10.2003.289

Incarto n. 10.2003.289/CEG DA 1214/2003

Bellinzona 5 agosto 2003

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________, __________.1975, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________, celibe, contabile

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 21.02.2003 concludente per uno stato di ebrietà "lieve";

fatti avvenuti a Bissone, autostrada A2, il 21.02.2003;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

  1. opposizione alla prova del sangue,

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 21.02.2003;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;

  1. grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito alla velocità di circa 180 km/h, rilevata dal contachilometri della vettura della polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 km/h;

fatti avvenuti il 21.02.2003 sul tratto autostradale della A2 da __________ a __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d ONC;

perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA / del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

  1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. Alla multa di fr. 1'200.--.
  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003;

indetto il dibattimento 5 agosto 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 12 giugno 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato;

sentita la teste __________, .1968, domiciliata a __________ -, __________ __________ , commerciante, nubile,

la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette; precisa di essere semplice amica dell'accusato e di non essere né la sua partner né la sua convivente.

Rinuncia all'indennità testimoniale.

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e di opposizione alla prova del sangue. In merito a quest'ultima imputazione rileva di non essere mai stato reso edotto, malgrado averlo più volte richiesto, sulle conseguenze del rifiuto alla prova del sangue. Egli sottolinea che tali indicazioni non gli sono mai state date e che, in ogni caso, il verbale su cui risulta che invece ne avrebbe preso conoscenza è stato da lui firmato nella sede della Polizia a __________ dopo gli accertamenti medici presso l'ospedale e che a quel punto, visto il clima "pesante" creatosi, non era più "possibile" chiedere di essere sottoposto alla prova del sangue, ciò che in ogni caso non è stato proposto dagli agenti.

Sulla circolazione in stato di ebrietà egli nega di aver assunto bevande alcoliche e rileva come l'etilometro nella prima occasione non avesse funzionato, nella seconda segnasse un valore uguale a zero e come solo in terza battuta segnasse 1.4 o/oo. Il referto medico ha accertato infine sintomi del tutto normali, al di là della "lieve ebrietà", indicata su pressione degli agenti presenti e messa in "dubbio" dallo stesso giovane medico.

Per l'infrazione alle norme della circolazione chiede una riduzione della pena poiché la reale velocità non è stata accertata. Egli ammette una velocità massima di 120 km/h sul tratto di cantiere ove il limite era di 80 km/h.

sottoposta all'accusato la mutata imputazione relativa all'infrazione n. 3 del decreto d'accusa, nel senso di inserire il quesito complementare a sapere se l'infrazione alle norme della circolazione stradale sia limitata a un caso di lieve gravità ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCS (art. 250 cpv. 1 CPP);

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E' __________ autore colpevole di:

1.1. circolazione in stato di ebrietà,

per avere, a __________, autostrada A2, in data 21.02.2003, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 21.02.2003 concludente per uno stato di ebrietà "lieve"?

1.2. opposizione alla prova del sangue,

per essersi, a __________ il 21.02.2003, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto?

1.3. grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente il 21.02.2003 sul tratto autostradale della A2 da __________ a __________ le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito alla velocità di circa 180 km/h, rilevata dal contachilometri della vettura della polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 km/h?

1.3.1. lieve infrazione alle norme della circolazione,

per aver circolato il 21.02.2003 sul tratto autostradale della A2 da __________ a __________ ad una velocità contenuta nei limiti della lieve gravità ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCS?

  1. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?

  2. Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale, e se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che in data 5 agosto 2003 il Procuratore Pubblico Giuseppe Muschietti ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell'art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo nel contempo la motivazione scritta della sentenza, mentre l'accusato non ha inoltrato alcuna dichiarazione in tal senso entro il termine di cinque giorni previsto dall'art. 276 cpv. 2 CPP; da qui le presenti motivazioni;

considerato in fatto e in diritto,

  1. __________, classe 1975, è cresciuto nel __________ ed a __________ ha portato a termine le scuole dell'obbligo e la Scuola Commerciale. In seguito ha frequentato per un periodo limitato i corsi per divenire contabile federale, poi ha abbandonato.

Attualmente lavora, proprio in ambito contabile, presso la __________ di __________ __________ a __________.

L'accusato è incensurato e non ha antecedenti penali; in possesso della licenza di condurre dal 1993, nemmeno risultano a suo carico reati o inosservanze relativi alle norme di circolazione stradale.

  1. I fatti che hanno condotto __________ al dibattimento hanno preso avvio a __________, dove egli, in compagnia di una sua amica, __________ , che ha poi deposto quale teste, si era recato la sera del 20 febbraio 2003 presso il locale " __________ ".

Partiti da Como verso le 02.30 per tornare a __________o, la __________ targata __________ __________1, alla cui guida vi era __________, è stata fermata dalla Polizia sul tratto autostradale della A2 da __________ a __________, per velocità eccessiva.

Gli agenti hanno subito opposto al'accusato una velocità superiore al limite consentito, ciò che egli ha sempre ammesso, ancora in aula, pur contestando l'entità imputatagli, a suo dire eccessiva e fortemente imprecisa poiché "rilevata" con mezzi inidonei.

Gli agenti hanno poi chiesto a __________ di effettuare la "prova del palloncino". Stante la versione dell'accusato, gli agenti avrebbero mantenuto per tutto il corso dei fatti modi scortesi e nervosi, dimostrandosi costantemente alterati. Ciò è stato confermato anche dalla deposizione di __________ __________, la quale, in sintonia con la descrizione dell'accusato, ha riferito come la prima "soffiata" non avesse dato alcun risultato, poiché l'apparecchio non sembrava funzionante, e che gli agenti, dopo aver armeggiato allo stesso, avessero riproposto la prova, che dava esito di 0.00 g/mille. A questo punto, volendo controllare nuovamente il risultato, __________ veniva sottoposto ad una terza prova che indicava un'alcolemia dell'1.4 g/mille.

Un agente si metteva così alla guida della __________W, con la __________, mentre l'accusato veniva fatto salire sull'auto della polizia. Tutti si recavano presso il posto di Polizia di __________.

Da questo momento quindi la teste __________ nulla più ha saputo riferire, atteso che poi è rientrata a casa con un "passaggio" di terze persone.

Secondo la versione proposta in via scritta (doc. 6) e ancora in aula dall'accusato, sul tragitto, egli avrebbe chiesto all'agente Bianchi, che gli aveva indicato che sarebbe stato sottoposto all'esame medico e alla prova del sangue, quali sarebbero state le conseguenze di un suo rifiuto. A suo dire, l'agente non sarebbe stato in grado di spiegargli alcunché.

All'ospedale, non ottenendo spiegazioni a fronte delle nuove richieste di conoscere le conseguenze di un eventuale rifiuto alla prova del sangue, l'accusato avrebbe accettato di sottoporsi al solo esame medico. Il giovane dottore preposto all'esame avrebbe, stante sempre l'accusato, sentito su di sé la "pressione" degli agenti che lo avrebbero spinto ad indicare, malgrado le varie prove effettuate non evidenziassero tracce di alcolemia, la presenza di un'ebrietà lieve. Il medico, tuttavia, titubante, avrebbe in ogni caso voluto segnalare i suoi dubbi indicando in calce di non sapere definire se l'esaminato fosse in grado o meno di condurre un veicolo a motore.

A richiesta dell'accusato il medico gli avrebbe consegnato copia del certificato. L'agente __________ lo avrebbe immediatamente "ritirato" all'accusato insieme ad alcuni appunti che questi aveva preso.

Balmelli è stato poi ricondotto a __________, ove è stato steso il verbale. Solo in tale occasione gli sarebbero state indicate le conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue (pur contestando che, come risulta a verbale, peraltro da lui controfirmato, gli sia stato fatto leggere l'articolo di legge relativo). A quel punto, visto anche il clima teso venutosi a creare per l'atteggiamento a suo dire inadeguato degli agenti, egli avrebbe ritenuto di non poter più rendersi espressamente disponibile a tornare all'ospedale per effettuare il prelievo, pena la reazione degli agenti, che, del resto, non avrebbero accennato a tale possibilità.

Egli avrebbe firmato il verbale con sentimento di timore, pur se nello stesso vi erano incorrettezze, come quella di aver bevuto birra o di aver letto la disposizioni di leggi di cui all'art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr.

  1. La teste __________, amica di __________, ma che ha tenuto a precisare di non esserne la fidanzata, ha escluso che, nella serata, in cui è sempre stata in compagnia dell'accusato, questi abbia bevuto bevande alcoliche, sottolineando la correttezza che lo contraddistingue ("quando guida non beve"), la sua costante attenzione alla forma fisica nonché il fatto che all'uscita del locale egli non pareva dare segni di stanchezza, poiché, così fosse stato, avrebbe guidato lei.

La teste ha poi confermato le tre prove effettuate con l'etilometro e gli esiti diseguali, nonché l'attitudine "aggressiva" degli agenti di polizia, che, a titolo di esempio, l'avrebbero "richiamata" solo perché, con il telefonino, era intenta a scrivere un SMS a un'amica per organizzare il rientro al proprio domicilio.

Sulla velocità nel tratto autostradale in zona di __________, la teste afferma che vi erano dei lavori in corso prima di giungere al luogo in cui l'autovettura è stata fermata dagli agenti e che la sua sensazione fosse che la velocità dell'autovettura si situasse fra i 140 e 150 km/h, "di sicuro non oltre, forse anche meno".

Pur considerate con qualche attenta riserva, le affermazioni della teste __________, costituiscono prova rilevante, pur limitatamente a due dei reati imputati a __________ (sull'opposizione alla prova del sangue nulla ha potuto riferire).

  1. Per l'art. 91 cpv. 1 LCStr chiunque, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore, è punito con la detenzione o con la multa.

Per l'accertamento dello stato di ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema adatto d'indagine. Se contrariamente a quanto prevede l'art. 138 cpv. 2 OAC, tale analisi non è stata eseguita, l'inattitudine a condurre per influsso alcolico può essere dimostrata con altri mezzi di prova quali ad esempio il controllo con l'etilometro, se il risultato appare univoco, o le dichiarazioni dei testimoni (DTF 127 IV 173). Il risultato fornito da un etilometro può essere ammesso come prova che consenta, insieme con altre, di determinare il tasso alcolemico ove l'analisi del sangue non sia stata effettuata (DTF 116 IV 75).

In assenza dei valori dati dal prelievo del sangue, questo giudice quindi non può che prendere in considerazione le risultanze scaturite dalle prove dell'etilometro, dall'esame medico, oltre alle dichiarazioni della teste __________.

Solo queste ultime appaiono univoche e ferme nel sostenere che __________, quella sera, non abbia bevuto alcolici.

Dubbi, forti dubbi, affiorano per contro sia sul corretto funzionamento dell'etilometro utilizzato sia dalla lettura del referto medico dopo l'esame.

La prova dell'etilometro, da sola, non può, come visto, fungere da prova determinante. L'accusato e la teste sono concordi nell'affermare (e ciò è stato riportato anche nel verbale reso di fronte alla polizia, doc. 1) che nella prima occasione l'apparecchio non sia funzionato e che nella seconda abbia dato risultato di 0.00 g/mille. Solo ad un terzo tentativo, che non può a questo punto essere ritenuto più determinante del precedente, è stata rilevata un'ebrietà punibile.

V'è motivo quindi per considerare i dati resi da quell'etilometro come poco attendibili e in ogni caso, per esserlo, necessari di altre prove a sostegno; prove che, nel caso concreto, fanno difetto, anche di fronte alla deposizione della teste che non lascia spazio al fatto che Balmelli possa aver ingerito alcolici.

Rimane da esaminare se il certificato medico possa assurgere a mezzo probatorio decisivo per propendere verso la colpevolezza di ebrietà; in caso contrario, in virtù del principio secondo cui il dubbio deve profittare all'accusato, lo stesso va prosciolto.

I valori certificati dal medico nel suo referto (doc. 1) non stanno certo ad indicare la presenza di ebrietà (perlomeno nella misura punibile): aspetto generale medio, abbigliamento in ordine, nessun sintomo di shock o di lesione, favella chiara, prova di __________ negativa, deambulazione sicura, deambulazione in linea retta regolare, tremito digitale assente, prova indice-indice sicura, riflessi pupillari normali, nistagmo assente, riflessi tendinei normali, nessun riflesso patologico, esatto orientamento nello spazio e nel tempo, chiara capacità di discernimento e buona capacità di calcolo.

