10.2002.100

Incarto n. 10.2002.100/AMM DAP 2163/2002

Bellinzona 23 ottobre 2003

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ 1958, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato, agente polizia comunale (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di 1. ingiuria

per avere, il 18 agosto 2002, offeso l'onore di __________ __________ dichiarando, davanti agli agenti della Polizia cantonale, durante il suo interrogatorio, che ella è "molto limitata a livello mentale", come risulta dal relativo verbale;

reato previsto dall'art. 177 CP;

  1. coazione

per avere, il 25 dicembre 2001, intralciato la libertà di agire di __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, ostruendo loro temporaneamente la strada d'uscita in via __________, avendo egli parcheggiato la propria autovettura dietro quelle delle parti lese, come da lui ammesso durante il citato interrogatorio del 18 agosto 2002;

reato previsto dall'art. 181 CP;

fatti avvenuti a __________ nelle riferite circostanze di tempo;

perseguito con decreto d’accusa DAP / del __________ 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna dell'imputato:

  1. Alla multa di fr. 400.–,

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–,

e inoltre rinvia le parti civili al foro civile competente per eventuali loro pretese;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 19 settembre 2002;

indetto il dibattimento 23 ottobre 2003, al quale sono comparsi l'accusato con il difensore, le parti civili con il loro legale e le parti lese, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire chiedendo la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti – il patrocinatore di parte civile, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa, per la rifusione alle parti civili del danno di fr. 3507.60, con interessi al 5% dal 7 ottobre 2002, come pure di fr. 1.– ciascuno a titolo di riparazione morale e una congrua indennità per ripetibili;

– il difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato da entrambe le imputazioni e si oppone alle pretese civili;

– da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se l'imputato è autore colpevole di

1.1 ingiuria, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.2 coazione, commessa nelle circostanze di cui sopra;

  1. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1.1 e/o 1.2, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

  2. Il giudizio sulle pretese di parte civile, sugli oneri processuali e sulle ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che le parti civili hanno formulato dichiarazione di ricorso e postulato la motivazione scritta della sentenza;

ritenuto in fatto:

che il 22 marzo 2002 __________ e __________ __________ hanno querelato e denunciato __________ __________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e coazione in seguito a fatti avvenuti il 25 dicembre 2001, 9 e 28 gennaio 2002, costituendosi nel contempo parte civile;

che il 6 settembre 2002 __________ e __________ __________ hanno sporto un'ulteriore querela per "diffamazione, calunnia e subordinatamente ingiuria" in relazione con dichiarazioni rilasciate dall'accusato davanti alla polizia cantonale durante un interrogatorio del 18 agosto 2002;

che con decreto d'accusa del 23 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ colpevole di ingiuria per avere, il 18 agosto 2002, offeso l'onore di __________ __________ dichiarando, davanti agli agenti della Polizia cantonale, durante il suo interrogatorio, che ella è "molto limitata a livello mentale", rispettivamente di coazione per avere, il 25 dicembre 2001, intralciato la libertà di agire di __________ __________a, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, ostruendo loro temporaneamente la strada d'uscita in via __________, avendo egli parcheggiato la propria autovettura dietro quelle delle parti lese;

che, in applicazione della pena, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell'imputato al pagamento di una multa di fr. 400.– e di oneri processuali per complessivi fr. 200.–, rinviando __________ e __________ __________ al foro civile per eventuali loro pretese;

che nel medesimo decreto il Procuratore pubblico ha pronunciato invece il non luogo a procedere per i reati di diffamazione e calunnia;

che __________ __________ ha introdotto il 19 settembre 2002 opposizione al decreto d'accusa;

e considerato in diritto:

che per l'art. 177 cpv. 1 CP chiunque offende in altro modo (non per diffamazione o calunnia) con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa;

che in concreto l'accusato, durante un interrogatorio del 18 agosto 2002 davanti alla polizia cantonale, ha dichiarato quanto segue (act. 6, allegato 4, pag. 2 in alto):

Svariate volte ho cercato di sorvolare agli abusi fatti dai coniugi __________ cercando sempre di trovare con loro un'intesa ma purtroppo ed in particolare con la moglie, "molto limitata a livello mentale", non si riesce a parlare.

