Incarto n. 10.2002.240/AMM DAC 587/2002

Bellinzona 29 aprile 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso dall'avv. )

accusato di omicidio colposo

per avere, il 28 agosto 2001, a Montagnola, zona Pian Roncate, a causa di imprevidenza colpevole, concorso a cagionare il decesso per annegamento nel lago __________ di __________. (10 febbraio 1986) e meglio per avere:

in qualità di uno dei docenti responsabili di una passeggiata al lago di 13 studenti della Scuola __________ di __________, una volta arrivati alla darsena dove erano intenzionati a passare il pomeriggio con possibilità di fare il bagno,

omesso, in violazione ai doveri impostigli dalle circostanze, di verificare le condizioni del lago e le capacità natatorie degli studenti intenzionati a bagnarsi senza neppure impartire loro le dovute direttive che gli avrebbero poi permesso di esercitare, in acqua, la necessaria sorveglianza e controllo per evitare un qualsiasi possibile incidente,

permettendo così l’entrata in acqua in modo disorganizzato di almeno 7 studenti tra cui __________. che poi seguì ma non raccolse in uno spazio delimitato e sotto suo controllo,

tanto da trovarsi obbligato a inseguire e raggiungere uno di questi che si era allontanato al largo, superando così tutti gli altri bagnanti tra cui anche la vittima di cui, così come degli altri studenti in acqua, si disinteressò di fatto perdendoli di vista,

ragion per cui al momento dell’inabissarsi di __________., che stava tornando indietro assieme a un altro studente, a una distanza di almeno 15 metri dalla riva, non ne sentì le richieste d’aiuto in quanto si trovava, assieme a un altro bagnante, a circa 40 metri dalla vittima,

distanza che non gli permise, una volta resosi conto della sua scomparsa e solo perché così allertato dalla riva, di portargli, malgrado i suoi successivi ma inutili tentativi, i necessari e immediati soccorsi,

tanto che __________. morì per annegamento così come attestato dal rapporto autoptico del 12 luglio 2002 dell’Istituto cantonale di patologia e il suo corpo fu ritrovato solo il 30 agosto 2001 a una distanza di circa 60 metri dalla riva e a una profondità di circa 74 metri;

reato previsto dall'art. 117 CP;

perseguito con decreto d’accusa DAC __________ del __________ 2002 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  2. per ogni pretesa la parte civile Eredi di __________. rappresentati dall'avv. __________, è rinviata al competente foro,

  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di fr. 2250.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 28 agosto 2002;

indetto il dibattimento 29 aprile 2004, cui sono comparsi il difensore, il e con il legale ,

mentre l'accusato – benché regolarmente citato – non è comparso, sicché nei suoi confronti si procede, d'accordo il difensore, nelle forme contumaciali;

sentiti – il Procuratore pubblico, il quale ritiene adempiute le condizioni oggettive e soggettive del reato di omicidio colposo e conclude per la conferma del decreto d'accusa;

– il legale di parte civile, il quale si allinea alla posizione del magistrato inquirente e – riguardo alle pretese civili – conclude per il rinvio al foro competente, chiedendo nondimeno di statuire in questa sede sul principio del risarcimento;

– il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato, non opponendosi però – in caso di condanna – all'istanza della parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. se l'imputato è autore colpevole di omicidio colposo, commesso nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;

  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova;

  1. il giudizio sugli oneri processuali e sulla richiesta di parte civile;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che i legali dell'accusato e della parte civile ha chiesto entrambi la motivazione della sentenza, il primo formulando contestuale dichiarazione di ricorso.

Ritenuto in fatto:

A. __________., studente quindicenne nato in __________ il __________1986 e ivi domiciliato, è giunto in Ticino domenica 26 agosto 2001 per frequentare la scuola __________. Martedì 28 agosto 2001 è stata organizzata in seno all'istituto un'uscita al lago, con facoltà di fare il bagno, per due gruppi di complessivi tredici allievi accompagnati da due docenti: l'insegnante di spagnolo __________, cittadina svizzera nata in __________il 12 febbraio 1955, e l'insegnante di storia __________, cittadino statunitense nato a __________il 13 ottobre 1974. Nel primo pomeriggio gli interessati si sono quindi recati a piedi in riva al __________, in località __________nel Comune di __________, dove __________aveva messo a disposizione degli allievi un prato e una darsena di proprietà del marito.

B. Giunti al lago verso le 15.00, alcuni ragazzi – fra i quali __________. – si sono cambiati e sono entrati in acqua con l'insegnante di storia, il quale ha seguito lo studente che aveva nuotato più lontano e gli è rimasto appresso, a circa 60 metri da terra, senza badare agli altri. Nel mentre, __________aveva nuotato anch'egli al largo e, sulla via del ritorno, ad almeno 15 metri dalla riva, ha chiesto improvvisamente aiuto. Un compagno che stava nuotando uno o due metri davanti a lui lo ha sentito, gli si è avvicinato, gli ha tenuto il capo e – dopo aver ritenuto che tutto fosse normale – ha proseguito fino a raggiungere la riva. __________ha alzato invece le braccia e si è inabissato senza più riemergere, sotto lo sguardo di altri ragazzi che credevano stesse giocando. Una volta allertato da riva dell'accaduto, ACCU 1ha cercato di rintracciare l'alunno sott'acqua, ma senza esito. Il corpo esanime del quindicenne è stato ritrovato la mattina del 30 agosto 2001 dai sommozzatori della polizia lacuale, a una distanza di circa 60 metri dalla riva e a una profondità di circa 74 metri.

C. Dalle indagini esperite è emerso – fra l'altro – che ACCU 1è stato titolare di un brevetto di bagnino e di soccorritore americano, nel frattempo scaduto. Egli aveva inoltre lavorato dai 18 ai 21 anni di età come istruttore di nuoto e bagnino – durante i mesi estivi – presso una piscina negli Stati Uniti. Quanto allo studente deceduto, anch'egli era un buon nuotatore e aveva praticato in passato la pallanuoto. Soffriva invero di "deficit dell'attenzione" (cfr. la deposizione del padre del 5 settembre 2001 allegata all'act. 14) e prendeva perciò medicamenti (3 pastiglie il giorno di Dexedrine 7.5 mg), ma l'istruttoria non ne ha evidenziato alcun nesso con la morte, che l'Istituto cantonale di patologia ha accertato essere avvenuta per annegamento.

D. Con decreto d'accusa del 26 agosto 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1autore colpevole di omicidio colposo, per avere "a causa di imprevidenza colpevole, concorso a cagionare il decesso per annegamento nel lago __________di __________". In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'imputato a trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, così come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese di fr. 2250.–. Nei confronti di __________il magistrato inquirente ha decretato per converso il non luogo a procedere. ACCU 1ha introdotto il 28 agosto 2002 opposizione al decreto d'accusa.

Considerato in diritto:

  1. Giusta l'art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o la multa. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto (art. 18 cpv. 3 prima frase CP). L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 seconda frase CP). Se esistono norme speciali di comportamento contenute in leggi, ordinanze ecc., oppure in regolamentazioni unanimemente riconosciute emanate da associazioni private o semi-private, la negligenza è fondata sulla violazione di siffatte norme. In caso contrario, essa può essere ricondotta alla violazione di principi generali del diritto (da ultimo: DTF inedita 6S.20/2004 del 18 marzo 2004, consid. 2.1.1 con rinvii), in specie al precetto che impone di adottare le misure necessarie alla protezione di terzi qualora si crei una situazione di pericolo (DTF 106 IV 80). L'omicidio colposo presuppone altresì un nesso causale fra la colpa e l'evento. Dandosi un reato per omissione improprio, non va accertata l'esistenza di una causalità diretta, bensì di una causalità ipotetica. Trattasi cioè di stabilire se l'autore, agendo come avrebbe dovuto, avrebbe verosimilmente evitato l'evento dannoso o ne avrebbe quanto meno ridotto la gravità (cfr. Rep. 1999 pag. 106 consid. 4b con riferimenti).

  2. Il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1colpevole di omicidio colposo, "per avere, … a causa di imprevidenza colpevole, concorso a cagionare il decesso per annegamento nel lago __________di __________. (10.02.1986) e meglio per avere: in qualità di uno dei docenti responsabili di una passeggiata al lago di 13 studenti della Scuola __________, una volta arrivati alla darsena dove erano intenzionati a passare il pomeriggio con possibilità di fare il bagno, omesso, in violazione ai doveri impost[i]gli dalle circostanze, di verificare le condizioni del lago e le capacità natatorie degli studenti intenzionati a bagnarsi senza neppure impartire loro le dovute direttive che gli avrebbero poi permesso di esercitare, in acqua, la necessaria sorveglianza e controllo onde evitare un qualsiasi possibile incidente, permettendo così l'entrata in acqua in modo disorganizzato di almeno 7 studenti tra cui __________. che poi seguì ma non raccolse in uno spazio delimitato e sotto suo controllo, tanto da trovarsi obbligato ad inseguire e raggiungere uno di questi che si era allontanato al largo, superando così tutti gli altri bagnanti tra cui anche la vittima di cui, così come degli altri studenti in acqua, si disinteressò di fatto perdendoli di vista, ragion per cui al momento dell'inabissarsi di __________., che stava tornando indietro assieme ad un altro studente, ad una distanza di almeno 15 metri dalla riva, non ne sentì le richieste d'aiuto in quanto si trovava, assieme ad un altro bagnante, a circa 40 metri dalla vittima, distanza che non gli permise, una volta resosi conto della sua scomparsa e solo perché così allertato dalla riva, di portargli, malgrado i suoi successivi ma inutili tentativi, i necessari ed immediati soccorsi, tanto che __________. morì per annegamento così come attestato dal rapporto autoptico del 12.07.2002 dell'Istituto cantonale di patologia e il suo corpo fu ritrovato solo il 30.08.2001 ad una distanza di circa 60 metri dalla riva ed ad una profondità di circa 74 metri" (act. B, nel fascicolo giallo). Al dibattimento, il magistrato inquirente – cui si è allineato il legale di parte civile – ha ribadito l'adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato e ha concluso per la conferma del decreto d'accusa.

  3. Il difensore non contesta in sostanza lo svolgimento dei fatti descritti nel decreto d'accusa, né la morte del ragazzo per annegamento, avvenuto – soggiunge – senza colpe del ragazzo o dei compagni di scuola. Il legale non nega altresì la posizione di garante dell'imputato verso il ragazzo. Sottolinea tuttavia l'assenza di colpe dell'insegnante in nesso causale con l'evento, riconducibile – a suo parere – a una tragica fatalità.

a) Sul requisito della colpa, giovi anzitutto rilevare l'assenza di direttive specifiche riguardo alle norme di sicurezza da adottare nel caso di balneazione in acque libere (cfr. act. 39, pag. 1 nel mezzo e act. 52, pag. 2 in alto). Occorre pertanto riferirsi – come si è detto poc'anzi (consid. 1) – ai principi generali del diritto, in specie al precetto che impone di adottare le misure necessarie alla protezione di terzi quando si crea una situazione di pericolo (cfr. anche act. 39, pag. 2 in alto: "nous ne pouvons que conseiller à nos membres d'appliquer, en matière de surveillance, les mesures qui leur semblent les plus adéquates, en fonction des circonstances du moment"). Sentito in proposito dal Procuratore pubblico, __________– monitore ed esperto di salvataggio dal 1983 – si è così espresso (act. 52, pag. 2 seg.):

Quali prime norme per chi va a portare una comitiva a fare un bagno al lago sono secondo me da rispettare le seguenti:

– necessità di ricognizione. È necessario che il responsabile conosca il luogo, la natura delle correnti, la profondità dell'acqua e questo a maggior ragione se si tratta di un'infrastruttura che non ha dei cartelloni con queste indicazioni, ghirlanda od eventualmente un bagnino;

– necessità di conoscere la capacità natatoria di ogni singolo partecipante all'escursione che devono essere testate prima di entrare in acqua per la nuotata;

– necessità di conoscere altre indicazioni generiche come ad esempio la differenza termica tra l'ambiente esterno ed interno, se i partecipanti hanno mangiato e se sì quando, se hanno subito degli infortuni, se sono in cura medica, se assumono medicamenti, se hanno problemi all'apparato uditivo ed altre informazioni di questa natura;

In base alle direttive della scuola di salvataggio sarebbe sufficiente un rapporto tra un monitore e 12 allievi in acqua. Questo è il rapporto d'istruzione consigliato e vale per tutti i livelli. Io personalmente lo ritengo insufficiente e a mio modo di vedere dovrebbe essere di 2 a 12 almeno. Di questi due uno, che è il responsabile, deve avere il brevetto di salvataggio e deve essere in acqua. L'altro deve stare a riva e dalla sua posizione deve avere la possibilità di vedere costantemente il campo natatorio e di essere in immediato contatto visivo ed uditivo con chi è in acqua. È anche possibile se non auspicabile che in acqua vi siano altri adulti anche senza brevetto. L'importante è che sappiano nuotare.

Sempre come consiglio prima di entrare in acqua è per me opportuno indicare ai ragazzi, nel limite del possibile, il campo natatorio, fatto che può essere difficile se soprattutto non si hanno punti di riferimento come boe o altro. A mio modo di vedere sempre nel caso di 12 adolescenti la superficie massima dovrebbe esser un quadrato di 15 per 15.

Soprattutto se non si conoscono i ragazzi il responsabile dovrebbe fare entrare uno ad uno in acqua verificando di fatto dalla riva o da dove si tocca se sono capaci a nuotare questo anche per verificare eventuali loro reazioni inattese, quali panico, paura o altro. Una volta i ragazzi in acqua si deve nel limite del possibile restare in un gruppo compatto. Ciò può risultare difficile in quanto può capitare che qualcuno vada a nuotare per conto proprio. In tale caso il monitore deve richiamarlo a voce dicendogli di ritornare nel gruppo. Se ciò non si rivelasse possibile il monitore dovrebbe a mio modo di vedere e a dipendenza del caso concreto decidere se fare uscire dall'acqua gli altri (o eventualmente dire a chi sta a riva di controllarli con più attenzione) per poi andare a prendere chi si è allontanato troppo.

Sempre secondo la mia esperienza una volta che ho i ragazzi in acqua il monitore non deve mai dare loro le spalle e deve rimanere all'esterno del gruppo con una visione sul campo di 180 gradi. Nel limite del possibile il monitore deve restare in costante contatto visivo e uditivo con ogni nuotatore e qualora questi avesse dei problemi poterlo raggiungere "con due bracciate" in pochi secondi poiché se il corpo si inabissa si rivela poi difficile poterlo recuperare. […]

b) Delle norme di sicurezza evocate dall'esperto, il Procuratore pubblico rimprovera essenzialmente all'imputato l'inosservanza di quelle più elementari, ossia di non avere verificato le capacità natatorie degli studenti intenzionati a fare il bagno, di non avere verificato le condizioni del lago, così come di non avere impartito ai ragazzi "le dovute direttive che gli avrebbero poi permesso di esercitare, in acqua, la necessaria sorveglianza e controllo … permettendo così l'entrata in acqua in modo disorganizzato di almeno 7 studenti tra cui __________. che poi seguì ma non raccolse in uno spazio delimitato e sotto suo controllo" (decreto d'accusa impugnato, act. B). Ora, le omissioni indicate dal magistrato inquirente non sono – di per sé – contestate dalla difesa e sono state per altro riconosciute dall'imputato in sede predibattimentale (cfr. in particolare il verbale d'interrogatorio del 12 ottobre 2001, act. 27, pag. 2 nel mezzo: "dichiaro che non mi sono informato, prima di andare, sulla natura del lago __________o", pag. 3 nel mezzo: "ai ragazzi facenti parte del gruppo io non ho chiesto se sapevano nuotare o meno. … ho ritenuto, avendoli visti in costume da bagno, che chi entrava in acqua al lago sapesse nuotare", pag. 3 in basso: "arrivati sul luogo 3/4 ragazzi che avevano già indossato il costume sono subito entrati in acqua" e "si sono allontanati per circa una ventina di metri raggiungendo una boa. […] Io sono poi entrato in acqua e dopo di me … sono poi entrati altri 3 ragazzi" e pag. 5 in alto: "io sono stato assieme a [M.] sempre a 50/60 metri dalla riva sia nuotando che giocando insieme a lui").

