Incarto n. 10.2003.26/CEG DAC 897/2002
Bellinzona 14 aprile 2005
Sentenza con motivazione
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di: 1. circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l’autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: bevande alcoliche sorbite; alcolemia min. 0.47 - max. 1.72 grammi per mille; suo comportamento successivo; dinamica degli incidenti sotto riportati; ecc.) malgrado fosse già stata condannata nel 1995 per analogo reato (alcolemia: 1.70 grammi per mille);
fatti avvenuti avvenuti ad __________ il 21.08.2002;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
2 . ripetute infrazioni alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente:
2.1 perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti di delimitazione del campo stradale;
2.2 nell’eseguire una manovra di retromarcia urtato e danneggiato tre autovetture ivi regolarmente posteggiate;
2.3 continuando la corsa, perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando dapprima contro un muretto di delimitazione per posteggi e contro una siepe ivi esistenti;
fatti avvenuti ad __________ il 21.08.2002;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 36 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 ONC;
per aver abbandonato il luogo degli incidenti surriferiti senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente i danneggiati o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti ad __________ il 21.08.2002;
reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;
perseguita con decreto d’accusa del 02.12.2002 no. DAC 897/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
Alla multa di fr. 2'000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002 dall'accusata;
proceduto ad un primo pubblico dibattimento in data 23 maggio 2003, al termine del quale il Giudice della Pretura Penale Claudio Rotanzi ha condannato ACCU 1 per circolazione in stato di ebrietà, ripetute infrazioni alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre ad una multa di fr. 1'000.-- e alla tassa di giustizia e alle spese giudiziarie di totali fr. 1'120.--;
interposto tempestivo ricorso dall’accusata, limitatamente alla condanna per circolazione in stato di ebrietà;
richiamata la sentenza 7/20 luglio 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. 17.2003.26) con cui è stato annullato “il dispositivo della sentenza impugnata che condanna l’imputata per circolazione in stato di ebrietà”, con contestuale rinvio degli atti “a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi”;
dato atto che la sentenza 23 maggio 2003 per quanto afferente la condanna per ripetute infrazioni alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) e per inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (92 cpv.1 LCS) è regolarmente cresciuta in giudicato;
notificata con decisione 25 ottobre 2004 una nuova imputazione per il reato di sottrazione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS), per essersi l’accusata, ad __________ il 21.08.2002, abbandonando il luogo dell’incidente senza ossequiare l’obbligo che le incombeva per legge di avvisare la polizia, sottratta intenzionalmente alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia, che nelle circostanze concrete sarebbe stata assai verosimilmente ordinata;
indetto il nuovo dibattimento in data 14 aprile 2005, al quale sono intervenuti:
l’accusata ACCU 1,
il difensore DI 1,
il Procuratore Pubblico AINQ 1;
accertate le generalità dell’accusata;
data lettura del decreto d’accusa
proceduto all'interrogatorio dell'accusat;
prospettata all’accusata, come da decisione 25 ottobre 2004, la nuova imputazione di sottrazione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS)
sentiti: i testi __________ (marito dell’accusata), e __________ ;
il Procuratore Pubblico AINQ 1, il quale postula la conferma del decreto d’accusa, sia con riguardo alle imputazioni, sia con riguardo alla pena, richiedendo inoltre la condanna dell’accusata per il reato di sottrazione alla prova del sangue;
il difensore DI 1, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa, fatta eccezione per i reati cresciuti in giudicato; in via subordinata postula una massiccia riduzione della pena proposta dall’accusa;
l’accusa in replica e la difesa in duplica;
per ultimo l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1 circolazione in stato di ebrietà, per avere, ad __________ il 21.08.2002, condotto l’autovettura Mercedes targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: bevande alcoliche sorbite; alcolemia min. 0.47 - max. 1.72 grammi per mille; suo comportamento successivo; dinamica degli incidenti sotto riportati; ecc.) malgrado fosse già stata condannata nel 1995 per analogo reato (alcolemia: 1.70 grammi per mille)?
1.2 sottrazione alla prova del sangue, per essersi l’accusata, ad __________ il 21.08.2002, abbandonando il luogo dell’incidente senza ossequiare l’obbligo che le incombeva per legge di avvisare la polizia, sottratta intenzionalmente alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia, che nelle circostanze concrete sarebbe stata assai verosimilmente ordinata?
