Incarto n. INC.2007.705

Lugano 26 settembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza di proroga della carcerazione presentata il 18/19 settembre 2007 da

Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero pubblico Lugano, ufficio di Bellinzona

nei confronti di


viste le osservazioni della difesa (24 settembre 2007, con integrazione/complemento del 25 settembre 2007);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

Come già ricordato in precedente decisione:

“1.

__________ è stato arrestato il 7 gennaio 2007 in quanto sospettato dell’omicidio intenzionale del fratello __________ (doc. 2, inc. GIAR 7.2007.1).

Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 127 CP ed ha chiesto la conferma dell’arresto (doc. 1, inc. GIAR 7.2007.1).

L’arresto è stato confermato da questo giudice l’8 gennaio 2007, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (doc. 7, inc. GIAR 7.2007.1).

In sostanza, __________ è accusato di aver (volontariamente) causato, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007 presso il suo appartamento di __________, il decesso del fratello __________ che si trovava temporaneamente presso di lui (mentre che normalmente è collocato presso un istituto di __________).

L’accusa è successivamente stata estesa ad altre ipotesi di reato (art. 183 CP: AI 2.4, pag. 8; artt. 112, 123, 189 CP: AI 3.14), vuoi per gli stessi fatti, vuoi per altri precedenti.

L’inchiesta si è sviluppata mediante tutta una serie di esami tecnici (cfr. AI 7), rispettivamente medici (AI 6), ricostruzioni e verbalizzazioni dell’accusato e di testi, vuoi da parte del magistrato inquirente (AI 2), vuoi da parte della polizia (Classificatore verbali polizia).”

(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)

Con la decisione del 13 giugno 2007 (GIAR 7.2007.3), questo giudice ha respinto un’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato, ritenendo la carcerazione cautelare (cui egli era astretto) fondata su gravi indizi di reato e concreto pericolo di fuga, nonché rispettosa del principio di proporzionalità. Ad analoghe conclusioni è giunta la CRP, in sede di decisione su reclamo (CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241). L’istanza superiore ha confermato l’esistenza di gravi indizi di reato (cons. 4), di concreto pericolo di fuga (cons. 6 e 7), nonché il rispetto del principio di proporzionalità (cons. 9). Per completezza, si rileva che la CRP ha pure analizzato gli elementi a sostegno di un pericolo di recidiva invocati dal magistrato inquirente (non ritenuto da questo giudice); pur ritenendo tali elementi insufficienti a fondare un concreto pericolo di recidiva, l’istanza superiore si è chiesta se questi (in particolare i timori avanzati dal teste e le risposte del perito al quesito sulla pericolosità) non militino a favore di un pericolo di collusione o di interferenza con un teste importante e ha concluso per il loro concorso (con il pericolo di fuga) al rigetto del ricorso (cons. 10).

Con decisione del 4 luglio 2007, emanata dopo udienza in contraddittorio tra Procuratore pubblico e difensore, questo giudice ha accolto la richiesta del magistrato inquirente a che il carcere preventivo, cui era astretto __________, venisse prorogato sino al 30 settembre 2007, sostanzialmente per i seguenti motivi:

“Ribadita l’esistenza di gravi indizi di reato e di concreto pericolo di fuga, la richiesta di proroga formulata, alla luce degli atti d’inchiesta ancora da esperire, della loro utilità per l’inchiesta, e delle necessità di conclusione della stessa appare giustificata e non lesiva del principio di proporzionalità per rapporto al rischio di pena.

Nel contempo non vi sono elementi che permettano di ritenere una violazione del principio di celerità in relazione a tale proroga, come correttamente riconosciuto dalla difesa.

La richiesta puo’ pertanto essere accolta cosi come formulata.

Ci si limita unicamente a ricordare, pro futuro, che l’attesa del rapporto di polizia o della trasmissione di atti, già esperiti, dalla polizia non puo’ essere motivo da ritenere ai fini di una proroga della carcerazione preventiva (GIAR 24 agosto 2003, 121.2003.14).”

(GIAR 4 luglio 2004, 7.2007.4)

Ovviamente, il tutto con riserva della decisione della CRP, a quel momento non ancora nota (cfr. doc. 8, inc. GIAR 7.2007.3).