c) Né l'imputato – già titolare di un brevetto di bagnino e di soccorritore, con passate esperienze di bagnino e istruttore di nuoto (act. 27, in particolare pag. 1 in basso) – ha fatto valere, per avventura, di non conoscere i propri doveri di verifica, di istruzione e di sorveglianza verso i suoi allievi (act. 27, pag. 2 a metà: "A domanda del Magistrato per quel che concerne le regole che mi sono state insegnate in merito alle norme di sicurezza e di controllo degli utenti di piscina dichiaro che tra gli obblighi da seguire vi è quello di tenere sempre sott'occhio la piscina e chi ne beneficia onde verificare che non vi siano dei problemi e di intervenire per il salvataggio se un qualche bagnante si trovi in difficoltà", pag. 2 in basso e pag. 3 in alto: "non mi è mai stato detto che è necessario raccogliere preliminari informazioni prima di andare con una comitiva in acque pubbliche (lago). Riconosco che comunque, in modo generale, queste informazioni bisognerebbe prenderle", e pag. 5 nel mezzo: "Con il senno di poi è difficile dire se posso farmi dei rimproveri o meno. Avrei dovuto essere più vicino però vorrei anche ricordare che dovevo pure raggiungere [M.]. E se fosse capitato qualcosa a [M.]? Con il senno di poi sicuramente i ragazzi avrebbero dovuto essere più vicini l'uno all'altro in un raggio che stimo in 10/20 metri e ciò per permettere un immediato intervento di salvataggio"). L'accusato ha disatteso pertanto regole che sapeva di dover rispettare. Del resto, le norme di sicurezza ravvisate dal magistrato inquirente sono suggerite dal buon senso e risultano senz'altro riconoscibili anche a persone senza cognizioni specifiche in materia di soccorso.

d) Nulla muta ai doveri predetti, contrariamente al parere della difesa, la circostanza che i ragazzi fossero ormai prossimi alla maggior età, ove solo si consideri come essi – proprio perché adolescenti – non potevano né dovevano giocoforza rendersi conto dei pericoli inerenti a una nuotata nel lago. La giovane età li induceva semmai a sopravvalutare le loro capacità e ad assumere rischi maggiori, di cui un docente avrebbe dovuto tenere conto. Né giova alla difesa evocare l'assenza di insidie apparenti di un bagno in acque a prima vista invitanti e innocue: per tacere del fatto che il nuoto nel lago configura – di per sé – un'attività pericolosa anche in assenza di segnali premonitori (e di ciò ha dato atto lo stesso difensore al dibattimento), le circostanze del caso concreto erano senz'altro suscettibili di indurre una persona avveduta a prendere le debite precauzioni. Trattavasi infatti di una giornata torrida (deposizione di E. del 6 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 verso l'alto: "Era veramente caldo"; v. anche verbale d'interrogatorio dell'imputato del 6 settembre 2001 allegato all'act. 14, pag. 2 in alto, e act. 38), i ragazzi avevano camminato molto ed erano sudati (deposizione di J. del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 nel mezzo: "mi è sembrato lunghissimo"; deposizione di E. e interrogatorio dell'imputato appena citati, loc. cit.), durante la passeggiata la vittima aveva mangiato diversi biscotti (deposizione di R. del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 a metà e in fondo), in superficie l'acqua era calda ma appena sotto era molto fredda (deposizione di J. del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 3 in alto). In simili circostanze, l'imputato non poteva lontanamente escludere che uno dei ragazzi venisse a trovarsi in difficoltà o che si potesse altrimenti verificare una situazione di bisogno.

