Incarto n. INC.2009.50703
Lugano 21 dicembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 12/14 dicembre 2009 da
__________, attualmente c/o carcere giudiziario __________ (patr. dall’avv. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 17 dicembre 2009 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano
viste le osservazioni 18 dicembre 2009 della difesa;
visto l’incarto MP __________ e il verbale 18 dicembre 2009 dell’accusato istante davanti al PP qui trasmesso in data odierna;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato arrestato il 29 ottobre 2009 dalla Polizia cantonale, unitamente ad altre tre persone, su ordine d’arresto di stessa data del PP, per titolo di rapina, sequestro di persona ed infrazione alla LF sulle armi e munizioni, in relazione ad una rapina, con sequestro di persona, avvenuta il 28 ottobre 2009 in danno della gioielleria __________ di __________, per opera di 4 rapinatori, che ha procurato una refurtiva in denaro contante, gioielli ed orologi del valore di oltre 1,2 mio di CHF.
Con richiesta di conferma dell’arresto del 30 ottobre 2009 (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 1) il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa a __________ per i reati summenzionati, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga.
Questo giudice, il 29 ottobre 2009, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione - al fine di accertare le sue responsabilità, di procedere ai confronti con i correi ed eventuali favoreggiatori, recuperare il maltolto e procedere ad accertamenti tecnici (impronte DNA e controlli telefonici) - pericolo di collusione con i coaccusati ed i correi e complici ancora da identificare e pericolo di fuga, in quanto cittadino straniero senza legami con la Svizzera.
A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia, __________ ha negato ogni coinvolgimento nella rapina in danno della gioielleria __________ di __________. Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti, e cioè quella di essere venuto a __________, nel pomeriggio del 29 ottobre, con un suo conoscente di nome __________ (il coaccusato __________, N.d.R.) che aveva incontrato in un bar a __________ e al quale avrebbe proposto di fare una passeggiata in macchina sino in Svizzera “purtroppo siamo arrivati che erano le 17.00. Quando ho abbordato il lungo lago e ho capito che cominciava a fare buio ho pensato che era meglio ritornare. Al limite sarei ripassato dalla __________ a __________ a vedere se c’era qualche vecchio amico” (verb. GIAR di __________ del 30 ottobre 2009, p. 2).
Egli ha mantenuto tale versione sino al 18 novembre 2009, quando ha ammesso davanti alla Polizia di avere portato __________ a __________ già il 28 ottobre 2009 (il giorno della rapina, N.d.R.) con la propria vettura __________ “il ritrovo era in __________ a __________, eravamo solo io e lui” (verb. PG __________ del 18 novembre 2009).
Giova rilevare che __________ è stato arrestato dalla Polizia cantonale, verso le 17.30 del 29 ottobre 2009, unitamente a __________, mentre erano a bordo del veicolo di __________ in territorio di __________ dopo essere partiti da __________. Altre due persone accusate della rapina, __________ e __________, sono invece state arrestate in territorio di __________, verso le 16.30, a bordo di un veicolo condotto dalla __________.
Giova altresì rilevare che nel frattempo la Polizia cantonale ha potuto recuperare gran parte della refurtiva, che era stata nascosta a __________.
L’11 dicembre 2009 il PP ha esteso a __________ l’accusa per titolo di favoreggiamento (cfr. verb. PP 11 dicembre 2009 di __________, p. 1).
B.
Il 12 dicembre 2009 __________, con l’istanza in discussione giunta la MP il 14 dicembre successivo (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 1) e per il tramite del proprio difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria.
La difesa, dopo avere contestato l’esistenza dei seri indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati all’accusato, osserva che i reati di rapina e sequestro di persona sarebbero avvenuti mentre l’istante si trovava a __________ mentre che, per quanto riguarda il reato di favoreggiamento, l’istante non avrebbe saputo il motivo della presenza a __________ del conoscente __________ per il quale avrebbe funto unicamente da autista. Egli avrebbe negato di avere accompagnato __________ il giorno prima a __________, in quanto così richiesto da __________ nei frenetici attimi in auto prima dell’arresto, quando __________ gli avrebbe intimato di dire alla Polizia che erano arrivati in giornata da __________, ma mai l’istante avrebbe pensato che tale richiesta aveva come scopo quello di nascondere la commissione di una rapina con sequestro di persona di cui nulla sapeva.