Quanto agli atti ancora da esperire prima di procedere al deposito (art. 196 CPP) ed alla chiusura (art. 197 CPP), il Procuratore indicava la “seconda parte” della delucidazione del rapporto peritale __________, l’acquisizione agli atti del referto peritale __________ ed “un paio” di interrogatori del prevenuto. L’espletamento di questi atti (oltre alla ricezione del rapporto di polizia; cfr. doc. 1, inc. GIAR 7.2007.4) era indicato come previsto entro la fine del mese di luglio.

Dall’elenco atti dell’incarto si evince che il Rapporto di polizia giudiziaria è stato acquisito l’8 agosto (AI 1.15), il referto del __________ il 12 luglio (AI 6.23) e che l’11 luglio e il 16 agosto sono stati sentiti il __________ e la __________ (AI 6.22 e 6.23).

Sono, inoltre, state presentate due nuove richieste di accertamento DNA (a luglio e settembre: AI 7.11 e 7.15) e l’accusato è stato nuovamente interrogato dal magistrato inquirente il 6 settembre 2007 (AI 6.9).

Con l’istanza qui in discussione, il Procuratore pubblico chiede una ulteriore proroga, fino al 15 novembre 2007, del carcere preventivo cui è astretto __________.

Ricordati gli indizi di reato e il pericolo di fuga (e, in parte, il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove così come menzionato dalla CRP nella decisione del 3 luglio 2007) con rinvio a precedenti istanze e decisioni, l’ inquirente segnala che la proroga è chiesta per permettere la delucidazione orale del referto __________ (prevista per il 24 settembre 2007) ricevere i risultati di ulteriori esami DNA (recentemente ordinati), interrogare una teste (a seguito della verbalizzazione del 6 settembre 2007: AI 2.13 e 5.41) e, successivamente, procedere al deposito degli atti (per almeno tre settimane).

In merito a proporzionalità della proroga richiesta, il magistrato inquirente rinvia da un lato al rischio di pena connesso con le accuse mosse a __________, dall’altro alla tempistica degli atti d’inchiesta effettuati dopo la prima proroga (e già elencati al considerando 4 della presente).

La difesa, mediante le proprie osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 7.2007.5), contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. In proposito riprende e ribadisce le considerazioni proposte in sede di ricorso davanti alla CRP, aggiungendo alcuni elementi di fatto successivi alla decisione della Camera: duplice intervento all’anca con necessità di attività di riabilitazione e controlli regolari, possesso della tessera bancomat da parte del difensore (con autorizzazione a prelevare) e conseguente controllo del conto bancario, decadenza della prestazione complementare AI in caso di trasferimento in __________, necessità di farsi accudire (dal tutore e dal medico di fiducia) per ogni necessità pratica.

Sulle altre questioni, la difesa si esprime in modo succinto: non contesta formalmente l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza (ricorda, comunque, che l’accusato si professa innocente), contesta l’esistenza di un pericolo di recidiva (peraltro neppure invocato dal magistrato inquirente), afferma che l’eventuale pericolo di collusione non è idoneo a giustificare la protrazione della detenzione e ritiene irrilevante (conseguentemente a tutto quanto appena indicato) la questione della proporzionalità, dando comunque atto che l’inchiesta è stata condotta con celerità.

Da ultimo, e con scritto del 25 settembre 2007 (doc. 4, inc. GIAR 7.2007.5), la difesa segnala un ulteriore motivo a favore della messa in libertà provvisoria: l’intenzione dell’AI di sopprimere la rendita invalidità per il periodo di privazione della libertà.

L’istanza di proroga presentata dal Ministero pubblico prima della scadenza della detenzione e con anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa (anche se con termine inferiore ai 10 giorni usuali) e successiva decisione di questo giudice, è ricevibile in ordine.

I criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva (cfr. artt. 95 ss.), noti al Procuratore pubblico ed al difensore, sono già stati indicati nelle precedenti decisioni, in particolare in quella del 13 giugno 2007 a cui, per brevità e siccome nota alle parti, si può rinviare, ricordando unicamente che:

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

Come già detto, l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357; GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3).