In caso di risposta affermativa, quale pena deve essere comminata, tenuto conto altresì della commissione dei reati di infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, già cresciuti in giudicato?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. L’accusata, nata nel __________ a __________ (Serbia-Montenegro), dopo le scuole dell’obbligo ed il liceo si è iscritta all’Università, frequentando per due anni la facoltà di diritto. Nel __________ si è trasferita in Ticino dove, l’anno successivo, ha conosciuto __________ che le darà una figlia nel __________ e che sposerà nel __________. I coniugi __________ vivono con la figlia ad __________, ove l’accusata svolge l’attività di casalinga.
B. Per quanto attiene ai suoi precedenti, il casellario giudiziale fa stato di una condanna del 7 dicembre 1995 alla pena di venti giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'500.--, per titolo di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, infrazione alle norme della circolazione e circolazione in stato di ebrietà. A seguito di tali eventi, sul piano amministrativo il 13 settembre 1995 l’Ufficio giuridico della circolazione aveva privato l’accusata del diritto di condurre autoveicoli per tempo indeterminato. Un’istanza di riesame veniva respinta con decisione 6 agosto 1998, preso atto del rapporto negativo della STCA. Ella doveva quindi attendere sino al 18 novembre 1999 per essere ammessa al beneficio della licenza di allievo conducente e sino al 20 novembre 2000 per (ri)ottenere la licenza di condurre, dopo superamento dell’esame il 17 novembre 2000.
C. I fatti dedotti in giudizio, così come diffusamente esposti nelle sentenze 23 maggio 2003 del giudice Rotanzi della Pretura penale e 7 luglio 2004 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello (in seguito: CCRP), hanno trovato sostanziale conferma al dibattimento. Per ragioni pratiche saranno pertanto ripresi qui di seguito, pressoché testualmente, i rilievi fattuali contenuti nella sentenza 7 luglio 2004 della CCRP, con l’aggiunta delle annotazioni dello scrivente giudice, laddove si rendessero necessarie delle precisazioni derivanti dalle emergenze dibattimentali.
D. La sera del 20 agosto 2002 l’accusata ha cenato con il marito alla pizzeria “__________” di __________, accompagnando il pasto con due bicchieri di vino rosato. Durante la cena tra i coniugi è sorto un diverbio per una sospetta relazione extraconiugale del marito, diverbio che ha ripreso vigore una volta rientrati a casa, verso le ore 23:00, quando il marito ha ricevuto una telefonata che la moglie ha ritenuto essere la prova del tradimento. La lite è poi continuata fino al primo mattino ed è trascesa in un violento alterco. L’accusata ha dichiarato di non aver sorbito bevande alcoliche durante tutto il corso del litigio, ciò che il marito ha tenuto a confermare al dibattimento. Durante il litigio il marito è uscito più volte di casa, rientrando dopo breve tempo. Egli pensava che così facendo la moglie si sarebbe calmata. L’effetto ottenuto non è stato però tale: infatti l’accusata, all’ennesima uscita del marito, dubitando che egli intendesse raggiungere la presunta amante, verso le 03:45, agitata e sconvolta (“fuori di testa per la gelosia”, secondo le parole del consorte), si è messa al volante della vettura Mercedes S420 targata TI __________, a piedi nudi, lanciandosi al suo inseguimento. Il marito in effetti non ha escluso di essersi allontanato con la propria vettura in quel frangente.
E. L’accusata ha dapprima infilato viale __________, dove ha urtato vari paletti sulla sua destra e ha abbattuto i blocchi di cemento che li sostenevano, cagionando la rottura della coppa dell’olio. In seguito essa ha proseguito lungo via __________ immettendosi poi su via __________. A causa di lavori in corso, però, essa ha dovuto fare retromarcia, manovra durante la quale ha danneggiato tre automobili parcheggiate. Dopo aver imboccato vicolo __________, a fondo cieco, essa è tornata indietro per discendere nuovamente la via __________, svoltare a sinistra fino a raggiungere la Via __________ e risalire, svoltando ancora a sinistra su via __________, in direzione di via __________ (da dove era partita). In via __________ essa ha superato il limite sinistro della careggiata, scontrandosi con un muretto. La corsa è terminata poco oltre, contro la siepe di un’abitazione. Distrutta la vettura, l’accusata ha percorso a piedi i 200 m. che la separavano da casa e si è nascosta in giardino, aspettando che il marito partisse, come previsto verso le ore 05:00, per un viaggio d’affari a __________. A precisa domanda del giudice, essa ha risposto di essersi nascosta in giardino e di aver atteso che il marito lasciasse l’abitazione per paura della sua reazione, specie di fronte ai danni causati.
