CIVI 1

Incarto n. 10.2005.131 10.2005.132/CEG DA 878/2005

Bellinzona 16 giugno 2005

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ACCU 2 entrambi difesi da: DI 1

prevenuto colpevole ACCU 1:

  1. violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP),

per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 2, durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta a livello federale);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a in relazione con gli art. 5 e 7 LCP e con gli art. 25 lett. b, 29 RLCC;

  1. contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC),

per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, nelle circostanze descritte al punto 1 del presente decreto, omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione dello sparviere, violato le disposizioni della Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e controllo della selvaggina uccisa;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 18 cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e con l’art. 29 RLCC;

perseguito con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 879/2005 del Procuratore pubblico __________, __________, che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 800.--.

  2. Alla devoluzione allo Stato (art. 59 cifra 2 CP) dell’importo di fr. 1'000.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico (art. 45 LCC).

  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

  4. Alla privazione del diritto di cacciare per 2 anni (art. 20 LCP);

  5. Ordina la confisca dello sparviere, sequestratogli dagli agenti della polizia della caccia il 25 novembre 2004 (art. 58 e 59 CP);

  6. Ordina il dissequestro del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700;

  7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. art. 106 cpv. 3 CP);

prevenuto colpevole ACCU 2:

violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP),

per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 1, che ha esploso il colpo, durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, ucciso uno sparviere (specie protetta a livello federale) per poi occultarlo e apprestarsi a portarlo al proprio domicilio;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a, d in relazione con l’art. 5 LCP, con gli art. 5, 16 LCC e con l’art. 40 RLCC;

perseguito con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 878/2005 del Procuratore pubblico __________, __________, che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 500.--.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. art. 106 cpv. 3 CP);

vista l’opposizione al rispettivo decreto d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli accusati in data 18 marzo 2005;

riuniti i due procedimenti con pronuncia 18 aprile 2005;

indetto il dibattimento 16 giugno 2005, al quale sono comparsi gli accusati personalmente, assistiti dal loro difensore DI 1, __________, nonché, per CIVI 1, __________, i sigg. __________, __________ e __________; il Procuratore pubblico __________ con lettera 20/25 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto agli interrogatori degli accusati;

sentiti per CIVI 1, il Capoufficio __________, il quale ha postulato la conferma del decreto impugnato, sostenendo in specie che la versione degli accusati non fosse credibile alla luce delle circostanze concrete e del parere di più esperti, nonché richiamando la prassi in vigore in materia di entità della multa rispettivamente di privazione del diritto di cacciare. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, la stessa viene cifrata in fr. 1'000.-- pari al valore di uno sparviere vivo secondo apposite tabelle applicate nel Canton Berna;

il difensore, il quale ha chiesto per il giovane ACCU 2 in via principale l’assoluzione poiché i fatti accertati non risultano essere correttamente indicati nel decreto; in via secondaria che la condanna si limiti alla complicità per violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP. Chiede inoltre una riduzione della multa.

Per ACCU 1 il difensore ha sostenuto che essendo l’art. 20 LCP una pena accessoria e non una misura (DTF 129 IV 296), alla privazione del diritto di cacciare va concessa la sospensione condizionale della pena per due anni, sussistendo pacificamente una prognosi favorevole (in quasi cinquant’anni da cacciatore e pescatore egli è incensurato) ed avendo l’accusato ammesso i fatti. Inoltre la pena della privazione del diritto di cacciare non deve superare l’anno e la multa deve essere ridotta. Infine egli contesta quanto vantato dalla parte civile a titolo di risarcimento, mancando ogni prova agli atti;

in replica CIVI 1 che ha confermato le proprie domande;

in duplica la difesa, la quale a sua volta ha confermato le proprie;

per ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)?

1.2. contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC)?

  1. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta per ACCU 1?

  2. Deve essere pronunciata per ACCU 1 la privazione del diritto di cacciare e, se sì, per quale periodo di tempo?

3.1. Può essere concessa la sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

  1. Deve essere ordinata la confisca:

4.1. dello sparviere ucciso?

4.2. del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700?

  1. L'eventuale condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  2. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile (risarcimento danni) nei confronti di ACCU 1 e, se sì, in quale misura?