Inesistenti i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di collusione, in quanto nel lungo periodo di carcerazione preventiva sin qui sofferto da __________, gli inquirenti hanno potuto compiere gli accertamenti del caso. Le verifiche tecniche in corso (CT e DNA) non sarebbero suscettibili di essere inquinate in caso di messa in libertà provvisoria di __________ e non vi sarebbe più pericolo di collusione con gli altri coaccusati, dal momento che essi si trovano tutti in detenzione preventiva.
Non vi sarebbe più pericolo di fuga, essendo l’accusato incensurato, e considerato che in caso di condanna la pena che potrebbe venirgli inflitta sarebbe sospesa condizionalmente, egli quindi non avrebbe alcun interesse a non presentarsi a processo. Egli non è neppure in grado di prestare una cauzione vista la sua situazione finanziaria precaria, ma al massimo, potrebbe lasciare in deposito il proprio veicolo del valore di circa € 10'000.-/15'000.-.
Non sarebbe più rispettato il principio di proporzionalità.
C.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 17 dicembre 2009 (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 2) ribadisce l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusato per i reati ascrittigli, indizi che emergerebbero dal susseguirsi cronologico dei verbali, suoi e dei coaccusati, e dal contenuto delle sue dichiarazioni. Egli ha sempre dichiarato di avere accompagnato __________ a __________ il 29 ottobre 2009, sottacendo di averlo invece accompagnato il giorno prima e di essere ritornato a prenderlo il 29 ottobre 2009 allo scopo di fornirgli un alibi. L’alibi è poi stato fornito quando il qui istante veniva interrogato in generale sulla sua presenza in suolo svizzero, senza che ancora gli fosse stata contestata dagli inquirenti la rapina di __________. Egli ricondurrebbe tale suo agire allo stato di panico dell’arresto, ma non spiegherebbe per quale motivo avrebbe continuato a mantenere tale versione anche con il GIAR e nei successivi verbali di Polizia, anche a fronte della contestazione dei suoi tabulati telefonici che attestavano la sua presenza in Svizzera già il 28 ottobre 2009. Solo a seguito delle contestazioni dei dati oggettivi (tabulati telefonici) e dopo avere parlato con il suo legale, ha ammesso di avere portato __________ a __________ già il 28 ottobre e di essere ritornato il 29 a riprenderlo su sua richiesta telefonica. Egli ha comunque continuato a negare di aver saputo della rapina.
Il coaccusato __________ ha invece dichiarato, a verbale 16 dicembre 2009 davanti al PP, di essere partito alla volta di __________, con __________, sull’automobile condotta da __________, a dimostrazione che __________ avrebbe mentito sino ad ora, dichiarando alla Polizia e al PP di avere portato in Svizzera, il 28 ottobre 2009, unicamente __________.
A suo carico vi sarebbero quindi gravi indizi di reato di favoreggiamento.
Il mantenimento della carcerazione preventiva si giustifica con oggettivi bisogni istruttori consistenti in nuovi interrogatori dell’accusato e dei correi in merito alle nuove risultanze ed a confronti tra loro. Vi sono poi da contestare le risultanze della rogatoria inviata in Italia e quelle delle analisi del DNA sul luogo della rapina. Sussiste pericolo di collusione con gli altri correi che hanno preso parte alla rapina e che devono ancora essere identificati e anche con i coaccusati in detenzione. Presente un concreto pericolo di fuga, improponibili le misure sostitutive dell’arresto proposte, essendo inefficaci a fronte dei motivi di interesse pubblico menzionati. Rispettato il principio di proporzionalità.
D.
Con osservazioni 18 dicembre 2009 la difesa si riconferma nella propria istanza, sostenendo che il PP, in sede di preavviso, non ha potuto portare alcun elemento che giustifichi il protrarsi del carcere preventivo. La difesa ribadisce che il proprio patrocinato, non appena ha avuto la possibilità di parlare liberamente con il difensore, ha voluto chiarire con gli inquirenti la data del viaggio di andata in Svizzera. Le dichiarazioni di __________, che sarebbe venuto in Svizzera sull’auto di __________ unitamente a __________, anche se confermata, non apporta alcun elemento ulteriore in merito ai gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’istante, dal momento che lo stesso __________ avrebbe affermato che __________ sarebbe stato all’oscuro di tutto.
In ogni caso, dal momento che il PP ha già previsto un verbale di __________ la mattina del 18 dicembre al fine di contestargli le novità istruttorie, al termine del verbale non vi saranno più i motivi istruttori che giustifichino il perdurare del carcere preventivo. Il mantenimento del carcere preventivo dell’istante, giustificato con il pericolo di collusione con i partecipanti alla rapina ancora da identificare, non rispetta il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda il residuo pericolo di fuga, lo stesso potrà essere ovviato dal deposito cauzionale della vettura dell’accusato.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, l’unico reato per cui secondo il PP persistono concreti indizi di colpevolezza, sarebbe quello di favoreggiamento, il quale non giustifica il perdurare ulteriore della carcerazione. A mente della difesa non vi sarebbe, nel nostro cantone, almeno negli ultimi 10 anni, una sentenza di condanna per il reato di favoreggiamento superiore al carcere preventivo sinora sofferto da __________, senza contare che quest’ultimo può ambire, in caso di condanna, ad una pena sospesa condizionalmente.
E.
Il 18 dicembre 2009 il PP ha trasmesso a questo ufficio il verbale di stessa data (ore 08.30) di __________.
in diritto:
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 14 dicembre 2009, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni, giovedì 17 dicembre 2009 (ex art. 20 cpv. 1 CPP), e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 17 dicembre, brevi manu, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale giovedì 17 dicembre 2009, scade lunedì 21 dicembre 2009 (ex. art. 20 cpv. 1 e 3 CPP).
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
"L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, per i reati ascrittigli perlomeno relativi all’ipotesi accusatoria di rapina, sub. complicità in rapina, (relativa al trasporto nel __________, il giorno della rapina, di due rapinatori e al successivo trasferimento, il 29 ottobre 2009, da __________ a __________ al fine di recuperare almeno uno dei rapinatori al fine di riportarlo in Italia) rispettivamente di favoreggiamento (relativa alle dichiarazioni rilasciate alla Polizia, a questo giudice e al PP, finalizzate a fornire un alibi a __________).
È indubbio che __________ (cfr. dichiarazioni di __________, nel verb. PG 18.11.2009, tabulati telefonici contestati all’accusato, dichiarazioni di __________ nel verb. PP del 16 dicembre 2009) ha accompagnato in auto a __________, il 28 ottobre 2009, due dei rapinatori della rapina avvenuta lo stesso giorno in danno della gioielleria __________ di __________. Egli si è poi recato nuovamente, il giorno successivo, a __________ per recuperare e portare in Italia __________, con il quale è poi stato arrestato.
Egli, in occasione del verbale d’arresto, quando ancora non gli era stata contestata la rapina avvenuta in danno della gioielleria __________, ha pensato bene di dichiarare che si era recato a __________ con il conoscente __________, quel pomeriggio (29 ottobre 2009), unicamente per fare una passeggiata e vedere le barche ormeggiate al porto, ma di non essersi fermato molto dal momento che, una volta arrivati a __________, cominciava ad imbrunire.
In un verbale successivo (verb. PG del 2 novembre 2009) ha poi modificato la propria versione dei fatti, dichiarando di avere ricevuto una telefonata da __________, la mattina del 29 ottobre 2009, che gli chiedeva se poteva andare a prenderlo in Svizzera, a __________; egli ha poi aggiunto che quella sarebbe stata la prima volta che __________ gli chiedeva di fargli da autista. __________ ha poi descritto agli inquirenti la strada percorsa per raggiungere __________ (via __________). Una volta ripartito da __________ con __________ a bordo alla volta di __________, prima di scendere dalla vettura dopo essere stati fermati dalla Polizia, __________ avrebbe intimato all’istante di dire agli inquirenti che i due erano giunti assieme da __________ quel pomeriggio. Il qui istante avrebbe acconsentito e avrebbe capito solo dopo aver saputo della rapina del “patatrac” in cui si era cacciato con queste dichiarazioni. Egli è arrivato a dichiarare, al termine di questo verbale del 2 novembre 2009 “grazie all’interrogatorio di oggi mi sono liberato di un peso che mi portavo dentro” (p. 7).
