Incarto n. INC.2007.604
Lugano 23 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 16/20 marzo 2007 da
__________, attualmente detenuto c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro (studio legale avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 21/22 marzo 2007 da
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Ministero Pubblico
viste le osservazioni della difesa (22 marzo 2007);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
__________ è stato arrestato il 29 gennaio 2007 e accusato di rapina, subordinatamente estorsione o coazione, per fatti avvenuti tra __________ e __________ lo stesso 29 gennaio 2007 (doc. 2 e 1, inc. GIAR 6.2007.2).
L'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e pericolo di collusione (doc. 4, inc. GIAR 6.2007.2).
In sostanza, __________ si sarebbe recato preso gli uffici del suo ex datore di lavoro per chiedergli denaro che afferma essergli dovuto. Non ritenendosi tacitato dalla somma in contanti ricevuta sul posto, avrebbe imposto al datore di lavoro di recarsi presso un Bancomat (accompagnandolo) per prelevare ulteriore somma da consegnargli.
Il datore di lavoro ha affermato che il tutto è avvenuto mediante minacce con coltello, l'accusato, invece, di aver semplicemente alzato la voce.
Inoltre, per l'accusato quanto ricevuto/ottenuto gli spettava, mentre per il datore di lavoro no (cfr. doc. 2 e 4 inc. GIAR 6.2007.2).
Dall'incarto trasmesso risulta che l'inchiesta, volta a chiarire l'esatta dinamica dei fatti nonché l'eventuale fondamento delle pretese di denaro dell'accusato, consta di un rapporto di polizia (AI 2.3) e relativo complemento (AI 2.4), contenenti ulteriori audizioni dell'accusato del datore di lavoro (denunciante) e di un teste. L'accusato è stato sentito dal segretario giudiziario del MP a metà febbraio (AI 3.1) e, scorrendo il verbale in questione, sembrerebbe che la sua versione, quella della datore di lavoro e quella del teste siano rimaste, sostanzialmente, immutate.
Nel contempo, all'incarto sono stati annessi due ulteriori rapporti di polizia (AI 2.1 e 2.2) relativi ad altre denunce (per furto, violazione di domicilio, danneggiamento, denuncia mendace) nei confronti del qui istante, apparentemente ancora allo stadio delle informazioni preliminari (non risultano, dall'incarto trasmesso, estensioni formali dell'accusa ex art. 118 ss. CPP); analoghe considerazioni valgono anche per le ipotesi di infrazione alla LFarmi e alla LFstup menzionate nel verbale del 15 febbraio 2007, davanti al SG del Ministero pubblico.
Comunque, per tutti questi procedimenti e per le relative ipotesi di reato, si è proceduto al deposito degli atti in data 3 marzo 2007 (AI 5.11).
Emerge pure dall'incarto che l'accusato è inchiestato anche da altro Cantone per lesioni semplici e danneggiamento, che i procedimenti non sono stati congiunti, che l'autorità del Cantone di __________ ha chiesto il trasferimento di __________ per il processo e che con sentenza del 20 marzo 2007 il competente __________ lo ha condannato ad una pena detentiva di 6 mesi (AI 4.2, 4.3, 5.5, 5.7, 5.8).
Mediante l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 6.2007.4), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Dopo aver ricordato il suo statuto di domiciliato, gli antefatti alle denunce (per violazione di domicilio, danneggiamento e denuncia mendace, nonché quella che ha condotto all'arresto), la rinuncia a chiedere complementi istruttori, l'accusato contesta l'esistenza di gravi indizi di colpabilità per il furto di cui all'inc. MP __________ e per i reati di cui all'inc. __________; in relazione a quest'ultimo incarto afferma pure tardività della querela (Istanza, punti 10 e 11, in particolare).
Successivamente, e per i fatti che hanno condotto all'arresto, asserisce che gli stessi non configurano il reato di rapina, né quello di estorsione (assenza di indebito profitto in quanto il denaro gli era, almeno in parte, dovuto); quanto al reato di coazione, rileva come lo stesso sia supportato unicamente dalle dichiarazioni di un teste, poco attendibile vista la relazione con il denunciante (Istanza, punto 12).
Abbondanzialmente, afferma assenza di bisogni istruttori atti a giustificare l'arresto (l'inchiesta è conclusa) e violazione del principio di proporzionalità (la detenzione dura da quasi due mesi; cfr. Istanza, punto 12).
Con preavviso del 21 marzo 2007, il Procuratore pubblico si oppone alla messa in libertà provvisoria dell'accusato invocando pericolo di recidiva e necessità istruttorie.
Il primo sarebbe desumibile dal numero di condanne subite dall'istante tra il 1997 ed il 2006, per reati patrimoniali (furti, truffa di lieve entità, ricettazione, danneggiamenti, violazioni di domicilio, contravvenzione LFStup, lesioni semplici, vie di fatto, ecc.) con pene anche da espiare, a volte sospese ex art. 44 vCP, sin qui insufficienti a trattenerlo dalla commissione di nuovi reati (in particolare quelli oggetto d'inchiesta e quelli oggetto della recente condanna a __________). Il secondo dal fatto che l'atteggiamento negatorio dell'accusato ed il suo carattere focoso ed irruente non danno garanzie per la conclusione serena e tranquilla dell'iter processuale che si prospetta.
Gli indizi di reato sono dati per scontati: non se ne fa parola, tantomeno si rinvia a specifici atti d'inchiesta.
Con Osservazioni del 22 marzo 2007 (doc. 4, inc. GIAR 6.2007.4), la difesa segnala che in sede di conferma dell'arresto non è stato riscontrato né pericolo di recidiva né pericolo di fuga (solo è stato ritenuto il pericolo di collusione con il teste __________), e afferma che il Procuratore pubblico non può far valer ora una circostanza la cui sussistenza sarebbe già stata negata dall'autorità superiore.
Abbondanzialmente rileva che le precedenti condanne non bastano da sole a fondare un pericolo di recidiva, a maggior ragione se conseguenti al contesto in cui l'accusato è venuto a trovarsi in passato (consumo di stupefacenti), ora modificato (non consuma da un anno e gli acquisti di fine gennaio costituiscono una eccezione, ha iniziato una cura metadonica e aveva trovato un lavoro).
Quanto al preteso pericolo di collusione, afferma il carattere teorico delle argomentazioni del Procuratore pubblico, precisa di aver rinunciato al deposito degli atti e che la presunta vittima non si è costituita parte civile (quindi non è, al momento, parte al procedimento abilitata a chiedere complementi).
L'istanza, presentata da persona accusata e detenuta, è ricevibile in ordine. Il preavviso è tempestivo.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata, d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
Sebbene risulti incomprensibile l'assenza di ogni indicazione in merito in sede di preavviso negativo, a maggior ragione allorquando l'istante ne contesta esistenza (l'esame d'ufficio, da parte di questo giudice in assenza di contestazioni da parte della difesa della loro esistenza non esenta il magistrato dall'obbligo di motivare compiutamente il preavviso negativo, sia a garanzia del diritto al contraddittorio sia per permettere all'autorità di reclamo o ricorso di operare le verifiche di sua competenza, senza doversi sostituire alle altrui competenze -si veda in proposito: GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3; CRP 24 marzo 2005, 60.2005.9; GIAR 3 dicembre 2004, 217.2002.12- e a prescindere dal fatto che il termine imposto dall'art. 108 cpv. 2 CPP costituirebbe, nella gran parte dei casi, un ostacolo materiale; inoltre ancora, l'assenza di una presa di posizione sulle contestazione dell'istante , per esempio sull'assenza di indebito profitto, potrebbe essere considerata acquiescenza - DTF 24.1.2007, 1P.85/2006), nel caso in esame si può prescindere dal dichiarare nullo il preavviso (che costituisce formale decisione negativa: GIAR 8 marzo 2007, inc. 460.2006.4) per carenza di motivazione, così come dall'indire un'udienza, in contraddittorio, per la completazione orale dello stesso (eventualità che in futuro dovrà essere presa maggiormente in considerazione dovesse persistere, nonostante i richiami/inviti contenuti in decisioni recenti, la prassi di formulare preavvisi poco o punto motivati su elementi rilevanti), in quanto gravi indizi per i reati ascritti con l'ordine d'arresto emergono in modo evidente dall'incarto e risultano noti all'accusato (Istanza, punto 12), che si è espresso in merito.
Gli indizi sono contenuti negli atti del rapporto d'arresto e nel verbale (più precisamente nelle contestazioni fatte a verbale) del 15 febbraio 2007 (si vedano anche i verbali in AI 2.2 e 2.3).
