Incarto n. 10.2002.165/AMM DAP 1851/2001
Bellinzona 8 ottobre 2003
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
_________, di _________ e fu _________ n. _________, nato a _________ il __________ __________ __________, attinente di ___________domiciliato a _________, via _________, coniugato, pensionato (difeso dall'avv. _________ _________, _________)
accusato di complicità in truffa mancata,
per avere prestato la propria collaborazione alla signora _________, con la finalità da parte di quest'ultima di trarre in inganno il giudice del merito, nell'ambito della causa civile che la oppone alle signore _________ _________, _________ _________ e _________ _________, presso il Tribunale civile di _________, al fine di procacciarle un indebito profitto;
e meglio per avere consegnato alla signora _________ il brevetto notarile n. _________ del __________ __________ 1999 rogato, su sua richiesta, dal notaio avv. _________ (nel quale attestava, in urto con la verità, che le società _________ e _________ _________ _________, __________, erano state costituite su mandato di _________, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione), sapendo che la signora _________, che gli aveva chiesto tale brevetto, lo avrebbe prodotto nella causa civile che la oppone alle signore _________, al fine di provare una circostanza di fatto contraria al vero (in specie, l'asserita sua titolarità su beni di spettanza del defunto ing. __________ _________), con l'intenzione di ingannare il giudice in merito a una circostanza di fatto rilevante per la causa civile e di procacciare così alla signora _________ un indebito profitto;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CP, in relazione con gli art. 22 e 25 CP;
fatti avvenuti a _________ e a _________, a far tempo dai mesi di marzo/aprile 1999;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, che propone la condanna:
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 1700.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 5 settembre 2001;
indetto il dibattimento 8 ottobre 2003, al quale sono intervenuti l'accusato, il difensore e il patrocinatore delle parti civili avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione dei testi __________ __________, __________ __________ e __________ __________;
sentiti – il patrocinatore delle parti civili, il quale rileva come l'istruttoria abbia permesso di accertare l'esistenza di tutte le circostanze ravvisate dal Procuratore pubblico nel decreto d'accusa, ossia che il contenuto del brevetto notarile è in palese urto con la verità e l'interessato non poteva ignorarlo, che il brevetto – come risulta dal documento medesimo – è stato allestito su richiesta di _________, che l'imputato sapeva che il documento sarebbe stato prodotto nella causa successoria italiana e che tale documento era di rilievo ai fini di tale giudizio; donde l'adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di complicità in truffa mancata; ne conclude – il patrocinatore – per la conferma del decreto d'accusa e per l'assegnazione alle parti civili di una congrua indennità a titolo di ripetibili;
– il difensore, il quale nega per converso la realizzazione dei presupposti del reato e conclude per il proscioglimento dell'accusato;
– da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se l'imputato è autore colpevole di complicità in truffa mancata, commessa nelle circostanze di cui sopra.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
2.3 se la condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. _________ _________, nato a _________ il 23 giugno 1936, ha svolto l'apprendistato di commercio alla __________ __________ di __________ a _________. Dopo aver conseguito il relativo diploma, egli ha lavorato dal 1954 al 1957 come impiegato all'ufficio __________ della __________ __________ __________ a __________. Nel 1957 _________ _________ è stato assunto come impiegato dalla __________ __________ (in seguito divenuta __________ __________ __________) di _________, della quale è diventato direttore nel 1967 e poi – nel 1989 – direttore generale della sede centrale e delle succursali di __________, __________, __________ e __________. Nel 1994, in esito alla fusione della __________ __________ __________ con la __________ __________ di __________, _________ _________ ha perso la funzione di direttore generale, per assumere la carica di direttore per la clientela della __________ __________ (ora __________ __________ __________) a _________. Dopo due periodi di inabilità lavorativa dovuti a incidenti della circolazione nel 1995 e nel 1997, _________ _________ è stato congedato il 30 giugno 1998. Attualmente egli è in pensione, pur continuando a seguire taluni clienti di fiducia.
B. Il 1° marzo 1999 egli ha reso davanti al notaio avv. _________ la seguente dichiarazione, attestata con brevetto notarile:
Sono certo, per essermene occupato nell'ambito della mia attività quale banchiere, che _____, coniugata __________, fu , nata il __________ () __________ 1934 (millenovecentotrentaquattro), cittadina italiana residente a __________, vedova, è proprietaria delle società _________ e _________ _________ _______, __________ (____). So, per mia diretta conoscenza, che dette società sono state costituite su mandato della suddetta _________, e che essa ne è stata la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione.
La presente dichiarazione notarile è rilasciata su richiesta dell'interessata, che mi ha svincolato dal relativo dovere di segretezza.
