10.2002.1

Incarto n. 10.2002.1/STD DAP 2761/2001

Bellinzona 4 febbraio 2003

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n/ __________, nato a __________ il __________ __________ __________, da e in __________, coniugato, __________ di __________ __________, difeso da: avv. __________ __________, __________,

prevenuto colpevole di di tentata falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS, per avere, presso la Gendarmeria di __________, in data __________ __________ 2000, nella sua funzione di __________ di Polizia, intenzionalmente tentato di attestare, in modo contrario alla verità, un fatto d'importanza giuridica,

e meglio,

per avere, sulla base del verbale di interrogatorio di polizia __________ __________ 2000, di .., alias __________, al quale aveva assistito l’amica .., alias __________, da lui allestito,

creato sua sponte, il giorno successivo, due nuovi e distinti verbali di interrogatorio in cui entrambe le predette ragazze figuravano quali autrici delle medesime dichiarazioni, verbali in seguito fatti sottoscrivere alle stesse,

in particolare nel caso del verbale di interrogatorio __________ __________ 2000, ore 15.48 di .., alias __________, ricopiando quanto già asserito nel verbale originale di .., senza apportare alcuna correzione, se non per la forma singolare del soggetto e l’eliminazione dei passaggi in cui ______________________________. parlava di sua madre,

attestato, contrariamente al vero, dichiarazioni che .. non aveva personalmente rilasciato e circostanze e modalità di interrogatorio diverse da quelle realmente avvenute,

reato rimasto allo stadio di tentativo, non essendo stati i suddetti documenti formalmente completati con la regolare firma dell’interprete;

fatti avvenuti il __________ __________ 2000 a __________;

reato previsto dall'art. 317 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa DAP n. __________ 2001 del Procuratore generale Luca Marcellini__________, che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 120.-- (centoventi).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2001 dall'accusato;

indetto il dibattimento 4 febbraio 2003, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal difensore ed il Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, in rappresentanza dell’autorità inquirente;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore pubblico, il quale conferma la richiesta di condanna e pena formulata nel DAP n. ____________________. In modo specifico egli sottolinea che sono adempiti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato previsto all’art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS. In effetti, la falsità dei verbali in questione, che rappresentano inequivocabilmente un atto ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS (cfr. DTF 106 IV 372), sarebbe data dal fatto che essi non sono stati confezionati il giorno indicato. Le interrogate non hanno mai reso dichiarazioni alla polizia in quella data. Infine, contrariamente a quanto traspare dal testo dei documenti in questione, il loro contenuto non è stato tradotto seduta stante alla signora __________. __________. ed alla signora ...

Dal punto di vista soggettivo l’accusato, sempre a detta del PP, ha agito con l’intenzione di creare un documento falso. Egli sapeva cosa stava facendo;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del suo patrocinato. In primo luogo i verbali in questione non hanno alcun valore giuridico, in quanto non sono stati sottoscritti dal traduttore. Oltre a ciò, essi non contengono, ancora secondo l’avvocato, dati falsi: l’indicazione del giorno 16 ottobre 2000 corrisponde alla data effettiva dell’interrogatorio ed è stata pertanto riportata correttamente. Dai verbali traspare inoltre in maniera limpida che le due ragazze sono state sentite assieme. Essi riprendono testualmente il contenuto della deposizione del 16 ottobre 2000, con correzioni minime atte ad evitare palesi incongruenze. Per quanto concerne l’intenzionalità essa sarebbe da escludere nel modo più assoluto, in quanto non è mai sussistita da parte dell'accusato la volontà di ingannare qualcuno. Al massimo egli avrebbe agito con leggerezza, per negligenza. Considerato che il nostro ordinamento penale non persegue il tentativo di reato commesso per negligenza, il signor __________ non è, a detta del suo difensore, punibile;

in replica il PP ribadisce che i verbali non sono mai stati confezionati il 16 ottobre 2000, per cui rappresentano oggettivamente dei falsi. L’intenzione di indurre in inganno è palesata dalla volontà di creare a posteriori un documento che non è mai esistito;

