Incarto n. INC.2007.57806
Lugano 18 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 26/27 maggio 2008 da
contro
la decisione 13 maggio 2008 del Procuratore pubblico Mario Branda in materia di complementi istruttori;
viste le osservazioni 5 giugno 2008 di __________ e quelle 9 giugno 2008 del PP e dei coaccusati __________ e __________;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
in fatto
A.
__________ è in stato di detenzione cautelare dal 18 dicembre 2007 quando è stato arrestato dalla Polizia cantonale, su ordine d’arresto 17 dicembre 2007 del PP, per titolo di violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (Inc. GIAR 578.2008.1, doc. 2).
In sintesi, egli è accusato di aver compiuto atti di natura sessuale, tra cui rapporti sessuali completi, con la figlia della moglie, al momento dei fatti minore di anni sedici, nell’appartamento dove viveva la coppia (essendo la minore collocata in un foyer). I fatti sarebbero avvenuti in più occasioni negli ultimi due anni (cfr. sentenza GIAR 14.03.2008, Inc. GIAR 578.2007.4, doc. 5)
B.
È opportuno ricordare alcune altre circostanze relative all'inchiesta oggetto della presente procedura.
In effetti la minore, nel corso delle sue audizioni nell’inchiesta in corso contro __________, ha dichiarato di avere avuto rapporti sessuali consenzienti con altri due adulti, tale __________, amico di famiglia, e tale __________ giovane conosciuto per caso a Lugano (cfr. audizioni della presunta vittima del 25 gennaio 2008 e 23 aprile 2008, AI 8.3. e 8.7). Contro i due è stato aperto un procedimento penale per atti sessuali con fanciulli.
Entrambi hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni della minore a proposito dei rapporti sessuali tra loro intrattenuti (cfr. rapporto d’arresto di __________ AI 1.7 e verbale di Polizia 21.03.2008 di __________).
C.
Il 6 maggio 2008 il qui reclamante ha presentato un’istanza affinché venga eseguita una perizia di credibilità sulla presunta vittima minorenne.
Delle motivazioni a fondamento della richiesta si dirà, se del caso, nei considerandi di merito.
D.
Il magistrato inquirente, con decisione 13 maggio 2008, ha respinto la richiesta di erezione di una perizia di credibilità di __________ Il magistrato inquirente ritiene la versione della ragazza lineare e coerente. Ella inoltre non soffrirebbe di disturbi mentali suscettibili di alterarne l’esame della realtà.
E.
Con il reclamo 26/27 maggio 2008 che ci occupa la difesa, dopo avere negato l’esistenza di concreti e gravi indizi di reato a carico di , si dilunga su quelle che ritiene le contraddizioni e la mancanza di coerenza in cui sarebbe incorsa durante le audizioni davanti alla Polizia la presunta vittima e afferma che si tratterebbe di una ragazza immatura e con gravi problemi comportamentali che hanno giustificato anni fa il suo internamento in internato presso l’ prima ed ora presso un __________ e che seguirebbe una cura psicologica. La carenza di chiarezza delle versioni della ragazza e l’asserito cambiamento di versioni meritano di essere chiariti da un perito munito delle necessarie qualifiche e secondo metodi scientificamente riconosciuti. L’accusato ha diritto che le incongruenze e le perplessità che solleverebbero le dichiarazioni della minore vengano chiarite da una figura neutra e indipendente che disponga della necessaria distanza critica e non da chi interroga con fare rassicurante e che di fatto sostiene e conforta nella sua posizione la presunta vittima con fare amichevole come ha fatto sinora la Polizia. La difesa sostiene inoltre che la minore potrebbe essere stata influenzata dall’amica __________ a sua volta abusata dal patrigno e ciò allo scopo di allontanare __________ da casa e riacquistare l’affetto della madre.
Per il resto si dirà, se del caso, nelle considerazioni di merito.
F.