  1. Assodata la negligenza del prevenuto per avere omesso di verificare le capacità natatorie degli studenti e le condizioni del lago, così come per non avere impartito le necessarie istruzioni affinché i ragazzi rimanessero vicini, occorre ora vagliare l'esistenza di un nesso causale fra la colpa e l'evento dannoso. È necessario in altre parole verificare se l'imputato, agendo come avrebbe dovuto, avrebbe verosimilmente evitato l'infortunio o ne avrebbe quanto meno ridotto la gravità (cfr. sopra, consid. 1).

a) A ragione la difesa rileva come l'omessa verifica delle capacità natatorie dei ragazzi non abbia influito sull'accaduto: la vittima era infatti un buon nuotatore (aveva anche praticato la pallanuoto: cfr. act. 3, pag. 2 in fondo) e nulla agli atti permette di ricondurre l'evento a problemi di siffatta natura.

Altrettanto non si può dire invece per l'omessa verifica delle condizioni del lago. Contrariamente al parere espresso dalla difesa al dibattimento, tale dovere di accertamento non riguarda solo la natura del fondale, ma anche la profondità (sopra, consid. 3a) e, di riflesso, le condizioni di visibilità sott'acqua. Avesse adempiuto i suoi doveri in proposito, l'imputato si sarebbe senz'altro reso conto delle difficoltà di soccorso legate alla profondità del lago – per altro già a pochi metri dalla riva (cfr. il penultimo allegato al rapporto d'intervento dei sommozzatori, act. 15) – e alla scarsa visibilità (act. 3, pag. 2 in alto; cfr. anche il verbale d'interrogatorio dell'imputato allegato all'act. 14, pag. 2 verso il basso: "Mi sono immerso fino ad avere male alle orecchie ma la visibilità era scarsa e non era possibile vedere nulla"). Ciò avrebbe con ogni probabilità indotto il docente a prestare maggior attenzione agli alunni e, in specie, a evitarne l'entrata in acqua disorganizzata.

b) Quanto all'obbligo di istruire gli studenti perché rimanessero in gruppo, la difesa si duole di come __________. non abbia manifestato in modo riconoscibile le sue difficoltà (tanto che i compagni pensavano stesse giocando) e si sia subito inabissato. Ne desume, il legale, che l'osservanza delle debite precauzioni non avrebbe permesso – comunque sia – un tempestivo soccorso e non avrebbe quindi potuto evitare, in ultima analisi, la tragedia. Il fatto è che la vittima non si è subito inabissata: il compagno che gli nuotava vicino ha avuto modo infatti di riferire quanto segue (cfr. deposizione di J. del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 verso il basso):

[…] nel ritorno a 10/15 metri dalla riva ho notato [__________.] ed anche lui stava tornando a riva, era dietro di me a circa 1 o 2 metri.

Quando io sono arrivato a circa 10 metri ho senti[to] "Help Help" alle mie spalle ma non forte sembrava che stava giocando.

Allora sono tornato verso [__________.] ed ho pensato di stare al gioco, sono arrivato vicino a lui e gli ho tenuto la testa e lui muoveva tranquillamente le gambe e le braccia come tutte le persone quando stanno a galla normalmente.

Non era in panico e il suo sguardo era normalissimo.

L'ho guardato in faccia e sembrava che stava bene allora sono tornato a riva. Appena sono tornato a riva ho sentito dire che [__________.] era sparito sott'acqua.