che l'affermazione secondo cui __________ __________ sarebbe "molto limitata a livello mentale" offende manifestamente l'onore dell'interessata e configura senz'altro un'ingiuria nel senso dell'art. 177 cpv. 1 CP, non supportata altresì da motivi giustificativi a norma dei cpv. 2 o 3;

che sotto questo profilo la tesi accusatoria merita dunque conferma;

che il Procuratore pubblico rimprovera dipoi all'imputato di avere intralciato la libertà di agire di __________ __________a, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per avere parcheggiato la propria autovettura dietro le automobili di costoro;

che siffatta imputazione, come risulta dalla descrizione appena evocata, non coinvolge __________ e __________ __________, i quali non hanno impugnato il decreto d'accusa e non possono far valere circostanze che esulano dal medesimo;

che questi ultimi non risultano quindi lesi direttamente e personalmente dal reato di coazione, ragion per cui essi non sono legittimati – riguardo a tale capo d'accusa – a costituirsi parte civile nel senso dell'art. 69 CPP (cfr. Rusca/ Salmina/Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, n. 1, 3 e 4 ad art. 69 CPP) né tanto meno a notificare prove (v. lettera del 7 ottobre 2002) o a presentare ricorso (dichiarazione del 24 ottobre 2003);

che riguardo al possibile reato nei confronti delle parti lese, l'art. 181 CP reprime con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto;

che dottrina e giurisprudenza raccomandano di essere cauti nell'applicare la predetta disposizione quando, come nella fattispecie, la libertà di un terzo è stata intralciata "in altro modo" (cfr. Rep. 1994 pag. 454 con rinvii);

che l'impedimento deve in definitiva raggiungere un'intensità tale, ponderate tutte le circostanze del caso, da superare la misura ragionevolmente tollerabile e influire sulla formazione di volontà della vittima in modo analogo all'intralcio derivante dalla violenza o dalla minaccia annoverate all'art. 181 CP (DTF 129 IV 8 consid. 2.1 con richiamo di giurisprudenza; cfr. anche DTF inedita 6S.71/ 2003 del 26 agosto 2003, consid. 2.1);

che la giurisprudenza già avuto modo di negare una simile intensità in un caso analogo alla fattispecie, in cui un automobilista ha deliberatamente ostruito con la sua vettura, per 15–25 minuti, l'uscita dal parcheggio di un altro conducente, il quale – dopo un diverbio con l'interessato – è stato finanche costretto a chiamare la polizia per vedersi liberare il passaggio (ZR n. 90/1991 n. 38, citato anche da Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ª edizione, n. 7 ad art. 181 CP);

che in concreto l'imputato ha ammesso di avere posteggiato di proposito la sua vettura dietro le automobili delle parti lese, senza valide ragioni ("ero stufo di farmi prendere per i fondelli") ancorché provocato ("posteggiavano sulla mia proprietà giungendo praticamente a filo della mia entrata"), bloccandone l'uscita per una ventina di minuti, finché uno degli interessati ha suonato al suo campanello e gli ha chiesto di spostare il veicolo (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 3 seg.);

che l'impedimento alla libertà di agire delle parti lese, ancorché deliberato, non è dovuto a motivi riprovevoli, è stato di corta durata, non ha causato particolari disagi alle persone coinvolte ed è stato spontaneamente rimosso dall'accusato medesimo dietro semplice richiesta di un interessato;

che l'agire dell'imputato, tutto ben ponderato, non costituisce dunque un intralcio alla libertà delle parti lese tale da configurare una coazione nel senso dell'art. 181 CP, imputazione dalla quale l'accusato deve di conseguenza essere prosciolto;

che per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali;

che in concreto occorre considerare, da un lato, la gravità dell'offesa recata alla parte civile dall'affermazione litigiosa, non sorretta da valide giustificazioni e, dall'altro, l'assenza di precedenti penali dell'imputato e il proscioglimento dal reato di coazione;

che si giustifica, tutto sommato, di infliggere all'imputato una multa di fr. 200.– e di addebitargli inoltre oneri processuali per complessivi fr. 300.– (art. 9 cpv. 1 CPP);

che le parti civili non si sono opposte, come detto, al decreto d'accusa che rinviava le loro pretese al foro civile, ragion per cui le successive domande di risarcimento e di riparazione morale – non sorrette per altro da sufficienti riscontri probatori – esulano dal quadro dell'attuale giudizio;

che la parziale assoluzione dell'imputato giustifica altresì di soprassedere all'assegnazione di ripetibili a norma dell'art. 9 cpv. 6 CPP;

per questi motivi,

visti gli art. 177 e 181 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara __________ __________

autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2002;

proscioglie __________ __________

dall'accusa di coazione per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna __________ __________

  1. alla multa di fr. 200.–,

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–, senza assegnazione di ripetibili;

rinvia __________ e __________ __________ al foro civile competente per le loro pretese;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, __________,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di __________ __________:

fr. 200.– multa

fr. 150.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 500.– totale

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