Incarto n. INC.2008.52603

Lugano 21 novembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 14 novembre 2008 da

__________c/o carcere giudiziario La Farera, (patr. dal lic. iur. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo del 17/18 novembre 2008 dal

Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano

viste le osservazioni della difesa 19 novembre 2008;

visti gli incarti MP __________, __________ e __________;

ritenuto

in fatto ed in diritto

che:

__________ è stato arrestato a Lugano il 22 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008 del PP, poiché coinvolto, con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due aggressioni avvenute il 19 ottobre 2008, nei pressi del centro scolastico per le industrie artistiche (__________) di via __________, ai danni di __________ e __________;

In data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione ai danni di __________ e __________, commesse in correità con suo fratello __________, __________, __________ (arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________ (pure arrestato il 19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante ulteriori interrogatori, confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti dell’aggressione (alcuni dei quali al momento della arresto dell’istante ancora a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la ripetitività dei fatti commessi ritenuto inoltre che l’accusato era già stato coinvolto il 6 settembre 2008 in un’analoga aggressione ai danni di __________, nonché per i suoi precedenti penali. (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 1);

il 13 marzo 2008 l'arresto di__________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (come a richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di collusione (nei confronti degli altri protagonisti dei fatti) e il pericolo di recidiva (con riferimento a quanto menzionato dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto e visti i precedenti). (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 6);

sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto, che davanti al PP, nel proseguimento dell’istruzione formale, l’istante ha negato ogni addebito ribadendo di avere assistito alle due aggressioni ma di essere rimasto in disparte senza parteciparvi;

dal prosequio dell’inchiesta è poi emersa la partecipazione dell’accusato ad alcuni furti, in parte ammessi a verbale davanti al PP, tanto che in data 19 novembre 2008 è stata estesa l’accusa a __________ per titolo di ripetuto furto (reati commessi a __________ ed in altre località tra l’estate del 2007 e l’ottobre 2008, singolarmente e in correità con altre persone, tra cui __________, __________ e tale __________ di __________) in quanto accusato di avere sottratto in danno di svariati negozi vari oggetti tra cui giacche, videogiochi, bottiglie di superalcolici, caschi da motociclista e almeno 40 paia di jeans;

il 14 novembre 2008 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; senza contestare i gravi indizi di reato la difesa afferma che l’istante sarebbe stato interrogato più volte dalla Polizia e dal PP e avrebbe “deciso di collaborare attivamente con Polizia e Procuratore pubblico” avendo di fatto “portato gli inquirenti a scovare un tirapugni che era stato usato, insieme ad una mazza da baseball, durante le aggressioni di via , a, avvenute nella notte del 19 ottobre 2008” (istanza, p. 2, punto 1.). Essendo state assunte tutte le prove non sussisterebbe più il pericolo che esse vengano inquinate. Inoltre quasi tutte le altre persone implicate nella fattispecie sono state scarcerate. Contestato il pericolo di recidiva, __________ essendo stato immischiato solo in un’altra situazione analoga a quella attuale per cui lo si accuserebbe ingiustamente e solo perché provocato: il tutto si sarebbe però concluso in un semplice alterco di poco conto. La difesa teme che l’accusato, con il perdurare della carcerazione, possa avere delle conseguenze “per delle colpe a lui non imputabili”. La difesa si dilunga poi a contestare il pericolo di fuga avendo l’accusato il centro dei propri interessi privati, affettivi e finanziari nel __________ e propone in via subordinata, e in modo del tutto generico, l’adozione di misure sostitutive dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP; il mantenimento della carcerazione preventiva violerebbe il principio di proporzionalità;