Gli unici dati "non regolari" sono un comportamento euforico, un polso accelerato e la presenza di fetore alcolico. Queste tre variabili non possono, da sole, far concludere questo giudice per la presenza di un'ebrietà di almeno 0.8 g/mille. Tanto più, e ciò ha la sua importanza, che il medico ha indicato di non essere in grado di valutare se l'accusato fosse in grado di padroneggiare un veicolo a motore (doc. 1), non escludendo quindi che lo fosse. In altre parole il dubbio, che pervade questo giudice, è stato anche del medico.

Certo, sia detto a titolo abbondanziale conclusivo, l'accusato non ha convinto quando afferma di non aver bevuto, nel locale di __________, tre birre, come risulta dal verbale 21 febbraio 2003 (doc. 1) da lui controfirmato ("per paura") e come risultante sul certificato medico, tanto più che il medico ha rivelato la presenza di un fetor ex ore (così spiegabile) e di una lieve ebrietà (così spiegabile, atteso peraltro che nel formulario prestampato non v'è indicazione per differenziare chi si trova in stato di ebrietà con valore di 0.1 g/mille da chi è, invece, nei valori punibili).

In ogni caso, anche tenendo conto dell'assunzione di tre birre, può essere affermato con sufficiente certezza che le stesse non avrebbero potuto comportare un valore etilico di 0.8 g/mille o superiore.

Ne consegue che l'accusato va prosciolto dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà.

  1. L'art. 91 cpv. 3 prevede che chi si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo è comminato l'arresto o la multa.

Giusta l'art. 138 cpv. 4 OAC la persona sospetta che rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue o all'esame medico complementare deve essere informata sulle conseguenze del rifiuto (art. 91 cpv. 3 LCStr).


durante il controllo medico alle ore 03.20 del 21 febbraio 2003 ha motivato il rifiuto del prelievo del sangue "perché la polizia non sa spiegare per quale motivo devo sottopormi alla visita". Nel seguente verbale di polizia, di un'ora dopo, redatto a __________, risulta che "nell'ospedale causa informazioni insufficienti da parte degli agenti sugli eventi futuri mi sono rifiutato di eseguire il prelievo del sangue" (doc. 1).

Che ciò corrisponda al vero risulta dal fatto che nello stesso verbale, più avanti, e in ogni caso quando già si era a __________ e si aveva lasciato da tempo l'ospedale - si legge: "In sede di verbale l'agente mi fa rilevare che da parte mia sono sottoposto all'articolo 91.1/91.3 che mi viene permesso di leggere" (sott. ns.).

La Corte di Cassazione penale del Cantone ______________________________, in una decisione invero datata, 1972 (pubblicata in RJN 05-II-208 segg.), ma che per quanto noto non è stata smentita dalla giurisprudenza più recente, ha affermato, peraltro in un caso in cui non v'era dubbio sull'ebrietà dell'accusato, che non può esservi colpevolezza ai sensi dell'art. 91 cpv. 3 LCStr per il rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue allorquando v'è mancanza di informazione sulle conseguenze del rifiuto medesimo. L'informazione può essere data oralmente ed essere menzionata nel rapporto di polizia (inteso: quando ancora l'esame risulta effettuabile) così che ciò possa essere reso noto al tribunale. Meglio ancora - viene detto nella citata sentenza - sarebbe ottenere la firma del conducente su un formulario ove sia indicato l'ordine di sottomettersi alla prova del sangue (in forza dell'art. 55 LCStr) e le conseguenze penali in caso di rifiuto (RJN 85-II-214-215).

In altre parole, per dirla con l'Alta corte neocastellana, l'applicazione dell'art. 91 cpv. 3 LCStr è subordinata all'informazione delle conseguenze del rifiuto; altrimenti l'esigenza, esplicita, posta dall'art. 138 cpv. 4 OAC (allora: art. 1 cpv. 4 del Decreto del Consiglio Federale del 14 febbraio 1968 concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada, RU 1968 263) non avrebbe senso e resterebbe lettera morta.

Appare accertato che l'indicazione sulle conseguenze penali in caso di opposizione alla prova del sangue, malgrado più volte richieste dall'accusato, è avvenuta, come risulta expressis verbis a verbale, la prima volta nel posto di polizia di __________, quindi successivamente alla visita medica presso l'ospedale, pertanto in urto con i dettami dell'art. 138 cpv. 4 OAC, disposto che impone l'obbligo di informazione delle conseguenze del rifiuto (RJN 05-II-213 segg.).


va pertanto prosciolto anche da questo caso d'accusa.