in duplica il difensore precisa che il verbale originale non è mai stato eliminato definitivamente per ingannare qualcuno, poiché esso era stato salvato nel computer della polizia. Il signor __________ ha stracciato il primo rapporto davanti alle due verbalizzanti, in quanto gli era stato detto che esso non andava bene;

sentito da ultimo l'accusato, il quale afferma che in tutti gli anni in cui ha lavorato in polizia nessuno gli ha mai spiegato come si procede per correggere eventuali lacune contenute in un verbale già sottoscritto. Egli ribadisce infine di non avere mai avuto l’intenzione di creare un falso e di ingannare qualcuno;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. __________.__________del Ministero pubblico, nonché gli atti formanti l’inc. __________di questa Pretura;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

E' il signor __________ __________ colpevole di tentata falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, per avere, presso la Gendarmeria di __________, in data 17 ottobre 2000, nella sua funzione di sergente di Polizia, intenzionalmente tentato di attestare, in modo contrario alla verità, un fatto d'importanza giuridica?

1.1. In caso di risposta affermativa deve e, se si, in che misura, essere ridotta la pena proposta?

1.2. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se si, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

premesso che il Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti con scritto di data 6 febbraio 2003 ha chiesto la motivazione della sentenza, mentre l’imputato non ha inoltrato alcuna dichiarazione in tal senso entro il termine di 5 giorni previsto dalla legge, art. 276 cpv. 2 CPP;

considerato in fatto ed in diritto

  1. I fatti ricostruiti in fase dibattimentale confermano sostanzialmente le risultanze istruttorie e possono essere così riassunti, limitatamente a quanto attiene al capo d’imputazione di cui all’art. 317 CPS.

Il 16 ottobre 2000 verso le 10.00 l’imputato ha ricevuto in ufficio, presso la Gendarmeria di __________, una lettera in lingua straniera datata 15 ottobre 2000, firmata dalle signore .. e .. e indirizzata alla sua attenzione. Allegato alla missiva v’era un biglietto con la dicitura “consegnata da __________ ”.

Lo scritto è stato tradotto la mattina stessa dall’interprete, signor __________ __________.

Nella lettera le due firmatarie denunciavano una certa __________ __________ di averle ingannate per aver promesso loro un lavoro nel nostro Paese quale ballerine ed intrattenitrici nei bar, mentre una volta giunte in Svizzera è stato loro chiesto di prostituirsi. Nel medesimo scritto le denuncianti asserivano anche che avrebbero dovuto pagare ad una certa __________ $ 2'800.-- per il viaggio.

Preso atto del contenuto della missiva, il signor __________ lo ha comunicato all’aiutante __________ ed al capitano __________. Quest’ultimo gli ha suggerito di assumere a verbale le dichiarazioni delle due ragazze e di procedere nel contempo al fermo della sedicente __________.

  1. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, l’imputato ha così telefonato al signor __________ , marito del gestore del “ __________ ” e di fatto responsabile della conduzione dello stesso, chiedendogli di accompagnare in ufficio le due ragazze per procedere all’interrogatorio.

Alla presenza dell’interprete signor __________, l’imputato ha interrogato le due denuncianti. Prima di redigere il verbale, il signor __________ ha contattato il commissario __________, chiedendogli come doveva procedere per non esporre a ritorsioni le due donne.

Secondo le istruzioni del commissario __________, egli avrebbe dovuto dapprima redigere un verbale per ognuna delle ragazze, sul quale avrebbe semplicemente dovuto indicare le loro generalità ed il nome di copertura; immediatamente dopo egli avrebbe poi dovuto procedere a stilarne un altro, sul quale avrebbero dovuto essere riportate le deposizioni vere e proprie e nel quale le due denuncianti avrebbero dovuto comparire unicamente con il nome fittizio.

In ossequio a queste direttive, verso le 15:00, l’imputato ha dato personalmente inizio alla verbalizzazione della versione concorde delle due donne, le cui dichiarazioni sono state riprese in un singolo documento.

Siccome il signor __________ era stato avvertito che la sedicente __________ sarebbe dovuta giungere al bar “__________ __________ ” verso le 16.00 - 16.30 di quel pomeriggio per riscuotere la suddetta somma, egli ha deciso di interrompere la stesura del resoconto per potersi recare, unitamente a tre colleghi, presso il citato esercizio pubblico e procedere al fermo della stessa.

Per evitare attese, la verbalizzazione delle persone in questione è stata continuata e conclusa dal sgt. __________.

Verso le 17.30, dopo aver atteso invano di poter catturare la sedicente __________, l’imputato è rientrato in ufficio ed ha trovato il verbale già firmato dalle ragazze e dall’interprete. Dal momento che in calce allo stesso era stato indicato il suo nome, dopo averlo letto, lo ha a sua volta sottoscritto.

  1. Il 17 ottobre 2000, l’imputato per il tramite del sgt. __________ ha trasmesso al commissario __________ i tre verbali in questione, oltre alla lettera e alla rispettiva traduzione.

Dopo poco tempo il sgt. __________ ha comunicato al signor __________ che, in base a quanto riferitogli, un Procuratore pubblico aveva osservato che la procedura adottata nel caso specifico non era proprio corretta. In effetti, secondo quanto spiegato dal magistrato, sarebbe stato opportuno redigere due verbali distinti per ognuna delle ragazze, in quanto un documento unico sottoscritto da due persone non avrebbe permesso di fare sufficiente chiarezza sull'origine delle dichiarazioni.

Sulla scorta di queste delucidazioni, il signor __________ si è quindi immediatamente recato al “__________ __________ ” e, per il tramite del signor __________, che fungeva da interprete, ha spiegato alle due donne che sarebbe stato necessario redigere due verbali distinti ed ha chiesto loro se avevano qualcosa da aggiungere o modificare rispetto a quanto dettato il giorno precedente. A tal proposito la signora .. ha chiesto di modificare parzialmente la prima frase del testo, togliendo per ovvi motivi il passaggio in cui la signora .. parlava di sua madre.

Rientrato in ufficio, l'imputato ha così proceduto a stendere i due verbali separati, correggendo i termini al singolare e togliendo il passaggio di cui sopra da quello relativo a __________ Nel pomeriggio egli è poi tornato al “__________ __________ ”, dove, sempre con l’aiuto del signor __________, ha chiesto alle due ragazze se erano d’accordo che la traduzione venisse fatta da quest'ultimo o se avesse dovuto chiamare l’interprete ufficiale. Le ragazze si sono dichiarate favorevoli a questo modo di procedere e, dopo aver sentito le spiegazioni sulle modifiche apportate, hanno apposto la loro firma sui relativi documenti. Dopodiché il signor __________, davanti alle due donne, ha stracciato l’originale del primo verbale e ne ha portato i pezzi in ufficio per distruggerli nel tritacarte.

In calce ai due nuovi verbali l’imputato ha comunque indicato il nominativo del traduttore ufficiale, signor __________. Quest’ultimo è stato da lui contattato telefonicamente dopo il rifacimento degli stessi, per chiedergli di passare in ufficio a controfirmarli.

Nonostante queste intenzioni, a seguito degli sviluppi intercorsi - soprattutto la retata della polizia al "__________ __________ " - gli atti in questione sono però rimasti nel cassetto della scrivania del signor __________, senza essere più stati sottoposti all'interprete e senza essere nemmeno mai stati fatti proseguire.

  1. L’art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS prescrive che i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente attestano in un documento, in modo contrario alla verità, un fatto d’importanza giuridica, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Nella presente fattispecie è incontestato che l’imputato, sergente della polizia cantonale, sia un funzionario ai sensi dell’art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS, in combinazione con l’art. 110 cifra 4 CPS.

Secondo l’art. 110 cifra 5 CPS, per essere ritenuto un documento ai sensi del codice penale, uno scritto deve essere destinato e atto a provare un fatto d’importanza giuridica.

Per costante dottrina e giurisprudenza, dalla formulazione stessa e dalla genesi del testo di legge risulta inequivocabilmente che lo scritto deve essere oggettivamente deputato a provare tutto o parte di ciò che esprime. Il legislatore ha così voluto evitare di escludere i cosiddetti documenti occasionali (come ad esempio una lettera d’amore), facendo però in modo che la volontà dell’autore non sia, da sola, sufficiente a donare allo scritto la qualità di documento.