il magistrato inquirente, con preavviso negativo 17/18 novembre 2008 (Inc. GIAR 526.2008.3, doc. 2), dopo avere ripercorso i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato, ripercorre dettagliatamente tutti i gravi indizi di reato e le chiamate in correità a carico dell’istante; sostiene l’esistenza di importanti necessità istruttorie quali nuovi interrogatori, anche a confronto con i compartecipi ai fatti, per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione ai danni dei due ragazzi portoghesi, nonché per chiarire i due episodi di minacce ai danni di __________ e __________ e la sua partecipazione ai furti commessi nel corso del 2007 e 2008, in parte ammessi; dovranno poi essergli contestati i fatti di un incidente della circolazione avvenuto a __________ il 27 giugno 2008, e di un’ulteriore aggressione in danno di __________ avvenuta a __________ il 6 settembre 2008; a mente del magistrato inquirente grave e concreto sarebbe anche il pericolo di collusione in relazione ai correi dell’aggressione, considerato come l’accusato già si era attivato per convincere i suoi amici a non rivelare la sua presenza durante le due aggressioni del 19 ottobre 2008: facilmente l’accusato potrebbe intervenire sulle persone coinvolte nelle aggressioni e nei furti per concordare una versione dei fatti a lui più favorevole. Sussisterebbe poi grave e concreto pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del presente procedimento penale. Egli ha avuto dei problemi con la giustizia da minorenne ed è già stato condannato anche da maggiorenne, come attestata il casellario giudiziale. Malgrado le condanne e gli interrogatori di Polizia egli ha continuato a delinquere commettendo analoghi reati. Egli non si è neppure preoccupato di spossessarsi del tirapugni, occultandolo invece in previsione di future evenienze. __________ ha inoltre agito in modo violento e gratuito nei confronti delle due vittime portoghesi, quanto da lui commesso non può assolutamente essere banalizzato. La sua pericolosità e violenza emergerebbe anche dal comportamento arrogante e poco rispettoso assunto nei confronti degli agenti di Polizia. Egli non ha inoltre nessuna attività lavorativa da quasi due anni. Rispettato il principio di proporzionalità.

la difesa con osservazioni 19 novembre 2008 si rifà alle allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria con considerazioni di cui, se del caso, si dirà nel seguito della presente;

l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 14 novembre 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni lunedì 17 novembre e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 17 novembre per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale martedì 18 novembre 2008, scade venerdì 21 novembre 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP;

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre misura i fatti ammessi; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di lesioni semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati (minorenni e maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti contestatigli; __________ ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra cui il qui istante, “partivano spingendo __________ nel sottoscala dove iniziavano a colpirlo con pugni e calci in tutte le parti del corpo. Io allora intervenivo per separare mio cugino __________ e __________…” (verb. PG di __________ del 27.10.2008, p. 3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi che __________ gli abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che __________ aveva una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella discussione si sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre __________ gli chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________ per difendere , dicendo a che __________ era un suo compaesano e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era albanese e che l’avrebbe ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________ ha partecipato colpendo con pugni __________. … Il giorno dopo o forse due giorni dopo sono andato da __________ per parlare di quello che era successo perché avevo sentito dell’arresto dei fratelli __________. __________ mi ha informato che __________ era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere cosa avesse parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa avesse detto alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre 2008, p. 3 e 5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia quando __________ ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che abbiamo minacciato sia __________ che __________, dicendo loro che non dovevano parlare o fare i nostri nomi in relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb. PG 03.11.2008 di __________, p. 2). Anche __________ ha confermato la partecipazione del qui istante alle aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando alla Polizia che “ho visto chiaramente che a picchiare erano ” e altre persone “i primi quattro lo hanno menato di brutto”; e ancora che “ riuscito ad alzarsi e il portoghese restava invece a terra. Quando __________ si è spostato, lì è iniziato il finimondo, nel senso che __________ ha cominciato a colpirlo con la mazza sulle gambe e sul costato mentre __________ e ….cominciavano a colpirlo con pugni e calci sulla testa” (verb. PG 20.10.2008 di __________, p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è stata confermata da altri compartecipi all’aggressione tra cui i minorenni __________ (cfr. verb. PG 19.10.2008, p. 5) e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3); per quanto riguarda invece i furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali, dell’accusato (cfr. verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in correità di __________ (verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008 e 14.11.2008) e __________ (verb. PG del 04.11.2008);

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato e dei coaccusati, singolarmente e a confronto, per chiarire il più possibile la dinamica e il suo coinvolgimento nei gravi fatti del 19 ottobre 2008, quando un gruppo di giovani ha prima aggredito, e poi rincorso e picchiato, __________ e poi, dopo circa 30/40 minuti, quando la prima vittima è ritornata sui luoghi, per recuperare oggetti personali persi durante l’aggressione, accompagnata dal __________, il gruppo ha iniziato a colpire quest’ultimo, picchiandolo e rincorrendolo e picchiandolo ancora barbaramente, con pugni e calci e addirittura con una mazza da baseball (per opera di __________) e con un tirapugni (consegnato dal qui istante a __________) fino a renderlo privo di sensi; ulteriori interrogatori sono poi necessari per stabilire la sua partecipazione ai furti commessi nel corso del 2007 e 2008 e chiarire altri fatti relativi ad un incidente della circolazione e ad una precedente aggressione ai danni di __________; di conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con queste persone ancora da interrogare o reinterrogare;

per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, i quali accertano le singole responsabilità dell’istante (il quale nega di avere partecipato alle due aggressioni) e dei correi; l’accusato sarebbe disponibile per ogni esigenza delle Autorità inquirenti anche se venisse messo in libertà provvisoria; sarebbe stata accertata la sua collaborazione con gli inquirenti avendo comunicato dove aveva nascosto il tirapugni da lui consegnato a __________ e da quest’ultimo utilizzato sulla seconda vittima del 19 ottobre 2008;