Il PP, con osservazioni 9 giugno 2008, chiede che il reclamo venga respinto. Osserva che in termini generali la verifica dell’attendibilità di dichiarazioni rilasciate da un testimone è competenza primaria del giudice e che un perito non può essere chiamato a sostituirsi a tale competenza di un tribunale. La giurisprudenza del __________ ha avuto modo di precisare che perizie di credibilità sono ammissibili solo in circostanze particolari quali il trovarsi in presenza di dichiarazioni frammentarie o difficilmente interpretabili di bambini piccoli, quando vi sono indizi di turbe psichiche o quando elementi concreti fanno pensare che la persona interrogata è stata influenzata da terzi, elementi non presenti nel caso concreto della minore __________
La presunta vittima è infatti una ragazza quattordicenne che si esprime con proprietà di linguaggio, non vi sono seri indizi di turbe psichiche (stando a quanto riportato dalla psicologa che segue la minore) come pure non vi sono indizi che la minore sia stata influenzata da terzi nelle proprie dichiarazioni.
G.
Con osservazioni 9 giugno 2008 la parte civile __________ chiede che il reclamo venga integralmente respinto.
A mente della difesa, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non vi è nessun elemento che induca a sospettare che la minore soffra di turbe psichiche tali che possano minare la sua credibilità. La minore ha ormai 14 anni e si esprime in maniera normale per cui non appare necessario ricorrere ad un esperto per interpretare le sue dichiarazioni che, oltretutto, sono risultate in tutte e tre le audizioni coerenti e lineari. Non sono quindi date le condizioni per sottoporre la minore ad una perizia di credibilità la cui utilità viene peraltro messa in dubbio.
La difesa dell’accusato ha tentato di screditare la minore tacciandola di immatura (forse dimenticando che si tratta di una ragazza di 14 anni) e di avere seri problemi comportamentali mentre che __________ è stata collocata in un foyer non a causa sua ma per l’incapacità della madre di svolgere il proprio ruolo. Il fatto che sia seguita da uno psicologo non significa che ella soffra di turbe psichiche.
H.
Il coaccusato __________, con osservazioni 9 giugno 2008, dopo aver fatto notare “l’inconsueto atteggiamento assunto dalla ragazza (in particolare per rapporto alla sua età) nella circostanza del loro incontro…dimostrandogli da subito in modo eloquente la sua disponibilità” afferma che non si sente di concludere che tale comportamento possa essere ritenuto indice dell’esistenza di problemi psicologici tali da rendere inattendibile la versione dei fatti resa dalla presunta vittima, tanto più che la versione della minore combacia sostanzialmente, per quanto lo riguarda, con quanto dichiarato dall’accusato __________. Egli si rimette pertanto al prudente apprezzamento di questo giudice.
Il coaccusato __________, da parte sua, con lettera 5/6 giugno 2008, comunica di non avere osservazioni da fare.
Considerato,
in diritto
Il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine.
Per quanto concerne la richiesta di assunzione di ulteriori prove nella fase predibattimentale, valgono i principi seguenti:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
Per quanto riguarda l'esecuzione di una perizia sulla credibilità/attendibilità della parte civile __________ va osservato quanto segue.
a)
In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109). Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).
Va, inoltre, detto che le cosiddette perizie di credibilità/attendibilità sono tra quelle che pongono i problemi maggiori (a livello di scelta del perito, di metodo, di effettiva necessità) ritenuto che non risulta esistere, in psichiatria, un metodo per determinare la veridicità delle affermazioni di una persona; il giudizio (comunque di competenza del giudice) si può fondare solo su elementi e circostanze (Umstände) che parlano a favore o contro la credibilità (Glaubhaftigkeit) del dire (o di specifica affermazione). In tale ambito, ed in determinati casi, un referto psichiatrico può fornire elementi di carattere "scientifico" per la credibilità di determinate affermazioni (ma non della persona: A. Scheidegger, Minderjärige als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, ZH 2006, pag. 277 ss; DTF 128 I 81).
