Incarto n. INC.2007.52001

Lugano 10 dicembre 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16 novembre 2007 da


Contro

la decisione 9 novembre 2007 del Ministero pubblico mediante la quale si ordina un dissequestro nell’ambito del procedimento di cui agli incarti MP __________ e __________, nonché per ritardata giustizia nell’ambito dello stesso procedimento;

viste le osservazioni del Ministero pubblico (28 novembre 2007) e quelle di __________ (27/28 novembre 2007);

visto l’ulteriore scritto del Ministero pubblico (sempre del 28 novembre 2007) mediante il quale si comunica l’annullamento della decisione di dissequestro;

visti gli incarti MP __________ e __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

Il procedimento in oggetto risulta essere stato avviato nel luglio del 2004, mediante ordine di eseguire l’autopsia sulla salma della signora __________, moglie del qui reclamante, deceduta (verosimilmente) a seguito dell’incidente della navigazione che ha visto coinvolti il natante del marito sul quale viaggiava e quello condotto dal signor __________.

L’ipotesi di reato al vaglio è quella di omicidio colposo. I conducenti dei due natanti coinvolti sono stati, entrambi, sentiti quali indagati (AI 10 e 20). Ad oggi non risultano promozioni dell’accusa né decreti di non luogo a procedere in relazione a l’uno o l’altro degli indiziati. Al marito della vittima è stato comunicato, in un primo tempo, che la sua costituzione di parte civile era prematura, proprio perché egli stesso indiziato nel procedimento (AI 47); successivamente, una seconda costituzione è stata ammessa, pur senza modifica della sua posizione di indagato, con apertura di un nuovo incarto (AI 80 e 88, inc. MP __________).

Lo sviluppo del procedimento, in particolare gli atti d’inchiesta esperiti e la tempistica degli stessi, risulta dall’elenco atti (AI da 1 a 148) cui si rinvia (in quanto noto alle parti). Considerazioni specifiche in merito saranno espresse nel seguito della presente, qualora necessario; per il momento basterà ricordare che il referto peritale è stato consegnato il 30 novembre 2004 (AI 11 e 28), il perito è stato sentito il 24 giugno 2005 (AI A.5), un primo complemento è stato consegnato il 2 novembre 2005 (AI A5 e 77) ed un secondo il 23 maggio 2006 (AI 85, 96 e 97). Successivamente, il 31 maggio 2007 (AI 124), il perito si è espresso in merito ad una ricostruzione video prodotta dalla difesa __________ (AI A.7), è stato richiesto di una precisazione (AI 132) alla quale ha dato riscontro il 10 luglio 2007 (AI 134).

In particolare dal maggio del 2006, momento della consegna del secondo complemento peritale, la difesa __________ ha costantemente sollecitato il magistrato inquirente a concludere le informazioni preliminari (AI 99, 101, 103, 104, 125, 133), rispettivamente a sollecitare la concreta acquisizione della ricostruzione di parte che si intendeva sottoporre al perito (AI 116, 119, 120). Ha poi segnalato che il perito, nella sua presa di posizione, non si é espresso sulla richiesta complementare, contestualmente presentata dal signor __________, circa il rapporto giri motore/velocità di uno dei due natanti, richiesta apparentemente accettata dall’inquirente (cfr. nota manoscritta in AI 115, 128, 129, 131) e la cui risposta è stata sollecitata al perito il 20 giugno 2007 (AI 132) e da questi evasa ad inizio luglio 2007 (AI 134).

Con ulteriore scritto del 14 agosto 2007, __________ sollecita ulteriormente la definizione della situazione e dei rispettivi ruoli degli inchiestati (promozione d’accusa, riconoscimento parte civile: AI 136 e 138), ritenendo che il fatto che la titolare dell’inchiesta si trovi in congedo maternità (AI 137) non giustifica, in particolare nel caso specifico (decesso risalente al 2004), di attendere la eventuale (ed a lui non nota) fine di tale congedo per ottenere definizione della sua situazione.