in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni inchiestate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle motivazioni a monte dell’agire dell’istante e la sussistenza di alcune divergenze, non di dettaglio, tra accusato e compartecipi all’aggressione (come quelle relative alla partecipazione alle due aggressioni e meglio al diretto intervento dell’accusato sulle due vittime) l’utilizzo di oggetti pericolosi quali una mazza da baseball (per opera del correo __________) e di un tirapugni di proprietà dell’istante (anche se affidato per l’utilizzo a __________) e la facilità di approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e gli altri reati connessi, nonché il coinvolgimento di diverse atre persone, tra cui minorenni, (che hanno partecipato con il qui istante non solo all’aggressione ma anche ai furti), è evidente la necessità di procedere con l’audizione dell’istante, di correi, coaccusati e testimoni, mantenendo l’accusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti d’inchiesta, con dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande notturne), quindi suscettibili di essere modificate se __________ potesse comunicare con loro; che ciò non sia solo un timore astratto lo conferma il fatto che il qui istante si era attivato con __________, per indurre i suoi correi ancora a piede libero e i suoi amici e conoscenti a non rivelare la sua presenza durante le due aggressioni del 19 ottobre 2008 (l’istante ha infatti dichiarato di avere accompagnato l’amico __________ a minacciare __________ e __________ il 20 ottobre 2008, al fine di non essere nominati nel presente procedimento); ritenuto peraltro che l’atteggiamento processuale dell’accusato non può essere ritenuto propriamente collaborativi, dal momento che egli, ad eccezione di qualche isolata ammissione spontanea, ha negato ogni addebito malgrado precise chiamate in correità ed ha impiegato diverso tempo per svelare agli inquirenti dove aveva nascosto il tirapugni utilizzato nella seconda aggressione del 19 ottobre scorso (dal momento che in precedenza aveva dichiarato di averlo gettato nel __________);

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne in luglio 2008 per appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un decreto (con condanna a prestazioni di lavoro) del 14 ottobre 2003 per ripetuta contravvenzione alla LStup; è ulteriormente stato condannato con decreto 19 ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di cui CHF 700.- sospesi condizionalmente) per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio e, con decreto 16 maggio 2008, a una multa per furto, danneggiamento e violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali condanne non sono evidentemente serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va osservato che già in occasione dei furti del 2006 e 2007 l’istante si accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui nominativi emergono pure nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne, egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno scooter rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo che stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________, che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione incidente della circolazione del 2 settembre 2008, Inc. MP __________, AI 2); il 10 ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto, unitamente al fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato, minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno, preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli non ha infatti nessun progetto per il futuro, al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo impegno in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto perdere la possibilità di trovare un lavoro, avendolo ingiustamente arrestato in occasioni di un’aggressione avvenuta presso le scuole __________ questa primavera, in concomitanza con un asserito colloquio di lavoro (non documentato): nulla di più pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai stato arrestato in precedenza (come risulta peraltro da un controllo effettuato da questo giudice con la banca dati “movimento carceri”). L’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione di furti, vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni, e vista la mancanza di assunzione di responsabilità ed i futili motivi a monte del suo agire (a suo dire, quando si trova immischiato in un’aggressione, o è stato provocato – come nel caso di __________ – o si limita ad assistere ai fatti o a tirare piccole sberle a persone presenti, ma senza l’intenzione di fare male, come è successo con le due vittime di nazionalità portoghese, rispettivamente con __________, sempre il 19 ottobre scorso) vi è il concreto timore che possa riprendere senza troppe difficoltà a commettere reati contro la persona; la sua pericolosità e l’assenza di pentimento si evincono anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, appena arrestato, non ha trovato di meglio che proferire minacce all’agente della scientifica e ad un agente di custodia in occasione delle formalità d’entrata al carcere giudiziario (cfr. AI 19);

nulla muta la circostanza che altri coaccusati sarebbero ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (ad esempio in caso di accertata attività lavorativa);

non può poi essere considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di collusione (in relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al concreto pericolo di recidiva; neppure la difesa avanza qualche ipotesi o ne sostanzia una qualche possibile applicazione;

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, le estensioni dell’accusa per nuovi fatti, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma lo hanno fatto anche con i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008, per dei reati di sicura gravità, e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con la dovuta celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice Claudia Solcà

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Geschaftszahlen
TI_GIAR_001, INC.2008.52603
Entscheidungsdatum
21.11.2008
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026