Incarto n. INC.2007.54203

Lugano 10 marzo 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/18 febbraio 2008 da

__________ attualmente detenuta c/o carcere giudiziario Farera, Cadro (patrocinata dalla lic. iur. __________)

contro

la decisione 7 febbraio 2008, del Procuratore pubblico Rosa Item, in materia di prove nell’ambito del procedimento di cui all’incarto MP __________;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (29 febbraio 2008) e quelle del correo (29 febbraio 2008);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

__________ è stata arrestata il 27 novembre 2007, allorquando si trovava degente presso la __________ di __________ (doc. 2, inc. GIAR 542.2007.3), siccome prevenuta colpevole di concorso in una rapina avvenuta a Lugano il 13 11.2007 (AI 3, 2, 3).

L’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, sulla base di una richiesta di conferma che conteneva promozione dell’accusa anche per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LFStup (AI 6 e 7).

Dello sviluppo dell’inchiesta fa stato l’elenco atti dell’incarto MP e il rapporto di polizia del 31 gennaio 2007 (AI 49). Per quanto qui interessa si rileva che il 30 novembre 2007 è stato arrestato il correo (AI 11) e che l’accusa nei confronti di __________ è stata estesa al reato di furto (ai danni di una farmacia, avvenuto a __________ il 13/14 novembre 2007), a quello di danneggiamento e all’ipotesi aggravata (senza menzione di quella specificamente ritenuta) del reato di rapina (AI 32 e 51).

Per i fatti alla base delle ipotesi di reato formulate, si rinvia al cappello del rapporto di polizia del 31 gennaio 2008, noto alle parti (AI 49, pagg. da 1 a 3).

Con scritto del 5 febbraio 2008, __________, dopo aver ribadito l’assunzione di stupefacenti e medicamenti (Temesta e altri) il giorno dei fatti, chiede l’erezione di una perizia medico/farmaceutica in merito agli “effetti dell’assunzione nonché sovradosaggio dei vari medicamenti (in particolare il Temesta) e della loro interazione con gli stupefacenti” al fine di stabilire il suo grado di imputabilità (ex art. 19 CP). Rileva, inoltre, come i suoi stessi verbali evidenziano la presenza di ricordi vaghi in relazione ai fatti e di risposte basate sulle affermazioni della polizia e supposizioni varie (proprio per l’assenza di ricordi).

Con la decisione qui impugnata (AI 53), il magistrato inquirente ha respinto la richiesta asserendo inesistenza dei presupposti per l’allestimento “di una simile perizia”.

A dire del Procuratore pubblico l’accusata è stata perfettamente in grado di compiere la rapina, scappare, nascondersi, non farsi prendere (incappando pure in un controllo di polizia) e trasferirsi a __________ la stessa sera.

Inoltre, l’inquirente segnala che le Corti di merito sono solite riconoscere ai consumatori di stupefacente e/o medicamenti, una scemata imputabilità es art. 19 CP.

Con l’impugnativa qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 542.2007.3), l’accusata chiede, sostanzialmente, che la decisione impugnata sia annullata e venga ordinata la perizia richiesta e cioè “una perizia medica/farmaceutica in merito agli effetti dell’assunzione nonché sovradosaggio dei medicamenti da essa ingeriti (in particolare il TEMESTA) ed in merito alla loro interazione con gli stupefacenti”.

Dopo un riassunto dei fatti (Reclamo, punto I.) e delle risultanze dell’istruttoria (Reclamo, punto II.1.), la reclamante ribadisce che l’uso di droghe e medicamenti hanno influito sul suo comportamento e ritiene non plausibili le motivazioni contenute nel rifiuto dell’inquirente (peraltro, prive di riferimento al furto ai danni di una farmacia). Infatti, a suo dire, i fatti commessi e la loro esposizione non hanno alcuna rilevanza per determinare il grado di responsabilità, così come non ha alcuna rilevanza il controllo di polizia in cui i correi sarebbero incappati (senza conseguenze particolari).