  3. E’ ACCU 2 autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)?

  4. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta per ACCU 2?

  5. L'eventuale condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data 17/20 giugno 2005 CIVI 1, __________, ha inoltrato tempestiva dichiarazione (cautelativa) di ricorso, chiedendo contestualmente la motivazione scritta;

da qui le presenti motivazioni;

considerato in fatto ed in diritto:

  1. Nel pomeriggio del 25 novembre 2004 ACCU 1, classe __________, cacciatore da 47 anni, si è recato con il figlio ACCU 2 (classe __________, privo della patente di caccia in quanto semplice “accompagnatore”) in zona __________, a __________, a suo dire, “alla ricerca di ghiandaie”.

In loco i due hanno avvistato uno sparviere - specie protetta (art. 7 cpv. 1 LCP in relazione con gli art. 2 lett. a e 5 LCP), come noto a entrambi - che, a loro mente, era intento a catturare un leprotto.

Secondo la versione di ACCU 1 - confermata a verbale e in ancora in aula dal figlio - egli avrebbe esploso un colpo nella direzione dello sparviere con l’intenzione di allontanarlo dalla lepre, specie di interesse venatorio “in difficoltà” vista la penuria nella zona. Il colpo uscito dal fucile marca Miroku calibro 12 KE 9700 ha colpito il rapace, uccidendolo.

  1. Discutendo sul da farsi e constatando che l’uccello “non era rovinato” (“sembrava quasi ancora vivo” come riferito dal padre davanti a questo giudice), i due, pur rendendosi conto che stavano “commettendo una cosa non giusta”, decidevano di portarlo a casa con il disegno di imbalsamarlo. Il figlio ha perciò avvolto lo sparviere nella propria giacca e l’ha poi deposto sul sedile posteriore dell’autovettura.

  2. Notata la presenza in zona __________ di diversi cacciatori e uditi più spari, due agenti della polizia della caccia hanno istituito un posto di blocco; verso le 16.45 è stata così fermata l’autovettura degli accusati. “Dopo un controllo approfondito” (stando al rapporto di contravvenzione 26 novembre 2004) è stato rinvenuto lo sparviere ucciso nella giacca del figlio ACCU 2 posta dietro il sedile del passeggero.

  3. CIVI 1, __________, ha denunciato in data 5 gennaio 2005 i signori ACCU 1 e ACCU 2 per violazione all’art. 17 della Legge federale sulla caccia (LCP) del 20 giugno 1986 “in combinazione con la legislazione federale e cantonale sulla caccia + ogni altra norma in concreto applicabile”, costituendosi parte civile e chiedendo un risarcimento danni di fr. 1'000.-- da versare da parte del signor ACCU 1 al Fondo di intervento selvaggina ex art. 45 LCC.

  4. Interrogati, i due accusati hanno ammesso i fatti, sostenendo, ancora al dibattimento, che l’uccisione dello sparviere non fosse voluta e che l’intenzione fosse unicamente quello di spaventarlo per allontanarlo dal leprotto.

  5. Il Procuratore Pubblico ha emesso in data 7 marzo 2005 un decreto d’accusa a carico di ACCU 1 e uno a carico del di lui figlio ACCU 2.

Per il primo è stata proposta una condanna ad una multa di fr. 800.--, con contestuale privazione del diritto di cacciare per 2 anni e devoluzione allo Stato di un importo di fr. 1'000.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico, per “violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 2, durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta a livello federale)” e per “contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, nelle circostanze descritte al punto 1 del presente decreto, omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione dello sparviere, violato le disposizioni della Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e controllo della selvaggina uccisa”.

Per ACCU 2 l’accusa ha proposta una condanna a fr. 500.-- di multa per “violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 1, che ha esploso il colpo, durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, ucciso uno sparviere (specie protetta a livello federale) per poi occultarlo e apprestarsi a portarlo al proprio domicilio”.

Entrambi gli accusati hanno interposto tempestiva opposizione; da lì il dibattimento.

  1. Preliminarmente va sollevata la questione a sapere se CIVI 1, __________, che in casu s’è costituito, con la denuncia, parte civile, e in tal veste processuale ha chiesto la presente motivazione ed ha inoltrato (cautelativa) dichiarazione di ricorso, sia legittimato ad un tale agire, e meglio se ad esso possa essere acriticamente riconosciuta la qualità di parte (civile).

