Incarto n. INC.2007.53601
Lugano 28 dicembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 26/27 novembre 2007 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv __________, __________)
per
omissione (denegata giustizia) del Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli, nell’ambito del procedimento di cui all’incarto MP __________;
preso atto che, né la persona indagata nel procedimento, né il magistrato inquirente hanno presentato osservazioni nel termine loro assegnato (doc. 3, inc. GIAR 536.2007.1);
visto l’incarto MP __________ (ricevuto il 21 dicembre 2007);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
a seguito di un incidente della circolazione, avvenuto il 10 aprile 2007 a Lugano (e che ha visto coinvolti tre autoveicoli ed un motoveicolo), è stato aperto un procedimento penale contro __________, per le ipotesi di reato di “gravi infrazioni alle norme della circolazione e lesioni gravi” (cfr. Verbale __________ 13.4.2007 e formulario 207-207a CPP, in AI 1);
con scritto del 20 luglio 2007, il qui reclamante __________ (al momento dell’incidente alla guida di un motoveicolo) si è costituito parte civile nel procedimento, con particolare riferimento all’ipotesi di lesioni gravi (AI 2);
il 2 ottobre 2007, il Sostituto Procuratore pubblico ha richiesto all’__________ di __________, il certificato medico relativo alle ferite subite dal reclamante (AI 5); il certificato in questione è stato annesso agli atti alcuni giorni dopo (AI 5);
con DA del 15 novembre 2007 (DA __________), il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa __________ per l’ipotesi di reato di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr, rinviando la parte civile al competente foro;
con scritto del 20 novembre 2007 al Ministero pubblico, il patrocinatore di __________ rileva che il decreto non menziona l’ipotesi di lesioni gravi (ancorché colpose) e chiede delucidazioni in merito, segnatamente se s’intenda rettificare/integrare il decreto, oppure se egli debba adire l’autorità di ricorso (AI 7);
con scritto di stessa data, il Sostituto Procuratore pubblico precisa che con l’emanazione del decreto le sue competenze sono terminate e che, comunque, è stata ritenuta “la sussunzione della fattispecie ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr” (AI 8);
con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 536.2007.1), sottolineando le gravità delle ferite riportate, __________ lamenta il fatto che il magistrato inquirente abbia omesso di ritenere il reato di lesioni gravi (colpose) e ne chiede l’inserimento nel DA; contestualmente, ed in considerazione della particolarità della fattispecie, segnala di aver introdotto analogo ricorso alla CRP;
nella misura in cui, in presenza di uno scritto del magistrato inquirente che dichiara concluse le sue competenze in merito al procedimento, il reclamante lamenta l’assenza di una formale decisione in merito anche all’ipotesi di reato di lesioni (quindi un’omissione che potrebbe costituire diniego di giustizia), la legittimazione in ordine della parte civile (ma, se del caso, anche della parte lesa: art. 184 cpv. 2 CPP; cfr. anche artt. 69 cpv. 3 CPP) deve essere riconosciuta e con essa la competenza (di principio) di questo giudice, indipendentemente dal reclamo alla CRP o dall’eventuale opposizione al DA;
in diritto va ricordato che le informazioni preliminari debbono concludersi mediante promozione dell’accusa o decisione di non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP), rispettivamente (ed a seguito dell’adozione dell’art. 207a CPP) mediante deferimento a giudizio tramite decreto d’accusa; le decisioni che pongono fine alle informazioni preliminari, o addirittura alla fase predibattimentale (ai sensi dell’ 207a CPP), debbono esprimersi, in modo comprensibile, su tutte le questioni di fatto e di diritto oggetto delle informazioni preliminari, al fine di permettere alle parti di far valere i loro eventuali diritti (artt. 186 e 191 CPP in particolare, ma anche, se del caso, 210 e 212 CPP; cfr. anche N. Salvioni, Codice di Procedura Penale annotato, ad art. 184 e, per analogia, GIAR 22.10.2002, 39.2002.6);
da quanto sopra si deve desumere che ogni fatto oggetto di informazioni preliminari deve essere oggetto di una decisione che le concluda (in un senso o nell’altro); lo stesso vale per ogni ipotesi di reato espressamente formulata (sempre in sede di informazioni preliminari), motivazioni implicite non essendo ammesse (CRP 28.9.2004, 60.2004.189); eccezioni, nella seconda ipotesi, possono forse (il dubitativo è d’obbligo trattandosi di questioni che, in definitiva, concernono il merito e non è necessario approfondire oltre in questa sede) essere ammesse in caso di formulazione di ipotesi subordinate per lo stesso fatto o di assorbimento evidente e riconosciuto;
nel caso in esame, come detto, il magistrato inquirente non ha ritenuto di presentare osservazioni al reclamo, né per sostenerne l’irricevibilità, né per confutare le tesi di fatto e di diritto del reclamante, tantomeno per chiarire il fondamento della sua decisione;