Nel caso in esame, pur indicando tutte le ipotesi di reato oggetto di promozione ed estensione dell’accusa, il magistrato inquirente si limita a rinviare all’istanza di proroga del 25 giugno 2007 che, a sua volta, rinviava alle considerazioni contenute nella sentenza del 13 giugno 2007, e meglio:

“…le (ripetute) dichiarazioni dell’accusato in merito al tempo passato in casa il pomeriggio del 6.1.2007, all’assenza di altre persone, al momento della breve uscita al bar nella serata del 6 gennaio 2007 (Verbali PG 7.1.2007, PP 10.1.2007 pag. 4 ss., 31.1.2007 pag. 6), quest’ultima sostanzialmente confermate da testi (Verbale PG __________ 8.1.2007, con riferimento anche alle registrazioni di cassa sebbene con orario estivo), e quelle secondo cui al primo rientro a casa il fratello russava o faceva finta di russare (verbale PP 11 gennaio 2007, pag. 2), poste in relazione con le cause e l’orario probabile del decesso indicate dal medico legale (AI 6.2) sono elementi che, già da soli, costituiscono gravi indizi del reato di cui all’art. 111 CP.

Inoltre, le manipolazioni messe in opera dall’accusato per togliere dall’ano del fratello un pezzo di vibratore nell’attesa dell’intervento dei sanitari (cfr. Verbale PG 7.1.2007), le contraddizioni circa modi e tempi in cui una parte di tale vibratore sia finito nel corpo del fratello (cfr. Verbali PP 5.4.2006 e 5.6.2007 a confronto), il ritrovamento sulle parti genitali dell’accusato (così come sul vibratore) di tracce biologiche riconducibili al fratello (Cfr. Verbale PP 5.4.2007), le modalità con le quali l’accusato risulta essersi comportato durante accertati rapporti omosessuali (verbale PP __________ 8 febbraio 2007 pag. 1 e 2) così come la presenza sul corpo del fratello di numerosi segni di lesione (che non possono essere imputati unicamente alla certamente presente difficoltà di gestione -rispettivamente autogestione - dello stesso: cfr. Verbale PP 18.4.2007, pag 9 ss.), costituiscono ulteriori elementi indizianti e/o circostanziali (emersi nel corso dell’inchiesta) nei suoi confronti e sempre in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 111 CP.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 183 CP è indiziata dalle stesse dichiarazioni dell’accusato (Verbale PP 13.2.2007; DTF 119 IV 220, DTF 104 IV 174) e dalla fotografia ritrovata che sembrerebbe evidenziare tale situazione (all. 9 al Verbale PP 18 aprile 2007); e ciò indipendentemente dalle motivazioni enunciate (negli stessi verbali).

Alla luce di quanto sopra (gravi indizi in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 111 e 183 CP) non è necessario esprimersi in merito alle ipotesi di reato oggetto dell’estensione (effettivamente effettuata con semplice indicazione delle norme di legge e generico rinvio alle emergenze dell’inchiesta), i cui elementi (eventualmente) indizianti non sono neppure stati oggetto di chiare indicazioni in sede di preavviso (cfr. preavviso pag. 2).”

(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)

Non risulta, tantomeno viene indicato dall’inquirente o dalla difesa, che atti d’inchiesta successivi abbiano modificato (rafforzato o indebolito) gli indizi menzionati. La loro esistenza, concretezza e gravità è immutata; quindi, confermata come da precedente decisioni.

Come nelle precedenti istanze e preavvisi, il magistrato inquirente pone a fondamento della richiesta di proroga, sostanzialmente (se si preferisce: soprattutto), l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, rifacendosi (se si preferisce: rinviando) a quanto da lui stesso argomentato, o considerato da questo giudice e dalla CRP, nell’ambito delle precedenti procedure.

In merito, questo giudice aveva così sentenziato:

“10.2.

… omissis…;

infatti, “il pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF 102 Ia 382; 106 Ia 407) e non può essere negato invocando possibilità di ottenere l’estradizione o l’assunzione del procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza” (GIAR 3 agosto 2000, 231.2000.2).

Inoltre, se è vero che la gravità del reato da sola non basta (a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva), “Nondimeno si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ (GIAR 25 maggio 2007, 539.2006.4, cons. 5.b.).

Nel caso in esame, come detto ci si approssima al giudizio di merito e il rischio, in caso di condanna, di una pena particolarmente elevata e da espiare è indiscutibile (l’art. 111 CP prevede un minimo edittale di 5 anni in caso di condanna).

