parte degli oneri.
Ringraziandola per la cortese attenzione e nell’attesa di un gentile riscontro, le presento, egregio signor …, i miei migliori auguri per un sereno, quanto particolarmente propizio, nuovo anno.
Distinti saluti
Firma autografa dell’accusato
*DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER
(Salesian Sister of Don Bosco)
Tuek, Thla, Russei Keo, PHNOM PENH, CAMBODIA
(P.O. Box 468)
In occasione dell’interrogatorio avvenuto in data 1 marzo 2005 di fronte alla Segretaria giudiziaria, l’accusato ammetteva di aver incassato delle donazioni in denaro dai predetti istituti bancari ed assicurativi ticinesi in riscontro alle sue missive personalizzate. Inoltre aggiungeva: “Ho utilizzato questi soldi, almeno in parte, per finanziare il mio viaggio in Cambogia. Come già detto ho però consegnato alle suore la somma di circa USD 400.- o 500.-. Posso però dire che ho cercato di ridurre ai minimi termini i costi del viaggio” (cfr. verbale 1. marzo 2005, p. 10).
Al dibattimento, egli ha dichiarato che con queste lettere mirava a cercare un aiuto sincero per avere la possibilità di recarsi in loco. Si era così rivolto a degli istituti che avevano notoriamente a disposizione dei fondi da devolvere in beneficenza. Egli aggiungeva altresì che, al momento della raccolta dei capitali, disponeva di pochi mezzi finanziari personali, essendogli pure negato l’accesso ai conti di famiglia. E precisava pure che, con quanto scritto nelle missive trasmesse alle banche e all’assicurazione __________, intendeva chiedere delle donazioni a copertura pure delle spese logistiche e di viaggio e che, là dove scriveva che le spese di viaggio non sarebbero state a loro carico, voleva unicamente evidenziare che il loro non era un gruppo di volontari stipendiati o salariati per promuovere delle iniziative, e che il medesimo non era altrimenti sostenuto finanziariamente.
5.1. Occorre determinare se le predette dichiarazioni scritte configuravano un inganno astuto, dipartendosi dal senso che un uomo ragionevole poteva attribuire alle medesime in buona fede nel caso in esame (cfr. DTF 96 IV 145, 147 consid. 2; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Andreas Donatsch, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 182).
Al proposito, giova ritenere il contenuto, i destinatari e il contesto in cui si inseriscono gli scritti incriminati. Si osserva così che le missive in narrativa dipingevano lo scopo benefico dell’iniziativa («portare medicinali, viveri, materiale vario e fornire assistenza, alla fondazione caritatevole “DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER – SALESIAN SISTERS OF DON BOSCO – Phnom Penh, Cambodia”, …. L’obiettivo è pure quello di acquistare sul posto viveri da consegnare a famiglie diseredate. Con 20 dollari circa si possono ricevere in cambio un quintale di riso») e illustravano che la realizzazione di quegli aiuti caritatevoli avrebbe comportato degli oneri da coprire anche con le somme appunto richieste. L’imputato, in tali missive, non ha comunicato che il denaro a lui devoluto avrebbe potuto essere usato per il pagamento del prezzo del ticket dell’aereo. Tuttavia, tale omissione non è ancora sufficiente per ammettere un inganno astuto. Per le seguenti ragioni.