Non è un caso che, in perlomeno tre recenti decisioni di corte d'assise, perizie aventi analoghe finalità siano rimaste inutilizzate, rispettivamente indicate solo a titolo abbondanziale (cfr. Assise criminali, Lugano 18.7.2003, 72.2003.26, cons. 23; Assise criminali, Lugano 5.9.2003, 72.2003.40, cons. 19; Assise criminali, 17.7.2004, 72.2003.105, cons. 2.1.d. cap. VII).
b)
Le perizie cosiddette di credibilità/attendibilità, sono state oggetto (recentemente) di alcune decisioni del Tribunale federale i cui considerandi permettono di meglio chiarirne "necessità" e "utilizzabilità" in sede penale (non da ultimo per evitare che ci si accomodi a delegare al perito questioni che sono e restano di competenza del giudice).
Dopo aver operato una distinzione tra la credibilità della persona e la validità delle dichiarazioni (precisando che solo la seconda può essere oggetto di una perizia psicologica), l'Alta corte ha sottolineato che, in ogni caso, la determinazione della validità di una testimonianza è in primo luogo competenza del giudice (DTF 128 I 81) e il ricorso ad una perizia, quale ausilio per questa determinazione, deve avvenire in casi particolari, ricorrendo ad un esperto che non abbia ruolo di terapeuta (ci sia concesso di aggiungere: che non abbia tale impostazione/approccio/mentalità) e che sia in grado di scegliere, indicare ed applicare un preciso metodo (DTF 128 I 81; DTF 129 I 49).
Cosa intenda il TF per "casi particolari" lo si desume da altra decisione (DTF 129 IV 179), nella quale si fa esplicito riferimento alle deposizioni dei bambini, a quelle di persone per le quali esistono indizi seri di turbe psichiche, rispettivamente alle situazioni nelle quali sono presenti seri indizi circa l'influenza di terzi sulla deposizione.
(cfr. Sentenza GIAR 5 gennaio 2007 in re S.B. inc. GIAR 2006.33408)
Il reclamante, con riferimento all’elencazione del TF, sostiene, che la perizia di attendibilità s'impone nel caso di specie, dal momento che la minore sarebbe una ragazza immatura e con seri problemi comportamentali e per questo motivo si troverebbe internata in istituto da alcuni anni e sottoposta a cura psicologica. La psicologa __________, terapeuta della ragazza, non disporrebbe né dell’indipendenza né dell’esperienza e delle conoscenze scientifiche per poter formulare una valutazione degna di nota sull’attendibilità della minore e delle sue dichiarazioni. Tale necessità scaturirebbe poi dalle “incongruenze” riscontrate dalla difesa nelle tre audizioni di __________
Non sarebbe infatti chiaro se __________ abbia avuto rapporti anali con l’accusato e se abbia avuto con lui il suo primo rapporto vaginale: ciò, a dire della difesa, a causa “di fluttuazioni nelle dichiarazioni” ed in netto contrasto con le affermazioni del coaccusato __________ che si è detto sicuro che __________ fosse vergine al momento del loro primo rapporto. Non si spiegherebbe poi il motivo per cui la ragazza, a suo dire ancora abusata nel mese di novembre 2007, abbia insistito per andare a casa da sola con l’accusato a __________ a fine novembre/inizio dicembre 2007 quando aveva la possibilità di dormire con i nonni. Vi sarebbe quindi, oltre all’incongruenza delle dichiarazioni che, a mente della difesa basterebbe da sola a giustificare l’erezione di una perizia di credibilità, un cambiamento di versioni che meriterebbero di essere chiarite da un perito munito delle necessarie qualifiche.
La difesa passa poi a criticare le modalità d’audizione della presunta vittima da parte della Polizia che sarebbe stata “amichevole” nei confronti della vittima.