F. Una volta allontanatosi il coniuge, ACCU 1 è rientrata in casa e ha bevuto - a suo dire - tre bicchierini da 4,5 cl. di cognac, per poi addormentarsi. Nel corso della mattinata, preoccupato, __________ ha telefonato a __________, un’amica della moglie, chiedendole di recarsi al suo domicilio per verificarne lo stato. __________ ha dichiarato al dibattimento di aver raggiunto l’accusata a casa sua verso le ore 10:00 e di averla trovata “in camicia da notte, a piedi nudi, un po’ stravolta, molto agitata, mentre fumava una sigaretta”. L’amica si è trattenuta per circa un’ora in compagnia di ACCU 1, discutendo con lei sia del litigio avvenuto la notte precedente, sia dell’incidente d’auto. Durante la sua visita __________ ha visto l’accusata sorbire 2-3-4 bicchierini di cognac e fumare sigarette mentre, stravolta, piangeva. Nel primo pomeriggio l’accusata ha telefonato alla figlia di primo letto di suo marito chiedendole di accompagnarla al posto di polizia di __________ per denunciare l’accaduto. Presentatasi alle 14:15, è stata verbalizzata e quindi sottoposta all’esame del sangue, dal quale è risultato un valore di alcolemia, tenuto conto dell’alcol assorbito “tra il momento critico e il prelievo”, compreso tra 0.47 g/kg e 1.72 g/kg.
G. Al dibattimento l’accusata ha confermato la versione resa dinanzi agli organi di polizia e ribadita davanti al giudice Rotanzi, ossia di essersi limitata durante la cena a bere due bicchieri di vino rosato e di non aver ingerito altre bevande alcoliche prima di mettersi al volante della Mercedes. Ha dichiarato inoltre che il litigio con il marito l’aveva turbata, scossa ed irretita al punto di farla cadere in uno stato di choc protrattosi dall’incidente (o per meglio dire i vari incidenti) sino al pomeriggio allorquando si è rivolta alla polizia per denunciare l’accaduto. A precisa domanda del giudice ha infine risposto con fermezza di non aver mai sofferto di depressioni o di altre patologie psichiche, né di fare uso di sedativi o psicofarmaci.
H. Con decreto d’accusa del 2 dicembre 2002 il Procuratore Pubblico ha dichiarato ACCU 1 autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 4 anni e a una multa di fr. 2'000.--. Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 maggio 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la pena detentiva, riducendo nondimeno la multa a fr. 1'000.--. Contro il predetto giudizio __________ ha interposto ricorso per cassazione chiedendo di essere prosciolta dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà, riducendo la multa a fr. 1'000.-- per i reati - riconosciuti - di ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio.
I. Con sentenza 7 luglio 2004 la CCRP ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il dispositivo di condanna per guida in stato di ebrietà e rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio. Nel contempo, reputando che ACCU 1, a seguito dei fatti, avrebbe dovuto attendersi un esame dell’alcolemia, la CCRP ha “invitato” il nuovo giudice della Pretura penale, al quale ha rinviato gli atti, a prospettare all’accusata, in applicazione dell’art. 250 cpv. 4 CPP, il reato di sottrazione alla prova del sangue. Con decisione 25 ottobre 2004 lo scrivente giudice ha quindi notificato all’accusata una nuova imputazione per il reato di circolazione in stato di ebrietà, per essersi, ad __________, il 21.08.2002, abbandonando il luogo dell’incidente senza ossequiare l’obbligo che le incombeva per legge di avvisare la polizia, sottratta intenzionalmente alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia, che nelle circostanze concrete sarebbe stata assai verosimilmente ordinata.
Considerato in diritto:
Come rilevato nella sentenza 7 luglio 2004 della CCRP, i dispositivi con i quali il primo giudice ha condannato ACCU 1 per i reati di ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio non hanno formato oggetto di impugnativa. Essi sono cresciuti in giudicato e sfuggono quindi a ulteriori disamine, fatta eccezione per quanto attiene alla commisurazione della pena.