5.1.1. Innanzitutto, malgrado l’infelice affermazione: “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono completamente a nostro carico”, l’imputato non ha rilasciato alcuna assicurazione inequivocabile di astenersi dall’impiegare le elargizioni ottenute per il pagamento delle sue spese di viaggio, né è parola di una garanzia esplicita che i versamenti dei benefattori sarebbero pervenuti nella loro integralità nelle mani delle suore cambogiane. A tale riguardo, si osserva che l’imputato, in aula, ha spiegato che ogni volontario aveva sopportato personalmente le spese di viaggio e che il biglietto era stato contrattato in gruppo per poter beneficiare di agevolazioni. Un ragionevole interlocutore non poteva in buona fede dare per scontato che il signor ACCU 1 si fosse impegnato a recapitare tutti i fondi all’istituto Don Bosco. Di fronte alla riserva scritta dell’imputato (“Considerato quanto sopra nonché il carattere esclusivamente umanitario di tale operazione, mi permetto di chiedere, tramite Suo, alla … un eventuale gradito contributo finanziario, se non altro per coprire parte degli oneri”), la sua interpretazione, secondo la quale la precisazione: “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono completamente a nostro carico”, poteva e doveva essere intesa nel senso che lui non era spesato e che le domande di sostegno a terzi miravano ad ottenere un aiuto finanziario anche per i costi personali affrontati per portare a termine le opere umanitarie (quali quelli per il biglietto del volo aereo) appare in concreto sostenibile. Diversa sarebbe stata l’interpretazione, qualora l’imputato avesse sì chiesto dei fondi per asseriti scopi benefici, ma poi, in verità, li avesse impiegati per esaudire bisogni personali del tutto avulsi dal progetto umanitario pianificato dal gruppo di volontari ticinesi a favore dell’istituto DON BOSCO indocinese. Un agire, questo, evidentemente non coperto dalla missione indicata nelle lettere, e che avrebbe senz’altro tradito le aspettative dei donatori. Tuttavia, non vi sono prove concludenti agli atti a sostegno di una simile versione dei fatti: al contrario, dalle tavole processuali affiora che ACCU 1 ha potuto recarsi in Cambogia per offrire degli aiuti a persone bisognose anche grazie al denaro offerto dagli istituti bancari ticinesi. Sembra pertanto esserci coerenza fra le informazioni esposte nelle missive e l’ uso da lui fatto del denaro raccolto. Così, non si è consumato alcun inganno astuto ai danni dei predetti istituti.
5.1.2. Secondariamente, non bisogna trascurare la circostanza che le lettere, in numero di sette, venivano indirizzate ad istituti bancari e assicurativi dotati di un proprio servizio di compliance e, pertanto, sufficientemente abili a svolgere, all’occorrenza, le opportune indagini, prima di offrire mirati contributi in beneficenza (es. richiesta degli statuti dell’associazione, dei conti bancari, di referenze, dei programmi di sostegno effettivi, di testimonianze, …). Inoltre, con riferimento agli scritti indirizzati alla __________ e all’__________, va sottolineato che l’imputato ha affermato in aula di conoscere personalmente alcuni diretti interlocutori (ad es. sua moglie era segretaria dell’allora direttore della __________ __________). In simili circostanze, sostenere che le lettere in questione fossero lo strumento per confezionare un inganno astuto ai danni di banche e assicurazioni appare difficile.
5.1.3. In terzo luogo, emerge che, in considerazione delle annotazioni a mano scritte proprio sulle lettere in questione, alcuni importi sono stati ritirati personalmente dall’imputato presso i competenti uffici: così, alcuni dei responsabili degli istituti in parola avrebbero avuto la possibilità di farsi un’idea personale del prevenuto e di chiedergli eventualmente ulteriori ragguagli circa la precisa destinazione dei fondi erogati (indirettamente a scopo benefico per sostenere le spese del signor ACCU 1? O direttamente per la costruzione di edifici in Cambogia, per l’acquisto di medicinali, materiale didattico o altro? O per altri motivi?). Interrogativi, questi, a cui la Pubblica accusa non ha dato risposta, in particolare approfondendo i rapporti fra accusato e altri compagni di missione rispettivamente fra imputato e parti lese. In assenza di confortanti riscontri e in considerazione delle precisazioni negli scritti secondo cui i contributi finanziari raccolti avrebbero potuto essere impiegati per coprire almeno in parte gli oneri, non può essere accertato un agire astuto del prevenuto, e, nel dubbio, l’imputato va prosciolto dall’imputazione di truffa.