Il reclamante sostiene poi che la presunta vittima sarebbe stata influenzata dall’esperienza dell’amica __________, abusata dal patrigno il quale sarebbe stato allontanato dal nucleo famigliare, e sarebbe quindi stata suggestionata da quanto capitato all’amica tanto da accusare a sua volta il patrigno al fine di allontanarlo dalla madre e riconquistare le attenzioni e l’affetto di quest’ultima.
a)
In primo luogo la difesa non evidenzia quali sarebbero concretamente gli elementi oggettivi e significativi che emergerebbero dall’incarto a destare dubbi e perplessità sulla credibilità delle dichiarazioni della minore __________ o piuttosto sulla “totale mancanza di coerenza delle dichiarazioni” della minore.
Gli unici elementi evidenziati dalla difesa fanno riferimento alla testimonianza di __________, secondo cui la ragazza sarebbe stata ancora vergine al momento del loro primo rapporto sessuale, mentre che __________ farebbe risalire il suo primo rapporto vaginale con l’accusato __________. Il fatto che la versione della minore non combaci su questo punto con quella dell’accusato, non è motivo sufficiente per ritenere le dichiarazioni di __________ totalmente mancanti di coerenza tanto da doverle sottoporre ad un esperto, le dichiarazioni della minore e dell’accusato __________, se del caso, andranno valutate dal giudice del merito.
La difesa non spiega poi quali sarebbero i cambiamenti di versione della minore evidenziabili dalle sue audizioni e tali non risultano liquide neppure da una lettura approfondita delle trascrizioni delle audizioni.
b)
Quanto agli altri elementi indicati, il fatto che la vittima sia minorenne, da solo, non basta per imporre una perizia, come detto il TF si riferisce esplicitamente ai bambini (meglio, ai bambini piccoli: "petits enfants" DTF 129 IV 179; si veda anche Assise criminali 72.2003.26, cons. 23) le cui dichiarazioni (rispettivamente la relativa genesi) possono essere di difficile lettura ("la raison d'être des expertises de crédibilité est d'expliciter les déclarations d'enfants qui, nottament pour des raisons d'âge, ne sont pas à même d'exprimer clairement certains événements qui les touchent" OCA GE 30.01.2003, P/3146/01), così come non basta asserire che la presunta vittima e immatura e contraddittoria senza indicare cosa si intenda con tali espressioni e quali elementi concreti (agli atti) permettano di giungere a quelle conclusioni (non si vede per quale motivo per ordinare una perizia di credibilità/attendibilità non si debba pretendere l'esistenza e l'indicazione di fondati motivi per ritenere il caso come "particolare" in analogia con i dettami giurisprudenziali in materia di perizia ex art. art. 13 CP -DTF 116 IV 274, DTF 119 IV 120).
La presunta vittima non è un bambino piccolo, ella si esprime con proprietà di linguaggio e non è quindi necessario ricorrere all’ausilio di uno specialista per interpretare (quasi tradurre in un linguaggio adulto) le sue dichiarazioni. Emerge dalla visione delle audizioni videoregistrate e anche dalla lettura delle trascrizioni delle stesse che __________ sa indicare con precisione le parti del corpo e le varie tipologie di rapporti sessuali e, quando non capisce la domanda dell’interrogante, chiede spiegazioni in merito: con il che appare perlomeno evidente che le risposte non vengono date a casaccio o come nel tentativo di compiacere l’interrogante (tant’è che quando l’agente interrogante sbaglia nel riassumere il racconto della presunta vittima sull’inizio dei rapporti sessuali con l’accusato la stessa non accondiscende ma lo corregge: “Ancora a p. 29 della trascrizione della seconda audizione la presunta vittima, dopo avere in un primo momento assecondato la verbalizzante, che riassumeva erroneamente la cronologia degli eventi, ha trovato la presenza di spirito per correggersi e dichiarare che con__________ aveva avuto il suo primo rapporto sessuale in assoluto e basta”, decisione GIAR 14.03.08, p. 4, INC.2007.57804).