  1. E' ammesso e pacifico che __________ abbia circolato a velocità eccessiva sul tratto autostradale della A2 tra __________ e __________.

Contestazione è per contro stata sollevata sull'entità della velocità che la polizia avrebbe riscontrato. L'accusato dichiara di aver tenuto una velocità costante, durante l'inseguimento, di 120 km/h, pur non sapendo ricordare se il limite vigente nei luoghi dei fatti fosse di 80 o di 120 km/h. Egli ha affermato che, vista anche la situazione di lavori in corso sulla strada (il "cantiere __________ " terminava poco prima del luogo ove è stato fermato), sicuramente non avrebbe potuto raggiungere i 180 km/h.

Dal canto suo la polizia, cognita di tali luoghi, certifica che il limite in vigore nei luoghi era di 120 km/h, come del resto recepito nel capo d'imputazione. E' questo quindi il limite da considerare come consentito su quel tratto autostradale. In verità il cantiere denominato "__________" sarebbe stato incontrato parecchio prima da __________, venendo da sud; l'infrazione contestatagli è avvenuta in seguito, a __________.

Infatti, l'eventuale infrazione sul tratto, precedente, di velocità massima 80 km/h, non è stato ritenuta dal Procuratore Pubblico nel suo decreto d'accusa e pertanto non è oggetto qui di giudizio.

Nulla agli atti viene detto sulla taratura e sul grado di precisione del tachimetro impiegato per il rilevamento né sul fatto che lo stesso sia stato sottoposto, e con quali risultati, alle necessarie verifiche periodiche (né, perlomeno, a poco dopo i fatti). La forza probatoria degli apparecchi di misurazione della velocità è infatti ammessa di regola dalla giurisprudenza, tuttavia solo allorquando vengono utilizzati conformemente alle istruzioni; in ogni caso sono sottomessi al libero apprezzamento della prova da parte del giudice (Piquerez, Circulation routière et procédure pénale, in: Collezione Assista TCS SA, Ginevra 1998, pag. 495).

Le istruzioni tecniche concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale emesse dal Dipartimento federale dell'__________, dei , dell' e delle __________ il 10 agosto 1998 a firma __________ __________, indicano che per i controlli della velocità mediante veicolo inseguente sono necessari cumulativamente i seguenti presupposti (pagg. 6 e 7):

  • disporre di un tratto sufficientemente lungo per effettuare la misurazione;

mantenere una distanza immutata, non troppo grande, tra il veicolo inseguente e il veicolo che lo precede;

impiegare un apparecchio di misurazione debitamente regolato, che indichi in modo probatorio la velocità del veicolo inseguente.

Nulla in merito traspare dall'incarto.

Ma v'è di più.

Gli apparecchi installati su veicoli inseguenti utilizzati per i controlli della velocità devono essere sottoposti, oltre alla verificazione successiva (di cui, in casu, non v'è indicazione) all'episodio, alla verifica della loro precisione, almeno una volta all'anno, per quanto concerne l'indicazione e la registrazione dei dati. Di ciò va steso un verbale, di cui non v'è traccia agli atti.

Infine, anche a volere - ma non potere - soprassedere ai diversi vizi evidenziati, vi sarebbe da tenere debito conto di un adeguato e proporzionato "margine di sicurezza" rispetto alla velocità riscontrata dal tachimetro dell'auto di servizio __________ (doc. 1).

E' vero che l'accertamento della velocità di un veicolo può essere esperito anche in assenza di un apparecchio ufficialmente preposto a tale scopo, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o altro mezzo idoneo. Nel caso concreto non v'è motivo di dubitare in sé delle affermazioni dell'agente denunciante, secondo cui la velocità della sua auto all'inseguimento di quella dell'imputato - rilevata sul tachimetro - risultasse di 180 km/h; tuttavia in assenza di elementi atti ad appurare l'attendibilità dello strumento di rilevamento utilizzato dagli agenti, questo giudice non può giungere al convincimento che l'imputato sia effettivamente circolato alla velocità indicata dall'agente.