allora si deve constatare, innanzitutto e sulla base dei soli atti a disposizione, che l’ipotesi di lesioni gravi (eventualmente colpose) non è oggetto del rinvio a giudizio; per il resto, lo scritto in questione non può essere letto né come comunicazione del fatto che l’ipotesi di lesioni gravi (ev. colpose) è ritenuta assorbita dal reato di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr (il concetto espresso nello scritto è quello della sussunzione dei fatti all’art. 90 cifra 2, che è concetto ben diverso dall’assorbimento), né quale comunicazione che l’ipotesi di lesioni gravi (ev. colpose) era stata formulata a titolo subordinato e lasciata cadere al momento del rinvio a giudizio a seguito degli accertamenti effettuati (né lo scritto, né il DA si esprimono sul carattere -giuridico - delle lesioni patite da __________), tantomeno quale decisione di non luogo a procedere (anche volendo prescindere dal tenore dello scritto, mancano le motivazioni e l’indicazione delle vie di ricorso); l’unica possibile lettura dello scritto in questione è quella che l’ipotesi di lesioni gravi (ev. colpose) non sarà oggetto di separata (e ulteriore) decisione; scritto appena citato non si comprende;
la circostanza per la quale dei fatti siano sussumibili ad un reato (nel caso specifico, secondo il magistrato inquirente, quello previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr.) non esclude che lo siano anche per rapporto ad altre ipotesi (con conseguente determinazione dell’eventuale concorso e, sempre a titolo eventuale, dell’assorbimento);
proprio per quanto concerne le ipotesi di reato di cui agli artt. 125 cpv. 2 CP e 90 cifra 2 LCStr., la giurisprudenza e la dottrina note a questo giudice, indicano chiaramente che la violazione delle norme sulla circolazione costituisce un Gefärdungsdelikt che, in caso di incidente con esito letale o di ferimento per dei terzi, è assorbito (concorso imperfetto) dai reati previsti dal codice penale (artt. 117 e/o 125 CP); inoltre, sempre secondo dottrina e giurisprudenza, se nell’incidente sono coinvolte più persone e non tutte risultano toccate nella loro integrità fisica, il concorso ideale tra le due norme rimane possibile (cfr. DTF 91 IV 30, 91 IV 211, 94 IV 77, BJP 2007 n. 289; F.F. Cardinaux, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière, Losanna 1987, pag. 145 ss., pag. 154; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 8 ad art. 117 e n. 5 ad art. 125; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, n. 65 e 66 ad art. 117 e n. 4 ad art. 125);
da tutto quanto sopra esposto e indicato si deve concludere che sull’ipotesi di reato di lesioni il magistrato inquirente non si è pronunciato (quantomeno non l’ha fatto in modo chiaro, intelligibile e mediante decisione che garantisca i diritti di impugnativa delle parti), mentre doveva farlo; alla luce dello scritto 20.11.2007 (nel quale il Sostituto Procuratore pubblico afferma di non aver più facoltà, quindi neppure intenzione, di pronunciarsi formalmente in merito) l’omissione costituisce un diniego formale di giustizia (cfr. GIAR 10 dicembre 2007, 520.2007.1, cons. 8.a.) che deve essere qui constatato;
la constatazione della denegata giustizia ha quale conseguenza il rinvio dell’incarto al magistrato inquirente affinché si esprima (e lo faccia sollecitamente vista la già avvenuta emanazione di un decreto che potrebbe passare in giudizio e sul quale questo ufficio non può formalmente intervenire), in merito all’altra imputazione oggetto di informazioni preliminari, emanando la decisione di sua competenza, ritenuto che la scelta della specifica decisione compete a lui solo:
“La decisione di promozione dell’accusa (così come quelle di non luogo a procedere, abbandono o rinvio a giudizio) è una decisione che rientra nella stretta pertinenza funzionale dell’inquirente. Il GIAR non può (in caso di rifiuto o pretesa omissione dell’inquirente stesso) sostituirsi all’inquirente imponendo l’emanazione di una decisione specifica e/o determinando il momento (in relazione ad eventuale assetto probatorio) di tale emanazione (L. Marazzi, Il GIAR arbitro nel procedimento penale, 2001, p. 18/19; GIAR 9 settembre 1997, 531.97.1). Questo ufficio può solo, se del caso, constatare una ritardata o denegata giustizia invitando l'inquirente a procedere negli incombenti di sua competenza (L. Marazzi, op. cit., ibidem), a quest'ultimo rimanendo comunque la scelta dell'atto da effettuare, che può essere sia una delle decisioni menzionate sopra ma anche la prosecuzione effettiva delle informazioni preliminari o dell’istruttoria formale (con riserva in caso di manifesti abusi) ai fini di raggiungere lo scopo della specifica fase procedurale.”
(GIAR 4 giugno 2006, 53.2004.1; GIAR 18 maggio 2004, 338.2003.5).
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 90 cifra 2 LCStr, 122 e 125 CP, 1 ss., 6, 184, 186, 188 ss., 207 a, 210, 212, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29 CF,
decide
Il reclamo, nella misura in cui chiede costatazione di denegata giustizia, è accolto ai sensi dei considerandi.
L’incarto è ritornato al magistrato inquirente, con invito a procedere a quanto di sua competenza, ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, stabilita in FRS 400.-, e le spese di FRS 120.-, sono a carico dello Stato del cantone Ticino che rifonderà al reclamante FRS 540.- a titolo di ripetibili.
La presente decisione è definitiva a livello cantonale.
Intimazione:
Copia per conoscenza:
giudice Edy Meli