Il fatto avente un’importanza giuridica è l’oggetto della prova che il documento deve essere in misura d’apportare. Esso deve avere forza probatoria rispetto a questioni da cui dipende la nascita, l’esistenza, la modificazione, il trasferimento o la constatazione di un diritto. Altrimenti detto, i dati contenuti nello scritto devono essere atti a modificare la soluzione di un problema giuridico (Bernard Corboz, Les principales infractions en droit suisse, vol. II, pag. 187 e ss., e riferimenti ivi citati).

Non è necessario che l'atto sia autentico. È però indispensabile un legame stretto tra la funzione ufficiale ed il documento. L’intervento dell’agente pubblico deve conferire al documento una credibilità accresciuta (ibidem, pag. 606).

  1. Nel caso di specie, gli scritti in questione sono dei verbali d’interrogatorio resi di fronte ad un agente della polizia cantonale - nell'ambito dell'esercizio della sua funzione di autorità inquirente, su delega del Ministero pubblico - destinati a provare la commissione di un reato, ossia un fatto d’importanza giuridica.

Non vi è dunque dubbio che gli stessi siano dei documenti ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS.

L’obiezione sollevata dall’imputato, secondo cui i verbali in questione non costituiscono dei documenti ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CPS, in quanto in assenza della firma dell’interprete non hanno alcuna valenza probatoria, è ininfluente ai fini del presente giudizio in quanto si tratta di un aspetto riconosciuto pure dall'accusa. In effetti, è indubbio che il reato sia rimasto al mero stadio di tentativo. Inoltre, come avremo modo di vedere in seguito, fanno difetto gli elementi soggettivi dell’infrazione.

  1. Giusta l’art. 317 cifra 1 cpv. 2 CPS la fattispecie è adempita allorquando viene attestato intenzionalmente, in modo contrario alla verità, un fatto d’importanza giuridica. Dal punto di vista soggettivo, il reato deve dunque essere commesso volontariamente. In via sussidiaria comunque, la legge sanziona pure le azioni effettuate per negligenza, art. 317 cpv. 2 CPS.

Secondo la costante dottrina e giurisprudenza, l'intenzionalità dell’autore deve essere volta all'obiettivo di trarre qualcuno in errore (DTF 121 IV 223, 113 IV 82, 100 IV 182). Affinché il reato possa essere considerato consumato non è però necessario che una persona sia stata effettivamente ingannata (DTF 121 IV 223).

Per ammissione dello stesso Procuratore pubblico, la falsificazione degli atti è comunque rimasta allo stadio di tentativo, considerato che i verbali in questione hanno acquisito forza probatoria, non essendo stati firmati dall’interprete e non essendo stati fatti proseguire al magistrato competente. La punibilità del signor __________ nascerebbe dal fatto che egli avrebbe intenzionalmente creato, di sua spontanea volontà, due nuovi e distinti verbali di interrogatorio in cui le due denuncianti figuravano quali autrici delle medesime dichiarazioni, e che essi sarebbero in seguito stati fatti sottoscrivere alle stesse. In particolare, nel caso del verbale di interrogatorio di __________., l'imputato avrebbe intenzionalmente ripreso dichiarazioni che la stessa non aveva personalmente rilasciato, nonché circostanze e modalità di interrogatorio diverse da quelle realmente avvenute.

Infatti agli atti, invece di un verbale originario con tutti i requisiti legali, ne figurano due confezionati il 20 ottobre 2000, contenenti delle dichiarazioni raffrontabili a quelle del testo del 16 ottobre 2000, ma che non sono state propriamente rese dalle ragazze in tale data e che non sono nemmeno state loro tradotte dall’interprete, assente al momento della firma.

A mente dell'accusa, nella presente fattispecie, non si può dunque parlare di negligenza, ma di intenzionalità: l’imputato sarebbe stato perfettamente al corrente di ciò che stava facendo, ossia attestare, contrariamente al vero, un fatto d’importanza giuridica.

  1. L’istruttoria non ha tuttavia permesso di dimostrare né che il signor __________ abbia avuto l’intenzione di creare un falso, né che egli abbia mirato ad ingannare qualcuno.