Il 4 ottobre 2007, l’indiziato __________ ha chiesto il dissequestro del natante, non sussistendo più (a suo dire) necessità istruttorie a giustificazione del blocco (AI 139), e con decisione 9 novembre 2007 il Ministero pubblico ha accolto tale richiesta a motivo del fatto che a seguito dell’ultimo complemento di perizia (luglio 2007) le parti non avrebbero formulato ulteriori richieste all’indirizzo del perito (AI 140);

Mediante il reclamo oggetto della presente, __________ chiede l’annullamento della decisione di dissequestro dei natanti (in quanto mezzi di prova e non potendosi escludere, anche in considerazione del fatto che l’inchiesta si trova ancora formalmente allo stadio delle informazioni preliminari, ulteriori necessità processuali in merito) e l’accertamento di diniego materiale di giustizia (in relazione alla non ancora definita posizione processuale delle parti coinvolte, nonostante i numerosi solleciti in tal senso e non potendosi accettare che l’assenza di un magistrato sospenda la trattazione delle procedure pendenti) con ordine di procedere agli incombenti del caso (per il reclamante: promozione d’accusa nei confronti di __________).

Con osservazioni del 27/28 novembre 2007, __________ chiede il respingimento del reclamo. A suo dire il dissequestro si giustifica in quanto il perito ha già potuto effettuare tutte le verifiche necessarie ed il mantenimento del sequestro causerebbe ulteriori costi di deposito. Quanto alla pretesa denegata giustizia, __________ contesta la presenza di qualsivoglia elemento che giustifichi una promozione dell’accusa.

Mediante tre scritti datati 28 novembre 2007, il Ministero pubblico ha comunicato la data di fine congedo e quella in cui è prevista l’effettiva ripresa dell’attività della titolare dell’inchiesta (doc. 7, inc. GIAR 520.2007.1), l’annullamento del dissequestro (in quanto si è scoperto un errore nel referto peritale che impone una correzione e non permette di escludere ulteriori accertamenti: doc. 8 inc. GIAR) ed ha osservato in merito al diniego di giustizia (segnalando che i solleciti del reclamante concernono quasi esclusivamente la questione della costituzione di parte civile e la promozione dell’accusa, mentre l’inchiesta sarebbe comunque sempre proseguita mediante l’espletamento di atti ai fini dei necessari accertamenti, che l’assenza di un magistrato crea comunque qualche problema a livello organizzativo e che allo stato attuale si attende un ulteriore accertamento quo alla velocità di uno dei natanti) concludendo che qualche ritardo non costituisce prolungata inattività.

__________, che riveste il (particolare) ruolo di indagato e parte civile in relazione agli stessi fatti (AI 10 e 88), è certamente legittimato al reclamo sia contro il dissequestro che per diniego di giustizia. Quanto ai termini, nella misura in cui avversa la decisione di dissequestro, l’atto introdotto il 15 novembre é tempestivo mentre che nella misura in cui fa valere un’omissione il reclamo può essere introdotto fintanto che tale omissione perdura.

Il presente reclamo è, quindi, ricevibile in ordine.

Per quanto concerne il dissequestro, l’annullamento della decisione rende il reclamo privo d’oggetto. Trattandosi di un annullamento per sostanziale adesione alla principale motivazione fondante il reclamo (cfr. Reclamo, pag. 6, nonché AI 141, 142, 147 e doc. 8 inc. GIAR 520.2007.1), tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per quanto concerne la richiesta di accertamento di un diniego formale di giustizia, va preliminarmente detto che il reclamante, interpellato da questo ufficio a seguito della comunicazione dell’annullamento del dissequestro, ha esplicitamente dichiarato di non ritenere superata la lamentela per diniego materiale di giustizia e ha chiesto la decisione (doc. 10 e 11, inc. GIAR 520.2007.1).