Per l’art. 69 cpv. 1 CPP ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo. Meglio detto può costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, nn. 1 e 6 ad art. 69 CPP e rif. ivi citati; Frigerio, I diritti della parte civile e della vittima nella procedura penale ticinese, in: RDAT II-1999, pagg. 489 segg.; CRP 4.6.2002, inc. 60.2002.00162). Parte civile può essere anche l’ente pubblico, a condizione che tali requisiti siano adempiuti, per cui può sorgere più di un dubbio se annoverarvi anche CIVI 1, istituito per compiti (amministrativi e di polizia) specifici (cfr. a titolo esemplificativo gli art. 44 cpv. 2 LCC; 18 cpv. 1 lett. b, 19, 21, 23, 27, 28c, 57, 58, 62, 65 RLCC). Il fatto che l’art. 45 cpv. 1 LCC sancisca l’obbligo del risarcimento a chi contravviene alle disposizioni penali non attribuisce di per sé il ruolo di parte civile all’Ufficio che in casu se ne prevale.

Giova rammentare inoltre come in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (come nella fattispecie) sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., nn. 3 e 5 ad art. 69 CPP; DTF 119 Ia 342; CRP 4.6.2002, inc. 60.2002.00162).

Il quesito, pur tutt’altro che meramente accademico, può tuttavia qui rimanere aperto, atteso che in tutto il procedimento in parola CIVI 1 ha agito, senza che siano state sollevate censure, in veste di parte (civile).

  1. Ciò premesso, sia detto che i due accusati - l’uno, il più anziano, __________enne al momento dei fatti, pensionato dopo aver svolto la professione di autista, l’altro dipendente presso un supermercato quale macellaio al bancone - hanno sostanzialmente e senza esitazioni ammesso i fatti costitutivi dei reati loro imputati, riconoscendo, di massima, le loro colpe.

Essi hanno indicato altrove i motivi della loro opposizione.

CIVI 1 ha sostenuto la tesi che l’uccisione del rapace non potesse che essere volontaria, tacciando di altamente improbabile su più aspetti la versione degli accusati. Innanzitutto perché la distanza indicata di 45-50 m non avrebbe permesso, se il tiro non fosse stato preciso e calibrato, di non colpire, per l’estensione della “rosa” dei pallini, tanto l’uccello che la lepre che si voleva salvaguardare. Poi perché sarebbe difficilmente credibile immaginare uno sparviere maschio (di peso massimo 200 g) che attacca una lepre (stimata in ca. 4-5 kg di peso), allorquando di regola esso preda piccoli uccelli canori o al limite piccoli mammiferi roditori, e in ogni caso, generalmente non cattura prede al suolo. Infine ricorda che i due, fermati dai guardiacaccia, hanno inizialmente sottaciuto quanto commesso (nemmeno risulta alcunché sull’apposito foglio di controllo per la registrazione degli animali abbattuti) e che solo dopo accurato controllo è stato trovato l’animale morto.

  1. Per l’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria.

Per la lett. d della stessa disposizione di legge è punito con pari pena chi fra l’altro, prende in custodia e/o dissimula animali vivi o morti, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato.

Pacifica la violazione da parte di ACCU 1 dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP, ritenuto che il cacciatore, anche dando fede al suo racconto, ha sicuramente agito, viste le circostanze, con dolo eventuale e senza autorizzazione. Altrettanto cristallino è il fatto che lo sparviere costituisca specie protetta (art. 7 cpv. 1 in relazione con gli art. 2 e 5 LCP; 25 RLCC), ciò che era ben noto ad entrambi gli accusati.

Il Procuratore Pubblico non ha ritenuto di addossare a ACCU 1 anche il reato di cui all’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l’occultamento del rapace (nella giacca del figlio).

Ci si potrebbe ragionevolmente chiedere se non sussista un caso di correità, tuttavia può trovare terreno fertile la considerazione che i momenti costitutivi dei due reati (uccisione rispettivamente occultamento della preda) sono temporalmente ben distinti e compiuti più marcatamente dall’uno degli accusati piuttosto che dall’altro.

