Incarto n. INC.2008.40804
Lugano 11 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 30 gennaio 2009 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano
nei confronti di
__________, attualmente detenuto c/o carcere giudiziario La Farera (patr. d'ufficio dall'avv. __________)
viste le osservazioni 5/9 febbraio 2009 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visti gli inc. MP__________, __________, __________ e __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
__________ è stato arrestato il 21 agosto 2008 con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti da parte del Procuratore pubblico per omicidio intenzionale (), tentato omicidio, sub lesioni intenzionali gravi (), e meglio, “per avere, il __________, a __________, davanti all’abitazione di __________, con una pistola, intenzionalmente ucciso __________, nonché tentato di uccidere, in sub ordine, intenzionalmente ferito (quantomeno alla tibia) __________” (cfr. doc. 1 inc. GIAR 408.2008.1).
L’arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, ritenuta l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (cfr. doc. 4 inc. GIAR 408.2008.1).
Successivamente, in data 19 gennaio 2009, l'accusa è stata estesa anche ai reati di lesioni semplici aggravate (fatti avvenuti a __________ il 19 agosto 2008 e a __________ nel maggio 2008), coazione (fatti avvenuti a __________ il 12 agosto 2008), infrazione e contravvenzione alla LArm (fatti avvenuti nel periodo giugno-agosto 2008 a __________ ed in altre imprecisate località) ed infrazione e contravvenzione alla LStup (fatti avvenuti nel periodo aprile-agosto 2008 a __________ ed altre imprecisate località), furto aggravato siccome commesso in banda, sub furto e danneggiamento (fatti avvenuti a __________ la notte tra il 5/6 maggio 2008, inc. MP __________), lesioni semplici in sub vie di fatto (fatti avvenuti ad __________ il 5/6 luglio 2008 ai danni di __________, inc. MP __________) e lesioni semplici sub vie di fatto (fatti avvenuti a __________ il 13 agosto 2008 ai danni di __________, inc. MP __________).
Con la richiesta qui in discussione il Procuratore pubblico chiede una proroga del carcere preventivo di cinque mesi, cioè fino al 21 luglio 2009 compreso, al fine di poter procedere a vari atti istruttori specificatamente indicati, tenuto anche conto del pericolo di recidiva e di quello di fuga. Una proroga di cinque mesi della carcerazione preventiva, sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, ritenuto che la gravità dei fatti permette di prevedere una pena detentiva di una certa durata.
In sede di osservazioni la difesa di __________ non si oppone alla proroga del carcere preventivo, ritenendola giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss);
I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa ma comunque soggetti a verifica d'ufficio da parte di questo giudice) sono senz'altro dati. In particolare, per quanto riguarda l’imputazione più grave e cioè omicidio intenzionale in relazione a quanto avvenuto la sera del __________ l’accusato ha ammesso di essersi presentato all’uscio con l’arma carica ed il colpo in canna e di avere sparato 3 colpi di pistola contro i fratelli __________, anche se la sua versione, quo alla dinamica dei fatti, non concorda con quella di __________. __________ ha pure ammesso di aver partecipato al furto ai danni di __________. Indizi a suo carico per gli altri reati addebitatigli emergono, in parte, dalle dichiarazioni dell’accusato stesso (verb. Pol. 10.09.2008, 24.09.2008, 7.11.2008, PP 22.12.2008 e PP 16.01.2009) ed, in parte, dalle deposizioni delle altre persone coinvolte nei fatti.
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________ è cittadino italiano, titolare di un permesso di dimora, che, verosimilmente, dopo quanto accaduto, non gli verrà rinnovato. Attualmente egli non ha più alcun legame significativo con la Svizzera, sicuramente non professionale. Occorre inoltre considerare che dopo i fatti egli ha tentato di sottrarsi alle autorità svizzere cercando di fuggire in Italia con l’aiuto di terzi. Circostanze queste che rendono concreto il pericolo che, se messo in libertà provvisoria, egli tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto anche della presumibile pena in caso di condanna (il reato di omicidio intenzionale prevede una pena edittale minima di 5 anni), considerati anche gli importanti precedenti penali in Italia.