Nel caso in esame, il reclamante lamenta ritardata giustizia in quanto (sostanzialmente) ad oltre tre anni dal tragico incidente che ha visto il decesso della moglie il magistrato inquirente non ha ancora proceduto alla promozione dell’accusa nei confronti di colui che era al timone dell’altro natante; e ciò nonostante i ripetuti solleciti in tal senso a partire dal marzo 2005, per finire con lo scritto 17 agosto 2007 mediante il quale il Ministero pubblico informa il reclamante che essendo il Procuratore titolare dell’inchiesta in congedo maternità le questioni non urgenti verranno trattate “al rientro della collega” (AI 137). Con il petitum chiede che la denegata giustizia venga constatata e che venga fatto ordine al Ministero pubblico di “procedere indilatamente nei suoi incombenti, promuovendo in ispecie contro __________ le accuse per ogni corrispondente ipotesi di reato (in specie omicidio colposo e danneggiamento)”.

a)

Di principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, dedotto a suo tempo dall'art. 4 della vCF e ora sancito positivamente dall'art. 29 cpv. 1 CF, impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa (CRP 23 maggio 2001 in re R., inc. 60.2000.00306).

Si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).

b)

La decisione di promozione dell’accusa (così come quelle di non luogo a procedere, abbandono o rinvio a giudizio) è una decisione che rientra nella stretta pertinenza funzionale dell’inquirente. Il GIAR non può (in caso di rifiuto o pretesa omissione dell’inquirente stesso) sostituirsi all’inquirente imponendo l’emanazione di una decisione specifica e/o determinando il momento (in relazione ad eventuale assetto probatorio) di tale emanazione (L. Marazzi, Il GIAR arbitro nel procedimento penale, 2001, p. 18/19; GIAR 9 settembre 1997, 531.97.1). Questo ufficio può solo, se del caso, constatare una ritardata o denegata giustizia invitando l'inquirente a procedere negli incombenti di sua competenza (L. Marazzi, op. cit., ibidem), a quest'ultimo rimanendo comunque la scelta dell'atto da effettuare, che può essere sia una delle decisioni menzionate sopra ma anche la prosecuzione effettiva delle informazioni preliminari o dell’istruttoria formale (con riserva in caso di manifesti abusi) ai fini di raggiungere lo scopo della specifica fase procedurale (GIAR 4 giugno 2006, 53.2004.1; GIAR 18 maggio 2004, 338.2003.5).

c)

Nel caso in esame, e in virtù di quanto indicato ai punti che precedono, si deve preliminarmente concludere che nella misura in cui chiede di ordinare all’autorità inquirente di promuovere “in ispecie contro __________ le accuse per ogni corrispondente ipotesi di reato (in ispecie omicidio colposo e danneggiamento)” il reclamo è irricevibile, mentre che nella misura in cui chiede che venga ordinato (sempre all’autorità inquirente) di “procedere indilatamente nei propri incombenti” il reclamo è divenuto privo d’oggetto a seguito degli atti ordinati recentemente (AI 142 del 14 novembre 2007, e seguenti) al fine di verificare, ovviare e se del caso rettificare la perizia effettuata “basandosi su di una velocità dichiarata da __________ sbagliata” (45/50), causa “cattiva traduzione da parte dell’interprete” (doc. 8, inc. GIAR 520.2007.1; cfr. anche Osservazioni PP, pag. 2).

In realtà, più che di un errore di traduzione sembra trattarsi di una vera e propria aggiunta nella versione tradotta del verbale __________ 29 luglio 2004 (cfr. AI 25, se del caso 22, e AI 24); inoltre, la traduzione del verbale __________ 2 agosto 2004 riporta, correttamente, “… einer Geschwigkeit von 35/40 Km/Std. …” (cfr. atti istruttori appena citati) ed il perito, verosimilmente, non ha rilevato la discrepanza (peraltro, a quanto sembra, non è il solo tra quelli che hanno avuto accesso all’incarto: cfr. AI A5).

Sia come sia, l’accertamento ordinato, e relativa verifica, appaiono utili (quando non necessari) e non pretestuosi (ancorché conseguenti ad errore precedente).