C. Il 31 luglio 2000 _________, _________ e _________ _________ – cittadine italiane residenti a _________ – hanno denunciato _________ _________ al Ministero pubblico per possibili reati di falsità in documenti e complicità in truffa mancata in relazione con il predetto brevetto notarile, riassumendo i fatti come segue (act. 1, pag. 2-4, nel classificatore 1, comparto 1):
Egli ebbe dal suo primo matrimonio (sciolto con sentenza di divorzio nel 1973) tre figlie: _________, _________ e _________ _________.
In data ____________________ 1974 il defunto si risposò a __________ con _________, la quale aveva già un figlio dal suo primo matrimonio (doc. 11).
Eredi legittimi del defunto sono pertanto le tre figlie qui denuncianti e la vedova sposata in seconde nozze (cfr. atto di notorietà del notaio __________ __________ __________, doc. 2). Mette conto di precisare che il figlio di _________ nato prima del matrimonio con __________ _________ non è stato adottato da quest'ultimo e non è pertanto erede legittimo.
Dopo il decesso di __________ _________ è sorta una contestazione tra i summenzionati eredi: da una parte la vedova sposata in seconde nozze, dall'altra parte le tre figlie di primo matrimonio del defunto, qui denuncianti. Segnatamente, è in corso a _________ una vertenza giudiziaria a seguito del sequestro, chiesto dalle figlie, delle quote della società di diritto italiano __________ __________ __________. (nel seguito: __________) (doc. 3).
La __________ venne costituita il ____________________ 1972 (doc. 4). Il medesimo anno essa acquistò un immobile a __________ -_________. Questa società, a cui rimase formalmente estraneo l'ing. __________s, fu in realtà voluta e organizzata da quest'ultimo.
Il capitale sociale della __________ fu equamente distribuito tra due _________en con sede a __________. Si tratta della _________ _________ _________ (nel seguito: _________) e della _________ (nel seguito: __________). Queste società furono costituite a tal scopo, su mandato dell'ing. __________ __________, in data ____________________ 1972. Fino al giorno della loro liquidazione, presidente del Consiglio di amministrazione fu sempre il signor _________ _________ (doc. 5 e 6). In questa veste il signor _________ rappresentò le due _________en _________ e _________al rogito notarile di costituzione della __________.
A partire dal 1995, diventarono soci della __________ la signora _________ e il di lei figlio in luogo delle due _________en _________ e __________. Il cambiamento dell'assetto societario fu predisposto – come meglio si dirà nel seguito – dallo stesso ing. __________ __________.
Successivamente le due _________en _________ e _________furono poste in liquidazione e cancellate dal Registro di commercio del Principato del __________ in data ____________________ 1998 (doc. 5 e 6).
Nella cennata vertenza giudiziaria italiana la signora _________ ha sostenuto di essere sempre stata, sin dall'origine (1972), la beneficiaria economica delle due _________en _________ e __________. Per sostanziare questa tesi, la signora _________ ha prodotto nel procedimento di sequestro un brevetto notarile attestante una dichiarazione di _________ _________, resa di fronte al notaio avv. _________, _________, il ____________________ 1999 (doc. 7).
_________ ha testualmente dichiarato:
… [cfr. sopra, consid. B]
Da documenti in possesso delle figlie risulta per contro (e come meglio si dirà più sotto) che _________ _________ ha in realtà amministrato le due _________en _________ e _________dalla loro costituzione fino al loro scioglimento sempre per conto dell'ing. __________ __________, che ne era dunque il solo proprietario e beneficiario economico. Di conseguenza, le figlie, alla morte del padre, hanno formalmente invitato _________ _________ a fornire un rendiconto dettagliato sul suo operato quale amministratore delle due _________en e quale fiduciario del defunto. Le figlie hanno in particolare chiesto precisazioni sulla destinazione dell'ingente patrimonio delle due società ed in generale dei beni del defunto affidati a _________ _________ (doc. 8). Quest'ultimo ha risposto al legale svizzero delle figlie eredi con scritto 24 febbraio 2000 affermando "di non avere niente da comunicare alle sue mandanti in merito alle società _________ e __________________ in quanto non mi risultano essere di pertinenza del defunto ing. _________" (doc. 9).
Nuovamente incalzato dal legale delle figlie, _________ _________, con scritto 19 marzo 2000, è ritornato sui suoi passi, sconfessando quanto precedentemente dichiarato, segnatamente nel brevetto notarile doc. 7. Egli, ancorché con affermazione piuttosto vaga, non ha più parlato di certezza con riguardo alla posizione di avente diritto economico di _________; ha precisato che la posizione di proprietaria di quest'ultima era semmai riferita "a metà anni novanta", aggiungendo che gli sembrava di ricordare che almeno una delle due _________en, in precedenza, facesse capo all'ing. __________ __________ (doc. 10).
