Incarto n. INC.2008.41903
Lugano 22 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 dicembre 2008 da
__________patr. di fiducia dall’avv. __________
e qui trasmessa con preavviso negativo dicembre 2008 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
preso atto delle osservazioni della difesa (19 dicembre 2008) che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
visto l'inc. MP __________;
considerato
in fatto
A.
__________ è stato arrestato il 27 agosto 2008 su ordine di arresto di pari data e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli, segnatamente con la figlia della moglie __________ (__________).
L'arresto è stato confermato il giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (Inc. GIAR 419.2008.1, doc.).
Successivamente, il 12 novembre 2008, l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta violenza carnale.
Gli inquirenti hanno proceduto all'audizione, oltre che dell'accusato e della minorenne, anche a quella di vari testi.
B.
Con l'istanza qui in esame e per il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver evidenziato le ammissioni dell’istante quo al reato di ripetuti atti con fanciulli (ma non per quello di violenza carnale), rileva che non sarebbero più dati pericolo concreto di collusione - le audizioni testimoniali con le persone con le quali poteva sussistere tale pericolo sono infatti già state esperite, ad __________, quo alla collusione con eventuali testi di cui la difesa dovesse richiedere l’audizione non costituirebbe comunque motivo di interesse pubblico atto a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, potendo essere esperiti con l’accusato in libertà provvisoria - e neppure pericolo di recidiva
La difesa evidenzia inoltre che __________, incensurato, ha sempre vissuto in Svizzera, dove ha pure mantenuto il centro dei propri interessi; se è vero che prima dell’arresto egli risiedeva in __________, ciò era dovuto al fatto che nei confronti della moglie è stata a suo tempo pronunciata l’espulsione, era comunque sua intenzione allo scadere della stessa fare rientro in Svizzera con la famiglia. In ogni caso, se messo in libertà provvisoria, egli andrebbe a risiedere presso i genitori a __________, fermo restando l’impegno a dar seguito ad ogni e qualsiasi citazione da parte degli inquirenti, rispettivamente a non prendere alcun tipo di contatto con __________. Da ultimo, viene evidenziata la disponibilità dell’accusato istante a depositare, quale misura sostitutiva dell’arresto, i documenti di legittimazione, come pure, se richiesto, a presentarsi regolarmente in Polizia ed in generale a sottostare “a qualsiasi ulteriore provvedimento che questo PP ritenesse idoneo”.
C.
Il magistrato inquirente con preavviso negativo 19 dicembre 2008 si oppone alla scarcerazione di __________. Dopo aver riassunto gli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato istante per i reati addebitatigli, rileva che l'inchiesta, condotta nel rispetto del principio di celerità, è ormai nella fase conclusiva e che l’assenza di precedenti non permette di ritenere esistenza di concreto pericolo di recidiva, neppure sarebbe dato pericolo di fuga. Viceversa, seppure l’inchiesta sia ormai entrata nelle fasi conclusive, sarebbe tuttora dato concreto pericolo di collusione, segnatamente in relazione ad eventuali ulteriori audizioni della vittima o delle testi __________ e __________ al dibattimento su richiesta della difesa o per ordine del Presidente della Corte, tesi peraltro corroborata da vari episodi, dettagliatamente indicati nel preavviso.
Il mantenimento del carcere preventivo sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità.
D.
In sede di osservazioni (19 dicembre 2008) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 16/17 dicembre 2008, ribadendo che in concreto non sarebbero più dati motivi di interesse pubblico, segnatamente pericolo di collusione, atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, nonché l’impegno di __________ di non prendere contatto con la vittima, la di lei madre, la di lei sorella e la di lei nonna.
In diritto:
L’istanza, presentata dalla difesa di __________ accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati consegnati “brevi manu” a questo ufficio la mattina del 19 dicembre 2008.
Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP viene a scadere lunedì 22 dicembre 2008.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In secondo luogo, non va trascurato che quando si tratti di inchieste concernenti abusi sessuali, raramente ci si trova confrontati con testimonianze dirette, ma piuttosto con le contrastanti dichiarazioni della vittima e di quelle del presunto autore.
In concreto seri concreti indizi di colpevolezza quo al reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli sono senz’altro dati: lo stesso accusato ha ammesso, dopo alcune iniziali reticenze, di avere avuto ripetuti rapporti sessuali completi con __________ (__________), figlia della di lui moglie, a far tempo dal 2006 sia in Svizzera che all’estero.
Quo al reato di violenza carnale
Sulla base di quanto esposto occorre concludere, senza pregiudizio per il seguito delle indagini ed il giudizio di merito (cui compete una valutazione globale degli indizi), per la presenza di gravi e sufficienti indizi di reato in capo ad __________ a fondamento della detenzione preventiva.
In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.
E' vero che __________ è incensurato, che ha ammesso di avere avuto rapporti sessuali con ____ a far tempo dal 2006 e che l'inchiesta è ormai agli sgoccioli - in data 16 dicembre 2008 si è proceduto ad una nuova audizione della vittima, le cui dichiarazioni dovranno essere contestate all’accusato, il cui verbale è già stato fissato per il 14 gennaio 2009, dopodiché il Procuratore pubblico, ricevuti il rapporto d’inchiesta e la trascrizione dell’audizione di __________, procederà al deposito atti (prevedibilmente nella seconda metà del gennaio 2009, cfr. preavviso 19.12.2008) e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori, al deferimento di __________ alla competente Corte -.
Tuttavia non possono essere trascurate le circostanze particolari del caso in discussione.
Innanzitutto occorre considerare che i fatti sono avvenuti in ambito famigliare, l’età della vittima (per cui la stessa appare maggiormente influenzabile rispetto ad un adulto), il rapporto di quasi padre/figlia con l’accusato (“Il __________ per me è come un papà”, verb. 27.08.2008), nonché il fatto che la minorenne e le di lei sorella e madre vivono grazie al contributo finanziario dell’accusato, in assenza del quale sarebbero costrette a rientrare in __________ o comunque si troverebbero in una situazione di grande difficoltà. Inoltre, dal carcere, l’accusato ha cercato di inviare una lettera a __________, poi censurata, nella quale scrive - tra l’altro - “solo noi due sappiamo quello che è successo..... “ ......... eravamo una famiglia felice... anche senza problemi economici”....”non so come tu ti senta ora a causa di quello che é successo e per il mio arresto....” “...come spero che tu riesca ad essere di nuovo spensierata e allegra come lo eri prima del mio arresto. Ti chiedo ancora un Favore: stai vicino alla mamma che sicuramente è quella che soffre di più perché si ritrova, oltre a me in prigione, anche ad avere tutta la Famiglia sulle spalle.” Non va poi trascurato che nelle lettere indirizzate dal carcere alla moglie, l’accusato si presenta come persona insostituibile per lei e le figlie, perlomeno dal profilo finanziario, lasciando pure trasparire una certa complicità/corresponsabilità della minore per quanto accaduto, ciò che peraltro emerge anche dalle dichiarazioni da lui rilasciate in alcuni verbali (in particolare, da ultimo verb. SPP 10.10.2008). A ciò si aggiunge che, la stessa minore nel corso della prima audizione, ha dichiarato di aver inizialmente riferito quanto __________ le aveva detto di riferire, e cioè ha negato di avere avuto con lui approcci di natura sessuale, ciò che comprova l’influenzabilità da parte di __________ sulla vittima, influenzabilità che peraltro emerge anche dalle dichiarazioni rese da __________ nel corso dell’ultima audizione.
In sostanza, tenuto conto del genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra l’accusato e la vittima, della giovane età di quest’ultima, più facilmente influenzabile rispetto ad un adulto, del rapporto di dipendenza e del tentativo di contatto già manifestatosi, il rischio di collusione non può in concreto essere ritenuto soltanto astratto e teorico (DTF 1P 78/2003 del 7.03.2003 in re R.C.). In altre parole, appare concreta la possibilità che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, facilitato, in ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in ambito famigliare, rispettivamente dalla particolare posizione di dipendenza economica della vittima, delle di lei madre e sorella, e per quanto concerne la vittima fors’anche psicologica, possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio, i testi, in particolare, la moglie e l’altra figlia di quest’ultima o, sia direttamente che indirettamente, la stessa vittima (peraltro facilmente localizzabile), onde convincerla a modificare (in parte) le proprie dichiarazioni. Ciò che, in relazione alla possibilità di un ulteriore audizione della vittima e delle due testi in sede dibattimentale, potrebbe avere evidenti e negative conseguenze sull’accertamento della verità. In siffatte circostanze, l’impegno espresso dall’accusato di non prendere contatto in alcun modo con le altre persone coinvolte non appare sufficiente a scongiurare il timore che detto rischio si concretizzi, a maggior ragione se si considerano il tentativo di contattare per lettera la minore dal carcere (tentativo non reiterato, ma occorre considerare che la lettera era stata censurata dagli inquirenti).
Non può entrare in considerazione l’adozione di misure sostitutive, quali il deposito dei documenti o l’obbligo di presentarsi regolarmente in Polizia, essendo inidonee a scongiurare il pericolo di collusione.
Da ultimo, quo al caso citato dalla difesa, a prescindere che nell’ambito di reati qui in discussione è comunque quantomeno aleatorio, fare confronti, le circostanze del caso erano differenti (ad esempio per il tempo trascorso dai fatti).
Essendo dato uno dei motivi di ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo non occorre qui esaminare l’esistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva, peraltro neppure ritenuti dal Procuratore pubblico, e che comunque non emergono in maniera evidente dall’incarto.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse (fosse anche solo per il reato di atti sessuali con fanciulli), della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, peraltro ormai in fase conclusiva, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato e __________, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le rispettive versioni non proprio concordanti.
L’accusato è stato arrestato il 27 agosto 2008 ed i reati in discussione sono di sicura gravità. In questo lasso di tempo l’inchiesta, di per sé difficile per la delicatezza del tema (reati sessuali avvenuti in ambito famigliare) ed il coinvolgimento di una vittima minorenne, è proceduta con celerità, né sono ravvisabili tempi morti particolari, prova ne è che il Procuratore pubblico ha già fissato il verbale per la contestazione all’accusato delle ultime risultanze istruttorie, dopodiché, ricevuto il rapporto d’inchiesta, procederà al deposito degli atti, e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori al deferimento di __________ alla competente Corte.
Resta in ogni caso sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 187 e 190 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 dicembre 2008 da __________ è respinta.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Ursula Züblin