I due “momenti di reato” sono effettivamente ben determinati: da un lato ACCU 1 che uccide una specie protetta, dall’altro ACCU 2 che raccoglie e avvolge, pur in presenza e con piena cognizione del padre, lo sparviere nella propria giacca, con l’intento di prenderlo con sè, occultandolo, e portarlo a casa.

In più va rilevato come il reato dell’uccisione di una specie protetta di cui alla lett. a dell’art. 17 cpv. 1 LCP possa sussumere quello dell’occultamento dello stesso animale, considerato che chi lo uccide intenzionalmente non lo fa per motivi fini a sè stessi, ma per appropriarsene e/o trarne profitto.

Ne deriva che, in linea con la proposta di condanna dell’accusa, riservato quanto esposto sub cons. 10, per avere abbattuto lo sparviere ACCU 2 va condannato per (la sola) violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP.

Al figlio ACCU 2, per contro, trova applicazione l’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l’occultamento.

  1. La LCP, al suo art. 18 cpv. 5, lascia ai Cantoni la facoltà di reprimere come contravvenzioni infrazioni al diritto cantonale.

L’art. 11 della Legge cantonale sulla caccia dell’11 dicembre 1990 (LCC) indica expressis verbis che il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato, che le ha sancite nel relativo Regolamento del 4 agosto 1993 (RLCC), e meglio al suo art. 29 lett. a, secondo cui al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo dell’abbattimento, nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale; in caso di autodenuncia egli dovrà specificarne i motivi.

Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e alle relative norme di applicazione (fra cui la sopraccitata disposizione) è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC). In caso di autodenuncia, che in casu difetta, vi può essere, a determinate condizioni, esenzione dalla condanna (art. 42 LCC).

Il foglio di controllo di ACCU 1, che nulla ha contestato in merito, non riporta l’uccisione dello sparviere.

Oltre al reato di cui all’art. 17 cpv. 1 lett.a LCP egli si è quindi reso colpevole anche di contravvenzione alla LCC per avere omesso di iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’abbattimento del rapace protetto.

  1. Allorquando sussiste violazione dell’art. 17 LCP, la pena prevista consiste nella detenzione fino a un anno oppure nella multa; per la contravvenzione alla LCC una multa fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC).

Nella commisurazione della pena, il giudice, per l’art. 63 CP, deve pronunciarsi in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali dello stesso.

Entrambi i condannati hanno un casellario irreprensibile ed una vita anteriore che non appare soggetta a censure (per ACCU 1 cfr. anche sub cons. 11).

In considerazione delle pene inflitte in altri reati in ambito di caccia da questa stessa Pretura, per unità di prassi, la pena proposta nel decreto d’accusa va proporzionalmente ridotta. Infatti in un caso per violazione alla LCP per abbattimento di due cinghiali durante una caccia notturna non autorizzata e contestuale violazione della LF sulle armi, il giudice aveva comminato al reo una multa di fr. 750.-- (sentenza 25.2.2003 in re A.M., inc. 10.03.42); in un’altra per ripetuta violazione della LCP e ripetuta violazione della LArm in una fattispecie in cui il condannato aveva abbattuto due caprioli e un cerbiatto, il giudice aveva stimato la pena in fr. 1'600.-- (sentenza 2.10.2003 in re F.B., inc. 10.03.328).

Tutto ciò attentamente valutato, appare equo e ponderato infliggere fr. 500.-- di multa a ACCU 1 per le infrazioni alla LCP e alla LCC e fr. 150.-- a ACCU 2 (che nemmeno è cacciatore) per l’infrazione alla LCP.

  1. Il Procuratore Pubblico propone inoltre, per ACCU 1, la privazione del diritto di cacciare per due anni.

Chi ha un’autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all’art. 17, in qualità di autore, istigatore o complice (art. 20 cpv. 1 lett. b LCP). Il ritiro dell’autorizzazione vale per tutta la Svizzera (art. 20 cpv. 2 LCP).

ACCU 1, titolare di un’autorizzazione di caccia, non contesta di dover essere privato di tale patente, ma richiede che il ritiro sia limitato ad un anno e che trovi applicazione la sospensione condizionale.