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
Allo stadio attuale dell’inchiesta vi sono atti istruttori ancora da esperire.
In primo luogo, il magistrato inquirente attende ancora che gli siano trasmessi la perizia relativa alla ricostruzione dei fatti del 19 agosto 2008 da parte dei prof. __________ e dott. __________, la cui consegna è comunque prevista per il 31 marzo 2009, ed il rapporto della Polizia scientifica. La Polizia giudiziaria sta completando la raccolta di testimonianze ed informazioni quo alla varie fattispecie emerse a carico di __________. Inoltre il magistrato inquirente deve ancora procedere ad interrogatori dell’accusato - quo alle risultanze peritali, ai suoi rapporti con __________ e con __________, ai risultati del controllo telefonico approvato il 14 gennaio 2009, al suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti -, nonché ad un eventuale confronto con __________. Il Procuratore pubblico deve pure procedere agli interrogatori del dr. __________ (già previsto per il 19 febbraio 2009), dei periti, di __________ (un primo verbale è già previsto per il 12 febbraio p.v.), del medico legale dott. __________, nonché a nuove audizioni delle parti lese. Non potendosi del resto escludere che da tali atti emerga l’esigenza di procedere alla verbalizzazione di ulteriori testi, rispettivamente va rilevato che la difesa ha già chiesto una nuova audizione di alcuni testi (cfr. scritto 28.01.2009). Inoltre, il Procuratore pubblico è tuttora in attesa dell’evasione da parte delle Autorità italiane della rogatoria 22 ottobre 2008.
Nella fattispecie è pure dato, a giudizio di questo giudice, un concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, perlomeno fino al momento in cui non si sarà proceduto alle audizioni di __________, dei testi e delle parti lese.
Il pericolo di recidiva consiste infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
In concreto, è senz’altro dato un concreto pericolo di recidiva.
Basti qui ricordare i numerosi precedenti di __________ in Italia (ad es. Corte di Appello di Torino __________ per rapina, Tribunale di Busto Arsizio __________, Tribunale di Verbania __________; cfr. anche verb. Pol. accusato del 19.11.2008), dove sono pure in corso altri procedimenti a suo carico, nonché considerare la reiterazione a delinquere che emerge dai fatti oggetto dell’attuale procedimento.
Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta (5 mesi), sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);
In concreto la proporzionalità del carcere preventivo cui è astretto __________ per rapporto alla presumibile pena, è senz’altro data: __________, come detto, è detenuto dal 21 agosto 2008 per reati di sicura gravità, in particolare quello di omicidio intenzionale, cioè di un crimine, e per il quale, in caso di condanna, è ipotizzabile una pena di durata verosimilmente ben maggiore del carcere sin qui sofferto ed ancora da soffrire, ribadito inoltre che successivamente nel corso dell’inchiesta sono emersi ulteriori reati per i quali il Procuratore pubblico in data 19 gennaio 2009 ha esteso l’accusa.
Per quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità, trattasi di inchiesta complessa – non soltanto a causa delle difficoltà nell’accertamento della dinamica di quanto avvenuto la sera del 19 agosto 2008, ma anche in considerazione delle varie fattispecie penalmente rilevanti emerse a carico di __________ successivamente all’arresto, al numero di persone coinvolte e alla ramificazioni con l’estero – che è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti di durata eccessiva tali da mettere in discussione la legalità della detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C., 1S.3/2005).
In conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione/inquinamento delle prove, pericolo di fuga e pericolo di recidiva, nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ sino al 21 luglio 2009 compreso, con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo.
In conclusione, l'istanza deve quindi essere accolta, così come proposta dal Procuratore pubblico, con la presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
richiamati gli articoli 111, 122, 123, 126, 134, 139 CP, 19 LStup, 1ss. LArm, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP;
decide
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al
21 luglio 2009 (compreso).
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Ursula Züblin