E dopo essersi così “liberato”, per avere “finalmente raccontato la verità”, l’accusato qui istante, nuovamente sentito dalla Polizia in data 11 novembre 2009, alla contestazione secondo cui l’utenza telefonica in suo uso, il 28 ottobre 2009, risultava agganciata ad un’antenna in territorio di __________, ha ribadito di non essere assolutamente venuto in Svizzera quel giorno, ma all’ora indicata dai tabulati retroattivi contestatigli dagli inquirenti egli si sarebbe trovato a casa sua a __________, affermando di non avere altresì prestato il suo telefono a terzi (verb. PG di __________ dell’11 novembre 2009, p. 3).
Come detto, solo dopo avere parlato con il proprio difensore, l’istante si è deciso a “correggere alcune mie dichiarazioni” e meglio di avere portato, mercoledì 28 ottobre 2009, __________ da __________ a __________ con la propria vettura, aggiungendo che il ritrovo era in piazza __________ a __________ e che “eravamo solo io e lui” (verb. PG 18 novembre 2009, p. 1). A precisa domanda degli inquirenti sullo scopo del viaggio l’accusato istante ha risposto che il __________ non gli avrebbe spiegato i motivi esatti del viaggio, ma gli avrebbe detto che aveva da fare in Svizzera e che si sarebbe fermato da amici o parenti, insomma che aveva delle persone da vedere. Il __________, a dire di __________, avrebbe avuto con sé unicamente un sacchettino di plastica che sembrava leggerissimo. __________ ha dichiarato che sarebbero arrivati in Svizzera dal valico autostradale di __________. Alla domanda degli inquirenti volta a sapere il motivo per cui non avrebbe raccontato la verità in precedenza, egli ha risposto di avere avuto paura e di essere andato in panico quando aveva capito che si trattava di una rapina. L’istante ha dichiarato di essersi sbloccato dopo il colloquio libero con l’avvocato (avvenuto prima del 18 novembre), di non avere parlato prima per paura di aggravare la propria situazione. (verb. PG di __________ del 18 novembre 2009).
L’istante ha poi mantenuto la propria versione dei fatti nei successivi verbali di Polizia e anche davanti alla PP e al suo difensore, in occasione del verbale 11 dicembre 2009.
Risentito a verbale dal magistrato inquirente in data 18 dicembre 2009 (alla presenza del patrocinatore, che aveva appreso dal preavviso negativo le novità istruttorie, e meglio la dichiarazione di __________ in merito al viaggio di andata __________ del 28 ottobre 2009), __________ ha, dapprima, ribadito che quanto dichiarato sinora sarebbe stata la verità e, solo dopo che il suo difensore lo ha invitato a “pensarci bene e di pensare al viaggio di andata” e di raccontare in quanti sarebbero stati, egli ha affermato che il 28 ottobre 2009, durante il viaggio di andata da __________ a __________, erano in tre. __________ ha quindi ammesso di essere partito da __________ con __________ e di avere fatto una deviazione a __________ per andare a prendere un’altra persona, che non conoscerebbe, verosimilmente __________, uno dei quattro rapinatori materiali. In occasione di quest’ultimo verbale __________ ha anche cambiato versione in merito al tragitto eseguito, non più tramite il valico autostradale di __________, bensì i tre sarebbero arrivati in __________, su richiesta non meglio motivata di __________, passando da __________ per entrare in Svizzera da un valico sopra __________.