5.2. A ben vedere, nella fattispecie non pare ravvisabile neppure un danno patrimoniale. Certo, è manifesto che vi siano stati precisi atti di disposizione strettamente connessi e in risposta agli scritti del prevenuto. Non appare tuttavia comprovato che, a seguito dei loro versamenti, per gli istituti bancari e assicurativi sia sorto effettivamente un danno patrimoniale. Anzi, prescindendo dal caso della __________, alla quale non risultava, dalla propria documentazione, contabile alcun versamento a favore dell’imputato (cfr. scritto 29/30 novembre 2005 __________ / Pretura penale agli atti), le tavole probatorie testimoniano il contrario. In effetti, in evasione ad esplicite richieste del patrocinatore dell’accusato (cfr. doc. dib. 5):
la __________ ha dichiarato di aver “fornito al signor ACCU 1 un contributo generico per la copertura di oneri e spese correlate con il predetto progetto. L’utilizzo dei fondi da noi offerti rientrava nella più ampia discrezionalità del Signor ACCU 1. Il fatto che essi possano essere stati impiegati per la copertura delle spese di viaggio collima assolutamente con quanto da noi inteso (…) non ci sentiamo vittime di alcuna truffa” (cfr. doc. dib. 1);
la __________ ha precisato che “l’importo di USD 100 da lei ricevuto dal nostro istituto in data 20 gennaio 2003 non le è stato consegnato con una destinazione precisa, ma con l’intesa che lei lo impiegasse direttamente o indirettamente a scopi benefici. La circostanza che lei possa aver impiegato il denaro ricevuto per finanziarsi il viaggio al fine di raggiungere la Cambogia (…) rientra, a nostro avviso, seppur indirettamente, in un impiego a scopo benefico della somma consegnatale. Non ci riteniamo quindi vittime di una truffa” (cfr. doc. dib. 2); e
l’, dopo aver manifestato il proprio stupore, precisava di non sentirsi “minimamente raggirati dal signor ACCU 1” (cfr. doc. dib. 3).
Delle reazioni degli altri istituti offerenti non è parola nell’incartamento penale. Un dato è comunque certo: nessuna banca si è formalmente costituita parte civile nel presente procedimento penale, e ciò nemmeno a seguito della ricezione del decreto di accusa del 9 maggio 2005 e della citazione al dibattimento 2 novembre 2005.
Le predette manifestazioni di volontà collimano con la versione dei fatti sostenuta dall’accusato e fanno così sorgere legittimi dubbi sull’interpretazione “oggettiva” del Magistrato inquirente, secondo la quale con la formulazione: “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono completamente a nostro carico”, l’imputato avrebbe voluto far credere ai destinatari delle lettere che tutti i soldi ricevuti, e non solo USD 400 o 500, sarebbero stati consegnati nelle mani delle suore cambogiane. Le asserite vittime non sembrano aver avuto incertezze di sorta sul significato delle richieste dell’accusato – altrimenti avrebbero potuto esigere ulteriori chiarimenti, prima o al momento della consegna brevi manu dei contributi. Né, di fronte al decreto di accusa del 9 maggio 2005 e alla citazione 2 novembre 2005, le stesse hanno manifestato rimostranze nei confronti dell’agire dell’imputato, né esse hanno avanzato delle pretese pecuniarie nei suoi confronti, né esse si sono costituite parte civile nel procedimento penale. Alla luce delle dichiarazioni di cui ai doc. dib. 1-3, non vi è spazio per ammettere una discrepanza tra l’impiego dei fondi raccolti così come ipotizzabile per i benefattori e l’uso che ne ha realmente fatto l’imputato. Per il vero, le presunte parti lese non hanno lamentato alcun danno, poiché i fondi da loro versati sono stati utilizzati conformemente allo scopo da loro attribuito e da loro immaginato, ossia (anche) per coprire le spese di viaggio (cfr. BSK StGB II-Arzt, ad art. 146 N 108; M. Boog, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff des Vermögensschadens beim Betrug, tesi, Basilea 1991, p. 126 e 144). Di conseguenza non può essere confermata l’esistenza di un danno patrimoniale.
Il reato di truffa esige almeno il dolo eventuale. Nel caso di specie, l’imputato proclama di aver sempre agito in buona fede e, pur dando atto alla pubbica accusa dell’infelice formulazione delle lettere incriminate, non vi sono sufficienti elementi per derivare una consapevolezza e una volontà del signor ACCU 1 di ingannare le parti lese indicate dalla Procuratrice pubblica. Anzi, il tipo di destinatari (solo istituti privati di una certa importanza economica, di parte dei quali l’imputato conosceva personalmente i funzionari dirigenti), il numero limitato (sette) e le loro reazioni scritte (cfr. doc. dib. 1-3) corroborano piuttosto la versione dell’accusato, in base alla quale sarebbe stata sua intenzione richiedere loro, nell’ambito di quella determinata missione umanitaria di cui lui era copromotore, un sostegno finanziario valido anche per i propri costi personali – non risarciti altrimenti e inevitabili per attuare il progetto. Dagli atti processuali appare dunque che il denaro raccolto avrebbe potuto servire pure al finanziamento del viaggio in Indocina e, di conseguenza, una volontà di ingannare astutamente non può essere confermata. Trattandosi di un agire lecito, non pare possibile imputare al prevenuto un’intenzione di arricchirsi indebitamente.
In conclusione non sono riunite le premesse per confermare l’ipotesi accusatoria avanzata in via principale dalla Procuratrice pubblica.
Rimane da esaminare se l’agire dell’accusato configurava una truffa mancata.
7.1 Sussiste un tentativo, in senso largo, di truffa allorquando l’autore, agendo intenzionalmente e con l’intenzione di arricchirsi, ha iniziato l’esecuzione di tale infrazione, manifestando così la sua decisione di perpetrarla, anche se gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte. La volontà deve essere rivolta a tutto l’insieme degli elementi oggettivi costituenti il reato. Giova sottolineare che un tentativo punibile di truffa si perfeziona solo se l’intenzione dell’autore si fonda su un inganno astuto. A prescindere dal caso in cui non si ravvisa un inganno astuto, occorre esaminare se l’inganno previsto può essere o meno facilmente scoperto, tenuto conto degli strumenti di protezione di cui è dotata la vittima e di cui l’autore aveva conoscenza. Solo se l’inganno astuto viene scoperto e rintuzzato, poiché la vittima è stata più attenta di quanto aveva previsto l’autore o per motivi legati al caso o ad altre circostanze imprevedibili, è possibile ritenere un tentativo di inganno astuto (cfr. DTF 128 IV 18, 21-22 consid. 3b)
7.2. Nella fattispecie, non solo non sono raccolte le condizioni per confermare il dolo dell’accusato, ma difetta anche un inganno astuto, visto che sulla base delle risultanze di causa non affiora che l’accusato avrebbe dichiarato in modo univoco che il denaro raccolto sarebbe stato devoluto integralmente all’istituto governato dalle suore cambogiane e giammai impiegato (sia pure solo in parte) a copertura delle spese di viaggio; né che l’ambiguità destata dall’infelice formulazione degli scritti incriminati sia invero stata creata ad arte per indurre gli istituti bancari e assicurativi richiesti a fare della beneficenza, sottacendo loro che quel denaro sarebbe stato utilizzato per corrispondere in parte il prezzo del biglietto per il volo aereo verso il Vietnam (cfr. DTF 106 IV 26, 30 consid. 4b).
In difetto di un inganno astuto, neanche il rimprovero di tentata truffa può essere protetto.
P.Q.M.
visti gli art. 146 CP; 32 cpv. 1 Cost.; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto no. 1, anche nella sua formulazione in via subordinata no. 1.1, ritenuti superati tutti gli altri,
proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di truffa, reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP,
e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale