INC.2008.41905

Incarto n. INC.2008.41905

Lugano 25 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull’istanza del 22 marzo 2009 presentata dal

Procuratore pubblico Moreno Capella

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto


viste le osservazioni 24/25 marzo 2009 della difesa;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

__________ è stato arrestato il 27 agosto 2008 su ordine di arresto di pari data e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli, segnatamente con la figlia della moglie . ().

L'arresto è stato confermato il giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (Inc. GIAR 419.2008.1, doc. 4).

Nel seguito dell’inchiesta l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta violenza carnale (il 12 novembre 2008), rispettivamente per titolo di coazione sessuale e violazione del dovere di assistenza o educazione (il 17 febbraio 2009).

Con decisione 22 dicembre 2008, questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata il 16 dicembre 2008 da __________, essendo dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione (cfr. doc. 5, inc. GIAR 419.2008.3).

La detenzione preventiva di __________ è stata prorogata da questo giudice, con decisione 23 febbraio 2009, per il periodo di 1 mese, cioè fino al 26 marzo 2009, ritenuti ancora dati bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione (cfr. doc. 4, inc. GIAR 419.2008.4).

Il 20 febbraio 2009 il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito atti con scadenza al 13 marzo 2009, termine poi prorogato al 17 marzo 2009 su richiesta della difesa dell’accusato. Sia l’accusato che la parte civile hanno formulato istanza di complementi istruttori. Ciò che ha impedito al Procuratore pubblico di procedere alla chiusura dell’istruzione entro il 26 marzo p.v..

Ha fatto seguito l’istanza 22 marzo 2009 con la quale il magistrato inquirente chiede una proroga fino al 26 giugno 2009. Il Procuratore pubblico, precisato che la proroga è motivata dall’inoltro delle richieste di complementi istruttori, rileva che permangono bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione. Da ultimo, il magistrato inquirente afferma che una proroga sino al 26 giugno 2009 sarebbe comunque rispettosa del principio di proporzionalità.

La difesa, con scritto 24 marzo 2009, pur contestando l’esistenza di rischi di collusione, acconsente alla richiesta di proroga del Procuratore pubblico “in ottica di espiazione anticipata di pena”.

Ricevibilità e tempestività dell’istanza non sono in discussione e comunque dati.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

Ricordato che l’assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva, nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo ad __________.

In proposito valgono le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 22 dicembre 2008, e ribadite nella decisione 23 febbraio 2009, con la precisazione che le dichiarazioni rese dalla vittima il 16 dicembre 2008 sono state nel frattempo contestate all’accusato:

“3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire

  • dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In secondo luogo, non va trascurato che quando si tratti di inchieste concernenti abusi sessuali, raramente ci si trova confrontati con testimonianze dirette, ma piuttosto con le contrastanti dichiarazioni della vittima e di quelle del presunto autore.

In concreto seri concreti indizi di colpevolezza quo al reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli sono senz’altro dati: lo stesso accusato ha ammesso, dopo alcune iniziali reticenze, di avere avuto ripetuti rapporti sessuali completi con __________ (__________), figlia della di lui moglie, a far tempo dal 2006 sia in __________ che all’estero.

Quo al reato di violenza carnale - reato contestato dall’accusato (cfr. verb. SPP 10.10.2008) - , indizi per ritenere l’esistenza di pressioni psicologiche/minacce da parte di __________ nei confronti di __________ emergono, non soltanto dalle dichiarazioni della minore (da ultimo nel corso dell’audizione 16.12.2008 (non ancora contestate all’accusato), ma anche da quelle della madre (verb. PP 5.11.2008), della sorella (cfr. verb. PP 20.11.2008) e della nonna di __________ (verb. PP 18.11.2008): emergono in particolare indizi - che dovranno comunque essere valutati dalla Corte di merito - per ritenere che l’accusato avrebbe subordinato il mantenimento finanziario ed il soggiorno in __________ di __________, della madre e della sorella, alla disponibilità della minore di avere rapporti sessuali con lui ed a mantenere silenzio in proposito. Giova ricordare che la ragazza, __________, ha raggiunto nel 2004, unitamente alla sorella __________, la madre in __________, dopo che questa si è sposata con l’accusato, il quale provvedeva pure al loro sostentamento. La ragazza ha del resto sempre fornito una versione lineare dei fatti, in termini univoci e coerenti (cfr. da ultimo audizione del 16.12.2008). Ricordato comunque che, per valutare l’esistenza della minaccia e/o delle pressioni psicologiche, occorre fare riferimento alle circostanze concrete in cui si trova la vittima (una situazione d’inferiorità fisica e di dipendenza sociale ed emozionale può essere sufficiente, cfr. DTF 124 IV 159, nonché B. Corboz , Les infractions en droit Suisse, ad art. 190, n. 7ss e rif. ivi cit.).

Sulla base di quanto esposto occorre concludere, senza pregiudizio per il seguito delle indagini ed il giudizio di merito (cui compete una valutazione globale degli indizi), per la presenza di gravi e sufficienti indizi di reato in capo ad __________ a fondamento della detenzione preventiva.”

Visto quanto precede si può prescindere, dall’esaminare l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza quo ai reati di cui agli art. 189 e 219 CP (cfr. comunque contestazioni di cui al verb. PP 17.02.2009).

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)”.

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

Come detto, nel termine di scadenza del deposito atti sia l’accusato che la parte civile hanno formulato istanza di complementi istruttori, rispettivamente il 17 marzo 2009 ed il 13 marzo 2009, tuttora pendenti presso il Procuratore pubblico.

In ogni caso, è tuttora dato concreto pericolo di collusione. Anche in proposito valgono le considerazioni già espresse nella decisione 22 dicembre 2008 (e riprese in quella del 23 febbraio 2009):

“E' vero che __________ è incensurato, che ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con __________ a far tempo dal 2006 e che l'inchiesta è ormai agli sgoccioli - in data 16 dicembre 2008 si è proceduto ad una nuova audizione della vittima, le cui dichiarazioni dovranno essere contestate all’accusato, il cui verbale è già stato fissato per il 14 gennaio 2009, dopodiché il Procuratore pubblico, ricevuti il rapporto d’inchiesta e la trascrizione dell’audizione di __________, procederà al deposito atti (prevedibilmente nella seconda metà del gennaio 2009, cfr. preavviso 19.12.2008) e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori, al deferimento di __________ alla competente Corte -.

Tuttavia non possono essere trascurate le circostanze particolari del caso in discussione.

Innanzitutto occorre considerare che i fatti sono avvenuti in ambito famigliare, l’età della vittima (per cui la stessa appare maggiormente influenzabile rispetto ad un adulto), il rapporto di quasi padre/figlia con l’accusato (“Il __________ per me è come un papà”, verb. 27.08.2008), nonché il fatto che la minorenne e le di lei sorella e madre vivono grazie al contributo finanziario dell’accusato, in assenza del quale sarebbero costrette a rientrare in __________ o comunque si troverebbero in una situazione di grande difficoltà. Inoltre, dal carcere, l’accusato ha cercato di inviare una lettera a __________, poi censurata, nella quale scrive - tra l’altro - “solo noi due sappiamo quello che è successo..... “ ......... eravamo una famiglia felice... anche senza problemi economici”....”non so come tu ti senta ora a causa di quello che é successo e per il mio arresto....” “...come spero che tu riesca ad essere di nuovo spensierata e allegra come lo eri prima del mio arresto. Ti chiedo ancora un Favore: stai vicino alla mamma che sicuramente è quella che soffre di più perché si ritrova, oltre a me in prigione, anche ad avere tutta la Famiglia sulle spalle.” Non va poi trascurato che nelle lettere indirizzate dal carcere alla moglie, l’accusato si presenta come persona insostituibile per lei e le figlie, perlomeno dal profilo finanziario, lasciando pure trasparire una certa complicità/corresponsabilità della minore per quanto accaduto, ciò che peraltro emerge anche dalle dichiarazioni da lui rilasciate in alcuni verbali (in particolare, da ultimo verb. SPP 10.10.2008). A ciò si aggiunge che, la stessa minore nel corso della prima audizione, ha dichiarato di aver inizialmente riferito quanto __________ le aveva detto di riferire, e cioè ha negato di avere avuto con lui approcci di natura sessuale, ciò che comprova l’influenzabilità da parte di __________ sulla vittima, influenzabilità che peraltro emerge anche dalle dichiarazioni rese da __________ nel corso dell’ultima audizione.

In sostanza, tenuto conto del genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra l’accusato e la vittima, della giovane età di quest’ultima, più facilmente influenzabile rispetto ad un adulto, del rapporto di dipendenza e del tentativo di contatto già manifestatosi, il rischio di collusione non può in concreto essere ritenuto soltanto astratto e teorico (DTF 1P 78/2003 del 7.03.2003 in re R.C.). In altre parole, appare concreta la possibilità che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, facilitato, in ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in ambito famigliare, rispettivamente dalla particolare posizione di dipendenza economica della vittima, delle di lei madre e sorella, e per quanto concerne la vittima fors’anche psicologica, possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio, i testi, in particolare, la moglie e l’altra figlia di quest’ultima o, sia direttamente che indirettamente, la stessa vittima (peraltro facilmente localizzabile), onde convincerla a modificare (in parte) le proprie dichiarazioni. Ciò che, in relazione alla possibilità di un ulteriore audizione della vittima e delle due testi in sede dibattimentale, potrebbe avere evidenti e negative conseguenze sull’accertamento della verità. In siffatte circostanze, l’impegno espresso dall’accusato di non prendere contatto in alcun modo con le altre persone coinvolte non appare sufficiente a scongiurare il timore che detto rischio si concretizzi, a maggior ragione se si considerano il tentativo di contattare per lettera la minore dal carcere (tentativo non reiterato, ma occorre considerare che la lettera era stata censurata dagli inquirenti).”

Non va inoltre dimenticato che in alcuni punti le dichiarazioni dell’accusato contrastano con quelle della vittima e della madre di quest’ultima, come emerge dal verb. PP 17.02.2009 dell’accusato, noto alle parti ed al quale si rinvia.

Resta da determinare se una proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità deve essere esaminata da angolature diverse.

Da un lato, occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto si constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto (quasi 7 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e prevedono una pena edittale importante. In ogni caso, la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire appare comunque inferiore a quella ipotizzabile in caso di condanna.

Per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che non può dirsi che l’inchiesta non sia stata sin qui condotta nel rispetto del principio di celerità da parte del magistrato inquirente (da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la legalità della detenzione), ritenuta anche la complessità della stessa in considerazione della tipologia dei reati. In concreto, come detto, il Procuratore pubblico ha effettuato il deposito degli atti il 20 febbraio 2009. Se l’istruttoria non ha potuto ancora essere chiusa ai sensi dell’art. 197 CPP ciò dipende dal fatto che sia l’accusato che la parte civile, alla scadenza del termine del deposito degli atti, hanno presentato delle domande di complemento istruttorio, rilevato inoltre che non emerge in modo manifesto dall’incarto che le prove oggetto dei vari complementi proposti fossero manifestamente da assumere già in precedenza. Il principio di celerità appare dunque rispettato.

Allo stadio attuale, il magistrato inquirente deve ancora dare evasione alle richieste di complementi istruttori: in caso di accoglimento (anche soltanto parziale) occorrerà tenere conto dei tempi per l’assunzione delle prove ammesse e della conseguente necessità di ulteriore deposito atti, ed, in caso di rifiuto (totale o parziale), di eventuali reclami contro la/e decisione/i negativa/e del magistrato inquirente. Così stando le cose appare prudente accogliere integralmente la richiesta di tre mesi, che appare comunque ancora proporzionata, in considerazione della gravità dei reati, della presumibile pena in caso di condanna e ritenuto che, come detto, sono presenti gravi indizi di reato, permangono bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione, fermo restando l’obbligo per il Procuratore pubblico di procedere indilatamente a chiusura dell’istruttoria non appena saranno realizzate le condizioni che lo consentono (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT).

In conclusione, l'istanza è accolta con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 189, 190 e 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

  1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 26 giugno 2009 (compreso).

  1. Non si prelevano tasse e spese.

  2. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

  3. Intimazione:

giudice Ursula Züblin

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