Visto le risultanze summenzionate, appare piuttosto verosimile che __________ fosse perlomeno informato, il 28 ottobre scorso, in occasione della trasferta a tre in quel di __________, dello scopo del viaggio. In caso contrario non si spiega il suo comportamento processuale o, per meglio dire, le bugie che ha ripetutamente raccontato agli inquirenti, anche dopo che il suo legale sarebbe riuscito, a suo dire, a tranquillizzarlo.
A parte il fatto che __________ non ricorda assolutamente di avere chiesto a __________, nell’imminenza dell’arresto, di dichiarare agli inquirenti che erano venuti insieme quel giorno a __________ (anche perché __________, che si è avvalso lungamente del diritto di rifiutarsi di rispondere, se avesse realmente chiesto questo “favore” a __________, avrebbe perlomeno confermato tale informazione agli inquirenti), appare per giunta poco comprensibile che, se __________ fosse stato veramente all’oscuro di tutto, __________ abbia atteso l’arresto per chiedere un tale favore al proprio autista e non abbia invece concordato con __________, già in precedenza, una versione di comodo sulla loro presenza in Svizzera, da eventualmente raccontare in Dogana o a un controllo di Polizia estemporaneo, oltre che in caso di arresto come è avvenuto. Non si spiega, se non con un coinvolgimento nei fatti inquisiti o con la volontà di favoreggiare __________, neppure il motivo per cui __________ non ha raccontato la verità agli inquirenti. Il suo atteggiamento non si è limitato a non collaborare con gli inquirenti, egli ha raccontato storie di comodo, negando anche l’evidenza: vi sono quindi concreti indizi che egli abbia partecipato in qualche modo alla rapina in danno della gioielleria __________ di __________, perlomeno occupandosi di portare due dei rapinatori a Locarno e di andare a recuperarne almeno uno il giorno successivo al fine di riportarlo in __________, come pure di avere agito con l’intento di favoreggiare __________. Sarà l’inchiesta a dover stabilire con più precisione le sue responsabilità e il grado di coinvolgimento nella rapina di __________, come pure i motivi che l’hanno spinto a “coprire” con le sue dichiarazioni __________.
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
A mente del PP, alla luce delle nuove risultanze istruttorie occorrerà procedere con nuovi interrogatori degli accusati, anche __________ dovrà essere interrogato in merito alle nuove dichiarazione di __________ in merito alla consapevolezza di __________. Occorre inoltre attendere le risultanze delle analisi DNA e la risposta della rogatoria in Italia (inviata il 19 novembre scorso). Sussisterebbe inoltre un concreto pericolo di collusione con gli altri correi che hanno preso parte alla rapina e che devono ancora essere identificati, lo stesso dicasi per i coaccusati in detenzione, stante le dichiarazioni discrepanti rilasciate sino ad oggi dai vari coaccusati.
A mente della difesa gli inquirenti hanno avuto tutto il tempo di eseguire gli atti istruttori necessari al fine di limitare il pericolo di collusione. Per quanto riguarda i coaccusati non vi sarebbe più pericolo di collusione in quanto essi si trovano in detenzione preventiva, mentre che per le persone ancora da identificare, attendere una loro identificazione con l’istante in carcere violerebbe il principio di proporzionalità. Egli non sarebbe inoltre nella possibilità di inquinare le prove raccolte tecnicamente.
In concreto questo giudice osserva come l’inchiesta è in pieno svolgimento, con ripetuti interrogatori dei coaccusati in detenzione in Svizzera, l’analisi di tabulati telefonici, la richiesta di controlli impronte e analisi DNA e la richiesta di tabulati retroattivi tramite richiesta di assistenza giudiziaria in Italia. Di fronte ad un atteggiamento poco collaborativo di tutti i coaccusati, ritenute le versioni in parte divergenti, a ragione il PP sostiene che le novità istruttorie andranno contestate ai coaccusati senza che essi possano parlarsi tra loro, neppure per interposta persona.
Appare quindi necessario, per l’inchiesta in corso, procedere a nuovi interrogatori di __________, __________, __________ e __________ e, se del caso, a confronti tra loro. Occorrerà contestare anche le risultanze istruttorie ottenute tramite l’analisi delle impronte sulla refurtiva e del DNA sui luoghi della rapina, con tutti i coaccusati in carcere al fine di evitare che possano concordare una versione di comodo sulle varie partecipazioni, contattando anche i compartecipi alla rapina non identificati, o modificare la propria versione dei fatti a proprio vantaggio.