CIVI 1 ha prodotto agli atti la sentenza 27 luglio 1995 del Tribunale cantonale amministrativo in re M.V. (inc. 51.95.00327, cons. 7) secondo la quale “la sola omissione d’iscrivere nel foglio di controllo il capo di selvaggina abbattuto giustifica di per sè la misura della privazione del diritto di cacciare. La pianificazione della caccia è uno dei pilastri portanti della LCC. Essa deve infatti assicurare buone condizioni di vita, sano sviluppo e normale riproduzione in idonei spazi vitali di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico. Per pianificare la caccia occorre conoscere e riunire i dati concernenti le popolazioni, la consistenza dei sessi, l’età predominante (cfr. RVGC, autunno 1990, vol. 2, p. 495 e 553).

La norma di legge che impone al cacciatore d’iscrivere immediatamente nel foglio di controllo e sul posto dell’uccisione i dati relativi al capo abbattuto è pertanto un importante strumento pianificatorio che consente sia di tenere una statistica dei capi abbattuti sia di garantire un ponderato prelievo venatorio, atto a tutelare la diffusione nel nostro territorio delle varie specie di selvaggina”.

Tale argomentazione può essere fatta propria anche dal giudice penale, a maggior ragione per il fatto che ACCU 1 accanto alla contravvenzione dalla LCC per avere omesso di riempire il foglio di controllo, si sia reso colpevole di un delitto in violazione alla legge federale (cfr. cons. 9), ricadendo nel disposto di cui all’art. 20 cpv. 1 lett. b LCP.

Per contro non può qui essere protetta la tesi che la privazione del diritto di cacciare costituisca semplice misura, come indicato nella decisione amministrativa, datata 1995, testè citata.

Infatti, il Tribunale Federale, nella sua sentenza 6S.139/2003 del 6 agosto 2003 (pubblicata in DTF 129 IV 296) ha definito, dopo approfondito esame, che il ritiro dell’autorizzazione di caccia ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LCP non è una misura, bensì una pena accessoria, che come tale ammette un’eventuale sospensione condizionale. Una semplice lettura dei regesti di tale decisione, citata al dibattimento, avrebbe forse permesso di evitare la redazione della presente motivazione, in considerazione anche del fatto che chi ne ha fatto domanda non può ricorrere che contro il dispositivo relativo all’accoglimento parziale della pretesa di risarcimento (art. 268 e 287 cpv. 2 CPP; cfr. cons. 16).

A norma dell’art. 41 n. 1 CP, il giudice può applicare ad una pena (accessoria) la sospensione condizionale (DTF 129 IV 296, cons. 2.7.) qualora la vita anteriore ed il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi risarcisce il danno. Sospendendo l’esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

Per determinare se il condannato può beneficiare di una sospensione condizionale della pena (accessoria) il giudice deve, in un apprezzamento d’insieme, “pronosticare” il suo comportamento futuro alla luce di quello passato, della sua reputazione, dello stato d’animo che manifesta (DTF 123 IV 107, cons. 4a; 119 IV 195 cons. 3b; 118 IV 97, cons. 2b, RJJ 3/2002, 261).

Il dibattimento ha confermato quanto traspariva dagli atti, ossia che ACCU 1 è un cacciatore assiduo e appassionato. Egli, originario della __________, notoriamente terra d’arte per l’attività venatoria, ha 65 anni e caccia (e pesca) da 47; può vantare un’esperienza notevole così come, in cotanti anni, un “casellario venatorio” immacolato, al di fuori dei fatti del 25 novembre 2004 (CIVI 1 non ha sostenuto il contrario). Egli insomma ha sempre dato prova di responsabilità e rettitudine nell’esercizio della caccia e non solo, atteso che risulta incensurato anche per il casellario giudiziale svizzero (doc. 4).

Già davanti all’autorità inquirente che l’interrogava egli ha sostenuto di rendersi conto “di aver commesso uno sbaglio che sicuramente sarà mia premura non più commettere” (doc. 3, pag. 2).

La vita anteriore ed il carattere del condannato - che costituiscono i criteri per la concessione della “condizionale” - lasciano in conclusione ben supporre che la privazione della libertà di cacciare per due anni (e non solo per uno come da lui richiesto) possa costituire deterrente efficace a titolo preventivo. Sia ricordato poi che per quanto esposto poco oltre egli viene chiamato anche al risarcimento del danno.