[…]

Il racconto dello studente evidenzia anzitutto come la vittima abbia chiesto aiuto prima d'inabissarsi. Certo senza urlare, ma in modo senz'altro intelligibile (cfr. anche la lettera 29 agosto 2001 allegata all'act. 21: "He cried for help") se si pensa ch'egli è stato sentito dal compagno sebbene costui non gli stesse prestando alcuna attenzione, stesse nuotando e gli voltasse finanche le spalle. Fosse stato vigile e abbastanza vicino da mantenere un contatto uditivo (sopra, consid. 3a in fine), l'imputato avrebbe quindi potuto sentire la richiesta di soccorso dell'alunno, tanto più in un luogo non affollato e nelle condizioni di bel tempo e lago calmo vigenti al momento dell'incidente (v. act. 38). Né sovviene al prevenuto la circostanza che taluni ragazzi non abbiano saputo cogliere la gravità della situazione, credendo a torto che la vittima stesse giocando (deposizioni di E. del 6 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 nel mezzo e verso il basso, di J del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 verso il basso e di F. del 28 agosto 2001 allegata all'act. 3, pag. 1 a metà). Un insegnante con cognizioni di soccorritore non sarebbe infatti dovuto cadere nell'errore di valutazione di ragazzi inesperti: udita la richiesta d'aiuto, egli avrebbe dovuto in ogni caso intervenire, vagliare le condizioni dell'alunno e – sorgendo il benché minimo dubbio – accompagnarlo a riva. Dalla deposizione di J. si evince altresì che sono trascorsi diversi secondi dalla richiesta d'aiuto all'inabissamento, durante i quali il prevenuto avrebbe avu­to tutto il tempo di raggiungere il ragazzo, che per di più era sorretto dal compagno ("gli ho tenuto la testa"), per poi verificarne lo stato di salute e soccorrerlo. L'imputato si è invece precluso la possibilità di intervenire tempestivamente omettendo – come detto – di istruire gli studenti affinché rimanessero in gruppo. Anche sotto questo profilo la tesi accusatoria merita pertanto conferma.

  1. Da una valutazione globale degli atti istruttori, questo giudice perviene al convincimento che il prevenuto, agendo come le circostanze gli imponevano di fare, avrebbe evitato – con ogni verosimiglianza (sopra, consid. 1) – la tragedia. Donde la negligenza e l'esistenza di un nesso causale fra il mancato agire dell'imputato, garante verso l'allievo, e l'evento dannoso. I requisiti cui l'art. 117 CP subordina il reato di omicidio colposo risultano pertanto adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

  2. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per avere imprudentemente omesso di osservare le più elementari norme di sicurezza e le tragiche conseguenze di siffatta negligenza, la quale ha comportato la morte di un giovane. Per altro verso occorre tenere conto della fatalità che sempre è presente in infortuni colposi, così come il rimorso e la sofferenza morale che sia il magistrato inquirente sia il legale di parte civile hanno riferito avere scorto nell'imputato in sede predibattimentale. In favore del prevenuto concorre inoltre l'assenza di precedenti penali. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare la condanna prospettata dal Procuratore pubblico alla pena di trenta giorni di detenzione, così come di addebitare all'interessato gli oneri processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere il condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di due anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso adeguato alle circostanze del caso concreto. L'esito dell'attuale giudizio giustifica altresì di accogliere la domanda formulata dal legale di parte civile al dibattimento – cui la difesa non si è opposta nell'evenienza di una condanna – intesa a riconoscere in questa sede "il principio dell'obbligo di risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile" (istanza del 28 aprile 2004 prodotta al dibattimento).

Per questi motivi,

visti gli art. 41, 63 e 117 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara ACCU 1

autore colpevole di omicidio colposo, art. 117 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________ del __________2002;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3100.–;

rinvia la parte civile al foro competente, riconoscendo in questa sede il principio dell'obbligo di risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

ACCU 1 per il tramite dell'avv. __________,

,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta di pagamento a carico di ACCU 1:

fr. 750.– tassa di giustizia

fr. 2350.– spese giudiziarie

fr. 3100.– totale

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24.03.2026