c)
Non vi sono poi elementi concreti agli atti che facciano pensare che la presunta vittima sia colpita da turbe psichiche, tant’è che la psicologa che la segue dal 2006 ha dichiarato a verbale davanti al PP che __________ “è una ragazza dal passato difficile ma che ha saputo sul piano psichico organizzarsi relativamente bene. Non presenta, a mio giudizio, una struttura psicotica, ha un esame di realtà integro, non ho mai notato manifestazioni deliranti o allucinazioni. Ha le funzioni dell’io sviluppate adeguatamente nel senso di un linguaggio corretto e non povero, una memoria normale, un buon corso del pensiero non connotato da bizzarie. Non ho mai notato in lei idee deliranti. … AD dell’__________ rispondo che non ho eseguito esami testistici specifici per verificare se l’esame di realtà di __________ era integro o meno. A questo scopo mi sono avvalsa delle osservazioni e del colloquio clinico. Ritengo che in due anni in ogni caso se __________ avesse avuto un’ideazione bizzarra, ciò sarebbe emerso. Vi sono poi una serie di parametri che ci aiutano a comprendere il funzionamento più o meno corretto di una persona; a parte l’esame ed il colloquio clinico si potrebbe citare una discreta capacità nell’apprendimento e nelle relazioni personali” (verb. PP 30 maggio 2008 di __________, p. 1, 2 e 3).
La tesi dell’”internamento” cui sarebbe sottoposta __________ sebbene abbia forte potere evocativo, non serve a sostanziare l’idea che la presunta vittima sia colpita da turbe psichiche e neppure che ci si trovi in un “caso particolare” così come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti non risulta a questo giudice (e non dovrebbe risultare neppure alla difesa) che la minore sia mai stata internata, bensì ella era ed è collocata, su decisione della competente , presso un foyer (“AD dell rispondo che per quanto mi consta __________ era stata tolta alla custodia della madre e collocata presso l__________ poiché attraverso i suoi comportamenti manifestati alle scuole elementari (tipo bruciare un cassonetto) aveva manifestato una inadeguata presa a carico e protezione da parte della madre. Pareva cioè che la madre non fosse in grado di occuparsi in modo adeguato della figlia”, cfr. Verb. PP del 30 maggio 2008 di __________).
La difesa non spiega poi in cosa consisterebbe l’influenza dell’amica __________ o meglio come quest’ultima possa avere convinto la parte civile ad accusare il patrigno.
d)
È vero che l'elencazione del TF nella sentenza citata sopra non è dichiarata esaustiva; ciò non toglie che (per ricorrervi) deve comunque trattarsi di caso particolare.
Deve essere ben chiaro, inoltre, che non è questione, in questa sede, di esprimersi sulla credibilità della parte civile, bensì di determinare se ci si trovi in un "caso particolare" che giustifica il ricorso alla perizia quale ulteriore elemento di valutazione delle (sue) dichiarazioni.
A questo fine, a poco serve parlare in generale di “contraddizioni” o “incongruenze” in cui sarebbe incorsa la parte civile o indicare la possibile incompatibilità di alcune sue dichiarazioni con altri accertamenti; si tratta infatti di elementi che il Procuratore pubblico prima e, se del caso, il giudice del merito in seguito, dovranno considerare in sede di valutazione dell'attendibilità/credibilità delle dichiarazioni di __________, gli stessi non forniscono alcuna indicazione circa la necessità di un ausilio peritale per la loro valutazione.
e)
Da tutto quanto sopra consegue che, così come motivate, né l'istanza né il reclamo forniscono elementi sufficienti (e sufficientemente precisi) per ritenere di trovarsi in un caso particolare, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che esige l'espletamento di una perizia di credibilità/attendibilità sulle dichiarazioni della minore tanto da dover annullare la decisione del magistrato inquirente.
Restano, ovviamente, riservate le competenze del giudice del merito.
In conclusione il reclamo è respinto con la presente decisione, definitiva (a livello cantonale). Tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 189, 190, 219 CP, 1 ss., 113 ss., 196, 280 ss., 284 e contrario CPP,
decide
Il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.- e le spese di FRS 250.- sono a carico del reclamante, il quale assegnerà CHF 375.- di ripetibili alla parte civile __________
La presente decisione è definitiva.
Intimazione (con le osservazioni delle parti):
giudice Claudia Solcà