Incarto n. INC.2007.49105

Lugano 9 luglio 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 6/9 giugno 2008 da

__________patr. dall’avv. __________

contro

la decisione 26 maggio 2008 del Procuratore pubblico Marco Villa in materia di prove;

viste le osservazioni 16 giugno 2008 del Procuratore pubblico, 19 giugno 2008 di __________, entrambi concludenti per la reiezione del gravame, e 20 giugno 2008 di __________, concludenti invece per l’accoglimento;

constatato che __________ è rimasto silente;

visto l’INC__________;

ritenuto e considerato,

in fatto

A.

__________ è stato arrestato, nell’ambito dell’inchiesta “__________”, il 25 ottobre 2007 (e posto in libertà provvisoria il 6 febbraio 2008). Nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LFStup, contravvenzione alla LFStup, ripetuto favoreggiamento, ripetuta violazione del segreto d’ufficio, tentata truffa, sviamento della giustizia subordinatamente falsità in documenti e per infrazione alla LArm (art. 33).

In sostanza e riassuntivamente __________ è accusato di avere, in correità con terzi, acquistato, rivenduto e/o offerto a terzi, ingenti quantità di cocaina, di tentata truffa, sviamento della giustizia e falsità in documenti in relazione ad un incidente della circolazione stradale, nonché di aver illegalmente detenuto un coltello a serramanico.

Nell’ambito dell’inchiesta __________ sono stati aperti procedimenti anche a carico di __________, __________ (tuttora in detenzione preventiva, con decisione 20 giugno 2008 questo giudice ha prorogato la carcerazione preventiva fino al 25 settembre 2008), __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

Con decisione 21 aprile 2008 il Procuratore pubblico ha ordinato la congiunzione dei procedimenti a carico di __________, __________ __________ e __________. Tale decisione è cresciuta in giudicato.

B.

Il 22 aprile 2008 il Procuratore pubblico ha depositato gli atti con scadenza al 9 maggio 2008, termine poi prorogato, su istanza dello stesso __________, di __________ e di __________, al 19 maggio 2008.

Il 19 maggio 2008 __________ ha inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di tre prove, e meglio, l’audizione per via rogatoriale di __________, il contraddittorio con __________ e l’assunzione da parte delle Autorità elvetiche del procedimento penale aperto in Italia “da parte delle Autorità inquirenti elvetiche”, richieste tutte respinte dal magistrato inquirente con decisione 26 maggio 2008.

Ha fatto seguito il reclamo in esame, con il quale viene chiesta l'acquisizione di tutti i mezzi di prova oggetto dell'istanza 19 maggio 2008.

Nelle rispettive osservazioni il magistrato inquirente e la parte civile hanno postulato la reiezione del gravame, mentre che __________ l’accoglimento.

Delle relative argomentazioni si terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.

C.

Per completezza giova ricordare quanto segue.

Anche __________ ha presentato istanza di complementi istruttori, il 19 maggio 2008. Il Procuratore pubblico l’ha respinta integralmente con decisione 26 maggio 2008, l’accusato ha presentato reclamo a questo ufficio, reclamo anch’esso evaso con decisone di data odierna; __________ e __________ non hanno invece formulato alcuna istanza di complementi istruttori.

Con decisione 16 giugno 2008 il Procuratore pubblico ha respinto l’istanza presentata da __________ e volta ad ottenere la congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________, decisione avverso la quale non è stato presentato reclamo a questo ufficio.

in diritto

Il reclamo presentato tempestivamente da __________, accusato e destinatario della decisione impugnata, è ricevibile in ordine.

Per quanto concerne l’assunzione di prove nella fase predibattimentale valgono i seguenti principi:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

Quanto sopra espresso evidenzia l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza e rilevanza per le conclusioni del Procuratore pubblico presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da considerarsi "terza" per rapporto all'istruttoria come tale.

Per quanto concerne le richieste di audizioni per via rogatoria di __________ ed __________, si tratta di mezzi di prova che, a questo stadio della procedura, non appaiono né di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non possono essere considerate determinanti per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire uno stravolgimento di questo indirizzo.

Seguendo l'ordine proposto dal reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

3.1 audizione in via rogatoriale di __________

__________, dopo aver rilevato che il magistrato inquirente non avrebbe neppure tentato di ottenere l’audizione per via rogatoriale di __________, limitandosi a considerarlo latitante (senza neppure verificare la verosimile eventualità che egli sia rientrato in __________, suo paese d’origine), evidenzia che quest’ultimo non soltanto ha partecipato a numerosi viaggi a Zurigo per l’acquisito di cocaina, ma, addirittura, ne sarebbe stato il “promotore”, fornendo pure il nominativo del fornitore __________, circostanza quest’ultima che merita approfondimento e che, se comprovata, potrebbe concretamente influire sulla commisurazione della pena del reclamante stesso, il quale avrebbe comunque il diritto di confrontarsi con la versione dei fatti di __________. La richiesta audizione sarebbe quindi prova, oltre che nuova, rilevante e pertinente, nè sarebbe possibile attendere il dibattimento per la sua assunzione, essendo ottenibile unicamente per via rogatoriale, procedura che notoriamente richiede un certo tempo.

Il Procuratore pubblico nella decisione impugnata ha ritenuto l’audizione in via rogatoriale di __________, oltre che “impraticabile” non essendo dato sapere dove lo stesso si trovi, ma anche ininfluente ai fini del giudizio di merito.