Facit, a ACCU 1 va comminata la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare per due anni (art. 20 cpv. 1 lett. b LCP), sospesa condizionalmente per due anni.

  1. A mente dell’art. 45 LCC chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno. Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni. L’autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l’importo del risarcimento.

A titolo di risarcimento danni CIVI 1, già in denuncia, ha postulato un importo di fr. 1'000.-- a carico (solo) di ACCU 1.

A motivazione di tale cifra per uno sparviere vivo v’è stato un riferimento in aula a un tariffario in vigore nel Canton Berna, rimasto tuttavia mera allegazione di parte in quella che, va ricordato, è una pretesa civile nel contesto di un procedimento penale.

Fallendo chi vanta il danno nell’onere della prova (art. 42 cpv. 1 CO), il giudice lo determina secondo suo prudente criterio, apprezzando le circostanze e avendo riguardo all’ordinario andamento delle cose (art. 42 cpv. 2 e 43 CO).

Ex aequo et bono, quindi, un tale risarcimento può venir stabilito in fr. 500.--, in considerazione del fatto che fr. 900.-- erano stati devoluti a tal fine per l’uccisione di due caprioli e un cerbiatto nella sentenza di questa Pretura 2.10.2003 in re F.B. (inc. 10.03.328), regolarmente cresciuta in giudicato.

  1. In virtù degli art. 58 e 59 CP viene ordinata la confisca dello sparviere abbattuto e sequestrato dagli agenti della polizia della caccia il 2 novembre 2004.

Contestualmente il fucile marca Miroku acl. 12 KE 9700 di proprietà di ACCU 1 deve essere dissequestrato.

  1. A seguito dell’esito del giudizio le tasse e le spese vengono caricate ai condannati.

  2. La parte civile può interporre ricorso soltanto contro un giudizio di assoluzione (art. 287 cpv. 2 CPP). Trattandosi qui di sentenze di condanna, essa potrà unicamente impugnare il dispositivo sulle pretese di risarcimento (art. 268 CPP).

P.q.m.,

Visti gli art. 49 cifre 3 e 4, 58, 59 CP; 5, 7, 17 cpv. 1 lett. a, d, 18 cpv. 5, 20 LCP; 5,11, 16, 41, 45 LCC, 25 lett. b, 29, 40 RLCC; 9 e segg., 268, 273 e segg., 287 cpv. 2 CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti tranne al quesito posto sub 4.2.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

  • violazione della LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. a LCP in relazione con gli art. 5 e 7 LCP), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta a livello federale);

  • contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 18 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e 29 RLCC) per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, nelle circostanze descritte sopra, omettendo di iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione dello sparviere, violato le disposizioni della Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e controllo della selvaggina uccisa;

condanna ACCU 1

  1. alla multa di fr. 500.— (cinquecento);

  2. alla devoluzione allo Stato dell’importo di fr. 500.— (cinquecento) quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico (art. 45 LCC);

  3. alla privazione del diritto di cacciare per 2 (due) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due);

  4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.—, per complessivi fr. 300.-- (trecento);

assegna al condannato ACCU 1 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordina l'iscrizione della condanna di ACCU 1 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

ordina la confisca dello sparviere, sequestratogli dagli agenti della polizia della caccia il 25 novembre 2004 (art. 58 e 59 CP);

il dissequestro del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700;

dichiara ACCU 2,

autore colpevole di violazione della LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. d LCP in relazione con l’art. 5 LCP), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, durante il normale periodo di caccia bassa, preso in custodia e dissimulato uno sparviere (specie protetta a livello federale), ucciso davanti a lui dal padre ACCU 1;

condanna ACCU 2,

  1. alla multa di fr. 150.— (centocinquanta);

  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.—, per complessivi fr. 300.-- (trecento);

assegna al condannato ACCU 2 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordina l'iscrizione della condanna di ACCU 2 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

(att. Sig. G. Leoni) Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 800.-- totale

a carico di ACCU 2,

fr. 150.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 450.-- totale

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_PP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_PP_001, 10.2005.131
Entscheidungsdatum
16.06.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026