In virtù di quanto sopra, in particolare del fatto che le competenze di questo giudice in materia non vanno oltre la possibilità di invitare l’autorità inquirente a procedere nei suoi incombenti (altre sanzioni sono competenza del merito: cfr. M. Mini, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, studi in onore di Marco Borghi, 2006, capitolo 5.4 e 5.5) e che ciò è già avvenuto, procedere comunque (come chiede il reclamante) alla constatazione dell’eventuale “ben fondato” della censura di denegata giustizia è privo di concreta utilità (sia pratica che procedurale: cfr. per analogia DTF 1P 239/2001, DTF 109 Ia 169, DTF 109 II 350) eccettuato quanto necessario per determinare il carico di tasse e spese e l’attribuzione delle ripetibili protestate (e vista la non acquiescenza, su questo punto, dell’autorità inquirente).

E allora, a quest’ultimo fine, si rileva quanto segue. Il fatto che l’inchiesta si trovi allo stadio delle informazioni preliminari da oltre tre anni può anche non avere, in sé particolare rilevanza (se i diritti delle parti sono garantiti e, comunque, trattandosi di fattispecie particolare - incidente sull’acqua - per la quale può essere comprensibile la difficoltà di individuare sin dall’inizio, e senza il supporto di una ricostruzione peritale, gli indizi di reato e il possibile autore - anche se va compresa la situazione del reclamante che a oltre tre anni dal decesso della moglie si ritrova in situazione di totale incertezza in merito alle possibili presunte responsabilità, essendo egli stesso indagato); maggiore rilevanza hanno invece i periodi di apparente stallo della procedura di raccolta delle informazioni preliminari successivi alla scadenza dei termini per osservazioni in merito ai secondi complementi peritali (da metà luglio 2006 al gennaio 2007, pur se interrotti dall’audizione di un funzionario in merito alle norme legali applicabili alla navigazione; AI 100, A6 ed A7) e alla presa di posizione del perito in relazione ad una ricostruzione di parte (dal luglio 2007 - AI 134 - a metà novembre 2007 - AI 140 - allorquando si è proceduto al dissequestro poi annullato). Ritenuto che in relazione al primo periodo menzionato non è possibile desumere alcunché dall’incarto (e le osservazioni sono silenti), mentre che il motivo addotto per il secondo (assenza di un singolo magistrato prevedibile, previsto e, di fatto, non ancora conclusa) non è circostanza eccezionale che può giustificare la sospensione di fatto della procedura (cfr., sulla questione, SJ 1988, p. 247, DTF 1P.186/2004, DTF 130 IV 54 DTF 110 Ib 336), occorre concludere che dall’insieme delle circostanze (cfr. M. Mini, op. cit., in particolare note 78 e 81 con relative citazioni), tra le quali anche il fatto che l’inchiesta è ripresa a seguito della (casuale?) scoperta di un errore) il reclamo non appariva manifestamente infondato e, quindi, tasse spese debbono essere poste a carico dello Stato.

In conclusione, in considerazione di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono, il reclamo in materia di dissequestro è divenuto privo d’oggetto, a seguito dell’annullamento da parte dell’autorità inquirente del suo proprio ordine. Il reclamo in materia di denegata/ritardata giustizia, irricevibile su una specifica richiesta, è pure divenuto privo d’oggetto per ripresa dell’attività d’indagine da parte dell’autorità inquirente.

Tasse e spese, in ragione della sostanziale adesione al reclamo, rispettivamente della non manifesta infondatezza dello stesso, sono poste a carico dello Stato in ragione di 8/10, del resistente alla richiesta di annullamento del dissequestro per 1/10 e del reclamante per il decimo rimanente (in relazione alla parziale irricevibilità).

Al reclamante vengono inoltre assegnate ripetibili parziali, per le stesse ragioni appena esposte.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 117 CP, 178 ss., 188, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29 Costit. Fed., 10 cpv. 3 Costit. Cant.,

decide

Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi (in particolare cons. 10).

La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-, e le spese di FRS 120.-, sono a carico dello Stato del cantone Ticino nella misura di 8/10, dell’osservante __________ nella misura di 1/10 e del reclamante __________ nella misura di 1/10.

Nel contempo, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante FRS 540.- a titolo di ripetibili.

Intimazione con copia delle osservazioni delle parti:


giudice Edy Meli

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