INC.2007.57808

Incarto n. INC.2007.57808

Lugano 18 agosto 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 7/8 agosto 2008 dal

Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona

nei confronti di

__________, attualmente c/o __________, __________ (rappr. dall'avv. __________, __________)

accusato di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione,

viste le osservazioni 13 agosto 2008 della difesa che si oppone alla richiesta di proroga del magistrato inquirente;

visti gli scritti 14 agosto 2008 con i quali il PP trasmette il rapporto concernente l’origine delle tracce DNA rinvenute sul lenzuolo;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

__________ è stato arrestato il 18 dicembre 2008 dalla Polizia cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (incarto. GIAR 578.2008.1, doc. 2); il 19 dicembre 2007 il PP, con richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a __________ l’accusa per titolo di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e violazione del dovere di assistenza o educazione, chiedendo la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione e per pericolo di recidiva (GIAR 578.2008.1, doc. 1); il giorno stesso questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e per pericolo di fuga (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 3);

nel frattempo l’incarto penale si è ampliato nei confronti di altre due persone, accusate di reati sessuali nei confronti della minore __________, persone che nulla hanno a che vedere con __________, tali __________ e __________;

il 14 marzo 2008 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria inoltrata il 4/5 marzo 2008 dall’accusato ritenendo presenti gravi e seri indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico, i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed il pericolo di fuga, rispettato il principio di proporzionalità;

Il 18 giugno 2008 questo giudice ha concesso una proroga del carcere preventivo cui è astretto l’accusato di due mesi (sino al 18 agosto 2008 compreso) per permettere il completamento dell’inchiesta attraverso l’interrogatorio di testi, evitando un accertato pericolo di collusione, e considerata l’esistenza di un concreto pericolo di fuga;

nel frattempo l’inchiesta è proseguita con gli interrogatori dei testi (parenti della presunta vittima e un’amica) e le contestazioni dei tabulati delle telefonate di __________ tra il 7 e il 9 dicembre 2007, dai quali emergerebbe come il telefono dell’accusata non si sia mai allacciato, in quel fine settimana, ad antenne nei pressi del suo domicilio di __________;

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 1 (uno) mese e 13 (tredici) giorni – sino al 30 settembre 2008 – (istanza 7 agosto 2008), allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali: attendere la ricezione della perizia sull’origine del DNA delle macchie riscontrate sul lenzuolo sequestrato a casa __________ per potere ottenere informazioni in merito all’origine di tali macchie (tipo di tessuto rinvenuto sul lenzuolo) e procedere alla contestazione dei risultati di tale perizia all’accusato, tutto ciò con il pericolo che l’accusato (da solo o per il tramite della moglie o altri parenti), se messo in libertà provvisoria, potrebbe tentare di influenzare la minore per farla ritrattare, non potendo essere escluso che, a fronte delle nuove risultanze istruttorie, essa venga ancora chiamata a deporre; presente pure il pericolo di fuga e rispettato il principio di proporzionalità considerata la gravità dei fatti e della possibile pena che potrebbe essere inflitta all’accusato in caso di condanna;

la difesa, con osservazioni 13 agosto 2008 si oppone alla proroga del carcere preventivo richiesta dal PP, rifacendosi peraltro ai vari allegati inviati a questo ufficio in occasione dell’istanza di libertà provvisoria e della proroga del carcere preventivo e evidenzia un rallentamento dell’inchiesta che violerebbe il principio di celerità; la difesa contesta l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza osservando come negli ultimi due mesi l’inchiesta non abbia portato elementi utili alla tesi accusatoria; non vi sarebbe più pericolo di collusione essendo stati interrogati tutti i testi come pure contestata l’esistenza del pericolo di fuga; per quanto riguarda il principio di proporzionalità non vi sarebbe ancora la perizia sull’origine delle tracce biologiche rinvenute sul lenzuolo del letto dei coniugi __________, il fatto che il PP abbia atteso per richiedere tale perizia lederebbe il principio di celerità, violazione che da sola imporrebbe una scarcerazione immediata dell’accusato; la difesa conclude chiedendo che la proroga richiesta non venga concessa e che l’accusato venga posto in libertà provvisoria, se del caso con la fissazione di opportune misure sostitutive volte a mitigare un ipotetico pericolo di fuga e a impedire contatti con la presunta vittima;