Preliminarmente occorre rilevare che il Procuratore pubblico, una volta acclarata la sua posizione tramite le dichiarazioni di __________, __________ ed __________, ha tempestivamente emanato ordine di arresto nei confronti di __________ e che, onde procedere per via rogatoriale, è necessario conoscere il luogo di dimora e/o di soggiorno della persona all’estero, ciò che nel caso in esame nessuno conosce. In questo senso nulla vi è da rimproverare al magistrato inquirente.

Inoltre, appare difficilmente sostenibile che __________ abbia assunto il ruolo di “promotore” e/o “istigatore” del traffico di cocaina messo in atto, circostanza certo che non può essere dedotta dal fatto che egli abbia fornito il nominativo del fornitore __________. Occorre infatti considerare, da un lato, che __________ ha fornito il contatto con __________ come asserito miglior fornitore dopo aver provato la cocaina offertagli dallo stesso reclamante che l’aveva acquistata da __________ e, dall’altro, che l’inchiesta ha permesso di accertare che nel periodo in cui __________, __________ e __________ (ottobre 2006 -novembre 2006) hanno agito in correità essi erano sullo stesso piano e che comunque, anche dopo che __________ ha lasciato il gruppo, gli altri due hanno reiterato e continuato l’illecito traffico (periodo aprile/maggio 2007 fino al momento dell’arresto), peraltro per quantitativi ben superiori (760 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio rispetto ai 150 grammi di cocaina già tagliata).

Gli atti istruttori esperiti, segnatamente i verbali di interrogatorio di __________, __________ e dello stesso __________ rispettivamente i verbali di confronto tra i correi, hanno permesso di chiarire la loro comune illecita attività, per quel che concerne vendite, acquisti e consumi, anche per il periodo in cui essi hanno agito in correità con __________.

Discende dalle suddette considerazioni che, come rettamente evidenziato nella decisione impugnata e nelle osservazioni dal Procuratore pubblico, l’audizione di __________, oltre ad essere praticamente ineffettuabile, appare ininfluente ai fini del giudizio di merito, in altre parole non può essere ritenuta né rilevante né pertinente.

3.2 contraddittorio con __________

Nell’istanza di complemento 19 maggio 2008 __________ ha chiesto al Procuratore pubblico, senza motivazione alcuna, di procedere al contraddittorio con __________, persona presso la quale l’accusato ha dichiarato di aver depositato in tre occasioni un quantitativo di circa 10/15 gr. di cocaina e di sostanza da taglio, fatti per i quali in Italia è stato aperto un procedimento penale a suo carico. Nel reclamo viene precisato che si tratterebbe di audizione necessaria in quanto ad __________ dovrebbe essere garantito il contraddittorio con __________, ritenuto che le dichiarazioni rese da quest’ultimo in Italia sarebbero ampiamente discordanti da quelle di __________ - avendo il primo asserito di avere tenuto in deposito una cassetta di sicurezza nera una sola volta e di non sapere che cosa contenesse, negando pure di aver ricevuto cocaina in offerta dal reclamante -, anche nell’ipotesi in cui il magistrato inquirente non richiedesse l’assunzione formale del procedimento aperto in Italia contro __________. Si tratterebbe quindi di prova che adempie ai requisiti della novità e rilevanza. Inoltre la sua assunzione non presenterebbe particolari difficoltà.

Tale richiesta, oltre che insufficientemente motivata, appare del tutto irrilevante quo alla posizione processuale di __________, a maggior ragione se si considera che oggetto del richiesto contraddittorio sono fatti e circostanze unicamente a danno della posizione processuale di __________ e non del reclamante. Giova comunque rilevare che, nel merito e nei fatti, vi è sostanziale concordanza fra le dichiarazioni di __________ e quelle rese in Italia da __________: quest’ultimo ha infatti ammesso di aver tenuto in deposito oggetti di proprietà di __________.

Anche su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto, impregiudicata la facoltà del reclamante di ripostulare la richiesta al giudice del merito in occasione del pubblico dibattimento, non presentando l’assunzione di tale prova, per sua stessa ammissione, particolari difficoltà.

3.3. assunzione formale del procedimento penale italiano aperto nei confronti di __________

Tale richiesta si giustificherebbe in quanto mantenere due procedure distinte pregiudicherebbe la possibilità di __________ di seguire anche il procedimento italiano, non potendo lasciare la Svizzera ed, inoltre, comporterebbe il rischio che egli venga condannato due volte per i medesimi fatti, rilevato inoltre che tale assunzione non dovrebbe porre particolari problemi dal momento che il procedimento svizzero è stato aperto precedentemente e quasi la totalità dei fatti addebitati all’accusato si sono svolti in Svizzera. In altre parole, il magistrato inquirente dovrebbe “chiedere alle Autorità italiane di cedere la trattazione del procedimento e attendere la loro risposta e valutazione. Nulla più”.

Anche su questo punto il reclamo deve essere respinto.

Infatti, nel procedimento in Svizzera __________ risponderà unicamente per i fatti svoltosi in Svizzera, ciò che esclude una condanna per i medesimi fatti, ed inoltre, non si vede in quale modo sia pregiudicata la sua possibilità “di seguire da vicino il procedimento aperto in Italia”, essendo anche in tale luogo validamente patrocinato.

Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); tassa e spese di giudizio, nonché ripetibili seguono la soccombenza. Si rinuncia a porre a carico di __________ una parte di tasse e spese di giudizio, in quanto si è limitato a chiedere l’accoglimento del gravame per quanto concerne l’audizione di__________.

Visti gli art. 19 LStup, 19a LStup, 146, 251, 305 e 320 CP, 33 LArm, 196, 280ss CPP,

decide

  1. Il reclamo 6/9 giugno 2008 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 200.-- sono a carico di __________.

  3. La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

  4. Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice Ursula Züblin

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