Con riguardo all’imputazione di guida in stato di ebrietà, il primo giudice aveva premesso che in concreto l’analisi del sangue non poteva sorreggere una condanna per questo reato, sia perché il prelievo era avvenuto troppe ore dopo i fatti, sia perché le dichiarazioni dell’accusata sulla quantità di cognac ingerito erano inaffidabili, __________ avendo dichiarato che nel solo intervallo tra le ore 10:00 e le 11:15 costei aveva bevuto molto di più di quanto il perito aveva avuto modo di computare nella determinazione del tasso alcolemico al momento critico. Egli aveva nondimeno riconosciuto ACCU 1 autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà fondando il suo convincimento su indizi, segnatamente l’incredibile sequela di urti in cui era incorsa la Mercedes nel breve volgere di un chilometro, la “vacillante” credibilità dell’accusata, la fuga dopo lo scontro finale contro la siepe di un’abitazione e la circostanza che costei non si sia fatta trovare dalla polizia (recatasi più volte in mattinata presso l’abitazione dell’accusata). Di diverso avviso, la CCRP ha considerato che, pur correlati tra loro, gli indizi predetti non bastano per trarre senza arbitrio la conclusione logica e rigorosa, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, che l’accusata fosse ebbra alle ore 03:45 di quel 21 agosto 2002. Sempre stando alla CCRP, che essa si trovasse in uno stato d’animo gravemente alterato è fuori dubbio; tuttavia che ciò si riconducesse a ebbrezza etilica anziché a furente e cieca gelosia o a un rabbioso sconvolgimento interiore non può dirsi senza interpretare unilateralmente o soggettivamente le risultanze istruttorie. In questa sede non sussistono ragioni specifiche per discostarsi dalle conlcusioni della CCRP, non essendo emersi nel corso del (secondo) dibattimento nuovi indizi di colpevolezza, né elementi atti a conferire agli indizi esistenti quel carattere di circostanza certa dalla quale, attraverso una massima di esperienza, si può dedurre logicamente una conclusione circa la sussistenza di un atto oggetto di accertamento processuale, in particolare l’accertamento, o meno, del fatto da provarsi, concretamente l’ebrietà di ACCU 1 al momento critico. Al dibattimento anche l’accusa, del resto, ha tralasciato ogni commento sul tema della circolazione in stato di ebrietà, fatto salvo un timido accenno contestualmente alla richiesta di conferma del decreto d’accusa. L’accusata deve quindi essere prosciolta da questo capo d’imputazione.
Occorre stabilire ora se ACCU 1 si sia resa colpevole di sottrazione alla prova del sangue. Al riguardo è bene premettere che sino al 31 dicembre 2004 il reato di sottrazione alla prova del sangue era contemplato all’art. 91 cpv. 3 LCStr con marginale “conducenti ebbri”. Detta norma puniva, al cpv. 1, con la detenzione o la multa chiunque avesse condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà, riservando la stessa pena, al cpv. 3, a “chiunque intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo”. Con la revisione della LCStr del 14 dicembre 2001, in vigore dal 1. gennaio 2005, il reato di sottrazione alla prova del sangue è ora contemplato all’art. 91a cpv. 1 LCStr con marginale “elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida”. Per quanto attiene in modo specifico all’opposizione o alla sottrazione alla prova del sangue (a differenza ad esempio dell’esame dell’alito) nulla è mutato con il 1. gennaio 2005, né sotto l’aspetto degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, né dal profilo della pena (detenzione o multa). Non v’è luogo quindi di addentrarsi in un esame di “lex mitior” in applicazione dei principi derivanti dall’art. 2 cpv. 2 CP. Parimenti, per quanto attiene all’indicazione della disposizione violata (art. 91 cpv. 3 LCStr), rispettivamente alla terminologia usata per la definizione del reato (“sottrazione alla prova del sangue”) si farà capo alla legge in vigore al momento dei fatti, conformemente al principio di non retroattività sancito all’art. 2 cpv. 1 CP.
Secondo la giurisprudenza il fatto di non annunciare immediatamente un incidente alla polizia adempie i requisiti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue quando (1) il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvertire senza indugio la polizia, (2) l’avvertimento in questione era possibile e, (3) tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una prova del sangue al momento dell’avvertimento. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano da un lato l’incidente in quanto tale (genere, gravità, dinamica) e dall’altro lo stato ed il comportamento del conducente prima e dopo l’incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la polizia. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l’obbligo di avvertire la polizia nonché l’alta verosimiglianza dell’ordine di prova del sangue. Richiesto è altresì che l’omissione dell’avvertimento prescritto in base all’art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (Sentenze del Tribunale federale 6S.346/2003 del 27 novembre 2003, consid. 5.3 e 6S.58/2004 del 22 dicembre 2004, consid 2.2; DTF 114 IV 156-157).
II conducente che abbandona il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della polizia, in effetti, si sottrae alla prova del sangue se viola l’obbligo di avvisare le forze dell’ordine (art. 91 cpv. 3 LCStr). E tale obbligo sussiste allorché si verifichi un sinistro con danni materiali o corporali e la prova del sangue o un esame sanitario completivo appaiano molto verosimili alla luce delle circostanze concrete. Ora, per valutare se il conducente sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo occorre apprezzare l’insieme delle circostanze suscettibili di indurre un agente di polizia coscienzioso a sospettare un caso di ebrietà. Indizi in tal senso possono risultare dalle circostanze del sinistro. Più esse appaiono insolite, più vi è motivo per sospettare uno stato di inidoneità alla guida (Sentenza 7 luglio 2004 CCRP nel caso che ci occupa, consid. 6 e riferimenti)
L’accusa ritiene che siamo in presenza di una chiara e perfezionata sottrazione alla prova del sangue. ACCU 1 doveva attendersi che nelle concrete circostanze sarebbe stata sottoposta alla prova del sangue, o perlomeno che questa possibilità era altamente verosimile. L’aver causato ben cinque incidenti, uno ogni 200 m, sull’arco un chilometro percorso, costituisce infatti un indizio evidente di inabilità alla guida, tale da indurre un qualsiasi agente della polizia coscienzioso a prendere in considerazione l’esame del sangue. ACCU 1 era comunque in grado di comprendere quanto accaduto: ha pensato al marito, alle conseguenze e per di più era già stata oggetto di una condanna simile. Per l’accusa, quindi, ella si è allontanata scientemente dal luogo dell’incidente, nascondendosi dapprima in giardino, quindi nella propria abitazione, rimanendovi dalle 04:00 sino alle 14:30, allo scopo di sottrarsi alla prova del sangue ed alle possibili conseguenze che aveva già avuto modo di patire in passato.
Per la difesa ACCU 1, quella notte, a seguito del litigio con il marito si trovava in uno stato di furente agitazione; irretita e sconvolta, ella non era in grado di comprendere e valutare i suoi obblighi derivanti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. Quanto poi alla possibilità oggettiva di avvertire la polizia, la difesa distingue due fasi: quella immediatamente successiva all’incidente (o meglio incidenti) e quella dopo il rientro a casa, una volta lasciata l’abitazione il marito. Nella prima fase, ACCU 1 non aveva la possibilità di avvisare la polizia: ella si trovava nel giardino dell’abitazione, senza telefonino e terrorizzata al pensiero di entrare in casa. Nella seconda fase, invece, partito il marito e rientrata in casa ella si è messa a bere. E questo non già per crearsi il cosiddetto “cognac alibi”, bensì per sedare il suo sconvolgimento. Allo choc si è aggiunto quindi l’alcol, aggravando il suo stato di alterazione al punto di renderla incapace di avvedersi dei danni commessi e, di riflesso, dell’obbligo di avvertire la polizia. Date queste circostanze, nel comportamento dell’accusata non sarebbe ravvisabile alcuna intenzionalità ma al più una negligenza, in ispecie non punibile per effetto dei combinati art. 18 cpv. 1 CP e 91 cpv. 3 LCStr. A mente della difesa, infine, la condanna di ACCU 1 per sottrazione alla prova del sangue si porrebbe in conflitto con l’art. 14 cifra 2 lett. g del Patto-ONU del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civici e politici, ovvero alla garanzia, per ogni individuo accusato di un reato, di “non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole”, nonché con le garanzie di equo processo sancite all’art. 6 cifra 1 e 2 CEDU ed il principio della presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost): norme, queste, che concretizzano il principio “nemo tenetur se ipse accusare”.
In concreto non occorre spendere troppe parole per dare siccome chiaramente assodato l’obbligo dell’accusata di avvisare immediatamente la polizia, obbligo che le incombeva in virtù dell’ art. 51 cpv. 3 LCStr: nottetempo, ella infatti ha divelto diversi paletti che delimitavano la careggiata sradicando i blocchi di cemento che li sostenevano, ha in seguito cozzato contro tre vetture parcheggiate, urtato contro un muro, danneggiato una siepe ed infine resa inutilizzabile la Mercedes da lei condotta e intestata alla ditta LESA 4 di __________. Allo stesso modo non può esservi dubbio che, proprio alla luce di simile comportamento alla guida di un veicolo a motore, la polizia avrebbe, con una verosimiglianza che in realtà è certezza, ordinato la prova del sangue o un’esame sanitario completivo. Contrariamente all’opinione della difesa, poi, la possibilità di avvisare la polizia era certamente data nella circostanza: l’accusata ha terminato la sua corsa in un quartiere residenziale a lei perfettamente noto; nonostante l’ora tarda ed il fatto che fosse scalza, era per lei oggettivamente possibile interrompere il sonno di qualche abitante della zona per accedere ad un telefono o raggiungere un telefono pubblico e formare il numero gratuito 117, oppure ancora, una volta raggiunta la propria abitazione, vincere la paura del marito, entrarvi ed avvertire la polizia. Questo per la prima fase; ma non ne va diversamente per la seconda, e meglio a partire dal momento in cui, lasciata l’abitazione il marito, ACCU 1 è entrata in casa. Da qui poteva immediatamente quanto agevolmente avvertire la polizia. La tesi dell’impedimento dovuto allo stato di choc ed all’ingestione di alcol non è credibile, se solo si pensa che ancora verso le 10:00 ella ha avuto modo di discutere con __________ (che l’ha vista stravolta e molto agitata ma non ubriaca) del litigio con il marito e dell’incidente. Sebbene sconvolta ed irretita, ha invece bevuto e fumato, attendendo fino alle 14:30 per rivolgersi alla polizia, rendendo vano, o quanto meno inefficace, l’accertamento dell’ebrietà al momento critico.
E neppure può essere seguita la tesi difensiva, secondo cui la forte alterazione dello stato dell’accusata non le avrebbe permesso di rendersi conto dei danni causati e dell’obbligo di avvertire la polizia. Al termine del suo rocambolesco “inseguimento” terminato contro una siepe, con la Mercedes malridotta e non più funzionante, ella non ha chiamato soccorso, non si è premurata di avvertire la polizia, affrettandosi bensì ad abbandonare i luoghi e a raggiungere a piedi la sua abitazione, consapevole delle conseguenze in cui sarebbe potuta incorrere diversamente. Una volta raggiunto il giardino di casa, ella vi si è nascosta in attesa che il marito partisse alla 05:00 per un viaggio d’affari. L’accusata giustifica questa attesa con la paura del marito, sia per il litigio, sia a seguito dei guai che aveva combinato con e alla Mercedes, come dichiarato al dibattimento. Ella era dunque consapevole dei danni cagionati e questa consapevolezza era intatta anche alle 10:00 quando si è intrattenuta con __________ spiegandole cosa era successo. Su questo aspetto non ha buon gioco la difesa richiamandosi al primo verbale di polizia rilasciato dall’accusata nel tentativo di dimostrare l’inconsapevolezza della portata dell’accaduto. Infatti, proprio nel verbale del 21 agosto 2002 (ore 14:29), a pag. 1, ACCU 1 ha avuto modo di ricordare nel dettaglio, con tanto di indicazione delle vie percorse, il tragitto effettuato con la Mercedes, la fuoriuscita di strada finale, soggiungendo inoltre: “mi sembra di aver picchiato contro una macchina posteggiata ed inoltre, su via __________, ho urtato dei paletti stradali”. Non si può quindi credere che ella, subito dopo l’accaduto, senza l’effetto dell’alcol sorbito successivamente, non si fosse resa conto di aver cagionato dei danni.
In concreto non può inoltre essere dimenticato che l’accusata, condannata nel 1995 per infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di ebrietà e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, conosceva i pericoli cui sarebbe andata incontro, a livello penale e amministrativo, ove avesse recidivato. Anche questo elemento, che viene ad aggiungersi agli altri già menzionati, contribuisce a formare il convincimento che l’accusata conoscesse i fatti da cui scaturiva l’obbligo di avvertire la polizia, nonché l’alta verosimiglianza dell’ordine di prova del sangue. Per finire, ACCU 1 ha tentato di giustificare l’omissione dell’avvertimento prescritto in base all’art. 51 LCStr con argomenti che non reggono ad un esame di credibilità. La paura della reazione del marito, ad esempio, non può essere presa sul serio, se solo si pensa che ACCU 1 (come dichiarato a verbale 21 agosto 2002, pag. 1), era avvezza ai litigi con il con il coniuge (“ieri … ho nuovamente litigato con mio marito”), il quale a sua volta non era nuovo a confrontarsi con infrazioni alle norme della circolazione - anche gravi - commesse dalla moglie. Una paura, inoltre, che se fosse stata veramente tale, avrebbe in un qualche modo trattenuto ACCU 1 dal lanciarsi rocambolescamente all’inseguimento del “temuto” consorte.
Vi è un’altra contraddizione: l’accusata non ha impugnato la decisione di condanna per inosservanza dei doveri in caso di infortunio, la quale è pertanto divenuta definitiva. Essa contesta ora la commissione del reato di sottrazione alla prova del sangue, non avvedendosi, però, che il substrato fattuale così come l’elemento soggettivo che connotano l’uno e l’altro reato sono praticamente identici.
Infine, nemmeno può essere ritenuta la prospettata violazione delle garanzie in materia di equo processo (“fair trial”) nel senso dell’art. 6 CEDU, invocata dalla difesa. In effetti il Tribunale federale si è già espresso negativamente al riguardo con sentenza 6S.58/2004 del 22 dicembre 2004, ove ha ribadito il principio secondo cui un contravventore non è obbligato a mettersi a disposizione dell’autorità, anche se dovesse attendersi un controllo di polizia. Tuttavia, nel caso dell’art. 51 LCStr l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti deve prevalere sull’interesse del conducente a sottrarsi ad un procedimento a suo carico (consid. 3.1 e 3.2). Inoltre, proprio con riferimento all’art. 91 cpv. 3 LCStr, l’Alta Corte ha ritenuto che trattasi di una norma connessa con un obbligo di mettersi a disposizione e non di autodenuncia.
Per tutti i motivi suesposti, ACCU 1 dev’essere dichiarata autrice colpevole di sottrazione alla prova del sangue e condannata per questo reato in concorso con i reati, frattanto cresciuti in giudicato, di ripetuta infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio; prosciolta per contro dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà.
Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Nel caso di specie la pena proposta dall’accusa appare indubbiamente eccessiva, se si pon conto al fatto che il reato principale, o per meglio dire più grave (circolazione in stato di ebrietà), è venuto a cadere. Pur comminando l’art. 91 cpv. 3 LCStr (sottrazione alla prova del sangue) la stessa pena, le due fattispecie non meritano ugual trattamento, dovendo beneficiare di un’attenuazione chi si sottrae alla prova del sangue rispetto a chi, conducendo in stato di ebrietà, ha messo in pericolo la propria vita e soprattutto quella altrui. Ciò premesso si ritiene che una pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni sia congruamente commisurata alle colpe dell’accusata. Per contro non sussistono ragioni specifiche per ridurre la multa di fr. 2'000.-- proposta dall’accusa. ACCU 1 è si casalinga, ma in concreto difetta ogni elemento per concludere che ella non goda di una situazione economica tale da non consentirle il pagamento di una multa di tale entità.
visti gli art. 91 cpv. 3 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.2., 3 e 4; negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue al quesito posto sub 2;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di sottrazione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS) per essersi, ad __________ il 21.08.2002, abbandonando il luogo dell’incidente senza ossequiare l’obbligo che le incombeva per legge di avvisare la polizia, sottratta intenzionalmente alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia, che nelle circostanze concrete sarebbe stata assai verosimilmente ordinata;
dà atto che la condanna per ripetute infrazioni alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) e per inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (92 cpv.1 LCS) è regolarmente cresciuta in giudicato;
condanna ACCU 1
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
alla multa di fr. 2'000.— (duemila);
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr. 420.-- per complessivi fr. 1’120.-- ;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione dela sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP);
osserva che l’accusata ha formulato dichiarazione di ricorso il 15 aprile 2005; da qui le presenti motivazioni scritte (art. 260 cpv. 5 e 276 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 3120.00 totale
Il giudice Il segretario