Incarto n. INC.2008.518.3
Lugano 3 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 24/27 ottobre 2008 da
e qui trasmessa con preavviso negativo del 29 ottobre 2008 dal
Sostituto Procuratore pubblico Clarissa Torricelli, Lugano,
visto lo scritto della difesa dell’accusato 30 ottobre 2008;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
In fatto:
A.
__________ è stato arrestato il 18 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale, che stava procedendo ad una perquisizione presso il locale notturno __________, siccome gravemente indiziato di infrazione alla LFStup (essendo egli fuggito al sopraggiungere degli agenti che, durante la perquisizione personale presso il __________, hanno intravisto del denaro ed una pallina bianca fuoriuscire dall’ano del qui istante). Il 18 ottobre il sost. PP ha ordinato l’arresto di __________ promovendogli nel contempo l’accusa per titolo di contravvenzione alla LStup (Inc. GIAR 518.2008.1, doc. 1).
L’accusato è stato tradotto presso l’__________ per un’ispezione medica alla quale si è opposto, è stato quindi sottoposto a radiografia per verificare la presenza di corpi estranei nel retto. Le lastre evidenziavano la presenza di un corpo estraneo nel retto dell’accusato (cfr. AI 2).
Il giorno stesso questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con eventuali acquirenti e correi (fornitori), nonché pericolo di recidiva, e di fuga, con riferimento a quanto menzionato dal magistrato inquirente a questo proposito nella richiesta di conferma dell’arresto (Inc. GIAR 518.2008.01, doc. 6).
__________ è accusato di avere venduto, al di fuori dell’esercizio pubblico __________, palline di cocaina ad avventori e personale dell’esercizio pubblico.
A verbale di conferma dell’arresto __________ ha negato ogni addebito.
Dopo una terapia lassativa una nuova lastra ha evidenziato l’assenza di corpi estranei nel retto dell’accusato. Non essendo stato trovato nulla nelle sue feci, la Polizia ha quindi proceduto ad una perquisizione della cella del nono piano dell’__________ trovando nascosto, in un anfratto del calorifero, denaro contante per complessivi CHF 1'300.- sporchi di feci. Nel frattempo le banconote ritrovate sono state inviate alla Polizia scientifica per i rilievi del DNA (AI 16).
B.
Il 24 ottobre __________, con l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 27 ottobre 2008), chiede di essere posto in libertà provvisoria. Egli nega ogni addebito affermando che dopo avere defecato ben otto volte a seguito dei purganti somministratigli dai medici, senza che Polizia e sanitari rinvenissero alcunché nelle sue feci, un’ulteriore radiografia non ha più rilevato la presenza di corpi estranei nel proprio retto. Egli non si sarebbe poi mai rifiutato di fornire agli agenti il numero PIN del proprio telefonino e non vi sarebbe alcun indizio che sia attivo nel commercio di sostanze stupefacenti. La mattina del 18 ottobre 2008 egli sarebbe scappato all’arrivo della Polizia in quanto impaurito dai cani. Il fatto che egli sia già stato indagato in passato per reato analogo non può condurre a pensare che vi sarebbe pericolo di recidiva. Contestato il rispetto del principio di celerità e proporzionalità (Inc. GIAR 518.2008.3, doc. 2).
C.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 29 ottobre 2008 (Inc. GIAR 518.2008.3, doc. 1), ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili dalla perquisizione di Polizia, dalla radiografia che evidenziava la presenza di corpi estranei nel retto dell’accusato, dal ritrovamento della somma di CHF 1'300.- nascosti nella cella dell’__________ insudiciati di feci e dalle dichiarazioni di __________ cha ha indicato nell’accusato uno dei fornitori di cocaina del buttafuori __________ dell’esercizio pubblico __________. Dall’esame del suo cellulare è poi emerso che questi aveva contatti con alcune persone note come consumatori di cocaina.
Per quanto riguarda i bisogni istruttori bisognerà mettersi in contatto con i suoi acquirenti al fine di stabilire l’ampiezza della sua attività di spaccio; l’atteggiamento poco collaborativo dell’accusato fa ritenere che, se rimesso in libertà, cercherà in ogni modo di mettersi in contatto con i suoi fornitori e acquirenti per diminuire le proprie responsabilità, visto il suo atteggiamento con il denaro nascosto nella camera dell’__________ e la sparizione della pallina di cocaina.
Per quanto riguarda il pericolo di fuga egli, se rimesso in libertà, potrebbe facilmente rendersi latitante; per di più egli non soggiornerebbe al centro asilanti e non si conosce il suo reale luogo di soggiorno.
Rispettato il principio di proporzionalità.
D.
La difesa dell’istante, con fax 30 ottobre 2008, ribadisce quanto già esposto nell’istanza di libertà provvisoria. Contesta che l’accusato possa avere defecato denaro essendo egli sempre stato controllato da agenti di Polizia. Assai dubbio apparirebbe il ritrovamento del denaro proveniente dall’ano dell’accusato presso il calorifero della cella e, anche fosse suo, ciò non permetterebbe di fondare validi sospetti di reato. Neanche le dichiarazioni di __________ sono idonee a fondare un sospetto sufficiente trattandosi di testimonianza riportata da terzi e di cui non ha conoscenza diretta. Neppure l’eventuale conoscenza di consumatori di cocaina può fondare valido sospetto. Infondati sarebbero i timori sul pericolo di collusione espressi dal magistrato inquirente, le verifiche sui presunti consumatori possono essere effettuate anche con l’accusato a piede libero.
Contestato il rispetto del principio di proporzionalità..
In diritto:
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 27 ottobre 2008, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio preavviso negativo il 29 ottobre 2008, nel termine quindi di 3 giorni.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
Anche qualora non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi quali il ritrovamento nella cella dell’__________ di una somma di denaro (CHF 1'300.-) sporca di feci (e la preventiva radiografia attestante la presenza di un corpo estraneo all’interno del retto dell’istante, scomparso al momento del ritrovamento del denaro), il ritrovamento nel suo cellulare di utenze telefoniche in uso a consumatori della piazza (AI 16), le dichiarazioni di __________ che ha affermato di avere acquistato dall’accusato, facente parte del gruppo di africani che stazionava fuori da __________ per vendere cocaina ad avventori e dipendenti, tre palline di cocaina (verb PG di __________ del 28.10.2004, p. 6) – ciò malgrado la difesa, che ha avuto accesso integrale agli atti presso questo ufficio, abbia inspiegabilmente affermato che tale testimonianza sarebbe inutilizzabile non avendo la verbalizzata avuto alcun contatto diretto con l’accusato e riporterebbe fatti riferiti da terzi (sig!) – e il verbale di __________ del 30 ottobre 2008 (inviato lo stesso giorno a questo ufficio) nel quale la verbalizzata ha affermato di essere cliente dell’accusato (nell’acquisto di cocaina). A nulla valgono le affermazioni della difesa che nega la proprietà da parte dell’accusato del denaro rinvenuto nella cella dell’__________: in effetti si tratta di mere supposizioni non avendo l’accusato negato di essere il proprietario di tale denaro, bensì essendosi unicamente avvalso della facoltà di non rispondere al proposito (cfr. verb. PG di __________ del 28 ottobre 2008, p. 1)
a)
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
b)
È, di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.). Nel caso in esame, il Procuratore pubblico indica un pericolo di collusione con i correi, (Preavviso, pag. 2 e 3).
c)
A giusta ragione il PP sostiene che si dovrà procedere all’identificazione ed interrogatorio degli acquirenti e fornitori dell’accusato (anche a mano della rubrica del suo cellulare) senza che egli possa mettersi in contatto con loro. Visto il luogo d’attività dell’accusato (fuori dal locale notturno __________) appare più che opportuno estendere gli accertamenti anche alle persone attive all’interno dell’esercizio pubblico. L’identificazione di queste persone e la loro audizione è di sicura importanza per l'inchiesta, per l'accertamento dei fatti e delle effettive responsabilità dell’accusato qui istante.
Bisognerà inoltre attendere il responso delle analisi delle tracce di DNA rinvenute sulle banconote ritrovate nascoste nella cella dell’__________ dove era detenuto/ricoverato l’accusato (stante il fatto che __________ si avvale della facoltà di non rispondere a questo proposito) nonché accertare la provenienza della chiave __________ in suo possesso (al fine di verificare dove egli realmente risiede e/o detiene la cocaina e/o il provento della vendita di tale sostanza stupefacente).
L’atteggiamento processuale poco collaborativo dell’accusato, che ha persino negato di conoscere il numero PIN del proprio telefono cellulare – che sarebbe sempre acceso e si sarebbe spento solo perché caduto quella sera – (cfr. verb. PG di __________ del 18 ottobre 2008, p. 1), nonché il fatto che egli mente anche a proposito della sua origine – egli ha dichiarato, anche a questo giudice in sede di verbale di conferma dell’arresto, di essere cittadino __________ e di avere vissuto in __________, ma non parla una parola di __________! – fa temere concretamente che se messo in libertà provvisoria cercherà di mettersi in contatto con i suoi fornitori e/o acquirenti al fine di diminuire le reciproche responsabilità, o tenterà di occultare l’eventuale sostanza stupefacente o il denaro che dovessero essere occultati nei locali cui si accede con la chiave __________ rinvenuta in suo possesso (e che non apre nessun locale del centro asilanti dove dovrebbe risiedere l’accusato).
È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso, che i previsti interrogatori e confronti con suoi fornitori e acquirenti avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.
Stabilita l'esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, ci si può esimere dall'esaminare se sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di fuga o di recidiva.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e ancora da compiere, avuto riguardo al comportamento istruttorio dell’accusato, è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________, in particolare per l’imputazione di infrazione alla LStup.
L’accusato è stato arrestato il 18 ottobre 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da due settimane. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con sufficiente celerità (specialmente per quanto riguarda i passi istruttori previsti e menzionati dal magistrato inquirente nel preavviso negativo).
Il reato imputato a __________ è di sicura gravità (non si può dimenticare che si tratta di reato che mette in pericolo la salute pubblica) e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori necessari alla completazione dell’inchiesta, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Claudia Solcà