D. In esito alle indagini esperite, con decreto d'accusa del 3 settembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto _________ _________ autore colpevole di complicità in truffa mancata, per avere prestato la propria collaborazione a _________ con la finalità da parte di quest'ultima di trarre in inganno il giudice civile italiano, al fine di procacciarle un indebito profitto. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 1700.–. _________ _________ ha introdotto il 5 settembre 2001 opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
L'art. 146 cpv. 1 CP commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Può essere punito con pena attenuata (art. 65 CP) chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto (art. 22 cpv. 1 CP), come pure chi aiuta intenzionalmente altri a commetterlo (art. 25 CP). Il reato di truffa – cui la giurisprudenza assimila la truffa processuale (DTF 122 IV 197) – presuppone in particolare un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni; in siffatta evenienza occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).
Il Procuratore pubblico rimprovera in sostanza all'accusato di avere attestato per brevetto notarile, in urto con la verità, "che le società _________ e _________ _________ _________, __________, erano state costituite su mandato di _________, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica fin dalla loro costituzione" (cfr. decreto d'accusa, pag. 1 verso il basso). L'imputato sapeva altresì, sempre stando all'autorità inquirente, che il brevetto notarile – richiestogli da _________ – sarebbe stato da lei prodotto nella causa successoria italiana nell'intento di ingannare il giudice su una circostanza di fatto rilevante per l'esito della lite. Le parti civili si allineano alla posizione del Procuratore pubblico, sottolineando che l'istruttoria ha permesso di accertare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del reato ravvisato nel decreto d'accusa. È dimostrato in particolare, a loro parere, che il contenuto del brevetto notarile è falso e l'interessato non poteva ignorarlo (documentazione agli atti e affermazioni contraddittorie rese dall'accusato), che il brevetto è stato allestito su richiesta di _________ (dichiarazione contenuta nel brevetto medesimo), che l'imputato conosceva l'intenzione di quest'ultima di produrre il brevetto nella causa successoria (verbale del 22 agosto 2000, pag. 4 a metà, nel classificatore 1, comparto 4) e che tale documento era di rilievo ai fini del giudizio civile (deposizioni testimoniali degli avv. __________ __________ e __________ __________). La difesa nega per converso la commissione del reato e conclude per il proscioglimento dell'accusato.
A ragione il Procuratore pubblico e le parti civili ravvisano l'erroneità del brevetto notarile in merito all'avente diritto economico delle società litigiose "fin dalla loro costituzione". Dal fascicolo processuale emergono infatti elementi concordanti atti a comprovare che la _________ e la _________ _________ _________ sono appartenute, quanto meno sino al 1995, non a _________ ma al defunto ing. __________ _________: basti rilevare che i commercialisti italiani succedutisi nell'incarico di curare le posizioni fiscali delle società non si sono mai rivolti a _________, ma solo al defunto marito (cfr. segnatamente doc. 12, 14, 15, 16 e 17 allegati alla denuncia penale), che l'ing. _________ ha avuto modo di aiutare economicamente le figlie con averi provenienti dal conto corrente bancario della _________ _________ _________ (cfr. segnatamente i bonifici di cui al doc. 21 allegato alla denuncia), che le relazioni bancarie intestate a entrambe le società presso la __________ __________ __________ sono state alimentate, fino al 1995, con fondi di spettanza del defunto (cfr. i motivi posti a fondamento del decreto d'abbandono ABB __________/__________del ____________________ 2001, consid. 2, allegato alla lettera 30 settembre 2003 del patrocinatore delle parti civili) e che __________ _________ è stato finanche esplicitamente indicato dalla banca quale avente diritto economico dei valori in essere a nome delle _________ e _________ _________ _________ (cfr. le dichiarazioni complementari al formulario A del mese di marzo 1989 prodotte dal patrocinatore delle parti civili con la citata lettera del 30 settembre 2003). Sotto questo profilo, la tesi accusatoria merita dunque conferma.