L’accusato, effettivamente, non risulta avere (come sostiene la difesa) particolari legami con il paese d’origine, tuttavia va anche constatato che neppure in __________ ha, attualmente, particolari legami di tipo personale/affettivo (non ha famigliari, non indica particolari rapporti di amicizia né di partecipazione a gruppi o ad attività particolari) o professionale (è in invalidità). Gli unici elementi concreti indicati dalla difesa consistono nella disponibilità dell’appartamento (in affitto) e nella rendita AI attualmente percepita tramite il tutore (mentre che la rendita INPS, indicata dal Procuratore pubblico quale disponibilità all’estero, ammonterebbe a soli 140 euro). Pacifico che la locazione di un appartamento dove l’accusato vive da solo non è, né può essere, in alcun caso considerata quale ostacolo ad un trasferimento all’estero. Quanto alla rendita AI non è detto, né risulta dall’incarto, che la percezione non possa avvenire all’estero, per il tramite dell’ufficio preposto (art. 56 LAI), e senza l’intermediazione dell’autorità di tutela instaurata in __________; misura che, peraltro, l’accusato non sembra aver né gradito (la richiesta di tutela volontaria gli sarebbe stata “imposta”: cfr. manoscritto 25.1.1996, in AI 10.7), né accettato (cfr. scritto CTR 11 del 9.4.2002 e dichiarazione 25.7.2002, scritto 14.8.2002 in AI 10.7).

Dalla documentazione appena citata emergono, inoltre, elementi che indicano la capacità dell’accusato da un lato di vivere in situazioni limite (definite “deplorevoli” dal profilo igienico sanitario: scritto SPS 3.10.1996), dall’altra di rifiutarsi e opporsi a procedure di istituzionalizzazione della sua situazione (scritto tutore ufficiale 17.5.1999). Quando questa è imposta, la sua opposizione/non accettazione si manifesta nell’evidente difficoltà di rapporto con gli operatori istituzionali (scritto Municipio __________ 19.6.2000, scritto __________ 16.4.2002, scritto __________ 21.5.2003).

Senza voler qui minimamente mettere in discussione la legittimità specifica di tali atteggiamenti, si constata volontà e costanza dell’accusato nell’opporsi alle imposizioni che ritiene lesive della sua libertà e non giustificate (cfr. anche AI 6.15, pag. 9 e 26).

Oltre alla percezione di una rendita INPS, effettivamente di entità irrisoria, l’insieme e la ponderazione (CRP 16.5.2006, 60.2006.154) degli elementi appena esposti (prossimità del giudizio, rischio di pena, carattere dell’accusato, legami famigliari e professionali, domicilio ma anche la nazionalità, la situazione economica), che emergono in modo manifesto dall’incarto, impongono, a giudizio di questo giudice, di concludere che la scelta di una latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo; il rischio di fuga deve essere considerato ancora concreto (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701), ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).”

(GIAR 13 giugno 2007, 7.2007.3)

Così la CRP, adita dall’accusato, sulla stessa questione:

“6. Di principio il pericolo di fuga dev’essere analizzato in funzione di un insieme di criteri (quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le risorse di cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l’estero) che facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche probabile (DTF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena.

La gravità dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione, anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60 consid. 3a p. 62; decisione TF 1B_92/2007 – 1B_94/2007 consid. 7 p. 3 del 19.6.2007).

“La perspective que le prévenu a de se voir infliger une peine importante fait fortement présumer l’existence d’un risque de fuite” (C. MURBACH / M. BOCQUET, La détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de procédure pénale suisse, in SJ 2007 II p. 1 ss., p. 26).

Come ricordava M. LUVINI (I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP. 1989 p. 287 ss., in particolare p. 292) in merito alla gravità del reato: “(…) si tratta di elemento “indiziante” importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale”.

Il pericolo di fuga appare accentuato dal fatto che ci si avvicina al giudizio di merito (DTF 106 Ia 407; 102 Ia 382; 106; MURBACH / M. BOCQUET, op. cit., SJ 2007 II p. 26).

Il pericolo di fuga non può essere negato invocando la possibilità di ottenere l’estradizione (decisione TF 1P.185/2005 del 5.4.2005) o l’assunzione del procedimento penale dall’eventuale paese di latitanza (decisione impugnata, p. 5 pto. 10.2).

Come ricordato sempre dalla giurisprudenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione Giar 26.10.2001 in re A., GIAR inc. __________) “Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso” .

Tra i criteri da prendere in considerazione ci sono anche i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l’estero. Il Tribunale federale ha già ritenuto che il fatto di vivere soli, senza un patrimonio, e di avere dei debiti per qualche migliaio di franchi “fragilizza” il legame con il paese che lo persegue (decisione TF 1B.185/2005 consid. 3.2 p. 3 del 5.4.2005).

  1. Nel presente caso, il ricorrente è cittadino straniero (__________), cresciuto in zona non distante dal confine, e facilmente raggiungibile dal suo luogo di domicilio (via terra o via lago, anche con mezzi pubblici), anche tenendo in considerazione l’invalidità del ricorrente.

Pur non avendo particolari legami con il territorio __________, che ha lasciato da tempo, non si può sostenere che l’accusato abbia legami solidi e significativi con la __________, benché vi risieda da tempo. Tali non sono certamente l’appartamento in affitto, l’esistenza del tutore, il beneficio di una rendita AI o il rapporto con il medico curante.

Il ricorrente appare piuttosto una persona solitaria, non certo particolarmente integrata, con una situazione patrimoniale inconsistente, anche se non debitoria, con un disturbo della personalità misto (reperto del perito del 17.5.2007 p. 33, AI 6.15), capace di vivere in situazioni limite (come ricordato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, con riferimento allo scritto SPS del 3.10.1996). Sul carattere del ricorrente e la sua moralità pesano anche il consumo di alcool a partire dalla metà degli anni ottanta (reperto perito AI 6.15 p. 32; teste __________, verbale dell’8.1.2007, p. 3).

A fronte di questi elementi, ed in particolare in assenza di elementi che positivamente escludano o riducano massicciamente il pericolo di fuga, pesa come un macinio la situazione indiziaria grave relativa all’infrazione più grave del CP (quella di assassinio, subordinatamente di omicidio), unitamente a quelle di sequestro di persona e di coazione sessuale. Occorre considerare che l’inchiesta è ad uno stadio avanzato e la prospettiva ed i tempi del processo si avvicinano.

Il rischio di una possibile pesante pena, considerati la situazione indiziante ed anche l’esito della perizia psichiatrica (che esclude una scemata responsabilità), in prospettiva di un possibile esito sfavorevole del processo che si avvicina, unitamente alla percezione della rendita __________ in __________ ed alla possibilità di percepire all’estero anche quella AI (anche se decadrebbe la rendita complementare, vedi lettera del tutore del 15.6.2007 allegata al ricorso), in una ponderazione generale, portano questa Camera a concludere che la scelta di una latitanza possa apparire all’accusato quale male minore. In un esame complessivo, il pericolo di fuga appare quale prevalente e concreto e non sopprimibile con misure meno coercitive rispetto alla detenzione.

Questa Camera condivide le argomentazioni e le conclusioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto.”

(CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241)

La difesa non condivide (e contesta) l’opinione del magistrato inquirente quo all’esistenza ed all’attualità del pericolo di fuga. Oltre a riproporre quanto già evocato davanti alla CRP, segnala alcuni fatti nuovi che ritiene atti ad inficiare le conclusioni precedenti: due recenti interventi all’anca, l’attuale possesso (da parte del difensore) della tessere Bancomat di pertinenza dell’accusato con autorizzazione a prelevare e la comunicazione del __________ in merito alla perdita della complementare AI nel caso in cui __________ si recasse all’estero.

A giudizio dello scrivente giudice, le circostanze segnalate non modificano sostanzialmente la situazione e, quindi, non sono atte a limitare o eliminare il rischio di fuga indicato. L’attività di riabilitazione dell’anca, come può avvenire durante la permanenza al carcere giudiziario e/o al __________, non è certo esclusa all’estero; la perdita del possesso della tessera bancomat (verosimilmente già inutilizzabile, come tale, in carcere) non costituisce impedimento all’utilizzo ed al recupero degli eventuali averi in conto, dopo eventuale scarcerazione e/o all’estero; l’eventuale perdita della complementare non costituisce perdita totale delle entrate in caso di trasferimento all’estero. Quanto al rischio di sospensione della rendita durante il periodo di detenzione, va detto che tale situazione, oltre che prevista dalla legge (art. 21 cpv. 5 LPGA, RS 830.1) e comune a tutti i beneficiari di rendita AI ed è analoga all’assenza di entrate per cessazione di attività lucrativa che tocca molti detenuti.

