Incarto n. INC.2008.61301
Lugano 17 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/26 novembre 2008 da
__________patr. dall'avv. __________
contro
la decisione di trattenere il passaporto, rispettivamente di depositare l’importo di fr. 200.-- a titolo cauzionale, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________/DA __________;
potendosi prescindere, visto l’esito, dall’intimazione del gravame al Procuratore pubblico per osservazioni;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
il 19 novembre 2008 __________ è stata sentita dalla Polizia quale indiziata per infrazione alla LF sugli stranieri, nonché per esercizio illecito della prostituzione;
dal suddetto verbale risulta: “Come a disposizione per Procuratore Pubblico di picchetto, come misura sostitutiva dell’arresto, mi viene trattenuto il mio passaporto __________ (…). Mi viene consegnata copia del passaporto e vengo informata della possibilità di fare ricorso contro questa decisione al GIAR entro 10 giorni. Prendo inoltre atto che mi vengono sequestrati fr. 200.-- (deposito cauzionale)”;
il giorno dopo __________ si è presentata in Polizia dove le è stato notificato il DA __________ - con il quale il Procuratore pubblico ha proposto una condanna ad una pena pecuniaria sospesa ed una multa, oltre al pagamento di tasse e spese di giudizio per infrazione alla LF sugli stranieri ed esercizio illecito della prostituzione - con contestuale restituzione del passaporto; __________ ha presentato opposizione ex art. 210 CPP;
ha fatto seguito il reclamo 25 novembre 2008 con il quale __________, pur evidenziando di avere nel frattempo riottenuto il proprio documento di legittimazione, ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione 19 novembre 2008 con la quale è stato trattenuto il suo passaporto ex art. 96 CPP, rispettivamente la somma di fr. 200.-- a titolo di deposito cauzionale, subordinatamente la nullità, nonché la restituzione dell’importo di fr. 200.--: in particolare, la reclamante si chiede come possa validamente essere imposta una misura sostitutiva dell’arresto in assenza di un ordine d’arresto scritto, rispettivamente dei suoi presupposti; nulla escluderebbe il ripresentarsi di analoga situazione in futuro;
con scritto 26 novembre 2008, questo giudice, preso atto del reclamo, ha chiesto al Procuratore pubblico la trasmissione dell’eventuale ordine scritto emanato con riferimento alle misure contestate;
con lettera 12 dicembre 2008, il Procuratore pubblico ha comunicato a questo ufficio di non avere emanato alcun ordine scritto “relativo al sequestro del passaporto della signora __________”;
il fatto che il passaporto sia stato nel frattempo restituito alla reclamante ha di per sé reso il reclamo su questo punto privo di oggetto;
di principio, "nell'ambito della carcerazione preventiva, secondo costante giurisprudenza, il requisito dell'interesse pratico e attuale non è di massima adempiuto quando, come è qui il caso, l'accusato sia stato nel frattempo posto in libertà provvisoria" (DTF 30 maggio 2001 in re A., 1P.239/2001; si veda anche 125 I 394 e sempre in materia di libertà personale anche se non in ambito penale DTF 109 II 350 e 109 Ia 169), tuttavia interesse pubblico sufficiente e rischio che i quesiti sollevati si ripetano con impossibilità di sottoporli ad un tempestivo esame permettono di, eccezionalmente, prescindere dalla presenza del requisito dell’interesse pratico ed attuale;
in concreto, vertendo le contestazioni su un problema suscettibile di ripresentarsi in futuro, si può prescindere dall’attualità dell’interesse;
ai sensi del CPP, la promozione dell’accusa (art. 188 CPP), l’arresto (art. 98 CPP) e l’eventuale adozione di misure sostitutive devono essere ordinate per iscritto dal Procuratore pubblico, cui compete la conduzione dell’inchiesta (art. 178 CPP), ricordato inoltre che costituisce un diritto elementare dell’accusato conoscere le ragioni e le accuse nei suoi confronti che hanno determinato l’adozione di una misura restrittiva nei suoi confronti (art. 5 CEDU), caso contrario si incorre in una violazione dei diritti dell’accusato stesso;
nel caso in esame non esiste alcun ordine scritto del Procuratore pubblico, né di promozione dell’accusa, né di arresto e neppure di adozione di misure sostitutive ex art. 96 CPP (che comunque si applica unicamente nei confronti delle persone nei cui confronti è stata promossa l’accusa e non degli indagati, come invece avvenuto nel caso in esame);
così stando le cose la “decisione” contenuta nel verbale di polizia 19 novembre 2008, peraltro priva di qualsivoglia motivazione, deve essere dichiarata nulla e l’importo di fr. 200.-- restituito alla reclamante (già si è detto che il passaporto è stato nel frattempo già reso a __________);
trattandosi di questione che riguarda la libertà personale la presente decisione è esente da tasse e spese di giudizio, né si assegnano ripetibili;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95ss, 178, 188, 280, 284 CPP, nonché ogni altra norma applicabile,
decide
Il reclamo presentato il 25 novembre 2008 da __________ è accolto.
§ E’ accertata la nullità della “decisione” contenuta nel verbale di polizia 19 novembre 2008.
§ A __________ dovrà essere restituito l’importo di fr. 200.--.
Non si prelevano nè tassa di giustizia, né spese; non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
giudice Ursula Züblin