il 14 agosto 2008 è stato acquisito agli atti il rapporto dell’istituto di medicina legale di __________, in merito all’origine delle tracce di DNA rinvenute sul lenzuolo sequestrato dalla Polizia in casa __________ a __________, dal quale emerge che sono state rinvenute tracce di secreto vaginale e di saliva appartenenti alla presunta vittima in prossimità delle tracce di sperma attribuite all’accusato;

l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine (ancora) ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.520.2001.5)

per quanto riguarda gli indizi di reato si può fare riferimento a quanto espresso nella decisione 14 marzo 2008 di questo ufficio in materia di libertà provvisoria e ribadite con la decisione di proroga 18 giugno 2008:

“Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.

A sostenere questa tesi concorrono, oltre alle dichiarazioni della presunta vittima (AI 8.2 e 8.3), anche le conclusioni del laboratorio di medicina legale di __________ (AI 7.3) secondo cui, sul lenzuolo che si trovava nel letto matrimoniale utilizzato dall’accusato sono state rinvenute tracce di DNA miste dell’accusato, della di lui moglie e della presunta vittima minorenne oltre che ad una traccia di sperma riconducibile a __________ stesso. In base al rapporto dell’istituto di medicina legale di __________ le tracce di DNA rinvenute indicano un contatto intensivo tra il corpo di __________ e il lenzuolo, che non può essere spiegato con le ipotesi avanzate dalla difesa (appare infatti poco probabile che la ragazza abbia potuto lasciare queste tracce sdraiandosi vestita sul letto), e su di esso si trovano inoltre tracce miste del DNA di __________ e di __________.

Poco credibile la storia della polluzione notturna (e quindi dell’emissione involontaria, generalmente notturna, di liquido seminale, normale e frequente negli adolescenti durante la pubertà e negli adulti che osservano la castità) di __________, fornita dall’accusato agli inquirenti per giustificare l’esistenza di una traccia di sperma su di un lenzuolo che, viste le circostanze del caso, in quei giorni non avrebbe dovuto “assistere” ad attività sessuali da parte dell’accusato. Per nulla credibile il fatto che __________, che a suo dire, a causa della polluzione notturna, si sarebbe svegliato con “le mutande bagnate” ed addirittura che il suo pene “era proprio attaccato alle mutande” (verb. PP 7 marzo 2008, p. 2.), avrebbe deciso, per la fretta (dovendosi recare a __________), di cambiare le mutande solo una volta arrivato a __________, avendo a disposizione dei cambi di biancheria intima anche a __________. Il tempo che impiega una persona “normalmente abile” ad infilarsi un paio di mutande pulite la mattina è notorio: si tratta di pochi secondi.

Elementi oggettivi, la presenza intensiva delle tracce di DNA di figliastra e accusato, la presenza di una macchia di sperma, sostanziano invece l’ipotesi accusatoria secondo cui la minore __________ e l’accusato __________ avrebbero giaciuto insieme, compiendo un atto di natura sessuale sul lenzuolo oggetto di analisi da parte degli inquirenti, lenzuolo apposto pulito di bucato sul materasso dalla stessa __________ e sul quale la madre della ragazza e l’accusato non hanno mai dormito assieme (stante l’arresto di __________ al suo rientro in __________ da __________) (cfr. AI 2.1.,verbale PP 04.01.08, p. 8; AI 8.3., trascrizione dell’audizione 25.01.08 della presunta vittima, p. 8).

Per quanto riguarda le dichiarazioni della ragazza, v’è da dire che effettivamente __________, durante la prima audizione, ha dichiarato di avere avuto il suo primo rapporto sessuale completo con il patrigno per poi, in occasione della seconda audizione, dichiarare di avere avuto il primo rapporto sessuale in assoluto con il patrigno ma che tale rapporto avrebbe comportato una penetrazione anale e non vaginale. A questo proposito va però osservato come la ragazza abbia spontaneamente raccontato la novità (cioè di avere avuto come primo rapporto sessuale in assoluto una penetrazione anale con __________) agli inquirenti all’inizio della seconda audizione (AI 8.4, p. 5 e 6) e non perché sollecitata dall’interrogante o per rispondere a precise contestazioni degli inquirenti. La ragazza ha poi ben spiegato per quale motivo non aveva fatto menzione in precedenza di questo fatto e cioè che si vergognava di quanto subito. Ancora a p. 29 della trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e dichiarare che con __________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in assoluto e basta.

A nulla valgono le obbiezioni della difesa che si chiede come sia possibile, dal profilo meccanico, penetrare all’improvviso l’ano di una persona che, nelle circostanze descritte dalla presunta vittima, dovrebbe essere tesa e sconcertata mentre che la vittima avrebbe liquidato la descrizione dell’accaduto in poche righe. Non solo perché tali obbiezioni varrebbero, pari pari, anche per la penetrazione improvvisa della vagina di una ragazza di dodici/tredici anni alla prima esperienza sessuale, ma soprattutto perché a ragione, appunto, la difesa immagina e definisce la scena cruenta e ciò dal momento che __________ stessa ha dichiarato che “mi sono accorta che da dietro, visto che mi ha fatto male, è uscito anche un po’ di sangue. Però non è che lui se ne fregava…” (AI 8.3, p. 5).

Di nessun pregio le valutazioni sulla credibilità della minore esternate della madre e della nonna, persone che si trovano chiaramente in conflitto di interessi con __________ sin dall’inizio del procedimento penale.

__________, madre di __________, ha deciso a priori e senza conoscere i dettagli dei fatti oggetto di inchiesta, di schierarsi con il marito e contro la propria figlia. Già a verbale di Polizia 21 dicembre 2007, dopo avere ribadito quanto dichiarato a verbale 20 dicembre 2007, e cioè di essere certa che dal 1° novembre in poi il marito non sarebbe mai stato da solo con __________ né a __________ né a __________, solo dopo essere stata messa al corrente delle dichiarazioni contrarie di __________ – che aveva invece elencato agli inquirenti una serie di circostanze in cui si era trovato da solo con __________ – ed invitata, dall’agente interrogante, a prendere posizione al riguardo, si è vista costretta a dichiarare che “dopo avere preso atto di quanto ha dichiarato mio marito devo dire che effettivamente lui ha ragione. Ieri ero un po’ confusa perché con tutto quello che mi è successo non riuscivo a ricordare determinati dettagli ma oggi, dopo aver sentito cosa ha detto mio marito, ecco che mi sono ricordata e posso confermare che nelle due circostanze descritte da mio marito lui ed __________ sono rimasti assieme e da soli, una volta a __________ per due giorni un fine settimana quando io ero a __________ e una volta a __________ per due giorni quando io ero rientrata in __________” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Il tentativo di “coprire” il marito è quindi più che evidente. Ma la donna è andata oltre perché gli inquirenti potessero attenersi, se non serenamente, almeno con un minimo di considerazione alle sue conclusioni: ella, nello stesso verbale, quasi a giustificare il tentativo di mendacio appena descritto, ha infatti sorprendentemente dichiarato che “di una cosa sono certa e voglio ribadirlo. Io credo nel modo più assoluto a mio marito e sono consapevole che questo significa dire che __________ é bugiarda. Io scelgo di rimanere accanto a mio marito senza ombra di dubbio. Al mille per mille mio marito non ha fatto nulla con __________. Neanche la mia famiglia ci crede, neanche mio figlio __________.” (cfr. verb. PG 21 dicembre 2007, p. 1 e 2). Quanto sin qui descritto non merita infatti ulteriori commenti.”;

sempre per quanto riguarda gli indizi di reato, giova ricordare quanto già espresso da questo giudice nella precedente decisione di proroga del carcere preventivo del 18 giugno 2008:

  • “la difesa sostiene che da allora sarebbero emerse ulteriori incongruenze e contraddizioni che minerebbero la versione della presunta vittima a favore di quella dell’accusato in particolare per quanto riguarda il primo rapporto vaginale della minore; __________ avrebbe dichiarato durante la prima audizione di averlo avuto con __________, nella seconda audizione ha dichiarato che il primo rapporto sessuale avuto con __________ sarebbe stato anale per poi tornare sui suoi passi in occasione della terza audizione mentre che il coaccusato __________ ha dichiarato che, quando ha avuto il suo primo incontro sessuale con __________ la minore era ancora vergine; l’unica divergenza che emerge dagli atti è quella sulla presunta verginità di __________ al momento in cui ha avuto il suo primo rapporto sessuale completo con __________, per il resto le dichiarazioni della ragazza non sono mutate: ella ha infatti dichiarato, anche in occasione della sua terza audizione, di essere stata penetrata in vagina per la prima volta da __________ (“Ma, la prima volta è stata con lui. … __________. Però ehm…non…non so. Se era proprio completo, cioè nel senso, comunque so che en…cioè il suo pene comunque è entrato, però…non lo so, perché mi ha fatto male, sia quando ero con lui, che con __________, no? Però meno con __________. Quindi non…boh. Comunque prima, prima volta con lui, dopo col __________” trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 4) ma che il primo rapporto sessuale in assoluto sarebbe comunque stato di tipo anale (trascrizione dell’audizione del 23 aprile 2008, p. 5), a ciò si aggiunga che la presunta vittima, già nel 2006, si sarebbe confidata con l’amica __________ raccontandole di essere stata abusata dal patrigno che l’avrebbe penetrata analmente (cfr. verbale PG 18.01.2008 di __________, p. 2);

  • la difesa sostiene che l’analisi della zona anale della minore ha evidenziato l’assenza di tracce che lascino pensare a rapporti anali; tali riscontri non portano alla conclusione che __________ non abbia subito penetrazioni anali, la mancanza di esiti di lesioni traumatiche non comporta infatti automaticamente l’esclusione che una tale penetrazione sia avvenuta; la dottoressa __________, nel suo rapporto medico legale del 16 giugno 2008, espone dati statistici che rivelano che in bambini abusati vengono rinvenuti reperti anormali solo nel 45% dei casi, essendo possibile una guarigione completa di tali lesioni traumatiche con restituito ad integrum della zona colpita;

  • anche l’asserzione secondo cui le tracce di DNA sul lenzuolo sarebbero state annichilite dal fatto che la mamma avrebbe dormito con la figlia sullo stesso lenzuolo prima dell’arresto dell’accusato non serve a soverchiare le risultanze istruttorie dal momento che tale tesi non sarebbe ancora stata accertata; le analisi di queste tracce sono nuovamente state sottoposte a perizia (per cercare di identificarne l’origine), mentre che sono in corso accertamenti sulla reale presenza della madre della minore, a casa a __________, dopo l’apposizione del lenzuolo pulito e prima del suo sequestro da parte della Polizia;”

a questo punto non si può che riprendere le risultanze della perizia 8 agosto 2008 dell’Institut für __________ con riferimento al referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’__________ dell’__________ (referto giunto al Ministero pubblico soltanto il 14 agosto 2008) secondo cui al centro del lenzuolo analizzato è stato possibile rinvenire tracce riconducibili a saliva e a secrezioni vaginali appartenenti alla presunta vittima, in prossimità di una traccia di sperma attribuita all’accusato: tali risultanze non fanno che avvalorare la tesi dell’accusa secondo cui l’accusato e la presunta vittima avrebbero giaciuto insieme in quel letto (e su quel lenzuolo) compiendo atti di natura sessuale; oltre a ciò di interesse sono le testimonianze di __________ (madre della presunta vittima e moglie dell’accusato), __________ (nonna materna della presunta vittima) e __________ (nata __________, zia materna della presunta vittima) del 25 giugno e 9 luglio, nonché le risultanze del controllo telefonico che attestano che l’utenza in uso a __________ non si sarebbe mai collegata con un’antenna del __________ il fine settimana tra il 7 e il 9 dicembre 2007;

__________ ha infatti asserito di avere dormito con la figlia nel letto matrimoniale la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2007, molto probabilmente al fine di giustificare la presenza di tracce di DNA della figlia sul lenzuolo di quel letto: ella è poco credibile; il suo telefono cellulare non si è mai “agganciato”, quella notte, all’antenna di __________, per contro risulta collegato – proprio al momento del rientro a casa dopo le 01.30 dell’8 dicembre, quando si sarebbe scambiata un SMS con la sorella dicendole di essere giunta a casa (cfr. verb. PG n° 153 del 9 luglio 2008 di __________, p. 3) – all’antenna di __________ (cfr. tabulati allegati al verb. PG n° 151 del 25 giugno 2007); __________ asserisce poi di avere cambiato, la mattina dell’8 dicembre 2007, le lenzuola del letto di __________ e quelle del proprio portando la biancheria da lavare alla madre prima di recarsi a __________ (verb. PG 9 luglio 2008, n° 154, p. 2 e 3): non solo la madre smentisce di avere ricevuto da lavare la biancheria del letto matrimoniale (cfr. verb. PG 9 luglio 2008, n° 152, di __________, p. 5) ma se così fosse le lenzuola sequestrate dalla Polizia dopo l’arresto dell’accusato non dovrebbero riportare, come invece è stato accertato, tracce di DNA dell’accusato che, per sua stessa ammissione, dal 7 al 18 dicembre non avrebbe dormito a __________ essendo egli stato arrestato dalla Polizia al proprio domicilio di __________ pochi minuti dopo essere rientrato da __________ (Verb. PG 7 agosto 2008 di __________, p. 1);

tutto ciò per dire che, per quanto di competenza di questo giudice, non solo è tuttora data l’esistenza di gravi e concreti indizi di reato in capo all’accusato per i fatti che gli sono imputati ma, con gli atti istruttori raccolti dal 18 giugno 2008, gli indizi sono aumentati di numero e, soprattutto, di gravità e concretezza;

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

a mente del magistrato inquirente bisogna contestare all’accusato i risultati della perizia sull’origine delle tracce biologiche rinvenute sul lenzuolo del letto matrimoniale dei coniugi __________ e __________, acquisita agli atti il 14 agosto 2008, far fronte ad eventuali atti istruttori di seguito richiesti dalla difesa per poi procedere con gli incombenti processuali di rito; a mente del PP persisterebbe pericolo di collusione con la presunta vittima se l’accusato potesse entrare in contatto con lei in qualsiasi modo, considerata la fragilità di __________ ed il fatto che non si può escludere una sua ulteriore audizione, anche al dibattimento;

per la difesa non sussisterebbe più pericolo di collusione, essendo ormai state sentite tutte le parti ed anche i testimoni, si potrebbero infine mettere in atto delle misure per impedire contatti tra accusato e presunta vittima;