La decisione di redigere due verbali distinti, senza procedere ad un nuovo interrogatorio separato delle ragazze, è stata infatti presa dopo che i superiori dell'imputato gli avevano chiesto di rimediare alle lacune palesate dal primo scritto. Egli ha agito pertanto con la sola intenzione di sanare l'erronea assunzione delle prove in questione e non con quella di realizzare dei falsi idonei a trarre in errore terze persone.

Tutto questo è avvalorato dal fatto che i verbali “sdoppiati” riportano esattamente quanto riferito dalle ragazze in occasione del primo interrogatorio alla presenza dell’interprete, ad eccezione dei termini al singolare e dell’eliminazione dalle dichiarazioni di __________. della frase in cui __________. parlava di sua madre. La copia del verbale originale, che è stato possibile recuperare facilmente, essendo stata salvata su supporto informatico e mai cancellata, dimostra in modo inequivocabile che i due nuovi documenti sono identici a quello originale, distrutto di fronte alle denuncianti. A ciò va aggiunto che nulla permette di dubitare che in occasione del primo interrogatorio le due ragazze abbiano fornito una versione identica (cfr. anche verbale interrogatorio 11 giugno 2001 di __________ __________).

  1. Gli atti in questione riportano inoltre correttamente la data del 16 ottobre 2000 (ritenuto che in effetti l’interrogatorio si è svolto proprio in quella data) ed attestano che le due ragazze sono state sentite insieme, come realmente avvenuto.

Il signor __________ prima di procedere in tal senso aveva interpellato le due denuncianti, spiegando loro, per il tramite del signor __________, che bisognava redigere due verbali disgiunti e chiedendo loro se avevano qualcosa da aggiungere o modificare rispetto a quanto affermato il giorno precedente.

Dopo aver confezionato i due testi in esame egli li ha nuovamente sottoposti alle due, sempre facendo capo alla traduzione del signor __________, ed esse, dopo aver preso atto delle modifiche, li hanno firmati di propria spontanea volontà.

Da ultimo non va dimenticato che i documenti in oggetto non sono mai stati fatti proseguire, poiché il signor __________ si era riproposto di farli prima regolarmente esaminare e sottoscrivere dall'interprete ufficiale. Proprio a tal fine egli ha contattato il signor __________ subito dopo il rifacimento dei verbali.

  1. Quanto precede porta questo giudice al pieno convincimento che l’imputato ha agito in buona fede, senza la consapevolezza di creare un documento falso e, soprattutto, senza la volontà di ingannare altre persone. Egli ha per contro cercato in buona fede di adottare tutti gli accorgimenti che, secondo la sua visione delle cose ed in base a quanto riportatogli da colleghi e superiori, avrebbero potuto permettere di dar seguito ai desideri del Procuratore, senza ledere gli interessi delle ragazze e senza falsare le loro deposizioni.

Al signor __________ può essere dunque soltanto rimproverato d’aver agito negligentemente e con troppa sufficienza.

Trovandoci pertanto di fronte ad un tentativo di falsificazione di atti ex art. 317 CPS, commesso per negligenza, e tenuto conto che il nostro ordinamento penale non punisce il tentativo di reato effettuato per negligenza (cfr. J. Rehberg, Strafrecht I, 6 ed. p. 255), il signor __________ deve essere prosciolto e mandato esente da ogni pena.

visti gli artt. 18, 21 cpv. 1, 36, 48, 50, 63, 317 cifra 1 cpv. 2 CPS, 9 e ss. 273 e ss. CPPT e 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito n. 1;

proscioglie __________ __________, di __________ e __________, nato a __________ il ____________________ __________, da e in __________, coniugato, sergente di polizia cantonale;

dall’accusa di tentata falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 CPS per i fatti compiuti a __________ il 17 ottobre 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP n. __________ 2001;

le parti sono state avvertite dal giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 170.-- spese giudiziarie

fr. .-- testi

fr. 370.-- totale

fr. 400.-- aumento della tassa di giustizia per motivazione scritta

fr. 770.-- totale complessivo

Intimazione a:

__________ __________, __________ __________ __________, __________, Procuratore generale Bruno Balestra, __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________.

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

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