Le dichiarazioni di __________ in merito agli eventi, il possesso di un coltello (che l'accusato nega di aver utilizzato a fine di minaccia ma comunque riconosce aver avuto in mano), la trasferta dagli uffici della ditta al Bancomat e le modalità della stessa (sbandamenti con il furgoncino guidato da __________) e le dichiarazioni del teste __________ (la cui credibilità non può essere messa in dubbio con semplice riferimento ai rapporti con il denunciante già per il solo fatto che si trovava sul posto perché ha accompagnato l'accusato, su richiesta di quest'ultimo) sono sufficienti a indiziare i reati ascritti (il che non significa accertare, in questa sede, credibilità e carattere probatorio di tali dichiarazioni e comportamenti, bensì accertare che le ipotesi di reato sono fondate su elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo seguito).
Inoltre, le ipotesi di reato di cui all'art. 140 e 156 non decadono perché una parte (Preavviso, punto 12; Verbale __________ 6 febbraio 2007, pag. 2 e 3; AI 2.4) del denaro ottenuto dall'accusato era dovuta (DTF 105 IV 29).
In virtù di tutto quanto sopra esposto, si constata l'esistenza di gravi indizi di reato (per i reati di cui agli artt. 140, sub 156, sub 181) in capo a __________.
La difesa, oltre a contestare l'esistenza di sufficienti indizi di reato, afferma che il pericolo di recidiva non può essere invocato in questa sede in quanto precedentemente (in sede di conferma dell'arresto) non considerato.
A torto, infatti:
"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
Per quanto concerne il pericolo di recidiva, il magistrato inquirente fa riferimento alle precedenti condanne dell'accusato, per fatti nelle grandi linee analoghi.
Risulta, in effetti, che __________ ha subito ripetute condanne, dal 1997 al 2006 prevalentemente per furti, spesso con danneggiamento, e a partire dal 2005 anche per reati contro la persona (lesioni, vie di fatto). L'ultima condanna risale al 2006 e dopo quella sono state aperte tre ulteriori inchieste in __________ e una a __________.
Le ultime, ma non solo, hanno comportato pene da espiare e per alcune la pena è stata sospesa ai fini di trattamento ex vecchio 44 CP.
Le innumerevoli condanne non solo non hanno trattenuto l'accusato dal ripetere atti analoghi (neppure quando era prevedibile che in caso di condanna vi sarebbe stato elevato rischio di pena da espiare), ma sembrano averlo portato, con il tempo e di fatto, a commettere atti più "qualificati" (associando ai reati contro il patrimonio quelli contro la persona per poi fonderli, con i fatti di cui oggi è accusato, in un unico comportamento).
Se a ciò si aggiungono le modalità soggettive mediante le quali __________ avrebbe operato nell'ambito di quanto é oggetto della presente inchiesta (in probabile stato di alterazione/esaltazione come riferito dal teste __________ e in parte ammesso da lui stesso) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (gravi, anche per la determinazione manifestata e indipendentemente dagli importi in gioco), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48); nel contempo appare opportuno che sia il merito, in caso di conferma dei reati ascritti, ad esprimersi sull'eventuale necessità di ulteriori misure (che, prima facie, non possono essere escluse).
I tentativi della difesa di ridurre i precedenti al periodo in cui l'accusato era dedito al consumo di stupefacente cozzano con la (rinnovata) imputazione di contravvenzione alla LFStup.
Quanto alla prospettiva di attività tramite agenzia di lavoro temporaneo la stessa non è minimamente documentata e, comunque non sembra una prospettiva "temporanea" di lavoro ad eliminare il pericolo di recidiva: i fatti di cui oggi è imputato sono avvenuti proprio in relazione all'espletamento di attività temporanea (e precaria).
In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e di pericolo recidiva che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.
Il principio di proporzionalità della stessa è rispettato: l'accusato è in carcere dal 29 gennaio 2007, l'inchiesta è in fase conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena (verosimilmente detentiva da espiare) in caso di condanna è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire, come evidenzia la decisione 20 marzo 2007 del Canton __________ (ancorché non ancora cresciuta in giudicato) a cui l'eventuale condanna ticinese si cumulerà. Nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 140, 156, 181 CP, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,
decide
L’istanza è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):
giudice Edy Meli