Il fatto è che l'imputato non ha fondato la "diretta conoscenza" del beneficiario delle società sui documenti appena evocati, della maggior parte dei quali egli ignorava per altro l'esistenza, ma su quanto riferitogli – personalmente – dallo stesso __________ _________, come risulta dal verbale d'interrogatorio del 22 agosto 2000 davanti al segretario giudiziario: "io non so dove si trovassero materialmente i certificati azionari delle due società. Io sapevo che le società erano servite per acquistare, tramite della __________, l'immobile sito a _________, dove abitavano l'ing. __________ e la signora _________. Immobile che a detta dell'ing. _________ doveva appartenere alla signora _________. Circostanza, questa, che mi è stata più volte confermata verbalmente dall'ing. __________ e che poi ho constatato, successivamente, di persona, al momento della consegna delle dichiarazioni di cessione in bianco dimostranti la titolarità della società, da parte della signora _________, nel maggio 1995" (cfr. act. 1, pag. 3 nel mezzo, nel classificatore 1, comparto 4). L'interessato ha soggiunto, nel medesimo verbale, di avere attestato che "la _________ _________ _________ e la _________ erano state costituite su mandato della signora _________, rispettivamente che quest'ultima ne era la beneficiaria economica sin dal momento della loro costituzione […] perché così ne ero convinto e perché me lo aveva detto anche l'ingegnere " (act. citato, pag. 4 verso l'alto). L'accusato ha confermato in sostanza tali affermazioni anche al dibattimento, con la precisazione che ai colloqui con l'ingegnere soleva partecipare anche _________, la quale lasciava però di regola parlare il marito com'era allora consuetudine. La difesa ha sottolineato altresì che agli inizi degli anni Settanta, all'epoca della costituzione delle società in rassegna, era perfettamente normale – in virtù dei rapporti allora vigenti fra la banca e il cliente – che l'istituto facesse affidamento alle dichiarazioni del cliente, delle quali non v'era né obbligo legale di verifica né motivo di dubitare. Ciò valeva a maggior ragione nelle relazioni tra l'accusato e il defunto ingegnere, che si conoscevano già dagli anni Sessanta e tra i quali si era instaurato un profondo rapporto di stima e di fiducia reciproca. Donde l'affermazione di cui al brevetto notarile sulla cognizione diretta del beneficiario economico delle società in origine, cui l'imputato associava – di riflesso – il mandante effettivo della costituzione (cfr. anche il verbale di udienza del 13 dicembre 2002, pag. 2 risposta 2, allegato alla lettera 30 settembre 2003 delle parti civili: "non ricordo se fu la signora _________ o suo marito a conferirmi l'incarico. Ricordo soltanto che la costituzione delle due società avvenne per conto della signora _________").
L'imputato ha invero ammesso che, ripensando al contenuto della dichiarazione e all'uso che _________ intendeva farne, egli avrebbe dovuto esprimersi diversamente giacché le sue affermazioni avrebbero potuto essere malintese dal magistrato italiano. È vero altresì che dalla corrispondenza successiva al brevetto notarile emerge una certa indecisione dell'imputato (doc. 10 allegato alla denuncia). L'interessato ha avuto modo nondimeno di spiegare al riguardo "che dopo la sottoscrizione del documento di cui al doc. 7 mi è venuto qualche dubbio in merito, pensando al fatto che le _________en erano due. Di qui la riserva esposta nella mia lettera di cui al doc. 10" (cfr. il verbale citato, pag. 4). Egli nega tuttavia recisamente di avere saputo – o anche solo immaginato – di affermare circostanze non vere nel momento in cui ha allestito la dichiarazione in rassegna (verbale citato, loc. cit.: "ribadisco comunque che al momento della sottoscrizione del brevetto notarile ero senz'altro certo di quanto dichiaravo"). E questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori e aver sentito personalmente l'imputato, non può giungere al convincimento che quest'ultimo abbia avuto intenzione, foss'anche solo per dolo eventuale, di attestare fatti inveritieri. Tanto meno è ravvisabile una qualsiasi intenzione dell'accusato – incensurato e, come si è potuto constatare al dibattimento, dotato di un profondo senso del dovere – di prestarsi al possibile tentativo perpetrato da _________ di trarre in inganno il giudice italiano nella lite successoria che la oppone alle parti civili. Egli non avrebbe avuto del resto nessun interesse ad agire in tal modo, ben potendo immaginare le conseguenze penali che avrebbe potuto comportare una falsa attestazione, con il rischio per di più di infangare in fine carriera una solida reputazione maturata in oltre 40 anni di lavoro. Se ne conclude che l'imputato dev'essere prosciolto dall'accusa di complicità in truffa mancata, per difetto dei requisiti soggettivi del reato. Le spese sono poste a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).
Per questi motivi, visti gli art. 22, 25, 41, 63 e 146 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie _________ _________
dall'imputazione di complicità in truffa mancata per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________1/__________del ____________________ 2001;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, – _________ _________, per il tramite del patrocinatore, – _________ _________, per il tramite del patrocinatore, – _________ _________, per il tramite del patrocinatore, – avv. __________ __________, _________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, _________.
Il giudice: Il segretario: