Incarto n. INC.2007.57809

Lugano 30 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 22/23 settembre 2008 dal

Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona

nei confronti di


accusato di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione,

viste le osservazioni 26 settembre 2008 della difesa che si oppone alla richiesta di proroga del magistrato inquirente;

visti gli scritti 15/25 settembre del PP alla difesa (inviati in copia a questo Ufficio) e 26 settembre 2008 della difesa a questo Ufficio;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

__________ è stato arrestato il 18 dicembre 2008 dalla Polizia cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (incarto GIAR 578.2008.1, doc. 2); il 19 dicembre 2007 il PP, con richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a _____ l’accusa per titolo di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione e per pericolo di recidiva (GIAR 578.2008.1, doc. 1); il giorno stesso questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per pericolo di fuga (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 3);

il 14 marzo 2008 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria inoltrata il 4/5 marzo 2008 dall’accusato ritenendo presenti gravi e seri indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed il pericolo di fuga, rispettato il principio di proporzionalità, mentre che il 18 giugno ed il 18 agosto 2008 sono state concesse delle proroghe del carcere preventivo cui è astretto l’accusato sino al 30 settembre 2008 compreso, per permettere il completamento dell’inchiesta, ritenuta l’esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, e considerata l’esistenza di un concreto pericolo di fuga;

dopo contestazione delle risultanze della perizia tecnica 8 agosto 2008 dell’, con riferimento al referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’, il PP ha proceduto con il deposito degli atti in data 1° settembre 2008 (sino al 18 settembre 2008);

con lettera 15 settembre 2008 il PP ha comunicato al difensore dell’accusato che “la informo, per il caso già non lo fosse stato, che negli scorsi giorni __________ si è rivolta alla Polizia nella persona dell’__________ comunicandogli che la figlia __________ le avrebbe detto che il primo rapporto sessuale avrebbe avuto luogo con __________. Secondo la madre __________ le avrebbe spiegato di non aver riferito prima questo aspetto per tutelare __________”: agli atti non vi sono verbali d’interrogatorio che confermino tale asserzione;

con istanza di complementi istruttori 18 settembre 2008 l’accusato, per il tramite del proprio patrocinatore, afferma che la presunta vittima avrebbe dichiarato, dapprima al fratello __________, poi alla madre __________ e all’educatrice della __________ per poi confermarlo anche al proprio legale, di avere mentito a proposito del primo rapporto sessuale per proteggere __________: in sostanza ella avrebbe modificato le proprie dichiarazioni attribuendo il primo rapporto sessuale non più all’accusato ma a __________; __________ sarebbe innamorata di __________, che vorrebbe proteggere, e tale atteggiamento l’avrebbe condotta a proferire accuse infondate contro __________; la difesa afferma che __________ sarebbe stato più volte a casa della famiglia __________ da solo con la minore, e avanza l’ipotesi che ella possa avere giaciuto con __________ proprio sulle lenzuola oggetto di perizia (perizia che di transenna non sarebbe mai stata chiesta se l’accusato avesse realmente giaciuto con la minore su quel letto e che ha permesso di trovare tracce di saliva della minore, tracce che non si spiegano con la contemporanea presenza di __________, dal momento che la presunta vittima non avrebbe avuto rapporti orali con quest’ultimo); la difesa ha quindi chiesto tutta una serie di complementi istruttori tra cui: una nuova audizione in contraddittorio della presunta vittima, l’audizione di __________ __________ , dell’ e di __________, una perizia di credibilità su __________, l’audizione dei periti che hanno allestito le due perizie sul DNA agli atti, l’esame del DNA delle tracce sul lenzuolo volto a verificare la presenza di un quarto uomo e se tale uomo non possa essere proprio __________, l’acquisizione agli atti di copia dell’incarto aperto dal MP in merito agli abusi di cui la minore sarebbe stata oggetto nell’estate del 2008 e una perizia per opera di un tecnico qualificato sui tabulati telefonici agli atti;

con decisione 22 settembre 2008 il PP ha parzialmente accolto le richieste di complementi istruttori formulate dall’accusato relativamente all’audizione di __________ e __________; il magistrato inquirente ha per contro respinto la richiesta di audizione di , dell’ e della minore __________ e di allestimento di una perizia di credibilità sulla presunta vittima; pure respinta la richiesta di audizione dei periti che hanno allestito le perizie DNA, ma il PP ha già provveduto ad inoltrare alla __________ la richiesta di un complemento di rapporto scritto, lo stesso dicasi per la richiesta di precisazioni alla compagnia telefonica utilizzata da __________ per quanto riguarda i tabulati prodotti agli atti; è poi stata anche respinta la richiesta di acquisizione di copia dell’incarto penale in merito agli abusi subiti dalla minore nell’estate del 2008, in quanto senza attinenza né temporale né personale con il procedimento in esame;

con lettera 22 settembre 2008 alla __________ il PP ha già provveduto a richiedere (direttamente all’agente incaricato o, per suo tramite, agli esperti degli __________ che hanno allestito le perizie agli atti) una serie di precisazioni volte ad escludere la presenza di profilo DNA di altre persone di sesso maschile sulle lenzuola esaminate e altre precisazioni;

con lettera 25 settembre 2008 il PP ha poi inviato alla difesa una copia del rapporto di Polizia 22 settembre 2008 che spiega il metodo di lettura dei tabulati telefonici retroattivi dell’utenza in uso a __________;

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi – sino al 30 novembre 2008 – (istanza 22/23 settembre 2008), allo scopo di potere evadere i complementi istruttori richiesti dalla difesa e accolti dal PP (summenzionati), tutto ciò con il pericolo che l’accusato (da solo o per il tramite della moglie o altri parenti), se messo in libertà provvisoria, potrebbe tentare di influenzare la minore in caso dovesse essere disposta una sua nuova audizione in sede predibattimentale o dibattimentale, per farla ritrattare; presente pure il pericolo di fuga e rispettato il principio di proporzionalità, essendo la proroga richiesta necessaria per acquisire le prove richieste dalla difesa e considerata la gravità dei fatti e della possibile pena che potrebbe essere inflitta all’accusato in caso di condanna;

la difesa, con osservazioni 26 settembre 2008, si oppone alla proroga del carcere preventivo richiesta dal PP, rifacendosi ai vari allegati inviati a questo ufficio in occasione dell’istanza di libertà provvisoria e delle proroghe del carcere preventivo; la difesa contesta l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza osservando come gli stessi siano scemati negli ultimi due mesi; l’__________ avrebbe rinvenuto tracce di saliva della minore sul lenzuolo esaminato, ma ella avrebbe escluso di avere avuto rapporti orali con l’accusato, mentre che ne avrebbe avuti con __________: ciò che farebbe sorgere seri dubbi sul fatto che __________ e l’accusato abbiano avuto dei rapporti sessuali su quel lenzuolo; la presunta vittima avrebbe poi raccontato alla madre di avere mentito a proposito della persona con la quale avrebbe avuto il primo rapporto sessuale al solo scopo di proteggere __________, ciò che minerebbe la sua credibilità; inoltre se l’accusato avesse avuto realmente dei rapporti sessuali con la minore, su quel lenzuolo, mai avrebbe insistito per ottenere gli accertamenti sul DNA richiesti; l’accusato sarebbe quindi oggetto di accuse infondate da parte della minore per accentrare su di sé le attenzioni della madre; che __________ sia suscettibile di aver messo in piedi delle accuse infondate nei confronti dell’accusato lo lascerebbe presagire la sua personalità, che avrebbe trovato concretizzazione nel comportamento assunto dalla ragazza in questi ultimi mesi, tale da giustificarne addirittura il ricovero forzato presso la __________; a mente della difesa, dopo gli interrogatori di __________ e __________, previsti per il 2 ottobre 2008, non vi sarebbe più pericolo di collusione tale da giustificare il perdurare della detenzione preventiva; contestato il pericolo di fuga dal momento che __________ gode del sostegno della moglie e della famiglia tutta, egli vuole restare in __________; in conclusione la difesa chiede cha la richiesta di proroga del carcere preventivo non sia concessa o, in subordine, che lo sia solo sino al 2 ottobre 2008 o, al massimo, sino al 15 ottobre 2008, in modo da valutare la liberazione provvisoria dell’accusato dopo l’audizione dei testi previsti;

ricevibilità e tempestività dell’istanza non sono in discussione e comunque dati;

per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto espresso nelle precedenti decisioni in materia di libertà provvisoria di questo Ufficio:

“Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.

A sostenere questa tesi concorrono, oltre alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni del laboratorio di medicina legale di __________ (AI 7.3) secondo cui, sul lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________ stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di __________ le tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________ e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa (appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste tracce sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce miste del DNA di __________ e di __________.

Poco credibile la storia della polluzione notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e negli adulti che osservano la castità) di __________ fornita dall’accusato agli inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto “assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il fatto che __________ che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si sarebbe svegliato con “le mutande bagnate” ed addirittura che il suo pene “era proprio attaccato alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p. 2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________), di cambiare le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a disposizione dei cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che impiega una persona “normalmente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite la mattina è notorio: si tratta di pochi secondi.

Elementi oggettivi, la presenza intensiva delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________ e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante l’arresto di __________ al suo rientro in __________ da __________) (cfr. AI 2.1.,verbale PP 04.01.08, p. 8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08 della presunta vittima, p. 8).

Per quanto riguarda le dichiarazioni della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante la prima audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo proposito va però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la novità (cioè di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una penetrazione anale con __________ agli inquirenti all’inizio della seconda audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in precedenza di questo fatto e cioè che si vergognava di quanto subito. Ancora a p. 29 della trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in assoluto e basta.

A nulla valgono le obbiezioni della difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima avrebbe liquidato la descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché tali obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione improvvisa della vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima esperienza sessuale, ma soprattutto perché a ragione, appunto, la difesa immagina e definisce la scena cruenta e ciò dal momento che __________ stessa ha dichiarato che “mi sono accorta che da dietro, visto che mi ha fatto male, è uscito anche un po’ di sangue. Però non è che lui se ne fregava…” (AI 8.3, p. 5).

Di nessun pregio le valutazioni sulla credibilità della minore esternate della madre e della nonna, persone che si trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio del procedimento penale.

__________ madre di __________, ha deciso a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di schierarsi con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia 21 dicembre 2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre 2007, e cioè di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe mai stato da solo con __________ né a __________ né a , solo dopo essere stata messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ – che aveva invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si era trovato da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a prendere posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo avere preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che effettivamente lui ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello che mi è successo non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo aver sentito cosa ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso confermare che nelle due circostanze descritte da mio marito lui ed __________ sono rimasti assieme e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine settimana quando io ero a e una volta a __________ per due giorni quando io ero rientrata in __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Il tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente. Ma la donna è andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non serenamente, almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella, nello stesso verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena descritto, ha infatti sorprendentemente dichiarato che “di una cosa sono certa e voglio ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono consapevole che questo significa dire che __________ é bugiarda. Io scelgo di rimanere accanto a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio marito non ha fatto nulla con __________ Neanche la mia famiglia ci crede, neanche mio figlio __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Quanto sin qui descritto non merita infatti ulteriori commenti.”;

(decisione GIAR 14 marzo 2008 e 18 giugno e 18 agosto 2008)

e ancora:

“la difesa sostiene che da allora sarebbero emerse ulteriori incongruenze e contraddizioni che minerebbero la versione della presunta vittima a favore di quella dell’accusato in particolare per quanto riguarda il primo rapporto vaginale della minore; __________ avrebbe dichiarato durante la prima audizione di averlo avuto con __________ nella seconda audizione ha dichiarato che il primo rapporto sessuale avuto con __________ sarebbe stato anale per poi tornare sui suoi passi in occasione della terza audizione mentre che il coaccusato __________ ha dichiarato che, quando ha avuto il suo primo incontro sessuale con __________ la minore era ancora vergine; l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella sulla presunta verginità di __________ al momento in cui ha avuto il suo primo rapporto sessuale completo con __________, per il resto le dichiarazioni della ragazza non sono mutate: ella ha infatti dichiarato, anche in occasione della sua terza audizione, di essere stata penetrata in vagina per la prima volta da __________ (“Ma, la prima volta è stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se era proprio completo, cioè nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene comunque è entrato, però…non lo so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con lui, che con __________, no? Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque prima, prima volta con lui, dopo col __________” trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4) ma che il primo rapporto sessuale in assoluto sarebbe comunque stato di tipo anale (trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga che la presunta vittima, già nel 2006, si sarebbe confidata con l’amica __________ raccontandole di essere stata abusata dal patrigno che l’avrebbe penetrata analmente (cfr. verbale PG 18.01.2008 di __________, p. 2);

la difesa sostiene che l’analisi della zona anale della minore ha evidenziato l’assenza di tracce che lascino pensare a rapporti anali; tali riscontri non portano alla conclusione che__________ non abbia subito penetrazioni anali, la mancanza di esiti di lesioni traumatiche non comporta infatti automaticamente l’esclusione che una tale penetrazione sia avvenuta; la __________, nel suo rapporto medico legale del 16 giugno 2008, espone dati statistici che rivelano che in bambini abusati vengono rinvenuti reperti anormali solo nel 45% dei casi, essendo possibile una guarigione completa di tali lesioni traumatiche con restituito ad integrum della zona colpita;

anche l’asserzione secondo cui le tracce di DNA sul lenzuolo sarebbero state annichilite dal fatto che la mamma avrebbe dormito con la figlia sullo stesso lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato non serve a soverchiare le risultanze istruttorie dal momento che tale tesi non sarebbe ancora stata accertata; le analisi di queste tracce sono nuovamente state sottoposte a perizia (per cercare di identificarne l’origine), mentre che sono in corso accertamenti sulla reale presenza della madre della minore, a casa a __________, dopo l’apposizione del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro da parte della Polizia;”

(decisione di proroga del carcere preventivo del 18 giugno 2008)

nonché:

“a questo punto non si può che riprendere le risultanze della perizia 8 agosto 2008 dell__________ con riferimento al referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’Institut für __________ (referto giunto al Ministero pubblico soltanto il 14 agosto 2008) secondo cui al centro del lenzuolo analizzato è stato possibile rinvenire tracce riconducibili a saliva e a secrezioni vaginali appartenenti alla presunta vittima, in prossimità di una traccia di sperma attribuita all’accusato: tali risultanze non fanno che avvalorare la tesi dell’accusa secondo cui l’accusato e la presunta vittima avrebbero giaciuto insieme in quel letto (e su quel lenzuolo) compiendo atti di natura sessuale; oltre a ciò di interesse sono le testimonianze di __________ (madre della presunta vittima e moglie dell’accusato), __________ (nonna materna della presunta vittima) e __________ (nata __________ zia materna della presunta vittima) del 25 giugno e 9 luglio, nonché le risultanze del controllo telefonico che attestano che l’utenza in uso a __________ non si sarebbe mai collegata con un’antenna del __________ il fine settimana tra il 7 e il 9 dicembre 2007;

__________ ha infatti asserito di avere dormito con la figlia nel letto matrimoniale la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2007, molto probabilmente al fine di giustificare la presenza di tracce di DNA della figlia sul lenzuolo di quel letto: ella è poco credibile; il suo telefono cellulare non si è mai “agganciato”, quella notte, all’antenna di __________, per contro risulta collegato – proprio al momento del rientro a casa dopo le 01.30 dell’8 dicembre, quando si sarebbe scambiata un SMS con la sorella dicendole di essere giunta a casa (cfr. verb. PG n° 153 del 9 luglio 2008 di __________ p. 3) – all’antenna di __________ (cfr. tabulati allegati al verb. PG n° 151 del 25 giugno 2007); __________ asserisce poi di avere cambiato, la mattina dell’8 dicembre 2007, le lenzuola del letto di __________ e quelle del proprio portando la biancheria da lavare alla madre prima di recarsi a __________ (verb. PG 9 luglio 2008, n° 154, p. 2 e 3): non solo la madre smentisce di avere ricevuto da lavare la biancheria del letto matrimoniale (cfr. verb. PG 9 luglio 2008, n° 152, di __________ p. 5) ma se così fosse le lenzuola sequestrate dalla Polizia dopo l’arresto dell’accusato non dovrebbero riportare, come invece è stato accertato, tracce di DNA dell’accusato che, per sua stessa ammissione, dal 7 al 18 dicembre non avrebbe dormito a __________ essendo egli stato arrestato dalla Polizia al proprio domicilio di __________ pochi minuti dopo essere rientrato da __________ (Verb. PG 7 agosto 2008 di __________ p. 1);

tutto ciò per dire che, per quanto di competenza di questo giudice, non solo è tuttora data l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato in capo all’accusato per i fatti che gli sono imputati ma, con gli atti istruttori raccolti dal 18 giugno 2008, gli indizi sono aumentati di numero e, soprattutto, di gravità e concretezza;

(decisione GIAR di proroga del carcere preventivo del 18 agosto 2008)

le considerazioni su espresse sono tuttora valide, mentre che le precisazioni che la minore può avere fatto in questi giorni alla madre in merito al primo rapporto sessuale (precisazioni di cui non vi è traccia agli atti se non nella lettera 15 settembre 2008 del PP alla difesa) sono sicuramente degne di approfondimento, ma non appaiono tali da minare, in questo stadio del procedimento e per quanto di competenza di questo Ufficio, gli indizi di reato così come emergono dagli atti istruttori noti; anche la difesa, malgrado utilizzi a più riprese il termine “ritrattazione” e sebbene professi l’innocenza dell’accusato, non è arrivata ad affermare che la minore avrebbe cambiato la propria versione dei fatti scagionando __________; d’altronde appare ormai più che evidente che le accuse mosse da __________ contro il marito della madre non sono sicuramente servite per “accentrare su di sé le attenzioni della madre” (osservazioni 26 settembre 2008, p. 2) ma hanno semmai ottenuto risultato opposto;

per quanto riguarda i bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, il magistrato inquirente afferma che bisognerà procedere con i complementi istruttori proposti dalla difesa e accolti con decisione 22 settembre 2008 (audizione dei testi e del coaccusato, rapporto di complemento/precisazione della perizia sul DNA e richiesta di precisazioni presso la compagnia telefonica __________ sui tabulati telefonici prodotti), in caso la difesa dovesse interporre reclamo contro il diniego di nuova audizione della minore in sede predibattimentale sussisterebbe poi concreto pericolo di collusione, potendo l’accusato tentare di interferire ed influenzare la presunta vittima;

per la difesa non sussisterebbe più pericolo di collusione, almeno dopo l’audizione dei testi, prevista per il 2 ottobre prossimo, e potendo infine essere messe in atto delle misure per impedire contatti tra accusato e presunta vittima;

per quanto riguarda il pericolo di collusione, in occasione di precedenti decisioni in materia di libertà personale, questo giudice lo aveva accertato con le seguenti motivazioni:

“Ora, a parte il fatto che già al momento della conferma dell’arresto questo giudice aveva ravvisato il pericolo di collusione, tra le altre cose, anche nel pericolo che l’accusato potesse indurre la presunta vittima a cambiare versione facendo leva sui sentimenti della ragazza nei suoi confronti (ella infatti gli vuole bene) e nei confronti della madre (considerato che già all’epoca __________ viveva in settimana presso l’, dagli atti emerge che ____ nega ogni addebito e che praticamente tutta la famiglia della presunta vittima si è schierata incondizionatamente dalla sua parte, emergono pure i tentativi dei vari componenti la famiglia di favorire in qualsiasi modo l’accusato. Egli, attualmente, non gode ancora della possibilità di avere dei colloqui liberi con la moglie (AI 10.18) proprio perché, visto l’atteggiamento “processuale” di quest’ultima, vi è anche il fondato timore che per suo tramite l’accusato possa intervenire sulle dichiarazioni della presunta vittima. Non v’è chi non veda, a questo stadio del procedimento, come la scelta di sentire nuovamente la minore sia imprescindibile (naturalmente con le modalità previste dalla legge in questi casi), come pure di procedere anche a un confronto con l’accusato, e come sia tuttora presente un forte pericolo di inquinamento delle prove in caso __________ dovesse riuscire a raggiungere con facilità __________ che risiede sì all’, ma che di giorno esce per frequentare le scuole – ragazza, che va ricordato, non ha nessuno che la sostenga a parte le istituzioni preposte – per influenzarla, direttamente o per il tramite della madre o di altre persone (nonni, fratello, amici), e per farle cambiare versione a suo favore.” (GIAR 578.2007.4, doc. 5, decisione 14 marzo 2008, p. 6)

e ancora:

“destano poi non poche perplessità gli interventi a favore di __________ dell’intera famiglia della presunta vittima; in conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in questione, della particolarità della situazione famigliare di presunta vittima e accusato, nonché della situazione personale di estrema fragilità della minore, si può concludere che la possibilità che, se posto in libertà provvisoria,__________ possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio la __________ (anche per il tramite dei comuni famigliari), le cui dichiarazioni, come detto, sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi, è senz'altro non priva di fondamento” (GIAR 578.2007.8, doc. 7, decisione 18 agosto 2008)

tali conclusioni non possono essere ora abbandonate, dal momento che non è noto a questo giudice se l’accusato intenderà impugnare la decisione del PP con la quale è stata respinta la richiesta di nuova audizione della presunta vittima o comunque se tale richiesta sarà nuovamente presentata in sede dibattimentale;

l’esistenza di un concreto pericolo di fuga era stata ritenuta presente in base alle seguenti considerazioni e gli elementi proposti dalla difesa non possono soverchiare le conclusioni cui questo giudice è giunto in occasione della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria, cui si può fare integrale riferimento, conclusioni già riprese nelle decisioni di concessione della proroga del carcere preventivo del 18 giugno e 18 agosto 2008:

“L’esistenza del pericolo di fuga per giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

A questo proposito va considerato che __________ si trova in __________ da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società. L’unico atto di rilievo che lo lega alla __________ è stato sanzionato dalla Corte delle Assise correzionali di __________ il 28 luglio 2006 quando è stato condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio 2006). Come detto __________ si trova in __________ da pochi anni, non ha voluto rispondere alle domande del Procuratore pubblico volte a sapere in che modo egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di non sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di una tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non provenienti dalla moglie di origini __________) di chiaro tenore amoroso (“sono stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare niente con nessuno perché ti strozzo devi stare così come sei solo per me la mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________. Non solo __________ si trova in __________ da poco e già ha interessato le Autorità penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto precaria, mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle della moglie, sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi paesi europei dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei furti per cui è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa della moglie). Gli elementi qui analizzati fanno apparire probabile il rischio che __________ se rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento penale e al processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese europeo)”;

a fronte dei recenti elementi acquisiti agli atti, che hanno corroborato la tesi accusatoria, e del fatto che esiste il rischio concreto di una pena non lieve in caso di condanna (il reato di violenza carnale prevede il minimo editale di un anno di detenzione), si fa sempre più concreta l’ipotesi che __________ potrebbe preferire la latitanza all’estero piuttosto che una condanna di un certo peso in __________;

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta di due mesi, sia rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una certa gravità;

per quanto concerne il secondo aspetto della proporzionalità, e cioè quello connesso al rispetto del principio di celerità, va preliminarmente ricordato che secondo il Tribunale federale, il rispetto del principio di celerità, accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139), lesione del principio di celerità soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. , 1S.3/2005);

per quanto concerne più specificamente una richiesta di proroga a seguito di complementi istruttori questo Ufficio ha già avuto modo di precisare, che:

"3.

a)

… omissis …

b)

Il Procuratore pubblico non può procedere alle formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106).

Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR 520.2000.3 e 19 aprile 1999/GIAR 577.98.5 cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se non ne risulta violato il principio di proporzionalità.

c)

Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase predibattimentale, poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata richiesta prima del deposito atti e non decisa.

… omissis …

(sentenza 29 settembre 2003, GIAR 120.2003.4)

va detto che l'inchiesta – piuttosto complessa già solo per gli accertamenti scientifici e i numerosi verbali di presunta vittima, accusato e numerosi testi (per lo più famigliari di vittima e accusato) senza dimenticare “l’acquisizione” di due coaccusati (utili per quanto riguarda la credibilità della presunta vittima) – è stata sin qui, condotta (ancora) celermente, considerate le oggettive difficoltà che un’inchiesta del genere comporta (già solo per l’audizione della presunta vittima o gli accertamenti tecnici in altri cantoni che non possono essere definiti di “routine”) che non sono ascrivibili agli inquirenti; non si evidenziano periodi di assoluta inattività; il PP, preso atto delle richieste di complemento istruttorio 18 settembre 2008 della difesa ha deciso quali complementi accogliere con decisione 22 settembre 2008, lo stesso giorno ha provveduto ad inoltrare la richiesta di precisazioni sulla perizia DNA, ha poi inoltrato con lettera 25 settembre 2008 alla difesa il rapporto di Polizia 22 settembre 2008 sulle modalità di lettura dei tabulati telefonici, ha già provveduto a citare i testi __________ e __________ per il 2 ottobre prossimo e dovrebbe avere già provveduto a citare anche __________ per un verbale in contraddittorio con la difesa di __________ (non avendo la difesa sollevato eccezioni a questo proposito nelle proprie osservazioni per tale complemento istruttorio ammesso dal PP); oltre ad attendere la risposta della Polizia scientifica sulle precisazioni in merito alla perizia DNA egli dovrà verosimilmente procedere all’accertamento presso la __________ prospettato dalla difesa con lettera 26 settembre 2008; entro la fine di questa settimana saranno quindi verosimilmente esperite le audizioni testimoniali richieste (compresa l’audizione di __________) e non dovrebbe tardare la risposta alla richiesta di precisazioni sugli esami DNA formulata per il tramite della Polizia scientifica già il 22 settembre scorso, con la conseguenza che anche il principio di celerità appare quindi rispettato;

allo stadio attuale non è esclusa la presentazione di un reclamo contro il mancato accoglimento di alcuni complementi d’inchiesta proposti dalla difesa, in ogni caso sarà necessario un nuovo deposito degli atti (su complementi d’inchiesta) e possibili nuove proposte di complementi istruttori e procedure di reclamo: appare quindi prudente accogliere integralmente la richiesta di due mesi, che appare comunque ancora proporzionata, in considerazione della gravità dei reati, della presumibile pena in caso di condanna e ritenuto che, come detto, sono presenti gravi indizi di reato, permangono concreto pericolo di fuga e di collusione ed inquinamento delle prove nei confronti della presunta vittima, fermo restando l’obbligo per il Procuratore pubblico di procedere indilatamente a compiere tutti gli atti istruttori richiesti (ad anche a procedere con solleciti nei confronti di chi già è stato o verrà interpellato: periti e funzionari __________), nonché a nuovo deposito degli atti e chiusura dell’istruzione formale non appena saranno realizzate le condizioni che li consentono;

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ sino al 30 novembre 2008 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

  1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 30 novembre 2008 (compreso).

  1. Non si prelevano tasse e spese.

  2. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

  3. Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice Claudia Solcà

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