in occasione della decisione 14 marzo 2008 con la quale questo giudice aveva respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata il 4/5 marzo 2008 dall’accusato, il pericolo di collusione era stato accertato con le seguenti motivazioni: “Ora, a parte il fatto che già al momento della conferma dell’arresto questo giudice aveva ravvisato il pericolo di collusione, tra le altre cose, anche nel pericolo che l’accusato potesse indurre la presunta vittima a cambiare versione facendo leva sui sentimenti della ragazza nei suoi confronti (ella infatti gli vuole bene) e nei confronti della madre (considerato che già all’epoca __________ viveva in settimana presso l’istituto __________), dagli atti emerge che __________ nega ogni addebito e che praticamente tutta la famiglia della presunta vittima si è schierata incondizionatamente dalla sua parte, emergono pure i tentativi dei vari componenti la famiglia di favorire in qualsiasi modo l’accusato. Egli, attualmente, non gode ancora della possibilità di avere dei colloqui liberi con la moglie (AI 10.18) proprio perché, visto l’atteggiamento “processuale” di quest’ultima, vi è anche il fondato timore che per suo tramite l’accusato possa intervenire sulle dichiarazioni della presunta vittima. Non v’è chi non veda, a questo stadio del procedimento, come la scelta di sentire nuovamente la minore sia imprescindibile (naturalmente con le modalità previste dalla legge in questi casi), come pure di procedere anche a un confronto con l’accusato, e come sia tuttora presente un forte pericolo di inquinamento delle prove in caso __________ dovesse riuscire a raggiungere con facilità __________ che risiede sì all’istituto __________, ma che di giorno esce per frequentare le scuole – ragazza, che va ricordato, non ha nessuno che la sostenga a parte le istituzioni preposte – per influenzarla, direttamente o per il tramite della madre o di altre persone (nonni, fratello, amici), e per farle cambiare versione a suo favore.” (GIAR 578.2007.4, doc. 5, decisione 14 marzo 2008, p. 6)

in occasione della decisione di concessione della proroga del carcere preventivo del 18 giugno 2008 il pericolo di collusione era stato accertato “perlomeno per quanto riguarda gli interrogatori dei testi richiesti dalla difesa, è sicuramente ancora presente a giustificare il perdurare della carcerazione preventiva dell’accusato; è infatti prevedibile che, se messo in libertà, egli entrerà in contatto con i famigliari della moglie, influenzandoli al fine di fornire versioni di comodo a scapito dell’inchiesta” (GIAR 578.2007.7, doc. 7, decisione 18 giugno 2008, p. 7);

è vero che l'inchiesta è agli sgoccioli, avendo già proceduto gli inquirenti con i verbali dei testi e di tutte le parti coinvolte e avendo acquisito agli atti la perizia 8 agosto 2008 dell’Institut für __________ con riferimento al referto delle analisi di laboratorio del 18 luglio 2008 dell’__________ dell’__________, tuttavia non può essere trascurato l'atteggiamento processuale dell'accusato, che ha continuato a negare ogni addebito penale rendendo necessarie ripetute verbalizzazioni di presunta vittima e di testi, rispettivamente l’espletamento di perizie scientifiche che hanno comportato l’allungamento dell’inchiesta, dando una versione dei fatti in contrasto con quella di __________ e che comunque non trova sostegno dalle risultanze oggettive agli atti; destano poi non poche perplessità gli interventi a favore di __________ dell’intera famiglia della presunta vittima; in conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in questione, della particolarità della situazione famigliare di presunta vittima e accusato, nonché della situazione personale di estrema fragilità della minore, si può concludere che la possibilità che, se posto in libertà provvisoria, __________ possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio la __________ (anche per il tramite dei comuni famigliari), le cui dichiarazioni, come detto, sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi, è senz'altro non priva di fondamento;

per quanto riguarda l’esistenza del pericolo di fuga lo stesso appare dato e gli elementi proposti dalla difesa non possono soverchiare le conclusioni cui questo giudice è giunto in occasione della decisione 14 marzo 2008 in materia di libertà provvisoria cui si può fare integrale riferimento, conclusioni già riprese nella decisione di concessione della proroga del carcere preventivo del 18 giugno 2008 e ora ribadite anche alla luce delle nuove risultanze dell’inchiesta:

“L’esistenza del pericolo di fuga per giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