In sostanza, gli elementi alla base dei precedenti giudizi (GIAR e CRP), e cioè la prossimità del giudizio, il rischio di pena, il carattere dell’accusato, l’assenza di legami famigliari, sociali e professionali particolari (in __________), la nazionalità, la situazione economica, non sono toccati nella sostanza da quanto segnalato dalla difesa e impongono ancora, a giudizio di questo giudice, di concludere che la scelta di una latitanza possa apparire all'imputato quale male minore per rapporto al rischio derivante dalle conseguenze dell'esito (presumibile) di un processo; il rischio di fuga é ancora concreto.

Stabilita l’esistenza di uno degli elementi alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione cautelare, di regola non sarebbe necessario esprimersi sugli altri eventualmente indicati dal magistrato inquirente.

Nel caso in esame, tuttavia, va pure rilevato che la CRP ha indicato (laddove l’inquirente invocava un pericolo di recidiva non ritenuto dallo scrivente giudice) la possibile esistenza di un pericolo di collusione e inquinamento delle prove nei confronti di un teste rilevante:

“10. Nel presente caso, il pericolo di recidiva è invocato in relazione al reperto psichiatrico e al verbale del teste __________.

Il perito psichiatrico, nel proprio rapporto del 17.5.2007 (AI 6.15), a specifiche domande, ritiene che “... il rischio di recidiva è ridotto ma non interamente escluso”; “Vi è una possibilità, poco probabile, di rivalsa nei confronti di persone che sono state coinvolte nei fatti imputati” (rapporto p. 36). Il perito ha per contro escluso un pericolo di recidiva in connessione alle particolari caratteristiche della personalità del ricorrente (rapporto p. 37).

In occasione del confronto tra il ricorrente ed il teste __________, quest’ultimo ha espresso il timore per la propria persona in caso di liberazione dell’accusato (verbale del 5.6.2007, AI 2.12, p. 4/5).

Questo timore, unitamente alla possibilità di rivalsa riferita dal perito, non sono in quanto tali sufficienti per sostenere un pericolo di recidiva che, solo, possa giustificare la continuazione della detenzione preventiva.

Ci si può chiedere se nel caso concreto il timore espresso dal teste e la risposta del perito non sostengano piuttosto un pericolo di collusione, o di interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio. “

(CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241)

Concludendo, poi, nel senso che anche questi elementi concorrono, con il pericolo di fuga, al rigetto del ricorso.

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di fuga (cui si aggiunge un residuo pericolo di collusione e/o di inquinamento di un mezzo di prova non irrilevante) a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest’ultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (poco meno di 9 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (1 mese e ½ richiesti) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti: nel caso dell’art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva.

Per quanto concerne il secondo aspetto, in assenza di indicazioni circa il motivo e momento dell’emergenza delle necessità istruttorie (in senso lato e non nel senso dell’art. 95 CPP), rispettivamente della loro importanza per le determinazioni del magistrato inquirente (GIAR 19 agosto1999, 386.1999.9; GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4), non si può che constatare da un lato che il rispetto di tale principio è riconosciuto dalla stessa difesa (cfr. osservazioni 24 settembre 2007, pag. 4) e, dall’altro che (comunque) dalla visione dell’incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2).

Anche il principio di celerità é, quindi, rispettato.

L’entità della proroga richiesta, alla luce degli atti ancora da esperire (delucidazione referto peritale e audizione teste), ma soprattutto delle esigenze di cui all’art. 196 CPPTI appare adeguata, ricordato che il Procuratore pubblico non deve (o non può) affidarsi al termine fissato, bensì ha comunque l’obbligo di contenere al massimo la durata del carcere preventivo (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP; GIAR 20 settembre 2007, 461.2000.7).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto pericolo di fuga. La detenzione preventiva non é, al momento e anche tenuto conto della proroga richiesta, lesiva del principio di proporzionalità.

L’istanza di proroga può essere accolta nella misura richiesta.

PQM

visti gli artt. 111, 112, 123, 127, 189 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,

decide

L’istanza di proroga è accolta.

§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 15 novembre 2007 (compreso).

  1. Non si prelevano tasse e spese.

  2. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.

Intimazione a:

giudice Edy Meli

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