Con le osservazioni al reclamo (doc. 4, inc. GIAR 542.2007.3) il magistrato inquirente ribadisce, innanzitutto, le motivazioni espresse nella decisione negativa. Ribadisce che la mancanza di ricordi allegata dall’accusata in relazione ai fatti commessi non è motivo sufficiente per ingenerare dubbi sulla sua imputabilità e non costituisce motivo per l’allestimento di una perizia, a maggior ragione se il “quantum ed il tipo” di sostanze assunte non è noto con esattezza.

Il magistrato inquirente conclude affermando che anche ragioni di proporzionalità impongono di respingere la richiesta “ritenuto che la prassi delle autorità giudicanti delle autorità ticinesi e delle autorità inquirenti” riconoscono una scemata imputabilità ai tossicodipendenti, con attenuazione della sanzione penale.

Il correo ha comunicato di non avere particolari osservazioni e si è limitato a rinviare alle dichiarazioni della reclamante nel verbale a confronto del 21 gennaio 2008.

Delle altre osservazioni, considerazioni o indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nel seguito della presente decisione.

In ordine, il reclamo, tempestivamente (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.4) presentato dall’accusato contro una decisione in materia di prove a lui notificata (e nel procedimento che lo concerne), è ricevibile.

Nel caso in esame la perizia è chiesta per stabilire la capacità di discernimento dell’accusata al momento dei fatti, con richiesta di indicare e considerare gli effetti dell’assunzione di vari medicamenti (il giorno dei fatti) e la loro interazione con gli stupefacenti e rifiutata perché l’accusata sarebbe stata in grado di compiere gli atti (cfr. Decisione 7.2.2008; e l’assenza di ricordi non costituirebbe riscontro per il dubbio sull’imputabilità: cfr. Osservazioni 29.2.2008), con l’aggiunta, in sede di osservazioni, che neppure si conoscono tipologia e quantitativi dei medicamenti assunti. Nel contempo, l’inutilità (non proporzionalità, secondo le osservazioni del 29 febbraio 2008) di una perizia deriverebbe anche dalla prassi delle Corti ticinesi di riconoscere una scemata imputabilità ai consumatori di cocaina/medicamenti.

Val la pena di richiamare i principi di diritto che presiedono l’assunzione di prove nella fase predibattimentale, con particolare riferimento alla perizia per determinazione del grado di imputabilità, principi che debbono essere oggetto anche della motivazione delle decisioni relative:

“2.

a)

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

b)

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

c)

Ribadite in entrata la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

d)

Al magistrato è riservata, in linea di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale. La perizia giudiziaria assume valore di prova ed è soggetta al libero apprezzamento del giudice di merito, che vi rimane vincolato salvo rilievi ben determinati che ne revochino in serio dubbio la credibilità (REP 1998 n. 113).

e)

L’art. 13 CPS dispone che il principio “in dubio pro reo” non si applica per determinare la responsabilità dell’accusato. La piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la responsabilità scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che le condizioni legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio sulla responsabilità dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).”

(GIAR 2 dicembre 2003, 396.2003.3)

In relazione più specificamente ai consumatori di sostanze stupefacenti, si vedano anche DTF 102 IV 74, DTF 115 IV 90, DTF 17.5.2004 6P.48/2004, CRP 3.11.1992 314/92.

Va anche precisato, a scanso di possibili fraintendimenti che le nuove diverse formulazioni degli artt. 19 e 20 CP per rapporto alle norme precedenti (in particolare per rapporto agli artt. 10, 11 e 13 CP) non concernono (quindi non modificano) le considerazioni sopra riportate, per quanto qui interessa. Infatti, è già stato precisato che:

“L’art. 19 CP non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave” (“…scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali -…”, ibidem).

Il legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale di Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP da adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all’esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).

Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo. Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP). Al di là dell’utilizzo (verosimilmente indotto dai quesiti peritali)”

(GIAR 17 gennaio 2008, 265.2008.5)

Se si considera quanto riportato al considerando che precede, la decisione del magistrato inquirente potrebbe anche essere seguita e ritenuta sufficientemente motivata laddove nega l’utilità di accertamenti specifici circa l’influsso (sulla responsabilità) di medicamenti di cui non è accertata (e, a quanto par di comprendere, forse neppure accertabile) l’esatta tipologia e quantità assunta (cfr. comunque, scritto CPC 27.11.2007); di contro, non può essere ritenuta sufficientemente motivata laddove nega necessità di accertare l’effettiva imputabilità (e, quindi il relativo grado) limitandosi ad addurre il fatto che l’accusata è stata in grado di compiere gli atti che le vengono imputati e l’irrilevanza (per il dubbio ex art. 19 CP) dell’assenza di ricordi da parte dell’accusata sull’effettivo svolgersi dei fatti. Inoltre, la decisione deve essere considerata anche contraddittoria laddove richiama l’applicabilità, per prassi, dell’art. 19 CP ai consumatori di cocaina e/o di medicamenti.

Così facendo, infatti, la decisione da un lato non considera che la semplice circostanza di aver compiuto delle azioni sussumibili a delle ipotesi di reato non è, in sé, indice di totale responsabilità (altrimenti non avremmo degli autori cui è riconosciuta la scemata responsabilità o l’irresponsabilità totale; semmai possono essere le specifiche modalità esecutive a non produrre dubbi in merito, ma allora vanno maggiormente dettagliate), dall’altro non si confronta con il possibile (per non dire probabile) stato di tossicodipendenza della reclamante (cui è imputata la contravvenzione LStup), né con i motivi del suo ricovero alla __________ di__________ (dove si trovava al momento dell’arresto).

Inoltre, la decisione impugnata sembra contraddirsi allorquando sostiene l’assenza di elementi che imporrebbero l’accertamento ma, nel contempo, rinvia al riconoscimento (per prassi) di una scemata imputabilità ex art. 19 CP, apparentemente lasciando intendere, quindi, che tale prassi si applicherebbe anche all’accusata reclamante.

Da ultimo, e abbondanzialmente trattandosi di argomento formulato solo in sede di osservazioni, non si comprende quali siano le ragioni di proporzionalità che (a quanto par di comprendere) proprio in virtù della prassi sopra indicata, imporrebbero “di respingere la richiesta”. Nulla è detto circa il grado di scemata responsabilità applicabile in base alla prassi in questione (cfr. inoltre, DTF 102 IV 74 e CRP 314/92 già citate), né tale prassi è posta in relazione con la situazione concreta della reclamante, accusata di rapina aggravata (crimine con pene edittali che prevedono un minimo di un anno, 140 cifra 2, o di due anni, 140 cifra 3) e in detenzione preventiva da oltre tre mesi (cfr., per un caso di evidente non applicazione dell’asserita prassi, Assise criminali 16 marzo 2007, 72.2006.156, pagg. 88 e 95 in particolare, nonché - sullo stesso caso - quanto emerge da GIAR 16.10.2006, 42.2006.4).

In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata è da ritenersi carente nella motivazione (in particolare per quanto concerne la parte relativa al rifiuto di accertamento peritale dell’imputabilità dell’accusata), deve essere quindi annullata parzialmente e rinviata al magistrato inquirente per nuova decisione debitamente motivata.

Tasse spese rimangono a carico dello Stato.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19, 20, 140 cifra 1, 2, 3 e 139 CP, 19a LFSTup, 6, 58, 60, 142 ss, 176, 189, 280 ss., 284 e contrario CPP,

decide:

Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è parzialmente annullata per carenza di motivazione e gli atti vengono ritornati al magistrato inquirente per quanto di sua competenza (nuova decisione debitamente motivata quo all’accertamento dell’imputabilità).

La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.- e le spese in FRS 120.- restano a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

La presente decisione è definitiva a livello cantonale.

Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice Edy Meli

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