Ciò posto e ritenuto che il rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la scarcerazione di __________ appare quindi senz'altro prematura, tanto più che un accusato può dovere, in qualche modo, sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di avere avuto a che fare con persone che hanno commesso una rapina di sicura gravità in Svizzera, con correi residenti in Italia e che hanno riparato all'estero, potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria; è notorio, ad esempio, che per l'evasione di rogatorie all'estero occorre un certo tempo, ritenuto inoltre le bugie raccontate sino almeno al 18 dicembre 2009.
È pure dato, e sufficientemente concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino italiano senza legami con la Svizzera, ma con forti legami con l’Italia, dove vive e dove vive la sua famiglia. La difesa afferma inesistenza del pericolo di fuga, ritenuta la lieve pena, sicuramente sospesa condizionalmente, che rischia di essergli inflitta in caso di condanna. A parte il fatto che l’inchiesta non è ancora conclusa e le responsabilità dell’istante potrebbero aggravarsi (con conseguente decisione di non più presentarsi alle autorità svizzere per il proseguimento dell’inchiesta e per il processo), il comportamento processuale dell’accusato, che ha raccontato bugie, anche davanti all’evidenza dei tabulati telefonici contestatigli, e che ha parzialmente ammesso alcuni fatti solo dopo suggerimento del suo legale, la dice lunga sulla volontà di sottostare ai bisogni degli inquirenti ticinesi per la conclusione dell’inchiesta e di presentarsi davanti ad una corte per l’eventuale processo che si dovrà celebrare.
A questo punto __________, se posto in libertà provvisoria, potrebbe facilmente decidere di disertare definitivamente la Svizzera, per l’Italia, e non più presentarsi per gli incombenti processuali. Così facendo non dovrebbe neppure più essere chiamato ad esprimersi su fatti che potrebbero maggiormente mettere nei guai __________.
Se le accuse dovessero essere confermate - egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità - il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono massimi edittali importanti e, quello di favoreggiamento una pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni).
Visto quanto sopra appare perciò verosimile che l’accusato, se posto in libertà provvisoria, possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, anche nell’interesse non solo proprio, ma del coaccusato __________.
Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali quella proposte dalla difesa. A parte il fatto che il deposito della vettura di __________ non appare misura idonea a mitigare o scongiurare l’accertato pericolo di collusione, la stessa appare inoltre foriera di costi per lo Stato (bisognerebbe pagare l’affitto di un parcheggio, calcolare l’inevitabile deprezzamento dell’auto, vegliare che non venga danneggiata e che rimanga sempre in grado di circolare) e vi è da chiedersi chi pagherebbe gli oneri assicurativi e le tasse di bollo, senza dimenticare che la vettura risulta, per stessa dichiarazione dell’accusato, acquistata a credito, non si sa quindi se già soggetta a qualche forma di messa a pegno in Italia.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta con più accusati e diverse persone comunque coinvolte, sia in Italia, che Svizzera, è data, considerate le versioni discordanti dei vari coaccusati. Il PP ha proceduto con sufficiente celerità inoltrando pure una rogatoria in Italia e avendo richiesto analisi tecniche come il DNA e le analisi delle impronte digitali sull’ingente refurtiva ritrovata (analisi che, come noto, richiedono un certo tempo per essere svolte).
Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________, anche in considerazione di recenti decisioni di condanna di una corte ticinese proprio per il reato di favoreggiamento (cfr. Sentenza 17 dicembre 2009 della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio in re S.S., inc. TPC 72.2009.135, che ha inflitto 27 mesi di detenzione da espiare per favoreggiamento, infrazione semplice alla Lstup e altri imputazioni minori).
L’accusato è stato arrestato il 29 ottobre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da meno di due mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità.
I reati imputati all’accusato sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per terminare l’inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
In conclusione, constata l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Claudia Solcà