La teste __________, pur basandosi sulle proprie sensazioni di passeggera, comunque seduta sull'autovettura nel mentre veniva commessa l'infrazione, ha stimato in 140-150 km/h la velocità tenuta dall'accusato in quel tratto. Di fatto tale valore conferma l'eccessiva velocità e può essere considerato attendibile, tenendo conto dei vari margini di errore che possono essere imputati alla rilevazione degli agenti per mezzo del tachimetro della propria autovettura.

Ne deriva la stima della velocità media tenuta dall'accusato in quel tratto autostradale __________ -__________, in 145 km/h, valore tale – in condizioni normali di circolazione e unito alle argomentazioni esposte nei considerandi 4 e 5 – da non più far configurare l'eccesso di velocità quale grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr.

  1. Di conseguenza, richiamati altresì i disposti dell'OMD (__________), occorre ritenere la fattispecie quale caso di lieve gravità ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCS.

L'eccessiva velocità nei luoghi, stimata in 145 km/h, ove il limite era di 120 km/h, configura caso da multa disciplinare, nell'entità di fr. 260.-- così come previsto al punto 303.3. lett. e dell'OMD.

  1. Sia detto, a chiosa finale, che questo giudice ha apprezzato in favore dell'accusato le manchevolezze e i vizi insiti nell'incarto.

La mancanza di prove certe ha condotto all'applicazione del principio in dubio pro reo ed ha giovato così all'accusato, che si vede prosciogliere dall'accusa di aver commesso due dei tre reati e derubricare l'altro.

L'atteggiamento in aula dell'accusato è stato sicuramente rispettoso, tuttavia non può rimanere sottaciuto come la sua versione dei fatti non possa apparire del tutto credibile.

In particolare appare poco verosimile credree che a __________ siano capitati, tutti in una volta, eventi "eccezionali" allorquando i "fermi" di questo tipo costituiscono, sempre più, purtroppo, lavoro di routine.

In particolare egli si sarebbe scontrato con agenti caratterialmente aggressivi, in possesso di un etilometro malfunzionante, non cogniti delle procedure, dei diritti (dell'accusato) e dei doveri (di significare, ad esempio le conseguenze penali per l'omissione alla prova del sangue) che la loro funzione impone di conoscere.

In più egli avrebbe avuto a che fare con un medico, giovane (il che nulla significa), che si sarebbe lasciato "impressionare" dagli agenti, che avrebbe scritto che l'accusato aveva bevuto tre birre senza che questi glielo avesse detto e che gli avrebbe chiesto, al momento di pronunciarsi sull'ebrietà "cosa vuole che faccia?" (cfr. doc. 6).

Infine __________ avrebbe "dovuto" firmare il verbale per evitare di finire, come minacciato, in cella, perché gli agenti voleano andare a casa dalle proprie famiglie; in tale verbale sarebbero poi state inserite, prima della firma, cose inveritiere, laddove si legge che l'accusato ha affermato di aver bevuto tre birre e di aver letto l'art. 91 cpv. 3 LCStr.

L'insieme di tutti questi, troppi elementi "particolari" stride, in qualche modo, con l'oggettiva realtà dei fatti; tuttavia il rilevante conforto della deposizione della teste __________ ha condotto questo giudice a pronunciarsi come da considerandi.

P.q.m.,

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 138 cpv. 4 OAC; 303.3. lett. e OMD; 9 e segg., 250 cpv. 1, 273 e segg., 289 cpv. 1 CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3., affermativamente ai quesiti posti sub 1.3.1., 2, 4, decaduto il quesito posto sub 3,

dichiara __________,

autore colpevole di lieve infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti il 21 febbraio 2003 sul tratto autostradale A2 da __________ a __________, per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ __________alla velocità di 145 km/h ove vigeva un limite di 120 km/h;

condanna __________,

  1. alla multa di fr. 260.-- (duecentosessanta);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie __________ __________ dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà e opposizione alla prova del sangue;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Distinta spese a carico di __________ __________,

fr. 260.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi (rinuncia indennità teste Zambelli)

fr. 760.-- totale

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a:

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ___________.

Il giudice: Il segretario:

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TI_PP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_PP_001, 10.2003.289
Entscheidungsdatum
05.08.2003
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026