A questo proposito va considerato che __________ si trova in __________ da pochi anni e l’unico legame con il nostro Paese sembra essere la moglie __________: egli infatti non ha figli da questo matrimonio e non ha neppure un lavoro che lo ancori nella nostra società. L’unico atto di rilievo che lo lega alla Svizzera è stato sanzionato dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 28 luglio 2006 quando è stato condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi, per un periodo di prova di 5 anni, poiché riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato e altri reati (per cui è stato in detenzione preventiva dal 29 marzo al 28 luglio 2006). Come detto __________ si trova in Svizzera da pochi anni, non ha voluto rispondere alle domande del Procuratore pubblico volte a sapere in che modo egli abbia conosciuto e si sia innamorato della moglie e ha dichiarato di non sapere da chi siano stati inviati gli SMS ricevuti nel settembre 2007 su di una tessera SIM trovata in suo possesso e scritti in albanese (quindi non provenienti dalla moglie di origini ticinesi) di chiaro tenore amoroso (“sono stata abbastanza senza di te da quattro anni ti auguro tutto il bene non fare niente con nessuno perché ti strozzo devi stare così come sei solo per me la mia cioccolata ti amo”, cfr. allegato A al verbale PP 7 marzo 2008 di __________). Non solo __________ si trova in Svizzera da poco e già ha interessato le Autorità penali, ma la sua situazione finanziaria e lavorativa è del tutto precaria, mentre quella famigliare, malgrado le sue dichiarazioni e quelle della moglie, sembra perlomeno fragile. __________ ha già vissuto in diversi paesi europei dove ha tenuto contatti con suoi connazionali (cfr. i correi dei furti per cui è stato condannato nel 2006 che ha addirittura ospitato a casa della moglie). Gli elementi qui analizzati fanno appare probabile il rischio che __________, se rimesso in libertà, preferisca sottrarsi al procedimento penale e al processo riparando all’estero (in patria o in un altro paese europeo)”;

a fronte dei recenti elementi acquisiti agli atti, che hanno corroborato la tesi accusatoria, e del fatto che esiste il rischio concreto di una pena non lieve in caso di condanna, si fa sempre più concreta l’ipotesi che __________ potrebbe preferire la latitanza all’estero piuttosto che una condanna di un certo peso in Svizzera;

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità; la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono pene edittali di una certa gravità;

per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta piuttosto complessa già solo per gli accertamenti scientifici e i numerosi verbali di presunta vittima, accusato e numerosi testi (per lo più famigliari di vittima e accusato) senza dimenticare “l’acquisizione” di due coaccusati (utili per quanto riguarda la credibilità della presunta vittima), è stata sin qui, condotta (ancora) celermente considerate le oggettive difficoltà che un’inchiesta del genere comporta (già solo per l’audizione della presunta vittima o gli accertamenti tecnici in altri cantoni che non possono essere definiti di “routine”) che non sono ascrivibili agli inquirenti; non si evidenziano periodi di assoluta inattività; gli atti istruttori previsti dagli inquirenti possono essere esperiti nel tempo previsto dal PP con la conseguenza che anche il principio di celerità appare quindi rispettato, considerata la formale assicurazione del magistrato inquirente (ripresa da questo giudice) che procederà senza indugio ai propri incombenti processuali, fatte salve eventuali richieste di complemento istruttorio, al fine di non procrastinare inutilmente la carcerazione di __________;

da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la conclusione dell’inchiesta sino all’eventuale decisione di rinvio a giudizio, una proroga sino al 30 settembre 2008 (considerato il formale impegno del PP di cui al punto precedente, che viene qui ripreso a monito per evitare un inutile trascorrere del tempo a disposizione, richiamato art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità;

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ sino al 30 settembre 2008 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

  1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 1 mese e 13 giorni e verrà a scadere il 30 settembre 2008 (compreso).

  1. Non si prelevano tasse e spese.

  2. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

  3. Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice Claudia Solcà

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